Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3925 |
Anzitutto, l'articolo 1, nell'intento di escludere in radice qualsiasi dubbio, stabilisce che, ai fini e per gli effetti delle disposizioni qui introdotte, l'Arma dei carabinieri s'intende compresa nelle Forze armate, in coerenza con la lettera della norma dettata dall'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 81 del 2008 («Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri»).
Basilare è poi anche nell'ambito delle Forze armate l'individuazione del datore di lavoro – destinatario di tutti gli obblighi di sicurezza e titolare di obblighi non delegabili per l'importanza e l'intima correlazione con le scelte strategiche di fondo, quali la valutazione dei rischi e la redazione del relativo documento – nel soggetto effettivamente dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. A questo scopo, l'articolo 2 provvede a rendere esplicitamente inderogabile anche in relazione alle Forze armate l'individuazione del datore di lavoro nel soggetto dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. A ciò si procede qui con l'auspicio che, al fine di evitare inammissibili disparità di trattamento, analogamente si provveda per le ulteriori amministrazioni prese in considerazione dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008 e, in particolare, per le Forze di polizia e per il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
L'articolo 3 introduce nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, un nuovo articolo 3-bis che disciplina gli obblighi del datore di lavoro committente e lo svolgimento della sorveglianza sanitaria nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, in correlazione con l'abrogazione degli articoli 256, comma 3, e 257, commi 8 e 9, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, disposta nel successivo articolo 12.
In particolare si stabilisce che gli obblighi e gli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008 in relazione al personale utilizzato dalle imprese appaltatrici operanti per l'Amministrazione della difesa siano a carico del datore di lavoro dell'impresa appaltatrice medesima, restando tuttavia fermi, a carico del datore di lavoro committente, gli obblighi previsti dall'articolo 26 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008. Per quanto riguarda le visite e gli accertamenti finalizzati alla sorveglianza sanitaria, previsti dall'articolo 41, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, si prescrive che anche nell'ambito dell'Amministrazione della difesa essi siano effettuati dal medico competente, che, per accertamenti diagnostici, può comunque avvalersi dei servizi sanitari delle Forze armate. Infine, sono conferite al Servizio sanitario militare alcune competenze di studio, ricerca, consulenza,
indirizzo e definizione di procedure e protocolli comuni, volte alla tutela della salute dei lavoratori civili e militari dell'Amministrazione della difesa, restando in ogni caso salva la piena autonomia del medico competente.
Peraltro, al fine di agevolare l'Amministrazione della difesa nello svolgimento delle attività dirette a garantire la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, l'articolo 5 attribuisce all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) il compito di fornire alle Forze armate assistenza e consulenza in materia.
L'articolo 6 mira a porre rimedio alle carenze evidenti cui soggiace il sistema di controllo interno attualmente previsto, per la materia che qui interessa, nell'ambito delle Forze armate. È palese, infatti, l'esigenza di affidare l'attività di controllo nelle aree militari a personale terzo, non appartenente alla stessa Amministrazione sottoposta a controllo, e, d'altra parte, di garantire un'effettiva unitarietà dell'attività ispettiva in tali aree, sotto pena di non raggiungere altrimenti l'obiettivo di un'effettiva e sistematica vigilanza sul rispetto delle norme di sicurezza. Pertanto, si è stabilito anzitutto di affidare la vigilanza sui luoghi di lavoro dell'Amministrazione della difesa al personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, purché in possesso di adeguata abilitazione di sicurezza, e, in secondo luogo, di attribuire a questo personale la facoltà di avvalersi di
servizi sanitari e tecnici individuati dall'Amministrazione della difesa. Anche a questo proposito, è augurabile che si provveda
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, l'Arma dei carabinieri s'intende compresa nelle Forze armate.
1. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: «le disposizioni del presente decreto legislativo» sono inserite le seguenti: «, escluse in relazione alle Forze armate quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo,».
1. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, è inserito il seguente:
1. Per il personale utilizzato dalle imprese appaltatrici per lo svolgimento dei servizi, lavori, opere o forniture cui si applicano le disposizioni dell'articolo 256 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, gli obblighi e gli adempimenti previsti dal presente decreto sono a carico del datore di lavoro delle medesime, fatti salvi gli obblighi del datore di lavoro committente previsti
dall'articolo 26 del presente decreto legislativo.2. Nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, le visite e gli accertamenti sanitari finalizzati alle verifiche previste dall'articolo 41, comma 4, del presente decreto legislativo sono effettuati dal medico competente, che, per accertamenti diagnostici, può avvalersi del servizi sanitari delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 929 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e del libro quarto, titolo II, capo II, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
3. Ai fini della tutela della salute dei lavoratori civili e militari dell'Amministrazione della difesa, fatta salva la piena autonomia del medico competente, il Servizio sanitario militare:
a) effettua attività di studio e ricerca in materia di medicina occupazionale, trasferendone i risultati a favore degli organismi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa, per incrementare le misure sanitarie finalizzate a prevenire danni alla salute del personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa;
b) fornisce consulenza e indirizzi generali in materia di medicina occupazionale, tenendo conto della necessità di salvaguardare l'operatività e l'efficienza delle Forze armate;
c) definisce eventuali procedure per la valutazione dei rischi per la salute elaborando, altresì, i protocolli da applicare per la sorveglianza sanitaria dei lavoratori militari e civili dell'Amministrazione della difesa, tenendo conto dei rischi tipici dell'attività svolta».
1. All'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo la lettera m-quater) è aggiunta la seguente:
«m-quinquies) elaborare, sentita ciascuna Forza armata, appositi protocolli sanitari
per la somministrazione della profilassi vaccinale al personale dell'Amministrazione della difesa. Tali protocolli indicano, tra l'altro, le cautele da osservare e gli accertamenti da eseguire al fine di escludere o ridurre, per quanto consentito dalle conoscenze scientifiche acquisite, i rischi derivanti dalle modalità di somministrazione dei vaccini».1. All'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo la lettera d-bis) è aggiunta la seguente:
«d-ter) fornisce alle Forze armate assistenza e consulenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro».
1. All'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, le parole: «delle Forze Armate,» sono soppresse;
b) al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) luoghi di lavoro delle Forze armate, comprese le aree riservate od operative e quelle che presentano analoghe esigenze, anche in rapporto alle attività che comportano un rischio derivante dalle radiazioni ionizzanti, indicate all'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230»;
c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Il personale ispettivo destinato allo svolgimento delle attività di vigilanza di cui alla lettera c-bis) del comma 2 deve essere in possesso di adeguata abilitazione di sicurezza. Nello svolgimento di tali attività
esso può avvalersi dei servizi sanitari e tecnici individuati dall'Amministrazione della difesa».1. All'articolo 18, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche nelle zone di cui all'articolo 2185, comma 1, lettere d) ed e), del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».
1. All'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e comunque le attività o mansioni comportanti operazioni connesse ad attrezzature presenti nei luoghi di lavoro delle Forze armate, quali equipaggiamenti militari speciali, armi, munizioni, sistemi d'arma, materiali di armamento, o la frequentazione di luoghi situati in prossimità di tali attrezzature, comprese le operazioni indicate negli articoli 2185 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e 1079, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90»;
b) al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, comprese le profilassi vaccinali previste da appositi protocolli sanitari per il personale dell'Amministrazione della difesa».
1. All'articolo 31, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e adempiono le proprie funzioni in piena autonomia anche nei confronti di autorità gerarchicamente sovraordinate».1. All'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo la lettera b) è inserita la seguente:
«b-bis) sui pericoli connessi alle attrezzature presenti nei luoghi di lavoro delle Forze armate di cui all'articolo 28, comma 1, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico e scientifico».
1. All'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e nei casi in cui è resa necessaria dalla valutazione dei rischi inerenti alle attività o mansioni svolte nei luoghi di lavoro dell'Amministrazione della difesa di cui all'articolo 28, comma 1, del presente decreto legislativo»;
b) al comma 4, primo periodo, le parole: «e indagini diagnostiche mirati al rischio» sono sostituite dalle seguenti: «, le indagini diagnostiche nonché le profilassi vaccinali di cui all'articolo 28, comma 2, lettera b), mirati al rischio e».
1. Gli articoli 246, comma 2, 248, 250, comma 10, 253, commi 7 e 8, 255, comma 3, 256, comma 3, 257, commi 8 e 9, 260,
261, 262, 263 e 270 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono abrogati. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, si applicano le disposizioni del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
2. L'obbligo di assicurazione derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 è limitato al personale che vi sia soggetto ai sensi degli articoli 1 e 4 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965.
3. L'assicurazione del personale di cui ai commi 1 e 2 è attuata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per l'amministrazione dalla quale il personale dipende, con il sistema di gestione per conto dello Stato di cui al decreto del Ministro del tesoro 10 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1986.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, si provvede alla modifica e all'integrazione delle tabelle di cui agli articoli 3 e 211 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, su proposta della commissione scientifica istituita ai sensi del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, formulata
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istituto dell'equo indennizzo cessa di applicarsi al personale di cui all'articolo 13.
1. Per il personale di cui all'articolo 13, comma 1, della presente legge resta ferma l'applicazione delle speciali provvidenze previste dal libro settimo, titolo III, capi III e IV, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66. Esse sono cumulabili con le prestazioni garantite dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al medesimo articolo 13.
2. La presentazione della denuncia di infortunio sul lavoro o di malattia professionale all'INAIL costituisce condizione di procedibilità della domanda di riconoscimento del diritto alle provvidenze di cui al comma 1, primo periodo, del presente articolo. L'accertamento sul nesso di causalità tra l'attività lavorativa e l'evento lesivo effettuato dall'INAIL è vincolante anche ai fini del riconoscimento del diritto a tali provvidenze. Il procedimento relativo al riconoscimento di tali provvidenze rimane sospeso sino all'esito dell'accertamento predetto.
3. L'assegno ordinario di invalidità e la pensione ordinaria di inabilità al lavoro non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, fino a concorrenza della rendita stessa.
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono interrotti i procedimenti amministrativi, in corso alla medesima data, relativi all'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio e del diritto al rimborso delle spese di degenza per causa di servizio nonché del diritto all'equo indennizzo e alla pensione privilegiata.
2. L'Amministrazione della difesa trasmette all'INAIL per via telematica, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la denuncia di infortunio sul lavoro o di malattia professionale per l'evento lesivo che costituisce oggetto del procedimento sospeso, corredata della documentazione sanitaria acquisita fino alla data della trasmissione.
3. In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al comma 2, a carico del funzionario responsabile del procedimento si applicano le sanzioni amministrative previste per omessa o tardiva denuncia di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.
4. Dalla data della ricezione da parte dell'INAIL degli atti del procedimento interrotto ai sensi del comma 1 del presente articolo decorre il termine di cui all'articolo 102, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
5. Gli infortuni sul lavoro verificatisi e le malattie professionali manifestatesi prima della data di entrata in vigore della presente legge devono essere denunciati, a pena di decadenza, entro dodici mesi da tale data.
6. Il rigetto della domanda di equo indennizzo, con sentenza passata in giudicato, per insussistenza del nesso di causalità tra l'attività di servizio e la patologia preclude la proposizione della domanda di riconoscimento di infortunio sul lavoro o di malattia professionale per la patologia oggetto del giudizio.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle patologie per le quali, alla data della sua entrata in vigore, sia già stato riconosciuto in via definitiva il diritto all'equo indennizzo o alla pensione per causa di servizio.