Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 65-2284-A


PROPOSTE DI LEGGE
n. 65, d'iniziativa dei deputati
REALACCI, BORGHI, SPERANZA, GIACHETTI, LUPI, TARICCO, AMENDOLA, ANTEZZA, ANZALDI, BARETTA, BARGERO, BERLINGHIERI, BINI, BOCCI, BONACCORSI, BONOMO, FRANCO BORDO, BRUNO BOSSIO, BURTONE, CAPELLI, CARNEVALI, CARRA, CARRESCIA, CIMBRO, CIRIELLI, COCCIA, COMINELLI, CULOTTA, DE MENECH, MARCO DI MAIO, D'INCECCO, ERMINI, FAMIGLIETTI, FARAONE, FEDI, FIANO, FOLINO, FREGOLENT, GADDA, GENTILONI SILVERI, GIAMMANCO, GINOBLE, GIULIETTI, GNECCHI, GRASSI, GREGORI, GUERRA, TINO IANNUZZI, IORI, KYENGE, LA MARCA, LEVA, LODOLINI, LOSACCO, MANZI, MARAZZITI, MARCON, MARGUERETTAZ, MARTELLA, MARTELLI, MATTIELLO, MAZZOLI, MELILLA, MISIANI, MURA, NARDUOLO, OLIVERIO, PARIS, PELLEGRINO, PES, PICCOLI NARDELLI, GIUDITTA PINI, RAMPI, RIBAUDO, RICHETTI, SANGA, GIOVANNA SANNA, SBROLLINI, SENALDI, TENTORI, TERROSI, VALIANTE, VERINI, VIGNALI, ZANIN, ZARDINI
Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché deleghe al Governo per la riforma del sistema di governo delle medesime aree e per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ambientali
Presentata il 15 marzo 2013

NOTA: Le Commissioni riunite V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 27 luglio 2016, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 65 e 2284. In pari data, le Commissioni riunite hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.
n. 2284, d'iniziativa dei deputati
TERZONI, DE ROSA, D'INCÀ, BUSTO, MANNINO, DAGA, MICILLO, SEGONI, ZOLEZZI, SIBILIA, BRUGNEROTTO, GAGNARLI, L'ABBATE, CIPRINI, BENEDETTI, GALLINELLA, VIGNAROLI, BASILIO, FRUSONE, MUCCI, CECCONI, GRILLO, DE LORENZIS, MASSIMILIANO BERNINI
Disposizioni e delega al Governo per il sostegno della ripresa demografica ed economica dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti siti in territori montani, in aree interne e marginali del territorio nazionale e nelle isole minori, nonché per il recupero urbanistico e sociale delle aree storiche comprese nei medesimi comuni
Presentata il 4 aprile 2014
(Relatori: MISIANI, per la V Commissione;
BORGHI e TINO IANNUZZI, per la VIII Commissione)
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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 65 Realacci ed abbinata, recante misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici»;

            sottolineato che l'articolo 9, comma 1, per favorire il pagamento di imposte, tasse e tributi nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e di ogni altro servizio nei piccoli comuni, consente di utilizzare la rete telematica gestita dai concessionari del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'attività di incasso e trasferimento di somme, previa convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia;

            rilevato al riguardo che il riferimento alla «rete telematica gestita dai concessionari del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato» non consente di individuare con precisione l'infrastruttura tramite la quale potranno essere effettuati i predetti flussi di pagamenti;

            preso atto che l'articolo 10, comma 3, stabilisce che l'utilizzo di prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile e dei prodotti agroalimentari ecologici costituisca un titolo preferenziale, ai fini dell'aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva dei piccoli comuni, nel caso in cui tale utilizzo sia previsto in quantità superiori ai criteri minimi ambientali stabiliti dai paragrafi 5.3.1. e 6.3.1. dell'allegato I annesso al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011;

            evidenziato, al riguardo, che andrebbe valutata l'opportunità di coordinare la predetta disposizione con gli articoli 34 e 144 del nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, che riguardano rispettivamente i criteri ambientali minimi e i servizi di ristorazione;

            sottolineato che l'articolo 11 prevede, al comma 1, che i piccoli comuni riservino almeno il 25 per cento del totale dei posteggi delle aree pubbliche destinate ai mercati alimentari di vendita diretta agli imprenditori agricoli che vendono i prodotti agroalimentari, inclusi quelli ecologici, provenienti da filiera corta a chilometro utile e che il successivo comma 2 prevede che per la vendita dei medesimi prodotti le strutture commerciali ubicate nei piccoli comuni sono tenute ad allestire appositi spazi in modo da rendere edotti gli

acquirenti sugli elementi distintivi di qualità e di sostenibilità ambientale dei prodotti in vendita;

            rilevato, al riguardo, che la disposizione sembra configurare un obbligo applicabile solo per gli esercizi commerciali dei piccoli comuni e non per quelli che operano nella grande distribuzione;

            preso atto che l'articolo 12, intitolato alla vendita dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, nel testo fa riferimento invece alla vendita nei mercati alimentari di vendita diretta, prevedendo che possano svolgere tale attività gli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese, la cui azienda agricola sia ubicata nell'ambito territoriale amministrativo della regione o negli ambiti definiti dalle singole amministrazioni competenti;

            rilevato, in proposito, che in tal caso non risulta specificata l'applicabilità della norma ai soli piccoli comuni e rilevato, altresì, che per la generalità vale quanto previsto dal decreto ministeriale 20 novembre 2007, che disciplina la vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli nei mercati riservati, dove si prevede, oltre ai due requisiti richiamati nell'articolo 12, anche quello relativo alla provenienza dei prodotti agricoli dalla propria azienda, ottenuti anche a seguito di manipolazione e trasformazione, ovvero di prodotti ottenuti nell'ambito territoriale definito, nel rispetto del limite di prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile;

            preso atto che l'articolo 14 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, predispone, in coerenza con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, il Piano per i trasporti e il Piano per l'istruzione, entrambi destinati alle aree rurali e montane;

            rilevato, al riguardo, che occorrerebbe valutare se il Piano per i trasporti di cui al comma 1, lettera a), debba essere elaborato su proposta diretta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, valutando altresì l'opportunità che il predetto piano sia adottato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

            preso atto che le disposizioni del provvedimento in esame appaiono prevalentemente riconducibili alle disposizioni dettate dall'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, che prevede che lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale e per rimuovere gli squilibri economici e sociali, nonché alle materie «sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie»;

            preso atto, altresì, che, relativamente a singole disposizioni possono essere richiamate una pluralità di materie, tra cui la tutela dell'ambiente, l'ordinamento civile e la tutela della concorrenza,

assegnate alla competenza legislativa esclusiva statale ex articolo 117, secondo comma, lettere s), l) ed e), della Costituzione, il governo del territorio, l'ordinamento della comunicazione e l'istruzione, demandate alla competenza concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nonché turismo, agricoltura e commercio, ascritte alla competenza residuale delle regioni ex articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

            rilevato che l'articolo 4, comma 4, prevede la possibilità per i comuni di realizzare alberghi diffusi, avvalendosi delle risorse del fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni di cui all'articolo 3 e rilevato, altresì, che la stessa disposizione definisce come alberghi diffusi le strutture ricettive ricavate dal recupero e dal restauro conservativo degli immobili inutilizzati e in stato di degrado, che si trovano in borghi antichi o in centri storici abbandonati o parzialmente spopolati e che la struttura deve essere caratterizzata da un ufficio di ricevimento e stanze riservate all'ospitalità in uno o più edifici all'interno del borgo o del centro storico;

            ricordato, per quanto attiene la definizione di albergo diffuso, che la Corte costituzionale, con sentenza n. 80 del 2012, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 79 del 2011, in materia di classificazione e disciplina delle strutture ricettive alberghiere e paralberghiere, poiché la disposizione aveva accentrato in capo allo Stato compiti e funzioni la cui disciplina era stata rimessa alle regioni e alle province autonome dall'articolo 1 dell'accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome recepito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002;

            ricordato, altresì, che nell'accordo succitato sono ricomprese, tra l'altro, le attività ricettive e le attività di gestione di strutture e di complessi con destinazione a vario titolo turistico-ricettiva, con annessi servizi turistici ed attività complementari, fra i quali alberghi e residenze turistico-alberghiere/residence, case ed appartamenti per vacanze (anche quando gestiti sotto la formula della multiproprietà), campeggi e villaggi turistici, altre strutture ricettive definite dalle leggi regionali;

            evidenziato, al riguardo, che la Corte quindi ha specificato che la disposizione realizzava un accentramento di funzioni legislative spettanti in via ordinaria alle regioni, in virtù della loro competenza legislativa residuale in materia di turismo, e che tale spostamento aveva quindi alterato il riparto di competenze tra Stato e regioni nella suddetta materia,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 11, comma 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di chiarire se la disposizione configuri un obbligo

applicabile solo per gli esercizi commerciali dei piccoli comuni e non per quelli che operano nella grande distribuzione;

            b) all'articolo 12, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di specificare l'applicabilità della norma ivi prevista ai soli piccoli comuni;

            c) all'articolo 14, valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere che il Piano per i trasporti, di cui al comma 1 lettera a), debba essere elaborato su proposta diretta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, valutando altresì l'opportunità che il predetto piano sia adottato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

            d) all'articolo 4, comma 4, valutino le Commissioni di merito la definizione di albergo diffuso, alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale richiamata in premessa.


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni, recante «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

            condivise pienamente le finalità dell'intervento legislativo, il quale intende promuovere e sostenere lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, favorire la residenza nei predetti comuni e valorizzarne il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico, in armonia con gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale del Paese,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

                 


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

        La VII Commissione,

            esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente nella seduta delle Commissioni riunite V e VIII;

            udita la relazione del 15 giugno 2016 e il dibattito tenutosi il 22 giugno 2016, ai cui resoconti si rinvia,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valutino le Commissioni l'opportunità di aggiungere, all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: «infrastrutture e dei trasporti», le seguenti: «e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo».


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato l'ulteriore testo unificato delle proposte di legge recanti «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici» (C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni),

            premesso che:

                il provvedimento in esame mira opportunamente a promuovere e sostenere lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, favorendo la residenza in tali comuni e tutelando e valorizzando il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico;

                emerge peraltro l'esigenza che specifiche disposizioni dettate per i piccoli comuni siano coordinate con la normativa e gli strumenti di programmazione vigenti nei singoli settori di intervento, nonché con iniziative legislative in corso di definizione, volte a disciplinare in modo organico singole materie o ambiti di attività;

                con riferimento alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, con cui si prevede che i piccoli comuni possano acquisire il sedime ferroviario dismesso da utilizzare principalmente per la realizzazione di piste ciclabili, si segnala l'esigenza che tale previsione sia coordinata con le iniziative legislative in corso di esame sia presso la Commissione Ambiente sia presso la Commissione Trasporti, finalizzate a disciplinare la programmazione della definizione e realizzazione della rete ciclabile a livello nazionale e regionale. Appare altresì opportuno precisare che la disposizione in esame si riferisce al solo sedime ferroviario dismesso per il quale non sia possibile ripristinare l'esercizio ferroviario;

                con riferimento alle disposizioni dell'articolo 6, comma 2, si rileva che è in corso di definizione una proposta di legge volta a disciplinare in modo organico e articolato l'esercizio del trasporto ferroviario su linee storico-turistiche di particolare pregio dal punto di vista ambientale, culturale, paesaggistico e archeologico. Anche in considerazione del fatto che le disposizioni in esame hanno rilevanza generale, piuttosto che assumere una specifica valenza in relazione ai piccoli comuni, si segnala l'esigenza di sopprimere il citato comma 2;

                con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8, si osserva che, sulla base della mappatura del territorio nazionale in essere, le aree dei comuni di cui al testo in esame, che rientrino nelle aree a fallimento di mercato, sono già destinatarie degli interventi di realizzazione della banda ultralarga finanziati sulla base della delibera CIPE 6 agosto 2015, n. 65. Anche in questo caso risulta pertanto opportuno sopprimere il citato comma 1, anche al fine di evitare sovrapposizioni rispetto alla procedura generale di programmazione degli interventi in materia di banda ultralarga, che potrebbero produrre rallentamenti nell'attuazione degli interventi medesimi;

                con riferimento alle disposizioni del comma 2 dell'articolo 9, si ritiene condivisibile che i piccoli comuni possano proporre al fornitore del servizio postale universale specifiche iniziative volte a sviluppare l'offerta complessiva dei servizi postali nel proprio territorio. Si segnala peraltro che già il contratto di programma 2015-2019 tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Poste italiane Spa prevede, al comma 5 dell'articolo 5, che la società si impegni a valutare prioritariamente eventuali iniziative degli enti e delle istituzioni territoriali, pervenute entro il 30 settembre di ogni anno, che possano potenziare l'offerta complessiva dei servizi in specifici ambiti territoriali, anche al fine di valorizzare la capillarità degli uffici postali; si evidenzia pertanto l'opportunità di inserire uno specifico riferimento allo strumento del contratto di programma; si rileva altresì l'opportunità che tra le iniziative di sviluppo dell'offerta dei servizi postali sia contemplato il ripristino dell'operatività di uffici postali chiusi; si evidenzia infine l'esigenza che il fornitore del servizio universale comunichi le proprie valutazioni sulle proposte avanzate dai comuni, corredate di adeguata motivazione, al Ministero dello sviluppo economico, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e agli enti locali interessati;

                con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 14, volte a prevedere tra l'altro un Piano per i trasporti destinato alle aree rurali e montane, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si rileva che la programmazione di iniziative volte a potenziare la dotazione infrastrutturale e i servizi di trasporto nei comuni delle aree rurali e montane, deve essere inserita nell'ambito degli strumenti ordinari della programmazione della politica infrastrutturale e dei trasporti, come da ultimo definiti dall'articolo 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) all'articolo 6, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

                a) dopo la parola: «dismesso» aggiungere le seguenti: «e non recuperabile all'esercizio ferroviario»;

                b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «in conformità con gli strumenti di programmazione della rete ciclabile, a livello nazionale e regionale»;

            2) all'articolo 6, sopprimere il comma 2;

            3) all'articolo 8, sopprimere il comma 1;

            4) all'articolo 9, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

                a) sostituire le parole da: «possono proporre» fino a «dei servizi postali» con le seguenti: «possono proporre, sulla base delle modalità stabilite nel contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio universale, iniziative volte a sviluppare, anche attraverso il ripristino dell'operatività di uffici postali che siano stati chiusi, l'offerta complessiva dei servizi postali»;

                b) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Il fornitore del servizio universale comunica le proprie valutazioni sulle proposte di cui al periodo precedente, corredate di adeguata motivazione, al Ministero dello sviluppo economico, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e agli enti locali interessati»;

            5) all'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:

                a) al comma 1, sopprimere le parole: «con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e» e sostituire le parole da: «due distinti» fino a: «b) Piano» con le seguenti: «il Piano»;

                b) al comma 2, sostituire le parole: «I Piani di cui al comma 1, lettere a) e b), sono predisposti» con le seguenti: «Il

Piano di cui al comma 1 è predisposto» e le parole: «non devono comportare» con le seguenti: «non deve comportare»;

                c) aggiungere, in fine, il seguente comma: «2-bis. Nell'ambito del piano generale dei trasporti e della logistica e dei documenti pluriennali di pianificazione, di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono individuate apposite azioni destinate alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al miglioramento delle reti infrastrutturali, nonché al coordinamento tra i servizi, pubblici e privati, finalizzati al collegamento tra i comuni delle aree rurali e montane, nonché al collegamento degli stessi con i comuni capoluogo di provincia e regione».


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, l'ulteriore nuovo testo delle proposte di legge C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni, recante misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici;

            apprezzate le finalità del provvedimento volto a promuovere e sostenere lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti e garantire l'equilibrio demografico del Paese, favorendo la residenza in questi comuni, tutelando e valorizzando il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico dei medesimi enti territoriali;

            sottolineato che l'articolo 3 dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive;

            apprezzato che, ai fini dell'accesso ai finanziamenti del medesimo Fondo, l'articolo 3, comma 4, indichi tra i criteri di selezione dei progetti da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri la riqualificazione e l'efficientamento energetico del patrimonio edilizio

pubblico, nonché la realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;

            rilevato positivamente che l'articolo 4 interviene in materia di recupero e riqualificazione dei centri storici e di promozione di alberghi diffusi quali strutture ricettive ricavate dal recupero e dal restauro conservativo degli immobili inutilizzati e in stato di degrado, con ufficio di ricevimento e stanze riservate all'ospitalità in uno o più edifici all'interno del borgo o del centro storico; precisato che per albergo diffuso si intende una struttura ricettiva a gestione unitaria caratterizzata dalla centralizzazione in un unico edificio dei servizi comuni e dalla dislocazione delle unità abitative in edifici separati situati nel borgo;

            osservato che l'articolo 6 prevede la realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali al fine di potenziare l'offerta turistica nel rispetto dei princìpi della sostenibilità,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato, per quanto di competenza, l'ulteriore nuovo testo delle proposte di legge C. 65 e C. 2284, recante misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici;

            condivise le finalità complessive del provvedimento, che intende promuovere e sostenere lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti e garantire, in questo modo, l'equilibrio demografico del Paese, favorendo la residenza in tali comuni e tutelando e valorizzando il patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico dei medesimi enti territoriali;

            apprezzato che l'articolo 3 disponga l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture

stradali e degli istituti scolastici, nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive;

            auspicato che, anche alla luce dell'ammontare delle risorse disponibili, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni e i decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recanti la ripartizione delle risorse del Fondo, privilegino l'accesso ai finanziamenti dei progetti presentati dai comuni singoli con meno di 5.000 abitanti;

            rilevato che, ai fini dell'accesso ai finanziamenti del medesimo Fondo, l'articolo 3, comma 4, indica tra i criteri di selezione dei progetti da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri il miglioramento del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento e l'impatto socio-economico degli interventi, con particolare riferimento agli incrementi occupazionali;

            osservato che l'articolo 14 prevede l'adozione di un Piano per l'istruzione destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al collegamento dei plessi scolastici ubicati nelle aree rurali e montane, all'informatizzazione e alla progressiva digitalizzazione,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti competenza, l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 65 Realacci e abbinata: «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici»;

            ricordato che la peculiarità rappresentata dalla nutrita presenza di piccoli comuni nel nostro Paese costituisce un patrimonio prezioso da tutelare;

            rilevato che il provvedimento, al fine di garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, promuove l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali nei piccoli comuni, con particolare riguardo, per quanto attiene alle competenze della Commissione Affari sociali, alla sanità e ai servizi socio-assistenziali;

            sottolineata l'esigenza di rendere più efficace l'erogazione dei servizi sul territorio, con riferimento all'ambito socio-sanitario, favorendo forme di aggregazione territoriale e sviluppando le reti di servizi;

            richiamata l'opportunità di salvaguardare la programmazione regionale basata sul concetto dei bacini di utenza,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre misure volte a promuovere e ad incentivare la costituzione di forme di aggregazione tra i piccoli comuni, al fine di garantire l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riguardo alla sanità e ai servizi socio-assistenziali.


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione,

            esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato recante «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici», come risultante dagli emendamenti approvati nella seduta dell'8 giugno 2016;

            preso atto che il provvedimento in esame interessa alcune materie di competenza della XIII Commissione (Agricoltura);

            in particolare, il comma 2 dell'articolo 2 prevede che i centri multifunzionali istituiti dai piccoli comuni possano stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli; l'articolo 5 incentiva l'acquisto di immobili per contrastare l'abbandono o per bonificare i terreni agricoli; l'articolo 6 prevede l'acquisizione di case cantoniere per la realizzazione di circuiti ed itinerari turistico-culturali; gli articoli 10, 11 e 12 stabiliscono, rispettivamente, nuove disposizioni per la promozione della filiera corta, per la vendita dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile, nonché condizioni per la vendita nei mercati alimentari di vendita diretta dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta;

            considerato che la Commissione Agricoltura ha adottato il 10 febbraio 2015 il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto in merito alle proposte di legge C. 77, 1052 e 1223, recante norme per

la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità

            rilevato che, in riferimento all'articolo 10, comma 1, il regolamento (UE) n. 1305/2013 fornisce una definizione di filiera corta, indicandola come «una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori (articolo 2, par. 1, lett. m);

            rilevato, in merito alla riserva del 25 per cento dei posteggi situati in aree pubbliche per i mercati alimentari di vendita diretta di cui all'articolo 11, che già l'articolo 28, comma 15, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (riforma della disciplina relativa al settore del commercio) prevede una riserva, senza specificarne la percentuale, nell'assegnazione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a favore di tutti indistintamente gli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta dei prodotti agricoli, lasciando alle regioni e ai comuni la definizione degli ambiti applicativi della stessa riserva;

            rilevato che l'articolo 12 menziona nel titolo le condizioni per la vendita diretta nei mercati dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta mentre nel disposto normativo tale specifica non trova menzione, né si rinviene alcun riferimento all'applicabilità del disposto ai soli piccoli comuni. La disposizione sembrerebbe, quindi, avere un ambito soggettivo ed oggettivo equivalente a quello attualmente definito dal decreto ministeriale 20 novembre 2007, che disciplina la vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli nei mercati riservati, dove tra i requisiti, oltre ai due menzionati nell'articolo 12, si richiama anche quello relativo alla provenienza dei prodotti agricoli dalla propria azienda, ottenuti anche a seguito di manipolazione e trasformazione, ovvero di prodotti ottenuti nell'ambito territoriale definito, nel rispetto del limite di prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            all'articolo 1, comma 1, primo periodo, dopo la parola: «culturale» siano aggiunte le seguenti: «ed enogastronomico»;

            all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: «itinerari turistico-culturali» siano aggiunte le seguenti «e enogastronomici»;

             all'articolo 10, sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

        «1. I piccoli comuni, anche allo scopo di incentivare una maggiore sostenibilità ambientale, possono promuovere, anche in forma associata, il consumo e la commercializzazione dei prodotti agricoli ed alimentari provenienti da filiera corta e dei prodotti agricoli ed alimentari a chilometro utile, di cui al comma 2, favorendone

l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica. A tal fine possono avvalersi delle risorse del Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale di cui all'articolo 3 della presente legge.

        2. Si intendono per:

            a) prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta: i prodotti agricoli e alimentari provenienti da una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori

            b) prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile: i prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed i prodotti alimentari di cui all'articolo 2 del regolamento CE n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, provenienti dal luogo di produzione o dal luogo di coltivazione ed allevamento della materia prima agricola primaria utilizzata nella trasformazione dei prodotti posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, o quelli per i quali è dimostrato un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto, calcolato dalla fase di produzione fino al momento del consumo finale. Ai fini della dimostrazione del limitato apporto delle emissioni inquinanti le regioni e le province autonome stabiliscono i criteri ed i parametri che i produttori agricoli ed agroalimentari devono osservare per attestare il possesso di tali requisiti da parte delle relative produzioni a chilometro utile.

        3. Nei bandi di gara per gli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva, promossi da comuni e da altri soggetti pubblici, costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione l'utilizzo, in quantità superiori ai criteri minimi ambientali stabiliti dai paragrafi 5.3.1 e 6.3.1 dell'allegato I annesso al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta e dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile.»;

            l'articolo 11 sia sostituito con il seguente:

«Art. 11.
(Mercati dei prodotti agricoli ed agroalimentari provenienti da filiera corta e a chilometro utile).

        1. I comuni, nell'ambito del proprio territorio, destinano specifiche aree per la realizzazione dei mercati agricoli di vendita diretta ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007.

        2. Nei mercati istituiti o autorizzati ai sensi del comma 1, i comuni riservano prioritariamente i posteggi agli imprenditori agricoli

che esercitano la vendita diretta di prodotti agricoli, di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a) e b), della presente legge.

        3. Al fine di favorire il consumo e la commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a) e b), della presente legge, le strutture commerciali destinano alla vendita di tali prodotti una congrua percentuale, in termini di valore, della produzione agricola annualmente acquistata. A tal fine è assicurato uno spazio appositamente dedicato e allestito in modo da rendere adeguatamente visibili e identificabili le caratteristiche dei medesimi prodotti.

        4. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà per gli imprenditori agricoli di svolgere l'attività di vendita diretta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modifiche ed integrazioni.»;

            l'articolo 12 venga soppresso.


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni, recante: «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici»;

            apprezzate le finalità del provvedimento, volto a promuovere le attività economiche, sociali, ambientali e culturali svolte nell'ambito territoriale dei piccoli comuni, nonché a promuovere interventi per garantire, nei piccoli comuni, l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali;

            visti, in particolare, i contenuti dell'articolo 9, recante disposizioni relative ai servizi postali e all'effettuazione di pagamenti, laddove si stabilisce che – al fine di garantire l'obiettivo della coesione sociale e territoriale in conformità alla normativa europea e nazionale, e fermo restando il rispetto della normativa regolatoria di settore – i piccoli comuni, anche in forma associata e d'intesa con la regione, possono proporre iniziative volte a sviluppare l'offerta complessiva dei servizi postali congiuntamente ad altri servizi in specifici ambiti territoriali, individuati tenuto conto di ragioni di efficienza e razionalizzazione della fornitura dei medesimi servizi e valorizzando la presenza capillare degli uffici postali del fornitore del servizio universale postale; la norma stabilisce altresì che delle iniziative valutate favorevolmente da parte del fornitore del servizio universale postale sia data informazione, a cura dello stesso fornitore del servizio

universale, al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

            rilevata in proposito l'opportunità – al fine di una migliore formulazione della disposizione, che non ingeneri dubbi interpretativi – che siano meglio definite le iniziative sottoposte alla valutazione del fornitore del servizio universale postale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 65 Realacci e C. 2284 Terzoni, recante «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione ed il recupero dei centri storici», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

            rilevato che il provvedimento in esame risulta riconducibile ad una pluralità di materie, tra cui la «perequazione delle risorse finanziarie», la «tutela della concorrenza», la «tutela dell'ambiente», l’«ordinamento civile», assegnate alla competenza legislativa esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettere e), s), l), della Costituzione), il «governo del territorio», l’«ordinamento della comunicazione» e l’«istruzione», demandate alla competenza concorrente tra Stato e regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), nonché «turismo», «agricoltura» e «commercio», ascritte alla competenza delle regioni (articolo 117, quarto comma, della Costituzione);

            considerato che l'articolo 119, quinto comma, della Costituzione prevede che per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni;

            rilevato che:

                l'articolo 3 disciplina, al comma 1, l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno

degli anni dal 2018 al 2023, per il finanziamento di investimenti per l'ambiente e i beni culturali, la mitigazione del rischio idrogeologico, la salvaguardia e la riqualificazione urbana dei centri storici, la messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, lo sviluppo economico e sociale, l'insediamento di nuove attività produttive. Ai fini dell'utilizzo delle suddette risorse, i commi 2 e 3 prevedono, rispettivamente, la predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio, previa intesa in sede di Conferenza unificata, e l'individuazione, con successivi decreti del Presidente del Consiglio, dell'elenco di interventi prioritari assicurati dal Piano nazionale;

                al fine di assicurare il rispetto delle competenze costituzionalmente garantite delle regioni, risulta necessario che le stesse siano coinvolte non solo nella fase di predisposizione del Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni ma anche nella fase di attuazione dello stesso e, dunque, nell'individuazione dell'elenco di interventi da effettuare in via prioritaria;

            considerato che:

                l'articolo 11, comma 1, prevede che i piccoli comuni riservino almeno il 25 per cento del totale dei posteggi delle aree pubbliche destinate ai mercati alimentari di vendita diretta agli imprenditori agricoli che vendono i prodotti agroalimentari, inclusi quelli ecologici, provenienti da filiera corta a chilometro utile;

                la normativa vigente, recata dall'articolo 28, comma 15, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, prevede che il comune, «sulla base delle disposizioni emanate dalla regione», stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate, in misura congrua sul totale, agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta;

                risulta in proposito necessario assicurare il rispetto delle competenze costituzionalmente garantite delle regioni in materia di «commercio»;

            rilevato che:

                l'articolo 16 stabilisce che sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che perseguono le finalità della legge ai sensi di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione;

                la disposizione potrebbe essere interpretata nel senso di escludere le regioni a statuto speciale e le province autonome dall'ambito di applicazione della legge;

            considerato infine che la previsione che le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire interventi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge anche al fine di concorrere all'attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese,

è inserita nell'articolo 2, comma 2, il cui ambito di applicazione è limitato ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non rientranti nell'elenco dei «piccoli comuni»; tale previsione, avendo portata generale, dovrebbe avere una propria autonoma collocazione,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            1) all'articolo 3, che disciplina il Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni, al comma 4, dopo le parole: «da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri», siano inserite le seguenti: «, previa intesa in sede di Conferenza unificata,» e al comma 5, dopo le parole: «decreti del Presidente del Consiglio dei ministri», siano inserite le seguenti: «, previa intesa in sede di Conferenza unificata,»;

            2) all'articolo 11, comma 1, sia assicurato il rispetto delle competenze costituzionalmente garantite delle regioni in materia di «commercio», ai sensi di quanto previsto dall'articolo 28, comma 15, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114;

            3) all'articolo 16, sia chiarita l'applicabilità delle disposizioni della legge nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione;

        e con la seguente osservazione:

            si valuti l'opportunità di assicurare una collocazione autonoma alla disposizione dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, a norma della quale le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire interventi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge anche al fine di concorrere all'attuazione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, alla luce dei motivi evidenziati in premessa.

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Testo unificato
delle Commissioni
Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici
Art. 1.
(Finalità e definizioni).

      1. La presente legge, ai sensi degli articoli 3, 44, secondo comma, 117 e 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea e di pari opportunità per le zone con svantaggi strutturali e permanenti di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, promuove e sostiene lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, promuove l'equilibrio demografico del Paese, favorendo la residenza in tali comuni, e tutela e valorizza il loro patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico. La presente legge favorisce l'adozione di misure in favore dei residenti nei predetti comuni e delle attività produttive ivi insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi essenziali, al fine di contrastarne lo spopolamento e di incentivare l'afflusso turistico. L'insediamento nei citati comuni costituisce una risorsa a presidio del territorio, soprattutto per le attività di contrasto del dissesto idrogeologico e per le attività di piccola e diffusa manutenzione e tutela dei beni comuni.
      2. Ai fini dei finanziamenti disposti dalla presente legge, per piccolo comune si intende il comune con popolazione residente fino a 5.000 abitanti o il comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000

abitanti che rientri in una delle seguenti tipologie:

          a) comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico o, comunque, da criticità dal punto di vista ambientale;

          b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica;

          c) comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento generale della popolazione effettuato nel 1981;

          d) comuni caratterizzati da condizioni di disagio insediativo, sulla base di specifici parametri definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità;

          e) comuni caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali;

          f) comuni ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani;

          g) comuni la cui popolazione residente presenta una densità non superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato;

          h) comuni comprendenti frazioni con le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), f) o g); in tal caso, l'applicazione degli interventi di cui alla presente legge è limitata al territorio delle medesime frazioni;

          i) comuni appartenenti alle unioni di comuni montani di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

          l) comuni con territorio compreso totalmente o parzialmente nel perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o di un'area protetta;

          m) comuni istituiti a seguito di fusione.

      3. Ai fini di cui al comma 2, i dati concernenti la popolazione dei comuni

sono periodicamente aggiornati e resi pubblici sulla base delle rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). In sede di prima applicazione, è considerata la popolazione risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione.
      4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui al comma 2.
      5. L'elenco di cui al comma 4 è aggiornato ogni tre anni con le stesse procedure previste dal medesimo comma 4. Contestualmente all'aggiornamento, per ciascun comune appartenente alle tipologie di cui al comma 2, lettere da b) a e), sono rilevati i dati indicativi dei miglioramenti eventualmente conseguiti.
      6. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 4 e 5 sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione.
      7. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire interventi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla presente legge per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, anche al fine di concorrere all'attuazione della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A tal fine, le regioni possono prevedere ulteriori tipologie di comuni rispetto a quelle previste al comma 2 del presente articolo, tenuto conto della specificità del proprio territorio.
      8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 2.
(Attività e servizi).

      1. Per garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province, le unioni di comuni, i comuni, anche in forma associata, le unioni di comuni montani e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, possono promuovere nei piccoli comuni l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti, alla viabilità, ai servizi postali, con le modalità previste dal presente articolo.
      2. Per le finalità di cui al comma 1, i piccoli comuni, anche in forma associata, possono istituire centri multifunzionali per la prestazione di una pluralità di servizi in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione e di sicurezza, nonché per lo svolgimento di attività di volontariato e associazionismo culturale. Le regioni e le province possono concorrere alle spese concernenti l'uso dei locali necessari alla prestazione dei predetti servizi. Per le attività dei centri multifunzionali, i comuni interessati sono autorizzati a stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Art. 3.
(Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni).

      1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico,

alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive.
      2. Ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni.
      3. In particolare il Piano di cui al comma 2 assicura priorità ai seguenti interventi:

          a) qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di immobili esistenti e di aree dismesse, nonché interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico;

          b) messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e alle strutture di maggiore fruizione pubblica;

          c) riqualificazione e accrescimento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonché realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;

          d) acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado, ai sensi dell'articolo 5;

          e) acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1;

          f) recupero e riqualificazione urbana dei centri storici, ai sensi dell'articolo 4, anche ai fini della realizzazione di alberghi diffusi;

          g) recupero di beni culturali, storici, artistici e librari, ai sensi dell'articolo 7.

      4. Il Piano di cui al comma 2 definisce le modalità per la presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonché quelle per la selezione dei progetti medesimi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei seguenti criteri:

          a) tempi di realizzazione degli interventi;

          b) capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico attraverso il concorso degli investimenti privati;

          c) miglioramento della dotazione infrastrutturale secondo criteri di sostenibilità ambientale e mediante l'adozione di protocolli internazionali di qualità ambientale;

          d) valorizzazione delle filiere locali della green economy;

          e) miglioramento del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento;

          f) impatto socio-economico degli interventi, con particolare riferimento agli incrementi occupazionali.

      5. Il Piano di cui al comma 2 è aggiornato annualmente sulla base delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo di cui al comma 1.
      6. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da finanziare sulla base del Piano di cui al comma 2 e dei suoi successivi aggiornamenti, assicurando, per quanto possibile, un'equilibrata ripartizione delle risorse a livello regionale. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite con decreti del Ministro dell'interno di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      7. Le risorse erogate ai sensi del comma 6 sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa nazionale o regionale.
      8. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
(Recupero e riqualificazione dei centri storici e promozione di alberghi diffusi).

      1. I piccoli comuni possono individuare, all'interno del perimetro dei centri storici, zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, nelle quali realizzare, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana, nel rispetto delle tipologie costruttive e delle strutture originarie, attraverso gli strumenti a tale fine previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia.
      2. Gli interventi integrati, di cui al comma 1, prevedono: il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati; la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto dei caratteri

identificativi e tipici delle zone di cui al comma 1; la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale e il riuso del patrimonio edilizio inutilizzato; il miglioramento e l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani; gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici; la realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati; il miglioramento dei servizi urbani quali l'illuminazione, la pulizia delle strade, i parcheggi, l'apertura e la gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale.
      3. Le regioni possono prevedere forme di indirizzo e coordinamento finalizzate al recupero e alla riqualificazione dei centri storici, anche in relazione agli interventi integrati di cui ai commi 1 e 2.
      4. Per le finalità di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai borghi antichi o ai centri storici abbandonati o parzialmente spopolati, i comuni, anche avvalendosi delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, possono promuovere nel proprio territorio la realizzazione di alberghi diffusi, come definiti ai sensi delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome.
Art. 5.
(Misure per il contrasto dell'abbandono di immobili nei piccoli comuni).

      1. I piccoli comuni, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, possono adottare misure volte all'acquisizione e alla riqualificazione di immobili al fine di contrastare l'abbandono:

          a) di terreni, per prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico, per bonificare terreni agricoli e forestali e per provvedere alla regimazione delle acque;

          b) di edifici in stato di abbandono o di degrado, anche allo scopo di prevenire crolli o comunque situazioni di pericolo.

Art. 6.
(Acquisizione di case cantoniere e realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali).

      1. I piccoli comuni, anche in forma associata, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, possono acquisire stazioni ferroviarie disabilitate o case cantoniere della società ANAS Spa, al valore economico definito dai competenti uffici dell'Agenzia del territorio, ovvero stipulare intese finalizzate al loro recupero, per destinarle, anche attraverso la concessione in comodato a favore di organizzazioni di volontariato, a presìdi di protezione civile e salvaguardia del territorio, ovvero, anche d'intesa con la società Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, a sedi di promozione ed eventuale vendita dei prodotti tipici locali o ad altre attività di interesse comunale. I piccoli comuni possono inoltre acquisire il sedime ferroviario dismesso e non recuperabile all'esercizio ferroviario, da utilizzare principalmente per la destinazione a piste ciclabili, in conformità agli strumenti di programmazione della rete ciclabile eventualmente previsti a livello nazionale e regionale.
      2. Al fine di potenziare l'offerta turistica nel rispetto del principio della sostenibilità, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in collaborazione con la società Ferrovie dello Stato Spa e previo accordo con le regioni e gli enti locali interessati, promuove, nei piccoli comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali ed enogastronomici, volti alla rinnovata fruizione dei percorsi connessi alla rete ferroviaria storica.
      3. Ai piccoli comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 135, comma 4, lettera d), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

Art. 7.
(Convenzioni con diocesi della Chiesa cattolica e con altre confessioni religiose).

      1. I piccoli comuni, anche in forma associata, anche avvalendosi delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, e di quelle rese disponibili da operatori economici privati, possono stipulare con le diocesi della Chiesa cattolica e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici o degli enti delle confessioni religiose civilmente riconosciuti.

Art. 8.
(Sviluppo della rete a banda ultralarga e programmi di e-government).

      1. Al fine di raggiungere l'obiettivo, previsto dall'Agenda digitale europea, di garantire, entro il 2020, a tutti i cittadini l'accesso alle reti a connessione veloce e ultraveloce e subordinatamente alla previa autorizzazione da parte della Commissione europea, le aree dei piccoli comuni, nelle quali non vi è interesse da parte degli operatori a realizzare reti per la connessione veloce e ultraveloce, possono beneficiare delle misure previste dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 65/2015 del 6 agosto 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2015, in attuazione della Strategia italiana per la banda ultralarga, adottata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015, volte a favorire la diffusione delle infrastrutture in banda ultralarga.
      2. I progetti informatici riguardanti i piccoli comuni, conformi ai requisiti prescritti dalla legislazione nazionale e dell'Unione europea, hanno la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei programmi di e-government.

In tale ambito sono prioritari i collegamenti informatici nei centri multifunzionali di cui all'articolo 2, comma 2, ivi compresi quelli realizzati attraverso l'utilizzo di sistemi di telecomunicazione a banda larga e senza fili.
      3. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nell'individuare le specifiche iniziative di innovazione tecnologica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera g), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, indica prioritariamente quelle riguardanti, anche in forma associata, i piccoli comuni.
Art. 9.
(Disposizioni relative ai servizi postali e all'effettuazione di pagamenti).

      1. Per favorire il pagamento di imposte, tasse e tributi nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e di ogni altro servizio di pubblica utilità, nei piccoli comuni può essere utilizzata per l'attività di incasso e trasferimento di somme, previa convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, la rete telematica gestita dai concessionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia.
      2. Al fine di perseguire l'obiettivo della coesione sociale e territoriale, in conformità alla normativa europea e nazionale, e fermo restando il rispetto della normativa regolatoria di settore, i piccoli comuni, anche in forma associata, d'intesa con la regione competente, possono proporre iniziative volte a sviluppare l'offerta complessiva dei servizi postali, congiuntamente ad altri servizi, in specifici ambiti territoriali, individuati tenuto conto di ragioni di efficienza e razionalizzazione della fornitura dei medesimi servizi e valorizzando la presenza capillare degli uffici postali appartenenti al fornitore del servizio postale universale. Delle iniziative valutate favorevolmente da parte del fornitore del servizio postale universale è data informazione,

a cura dello stesso fornitore del servizio postale universale, al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
      3. I piccoli comuni possono altresì:

          a) stipulare convenzioni, con le organizzazioni di categoria e con la società Poste italiane Spa, affinché i pagamenti in conto corrente postale, in particolare quelli concernenti le imposte comunali, i pagamenti dei vaglia postali nonché altre prestazioni possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali di comuni o frazioni non serviti dal servizio postale, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia;

          b) affidare, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane Spa.

Art. 10.
(Promozione dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile).

      1. I piccoli comuni, anche allo scopo di accrescere la sostenibilità ambientale del consumo dei prodotti agricoli e alimentari, possono promuovere, anche in forma associata, il consumo e la commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta e dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile, come definiti al comma 2, favorendone l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica.
      2. Ai fini e per gli effetti della presente legge:

          a) per «prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta» si intendono i prodotti agricoli e alimentari provenienti da una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori;

          b) per «prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile» si intendono i prodotti agricoli di cui all'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e i prodotti alimentari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, provenienti da un luogo di produzione o da un luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola primaria utilizzata nella trasformazione dei prodotti, situato entro un raggio di 70 chilometri dal luogo di vendita, nonché i prodotti per i quali è dimostrato un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto, calcolato dalla fase di produzione fino al momento del consumo finale. Ai fini della dimostrazione del limitato apporto delle emissioni inquinanti, le regioni e le province autonome stabiliscono i criteri e i parametri che i produttori agricoli e agroalimentari devono osservare per attestare il possesso di tale requisito da parte delle relative produzioni a chilometro utile.

      3. Nei bandi di gara per gli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva, promossi dai piccoli comuni, costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione l'utilizzo, in quantità superiori ai criteri minimi ambientali stabiliti dai paragrafi 5.3.1 e 6.3.1 dell'allegato I annesso al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta o a chilometro utile e dei prodotti agricoli e alimentari biologici provenienti da filiera corta o a chilometro utile.
      4. Per i fini di cui al comma 3, l'utilizzo dei prodotti di cui al comma 2, lettere a) e b), in quantità superiori ai criteri minimi stabiliti dal citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, deve essere adeguatamente documentato attraverso fatture di acquisto che riportino anche le indicazioni relative all'origine, alla natura, alla qualità e alla quantità dei prodotti acquistati.

Art. 11.
(Misure per favorire la vendita dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile).

      1. I comuni di cui all'articolo 1, comma 1, nell'ambito del proprio territorio, sulla base delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome, destinano specifiche aree alla realizzazione dei mercati agricoli per la vendita diretta ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007.
      2. Nei mercati istituiti o autorizzati ai sensi del comma 1, i predetti comuni, sulla base delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome, riservano prioritariamente i posteggi agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta dei prodotti agricoli di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a) e b), della presente legge.
      3. Al fine di favorire il consumo e la commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a) e b), della presente legge, sulla base delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome, le strutture commerciali destinano alla vendita di tali prodotti una congrua percentuale, calcolata in termini di valore, della produzione agricola annualmente acquistata. A tal fine è assicurato uno spazio appositamente dedicato e allestito in modo da rendere adeguatamente visibili e identificabili le caratteristiche dei medesimi prodotti.
      4. È fatta salva, in ogni caso, per gli imprenditori agricoli la facoltà di svolgere l'attività di vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

Art. 12.
(Attuazione delle politiche di sviluppo, tutela e promozione delle aree rurali e montane).

      1. I comuni che esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni

fondamentali mediante unione di comuni o unione di comuni montani, ai sensi dell'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, svolgono altresì le funzioni di programmazione in materia di sviluppo socio-economico nonché quelle relative all'impiego delle occorrenti risorse finanziarie, ivi comprese quelle derivanti dai fondi strutturali dell'Unione europea. Non è consentito a tale fine il ricorso all'istituzione di nuovi soggetti, agenzie o strutture comunque denominate.
      2. Sulla base di quanto previsto dal presente articolo, le regioni adottano gli opportuni provvedimenti per recepire la disciplina dell'Unione europea in materia di sviluppo delle aree rurali e montane.
Art. 13.
(Trasporti e istruzione nelle aree rurali e montane).

      1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, coerentemente con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, predispone il Piano per l'istruzione destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al collegamento dei plessi scolastici ubicati nelle aree rurali e montane, all'informatizzazione e alla progressiva digitalizzazione delle attività didattiche e amministrative che si svolgono nei medesimi plessi.
      2. Il Piano di cui al comma 1 è predisposto previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
      3. Nell'ambito del piano generale dei trasporti e della logistica e dei documenti pluriennali di pianificazione, di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono individuate apposite azioni destinate alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al miglioramento delle reti infrastrutturali nonché al coordinamento tra i servizi, pubblici e privati, finalizzati al collegamento tra i comuni delle aree rurali e montane nonché al collegamento degli stessi con i rispettivi capoluoghi di provincia e di regione.

Art. 14.
(Clausole di invarianza finanziaria).

      1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, all'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti che non siano iscritti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 4, attuano le disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, comma 1, 9, 10 e 11 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in ogni caso, anche ai comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione residente fino a 5.000 abitanti.

Art. 15.
(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano).

      1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

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