Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4001 |
l'educazione alimentare, finalizzata ad una dieta sana e ad una attività fisica idonea al mantenimento di un buono stato di salute generale e specificamente orale;
l'uso responsabile delle bevande alcoliche;
il contrasto e la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti e del tabacco.
In definitiva alla scuola, luogo deputato alla formazione delle nuove generazioni, è oggi richiesto un nuovo e maggiore impegno nella promozione della salute, in costante collaborazione con associazioni e professionisti.
In tale contesto, la presente proposta di legge promuove nei nostri giovani, proprio per le importanti ragioni di carattere
preventivo sopra dette, l'educazione all'igiene orale. In particolare:all'articolo 1, enuncia la finalità dell'intervento, ovvero introdurre, nei programmi scolastici del sistema educativo di istruzione e di formazione, momenti di sensibilizzazione e di educazione all'igiene orale;
all'articolo 2, prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in sede di definizione dei programmi scolastici, dia attuazione a quanto previsto dall'articolo 1;
all'articolo 3, istituisce un comitato tecnico-scientifico al quale partecipano, con ruolo consultivo e propositivo, anche le associazioni rappresentative delle professioni impegnate nell'igiene orale. Scopo del comitato, che vuole essere il luogo della collaborazione tra istituzioni e professionisti dell'igiene orale, è di elaborare linee guida per la realizzazione di sussidi didattici e di campagne informative destinati ai giovani.
Sulla base di questi contenuti, la presente proposta di legge intende quindi valorizzare l'imprescindibile ruolo della scuola nell'insegnare ai giovani, coinvolgendo anche i professionisti del settore, a prendersi cura della loro igiene orale, nella piena consapevolezza che una corretta prevenzione sia elemento fondamentale per costruire una salute migliore per il resto della vita.
1. La presente legge è finalizzata all'introduzione di progetti e programmi formativi complementari nelle scuole di ogni ordine e grado, atti a sensibilizzare la popolazione scolastica sull'importanza di una corretta educazione all'igiene orale.
1. In sede di definizione dei programmi scolastici, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge.
1. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un comitato tecnico-scientifico, con funzioni consultive e propositive, al quale partecipano anche le associazioni rappresentative delle professioni coinvolte e impegnate nei percorsi di educazione e di promozione dell'igiene orale.
2. Il comitato tecnico-scientifico elabora linee guida per la realizzazione di sussidi didattici e di campagne informative sui contenuti di cui alla presente legge, destinati ai giovani in età scolastica.