Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4019 |
1. Al comma 1 dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «al loro peso» sono inserite le seguenti: «e dotato di un dispositivo di allarme atto a prevenire l'abbandono accidentale dei bambini a bordo dei veicoli».
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dei trasporti e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono istituiti corsi di formazione affidati a medici psicologi, pediatri e di base, destinati ai genitori di minori sino all'età di 6 anni, miranti a:
a) far conoscere i pericoli e i rischi corsi dai minori a bordo di autoveicoli;
b) far conoscere i pericoli e i rischi dell'amnesia dissociativa.
2. I docenti, le modalità di svolgimento, la frequenza e i contenuti dei corsi, resi disponibili anche on line, sono definiti con il decreto di cui al comma 1.
1. I Ministeri della salute, dei trasporti e dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
ciascuno per le proprie competenze, si attivano per assegnare il personale necessario ad attuare il contenuto della presente legge.a) nelle scuole secondarie di secondo grado, nelle Aziende sanitarie locali, negli uffici della Motorizzazione civile e nelle agenzie abilitate a svolgere l'attività di autoscuola e di centro di istruzione;
b) sulle reti nazionali e regionali della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, radiofonico e multimediale. A tale scopo esse realizzano e trasmettono un format audio e video a scopi educativi. I format divulgano le tematiche relative alla sicurezza degli utilizzatori di autoveicoli, in particolare di quella dei minori a bordo. I format espongono inoltre, con chiarezza e semplicità, i rischi e i pericoli derivanti dall'amnesia dissociativa, nonché i metodi per prevenirne i pericoli e quelli per contrastarla e curarla. La società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, radiofonico e multimediale deve trasmettere i format sulle proprie frequenze audio e video, in diverse fasce orarie, più volte all'anno, nonché renderli fruibili nel proprio sito internet.
1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.