Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3139-1986-2408-2435-2670-3576-3605-3607-A


PROPOSTA DI LEGGE
n. 3139
APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 20 maggio 2015 (v. stampato Senato n. 1261)
d'iniziativa dei senatori
ELENA FERRARA, ZANDA, MANCONI, FEDELI, PUGLISI, MARCUCCI, MATTESINI, ALBANO, AMATI, ASTORRE, BERTUZZI, CALEO, CANTINI, CARDINALI, CASSON, CIRINNÀ, COCIANCICH, CUCCA, CUOMO, D'ADDA, DE MONTE, DEL BARBA, DI GIORGI, STEFANO ESPOSITO, FABBRI, FATTORINI, FAVERO, FILIPPIN, FISSORE, GAMBARO, RITA GHEDINI, GIACOBBE, GUERRIERI PALEOTTI, IDEM, LEPRI, LO GIUDICE, LO MORO, MANASSERO, MAURO MARIA MARINO, MARTINI, MATURANI, MOSCARDELLI, ORRÙ, PADUA, PAGLIARI, PEGORER, PEZZOPANE, PIGNEDOLI, PUPPATO, RICCHIUTI, GIANLUCA ROSSI, RUSSO, SAGGESE, SCALIA, SOLLO, SPILABOTTE, TOMASELLI, VACCARI, VALENTINI, VATTUONE, ZANONI, ROMANO
Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo
Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 21 maggio 2015

NOTA: Le Commissioni permanenti II (Giustizia) e XII (Affari sociali), l'8 settembre 2016, hanno deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge n. 3139. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge nn. 1986, 2408, 2435, 2670, 3576, 3605 e 3607 si vedano i relativi stampati.
E
PROPOSTE DI LEGGE
n. 1986, d'iniziativa dei deputati
CAMPANA, SPERANZA, BOCCIA, BOSSA, BRUNO BOSSIO, CAPONE, CARNEVALI, CASELLATO, CENSORE, CHAOUKI, CIMBRO, DE MICHELI, FABBRI, GULLO, INCERTI, MANFREDI, MANZI, MARCHI, MARZANO, META, MURER, PETITTI, RAMPI, SCALFAROTTO, SCUVERA, VENITTELLI
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del bullismo informatico
Presentata il 23 gennaio 2014
n. 2408, d'iniziativa dei deputati
IORI, ALBANELLA, AMENDOLA, ANTEZZA, ARGENTIN, ARLOTTI, CAPONE, CAPOZZOLO, CARNEVALI, CHAOUKI, COCCIA, COVA, DALLAI, D'INCECCO, GADDA, GASPARINI, GIULIETTI, GRASSI, IACONO, LA MARCA, LAFORGIA, MARZANO, MIOTTO, PATRIARCA, PICCIONE, ROCCHI, SCUVERA, SENALDI, VALERIA VALENTE, VENITTELLI, ZAMPA, ZANIN, ZARDINI
Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del bullismo, anche informatico
Presentata il 27 maggio 2014
n. 2435, d'iniziativa del deputato BRAMBILLA
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del bullismo, anche informatico
Presentata il 6 giugno 2014
n. 2670, d'iniziativa dei deputati
IORI, ALBANELLA, AMATO, AMENDOLA, AMODDIO, ANTEZZA, ARGENTIN, ARLOTTI, CAPONE, CAPOZZOLO, CARNEVALI, CHAOUKI, COCCIA, COVA, COVELLO, CRIMÌ, DALLAI, D'INCECCO, DONATI, GADDA, GASPARINI, GIULIETTI, GRASSI, IACONO, LA MARCA, LAFORGIA, MARZANO, PATRIARCA, PICCIONE, PICCOLI NARDELLI, QUARTAPELLE PROCOPIO, ROCCHI, SCUVERA, SENALDI, TARTAGLIONE, VALERIA VALENTE, VERINI, ZAMPA, ZANIN, ZARDINI
Norme in materia di contrasto al fenomeno del cyberbullismo
Presentata il 15 ottobre 2014
n. 3576, d'iniziativa della deputata MARZANO
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del bullismo, anche informatico
Presentata il 3 febbraio 2016
n. 3605, d'iniziativa dei deputati
SANTERINI, FAUTTILLI, SBERNA
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo, anche informatico (cyberbullismo)
Presentata il 12 febbraio 2016
n. 3607, d'iniziativa dei deputati
LOREFICE, AGOSTINELLI, BARONI, BUSINAROLO, COLONNESE, DALL'OSSO, DI VITA, SILVIA GIORDANO, GRILLO, MANTERO
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo informatico (cyberbullismo)
Presentata il 15 febbraio 2016
(Relatori per la maggioranza: CAMPANA, per la II Commissione; BENI, per la XII Commissione)
torna su
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3139 ed abb., approvato dal Senato, recante «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo»;

            rilevato che l'articolo 2 prevede – in caso di atti di cyberbullismo – la possibilità per ciascuno, anche minore ultraquattordicenne, nonché per il genitore del minore, di rivolgere istanza al gestore del sito Internet (del social media, del servizio di messaggistica istantanea o di ogni rete di comunicazione elettronica) nonché al Garante per la protezione dei dati personali, per ottenere provvedimenti inibitori e prescrittivi a sua tutela (oscuramento, rimozione o blocco dei dati personali diffusi in rete), previa conservazione dei dati originali;

            sottolineato che il comma 3 dell'articolo 3 dispone che con il codice di autoregolamentazione ivi previsto sia istituito anche un comitato di monitoraggio, del quale non è specificata la composizione, e a cui è assegnato il compito di identificare procedure e formati standard per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del minore diffuso in rete;

            rilevato che andrebbe chiarito – al fine di evitare incertezze in sede applicativa – se l'istanza al gestore prevista all'articolo 2, comma 1, possa comunque essere inoltrata, anche nelle more della definizione delle procedure e dei formati standard per la suddetta istanza, che compete al comitato di monitoraggio istituito con il codice di autoregolamentazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3;

            osservato che andrebbe specificata la composizione del comitato di monitoraggio di cui all'articolo 3, comma 3;

            considerato che l'articolo 3, comma 1, dispone l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, senza oneri per la finanza pubblica;

            rilevato che il suddetto tavolo tecnico è chiamato, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 3, a redigere, entro 60 giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo;

            evidenziato che il comma 3 dell'articolo 3 prevede che il piano d'azione sia integrato con il codice di autoregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (rivolto sia agli operatori che forniscono servizi di social networking, sia agli altri operatori delle rete Internet);

            osservato che appare opportuno specificare se anche il suddetto codice di autoregolamentazione debba essere adottato – come il piano di azione integrato – entro il termine di 60 giorni dall'insediamento del tavolo tecnico di cui al comma 2 dell'articolo 3;

            evidenziato che con riguardo al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, le disposizioni della proposta di legge riguardano prevalentemente interventi di carattere formativo e educativo e possono essere ricondotte in gran parte alla materia dell'istruzione, le cui norme generali sono riservate dalla Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera n), mentre altre disposizioni riguardano l'ordinamento civile e penale, anch'esso di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire – al fine di evitare incertezze in sede applicativa – se l'istanza al gestore prevista all'articolo 2, comma 1, possa comunque essere inoltrata, anche nelle more della definizione delle procedure e dei formati standard per la suddetta istanza, che compete al comitato di monitoraggio istituito con il codice di autoregolamentazione ai sensi dell'articolo 3, comma 3;

            b) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare se anche il codice di autoregolamentazione previsto dal comma 3 dell'articolo 3 debba essere adottato, come il piano di azione integrato di cui al comma 2 del medesimo articolo 3, entro il termine di 60 giorni dalla data dell'insediamento del tavolo tecnico di cui al medesimo articolo 3;

            c) valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare la composizione del comitato di monitoraggio di cui al medesimo articolo 3, comma 3.


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato nelle sedute del 2 e 3 agosto 2016 il nuovo testo del progetto di legge recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo (C. 3139, approvato dal Senato, e abbinate);

            considerato che la legge n. 107 del 2015, all'articolo 1, comma 7, lettera l), prevede – tra l'altro – misure volte alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico;

            preso atto che il testo offre le definizioni di bullismo e cyberbullismo, in qualche passaggio con necessità di perfezionamento semantico;

            visto il contenuto degli articoli 3, 4 e 4-bis che involgono, rispettivamente, compiti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in materia di campagne informative contro il bullismo e il cyberbullismo; l'emanazione delle linee di orientamento di cui al predetto articolo 1, comma 7, lettera l), della legge n. 107 del 2015; i compiti del dirigente scolastico nel rilevare tempestivamente le condotte pericolose e nel predisporre percorsi personalizzati sia di assistenza alla vittima, sia di accompagnamento rieducativo degli autori dei fatti,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) nell'articolo 1, al comma 2, siano soppresse le parole: «percepite come più vulnerabili»;

            2) nell'articolo 1, al comma 3, sia chiarito che la responsabilità per quanto pubblicato sui siti Internet ricade sui gestori dei contenuti dei siti, fatto salvo il dovere di collaborazione dei fornitori dei servizi di connessione nel contrasto dei fenomeni di cyberbullismo;

            3) nell'articolo 3, si provveda a integrare il tavolo tecnico, da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con figure di psicologi, pedagogisti ed esperti in comunicazione sociale;

            4) nell'articolo 4-bis, al comma 1, si prevedano anche forme di giustizia riparativa;

            5) nell'articolo 6-bis, alla rubrica siano soppresse le parole da: «recante» sino alla fine;

        e con le seguenti osservazioni:

            a) nell'articolo 2, al comma 1, valutino le Commissioni l'opportunità di inserire una formula che ampli anche ai minori di anni quattordici il novero dei soggetti abilitati a formulare l'istanza di tutela delle persone offese;

            b) con riferimento all'articolo 4, comma 3, valutino le Commissioni l'opportunità di specificare da quali fondi gli Uffici scolastici regionali debbano attingere per finanziare i progetti da mettere a bando.


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge recante «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo» (C. 3139, approvata dal Senato, e abb.),

            premesso che:

                la proposta di legge in esame, approvata in prima lettura dal Senato, si propone la finalità di prevenire e contrastare le condotte di bullismo, con particolare riguardo al coinvolgimento di minori, intervenendo in modo specifico nei casi in cui tali condotte siano poste in essere attraverso internet, (cyberbullismo);

                per conseguire le suddette finalità, le disposizioni della proposta di legge contemplano individua diversi livelli di intervento: da un lato è introdotta e disciplinata una procedura rapida e obbligatoria di rimozione dalla rete dei contenuti che si configurano come cyberbullismo; in secondo luogo è previsto un piano di azione e specifiche iniziative di carattere educativo e formativo da realizzare in particolare in ambito scolastico; in terzo luogo sono inasprite le sanzioni penali, nel caso specifico in cui il reato sia stato commesso attraverso strumenti informatici o telematici;

                più precisamente, ai sensi dell'articolo 2 si prevede che ciascun soggetto che abbia compiuto 14 anni e ciascun genitore o soggetto che ha la responsabilità di un minore il quale sia stato vittima di cyberbullismo, può inoltrare al gestore del sito internet, del social media, del servizio di messaggistica istantanea o di qualsiasi rete di comunicazione e trasmissione elettronica, nonché al Garante per la protezione dei dati personali, un'istanza per l'oscuramento, la rimozione, il blocco delle comunicazioni che lo riguardano e degli altri contenuti specifici rientranti nelle condotte di cyberbullismo. Il

Garante per la protezione dei dati personali vigila sull'intervento del gestore del sito internet, del social media, del servizio di messaggistica istantanea o di qualsiasi rete di comunicazione e trasmissione elettronica. Qualora il responsabile non abbia provveduto all'oscuramento, alla rimozione o al blocco entro le 24 ore successive dal ricevimento dell'istanza, il Garante vi provvede direttamente;

            risulta pienamente condivisibile l'intendimento di introdurre nell'ordinamento disposizioni di prevenzione e di contrasto di comportamenti che presentano una particolare gravità sociale, possono produrre nelle vittime di tali comportamenti conseguenze devastanti, sotto il profilo fisico e psichico, e utilizzano in modo distorto per attività di violenza e sopraffazione le straordinarie potenzialità di informazione e comunicazione di internet,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE.


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

      La XI Commissione,

          esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 3139, approvata dal Senato, recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo;

          apprezzato che il provvedimento si propone l'obiettivo prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, dedicando particolare attenzione ad assicurare un'efficace tutela dei minori coinvolti in tali fenomeni, sia come vittime sia come responsabili delle condotte illecite, e privilegiando, in tale contesto, azioni a carattere formativo ed educativo;

          considerato che il provvedimento affida alle scuole e ai servizi socio-educativi un ruolo centrale nelle iniziative di informazione e di prevenzione, prevedendo che, nell'ambito delle linee di orientamento, per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo nelle scuole, redatte ed aggiornate con cadenza biennale dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia – Dipartimento Giustizia minorile e di comunità, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale, di cui all'articolo 4, siano fornite indicazioni in ordine alla formazione del personale scolastico;

          ricordato che il medesimo articolo 4 prevede l'individuazione fra i docenti, da parte di ogni istituto scolastico, di un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del bullismo e del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio;

          rilevato che l'articolo 4-bis attribuisce al dirigente scolastico il compito di informare tempestivamente i genitori o i tutori dei minori degli atti di bullismo o di cyberbullismo di cui sia venuto a conoscenza, al fine di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza alla vittima e per l'accompagnamento rieducativo degli autori;

          apprezzato che il provvedimento coniuga opportunamente l'inasprimento della repressione delle condotte di bullismo e di cyberbullismo e l'adozione di misure volte a minimizzare il danno derivante da tali condotte con una strategia di più ampio respiro tesa a prevenire l'insorgere di detti fenomeni attraverso interventi di formazione e di sensibilizzazione, indirizzati in particolare ai minorenni,
      esprime

PARERE FAVOREVOLE.


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 3139, recante «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

            richiamato il proprio parere espresso in data 12 novembre 2014, nel corso dell'esame presso il Senato;

            rilevato che il contenuto del provvedimento, che riguarda prevalentemente interventi di carattere formativo e educativo, è riconducibile in gran parte alla materia dell’«istruzione», attribuita alla competenza esclusiva statale per ciò che attiene alle «norme generali» ed alla competenza concorrente tra Stato e Regioni per i tutti i restanti profili;

            considerato che il provvedimento incide altresì sugli ambiti materiali dell’«ordinamento civile e penale», di competenza esclusiva statale, e delle «politiche sociali», di competenza regionale;

            rilevato che l'articolo 3, comma 1, prevede l'istituzione di tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, che ha il compito di redigere un piano di azione integrato in materia, nel quale non sono coinvolte le Regioni, ma solo gli enti locali, attraverso l'ANCI; appare invece necessario assicurare il coinvolgimento delle Regioni, in considerazione delle loro competenze costituzionalmente garantite in materia di «istruzione» e «politiche sociali»,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            all'articolo 3, sia assicurata la presenza delle Regioni al tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, in considerazione delle loro competenze costituzionalmente garantite in materia di «istruzione» e «politiche sociali», attraverso l'integrazione del tavolo con i rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome o, in alternativa, con la sostituzione dei rappresentanti dell'ANCI con i rappresentanti della Conferenza unificata.


TESTO
della proposta di legge n. 3139, approvata dal Senato della Repubblica
torna su
TESTO
delle Commissioni
Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo.
Art. 1.
(Finalità e definizioni).
Art. 1.
(Finalità e definizioni).

      1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti.

      1. La presente legge è volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo rivolte anche agli infraventunenni.

        2. Ai fini della presente legge, con il termine «bullismo» si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime, anche al fine di provocare in esse sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni e violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni, anche aventi per oggetto la razza, la lingua, la religione, l'orientamento sessuale, l'opinione politica, l'aspetto fisico o le condizioni personali e sociali della vittima.
      2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line       2-bis. Ai fini della presente legge, con il termine «cyberbullismo» si intende qualunque comportamento o atto, anche non reiterato, rientrante fra quelli indicati al comma 2 e perpetrato attraverso l'utilizzo della rete telefonica, della rete internet, della messaggistica istantanea, di social network o altre piattaforme telematiche. Per cyberbullismo si intendono, inoltre, la
aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. realizzazione, la pubblicazione e la diffusione on line attraverso la rete internet, chat-room, blog o forum, di immagini, registrazioni audio o video o altri contenuti multimediali, effettuate allo scopo di offendere l'onore, il decoro e la reputazione di una o più vittime, nonché il furto di identità e la sostituzione di persona operati mediante mezzi informatici e la rete telematica al fine di acquisire e manipolare dati personali, ovvero di pubblicare informazioni lesive dell'onore, del decoro e della reputazione della vittima.
      3. Ai fini della presente legge, per «gestore del sito internet» si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet, cura la gestione di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 2.       3. Ai fini della presente legge, per «gestore del sito internet» si intende il prestatore di servizi della società dell'informazione, diverso da quelli di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, che, sulla rete internet, cura la gestione di un sito in cui si possono riscontrare le condotte di cui al comma 2-bis.
Art. 2.
(Tutela della dignità del minore).
Art. 2.
(Istanza a tutela delle persone offese).

      1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subìto taluno degli atti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.

      1. Chiunque, anche minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità di un minore che abbia subìto un atto di cyberbullismo può inoltrare al gestore del sito internet, del social media, del servizio di messaggistica istantanea o di qualsiasi rete di comunicazione e trasmissione elettronica, nonché al Garante per la protezione dei dati personali, un'istanza per l'oscuramento, la rimozione, il blocco delle comunicazioni che lo riguardano nonché dei contenuti specifici rientranti nelle condotte di cyberbullismo, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della presente legge non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.

      2. Qualora, entro le dodici ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto richiesto non abbia dato conferma di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco di qualsiasi dato personale del minore, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.       2. Il Garante per la protezione dei dati personali verifica l'intervento del gestore del sito internet, del social media, del servizio di messaggistica istantanea o di qualsiasi rete di comunicazione e trasmissione elettronica e, qualora il responsabile non abbia provveduto all'oscuramento, alla rimozione o al blocco entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, vi provvede direttamente ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
        2-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i gestori dei siti internet devono dotarsi, qualora non le abbiano già attivate, di specifiche procedure per il recepimento e la gestione delle istanze di oscuramento, rimozione o blocco di cui al comma 1 del presente articolo, dandone informazione tramite avvisi chiari e di facile individuazione pubblicati nella pagina iniziale degli stessi siti.
Art. 3.
(Piano di azione integrato).
Art. 3.
(Piano di azione integrato).

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza,

      1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 289, dell'Autorità per le garanzie nelle

del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali e delle organizzazioni già coinvolte nel programma nazionale del Safer internet center, nonché una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori e una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto al bullismo. Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali e delle organizzazioni già coinvolte nel programma nazionale del Safer internet center, nonché una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori e una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
      2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008.       2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni.
      3. Il piano di cui al comma 2 è integrato con il codice di autoregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, rivolto agli operatori che forniscono servizi di social networking e agli altri operatori della rete internet. Con il predetto codice è istituito un comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di identificare procedure e formati standard per l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, nonché di adottare un marchio di qualità in favore dei fornitori di servizi di comunicazione elettronica e comunque produttori di dispositivi elettronici aderenti ai progetti elaborati dallo stesso tavolo tecnico, secondo modalità disciplinate con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo. Ai soggetti che partecipano ai lavori del comitato di monitoraggio non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.       3. Il piano di cui al comma 2 è integrato, entro il termine previsto dal medesimo comma, con il codice di regolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet. Con il predetto codice è istituito un comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di identificare procedure e formati standard per l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, secondo modalità disciplinate con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo. Ai soggetti che partecipano ai lavori del comitato di monitoraggio non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
      4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo, rivolte ai cittadini.       4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio destinati agli adolescenti, quali i centri di aggregazione, ricreativi, di ascolto e di consulenza, in sinergia con le scuole.
        4-bis. Nell'ambito del piano di azione di cui al comma 2 la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, predispone periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, avvalendosi dei principali media, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.
        4-ter. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, di cui al comma 1.
Art. 4.
(Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico).
Art. 4.
(Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico).

      1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole.

      1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della polizia postale, e provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale.

      2. Le linee di orientamento di cui al comma 1 includono: la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione per ogni autonomia scolastica di un proprio referente; la promozione di un ruolo attivo degli studenti nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di governance diretto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Dall'adozione delle linee di orientamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.       2. Le linee di orientamento di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto alla lettera l) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2015, n. 107, includono: la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica; la promozione di un ruolo attivo degli studenti nella prevenzione e nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di governance diretto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Dall'adozione delle linee di orientamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
        2-bis. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del bullismo e del cyberbullismo anche avvalendosi della collaborazione della polizia postale nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.
      3. Gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole in collaborazione con Servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, Prefetture – Uffici territoriali del Governo, enti locali, servizi territoriali, Forze dell'ordine nonché associazioni ed enti per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto al cyberbullismo e l'educazione alla legalità al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e valorizzando il coinvolgimento di soggetti privati nelle attività di formazione e sensibilizzazione.       3. Gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole, in collaborazione con Servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, Prefetture – Uffici territoriali del Governo, enti locali, servizi territoriali, Forze di polizia nonché associazioni ed enti, per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto del bullismo e del cyberbullismo e l'educazione alla legalità al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e valorizzando il coinvolgimento di ogni altra istituzione competente, ente o associazione, operante a livello nazionale o territoriale, nell'ambito delle attività di formazione e sensibilizzazione.
      4. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet, quale elemento trasversale       4. Conformemente a quanto previsto dalla lettera h) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2015, n. 107, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia e nell'ambito delle risorse disponibili
alle diverse discipline curricolari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione. a legislazione vigente, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, Forze di polizia, associazioni ed enti.
        4-bis. I servizi sociali territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della presente legge promuovono, nell'ambito delle risorse disponibili, specifici progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo nonché a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori artefici di tali condotte.
 
Art. 4-bis.
(Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero).
 

      1. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di bullismo o di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la potestà genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti. Sentite le famiglie ovvero i tutori, valutata, anche in collaborazione con gli insegnanti ed il personale scolastico, la gravità degli atti di cui al primo periodo, il dirigente scolastico convoca i soggetti coinvolti, il referente per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo di cui al comma 2 dell'articolo 4, i rappresentanti di classe e, qualora lo ritenga necessario, rappresentanti dei servizi sociali e sanitari territoriali, al fine di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza alla vittima e per l'accompagnamento rieducativo degli autori degli atti medesimi.

        2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e il patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del citato decreto n. 249 del 1998, sono integrati con specifici riferimenti a condotte di bullismo e cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.
Art. 5.
(Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48).
Art. 5.
(Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48).

      1. La Polizia postale e delle comunicazioni relaziona con cadenza annuale al tavolo tecnico di cui all'articolo 3, comma 1, sugli esiti delle misure di contrasto al fenomeno del cyberbullismo.

      1. Identico.

      2. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla sicurezza dell'utilizzo della rete internet e alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo sono stanziate ulteriori risorse pari a 220.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, in favore del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48.       2. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla sicurezza dell'utilizzo della rete internet e alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo sono stanziate ulteriori risorse pari a 220.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, in favore del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48.
      3. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 220.000 euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.       3. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 220.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.       4. Identico.
Art. 6.
(Ammonimento).
Art. 6.
(Ammonimento).

      1. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all'articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

      1. Per i fatti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge che non integrano reati procedibili d'ufficio, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni. In caso di minore età dell'ammonito, il questore convoca, unitamente all'interessato, almeno un genitore ovvero la persona esercente la responsabilità genitoriale.

      2. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale. Soppresso
      3. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età. Soppresso
 
Art. 6-bis.
(Modifica all'articolo 612-bis del codice penale).
 

      1. All'articolo 612-bis del codice penale:

          a) al secondo comma, sono soppresse le parole: «ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici»;

          b) dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La pena è della reclusione da uno a sei anni se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La stessa pena si applica se il fatto è commesso utilizzando tali strumenti mediante la sostituzione della propria all'altrui persona e l'invio di messaggi o la divulgazione di testi o immagini, ovvero mediante la diffusione di dati sensibili, immagini o informazioni private, carpiti attraverso artifici, raggiri o minacce o

  comunque detenuti, o ancora mediante la realizzazione o divulgazione di documenti contenenti la registrazione di fatti di violenza e di minaccia».
 

      2. All'articolo 240, secondo comma, numero 1-bis del codice penale, dopo le parole: «utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «612-bis,».

Per tornare alla pagina di provenienza azionare il tasto BACK del browser