Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3914


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato NASTRI
Delega al Governo per l'adozione di disposizioni volte allo sviluppo dell'agricoltura multifunzionale
Presentata il 17 giugno 2016


      

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Onorevoli Colleghi! — Il concetto di multifunzionalità è comparso nelle politiche internazionali, nel corso dei dibattiti presso l'Organizzazione mondiale del commercio e nell'Unione europea, in relazione alla rimozione delle barriere protezionistiche e delle politiche di sostegno dei prezzi agricoli, verso la fine del secolo scorso. In ambito agricolo, la multifunzionalità può essere definita come la «capacità del settore primario di produrre beni e servizi secondari, di varia natura, congiuntamente e in certa misura inevitabilmente collegata alla produzione di prodotti destinati all'alimentazione umana e animale». Numerosi rapporti del settore, fra quali quello elaborato dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale hanno evidenziato l'importanza della multifunzionalità dell'agricoltura da intendere come un settore primario in grado non solo di produrre beni alimentari, ma anche di erogare servizi all'ambiente: conservazione della biodiversità e del paesaggio, sicurezza idrogeologica, servizi alla popolazione, cultura e tradizioni. In tale contesto si inserisce la presente proposta di legge, composta da un solo articolo, che prevede una serie di norme in materia di agricoltura multifunzionale, attribuendo al Governo una delega per garantire lo sviluppo e la competitività, nella consapevolezza che per l'agricoltura si possa aprire la possibilità di creare nuova occupazione, attraverso l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese alla continua trasformazione economica e sociale che caratterizza i nostri tempi, guardando anche al futuro, attraverso la ricerca di soluzioni idonee al problema della riqualificazione delle aree agricolo-rurali. In particolare, il provvedimento legislativo prevede, al comma 1, che, al fine di un più efficace utilizzo delle risorse previste nell'ambito dello sviluppo rurale 2014-2020 della politica agricola comune dell'Unione europea, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati allo sviluppo dell'agricoltura multifunzionale. Il successivo comma 2 specifica che nella predisposizione dei decreti legislativi il Governo è tenuto ad osservare una serie di princìpi e criteri direttivi specifici e necessari, in quanto costituiscono il perno centrale della finalità della proposta di legge. I successivi commi 3, 4 e 5, infine, prevedono le modalità di adozione dei decreti legislativi, comprese le relazioni tecniche da allegare che dovranno indicare la neutralità finanziaria (ovvero i nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura) nonché l'adozione, entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi, di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. In definitiva, la proposta di legge, in conformità alle misure già intraprese a livello europeo e nazionale, intende sostenere la multifunzionalità e la sostenibilità in agricoltura, nella convinzione che esse rappresentano una sfida anche per il conseguimento delle priorità definite dalla nuova strategia «UE 2020» basata sulla conoscenza come fattore di ricchezza, sul coinvolgimento dei cittadini in una società partecipativa e su un'economia competitiva, interconnessa e più verde.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Al fine di un più efficace utilizzo delle risorse previste nell'ambito dello sviluppo rurale 2014-2020 della politica agricola comune dell'Unione europea, sfruttando anche le opportunità offerte dall'economia digitale, sviluppando i rapporti di collaborazione tra imprenditore agricolo, pubblica amministrazione ed enti territoriali attraverso una semplificazione delle procedure amministrative e una razionalizzazione della normativa fiscale in materia, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati allo sviluppo dell'agricoltura multifunzionale.
      2. Nella predisposizione dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo è tenuto a osservare i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) introduzione di procedure amministrative semplificate per lo svolgimento da parte di coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, soggetti giuridici impegnati in attività agricole e organizzati in forma societaria di servizi di manutenzione e di riqualificazione del territorio rurale, compresa la rimozione di rifiuti dalle aree rurali, dal ciglio delle strade, dalle piazzole di sosta e dalle aree verdi limitrofe, e sistemazione del verde lungo le strade e le aree extraurbane e periurbane, nonché di servizi di manutenzione e di riqualificazione di parchi, giardini, aiuole in piccoli comuni e centri urbani, prevedendo che tali attività possano essere svolte sia singolarmente, sia in forma associata, tramite organizzazioni dei produttori o mediante altre aggregazioni di impresa;

          b) previsione che le aziende agricole, detentrici del know-how, dei mezzi, delle attrezzature e delle risorse necessarie allo svolgimento dei servizi di cui alla lettera a), possano beneficiare dell'affidamento diretto

attraverso contratti di servizio semplificati con comuni e con enti territoriali nei quali le stesse aziende sono ubicate, nel rispetto di quanto previsto nel codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ai fini della trasparenza e della massima diffusione delle informazioni al pubblico, i relativi oneri devono essere divulgati attraverso i siti internet dei comuni che ricorrono all'affidamento diretto;

          c) previsione per le aziende agricole della possibilità di utilizzo dei voucher lavoro per la retribuzione, nel limite del 50 per cento, del personale supplementare, anche straniero, impiegato per lo svolgimento dei servizi di cui alla lettera a);

          d) previsione, a compenso parziale per le aziende agricole impegnate nello svolgimento dei servizi di cui alla lettera a), di forme di sponsorizzazione attraverso informazioni sulle aziende stesse nei siti in cui sono state realizzate le opere;

          e) previsione della possibilità di attivare, su iniziativa di aziende agricole singole o associate, la raccolta organizzata e la valorizzazione di scarti vegetali, nonché di sfalci, cortecce e potature, ai fini del loro conferimento a piattaforme di compostaggio o a impianti centralizzati di digestione anaerobica. L'approvvigionamento della materia prima deve avvenire secondo il modello della filiera corta, prevedendo la raccolta di residui e di scarti vegetali in un ambito territoriale circoscritto;

          f) previsione di una specifica disciplina, mediante affidamento diretto o contratti di servizio semplificati di cui alla lettera b), per la fornitura da parte delle aziende agricole, sia singole che associate, di frutta e verdura a ospedali, scuole e altre collettività;

          g) previsione di interventi al fine di favorire la diffusione del commercio elettronico come forma evoluta di vendita diretta a basso impatto ambientale da parte delle aziende agricole, singole o associate, differenziando i target tra consumatori finali

e operatori del canale on-trade, attraverso:

              1) lo sviluppo dei distretti di e-commerce agro-alimentari basati su piattaforme centralizzate a livello regionale, con predisposizione da parte delle regioni di apposite linee guida;

              2) la formazione dei produttori in merito alle tecnologie di e-commerce;

              3) la previsione di specifiche forme di incentivazione per le aziende agricole per l'assunzione di dirigenti temporanei di marketing e di comunicazione;

          h) previsione di interventi al fine di favorire il recupero e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale nell'ambito delle aree rurali, attraverso l'istituzione di percorsi culturali in sinergia con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con gli assessorati regionali;

          i) previsione di interventi al fine di favorire la realizzazione di progetti turistico-ludico-didattici nelle aree rurali in sinergia con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

          l) semplificazione della normativa sulla contrattualistica relativa alla cessione del diritto di superficie a gestori elettrici in ordine alla fornitura e all'installazione di pannelli fotovoltaici su serre, capannoni, stalle e altre coperture presenti all'interno dell'azienda agricola, per impianti la cui potenza non superi comunque il doppio di quella consumata dall'azienda agricola;

          m) introduzione per tutti i redditi derivanti da attività connesse alle attività di agricoltura multifunzionale di un regime fiscale semplificato, prevedendo la forfetizzazione delle imposte dirette e indirette mediante l'applicazione di un'aliquota unica del 19 per cento sui ricavi documentati dall'emissione di fatture progressive annuali, con riduzione della stessa aliquota al 15 per cento nel caso di conduttori agricoli di età inferiore a 40 anni e di start-up che impiegano per oltre il 50 per cento manodopera giovanile.

      3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delle

politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sono trasmessi alle Camere per l'acquisizione del parere vincolante da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
      4. A ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è allegata una relazione tecnica che rende conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. Nell'ipotesi di nuovi o maggiori oneri, il decreto legislativo può essere emanato solo successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che stanzia le occorrenti risorse finanziarie.
      5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 e secondo la procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
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