Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2236-2618-A |
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2236 Sani e abb., recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;
rilevato che la produzione e commercializzazione del vino può essere considerata in prima analisi parte della materia "agricoltura" rientrante nell'ambito della potestà legislativa residuale delle regioni;
fatto notare, tuttavia, che la potestà legislativa statale trova il suo fondamento, oltre che in ragione della rilevanza internazionale ed europea della normativa, nelle materie connesse alla tutela della concorrenza (lettera e) ed all’ ordinamento civile e penale (lettera l), che include la disciplina del sistema sanzionatorio ;
osservato poi che nelle materie legate al commercio con l'estero, alla tutela della salute e all'alimentazione, che rivestono trasversalmente la disciplina vitivinicola, vige la competenza concorrente dello Stato e delle regioni;
considerato, in ogni caso, che, nell'ambito di tale intreccio di competenze, l'intervento statale deve essere declinato, come costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, sulla base dell'applicazione del principio di prevalenza tra le materie interessate e di quello, fondamentale, di leale collaborazione, che si sostanzia in momenti di reciproco coinvolgimento istituzionale e di necessario coordinamento dei livelli di governo statale e regionale;
preso atto che le disposizioni recate agli articoli 5, 19, 31, comma 2, 36, 42 e 65, comma 5, nel rinviare a provvedimenti ministeriali la disciplina di diversi aspetti del settore, prevedono correttamente il coinvolgimento delle regioni attraverso l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
sottolineata la necessità di prevedere un coinvolgimento delle regioni mediante l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano anche con riferimento alle seguenti disposizioni: articolo 16 che rinvia ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali la definizione delle modalità da rispettare per detenere i mosti aventi un titolo alcolometrico inferiore all'8 per cento per la preparazione di succhi di uve; articolo 22 che rinvia ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali la
disciplina dell'uso di pezzi di legno di quercia come pratica enologica; articolo 23, comma 7, che rinvia ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi di concerto con il Ministro della salute, la definizione delle modalità per la denaturazione del vino la cui acidità ha superato i limiti stabiliti a livello europeo; 24, comma 3, che rinvia ad un decreto del Ministro la definizione delle modalità di denaturazione dei prodotti che presentano caratteristiche non conformi a quanto previsto nel medesimo articolo; articolo 40 che rinvia ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, la definizione delle modalità attuative delle disposizioni relative ai compiti espletati dai Consorzi di tutela; articolo 48, 51, comma 3, e 52, comma 3, in materia di aceti di vino; 60, comma 1, che prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sono definite le modalità con le quali istituire il registro dematerializzato in ambito SIAN per i produttori, gli importatori ed i grossisti di talune sostanze zuccherine; 64, comma 20, che rinvia ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali la definizione delle modalità di attuazione del sistema di controllo;osservato che all'articolo 57, in materia di definizione delle modalità applicative della normativa europea in materia di dichiarazioni obbligatorie, documenti di accompagnamento e registri nel settore vitivinicolo e all'articolo 61, in materia di controlli e vigilanza dei prodotti vitivinicoli, si rinvia a decreti ministeriali adottati «se del caso» previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
evidenziata, al riguardo, la necessità di prevedere in ogni caso un coinvolgimento delle regioni in sede di Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano,
esprime
con le seguenti condizioni:
1) agli articoli 16, 22, 23, comma 7, 24, comma 3, 40, 48, 51, comma 3, e 52, comma 3, 60, comma 1, e 64, comma 20, si preveda un coinvolgimento delle regioni, in sede di Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per l'emanazione dei decreti ministeriali previsti dalle medesime disposizioni;
2) agli articoli 57 e 61, sia prevista necessariamente l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per l'emanazione dei decreti ministeriali previsti dalle medesime disposizioni.
La II Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2236 Sani ed abbinate, recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
rilevato che:
il Titolo VII (artt. 69 e seguenti) ha per oggetto l'apparato sanzionatorio della disciplina organica della coltivazione del vino;
a fronte delle diverse sanzioni amministrative previste vi è il rischio di depenalizzare condotte che attualmente sono punite con la sanzione penale in quanto costituiscono delle frodi in commercio o ledono ovvero possono ledere il bene della salute, per cui la Commissione di merito in relazione a diversi illeciti amministrativi ha fatto opportunamente ricorso a clausole volte ad escludere questo rischio («salvo che il fatto costituisca reato» o «salvo l'applicazione delle norme penali vigenti»);
appare opportuno prevedere la predetta clausola, uniformandola nella formulazione, anche in riferimento ad ulteriori fattispecie sanzionatorie amministrative per le quali potrebbe sussistere il rischio di una depenalizzazione;
il principio di legalità sotto il profilo della determinatezza, secondo la giurisprudenza costituzionale, trova applicazione anche in relazione agli illeciti amministrativi sulla base di quanto previsto dall'articolo 23 della Costituzione, secondo cui «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge»;
potrebbero suscitare alcune perplessità sotto il profilo della determinatezza le disposizioni sanzionatorie amministrative, come quelle contenute nell'articolo 70, che non individuano specificamente la condotta sanzionata, ma rinviano genericamente alla violazione della normativa europea o statale in una determinata materia;
appare indeterminata la formulazione di cui all'articolo 71, comma 1, dove viene fatto riferimento a «comprovati effetti nocivi alla salute»;
esprime
con le seguenti condizioni:
a) ovunque ricorra la formulazione: «salvo l'applicazione delle norme penali vigenti» sia sostituita dalla seguente: «salvo che il fatto costituisca reato».
b) agli articoli 70, commi da 1 a 11, 71, commi 2, 3 e 4, 73, commi 1, 2, 3, 5, 7, 10 e 11, 74, commi 6, 8, 11, 14 e 15, 76, commi 1, 2, 4, 6, 8, 9 e 10 e 78, commi 1, 2, 3 e 4, sia inserita la clausola «salvo che il fatto costituisca reato».
c) all'articolo 71, comma 1, sia soppressa la parola «comprovati»;
e con la seguente osservazione:
la Commissione di merito valuti l'opportunità di meglio precisare la condotta vietata in relazione a tutti gli illeciti amministrativi costituenti violazioni della normativa europea o statale in una determinata materia.
La V Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2236 e abb., recante Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;
preso atto dei contenuti della relazione tecnica e dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
l'articolo 6, comma 3, ultimo periodo, che prevede che possano essere utilizzate le sanzioni di cui all'articolo 69 per promuovere progetti mirati per la tutela dei vitigni autoctoni, non risulta coordinato con l'articolo 83, che, invece, da un lato destina tutte le sanzioni di pertinenza statale previste dal provvedimento all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari (ICQRF) per le attività di vigilanza e di controllo e, dall'altro, prevede che le sanzioni di cui ai commi da 1 a 5 e 7 dell'articolo 69 siano irrogate dalle regioni che incamerano i relativi proventi;
la citata disposizione, inoltre, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le sanzioni di cui ai commi da 1 a 5 dell'articolo 69 vengono riassegnate alla
spesa, in contrasto con quanto previsto a legislazione vigente dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 260 del 2000, che in merito alle predette sanzioni non contempla la possibilità di riassegnazione alla spesa;inoltre, le sanzioni di cui all'articolo 69, comma 6, corrispondono a quelle già previste dall'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 61 del 2010, che, ai sensi del vigente articolo 29 del medesimo decreto legislativo (trasfuso nell'articolo 83 del provvedimento in esame), sono riassegnate alla spesa per le attività di vigilanza e di controllo dell'ICQRF;
poiché le predette sanzioni sono state stabilizzate in bilancio per le finalità previste a legislazione vigente tenuto conto delle entrate verificatesi negli scorsi anni, la possibile utilizzazione delle stesse per le nuove finalità previste dal presente provvedimento comporterebbe modifiche nella determinazione dell'entità degli stanziamenti di difficile quantificazione e potrebbe compromettere lo svolgimento della suddetta attività di vigilanza e controllo sui prodotti a denominazione protetta svolta dall'ICQRF;
l'istituzione di uno schedario viticolo da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la sua gestione da parte delle Regioni, come previsto all'articolo 7, avranno luogo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
il SIAN e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli nonché gli uffici territoriali dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi del Ministero delle politiche agricole e forestali faranno fronte ai compiti attribuiti dall'articolo 8, in merito alla planimetria delle cantine o stabilimenti enologici, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che l'invio da parte degli operatori o la messa a disposizione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli delle planimetrie, effettuati tramite procedure informatizzate, comporterà un minore impiego di risorse disponibili a legislazione vigente;
le disposizioni di cui agli articoli da 25 a 39, in materia di denominazione di origine e di indicazione geografica, non comportano sostanziali aggravi per le strutture interessate del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rispetto alle analoghe previsioni del decreto legislativo n. 61 del 2010;
all'articolo 40, in materia di consorzi di tutela, l'attribuzione all'agente vigilatore incaricato dai consorzi della qualifica di agente di pubblica sicurezza, nonché la collaborazione tra i consorzi e gli Enti ed organismi di carattere pubblico in materia di promozione di attività di enoturismo, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
le attività dei consorzi previste al predetto articolo 40 sono svolte nell'ambito dell'ordinaria attività gestionale e di collaborazione tra i consorzi e la pubblica amministrazione, nel rispetto delle specifiche norme nazionali e dell'UE, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
l'articolo 43, comma 8, che prevede un'autorizzazione per l'etichettatura dei prodotti DOP o IGP rilasciata dal relativo consorzio di tutela ovvero, in mancanza del riconoscimento del consorzio, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, sarà attuato dai soggetti pubblici interessati senza oneri aggiuntivi, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente;
l'articolo 47, comma 9, che demanda ad un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali la disciplina delle modalità applicative dei sistemi di controllo e tracciabilità per i vini confezionati a DOC e IGT, sarà attuato senza oneri aggiuntivi per i soggetti pubblici interessati, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente;
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali già esercita, quale autorità preposta, funzioni di coordinamento in relazione agli adempimenti normativi concernenti le imprese di produzione e trasformazione di uve e prodotti vitivinicoli, pertanto l'implementazione di funzioni del SIAN correlata al coordinamento anche degli adempienti amministrativi, di cui all'articolo 58, sarà realizzata nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
appare necessario sopprimere i commi da 1 a 4 dell'articolo 59, che esentano i produttori di vino da alcuni adempimenti inerenti al pagamento delle accise e al deposito fiscale, posto che tale esenzione comporta una riduzione di gettito, seppur di lieve entità, derivante dal mancato introito dei diritti annuali di licenza di cui all'articolo 63, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 504 del 1995;
inoltre, le disposizioni contenute nei citati commi potrebbero determinare anche l'avvio di una procedura di infrazione, tenuto conto che esse contrastano con la disciplina comunitaria di settore;
appare necessario prevedere la soppressione del comma 5 dell'articolo 59, che prevede l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dello Sportello unico per le esportazioni di vino, posto che la relazione tecnica non fornisce elementi che comprovino la sostenibilità di tale istituzione senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
la semplificazione del procedimento di affidamento dei controlli per la verifica annuale del rispetto dei disciplinari, di cui agli articoli 63 e 64, comporterà un minore impiego di risorse anche per l'amministrazione pubblica interessata;
l'imputazione al produttore dei costi relativi all'espletamento degli esami organolettici ai fini della rivendicazione dei vini a DOCG e DOC, di cui all'articolo 65, è effettuata, nella quasi totalità dei vini commercializzati allo stato sfuso, nel momento in cui l'operatore è già in possesso di un contratto o accordo di cessione del prodotto, il che assicura che l'operatore sia in grado di sostenere i predetti costi;
l'istituzione, nell'ambito del SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale), di una sezione aperta al pubblico che contenga dati ed informazioni necessarie per i consumatori, prevista dall'articolo 68, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché si tratta di dati già informatizzati presso il SIAN che richiedono solo un apposito trattamento;
gli articoli da 69 a 83, che dettano la disciplina sanzionatoria, non comportano ulteriori aggravi di spesa per gli uffici competenti ai fini dell'accertamento delle violazioni e dell'irrogazione delle sanzioni, poiché il provvedimento in esame ricalca sostanzialmente l'assetto delle competenze ed il sistema sanzionatorio attualmente vigenti;
analogamente, il nuovo regime sanzionatorio previsto dal provvedimento in esame appare idoneo ad assicurare l'afflusso di risorse economiche sufficienti ed adeguate al miglioramento dell'attività di vigilanza e controllo nel settore interessato;
il comma 3 dell'articolo 83 determina effetti negativi per la finanza pubblica in quanto la citata disposizione – stabilendo che, ai fini del miglioramento delle attività di vigilanza e di controllo sui prodotti a denominazione protetta, i proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni di pertinenza statale sono riassegnati ad apposito capitolo di spesa dell'ICQRF – troverebbe applicazione per tutte le sanzioni di pertinenza statale disciplinate dal provvedimento in esame, ivi comprese quelle che a legislazione vigente sono versate all'entrata;
appare pertanto necessario riformulare il comma 3 dell'articolo 83, indicando soltanto le sanzioni che, conformemente alla legislazione vigente, possono essere riassegnate alla spesa per le attività di vigilanza e di controllo dell'ICQRF;
in particolare, tali sanzioni sono quelle previste per la vendita come uve destinate a produrre vini a DO o IG, di uve provenienti da vigneti non aventi i requisiti prescritti dal provvedimento in oggetto (articolo 69, comma 6), per la violazione di norme in materia di etichettatura, designazione e di presentazione dei vini (articolo 74), per le violazioni in materia di organizzazione di concorsi enologici relativi a vini DOP e IGP senza essere in possesso della relativa autorizzazione ministeriale (articolo 75), per le violazioni in materia di dichiarazioni, documenti e registri relativi a vini DOP e IGP (articolo 78, commi 1 e 3), per il soggetto nei confronti del quale l'organismo di controllo autorizzato accerta una non conformità nel piano dei controlli di una denominazione protetta (articolo 79), per
il soggetto che, rivestendo funzioni di rappresentanza, o direzione dell'organismo di controllo autorizzato, non adempie alle prescrizioni impartite all'organismo medesimo (articolo 80), per i soggetti privati non immessi nel sistema di controllo di una denominazione protetta che svolgono attività attribuibili al consorzio di tutela incaricato (articolo 81) e per i consorzi di tutela autorizzati che non adempiono alle prescrizioni derivanti dal decreto di riconoscimento (articolo 82);all'articolo 83, comma 1, appare inoltre necessario, da un punto di vista formale, sopprimere l'indicazione dell'apposito capitolo sul quale dovrebbe essere effettuato il pagamento delle sanzioni di pertinenza statale;
esprime
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
all'articolo 6, comma 3, sopprimere il secondo periodo;
sopprimere l'articolo 59;
all'articolo 83, comma 2, sostituire le parole: sul capo 17, capitolo 3373, con le seguenti: su apposito capitolo.
Conseguentemente al comma 3 del medesimo articolo, sostituire le parole: affluiti sul predetto capitolo 3373 con le seguenti: di cui agli articoli 69, comma 6, 74, 75, 78, commi 1 e 3, 79, 80, 81 e 82.
La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, come risultante dagli emendamenti approvati dalla XIII Commissione nel corso dell'esame in sede referente;
rilevato come il provvedimento intenda disciplinare in modo organico la coltivazione della vite, nonché la produzione e il commercio
del vino, unificando, aggiornando e razionalizzando la normativa esistente, nonché semplificando il quadro normativo attualmente vigente;evidenziato positivamente come l'intervento legislativo operi, anche per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, un opportuno alleggerimento dei numerosi oneri burocratici di cui sono attualmente gravati gli operatori del settore,
esprime
La VII Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio, recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente;
udita la discussione tenutasi nelle sedute del 14 e 15 giugno 2016;
esprime
La VIII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio recanti «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino», come risultante dagli emendamenti approvati in Commissione nel corso dell'esame in sede referente;
rilevato che l'articolo 12, comma 7, prevede che l'acqua e le altre sostanze ottenute nei processi di concentrazione dei mosti o dei vini o in quello di rigenerazione delle resine a scambio ionico sono denaturate, all'atto dell'ottenimento, con le sostanze rivelatrici e secondo le modalità individuate nel decreto del Ministro;
considerato che tale disposizione non prende in considerazione l'ipotesi in cui l'acqua o le altre sostanze confluiscano direttamente in impianti di depurazione;
rilevato, altresì, che l'articolo 43, comma 7, prevede che l'uso, effettuato con qualunque modalità, su etichette, recipienti, imballaggi, listini, documenti di vendita, di una qualsiasi indicazione relativa ai vini DOCG, DOC e IGT costituisce dichiarazione di conformità del vino alla indicazione e denominazione usata;
considerato che tale disposizione richiama senza alcuna distinzione i «recipienti» e gli «imballaggi», senza chiarire se per entrambi debba valere la definizione di cui all'articolo 218, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
rilevato che l'articolo 27 prevede una classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, ma fra di esse non vi è un espresso riconoscimento delle produzioni vitivinicole delle aree montane, vale a dire realizzate nel territorio di comuni montani, su terreni con pendenza superiore al 35 per cento ovvero su terrazzamenti;
considerata l'opportunità di riconoscere e promuovere anche tali peculiari produzioni, mediante l'inserimento sulle etichette della dicitura «Vini di montagna» ovvero «Viticoltura eroica»;
esprime
con le seguenti osservazioni:
a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 12, comma 7, che il processo di denaturazione delle acque o di altre sostanze ottenute nei processi di concentrazione dei mosti o dei vini o in quello di rigenerazione delle resine a scambio ionico non sussista qualora le acque confluiscano direttamente in impianti di depurazione;
b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di elidere, all'articolo 43, comma 7, così come in tutto il testo, il termine «recipienti» ovvero di prevedere espressamente l'equiparazione di quest'ultimo al termine «imballaggi» di cui all'articolo 218, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006.
La X Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino, come risultante dagli emendamenti approvati dalla XIII Commissione nel corso dell'esame in sede referente;
rilevato che il provvedimento intende disciplinare in modo organico la coltivazione della vite, nonché la produzione e il commercio del vino, unificando, aggiornando e razionalizzando la normativa esistente, nonché semplificando il quadro normativo attualmente vigente;
valutata positivamente la disposizione recata dall'articolo 64, comma 13, in cui si sottolinea l'unicità della struttura responsabile dei controlli sui vini con denominazione di origine o indicazione geografica, la quale introduce un rilevante elemento di semplificazione per l'attività delle aziende del settore,
esprime
La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 2236 Sani e abbinata, recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»,
esprime
La XIV Commissione,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio, recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;
visti i contenuti dell'articolo 64, recante Controlli e vigilanza sui vini con denominazione di origine o indicazione geografica, che prevede che la verifica annuale del rispetto del disciplinare per la produzione del vino è effettuata da autorità pubbliche e da organismi di controllo privati, ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004, articolo 2, secondo comma, numero 5), che operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo i criteri fissati nell'articolo 5 dello stesso regolamento;
ricordato che il citato articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004, nell'ambito delle definizioni, indica quale «autorità competente» l'autorità centrale di uno Stato membro competente per l'organizzazione di controlli ufficiali o qualsiasi altra autorità cui è conferita tale competenza, e quale «organismo di controllo» un terzo indipendente cui l'autorità competente ha delegato certi compiti di controllo;
ricordato altresì che l'articolo 5 del medesimo regolamento, recante Delega di compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali, stabilisce che l'autorità competente può delegare compiti specifici riguardanti i controlli ufficiali a uno o più organismi di controllo; tale delega può essere concessa laddove sussistano determinate condizioni, tra le quali si prevede che l'organismo di controllo operi e sia accreditato conformemente alla norma europea EN 45004 «Criteri generali per il funzionamento di diversi tipi di organismi che eseguono ispezioni» (par. 2, lett. c));
rilevato che il medesimo articolo, al par. 4, dispone che lo Stato membro che desideri delegare un compito specifico di controllo a un organismo di controllo ne informa la Commissione europea, secondo specifiche modalità di notifica;
rilevato inoltre che l'articolo 64 prevede al comma 2 che gli organismi di controllo privati devono essere accreditati alla norma UNI CEI EN 17065/2012 e che le autorità pubbliche devono essere conformi a taluni punti della stessa norma UNI, disponendo altresì che i medesimi, definiti complessivamente «organismi di controllo», possano essere iscritti nell’«Elenco degli organismi di controllo per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche
protette (IGP) del settore vitivinicolo» istituito presso il Ministero delle politiche agricole;evidenziata infine l'opportunità di meglio definire la natura delle autorità pubbliche di cui all'articolo 64, comma 2, del testo unificato, al fine di valutare il regime ad esse applicabile, con riferimento alle disposizioni europee sugli organismi di controllo e sulle correlate procedure di informazione e notifica alla Commissione europea di cui al regolamento (CE) n.882/2004;
esprime
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio, recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile ad una pluralità di materie, tra cui rilevano in particolare le materie «agricoltura» e «commercio», ascritte alla competenza legislativa regionale (articolo 117, quarto comma, Cost.), «tutela della concorrenza» e «ordinamento civile», attribuite alla competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lett. e) ed l), Cost.), nonché «tutela della salute» ed «alimentazione», spettanti alla competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.);
ricordato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, alcuni ambiti di intervento, seppur riguardanti competenze regionali quali il comparto agricolo, possono avere attinenza ad interessi rientranti nella competenza esclusiva dello Stato, con particolare riguardo all'attuazione della normativa comunitaria, che costituisce, al tempo stesso, vincolo alla legislazione e configurazione di potestà legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, commi primo e secondo, lettera a), Cost.);
considerato che, nel caso di intersezione tra competenze statali e competenze regionali, l'intervento statale deve essere declinato, come costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, sulla base dell'applicazione del principio di prevalenza tra le materie
interessate e di quello, fondamentale, di leale collaborazione, che si sostanzia in momenti di reciproco coinvolgimento istituzionale e di necessario coordinamento dei livelli di governo statale e regionale;rilevato che l'articolo 7, comma 9, rimette ad un decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali la determinazione di criteri e procedure relative allo schedario viticolo, gestito dalle Regioni, senza prevedere un adeguato coinvolgimento delle Regioni medesime ai fini dell'emanazione del decreto;
considerato che l'articolo 64, comma 20, rimette ad un decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali la determinazione delle norme riguardanti il sistema di controllo sui vini con denominazione di origine o indicazione geografica, senza assicurare un adeguato coinvolgimento delle Regioni;
rilevato infine che le disposizioni della legge possono applicarsi nelle Regioni ad autonomia speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano solo ove compatibili con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione,
esprime
con le seguenti condizioni:
1) all'articolo 7, comma 9, sia assicurato un adeguato coinvolgimento delle Regioni, nella forma del parere o dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, nell'ambito del procedimento di adozione del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ivi previsto;
2) all'articolo 64, comma 20, sia assicurato un adeguato coinvolgimento delle Regioni, nella forma del parere o dell'intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, nell'ambito del procedimento di adozione del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ivi previsto;
e con la seguente osservazione:
a) si valuti l'opportunità di precisare che le disposizioni della legge si applicano nelle Regioni ad autonomia speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.
1. La Repubblica salvaguarda, per la loro specificità e il loro valore in termini di sostenibilità sociale, economica, ambientale e culturale, il vino, prodotto della vite, e i territori viticoli, quali parte del patrimonio ambientale, culturale, gastronomico e paesaggistico italiano, nonché frutto di un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni.
1. La presente legge reca le norme nazionali per la produzione, la commercializzazione, le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali,
l'etichettatura e la presentazione, la gestione, i controlli e il sistema sanzionatorio dei prodotti vitivinicoli di cui ai regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. La presente legge reca altresì le norme nazionali per la produzione e la commercializzazione degli aceti ottenuti da materie prime diverse dal vino e per la tenuta dei registri di carico e scarico da parte di talune categorie di operatori del settore delle sostanze zuccherine.1. Ferme restando le definizioni previste dalla vigente normativa dell'Unione europea per il settore vitivinicolo, ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:
a) per «Ministero» e «Ministro» si intendono rispettivamente il Ministero e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
b) per «regioni» si intendono le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
c) con le sigle DOP e IGP si intendono le espressioni «denominazione di origine protetta» e «indicazione geografica protetta», anche al plurale, così come previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 per i prodotti vitivinicoli;
d) con le sigle DOCG e DOC si intendono le menzioni specifiche tradizionali «denominazione di origine controllata e garantita» e «denominazione di origine controllata» utilizzate dall'Italia per i prodotti vitivinicoli DOP;
e) con la sigla DO si intende in maniera unitaria le sigle DOCG e DOC;
f) con la sigla IGT si intende la menzione specifica tradizionale «indicazione geografica tipica» utilizzata dall'Italia per i prodotti vitivinicoli IGP;
g) per «SIAN» si intende il sistema informativo agricolo nazionale, di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194;
h) per «schedario viticolo» si intende lo strumento previsto dall'articolo 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, parte integrante del SIAN nonché del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS), contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo;
i) con la sigla «ICQRF» si intende il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero;
l) per «ufficio territoriale» si intende l'ufficio territoriale dell'ICQRF competente per il luogo ove ha sede lo stabilimento o il deposito dell'operatore obbligato o interessato, salvo ove altrimenti specificato;
m) per «registro nazionale delle varietà di viti» si intende il registro istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164;
n) per «prodotti vitivinicoli» si intendono i prodotti indicati nell'allegato I, parte XII, del regolamento (UE) n. 1308/ 2013 e quelli elencati all'articolo 10 della presente legge, salvo ove altrimenti specificato;
o) per «fascicolo aziendale» si intende il fascicolo costituito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999, n. 503;
p) per «prodotti vitivinicoli aromatizzati» si intendono i prodotti definiti dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.
1. Per la produzione e la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli sono direttamente applicabili le specifiche disposizioni stabilite dalla normativa dell'Unione europea e le disposizioni nazionali della presente legge e dei relativi decreti attuativi del Ministro emanati ai sensi della medesima legge.
1. Possono essere impiantate, reimpiantate o innestate per la produzione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 soltanto le varietà di uva da vino iscritte nel registro nazionale delle varietà di viti e classificate per le relative aree amministrative come varietà idonee alla coltivazione o come varietà in osservazione, escluse le viti utilizzate a scopo di ricerca e di sperimentazione e conservazione
in situ del patrimonio genetico autoctono, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 1. Per «vitigno autoctono italiano» o «vitigno italico» si intende il vitigno appartenente alla specie Vitis vinifera, di cui è dimostrata l'origine esclusiva in Italia e la cui presenza è rilevata in aree geografiche delimitate del territorio nazionale.
2. L'uso del «vitigno autoctono italiano» e dei suoi sinonimi è limitato all'etichettatura e presentazione di specifici vini a DOCG, a DOC e a IGT, nell'ambito dei relativi disciplinari di produzione.
3. Con il decreto di cui all'articolo 5, comma 1, sono definite le procedure, le condizioni e le caratteristiche per il riconoscimento dei vitigni di cui al comma 1 del presente articolo e la relativa annotazione nel registro nazionale delle varietà di viti.
1. Il Ministero istituisce uno schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo viticolo, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Ogni unità vitata idonea alla produzione di uva da vino deve essere iscritta allo schedario viticolo.
1. Ai fini della presente legge si intendono per cantine o stabilimenti enologici i locali e le relative pertinenze destinati alla produzione o alla detenzione dei prodotti del settore vitivinicolo, definiti dalla vigente normativa dell'Unione europea, nonché dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, ad eccezione delle distillerie, degli acetifici e degli stabilimenti in cui tali prodotti sono detenuti per essere utilizzati come ingredienti nella preparazione di altri prodotti alimentari e dei depositi di soli prodotti confezionati non annessi né intercomunicanti con cantine o stabilimenti enologici, anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati.
2. I titolari di cantine o stabilimenti enologici di capacità complessiva superiore a 100 ettolitri, esentati dall'obbligo di
1. Il periodo entro il quale è consentito raccogliere le uve ed effettuare le fermentazioni e le rifermentazioni dei prodotti vitivinicoli è fissato dal 1 agosto al 31 dicembre di ogni anno.
1. Il «mosto cotto» è il prodotto parzialmente caramellizzato ottenuto mediante eliminazione di acqua dal mosto di
uve o dal mosto muto a riscaldamento diretto o indiretto e a normale pressione atmosferica. 1. Negli stabilimenti enologici è permessa la concentrazione a riscaldamento diretto o indiretto del mosto di uve o del mosto muto per la preparazione del mosto cotto, limitatamente agli stabilimenti che producono mosto cotto per i prodotti registrati ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, e per i prodotti figuranti nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali, istituito ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni anno il Ministro aggiorna, con proprio decreto, l'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari definiti tradizionali dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. È altresì ammessa la produzione di mosto cotto, denominato anche «saba», «sapa» o similari, anche ai fini della commercializzazione, previa comunicazione al competente ufficio territoriale, da effettuare almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'attività.
1. La detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo di cui all'articolo 9, comma 1, oppure, se le vinacce sono ottenute in un periodo diverso, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello dell'ottenimento. La detenzione delle fecce non denaturate negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello dell'ottenimento. I termini di cui al presente comma sono elevati al novantesimo giorno per i produttori di quantitativi inferiori a 1.000 ettolitri.
2. Fatta eccezione per i casi di esenzione per ritiro sotto controllo previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale nonché per le vinacce destinate ad usi alternativi compresi quelli per l'estrazione dell'enocianina, le vinacce e le fecce di vino comunque ottenute dalla trasformazione delle uve e dei prodotti vitivinicoli devono essere avviate direttamente alle distillerie riconosciute.
3. È consentita alle distillerie nonché a coloro che utilizzano i sottoprodotti della trasformazione dei prodotti vitivinicoli a scopo energetico, l'istituzione di centri di raccolta temporanei fuori fabbrica, previa comunicazione da inviare all'ufficio territoriale, purché in stabilimenti diversi dalle cantine e dagli stabilimenti enologici, ad eccezione di quelli ove vengono introdotti ed estratti, esclusivamente, prodotti vitivinicoli denaturati. È altresì consentita la cessione di fecce e vinacce, non ancora avviate alla distillazione, tra le distillerie autorizzate e tra gli utilizzatori dei sottoprodotti della trasformazione dei prodotti vitivinicoli a scopo energetico.
4. La detenzione di vinacce destinate ad usi diversi dalla distillazione, compresa l'estrazione dell'enocianina, è preventivamente comunicata dai responsabili degli stabilimenti industriali utilizzatori all'ufficio territoriale. La comunicazione, in carta
a) presso le distillerie e gli stabilimenti per lo sfruttamento dei sottoprodotti della vinificazione;
b) presso le cantine dei viticoltori vinificatori di uve proprie aventi capacità ricettiva non superiore a 25 ettolitri di vino, a condizione che ne siano prodotti non più di 5 ettolitri e che siano utilizzati esclusivamente per uso familiare o aziendale.
7. L'acqua e le altre sostanze ottenute nei processi di concentrazione dei mosti o dei vini o in quello di rigenerazione delle resine a scambio ionico sono denaturate, all'atto dell'ottenimento, con le sostanze rivelatrici e secondo le modalità individuate con decreto del Ministro.
1. La preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini liquorosi, di prodotti vitivinicoli aromatizzati e di vini spumanti nonché la preparazione delle bevande spiritose di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto i), terzo trattino, e punto ii), del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, può essere eseguita anche in stabilimenti dai quali si
estraggono mosti o vini nella cui preparazione non è ammesso l'impiego di saccarosio, dell'acquavite di vino, dell'alcol e di tutti i prodotti consentiti dal regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, a condizione che le lavorazioni siano preventivamente comunicate, entro il quinto giorno antecedente alla loro effettuazione, all'ufficio territoriale.1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, negli stabilimenti enologici nonché nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, è vietato detenere:
a) acquavite, alcol e altre bevande spiritose;
b) zuccheri in quantitativi superiori a 10 chilogrammi e loro soluzioni;
c) sciroppi, bevande e succhi diversi dal mosto e dal vino, aceti, nonché sostanze zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca;
d) uve passite o secche o sostanze da esse derivanti, ad eccezione delle uve in corso di appassimento per la produzione
di vini passiti o dei vini specificamente individuati nel provvedimento di cui all'articolo 9, commi 2 e 4;e) qualunque sostanza atta a sofisticare i mosti e i vini, quali aromi, additivi e coloranti, l'acqua e le altre sostanze ottenute nei processi di concentrazione dei mosti o dei vini nonché in quello della rigenerazione delle resine a scambio ionico non denaturati, fatti salvi i casi consentiti;
f) vinelli o altri sottoprodotti della vinificazione in violazione di quanto stabilito dalla presente legge;
g) fatte salve le deroghe previste dall'articolo 16, mosti, mosti parzialmente fermentati, vini nuovi ancora in fermentazione e vini aventi un titolo alcolometrico volumico totale inferiore all'8 per cento in volume;
h) invertasi.
2. È in ogni caso consentito detenere bevande spiritose, sciroppi, succhi, aceti e altre bevande e alimenti diversi dal mosto o dal vino contenuti in confezioni sigillate destinate alla vendita e aventi una capacità non superiore a 5 litri.
3. Quando nell'area della cantina o dello stabilimento enologico sono presenti abitazioni civili destinate a residenza del titolare ovvero di suoi collaboratori o impiegati, nonché strutture ricettive destinate alla ristorazione e altre attività connesse di preparazione di prodotti alimentari, in deroga al comma 1 è consentito detenere le sostanze di cui alle lettere a), b), c) e d), nonché gli aromi, gli additivi e i coloranti, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività di cui al presente comma.
4. Nei locali di un'impresa agricola che produce mosti o vini è consentita anche la produzione degli alimenti e delle bevande di cui al comma 1, lettere b), c) e d), e la detenzione e l'impiego degli alimenti e delle bevande di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), nonché degli aromi, degli additivi e dei coloranti, purché esse rientrino nell'ambito
1. A parziale deroga di quanto stabilito dall'articolo 14, comma 1, lettere a) e c), è consentita esclusivamente la detenzione e il successivo confezionamento dei seguenti prodotti atti al consumo umano diretto:
a) bevande spiritose di cui agli allegati II e III del regolamento (CE) n.110/2008;
b) prodotti vitivinicoli aromatizzati;
c) succhi di frutta e nettari di frutta di cui all'allegato I del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, con esclusione dei succhi prodotti in tutto o in parte con uve da tavola o con i mosti da esse ottenuti;
d) le altre bevande alcoliche e analcoliche con esclusione di quelle prodotte in tutto o in parte con uve da tavola o con i mosti da esse ottenuti;
e) aceti.
2. La detenzione e il successivo confezionamento sono subordinati ad apposita comunicazione preventiva inviata all'ufficio territoriale, il quale può definire specifiche modalità volte a prevenire eventuali violazioni.
3. Sono fatti salvi gli eventuali adempimenti previsti dalla disciplina fiscale e da quella in materia di igiene e sicurezza degli alimenti.
1. I mosti aventi un titolo alcolometrico naturale inferiore all'8 per cento in volume, destinati alla preparazione di succo di uve e di succo di uve concentrato,
possono essere detenuti nelle cantine senza la prescritta denaturazione, a condizione che siano rispettate le modalità definite con decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e previa denuncia al competente ufficio territoriale. In ogni caso, l'eventuale loro vinificazione, in funzione del loro invio alla distillazione, deve essere effettuata separatamente e tali mosti devono essere addizionati della sostanza rivelatrice individuata con decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro della salute. 1. La detenzione e l'utilizzazione di anidride carbonica, di argo o di azoto, soli o miscelati tra loro, negli stabilimenti di produzione e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, nei quali si producono vini spumanti e vini frizzanti sono consentite unicamente per creare un'atmosfera inerte e per manipolare al riparo dall'aria i prodotti utilizzati nella costituzione della partita, nei successivi travasi della stessa e dei prodotti da essa ottenuti.
2. Negli stabilimenti indicati al comma 1, la detenzione di anidride carbonica è subordinata ad apposita comunicazione da inviare al competente ufficio territoriale contestualmente all'introduzione del prodotto negli stabilimenti e nei locali.
3. Negli stabilimenti in cui si producono vini spumanti e vini frizzanti è vietato produrre, nonché detenere, vini spumanti gassificati e vini frizzanti gassificati diversi da quelli già confezionati.
1. L'elaborazione dei vini frizzanti, con o senza DOP o IGP, e del vino frizzante gassificato, come definiti dalla vigente normativa
dell'Unione europea, è effettuata con le seguenti modalità:a) la costituzione della partita è disciplinata dalle vigenti disposizioni dell'Unione europea. Per i vini frizzanti DOP o IGP i prodotti costituenti la partita sono ottenuti nel rispetto dei singoli disciplinari di produzione;
b) la presa di spuma del vino frizzante può avvenire in bottiglia e in recipienti chiusi resistenti a pressione. Per la presa di spuma della partita possono essere utilizzati esclusivamente da soli o in miscela tra loro:
1) mosto d'uva;
2) mosto d'uva parzialmente fermentato;
3) vino nuovo ancora in fermentazione;
4) mosto concentrato;
5) mosto concentrato rettificato;
c) l'aggiunta di mosto concentrato e di mosto concentrato rettificato per la presa di spuma non è considerata né come dolcificazione, né come arricchimento;
d) per la dolcificazione del vino frizzante e del vino frizzante gassificato si applicano le vigenti disposizioni dell'Unione europea, salve le norme più restrittive previste nei singoli disciplinari di produzione dei vini IGP e DOP. La dolcificazione può essere effettuata anche in fase di costituzione della partita;
e) ai fini dell'attività di controllo e vigilanza nell'ambito degli stabilimenti di produzione o confezionamento, da parte degli organismi preposti, la determinazione della sovrappressione dovuta alla presenza dell'anidride carbonica in soluzione, nei limiti fissati dalle vigenti norme dell'Unione europea, è effettuata al termine della elaborazione del vino frizzante e del vino frizzante gassificato prima che gli stessi, regolarmente confezionati, siano estratti dallo stabilimento. Il valore della determinazione, ottenuta utilizzando i metodi di analisi previsti dalla normativa
dell'Unione europea, è dato dalla media dei risultati ottenuti dall'analisi di quattro esemplari di campione prelevati dalla stessa partita;f) la dicitura «rifermentazione in bottiglia» può essere utilizzata nella designazione e nella presentazione dei vini frizzanti DOP e IGP per i quali tale pratica è espressamente prevista nei relativi disciplinari di produzione.
2. Complessivamente, l'aggiunta dei prodotti di cui alla lettera b) non deve aumentare il titolo alcolometrico volumico totale originario della partita di più di 0,9 per cento in volume.
1. Le produzioni biologiche nel settore vitivinicolo devono essere conformi al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, alle relative disposizioni applicative e a quelle stabilite con decreto del Ministro, emanato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
1. È consentito vendere per uso enologico, detenere negli stabilimenti enologici e impiegare in enologia soltanto le sostanze espressamente ammesse dalle vigenti norme nazionali e dell'Unione europea.
1. È vietato vendere, detenere per vendere, detenere negli stabilimenti enologici e nei locali comunque comunicanti con essi anche attraverso cortili, a qualsiasi uso destinati, nonché impiegare in enologia, sostanze
non consentite dalle vigenti norme dell'Unione europea e nazionali. È tuttavia consentito detenere, in quantità limitata allo stretto necessario e opportunamente tracciati, prodotti diversi da quelli di cui all'articolo 20, richiesti per il funzionamento o la rigenerazione di macchine e attrezzature impiegate per pratiche enologiche autorizzate e per la depurazione.1. L'uso di pezzi di legno di quercia, previsto come pratica enologica dal regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni, è disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 4.
1. Si intendono detenuti a scopo di commercio i mosti e i vini che si trovano nelle cantine o negli stabilimenti o nei locali dei produttori e dei commercianti.
a) all'analisi organolettica o chimica o microbiologica risultano alterati per malattia o avariati in misura tale da essere considerati inutilizzabili per il consumo,
salvo che siano denaturati secondo le modalità previste dall'articolo 24, comma 3;b) contengono una delle seguenti sostanze:
1) bromo organico;
2) cloro organico;
3) fluoro;
4) alcol metilico in quantità superiore a 400 milligrammi/litro per i vini rossi e a 250 milligrammi/litro per i vini bianchi e rosati;
c) all'analisi chimica risultano contenere residui di ferro-cianuro di potassio e suoi derivati a trattamento ultimato, o che hanno subito tale trattamento in violazione delle disposizioni contenute nei decreti di cui all'articolo 4.
7. Il vino, la cui acidità volatile espressa in grammi di acido acetico per litro supera i limiti previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea, non può essere detenuto se non previa denaturazione con la sostanza rivelatrice e le modalità indicate nel decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il prodotto denaturato deve essere assunto in carico sui registri obbligatori entro il giorno stesso della denaturazione in un apposito conto separato e può essere ceduto e spedito soltanto agli acetifici o alle distillerie. Tale disposizione si applica anche ai vini nei quali è in corso la fermentazione acetica.
1. È vietato vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio, nonché comunque somministrare mosti e vini:
a) i cui componenti e gli eventuali loro rapporti non sono compresi nei limiti
stabiliti nel decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro della salute;b) che all'analisi organolettica chimica o microbiologica risultano alterati per malattia o comunque avariati e difettosi per odori e per sapori anormali;
c) contenenti oltre 0,5 grammi per litro di cloruri espressi come cloruro di sodio, fatta eccezione per il vino marsala, per i vini liquorosi, per i mosti d'uva mutizzati con alcol, per i vini che hanno subito un periodo d'invecchiamento in botte di almeno due anni, per i vini aggiunti di mosto concentrato e per i vini dolci naturali, per i quali tale limite è elevato a 1 grammo per litro;
d) contenenti oltre 1,0 grammo per litro di solfati espressi come solfato neutro di potassio. Tuttavia questo limite è elevato a:
1) 1,5 grammi per litro per i vini che hanno subito un periodo d'invecchiamento in botte di almeno due anni, per i vini dolcificati e per i vini ottenuti mediante aggiunta di alcol o distillati per uso alimentare ai mosti o ai vini;
2) 2,0 grammi per litro per i vini aggiunti di mosto concentrato e per i vini dolci naturali;
3) 5 grammi per litro, per il vino Marsala DOC;
e) contenenti alcol metilico in quantità superiore a 350 milligrammi/litro per i vini rossi e a 250 milligrammi/litro per i vini bianchi e rosati;
f) contenenti bromo e cloro organici;
g) che all'analisi chimica rivelano presenze di ferro-cianuro di potassio o di suoi derivati.
2. In aggiunta ai casi di cui al comma 1, possono essere individuate, in base all'accertata pericolosità per la salute umana, ulteriori sostanze che i mosti e i vini venduti, posti in vendita o messi altrimenti in commercio o somministrati non possono contenere ovvero non possono
contenere in misura superiore ai limiti stabiliti nel decreto di cui al comma 1, lettera a). 1. Le definizioni di «denominazione di origine» e di «indicazione geografica» dei prodotti vitivinicoli sono quelle stabilite dall'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Le DOP e le IGP, per le quali è assicurata la protezione ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono riservate ai prodotti vitivinicoli alle condizioni previste dalla vigente normativa dell'Unione europea e dalla presente legge.
1. Le DOP e le IGP di cui all'articolo 25 sono utilizzate per designare i prodotti vitivinicoli appartenenti a una pluralità di produttori, fatte salve le situazioni eccezionali previste dalla vigente normativa dell'Unione europea.
2. I vini frizzanti gassificati non possono utilizzare le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche.
3. Il nome della denominazione di origine o dell'indicazione geografica e le altre menzioni tradizionali alle stesse riservate non possono essere impiegati per designare prodotti similari o alternativi a quelli previsti all'articolo 25, né, comunque, essere impiegati in modo tale da ingenerare, nei consumatori, confusione nella individuazione dei prodotti. Sono fatte salve le situazioni in cui l'uso del nome della denominazione di origine o della indicazione geografica sia consentito per le bevande spiritose derivate da prodotti vitivinicoli e l'aceto di vino, nonché per i prodotti vitivinicoli aromatizzati ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea e nazionale.
1. Le DOP si classificano in:
a) denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG);
b) denominazioni di origine controllata (DOC).
2. Le DOCG e le DOC sono le menzioni specifiche tradizionali utilizzate dall'Italia per designare i prodotti vitivinicoli DOP. Le menzioni «Kontrollierte Ursprungsbezeichnung» e «Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung» possono essere utilizzate per designare rispettivamente i vini DOC e DOCG prodotti nella provincia di Bolzano, di bilinguismo tedesco.
Le menzioni «Appellation d'origine contrôlée» e «Appellation d'origine contrôlée et garantie» possono essere utilizzate per designare rispettivamente i vini DOC e DOCG prodotti nella regione Valle d'Aosta, di bilinguismo francese. Le menzioni «kontrolirano poreklo» e «kontrolirano in garantirano poreklo» possono essere utilizzate per designare rispettivamente i vini DOC e DOCG prodotti nelle province di Trieste, Gorizia e Udine, in conformità alla legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.1. Le zone di produzione delle denominazioni di origine possono comprendere, oltre al territorio indicato con la denominazione di origine medesima, anche territori adiacenti o nelle immediate vicinanze, quando in essi esistano analoghe condizioni ambientali, gli stessi vitigni e siano praticate le medesime tecniche colturali e i vini prodotti in tali aree abbiano uguali caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche.
1. Nell'ambito di un medesimo territorio viticolo possono coesistere denominazioni d'origine e indicazioni geografiche.
2. È consentito che più DOCG e DOC facciano riferimento allo stesso nome geografico, anche per contraddistinguere vini diversi, purché le zone di produzione degli stessi comprendano il territorio definito con detto nome geografico. È altresì consentito, alle predette condizioni, che più IGT facciano riferimento allo stesso nome geografico.
3. Il riconoscimento di una DO esclude la possibilità di impiegare il nome della denominazione stessa come IGT e viceversa, fatti salvi i casi in cui i nomi delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche, riferite al medesimo elemento geografico, siano parzialmente corrispondenti.
4. In zone più ristrette o nell'intera area di una DOC individuata con il medesimo nome geografico è consentito che coesistano vini diversi DOCG o DOC, purché i vini DOCG:
a) siano regolamentati da disciplinari di produzione più restrittivi;
b) riguardino tipologie particolari derivanti da una specifica piattaforma ampelografica o metodologia di elaborazione.
1. La specificazione «classico» per i vini non spumanti DO e la specificazione
«storico» per i vini spumanti DO è riservata ai vini della zona di origine più antica ai quali può essere attribuita una regolamentazione autonoma anche nell'ambito della stessa denominazione. Per il Chianti Classico questa zona storica è quella delimitata con decreto interministeriale del 31 luglio 1932. In tale zona non si possono impiantare o dichiarare allo schedario viticolo dei vigneti per il Chianti DOCG.a) due anni per i vini rossi;
b) un anno per i vini bianchi;
c) un anno per i vini spumanti ottenuti con metodo di fermentazione in autoclave denominato «metodo Martinotti» o «metodo Charmat»;
d) tre anni per i vini spumanti ottenuti con rifermentazione naturale in bottiglia.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano fatto salvo quanto previsto per le denominazioni preesistenti. In caso di taglio tra vini di annate diverse, l'immissione al consumo del vino con la menzione «riserva» è consentita solo al momento in cui tutta la partita abbia concluso il periodo minimo di invecchiamento previsto dal relativo disciplinare di produzione.
4. La menzione «superiore», fatto salvo quanto previsto per le denominazioni preesistenti, è attribuita ai vini DO aventi caratteristiche qualitative più elevate, derivanti da una regolamentazione più restrittiva che preveda, rispetto alla tipologia non classificata con tale menzione una resa per ettaro delle uve inferiore di almeno il 10 per cento, nonché:
a) un titolo alcolometrico minimo potenziale naturale delle uve superiore di almeno 0,5 per cento vol;
b) un titolo alcolometrico minimo totale dei vini al consumo superiore di almeno 0,5 per cento vol.
5. La menzione «superiore» non può essere abbinata né alla menzione «novello», né alla menzione «riserva», fatte salve le denominazioni preesistenti.
6. La menzione «gran selezione» è attribuita ai vini DOCG che rispondono alle seguenti caratteristiche:
a) i vini devono essere ottenuti esclusivamente dalla vinificazione delle uve prodotte dai vigneti condotti dall'azienda imbottigliatrice, anche se imbottigliati da terzi per conto della stessa; qualora dette uve siano conferite a società cooperative, le stesse devono essere vinificate separatamente e i vini ottenuti da queste devono essere imbottigliati separatamente;
b) i vini devono presentare caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche almeno pari a quelle previste per la menzione «superiore» ed essere sottoposti a un periodo d'invecchiamento almeno pari a quello dei vini che si fregiano della menzione «riserva», qualora dette menzioni siano previste nel relativo disciplinare di produzione;
c) i vini possono essere soggetti ad arricchimento, a condizione che l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale non superi l'1 per cento vol e che sia effettuato con le seguenti modalità:
1) sui mosti d'uva, mediante la concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa, esclusa l'aggiunta di prodotti di arricchimento esogeni;
2) sui vini, diversi da quelli di cui al numero 3), mediante la concentrazione parziale a freddo, esclusa l'aggiunta di prodotti di arricchimento esogeni;
3) nella produzione dei vini spumanti secondo le modalità e i limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea e nazionale.
7. Non possono essere utilizzate ulteriori e diverse menzioni contenenti il termine «selezione» oltre alla menzione «gran selezione». La menzione «gran selezione»
non può essere attribuita congiuntamente alla menzione «superiore» e «riserva», fatta eccezione per le DOCG che contengono tali menzioni nel nome della denominazione. 1. Il conferimento della protezione delle DOP e IGP, nonché delle menzioni specifiche tradizionali DOCG, DOC e IGT avviene contestualmente all'accoglimento della rispettiva domanda di protezione da parte della Commissione europea, in conformità alle disposizioni concernenti l'individuazione dei soggetti legittimati alla presentazione della domanda, il contenuto della domanda stessa e nel rispetto della procedura nazionale preliminare e della procedura dell'Unione europea previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dagli appositi atti delegati e di esecuzione della Commissione europea.
2. La procedura nazionale di cui al comma 1 è stabilita con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. A decorrere dalla data di presentazione alla Commissione europea della domanda di protezione, della domanda di conversione da una DOP ad una IGP,
1. Il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita è riservato ai vini già riconosciuti a DOC e a zone espressamente delimitate o tipologie di una DOC da almeno cinque anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 51 per cento, inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 7 e che rappresentino almeno il 51 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione. Nel caso di passaggio di tutta una denominazione da DOC a DOCG anche le sue zone caratteristiche o tipologie vengono riconosciute come DOCG, indipendentemente dalla data del loro riconoscimento.
2. Il riconoscimento della denominazione di origine controllata è riservato ai vini provenienti da zone già riconosciute, anche con denominazione diversa, ad IGT da almeno cinque anni e che siano stati rivendicati nell'ultimo biennio da almeno il 35 per cento, inteso come media, dei viticoltori interessati e che rappresentino almeno il 35 per cento della produzione dell'area interessata. Il riconoscimento a vini non provenienti dalle predette zone è ammesso esclusivamente nell'ambito delle regioni
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106 del regolamento (UE) n.1308/2013, il
Ministero richiede la cancellazione della protezione dell'Unione europea quando le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche non siano state rivendicate o certificate consecutivamente per quattro campagne vitivinicole.1. Nei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP proposti unitamente alla domanda di protezione dal soggetto legittimato, nell'ambito della procedura prevista dal decreto di cui all'articolo 31, comma 2, devono essere stabiliti:
a) la denominazione di origine o indicazione geografica;
b) la delimitazione della zona di produzione;
c) la descrizione delle caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche del vino o dei vini, e in particolare il titolo alcolometrico volumico minimo totale richiesto al consumo e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale potenziale delle uve alla vendemmia; le regioni possono consentire un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello stabilito dal disciplinare; limitatamente ai vini IGT la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche;
d) la resa massima di uva a ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino o la resa massima di vino per ettaro sulla base dei risultati quantitativi e qualitativi del quinquennio precedente. Fatte salve disposizioni più restrittive previste dai disciplinari, per i vini spumanti, per i vini frizzanti e per i vini liquorosi la resa di
vino ad ettaro è riferita alla partita di vino base destinato all'elaborazione. L'aggiunta del mosto concentrato e del mosto concentrato rettificato per la presa di spuma dei vini frizzanti e l'aggiunta dello sciroppo zuccherino per la presa di spuma dei vini spumanti, nonché l'aggiunta dello sciroppo di dosaggio per i vini spumanti, è aumentativa di tale resa. In assenza di disposizioni specifiche nel disciplinare, le regioni e le province autonome possono definire con proprio provvedimento condizioni di resa diverse rispetto a quanto stabilito dalla presente lettera. Fatte salve le specifiche disposizioni dei disciplinari, per i soli vini DO è consentito un esubero di produzione fino al 20 per cento della resa massima di uva ad ettaro o della resa massima di vino per ettaro, che non può essere destinato alla produzione della relativa DO, mentre può essere destinato alla produzione di vini DOC o IGT a partire da un vino DOCG, oppure di vini DOC o IGT a partire da un vino DOC, ove vengano rispettate le condizioni e i requisiti dei relativi disciplinari di produzione, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 37. Superata la percentuale del 20 per cento, tutta la produzione decade dal diritto alla rivendicazione della denominazione di origine. Le regioni, su proposta dei consorzi di tutela di cui all'articolo 40 e sentite le organizzazioni professionali di categoria, in annate climaticamente favorevoli, possono annualmente destinare il predetto esubero massimo di resa del 20 per cento alla produzione del relativo vino DOP, nel rispetto delle misure gestionali di cui all'articolo 38, comma 1. Nel caso in cui dal medesimo vigneto, destinato alla produzione di vini DO, il supero di uva, se previsto nel disciplinare, venga destinato ad altra DOC o IGT la resa massima di uva, comprensiva del supero stesso, non deve essere superiore alla resa massima di uva prevista nel disciplinare della DOC o IGT di destinazione. L'esubero di produzione deve essere vinificato nel rispetto della resa massima di trasformazione prevista nel disciplinare di produzione della DOP o IGP di destinazione;e) l'indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino è ottenuto con eventuale riferimento alle relative percentuali, fatta salva la tolleranza nella misura massima dell'1 per cento da calcolare su ogni singolo vitigno impiegato e se collocato in maniera casuale all'interno del vigneto;
f) le condizioni ambientali e di produzione, in particolare:
1) le caratteristiche naturali, quali il clima, il terreno, la giacitura, l'altitudine, l'esposizione;
2) le norme per la viticoltura, quali le forme di allevamento, i sistemi di potatura, il divieto di pratiche di forzatura, tra le quali non è considerata l'irrigazione di soccorso ed eventuali altre specifiche pratiche agronomiche. Per i nuovi impianti relativi alla produzione di vini DOCG è obbligatorio prevedere la densità minima di ceppi per ettaro, calcolata sul sesto d'impianto. Nei disciplinari in cui sia indicata la densità d'impianto, eventuali fallanze, entro il limite del 10 per cento, non incidono sulla determinazione della capacità produttiva; oltre tale limite la resa di uva ad ettaro è ridotta proporzionalmente all'incidenza percentuale delle fallanze;
3) gli elementi che evidenziano il legame del prodotto DOP o IGP con il territorio, ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
g) il nome e l'indirizzo dell'organismo di controllo e le relative attribuzioni, ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2. Nei disciplinari di cui al comma 1 possono essere stabiliti i seguenti ulteriori elementi:
a) le deroghe per la vinificazione ed elaborazione nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata o in una zona situata nell'unità amministrativa o in un'unità amministrativa limitrofa oppure, limitatamente ai vini DOP spumanti e frizzanti al di là delle immediate vicinanze
dell'area delimitata pur sempre in ambito nazionale, alle condizioni stabilite dalla specifica normativa dell'Unione europea;b) il periodo minimo di invecchiamento obbligatorio, in recipienti di legno o di altro materiale, e di affinamento in bottiglia. Fatte salve le disposizioni più restrittive degli specifici disciplinari, detto periodo di invecchiamento è riferito ad almeno l'85 per cento della relativa partita di prodotto;
c) l'imbottigliamento in zona delimitata;
d) le capacità e i sistemi di chiusura delle bottiglie e degli altri recipienti ammessi dalla vigente normativa;
e) le pratiche enologiche utilizzabili e le relative restrizioni, compreso lo stoccaggio e la conservazione dei mosti, dei mosti parzialmente fermentati, del vino nuovo in fermentazione;
f) le ulteriori condizioni facoltative previste dalla legislazione dell'Unione europea e nazionale.
3. La previsione dell'eventuale imbottigliamento in zona delimitata di cui al comma 2, lettera c), può essere inserita nei disciplinari di produzione, conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea, alle seguenti condizioni:
a) la delimitazione della zona di imbottigliamento deve corrispondere a quella della zona di vinificazione o elaborazione, ivi comprese le eventuali deroghe di cui al comma 2, lettera a);
b) in caso di presentazione di domanda di protezione per una nuova DOP o IGP, la stessa richiesta deve essere rappresentativa di almeno il 66 per cento, inteso come media, della superficie dei vigneti, oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio;
c) in caso di presentazione di domanda di modifica del disciplinare intesa ad inserire la delimitazione della zona di imbottigliamento, in aggiunta alle condizioni di cui alla lettera b), la richiesta deve essere avallata da un numero di produttori che rappresentino almeno il 51 per cento, inteso come media, della produzione imbottigliata nell'ultimo biennio. In tal caso le ditte imbottigliatrici interessate possono ottenere la deroga per continuare l'imbottigliamento nei propri stabilimenti siti al di fuori della zona delimitata a condizione che presentino apposita istanza al Ministero allegando idonea documentazione atta a comprovare l'esercizio dell'imbottigliamento della specifica DOP o IGP per almeno due anni, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della modifica in questione;
d) in caso di inserimento della delimitazione della zona di imbottigliamento nel disciplinare a seguito del passaggio da una preesistente IGT ad una DOC, ovvero a seguito del passaggio da una DOC ad una DOCG, si applicano le disposizioni di cui alla lettera c).
4. Quanto previsto al comma 3 si applica fatte salve le disposizioni vigenti relative alle denominazioni di origine i cui disciplinari già prevedono la delimitazione della zona di imbottigliamento.
1. Per la modifica dei disciplinari DOP e IGP si applicano per analogia le norme previste per il riconoscimento, conformemente alle disposizioni previste dalla normativa dell'Unione europea vigente e dal decreto di cui all'articolo 31, comma 2.
1. La rivendicazione delle produzioni di uve destinate alla produzione di vini con denominazione di origine e indicazione geografica è effettuata annualmente, a cura dei produttori interessati, contestualmente alla dichiarazione di vendemmia prevista dalla vigente normativa dell'Unione europea mediante i servizi del SIAN, con le modalità stabilite con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
1. È consentita la coesistenza in una stessa area di produzione di vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, anche derivanti dagli stessi vigneti, a condizione che a cura dell'avente diritto venga operata annualmente, secondo le prescrizioni dei relativi disciplinari di produzione, la scelta vendemmiale. Tale scelta può riguardare denominazioni di pari o inferiore livello, ricadenti nella stessa zona di produzione. Qualora dal medesimo vigneto vengano rivendicate contemporaneamente più produzioni a DOCG o DOC o IGT, la resa massima di uva ad ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino non può comunque superare il limite più restrittivo tra quelli stabiliti tra i differenti disciplinari di produzione.
2. È consentito per i mosti e per i vini atti a divenire DOCG o DOC il passaggio dal livello di classificazione più elevato a
a) le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche insistano sulla medesima area viticola, oppure, nel caso in cui le zone di produzione dei vini di cui al presente comma non siano completamente coincidenti, il prodotto provenga da vigneti idonei a produrre il vino della denominazione prescelta.
b) il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta;
c) la resa massima di produzione di quest'ultima sia uguale o superiore rispetto a quella di provenienza, in relazione alla resa effettiva rivendicata.
3. Chiunque può effettuare la riclassificazione di cui al comma 2 del prodotto atto a divenire DO o IG, che fino alla implementazione della specifica funzionalità nell'ambito dei servizi del SIAN è, per ciascuna partita, annotata nei registri e comunicata all'organismo di controllo autorizzato.
4. Il prodotto già certificato con la DO o classificato con l'IG deve essere declassato in caso di perdita dei requisiti chimico-fisici od organolettici ovvero per scelta del produttore o del detentore. Per tali fini il soggetto interessato, per ciascuna partita, annota l'operazione nei registri e invia comunicazione all'organismo di controllo autorizzato, indicando la quantità di prodotto da declassare e la sua ubicazione con individuazione degli estremi dell'attestato di idoneità per le DO e, nel caso di prodotti già imbottigliati, il lotto. Il prodotto ottenuto dal declassamento può essere commercializzato con altra denominazione di origine o indicazione geografica o con un'altra categoria di prodotto vitivinicolo qualora ne abbia le caratteristiche e siano rispettate le relative disposizioni applicabili.
5. Il taglio tra due o più mosti o vini DOCG o DOC o IGT diversi comporta la perdita del diritto all'uso del riferimento
1. Per i vini DOP, in annate climaticamente favorevoli, le regioni, su proposta dei consorzi e sentite le organizzazioni professionali di categoria, possono destinare
l'esubero massimo di resa del 20 per cento di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), a riserva vendemmiale per far fronte nelle annate successive a carenze di produzione fino al limite massimo delle rese previsto dal disciplinare di produzione oppure sbloccato con provvedimento regionale per soddisfare esigenze di mercato. Le regioni, su proposta dei consorzi e sentite le organizzazioni professionali di categoria, in annate climaticamente sfavorevoli, possono ridurre le rese massime di uva e di vino consentite sino al limite reale dell'annata. 1. Il comitato nazionale vini DOP e IGP è organo del Ministero. Ha competenza consultiva e propositiva in materia di tutela e valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini DOP e IGP.
2. Il comitato di cui al comma 1 è composto dal presidente e dai seguenti membri, nominati dal Ministro:
a) tre funzionari del Ministero;
b) tre membri esperti, particolarmente competenti in materie tecniche, scientifiche e legislative attinenti al settore della viticoltura e della enologia;
c) due membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in rappresentanza e in qualità di coordinatori delle regioni;
d) un membro designato dall'unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in rappresentanza delle camere stesse;
e) un membro designato dall'Associazione enologi enotecnici italiani;
f) un membro designato dalla Federazione nazionale dei consorzi volontari di cui all'articolo 40, in rappresentanza dei consorzi stessi;
g) tre membri designati dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative;
h) due membri designati dalle organizzazioni di rappresentanza e tutela delle cantine sociali e cooperative agricole;
i) due membri designati dalle organizzazioni degli industriali vinicoli.
3. Qualora il comitato tratti questioni attinenti a una denominazione di origine protetta ovvero a una indicazione geografica tipica, partecipa alla riunione, con diritto di voto, un rappresentante della regione interessata, nonché un rappresentante del consorzio di tutela autorizzato ai sensi dell'articolo 40 senza diritto di voto.
4. In relazione alle competenze di cui al comma 1, su incarico del Ministero, possono partecipare alle riunioni del comitato, senza diritto di voto, uno o più esperti particolarmente competenti su specifiche questioni tecniche economiche o legislative, trattate dal comitato stesso.
5. Il presidente e i componenti del comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per non più di due volte. L'incarico di membro effettivo del Comitato è incompatibile con incarichi dirigenziali e professionali svolti presso organismi di certificazione o altre organizzazioni aventi analoghe competenze.
6. Il comitato:
a) esprime il proprio parere secondo le modalità previste dalla presente legge, nonché, su richiesta del Ministero, su ogni altra questione relativa al settore vitivinicolo;
b) collabora con i competenti organi statali e regionali all'osservanza della presente legge e dei disciplinari di produzione relativi ai prodotti con denominazione di origine o con indicazione geografica.
7. Le funzioni di segreteria tecnica e amministrativa del comitato sono assicurate da funzionari del Ministero nominati con decreto del Ministero.
1. Per ciascuna denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta può essere costituito e riconosciuto dal Ministero un consorzio di tutela. Il consorzio è costituito fra i soggetti inseriti nel sistema di controllo della denominazione e persegue le seguenti finalità:
a) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi al prodotto interessato, nonché collaborativi nell'applicazione della presente legge;
b) espletare attività di assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico-congiunturale della DOP o IGP, nonché ogni altra attività finalizzata alla valorizzazione del prodotto sotto il profilo tecnico dell'immagine;
c) collaborare, secondo le direttive impartite dal Ministero, alla tutela e alla salvaguardia della DOP o della IGP da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; collaborare altresì con le regioni per lo svolgimento delle attività di competenza delle stesse;
d) svolgere, nei confronti dei soli associati, le funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione;
e) effettuare, nei confronti dei soli associati, attività di vigilanza prevalentemente alla fase del commercio, in collaborazione con l'ICQRF e in raccordo con le regioni.
2. È consentita la costituzione di consorzi di tutela per più denominazioni di origine e indicazioni geografiche purché le zone di produzione dei vini interessati, così come individuate dal disciplinare di produzione, ricadano nello stesso ambito territoriale provinciale, regionale o interregionale, e purché per ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica sia assicurata l'autonomia decisionale in tutte le istanze consortili.
3. Il riconoscimento di cui al comma 1 da parte del Ministero è attribuito al consorzio di tutela che ne faccia richiesta e che:
a) sia rappresentativo, tramite verifica effettuata dal Ministero sui dati inseriti nel sistema di controllo ai sensi dell'articolo 62, di almeno il 35 per cento dei viticoltori e di almeno il 51 per cento, inteso come media, della produzione certificata dei vigneti iscritti allo schedario viticolo della relativa DO o IG riferita agli ultimi due anni salvo deroga a un anno nel caso di passaggio da DOC a DOCG e da IGT a DOC;
b) sia retto da uno statuto che rispetti i requisiti individuati dal Ministero e consenta l'ammissione, senza discriminazione, di viticoltori singoli o associati, vinificatori e imbottigliatori autorizzati, e che ne garantisca una equilibrata rappresentanza negli organi sociali, come definito con il decreto di cui al comma 12;
c) disponga di strutture e risorse adeguate ai compiti.
4. Il consorzio riconosciuto, che dimostri, tramite verifica effettuata dal Ministero sui dati inseriti nel sistema di controllo ai sensi dell'articolo 62, la rappresentatività nella compagine sociale del consorzio di almeno il 40 per cento dei viticoltori e di almeno il 66 per cento, inteso come media, della produzione certificata, di competenza dei vigneti dichiarati a DO o IG negli ultimi due anni salvo
deroga a un anno nel caso di passaggio da DOC a DOCG e da IGT a DOC, può, nell'interesse e nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli della DOP o IGP anche non aderenti:a) definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria della denominazione interessata, l'attuazione delle politiche di gestione delle produzioni di cui all'articolo 38, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto DOP e IGP, e contribuire ad un miglior coordinamento dell'immissione sul mercato della denominazione tutelata, nonché definire piani di miglioramento della qualità del prodotto;
b) organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione e alla commercializzazione della DOP o IGP;
c) agire, in tutte le sedi giudiziarie e amministrative, per la tutela e la salvaguardia della DOP o della IGP e per la tutela degli interessi e diritti dei produttori;
d) esercitare funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione;
e) svolgere azioni di vigilanza da espletare prevalentemente nella fase del commercio in collaborazione con l'ICQRF e in raccordo con le regioni.
5. Le attività di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 sono distinte dalle attività effettuate dagli organismi di controllo e sono svolte, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea, sotto il coordinamento dell'ICQRF e in raccordo con le regioni. L'attività di vigilanza di cui alle lettere e) dei commi 1 e 4 è esplicata prevalentemente nella fase del commercio e consiste nella verifica che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari e
che prodotti similari non ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni alle produzioni DOP e IGP. Agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorità competente e i consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in nessun modo possono effettuare attività di vigilanza sugli organismi di controllo né possono svolgere attività di autocontrollo sulle produzioni. Il consorzio è autorizzato ad accedere al SIAN per acquisire le informazioni strettamente necessarie ai fini dell'espletamento di tali attività per la denominazione di competenza. 1. I vini DOP e IGP, nonché i vini spumanti di qualità possono partecipare a concorsi enologici organizzati da enti definiti organismi ufficialmente autorizzati al rilascio di distinzioni dal Ministero.
2. Le partite dei prodotti di cui al comma 1, opportunamente individuate e in possesso dei requisiti previsti negli appositi regolamenti di concorso, possono fregiarsi di distinzioni nei limiti previsti dal quantitativo di vino accertato prima del concorso.
3. Le disposizioni per la disciplina del riconoscimento degli organismi di cui al comma 1, della partecipazione al concorso, ivi compresa la composizione delle commissioni di degustazione, del regolamento di concorso, nonché del rilascio, della gestione e del controllo del corretto utilizzo delle distinzioni attribuite, sono stabilite con decreto del Ministro.
1. Per l'etichettatura e la presentazione dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (UE) n.1308/2013, allegato VII, parte II, numeri da 1 a 11 e numeri 13, 15 e 16, in relazione alla protezione delle DOP e IGP, delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli
DOP e IGP, sono direttamente applicabili le specifiche disposizioni stabilite dalla normativa dell'Unione europea e le disposizioni nazionali contenute nella presente legge e nel decreto del Ministro da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzanoa) lo sciroppo e il succo di uve;
b) le bevande spiritose a base di prodotti vitivinicoli previste dal regolamento (CE) n.110/2008 e i prodotti vitivinicoli aromatizzati;
c) il mosto cotto o il vino cotto e le bevande a base di mosto cotto o vino cotto incluse nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali istituito ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173.
3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano nel caso in cui i termini che richiamano la vite, l'uva il mosto o il vino siano riportati nell'elenco degli ingredienti, purché tutti gli ingredienti figurino in caratteri delle stesse dimensioni, tonalità e intensità colorimetrica, nonché su sfondo uniforme.
1. Dalla data di iscrizione nel registro delle DOP e IGP della Commissione europea, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali,
le unità geografiche più grandi, le sottozone e le unità geografiche più piccole e le altre indicazioni riservate alle rispettive DOP e IGP non possono essere usate se non in conformità a quanto stabilito nei relativi disciplinari di produzione, nella specifica normativa dell'Unione europea e nella presente legge.a) prodotti elencati all'articolo 42, comma 2, lettere a), b) e c);
b) altre bevande fermentate e miscele di bevande indicate con il codice NC ex 2206 nell'allegato I, parte XXIV, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
4. Conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea non si considera impiego di denominazione di origine o di indicazione geografica, al fine della presente legge, l'uso di nomi geografici inclusi in veritieri nomi propri, ragioni sociali ovvero in indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili. Nei casi in cui detti nomi contengono in tutto o in parte termini geografici riservati ai vini DO e IGT o possono creare confusione con essi, qualora siano utilizzati per l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità di prodotti vitivinicoli qualificati con altra denominazione di origine o indicazione geografica o per altre categorie di prodotti vitivinicoli, è fatto obbligo che i caratteri usati per
indicarli non superino i tre millimetri di altezza per due di larghezza, con riferimento al carattere alfabetico «x», e in ogni caso non siano superiori alla metà, sia in altezza che in larghezza, di quelli li usati per la denominazione del prodotto.a) qualora i prodotti derivati in questione non siano preimballati e siano preparati in laboratori annessi ad esercizi di somministrazione e vendita diretta al consumatore finale;
b) qualora il riferimento ad una denominazione geografica protetta o ad una indicazione geografica protetta sia riportato:
1) nell'etichettatura e presentazione delle bevande spiritose che ne abbiano diritto ai sensi del regolamento (CE) n.110/2008 e degli aceti di vino in conformità all'articolo 55;
2) esclusivamente fra gli ingredienti del prodotto confezionato che lo contiene o in cui è elaborato o trasformato, purché tutti gli ingredienti figurino in caratteri delle stesse dimensioni, tonalità e intensità colorimetrica, nonché su sfondo uniforme.
1. Fatte salve le disposizioni più restrittive dei relativi disciplinari, per i prodotti vitivinicoli a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, qualora nell'etichettatura siano nominate due o più varietà di vite, o i loro sinonimi, per qualificare le relative tipologie di vini, le varietà di uve da vino devono:
a) figurare in ordine decrescente di percentuale rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute;
b) rappresentare un quantitativo superiore al 15 per cento del totale delle uve utilizzate, salvo i casi di indicazione delle varietà nella parte descrittiva per tipologie di vini non qualificate con il nome dei vitigni;
c) figurare con caratteri aventi le stesse dimensioni, evidenza, colore e intensità colorimetrica.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per la produzione, l'etichettatura e la presentazione dei prodotti vitivinicoli senza DOP o IGP.
1. Il sistema di chiusura dei recipienti di capacità pari o inferiore a 60 litri deve recare, in modo indelebile e ben visibile dall'esterno, il nome, la ragione sociale o il marchio registrato dell'imbottigliatore o del produttore come definiti dalla vigente normativa dell'Unione europea o, in alternativa, il numero di codice identificativo, attribuito dall'ICQRF.
1. Per «pulcianella» si intende il fiasco in vetro costituito da un corpo approssimativamente sferico, raccordato a un collo di profilo allungato. L'altezza totale deve essere superiore a due volte il diametro del corpo rivestito in tutto o in parte con treccia di sala o di paglia o di altro materiale vegetale naturale da intreccio. La «pulcianella» è riservato ai vini bianchi o rosati diversi da quelli frizzanti, spumanti, liquorosi e aromatizzati.
2. Per «bottiglia marsala» si intende un recipiente di vetro costituito da un corpo approssimativamente cilindrico raccordato a un collo con rigonfiamento centrale, denominato «collo oliva». Il fondo della bottiglia può presentare una rientranza più o meno accentuata. L'altezza totale è di circa quattro volte il diametro e l'altezza della parte cilindrica è pari a circa tre quinti dell'altezza totale. La bottiglia marsala è riservata ai vini Marsala e ai vini liquorosi.
3. Per «fiasco toscano» si intende un recipiente in vetro costituito da un corpo avente «approssimativamente la forma di un ellissoide di rotazione, raccordato secondo il suo asse maggiore a un collo allungato, nel quale l'altezza totale non è inferiore alla metà e non è superiore a tre volte il diametro del corpo, rivestito in tutto o in parte con sala o paglia o altro materiale vegetale naturale da intreccio. Il fondo può essere anche piano o leggermente concavo. Il fiasco toscano è riservato ai vini IGT, DOC e DOCG per i quali il disciplinare di produzione non fa obbligo di impiegare recipienti diversi.
1. Le disposizioni relative al colore, alla forma, alla tipologia, alle capacità materiali
e alle chiusure dei recipienti nei quali sono confezionati i vini a denominazione di origine sono stabilite dalla normativa dell'Unione europea e dal decreto del Ministro di cui all'articolo 42, comma 1, in conformità al presente articolo.1. La denominazione di «aceto di (...)», seguita dall'indicazione della materia prima, intesa come liquido alcolico o zuccherino
utilizzato come materia prima, da cui deriva, è riservata al prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica di liquidi alcolici o zuccherini di origine agricola, che presenta al momento dell'immissione al consumo umano diretto o indiretto un'acidità totale, espressa in acido acetico, compresa tra 5 e 12 grammi per 100 millilitri, una quantità di alcol etilico non superiore a 0,5 per cento vol, che ha le caratteristiche o che contiene qualsiasi altra sostanza o elemento in quantità non superiore ai limiti riconosciuti normali e non pregiudizievoli per la salute, indicati nel decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute. Per materia prima si intende altresì, limitatamente agli aceti derivati da frutta, il prodotto agricolo primario oppure, in alternativa, il suo derivato alcolico o zuccherino ottenuto mediante il normale processo di trasformazione dello stesso prodotto agricolo primario. Per gli aceti comunque non destinati al consumo umano, il limite massimo dell'acidità totale, espressa in acido acetico, è elevato fino a 20 grammi per 100 millilitri.a) le eventuali ulteriori caratteristiche dei liquidi alcolici o zuccherini di origine agricola che possono essere impiegati per la preparazione di aceti;
b) le eventuali diverse caratteristiche degli aceti, oltre a quelle previste dal decreto di cui al comma 1, in relazione a nuove acquisizioni tecnico-scientifiche e igienico-sanitarie.
1. Gli acetifici con produzione annua superiore a 20 ettolitri, e i depositi di aceto allo stato sfuso sono soggetti a comunicazione relativa ai recipienti secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 2.
2. Negli acetifici e nei depositi di aceto sono consentiti la detenzione, la produzione e l'imbottigliamento:
a) di aceti provenienti da qualsiasi materia prima di origine agricola idonea al consumo alimentare;
b) di prodotti alimentari idonei al consumo umano diretto nei quali l'aceto è presente come ingrediente;
c) di prodotti alimentari conservati in aceto.
1. È vietato produrre, detenere, trasportare e porre in commercio aceti:
a) che, all'esame organolettico, chimico o microscopico, risultano alterati per malattia o comunque avariati o difettosi per odori o per sapori anormali in misura tale da essere inidonei al consumo umano diretto o indiretto;
b) che contengono aggiunte di alcol etilico, di acido acetico sintetico o di liquidi
acetici comunque derivanti da procedimenti di distillazione, di sostanze coloranti o di acidi minerali;c) ottenuti a partire da diverse materie prime miscelate tra loro o dal taglio di aceti provenienti da materie prime diverse.
2. Il divieto di cui al comma 1, lettera b), non si applica agli aceti provenienti da alcol etilico denaturato ai sensi delle disposizioni nazionali vigenti, limitatamente alla presenza di acido acetico glaciale aggiunto e unicamente fino al valore per lo stesso previsto per la predetta denaturazione.
3. Negli stabilimenti di produzione di aceti e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, è vietato detenere:
a) acido acetico, nonché ogni altra sostanza atta a sofisticare gli aceti;
b) prodotti vitivinicoli alterati per agrodolce o per girato o per fermentazione putrida.
4. Il divieto di cui al comma 3, lettera a), si estende ai locali in cui si preparano o si detengono prodotti alimentari e conserve alimentari all'aceto.
5. È vietata in ogni caso la distillazione dell'aceto.
6. È vietato trasportare, detenere per la vendita, mettere in commercio o comunque utilizzare per uso alimentare diretto o indiretto alcol etilico sintetico, nonché prodotti contenenti acido acetico non derivante da fermentazione acetica.
7. In deroga al divieto di cui al comma 4, sono consentiti la detenzione dell'acido acetico nei panifici e negli stabilimenti dolciari, nonché l'uso dello stesso nella preparazione degli impasti per la panificazione e per la pasticceria, a condizione che in tali panifici o stabilimenti o nei locali con essi comunque comunicanti, anche attraverso cortili, non si detengano aceto o prodotti contenenti aceto e non si effettuino altre lavorazioni in cui l'acido acetico possa in tutto o in parte sostituirsi all'aceto.
1. Nella produzione degli aceti sono ammesse le pratiche e i trattamenti sulle materie prime menzionati nelle norme dell'Unione europea, nonché quelli impiegati per la fermentazione acetica secondo buona tecnica igienico-industriale, restando, in ogni caso, proibita ogni pratica di colorazione.
2. Nella preparazione degli aceti è inoltre consentita:
a) l'aggiunta di acqua, purché sia effettuata soltanto negli acetifici;
b) la decolorazione con il carbone per uso enologico;
c) l'aggiunta di caramello negli aceti diversi da quello di vino.
3. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ed all'articolo 52, con decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere previsti sugli aceti ulteriori pratiche e trattamenti.
4. Le pratiche e i trattamenti di cui ai commi 1 e 3 sono soggetti, se applicabili, agli stessi vincoli e limiti stabiliti dalla normativa dell'Unione europea.
1. All'aceto possono essere aggiunte sostanze aromatizzanti, mediante macerazione diretta o mediante impiego di infusi, nella misura massima del 5 per cento vol, o altri aromi naturali come definiti dalle normative dell'Unione europea e nazionali in vigore. È consentito aromatizzare l'aceto di mele con il miele.
2. L'aceto preparato ai sensi del comma 1 deve essere posto in commercio con la denominazione di «aceto di (...) aromatizzato» e con l'indicazione della materia
1. Negli stabilimenti di produzione e in quelli di imbottigliamento dell'aceto deve essere tenuto un registro di carico e scarico con fogli progressivamente numerati e preventivamente vidimato dall'ufficio territoriale. Nel registro devono essere annotati:
a) la data dell'operazione;
b) il quantitativo entrato o uscito delle materie prime, con la specificazione della singola natura delle materie prime e, relativamente ai liquidi zuccherini e alcolici, il grado zuccherino e il titolo alcolometrico volumico degli stessi;
c) il prodotto ottenuto adottando l'esatta denominazione rispettivamente prevista dagli articoli 48 e 52;
d) il riferimento al documento che giustifica l'entrata o l'uscita;
e) la trasformazione e lo scarico del prodotto.
2. Le iscrizioni nel registro sono effettuate entro il primo giorno lavorativo per le entrate e per le lavorazioni ed entro il terzo giorno lavorativo per le uscite. In caso di tenuta del registro con un sistema informatizzato, la stampa sul supporto cartaceo vidimato è effettuata a richiesta degli organi di controllo e comunque almeno una volta l'anno. Negli stabilimenti con produzione inferiore a 20 ettolitri la registrazione
è prevista con cadenze temporali e modalità semplificate. 1. È vietato porre in commercio per il consumo umano diretto o indiretto aceti non rispondenti a una delle definizioni di cui agli articoli 48 e 52.
2. Gli aceti destinati al consumo diretto devono essere posti in commercio in confezioni originali con chiusura non manomissibile, congegnata in modo tale che a seguito dell'apertura essa non risulti più integra.
3. Sulla confezione devono sempre figurare:
a) l'indicazione atta a individuare chiaramente la ditta che ha operato il riempimento del recipiente;
b) l'indicazione in unità o in mezze unità o in decimale di percentuale dell'acidità totale, espressa in acido acetico, preceduta dalla parola «acidità» e seguita dal simbolo «%».
4. Fatte salve le tolleranze previste dal metodo di analisi di riferimento utilizzato, l'acidità riportata sulla confezione non può essere né superiore né inferiore di più di 0,5 per cento all'acidità determinata
dall'analisi. La tolleranza sull'acidità riportata sulla confezione non si applica ai limiti minimo e massimo previsti dall'articolo 48, comma 1. 1. Nella denominazione di vendita di un aceto di vino può essere consentito il riferimento alla denominazione di un vino a DOP o IGP a condizione che l'elaborazione dell'aceto avvenga esclusivamente a partire dal relativo vino a DOP o IGP certificato o classificato ai sensi degli articoli 63 e 64. È in ogni caso vietato l'uso dei termini «DOC», «DOP», «DOCG» e «IGT» o «IGP» in sigla o per esteso.
2. Nella designazione degli aceti, l'utilizzo di altre denominazioni riservate a prodotti riconosciuti con denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta può essere consentito a condizione che la materia prima utilizzata per tale elaborazione sia stata certificata dall'apposita autorità competente riconosciuta ai sensi della normativa vigente. È in ogni caso vietato l'uso dei termini DOP e IGP in sigla o per esteso.
1. I sidri e altri fermentati alcolici diversi dal vino che hanno subìto fermentazione acetica o che sono in corso di fermentazione acetica possono essere venduti e trasportati solamente agli acetifici o alle distillerie.
2. I mosti e i vini introdotti in uno stabilimento nel quale si procede alle operazioni di produzione, imbottigliamento o deposito di aceti allo stato sfuso possono essere estratti dallo stabilimento unicamente per essere avviati ad altro acetificio, alla distillazione o alla distruzione.
1. Per le dichiarazioni obbligatorie, i documenti di accompagnamento e i registri nel settore vitivinicolo sono direttamente applicabili le specifiche disposizioni stabilite dalla normativa dell'Unione europea e le disposizioni nazionali riportate nella presente legge e nei decreti del Ministro emanati d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Per i titolari di stabilimenti enologici con produzione annua pari o inferiore a 50 ettolitri con annesse attività di vendita diretta o ristorazione, l'obbligo di tenuta di registri ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza.
3. Per gli operatori dotati di sistemi informatici aziendali che si interfacciano alla banca dati SIAN, il rispetto dei termini di registrazione prescritti si considera assolto con l'inserimento dei dati nel proprio sistema informatico, a condizione che i predetti sistemi siano in grado di rispettare quanto previsto dall'articolo 5 del
1. Il Ministero è l'autorità preposta, ai sensi dell'articolo 146 del regolamento (UE) n. 1308/2013, al coordinamento degli adempimenti amministrativi relativi alle imprese di produzione e trasformazione di uva e di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, al citato regolamento.
2. Nell'ambito del SIAN sono inserite tutte le dichiarazioni, informazioni, comunicazioni, autocertificazioni, registri, dati e relativi aggiornamenti che le imprese di cui al comma 1 sono tenute a fornire in adempimento della normativa vigente, compresa quella relativa alla produzione di vino biologico, nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti, anche privati, cui sono attribuite funzioni di interesse pubblico, compresi i laboratori di analisi, le strutture autorizzate al controllo dei vini DOP e IGP, i consorzi e le commissioni di degustazione dei vini DOP, al fine di consentire alle imprese di effettuare le attività assentite.
1. I produttori, gli importatori e i grossisti diversi da quelli che commercializzano esclusivamente zucchero preconfezionato in bustine di peso massimo pari a 10 grammi di saccarosio, escluso lo zucchero a velo, di glucosio, di miscele di glucosio e fruttosio e degli zuccheri estratti dall'uva diversi dal mosto concentrato rettificato, anche in soluzione, sono soggetti alla tenuta di un registro aggiornato di carico e scarico. Il registro è dematerializzato
ed è tenuto in ambito SIAN secondo le prescrizioni e le modalità stabilite con decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.1. Per i controlli e la vigilanza dei prodotti vitivinicoli sono direttamente applicabili le specifiche disposizioni stabilite dalla normativa dell'Unione europea e le disposizioni nazionali riportate nella presente legge e nei decreti del Ministero emanati d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
1. Ai sensi dell'articolo 146 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il Ministero è designato quale autorità nazionale competente
incaricata di controllare l'osservanza delle norme dell'Unione europea nel settore vitivinicolo. Il Ministero designa i laboratori autorizzati a eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo, che soddisfano i requisiti generali per il funzionamento dei laboratori di prova contenuti nella norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005.1. Nel registro unico dei controlli ispettivi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, confluiscono i controlli sulle imprese del settore vitivinicolo.
1. La verifica annuale del rispetto del disciplinare nel corso della produzione e durante e dopo il condizionamento del vino è effettuata da autorità pubbliche e da organismi di controllo privati, ai sensi dell'articolo 2, secondo paragrafo, numero 5), del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo i criteri fissati nell'articolo 5 dello stesso regolamento.
2. Gli organismi di controllo privati devono essere accreditati alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Le autorità pubbliche devono essere conformi ai punti 5.1, 6.1, 7.4, 7.6, 7.7, 7.8, 7.12 e 7.13 della stessa norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012; la conformità delle medesime è verificata al momento dell'iscrizione nell'elenco, attraverso la valutazione del personale
a) il piano di controllo, per ogni singola denominazione;
b) il tariffario, per ogni singola denominazione;
c) il certificato di accreditamento, se organismo privato.
6. L'autorizzazione di cui al comma 5 ha durata triennale. I documenti elencati alle lettere a) e b) del comma 5 sono oggetto di approvazione in sede di autorizzazione e, con separato provvedimento, in caso di modifica.
7. L'autorizzazione di cui al comma 5 può essere sospesa in caso di:
a) mancato rispetto delle percentuali di controllo stabile nel piano di controllo;
b) mancato rispetto delle procedure di controllo e certificazione;
c) inadempimento delle prescrizioni impartite dall'Autorità competente;
d) carenze generalizzate nel sistema dei controlli che possono compromettere l'affidabilità e l'efficacia del sistema e dell'organismo di controllo stesso;
e) adozione di ripetuti comportamenti discriminatori nei confronti degli operatori assoggettati al controllo.
8. La sospensione, a seconda della gravità dei casi, può avere una durata da tre a sei mesi. Al termine del periodo, l'organismo di controllo deve dare evidenza di aver risolto le criticità rilevate. L'organismo di controllo, durante il periodo di sospensione, è sottoposto a una specifica attività di vigilanza da parte dell'ICQRF.
9. L'autorizzazione di cui al comma 5 è revocata in caso di:
a) perdita dell'accreditamento, se organismo privato;
b) tre provvedimenti di sospensione ovvero un periodo cumulato di sospensione superiore a nove mesi nel triennio di durata dell'autorizzazione.
10. La revoca è immediata nel caso di perdita dell'accreditamento. L'organismo di controllo, tuttavia, continua a svolgere l'attività di controllo fino a sostituzione. Nell'ipotesi di cui al comma 9, lettera b), la revoca dell'autorizzazione decorre dalla data di scadenza della stessa e comporta l'impossibilità di rinnovo dell'autorizzazione al controllo per la denominazione in questione.
11. La revoca e la sospensione dell'autorizzazione possono riguardare anche una singola produzione riconosciuta.
12. La scelta dell'organismo di controllo è effettuata, tra quelli iscritti nell'elenco di cui al comma 4, dai soggetti proponenti le registrazioni, contestualmente alla presentazione dell'istanza di
1. Ai fini della rivendicazione dei vini DOCG e DOC, prima di procedere alla loro designazione e presentazione, la verifica, a cui devono essere sottoposte le relative partite da parte del competente organismo di controllo, comporta l'espletamento dell'analisi chimico-fisica ed organolettica che attesti la corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari, con
le modalità stabilite nel presente articolo. La positiva attestazione è condizione per l'utilizzazione della denominazione e ha validità di centottanta giorni per i vini DOCG, di due anni per i vini DOC, di tre anni per i vini DOC liquorosi.a) l'espletamento degli esami analitici e organolettici mediante controlli sistematici per i vini DOCG;
b) l'espletamento degli esami organolettici mediante controlli sistematici per le DOC con produzione annuale certificata superiore a 10.000 ettolitri e mediante controlli a campione per le DOC con produzione annuale certificata inferiore a 10.000 ettolitri. Le singole DOC con produzione annuale certificata inferiore a 10.000 ettolitri possono optare per esami organolettici mediante controlli sistematici;
c) l'espletamento degli esami analitici mediante controlli a campione, basati su analisi dei rischi, per i vini DOC e IGT. Le singole DOC possono optare per esami analitici mediante controlli sistematici;
d) le operazioni di prelievo dei campioni;
e) la comunicazione dei parametri chimico-fisici per i vini DOC attestato da parte di un laboratorio autorizzato;
f) la definizione delle tolleranze consentite tra i parametri chimico-fisici comunicati ai sensi della lettera e) e i parametri chimico-fisici riscontrati successivamente nella fase di controllo e vigilanza.
6. Con il decreto del Ministro di cui al comma 5 sono stabilite le modalità per la determinazione dell'analisi complementare dell'anidride carbonica nei vini frizzanti e spumanti e definiti i criteri per il riconoscimento delle commissioni di degustazione di cui al comma 3 e della commissione di cui al comma 4.
7. I costi per il funzionamento delle commissioni di degustazione, ivi compresa la revisione delle risultanze degli esami organolettici di cui al comma 4, sono posti a carico dei soggetti che ne richiedono l'operato. L'ammontare di tali costi e le modalità di pagamento al competente organismo di controllo sono stabilite per ciascuna DOCG o DOC nel prospetto tariffario predisposto dal medesimo organismo di controllo e approvato dal Ministero contestualmente al piano dei controlli, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 63.
8. Con il decreto del Ministro di cui al comma 5 sono altresì stabilite, in relazione al prelevamento, da chiunque effettuato, dei campioni di vini denominati con la DOP o la IGP, pronti per il consumo e detenuti per la vendita oppure già posti in commercio, le procedure e le modalità per:
a) il prelevamento dei campioni da destinare all'esame organolettico;
b) l'individuazione degli organismi da incaricare per l'espletamento dell'esame organolettico sia di prima che di seconda istanza;
c) l'espletamento dell'esame organolettico;
d) l'ammontare degli importi e il pagamento dell'esame organolettico all'organismo di controllo nel caso in cui l'esito dell'analisi sia sfavorevole alla parte.
1. Ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, con decreto del Ministero sono stabilite le procedure e le modalità per il controllo delle produzioni dei vini senza DOP o IGP designati con l'annata o con il nome della varietà o delle varietà di vite.
1. Gli organi di controllo possono accedere liberamente agli stabilimenti e ai depositi, compresi i depositi esistenti nei punti franchi, nei magazzini doganali o sottoposti a controllo da parte degli Uffici doganali, per eseguire accertamenti e prelevamenti di campioni sui prodotti e sulle sostanze di cui alla presente legge.
2. I titolari degli stabilimenti e dei depositi ove sono detenuti i prodotti e le sostanze di cui alla presente legge hanno l'obbligo di esibire la documentazione giustificativa, di dare assistenza agli agenti preposti alla vigilanza e di agevolare l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 1, fornendo, nei limiti delle normali necessità, anche la manodopera e i mezzi esistenti in azienda.
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale le informazioni relative alle importazioni di prodotti vitivinicoli, specificando le tipologie di prodotto, le imprese e le quantità.
2. Nell'ambito del SIAN è prevista una sezione aperta al pubblico in cui sono contenuti i dati necessari per assicurare la corretta informazione dei consumatori, compresi il nome e l'indirizzo corrispondente a ogni codice dell'ICQRF. La sezione di cui al primo periodo deve essere istituita entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. Il produttore che viola il divieto di impianto dei vigneti con varietà di uve da vino, di cui all'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 5.000 per ogni ettaro, o frazione di ettaro, della superficie vitata. Qualora il vigneto sia in produzione, tale sanzione si applica anche per ogni anno di mancato avvio alla distillazione dei prodotti vitivinicoli ottenuti dalle superfici interessate.
2. Il produttore che non rispetti la disposizione di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1308/2013 relativa all'obbligo di estirpare le superfici impiantate
a) 3 anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'organizzazione comune del mercato (OCM) vitivinicola e 1.500 euro per ettaro se la superficie impiantata è minore o uguale al 20 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione;
b) 2 anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 1.000 euro per ettaro se la superficie impiantata è superiore al 20 per cento ma inferiore o uguale al 60 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione;
c) 1 anno di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 500 euro per ettaro se la superficie impiantata è superiore al 60 per cento ma comunque inferiore al totale relativo della superficie concessa con l'autorizzazione.
4. Qualora la superficie non impiantata sia inferiore al 5 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione ma comunque non superiore a 0,5 ettari non si applica alcuna sanzione. Per le superfici autorizzate non superiori a 0,3 ettari tale percentuale viene aumentata al 10 per cento.
5. Al produttore che rinunci all'autorizzazione concessa qualora gli venga riconosciuta una superficie inferiore al 100 per cento di quella richiesta ma superiore al 50 per cento, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 561/2015 della Commissione, del 7 aprile 2015, viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie autorizzata e non
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nella preparazione dei mosti, dei vini e degli altri prodotti vitivinicoli quali definiti dalla vigente normativa dell'Unione europea nonché dalle relative disposizioni nazionali, non osserva i requisiti stabiliti nella predetta normativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 3.000.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque procede alla introduzione di uve da tavola all'interno di stabilimenti destinati alla vinificazione di uve da vino è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000. In tale caso si applica la sanzione accessoria
1. Chiunque, nelle operazioni di vinificazione o di manipolazione dei vini, utilizza prodotti con effetti nocivi alla salute, ovvero addiziona sostanze organiche o inorganiche non consentite dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro per ettolitro di prodotto sofisticato; in ogni caso, la sanzione non può essere inferiore a 5.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, nelle operazioni di vinificazione o di manipolazione dei vini, impiega in tutto o in parte alcol, zuccheri o materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva da vino, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 250 euro per ettolitro di prodotto sofisticato.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, in relazione al comma precedente, qualora l'uso di zucchero o sostanze zuccherine destinate all'alimentazione umana riguardi piccole quantità di prodotti vitivinicoli inferiori al 10 per cento della produzione vitivinicola dell'impresa relativa alla campagna precedente e comunque non superiori a 500 ettolitri di prodotto trattato nel corso della stessa campagna vitivinicola è effettuato nel periodo consentito per le fermentazioni di cui all'articolo 9, comma 1, rientra nel limite di un aumento del titolo alcolometrico totale di 1,5 per cento vol e non implica l'utilizzo concorrente di altre sostanze non consentite dalla presente legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 75 euro per ogni
1. Fatti salvi i limiti e le tolleranze stabiliti dalle vigenti norme dell'Unione europea e nazionali e previa riconciliazione dei conti distinti delle varie tipologie di vini con le necessarie riclassificazioni di prodotto, chiunque detiene quantitativi di prodotti vitivinicoli non giustificati dalla documentazione di cantina, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 90 euro per ettolitro o frazione di ettolitro di prodotto del quantitativo eccedente.
2. La sanzione amministrativa è elevata a 135 euro se trattasi di vino IGT o destinato all'ottenimento di tale vino, a 180 euro se trattasi di vino DOC o destinato all'ottenimento di tale vino e a 270 euro se trattasi di vino DOCG o destinato all'ottenimento di tale vino. La sanzione amministrativa è ridotta a 45 euro per ettolitro o frazione di ettolitro per quantitativi di prodotto inferiori ai 10 ettolitri. In ogni caso, un quantitativo di prodotto, corrispondente per qualità e per quantità alle eccedenze riscontrate, deve essere avviato alla distillazione previa denaturazione ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 3, ovvero ad altra destinazione decisa dall'autorità competente.
3. Quando il fatto di cui al comma 1 è commesso entro il periodo consentito per le fermentazioni, stabilito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e riguarda prodotti ottenuti nel periodo medesimo da aziende di trasformazione di uva in mosto o vino, si applica la sola sanzione amministrativa
1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 15.000 euro:
a) chiunque detiene anidride carbonica in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17;
b) chiunque produce o detiene vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti di qualità del tipo aromatico e vini spumanti gassificati in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17;
c) chiunque produce o detiene vini frizzanti in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro:
a) chiunque produce mosto cotto in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 11;
b) chiunque detiene mosti aventi un titolo alcolometrico inferiore all'8 per cento vol o procede alla loro vinificazione in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 16;
c) chiunque effettua fermentazioni o rifermentazioni al di fuori del periodo stabilito ai sensi dell'articolo 9, salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo;
d) chiunque effettua operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene negli stabilimenti enologici e nelle cantine, nonché nei locali annessi o intercomunicanti, anche attraverso cortili, le sostanze vietate ai sensi dell'articolo 14 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 20.000 euro.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita o somministra o comunque pone in commercio mosti e vini in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, senza procedere alla denaturazione e alla distillazione previste dall'articolo 24, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 105 euro per ettolitro o frazione di ettolitro detenuto a scopo di vendita o di somministrazione. La sanzione non può essere, in ogni caso, inferiore a 600 euro.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 a euro 3.000:
a) chiunque detiene il vino di cui all'articolo 23, comma 7, senza procedere alla denaturazione con le modalità stabilite dal medesimo comma e chiunque cede o spedisce il prodotto denaturato, nonché vini nei quali è in corso la fermentazione acetica a stabilimenti diversi dagli acetifici o dalle distillerie, in violazione di quanto previsto dal citato articolo 23, comma 7;
b) chiunque adotta un sistema di chiusura dei recipienti di capacità pari o inferiore a 60 litri che non presenta le caratteristiche previste ai sensi dell'articolo 45;
c) chiunque detiene vinacce negli stabilimenti enologici al di fuori del periodo stabilito ai sensi dell'articolo 12, comma 1;
d) chiunque istituisce centri di raccolta temporanei fuori fabbrica in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 3, primo periodo;
e) chiunque elabora il vinello in difformità dalle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 6;
6. Le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 e le relative sanzioni non si applicano
al commerciante che vende o pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo i prodotti di cui alla presente legge in confezioni originali, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale presenti segni di alterazione.a) chiunque non provvede alle comunicazioni previste dall'articolo 12, comma 3;
b) chiunque non provvede alla comunicazione prevista dall'articolo 13, commi 1 e 3;
c) chiunque non provvede alla comunicazione concernente le fermentazioni prevista dall'articolo 9, comma 3;
d) chiunque non provvede alla comunicazione di cui all'articolo 11, comma 2;
e) chiunque non provvede alle operazioni di denaturazione e alle annotazioni ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23, comma 7;
f) chiunque non avvia alle distillerie autorizzate le vinacce e le fecce di vino in violazione delle disposizioni dell'articolo 12, comma 2;
g) chiunque non effettua la comunicazione relativa alla detenzione di vinacce prevista dall'articolo 12, comma 4, ovvero effettua tale comunicazione oltre il termine stabilito dal medesimo comma.
1. Fatte salve le norme sulla protezione dei vini con denominazione di origine e indicazione geografica e sulle relative menzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 chiunque detiene o vende in violazione delle disposizioni previste dalla parte II, titolo II, capo I, sezione 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, dalle relative norme di applicazione dell'Unione europea, dalla presente legge e dai decreti ministeriali attuativi in materia di designazione, denominazione e presentazione dei prodotti vitivinicoli è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 5.000 euro.
1. Chiunque organizza concorsi enologici relativi a vini DOP e IGP, nonché a vini spumanti di qualità, senza essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale indicata dal comma 1 dell'articolo 41 e successive disposizioni applicative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza la denominazione «aceto di ...» per prodotti che non abbiano le caratteristiche previste dall'articolo 48, commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 100 euro per quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare; la sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore a 250 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 100 euro per quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare, e comunque non inferiore a 250 euro, chiunque produce, detiene, trasporta o fa trasportare o pone in commercio aceti che:
a) all'esame organolettico, chimico o microscopico, risultano alterati o comunque inidonei al consumo umano diretto o indiretto, ovvero
b) contengono aggiunte di alcool etilico, acido acetico sintetico o liquidi acetici comunque derivanti da procedimenti di distillazione di sostanze coloranti o da acidi minerali, fatta eccezione per gli aceti provenienti da alcool etilico denaturato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, limitatamente alla presenza di acido acetico glaciale aggiunto, unicamente fino al valore per lo stesso previsto per la denaturazione.
3. Chiunque detiene negli stabilimenti di elaborazione degli aceti, e nei locali
annessi e comunicanti, prodotti vinosi alterati per agrodolce o per girato o per fermentazione putrida è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 100 euro per quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare; la sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore a 250 euro.a) chiunque utilizza la denominazione di «aceto di vino» per prodotti ottenuti mediante l'acetificazione di vini che hanno un contenuto in acido acetico superiore a quello previsto dall'articolo 48, comma 4;
b) chiunque detiene, produce e imbottiglia negli acetifici e nei depositi di aceto prodotti diversi da quelli previsti ai sensi dell'articolo 50, comma 3;
c) chiunque nella preparazione e nella conservazione degli aceti ricorre a pratiche e trattamenti enologici diversi da quelli consentiti ai sensi dell'articolo 51;
d) chiunque aggiunge all'aceto sostanze aromatizzanti in violazione di quanto previsto dall'articolo 52 e chiunque viola nella composizione e nelle modalità di preparazione degli aceti aromatizzati le prescrizioni stabilite ai sensi del medesimo articolo;
e) chiunque utilizza la denominazione di «aceto di (...) aromatizzato» per prodotti che non possiedono le caratteristiche previste ai sensi dell'articolo 52, comma 2.
5. Chiunque non effettua la comunicazione prevista ai sensi dell'articolo 49, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.000 euro. Se la capacità complessiva non denunciata è inferiore a 300 ettolitri, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro.
a) chiunque detiene negli stabilimenti e nei locali di cui all'articolo 50, comma 3, acido acetico, nonché ogni altra sostanza atta a sofisticare gli aceti, salvo quanto previsto ai sensi del comma 7 del medesimo articolo;
b) chiunque effettua la distillazione dell'aceto;
c) chiunque trasporta o fa trasportare, detiene per la vendita, mette in commercio o comunque utilizza per uso alimentare diretto o indiretto alcol etilico sintetico, nonché prodotti contenenti acido acetico non derivante da fermentazione acetica.
7. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 48, commi 1 e 2, e dei decreti ministeriali attuativi.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di cui all'articolo 25 nella designazione di un aceto di vino che non possiede le caratteristiche previste dall'articolo 55, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 75 euro per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare. La sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore a 500 euro.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque trasporta o fa trasportare al di fuori degli stabilimenti di produzione i prodotti di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, destinati alla distillazione o alla distruzione senza avere provveduto alla denaturazione prescritta dal decreto di cui al medesimo articolo 12, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 5.000 euro.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, trasporta o fa trasportare i sidri, i mosti e gli altri prodotti di cui all'articolo 56 in violazione delle disposizioni previste dal medesimo articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 3.000 euro.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque in violazione dell'articolo 66 ritarda, ostacola o impedisce il libero accesso agli agenti preposti alla vigilanza oppure non esibisce la documentazione ufficiale e i registri previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale nel settore vitivinicolo o impedisce il prelevamento di campioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, pur essendovi tenuto, non effettua le dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti vitivinicoli previste, ovvero le effettua in maniera difforme, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 3.000, aumentata nel minimo a 500 euro se la dichiarazione comprende anche prodotti atti a dare DOP o IGP. Si applica la sanzione da euro 50 a euro 300 a chiunque presenti una dichiarazione contenente errori o indicazioni inesatte non essenziali ai fini della quantificazione e qualificazione del prodotto o del conseguimento degli aiuti dell'Unione europea, nonché nel caso di dichiarazioni riferite a superfici non superiori a 0,50 ettari e comunque per produzioni inferiori a 100 ettolitri o a 10 tonnellate.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendo tenuto alla presentazione della dichiarazione di vendemmia e
1. Il soggetto a carico del quale l'organismo di controllo autorizzato accerta una non conformità classificata grave nel piano dei controlli di una denominazione protetta, approvato con il corrispondente provvedimento autorizzatorio, in assenza
di ricorso avverso detto accertamento o a seguito di decisione definitiva di rigetto del ricorso, ove presentato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 13.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà qualora le non conformità gravi si riferiscano a superfici o quantità di prodotti o materie prime e le differenze riscontrate rientrino all'interno di una soglia di tolleranza dell'1,5 per cento e comunque non superiore a 10 ettolitri di vino, 15 quintali di uva o 1.000 metri quadrati di vigneti per tipologia di prodotto. 1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 5 e 8, al soggetto che, rivestendo funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'organismo di controllo autorizzato o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale, non adempie alle prescrizioni o agli obblighi impartiti a carico dell'organismo medesimo dalle competenti autorità pubbliche, comprensivi delle disposizioni del piano di controllo e del relativo tariffario concernenti una denominazione protetta, si applica, in solido con la struttura di controllo stessa, la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro.
2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di svolgimento, da parte dell'organismo di controllo, di attività incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio, non ottemperando, entro il termine di quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere da parte del Ministero.
3. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 5 e 8, i soggetti indicati al comma 1 che discriminano tra i soggetti da immettere o tra quelli immessi nel sistema di controllo della denominazione di origine o indicazione geografica controllata, ovvero ostacolano l'esercizio del diritto a tale accesso, sono sottoposti, in solido con la struttura di controllo, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
1. I soggetti privati non immessi nel sistema di controllo di una denominazione protetta che svolgono attività rientranti tra quelle specificamente attribuibili al consorzio di tutela incaricato, senza il preventivo consenso del consorzio di tutela
medesimo, ovvero del Ministero in assenza di consorzio di tutela incaricato, sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro. 1. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo l'obbligo di risarcimento del danno in favore dei soggetti interessati, al consorzio di tutela autorizzato che non adempie alle prescrizioni o agli obblighi derivanti dal decreto di riconoscimento o a eventuali successive disposizioni impartite dal Ministero, ovvero svolge attività che risultano incompatibili con il mantenimento del provvedimento di riconoscimento, qualora non ottemperi, entro il termine di quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere e fatta salva la facoltà del Ministero di procedere alla sospensione o alla revoca del provvedimento stesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo l'obbligo di risarcimento del danno, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 60.000 euro il consorzio che, nell'espletamento delle sue
a) discriminare tra i soggetti associati appartenenti a uno stesso segmento della filiera, ovvero appartenenti a segmenti diversi, quando la diversità di trattamento non è contemplata dallo statuto del consorzio stesso;
b) porre ostacoli all'esercizio del diritto all'accesso al consorzio.
1. La competenza a irrogare le sanzioni amministrative previste dalla presente legge è attribuita all'ICQRF e, per quanto riguarda l'articolo 68, commi da 1 a 6, e comma 8, alle regioni.
2. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni previste dalla presente legge è effettuato presso le locali tesorerie dello Stato su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. Il versamento delle somme dovute per sanzioni a favore delle regioni e province autonome è effettuato presso il tesoriere regionale o provinciale.
3. Al fine del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di vigilanza e di controllo sui prodotti a denominazione protetta, i proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 68, comma 7, 73, 74, 77, commi 1 e 3, 78, 79, 80 e 81 sono riassegnati ad apposito capitolo di spesa dell'ICQRF.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, in caso di reiterata violazione, nel quinquennio antecedente, delle disposizioni degli articoli 69, comma 3, 70, commi 1 e 2, 71, commi 1 e 3, e 72, comma 10, il prefetto, su proposta del competente ufficio territoriale dell'ICQRF e dopo avere sentito gli interessati, può disporre la chiusura temporanea degli stabilimenti e degli esercizi per un periodo di tempo compreso tra uno e diciotto mesi.
1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 72, comma 11, lettere a, b), c), d) e g), 75, comma 5, e 77, sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative da parte dell'organo di controllo delle quali l'autore della violazione o gli altri soggetti solidalmente obbligati al pagamento della sanzione abbiano avuto formale conoscenza, oppure non sia già stato redatto processo verbale di constatazione o di accertamento d'irregolarità, sono ridotte:
a) a un quinto della sanzione prevista in misura fissa e a un quinto del minimo, ma non inferiore a 50 euro, nei casi in cui essa è ricompresa fra un minimo e un massimo;
b) a un sesto del minimo, ma non inferiore a 50 euro, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni avviene entro un anno dall'omissione o dall'errore;
c) a un ottavo del minimo, ma non inferiore a 50 euro, di quella prevista dall'articolo 75, comma 3, se la dichiarazione di giacenza, di vendemmia e di produzione vitivinicola sono state presentate con ritardo non superiore a trenta giorni.
2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito entro il primo giorno lavorativo successivo alla regolarizzazione dell'errore o dell'omissione e comunicato entro tre giorni lavorativi, a mezzo PEC, ovvero a mezzo di altri sistemi legalmente riconosciuti, all'ufficio territoriale dell'ICQRF competente per il luogo in cui è avvenuta l'irregolarità.
1. Le associazioni dei produttori, le organizzazioni professionali agricole e le altre organizzazioni delle imprese della filiera, i consorzi di tutela di cui all'articolo 40, le associazioni dei consumatori e le regioni e gli enti locali possono costituirsi parte civile, indipendentemente dalle prove di danno immediato e diretto, nei procedimenti penali per violazioni alle disposizioni della presente legge.
1. All'articolo 1 della legge 27 luglio 1999, n. 268, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni designate con denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) delle regioni cui appartengono le strade dei vini, non cucinate contestualmente alla somministrazione del vino, può essere esercitata dalle aziende agricole vitivinicole che insistono lungo le “strade del vino” di cui alla presente legge previa presentazione al comune di competenza della segnalazione
certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, fermo restando, in particolare, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari relativi alla somministrazione delle produzioni alimentari e conformemente alle normative regionali. 1. Le istanze, le dichiarazioni e le comunicazioni comunque denominate, da presentare alla pubblica amministrazione, di cui alla presente legge, comprese quelle previste nei relativi decreti attuativi, sono presentate in forma scritta e debitamente compilate in modo esatto, completo e leggibile.
2. Per lo smaltimento di etichette presenti in azienda dichiarate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi, è autorizzato l'utilizzo di etichette rispondenti alle norme precedentemente in vigore.
a) le generalità, compreso il codice fiscale, del soggetto che effettua la presentazione e la sua sottoscrizione, sia quale titolare della ditta individuale, sia quale responsabile legale della persona giuridica, sia quale persona appositamente delegata a tale funzione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
b) il nome o la denominazione sociale, la sede, il codice fiscale e, se diversa, la partita IVA della ditta individuale o della società in nome della quale è effettuata la presentazione.
4. Fino alla implementazione delle specifiche funzionalità nell'ambito dei servizi del SIAN, le istanze, le dichiarazioni e le comunicazioni possono essere presentate tramite consegna a mano, telegramma, fax, lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. Nel caso della consegna a mano, la presentazione delle istanze, dichiarazioni o comunicazioni avviene in duplice copia, una delle quali è restituita all'interessato munita del timbro di accettazione dell'ufficio territoriale ricevente.
5. Ai fini del rispetto degli specifici termini previsti per la presentazione delle istanze, delle dichiarazioni e delle comunicazioni fa fede, se consegnate a mano, a mezzo dei servizi postali o tramite telefax, la data e l'ora di ricezione presso l'ufficio destinatario, mentre se inviate tramite PEC fa fede la data e l'ora indicate nella ricevuta di avvenuta consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio destinatario.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
1. I decreti ministeriali applicativi della presente legge sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti regolamenti delegati o di esecuzione della Commissione europea dei regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 1308/2013.
2. I decreti di cui al comma 1 sono pubblicati a cura del Ministero nel proprio sito internet istituzionale in una apposita sezione dedicata alla presente legge.
3. Fino alla emanazione dei decreti di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei decreti ministeriali attuativi della preesistente normativa nazionale e dell'Unione europea per le materie disciplinate dalla presente legge e dalla normativa dell'Unione europea che non siano con queste in contrasto.
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
a) il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260;
b) la legge 20 febbraio 2006, n. 82;
c) il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
d) il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.