Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3986 |
1. All'articolo 1, comma 1, della legge 6 maggio 2015, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la lettera e) è inserita la seguente:
«e-bis) per le prime elezioni della Camera dei deputati successive al 1° luglio 2016 accedono alla ripartizione dei seggi le coalizioni di liste che ottengono, su base nazionale, almeno il 10 per cento dei voti validi e che contengono almeno una lista che ottiene, su base nazionale, almeno il 3 per cento dei voti validi nonché le liste non collegate che ottengono, su base nazionale, almeno il 3 per cento dei voti validi, salvo quanto stabilito ai sensi della lettera a)»;
b) dopo la lettera f) è inserita la seguente:
f-bis) per le prime elezioni della Camera dei deputati successive al 1° luglio 2016, sono attribuiti comunque 340 seggi alla lista o alla coalizione di liste che ottiene, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei voti validi o, in mancanza, a quella che prevale in un turno di ballottaggio tra le due liste o coalizioni di liste con il maggior numero di voti»;
c) dopo la lettera g) è inserita la seguente:
«g-bis) per le prime elezioni della Camera dei deputati successive al 1° luglio 2016, sono proclamati eletti, fino a concorrenza dei seggi che spettano a ciascuna lista o coalizione di liste in ogni circoscrizione, dapprima i capolista e le capolista nei collegi, quindi i candidati e le candidate che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze».
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per definire le modalità di svolgimento delle prime elezioni della Camera dei deputati successive al 1° luglio 2016, in base ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) disciplinare le modalità di presentazione delle coalizioni di liste, con particolare riferimento alle dichiarazioni di collegamento;
b) predisporre il modello delle schede di votazione, adeguandolo alla previsione delle coalizioni di liste, al fine di garantire la corretta espressione del voto da parte degli elettori;
c) disciplinare i criteri per l'attribuzione dei seggi alle liste fra loro collegate in coalizione, con riferimento sia al primo turno elettorale sia all'eventuale ballottaggio.
2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro trenta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine, il decreto legislativo può essere comunque emanato anche in assenza dei pareri.