Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4025


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(RENZI)
e dal ministro della giustizia
(ORLANDO)
di concerto con il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
(MADIA)
e con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa
Presentato il 31 agosto 2016


      

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      Onorevoli Deputati! — Il decreto di cui si chiede la conversione con il presente disegno di legge interviene, con il capo I, in due ambiti diversi funzionali alla razionalizzazione delle risorse della Corte di cassazione e al recupero dell'efficienza degli uffici giudiziari, innovando in materia di applicazione di magistrati in servizio presso l'ufficio del massimario, tirocini formativi, trasferimenti dei magistrati, nonché organizzazione del personale amministrativo.
      Un ulteriore ambito di intervento riguarda la giustizia amministrativa (capo II).
      Il capo I reca innanzitutto alcune misure urgenti per l'efficienza della Corte di cassazione.
      Per una più razionale organizzazione delle risorse della Corte di cassazione e dei magistrati addetti all'ufficio del massimario, si prevede che i magistrati con una più elevata anzianità nell'ufficio medesimo partecipino direttamente allo svolgimento della funzione giurisdizionale.
      Sul piano organizzativo, al fine di assicurare la continuità degli incarichi apicali direttivi superiori e direttivi presso la Corte di cassazione e la procura generale presso la medesima Corte, è previsto il trattenimento in servizio fino al 31 dicembre 2017 per coloro che non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016 e che sarebbero collocati a riposo nel periodo compreso tra la data predetta e il 30 dicembre 2017.
      Onde implementare ulteriormente le risorse secondo un metodo sperimentato nelle giurisdizioni di merito, viene previsto che lo stage presso gli uffici giudiziari di cui all'articolo 73 del decreto-legge n. 69 del 2013 può essere svolto anche presso la Corte di cassazione e la procura generale presso la medesima Corte.
      Sempre nell'ambito del Capo I, sono introdotte misure urgenti per l'efficienza degli uffici giudiziari e per garantire la ragionevole durata del processo.
      In particolare, con riferimento alle misure sull'accesso alla magistratura ordinaria e sul tirocinio dei magistrati ordinari, si prevede, in materia di concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria, che il Ministro della giustizia, entro cinque giorni dall'ultima seduta delle prove orali, richiede al Consiglio superiore della magistratura di assegnare ai concorrenti risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, ulteriori posti disponibili o che si renderanno tali entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima; questi posti non possono superare il decimo di quelli messi a concorso.
      Un ulteriore intervento è diretto a contrarre i tempi di copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado, riducendo, in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 26 del 2006, da diciotto a dodici mesi la durata del tirocinio dei magistrati dichiarati idonei all'esito di concorsi banditi negli anni 2014 e 2015 e successivamente nominati. Conseguentemente sono rimodulati i periodi di durata delle sessioni in cui si articola il tirocinio.
      Al fine di garantire la piena funzionalità degli uffici di sorveglianza, viene poi impedita l'applicazione del personale amministrativo agli stessi assegnato in assenza di nulla-osta del capo dell'ufficio, chiamato a valutare le esigenze di servizio.
      Nella medesima prospettiva sono modificate le indicazioni numeriche di organico corrispondenti alle funzioni direttive di merito, sottraendo, dal numero complessivo di trecentosessantasei, cinquantadue posti che residuano dalla soppressione di uffici avvenuta con la riforma della «geografia giudiziaria» disposto dal decreto legislativo n. 155 del 2012.
      I cinquantadue posti portati in detrazione in quella fascia di organico vanno quindi ad aumentare quelli di cui alla lettera L della Tabella, dedicata ai magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, non direttivi, entro cui devono essere individuati conseguentemente i posti per l'incremento della pianta organica in specie della magistratura di sorveglianza che ha visto incrementare i suoi compiti.
      Con la medesima finalità di assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari, fino alla completa definizione delle procedure di reclutamento disposte con il decreto-legge n. 117 del 2016, viene fatto divieto, fino al 31 dicembre 2019, di disporre l'assegnazione, il comando o il distacco del personale amministrativo non dirigenziale del ruolo dell'amministrazione della giustizia presso altre pubbliche amministrazioni. È fatta eccezione per gli organi costituzionali, in considerazione della rilevanza pubblica delle funzioni da questi assolte. Sono altresì salvaguardate, al fine di non creare soluzione di continuità gestionale nelle pubbliche amministrazioni interessate, le assegnazioni, i comandi e i distacchi in corso alla data di entrata in vigore del decreto.
      Si interviene infine, nell'ambito del capo I, in materia di tramutamenti successivi dei magistrati.
      Le modifiche alla disciplina della mobilità prendono in considerazione – sia pure nell'ottica del contemperamento possibile con le esigenze dei singoli magistrati – l'obiettivo prioritario di soddisfare al meglio il prevalente interesse dei cittadini all'efficienza del «servizio giustizia».
      Da questo punto di vista si è intervenuti in primo luogo sulla disciplina dei tramutamenti prevista attualmente dagli articoli 194 e 195 dell'ordinamento giudiziario (regio decreto n. 12 del 1941).
      Con la modifica dell'articolo 194 si stabilisce, senza possibilità di equivoco, che il vincolo di legittimazione previsto dalla norma si applica per tutti gli incarichi conferiti e per ogni tipo di trasferimento, compresi quelli direttivi e semidirettivi, quelli ufficiosi o altrimenti speciali. Allo scopo non è risultata sufficiente la norma interpretativa di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto-legge n. 5 del 2012, avendo la giurisprudenza amministrativa talvolta continuato, per limitarne l'applicazione ai soli casi di trasferimento a domanda, a valorizzare la locuzione «sede da lui chiesta». Si è reputato pertanto opportuno espungere la locuzione, onde chiarire che il vincolo di legittimazione non si applica ai soli trasferimenti richiesti dal magistrato.
      È apparso, inoltre, opportuno, per promuovere la continuità e la funzionalità degli uffici, ampliare il vincolo ordinario di permanenza dei magistrati alle sedi assegnate a quattro anni.
      Il capo II reca disposizioni in materia di giustizia amministrativa.
      L'articolo 7 riguarda il processo amministrativo telematico (PAT) che, ai sensi dell'articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge n. 90 del 2014, sarebbe dovuto entrare in vigore dal 1 luglio 2016. A partire da tale data, ai sensi del comma 2 dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto legislativo n. 104 del 2010 (di seguito c.p.a.) nel testo modificato dall'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge n. 83 del 2015, i difensori costituiti forniscono copia in via informatica di tutti gli atti di parte depositati e, ove possibile, dei documenti prodotti e di ogni altro atto di causa.
      Con l'articolo 1 del decreto-legge n. 117 del 2016, l'entrata in vigore del PAT è stata rinviata al 1 gennaio 2017 per consentire un più congruo termine di sperimentazione, che permetta di testarne meglio le criticità, assicurandone un avvio ordinato e funzionale.
      Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2016, n. 40, è stato adottato il regolamento che detta le regole tecnico-operative per l'attuazione del PAT, ai sensi dell'articolo 13 delle norme di attuazione del c.p.a., di cui all'allegato 2 del decreto legislativo n. 104 del 2010, che ha previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa e DigitPA (ora AGID), sono stabilite «le regole tecnico-operative per la sperimentazione, la graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico, tenendo conto delle esigenze di flessibilità e di continuo adeguamento delle regole informatiche alle peculiarità del processo amministrativo, della sua organizzazione e alla tipologia di provvedimenti giurisdizionali». Per effetto del rinvio dell'entrata in vigore del PAT anche tali regole tecniche saranno applicabili dal 1 gennaio 2017, fatte salve le disposizioni che disciplinano la sperimentazione.
      Peraltro, al fine di coordinare le regole tecniche con la normativa primaria dettata dal c.p.a. ed evitare che anche piccole incongruenze possano creare problemi applicativi al PAT, si rende necessario apportare alcune modifiche agli articoli 25 e 136 del c.p.a. in materia, rispettivamente, di domicilio e di deposito telematico di atti, e alle relative norme di attuazione.
      Si è ritenuto altresì opportuno estendere al PAT alcune disposizioni già vigenti nel Processo civile telematico, e cioè il potere di attestazione di conformità degli avvocati, la disposizione sul «domicilio digitale», che fa assumere carattere residuale alla notifica in cancelleria rispetto a quella al domicilio digitale e attuabile solo in caso di impossibilità di effettuare la notifica a mezzo posta elettronica certificata (PEC) per causa imputabile al destinatario, nonché l'obbligo di utilizzo, per i difensori e per le pubbliche amministrazioni che debbano effettuare depositi, dell'indirizzo di PEC contenuto nei pubblici elenchi gestiti dal Ministero della giustizia.
      Esaminando più nel dettaglio le disposizioni, all'articolo 25 del c.p.a. è aggiunto il comma 1-bis, che estende al PAT, per quanto compatibile, l'articolo 16-sexies del decreto-legge n. 179 del 2012, applicato al processo civile telematico, secondo cui quando la legge prevede che le notificazioni al difensore degli atti in materia civile siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di PEC, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia. Al medesimo articolo 25 è poi inserito il comma 1-ter, il quale prevede che dal 1 gennaio 2018 non si applichi più il comma 1 dello stesso articolo 25, sulla domiciliazione dei ricorsi soggetti al processo telematico.
      La figura del domiciliatario non ha infatti più ragion d'essere per i ricorsi che sono sottoposti al regime del PAT, nel quale i depositi sono effettuati telematicamente e, quindi, senza che rilevi il comune dove ha domicilio la parte. L'abrogazione entra in vigore il 1 gennaio 2018 perché è da questa data che cessa l'obbligo per le parti di depositare anche il formato cartaceo degli scritti difensivi, obbligo previsto dal comma 4 del presente articolo. Sempre in tema di domiciliazione, all'articolo 13 delle norme di attuazione del c.p.a. è aggiunto il comma 1-quater, che prevede che i domiciliatari che non sono avvocati possono effettuare depositi con PEC (non contenuta negli elenchi del Ministero della giustizia) o mediante upload. Questa previsione (che vige sino al 31 dicembre 2017, quindi fino alla fine del cosiddetto «doppio binario» e dell'obbligo di depositare anche copia cartacea degli scritti difensivi) è necessaria per evitare che per effetto del PAT di fatto scompaia la figura del domiciliatario non avvocato.
      È modificato anche l'articolo 136 del c.p.a., sulle comunicazioni e sui depositi informatici, nel senso di prevedere che il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza possono escludere, per evidenti ragioni di riservatezza, il deposito telematico del ricorso, o di scritti difensivi o di documentazione.
      Il comma 5 dell'articolo in esame esclude che le disposizioni sul PAT si applichino alle controversie in materia di segreto di Stato, di cui alla legge n. 124 del 2007.
      All'articolo 136 del c.p.a. è aggiunto il comma 2-ter, che prevede il potere degli avvocati, in veste di pubblici ufficiali, di asseverare, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del citato codice dell'amministrazione digitale, la conformità agli originali delle copie informatiche per immagine che sono state depositate. Le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte.
      Per l'ipotesi in cui sia chiamato in causa un privato che non è in possesso della PEC il comma 2-quater, aggiunto all'articolo 136 del c.p.a., autorizza il deposito mediante upload attraverso il sito istituzionale.
      Con il comma 2 si interviene sulle citate norme di attuazione del c.p.a., apportando le necessarie integrazioni agli articoli relativi al deposito e alla registrazione dei ricorsi, degli scritti difensivi e della documentazione, alla tenuta dei fascicoli d'ufficio, alle comunicazioni. Sono inoltre dettate disposizioni transitorie per l'uniforme applicazione del PAT.
      In particolare, per coordinare le disposizioni vigenti del c.p.a. con quelle introdotte dalle regole tecniche di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 40 del 2016, è chiarito che il deposito di scritti difensivi e di documentazione è possibile, come previsto dalle regole tecniche, sino alle ore 24.00, ma che, agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche, il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 (orario previsto dall'articolo 4 delle norme di attuazione del c.p.a.) dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo.
      Al solo fine di accompagnare l'ordinata e uniforme applicazione del PAT, per un periodo temporale limitato e per oggetto definito (le sole questioni relative al PAT), si mutua e adatta alla realtà italiana il modello francese della demande d'avis. È quindi introdotta la possibilità per il giudice di primo grado, limitatamente alle questioni attinenti all'interpretazione e all'applicazione del PAT, di adire, per saltum, l'adunanza plenaria. Il presupposto è un contrasto giurisprudenziale doppiamente qualificato, cioè già insorto e che incida in modo significativo sulle posizioni giuridiche delle parti. È previsto un doppio filtro, del presidente del TAR e del presidente del Consiglio di Stato. In particolare, il collegio può sollecitare il presidente del tribunale a chiedere a sua volta al presidente del Consiglio di Stato di rimettere l'affare all'adunanza plenaria. Nelle more il giudizio non viene sospeso, ma solo rinviato di sessanta giorni per dare modo al presidente del tribunale e del Consiglio di stato di valutare la richiesta. Il silenzio equivale a rigetto e pertanto all'udienza successiva il giudizio prosegue. In caso invece di rimessione all'adunanza plenaria, all'udienza successiva il giudizio è sospeso fino all'esito dell'adunanza stessa.
      Sono inoltre introdotte disposizioni di coordinamento e misure transitorie per i ricorsi depositati prima del 1 gennaio 2017. In particolare, si prevede che ai ricorsi depositati anteriormente a tale data continuano ad applicarsi, fino all'esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1 gennaio 2018, le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
      Al fine di migliorare il delicato processo di avvio del PAT si prevede la costituzione di una commissione incaricata di assicurare il costante coordinamento di tutte le iniziative occorrenti.
      Infine è abrogato il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge n. 117 del 2016, il cui disposto si presenta non compatibile con la disciplina recata dall'articolo in esame, non essendo possibile la contemporanea vigenza, con effetti legali, delle disposizioni sui depositi cartacei e di quelle sui depositi informatici proprie del PAT.
      Con il comma 1 dell'articolo 8, intervenendo mediante novella sulla legge n. 186 del 1982, si istituisce l'ufficio per il processo amministrativo, sulla falsariga del modello introdotto nella giustizia ordinaria con il decreto-legge n. 90 del 2014.
      Nell'ambito della struttura organizzativa della magistratura ordinaria, l'ufficio per il processo è nato in via di buone prassi e, successivamente, è stato codificato nel 2014 dal citato decreto-legge n. 90 del 2014 (articolo 50, che ha inserito nel decreto-legge n. 179 del 2012 l'articolo 16-octies).
      Lo scopo dell'ufficio per il processo è quello di creare una struttura di supporto del magistrato nell'attività di ricerca di legislazione, giurisprudenza, dottrina, precedenti, e nell'elaborazione di provvedimenti elementari o parti di provvedimenti (ad esempio le epigrafi dei provvedimenti), al fine di aumentare la produttività. Con l'avvio del processo telematico, la struttura avrà un ruolo di supporto anche nella gestione informatica del processo.
      Le esigenze che hanno determinato l'istituzione dell'ufficio per il processo nella magistratura ordinaria sono state avvertite anche nella magistratura amministrativa.
      In particolare è stata avvertita l'opportunità di una struttura di supporto in attività preliminari allo studio del fascicolo, quali la ricerca di precedenti specifici o l'individuazione di questioni di rito che potrebbero portare a una pronta definizione della causa.
      La particolare complessità di alcune tipologie di contenzioso e la crescente esigenza di specializzazione giustificano uno studio preliminare di supporto.
      Una struttura qualificata risulta poi di particolare aiuto alle attività del presidente, per la migliore organizzazione delle udienze, anche per lo smaltimento dell'arretrato.
      L'ufficio per il processo è, inoltre, finalizzato a garantire la ragionevole durata del processo senza sacrificio per la qualità delle decisioni, la riduzione dell'arretrato, un efficiente impiego delle tecnologie informatiche.
      Le categorie di soggetti destinabili, nella giustizia amministrativa, all'ufficio per il processo sono meno di quelle previste nella giustizia ordinaria, mancando, nel processo amministrativo, allo stato, le figure dei magistrati onorari e alcune figure di tirocinanti. Per converso, il passaggio dal processo cartaceo a quello telematico imporrà una riconversione e revisione delle mansioni del personale amministrativo. Si prevede di destinare all'ufficio per il processo i laureati tirocinanti e i funzionari amministrativi di area terza. Attesa l'autonomia organizzativa della giustizia amministrativa, la norma in esame si limita a prevedere gli obiettivi perseguiti, la creazione dell'ufficio, le categorie di soggetti ad esso destinabili, mentre rinvia al regolamento di organizzazione gli aspetti più strettamente attuativi (compiti in dettaglio, dimensione, articolazione organizzativa).
      Al fine di assicurare la funzionalità del Servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione della giustizia amministrativa, nonché per l'attuazione del programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari, in vista dell'avvio del PAT, l'articolo 9 prevede l'aumento della dotazione organica delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale amministrativo e tecnico del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, per un totale di 53 unità.
      L'articolo 10, per analoghe e urgenti necessità di salvaguardia del sistema giustizia, richiama, con i necessari adattamenti del caso in ragione del previgente regime diversificato, e limitatamente al Consiglio di Stato, alla Corte dei conti e all'Avvocatura dello Stato quanto statuito dall'articolo 5 del decreto in materia di proroga del trattenimento in servizio dei «vertici» della magistratura ordinaria.
      L'articolo 11 reca le disposizioni finanziarie.
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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).


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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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Decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 31 agosto 2016.
Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

      Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

      Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione e adottare misure per l'efficienza degli uffici giudiziari;

      Considerata la finalità di assicurare una maggiore funzionalità ed efficienza della giustizia civile mediante le predette urgenti misure;

      Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'efficienza del processo amministrativo, nonché in materia di magistratura amministrativa e di organizzazione dei relativi uffici;

      Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 30 agosto 2016;

      Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze;

emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
MISURE URGENTI PER LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE E PER L'EFFICIENZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI
Articolo 1.
(Applicazione dei magistrati dell'Ufficio del massimario e del ruolo per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimità per la definizione del contenzioso).

      1. All'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

          «Il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio del massimario e del ruolo e secondo i criteri previsti dalle tabelle di organizzazione, può applicare temporaneamente

i magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo con anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni, alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità.

          Il collegio giudicante della Corte non può essere composto da più di un magistrato dell'ufficio del massimario e del ruolo, applicato ai sensi del comma che precede.».

Articolo 2.
(Tirocini formativi e misure straordinarie per contrarre i tempi di copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado).

      1. All'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, le parole: «possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi.» sono sostituite dalle seguenti: «possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, i tribunali ordinari, la Procura generale presso la Corte di cassazione, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi.»;

          b) al comma 5-bis, dopo le parole: «dell'Ordine degli avvocati e» sono inserite le seguenti: «con il Consiglio nazionale forense relativamente agli uffici di legittimità, nonché».

      2. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a)    all'articolo 8:

              1) al comma 1, dopo le parole: «posti messi a concorso» sono inserite le seguenti «e di quelli aumentati ai sensi del comma 3-bis»;

              2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Entro cinque giorni dall'ultima seduta delle prove orali del concorso il Ministro della giustizia richiede al Consiglio superiore della magistratura di assegnare ai concorrenti risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, ulteriori posti disponibili o che si renderanno tali entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima; detti posti non possono superare il decimo di quelli messi a concorso. Il Consiglio superiore della magistratura provvede entro un mese dalla richiesta.»;

          b) all'articolo 13, il comma 2 è abrogato.

      3. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e al fine di consentire una più celere copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado, il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito di concorsi banditi negli anni 2014 e 2015 e nominati con decreto ministeriale adottato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ha, in via straordinaria, la durata di dodici mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di due mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola superiore della magistratura ed una della durata di dieci mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari. Conseguentemente i tre periodi in cui si articola la sessione presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 21, comma 1, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, hanno la seguente durata:

          a)    tre mesi, per il primo periodo;

          b)    due mesi, per il secondo periodo;

          c)    cinque mesi, per il terzo periodo.

      4. Le disposizioni del comma 2, lettera a), si applicano anche ai concorsi per magistrato ordinario in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto.
      5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di euro 5.804.334 per l'anno 2017, di euro 6.214.395 per l'anno 2018, di euro 3.200.550 per l'anno 2019, di euro 3.254.431 per l'anno 2020, di euro 3.542.388 per l'anno 2021, di euro 3.563.285 per l'anno 2022, di euro 3.627.380 per l'anno 2023, di euro 3.702.158 per l'anno 2024, di euro 3.766.254 per l'anno 2025, di euro 3.841.032 annui a decorrere dall'anno 2026.

Articolo 3.
(Disposizioni in materia di tramutamenti successivi dei magistrati).

      1. All'articolo 194, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: «, ad una sede da lui chiesta» sono sostituite dalle seguenti: «ad una sede» e le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

Articolo 4.
(Disposizioni per l'efficienza degli uffici di sorveglianza e divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni).

      1. All'articolo 68, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il personale amministrativo di cui al periodo precedente non può essere destinato temporaneamente ad altri uffici del distretto giudiziario di appartenenza senza il nulla-osta del presidente del tribunale di sorveglianza.».


      2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il personale in servizio presso l'amministrazione della giustizia, fatta eccezione per il personale con qualifiche dirigenziali, non può essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni fino al 31 dicembre 2019.
      3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano relativamente ai comandi, ai distacchi e alle assegnazioni, in corso nonché a quelli presso gli organi costituzionali.
Articolo 5.
(Proroga del trattenimento in servizio di magistrati presso la Suprema Corte di cassazione e modifica del limite di età per il conferimento di funzioni direttive di legittimità).

      1. Al fine di assicurare la continuità negli incarichi apicali, direttivi superiori e direttivi presso la Suprema Corte di cassazione e la Procura Generale della Corte di cassazione, in ragione delle molteplici iniziative di riforma intraprese per la definizione dell'elevato contenzioso ivi pendente, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2017 per i magistrati che ricoprono funzioni apicali, direttive superiori o direttive presso la Suprema Corte di cassazione e la Procura Generale, i quali non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016 e che debbano essere collocati a riposo nel periodo compreso fra la medesima data del 31 dicembre 2016 e il 30 dicembre 2017. Per tutti gli altri magistrati ordinari resta fermo il termine ultimo di permanenza in servizio stabilito dal citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014.
      2. All'articolo 35 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 13, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, comma 14, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno tre anni di servizio prima della data di collocamento a riposo.».

Articolo 6.
(Modifiche alla legge 30 luglio 2007, n. 111, in materia di norme sull'ordinamento giudiziario).

      1. Alla Tabella B, allegata alla legge 30 luglio 2007, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

          «a) alla lettera i) il numero: “366” è sostituito dal numero: “314”;

          b) alla lettera l) il numero: “9.039” è sostituito dal numero: “9.091”.».

Capo II
MISURE URGENTI PER LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
Articolo 7.
(Disposizioni sul processo amministrativo telematico).

      1. Al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 1 gennaio 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 25, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

          «1-bis. Al processo amministrativo telematico si applica, in quanto compatibile, l'articolo 16-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

          1-ter. A decorrere dal 1 gennaio 2018 il comma 1 non si applica per i ricorsi soggetti al processo amministrativo telematico.»;

          b) all'articolo 136:

              1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

          «2. I difensori, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalità telematiche. In casi eccezionali, anche in considerazione della ricorrenza di particolari ragioni di riservatezza legate alla posizione delle parti o alla natura della controversia il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza possono dispensare dall'impiego delle modalità di sottoscrizione e di deposito di cui al comma 2-bis ed al primo periodo del presente comma; in tali casi e negli altri casi di esclusione dell'impiego di modalità telematiche previsti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 1, delle norme di attuazione, si procede al deposito ed alla conservazione degli atti e dei documenti.»;

              2) al comma 2-bis, le parole: «Tutti gli atti» sono sostituite dalle seguenti: «Salvi i casi di cui al comma 2, tutti gli atti» e le parole: «possono essere» sono sostituite dalla seguente: «sono»;

              3) dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti:

          «2-ter. Quando il difensore depositi con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta la conformità della copia al predetto atto mediante l'asseverazione di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o

alla copia conforme dell'atto o del provvedimento. Nel compimento dell'attestazione di conformità di cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.

          2-quater. Il presidente della sezione o il collegio se la questione sorge in udienza possono autorizzare il privato chiamato in causa dallo stesso giudice, che non possa effettuare il deposito di scritti difensivi o di documenti mediante PEC, a depositare mediante upload attraverso il sito istituzionale.».

      2. Alle norme di attuazione, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 1 gennaio 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 3, comma 1, le parole: «possono essere eseguite» sono sostituite dalle seguenti: «sono eseguite»;

          b) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:

          «4. È assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell'ultimo giorno consentito. Il deposito è tempestivo se entro le ore 24:00 del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo.»;

          c) all'articolo 5, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

          «3-bis. Nei casi in cui è previsto il deposito di atti e documenti in forma cartacea, il segretario forma un fascicolo cartaceo recante i dati identificativi del procedimento; nel fascicolo cartaceo, che si considera parte integrante del fascicolo d'ufficio, sono inseriti l'indice dei documenti depositati, gli atti legittimanti il deposito in forma cartacea e i documenti depositati. L'aggiornamento dell'indice è curato dal segretario ai sensi del comma 4.»;

          d) all'articolo 13, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:

          «1-ter. Salvi i casi in cui è diversamente disposto, tutti gli adempimenti previsti dal codice e dalle norme di attuazione inerenti ai ricorsi depositati in primo o secondo grado dal 1 gennaio 2017 sono eseguiti con modalità telematiche, secondo quanto disciplinato nel decreto di cui al comma 1.

          1-quater. Sino al 31 dicembre 2017 i depositi dei ricorsi, degli scritti difensivi e della documentazione devono essere effettuati con PEC o, nei casi previsti, mediante upload attraverso il sito istituzionale, dai domiciliatari anche non iscritti all'Albo degli avvocati. Le comunicazioni di segreteria sono fatte alla PEC del domiciliatario.»;

          e) dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

          «13-bis. Misure transitorie per l'uniforme applicazione del processo amministrativo telematico.

          1. Per un periodo di tre anni a decorrere dal 1 gennaio 2017, il collegio di primo grado cui è assegnato il ricorso, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame e vertente sull'interpretazione e l'applicazione delle norme in tema di processo amministrativo telematico ha già dato luogo a significativi contrasti giurisprudenziali rispetto a decisioni di altri tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato, tali da incidere in modo rilevante sul diritto di difesa di una parte, con ordinanza emanata su richiesta di parte o d'ufficio e pubblicata in udienza, può chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata di appartenenza di sottoporre al presidente del Consiglio di Stato istanza di rimessione del ricorso all'esame dell'adunanza plenaria, contestualmente rinviando la trattazione del giudizio alla prima udienza successiva al sessantesimo giorno dall'udienza in cui è pubblicata l'ordinanza. Il presidente del tribunale o della sezione staccata provvede entro venti giorni dalla richiesta; il silenzio equivale a rigetto. Il presidente del Consiglio di Stato comunica l'accoglimento della richiesta entro trenta giorni dal ricevimento, e in tal caso nell'udienza davanti al tribunale il processo è sospeso fino all'esito della decisione della plenaria. La mancata risposta del presidente del Consiglio di Stato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta equivale a rigetto. L'adunanza plenaria è calendarizzata non oltre tre mesi dalla richiesta, e decide la sola questione di diritto relativa al processo amministrativo telematico.».

      3. Le modifiche introdotte dal presente articolo, nonché quelle disposte dall'articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e dall'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, hanno efficacia con riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1 gennaio 2017; ai ricorsi depositati anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi, fino all'esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1 gennaio 2018, le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
      4. A decorrere dal 1 gennaio 2017 e sino al 1 gennaio 2018 per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche deve essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l'attestazione di conformità al relativo deposito telematico.
      5. Le disposizioni sul processo amministrativo telematico contenute negli allegati al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, non si applicano alle controversie di cui all'articolo 22 e agli articoli 39 e seguenti del Capo V della legge 3 agosto 2007, n. 124.
      6. Al fine di garantire la sicurezza del sistema informativo della giustizia amministrativa (SIGA) a decorrere dal 1 gennaio 2017 i depositi telematici degli atti processuali e dei documenti sono effettuati dai difensori e dalle Pubbliche amministrazioni mediante l'utilizzo esclusivo di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi, gestiti dal Ministero della giustizia.
      7. Al fine di assicurare il costante coordinamento delle attività relative all'avvio del processo amministrativo telematico, di garantire le

disponibilità delle risorse umane e strumentali occorrenti nonché di verificare il rispetto dei connessi obblighi di servizio, è istituita una commissione di monitoraggio, presieduta dal presidente aggiunto del Consiglio di Stato e composta dal presidente di tribunale amministrativo regionale con la maggiore anzianità di ruolo, dal segretario generale della giustizia amministrativa, dal responsabile del servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione, nonché, ove necessario, da altri componenti aventi particolari competenze tecniche, anche esterni all'amministrazione, indicati dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in misura non superiore a tre. La partecipazione alla commissione è obbligatoria e a titolo totalmente gratuito. La commissione si avvale del personale e delle risorse strumentali e logistiche del segretariato generale della giustizia amministrativa. Il presidente aggiunto del Consiglio di Stato riferisce mensilmente al consiglio di presidenza della giustizia amministrativa sull'andamento dei lavori della commissione e propone le eventuali modifiche organizzative che si rendono necessarie per la migliore funzionalità del processo amministrativo telematico.
      8. È abrogato il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161.
Articolo 8.
(Ufficio per il processo amministrativo).

      1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo e la piena attuazione del processo amministrativo telematico, dopo l'articolo 53-bis della legge 27 aprile 1982, n. 186, è inserito il seguente:

          «Art. 53-ter. (Ufficio per il processo). – 1. A supporto dell'attività dei magistrati amministrativi sono costituite strutture organizzative interne degli uffici di segreteria del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, dei tribunali amministrativi regionali, denominate: “ufficio per il processo”, mediante l'utilizzo, nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella A allegata al presente provvedimento, del personale di segreteria di area funzionale III. Alla suddetta attività possono, altresì, concorrere coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o il tirocinio disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70, recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Con il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 53-bis, sono individuati i compiti e l'organizzazione dell'ufficio per il processo, anche, se del caso, prevedendo un unico ufficio per una pluralità di sezioni dell'ufficio giudiziario, nonché eventualmente fissando il limite

dimensionale minimo dell'ufficio giudiziario, necessario per l'attivazione dell'ufficio per il processo.».

      2. Le disposizioni attuative del comma 1 sono emanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 9.
(Disposizioni per l'efficienza della giustizia amministrativa).

      1. Per assicurare la funzionalità del Servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione della giustizia amministrativa, nonché per l'attuazione del programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari, in vista dell'avvio del processo amministrativo telematico previsto per il 1 gennaio 2017, la dotazione organica delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale amministrativo e tecnico del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali è rideterminata con la Tabella A allegata al presente decreto e secondo i posti di funzione dirigenziali, così come previsti dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 15 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 12 aprile 2005.
      2. La copertura è assicurata mediante autorizzazione di una procedura di assunzioni straordinarie di 53 unità di personale, a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da inquadrare rispettivamente, tre, come dirigenti tecnici, nell'Area I Dirigenziale, trenta nella III Area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, nel profilo professionale di funzionario informatico, venti nella II Area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, nel profilo professionale di assistente informatico.
      3. In funzione dello svolgimento delle procedure di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio di Stato si provvede, nei limiti della dotazione organica complessiva del ruolo della Giustizia amministrativa di cui alla Tabella A allegata al presente decreto, e della relativa spesa, alla rimodulazione dei profili professionali e alla loro ripartizione nell'ambito delle aree di riferimento, nonché alla individuazione di nuovi profili anche tecnici, nel rispetto dell'ordinamento professionale vigente del comparto ministeri.
      4. Le procedure di cui al comma 2 sono disposte in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over.
      5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse strumentali e finanziarie previste a legislazione

vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad eccezione delle spese di personale a cui si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 6.
Articolo 10.
(Proroga degli effetti del trattenimento in servizio di magistrati amministrativi e contabili e avvocati dello Stato).

      1. Al fine di salvaguardare la funzionalità della giustizia amministrativa e in particolare delle funzioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato, le disposizioni dell'articolo 5, comma 1, si applicano anche ai magistrati del Consiglio di Stato nella posizione equivalente ai magistrati ordinari individuati allo stesso articolo 5, comma 1, che non abbiano compiuto il settantesimo anno di età al 31 dicembre 2016.
      2. Per assicurare la funzionalità della Avvocatura dello Stato, le disposizioni dell'articolo 5, comma 1, si applicano anche agli avvocati dello Stato nella posizione equivalente ai magistrati ordinari individuati allo stesso articolo 5, comma 1, che non abbiano compiuto il settantesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016.
      3. Al fine di salvaguardare la piena funzionalità della Corte dei conti, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono differiti al 31 dicembre 2017 per i magistrati contabili in servizio, con funzioni direttive o semidirettive, che non abbiano compiuto il settantesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016 e che debbano essere collocati a riposo nel periodo compreso fra la medesima data del 31 dicembre 2016 e il 30 dicembre 2017. Per tutti gli altri magistrati contabili resta fermo il termine ultimo di permanenza in servizio stabilito dal citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014.

Capo III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI
Articolo 11.
(Disposizioni finanziarie).

      1. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al settimo periodo, la parola: «1211» è sostituita dalla seguente: «1075», le parole: «821 nel corso dell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «685 nel corso dell'anno 2016».
      2. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, la parola: «40.966.000» è sostituita dalla seguente: «34.710.000», la parola: «57.906.000» è sostituita dalla seguente: «51.650.000» e la parola: «56.906.000» è sostituita dalla seguente: «50.650.000».
      3. All'articolo 22, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, la parola: «37.766.000» è sostituita dalla seguente:

«31.510.000», la parola: «55.706.000» è sostituita dalla seguente: «49.450.000».
      4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 5, pari complessivamente a 5.804.334 euro per l'anno 2017, a 6.214.395 euro per l'anno 2018, a 3.200.550 euro per l'anno 2019, a 3.254.431 euro per l'anno 2020, a 3.542.388 euro per l'anno 2021, a 3.563.285 euro per l'anno 2022, a 3.627.380 euro per l'anno 2023, a 3.702.158 euro per l'anno 2024, a 3.766.254 euro per l'anno 2025 e a 3.841.032 euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
      6. Agli oneri di personale derivanti dall'articolo 9, pari a euro 2.553.700 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 37, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, già destinate, dal comma 11-bis del medesimo articolo 37, alle spese di funzionamento della giustizia amministrativa, che restano, pertanto, acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.
Articolo 12.
(Entrata in vigore).

      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

      Dato a Roma, addì 31 agosto 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri
Orlando, Ministro della giustizia
Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando.

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Allegato
(articolo 9)

Tabella A

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
RIEPILOGO NAZIONALE
QUALIFICHE DIRIGENZIALI AREE FUNZIONALI-POSIZIONI ECONOMICHE
DOTAZIONE ORGANICA
DENOMINAZIONE PROFILI PROFESSIONALI

      Dirigenti

      Dirigente generale

2

      Dirigente

49

      Dirigente tecnico

3

TOTALE

54

      Area funzionale III

      Ex posizione economica C3-C2-C1

      Funzionario

244

      Funzionario informatico

35

      TOTALE

279

      Area funzionale II

      Ex posizione economica B3-B2-B1

577

      Assistente informatico

68

TOTALE

645

      Area funzionale I

      Ex posizione economica A1

TOTALE

77

      TOTALE COMPLESSIVO

1055

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