Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4029 |
1. Alla legge 23 marzo 1981, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. – (Professionismo sportivo). – 1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi professionisti, senza distinzione di sesso, gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e che conseguono la qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.
2. Per ogni disciplina sportiva regolamentata dal CONI è proibita qualsiasi forma di discriminazione di genere per quanto concerne la qualifica di atleta professionista da parte delle Federazioni sportive affiliate al CONI»;
b) all'articolo 4, primo comma, dopo le parole: «conformemente all'accordo stipulato,» sono inserite le seguenti: «nel rispetto delle pari opportunità tra donne e uomini,»;
c) all'articolo 10, primo comma, le parole: «con atleti professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «con atleti e atlete professionisti».