Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 3673 |
1) prevedere la presenza di un magistrato contabile alle sedute degli organi di amministrazione e di controllo di ciascun ente;
2) attribuire alla COVIP competenze di carattere regolatorio, ispettivo e sanzionatorio (facendo valere la responsabilità personale degli amministratori); essa potrà irrogare sanzioni più gravi di quelle attualmente previste in caso di violazioni di legge, anche attraverso un incremento delle sue risorse umane e finanziarie;
3) affidare all'Autorità nazionale anticorruzione il compito di coordinare e controllare l'attività di controllo realizzata dalla COVIP;
4) introdurre specifiche disposizioni al fine di evitare conflitti di interessi tra consulenti e gestori del patrimonio degli enti;
5) accorpare la miriade di casse di previdenza istituite dopo il 1994, suddividendole in tre aree distinte per attività economica;
6) favorire gli investimenti delle casse privatizzate destinati alla tutela sanitaria, all'accesso al credito agevolato, alle politiche in favore dei giovani e del loro sviluppo professionale;
7) verificare l'andamento delle dismissioni immobiliari attuate dalle casse e dai fondi previdenziali, nel rispetto della normativa vigente e tenendo conto dei diritti degli inquilini e, contestualmente, favorire forme di locazione con diritto di riscatto (rent to buy).
1. Gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 1. – (Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza). – 1. Gli enti di previdenza e assistenza di cui all'elenco A allegato al presente decreto legislativo, di seguito denominati “enti”, sono istituiti e disciplinati in applicazione dell'articolo 38, secondo comma, della Costituzione e sono organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Ferma restando la natura pubblica degli enti di cui al comma 1, nei confronti degli stessi non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali.
Art. 2. – (Gestione e controllo). – 1. In relazione alla natura pubblica dell'attività svolta dagli enti, essi sono tenuti ad assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti con le indicazioni risultanti dal bilancio tecnico, con espresso obbligo di impiego degli investimenti, in misura non inferiore al 20 per cento, nei settori della tutela sanitaria, dell'accesso al credito agevolato e delle politiche per lo sviluppo professionale e l'occupazione giovanile. In ogni caso, gli investimenti devono conformarsi ai generali criteri di sana e prudente gestione, efficienza, diversificazione, massimizzazione dei rendimenti vincolata a un margine di rischio determinato e contenimento dei costi, mediante meccanismi di pianificazione economica pluriennale e operazioni periodiche di verifica contabile.
2. Gli enti non possono detenere, né in modo diretto né in modo indiretto attraverso
conferimenti a fondi immobiliari, beni immobili e diritti reali ad essi riferiti, in misura superiore al 40 per cento del proprio patrimonio complessivo. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con proprio decreto, determina i criteri e le modalità attraverso cui gli enti, detentori di quote eccedenti la misura determinata dal presente comma, procedono alle relative dismissioni. Art. 3. – (Fondo di garanzia). – 1. Al fine di assicurare la stabilità finanziaria degli enti nell'interesse degli iscritti, è istituito un fondo di garanzia, dotato di personalità giuridica e avente gestione autonoma, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto determina i criteri e i limiti degli interventi del fondo di garanzia nonché l'entità delle contribuzioni a esso dovute da
Art. 4. – (Compiti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione). – 1. Alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) è attribuito il compito di vigilare sugli investimenti finanziari e sulla composizione del patrimonio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e degli enti, ai sensi del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
2. I compiti di controllo attribuiti alla COVIP sono esercitati di concerto con l'Autorità nazionale anticorruzione e con la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, anche mediante ispezione presso gli stessi enti e la richiesta della produzione degli atti e dei documenti necessari, anche al fine di vigilare sul rispetto delle norme in materia di investimenti mobiliari e immobiliari da parte dell'ente.
3. La COVIP esercita le attività previste dal presente comma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai fini dell'assolvimento dei propri compiti istituzionali, la COVIP può avvalersi di un contingente di personale, determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
Art. 5. – (Consulenti e gestori). – 1. L'individuazione di consulenti e gestori del patrimonio degli enti che partecipano alle decisioni e alle operazioni di investimento degli enti nonché le modalità di selezione e di remunerazione dei medesimi sono sottoposte all'approvazione preventiva della COVIP, che, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, esamina l'attribuzione dell'incarico anche al fine di accertare l'utilità del suo oggetto, la congruità dei costi di esso e l'insussistenza di conflitti d'interessi nel soggetto proposto.
Art. 5-bis. – (Restituzione dei contributi). – 1. Coloro che cessano dall'iscrizione agli enti senza avere maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione hanno diritto al rimborso dei contributi versati nonché degli eventuali contributi minimi e percentuali previsti. Sulle somme da rimborsare è dovuto l'interesse legale dal 1° gennaio successivo alla data dei relativi pagamenti.
2. Il rimborso di cui al comma 1 spetta anche agli eredi dell'iscritto che non abbia maturato il diritto alla pensione, sempreché non abbiano titolo alla pensione indiretta. In caso di reiscrizione, l'iscritto può ripristinare il precedente periodo di anzianità restituendo all'ente le somme rimborsate, aumentate dell'interesse del 10 per
1. Alle dismissioni degli immobili degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza si applica la normativa in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare pubblico.
2. Alle dismissioni di patrimoni immobiliari degli enti di cui all'allegato A del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, anche conferiti a fondi immobiliari o società di gestione del risparmio o, comunque, a società costituite a tale scopo, deliberate dai competenti organi dei medesimi enti alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano, per i nuovi contratti, le disposizioni dell'articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
3. I conduttori, per i fini di cui al comma 2, possono chiedere al soggetto locatore la stipulazione di un nuovo contratto, senza effetti novativi del contratto già in essere, alle medesime condizioni economiche, secondo la disciplina dell'articolo 23 del citato decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014.
4. I conduttori che non optino per l'applicazione dell'articolo 23 del citato decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 164 del 2014, ai loro rapporti di locazione hanno facoltà di acquistare comunque l'immobile locato. In tal caso, per la determinazione del prezzo si applicano le disposizioni dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
5. Il diritto di riscatto ai sensi dell'articolo 23 del citato decreto-legge n. 133 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla
1. Il comma 36 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, è sostituito dai seguenti:
«36. Al fine di garantire il progressivo processo di uniformazione dei trattamenti previdenziali nonché il migliore impiego
delle risorse finanziarie, le associazioni e le fondazioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, sono unificate tra loro mediante suddivisione in tre aree distinte per attività economica. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con proprio decreto, determina i criteri e le modalità della fusione degli enti, assegnando ciascuno di essi all'area di riferimento più affine.a) qualora le cariche siano elettive, introduzione di sistemi elettorali che prevedano obbligatoriamente la votazione per via telematica aperta a tutti gli iscritti all'ente;
b) divieto di meccanismi che favoriscano le formazioni maggiormente rappresentative degli iscritti, su qualunque base, e di meccanismi volti a escludere la partecipazione di liste diverse;
c) qualora le cariche siano elettive, introduzione di regole elettorali che prevedano la parità tra i sessi;
d) durata del mandato non superiore a tre anni per ciascuna carica;
e) presenza obbligatoria di quote di iscritti di età inferiore a quaranta anni negli organi collegiali;
f) presenza obbligatoria di rappresentanti delle associazioni degli inquilini degli immobili di proprietà degli enti medesimi negli organi collegiali e attribuzione agli stessi del diritto di voto».
1. Il comma 3 dell'articolo 18 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, è sostituito dal seguente:
«3. La COVIP è formata da sei componenti, scelti tra persone dotate di riconosciuta competenza e specifica professionalità nelle materie di pertinenza della stessa, che non abbiano ricoperto incarichi negli organi di amministrazione e nei collegi dei sindaci o esercitato l'incarico di revisore di enti previdenziali nei cinque anni precedenti, di indiscussa moralità e indipendenza. Tre componenti sono eletti, con voto limitato, dal Senato della Repubblica e tre dalla Camera dei deputati. I componenti eleggono tra loro il presidente. Il presidente e i componenti durano in carica quattro anni e non possono essere confermati. Ad essi si applicano le disposizioni in materia di incompatibilità, a pena di decadenza, di cui all'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216. Al presidente e ai componenti competono le indennità di carica stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».
1. Gli importi delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 19-quater del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sono moltiplicati per cinque.
2. Al fine di rendere più efficace e tempestiva l'applicazione delle sanzioni da parte di COVIP, anche tenuto conto dei nuovi compiti previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate
1. All'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di garantire il coordinamento delle attività di vigilanza e controllo, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la COVIP, sono stabilite le modalità per il coordinamento delle funzioni di vigilanza e di controllo sugli enti previdenziali svolte dalla COVIP, dalla Corte dei conti, dall'Autorità nazionale anticorruzione e dalla Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, prevedendo lo scambio di buone prassi nonché modalità di collaborazione nella gestione dei dati, anche attraverso la realizzazione e l'impiego di banche di dati aggiornate che contengano informazioni riguardanti:
a) le politiche di investimento e disinvestimento relative alla componente mobiliare e immobiliare, con particolare riferimento al monitoraggio e alla gestione del rischio, in un'ottica di gestione integrata e coerente tra le poste dell'attivo e del passivo;
b) il risultato della gestione finanziaria, con evidenziazione dei fattori positivi o negativi che hanno contribuito a determinare il risultato stesso, nonché le iniziative assunte con riguardo agli eventi che hanno inciso negativamente sul risultato conseguito;
c) le modalità seguite nella gestione diretta o indiretta, con indicazione dei consulenti e dei gestori che hanno partecipato alle decisioni e alle operazioni di investimento e delle modalità di selezione e di remunerazione degli stessi;
d) i sistemi di controllo adottati;
e) la banca, distinta dal gestore, scelta per il deposito delle risorse affidate in gestione, nonché le modalità di selezione della stessa».