Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4055


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa della deputata SANDRA SAVINO
Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale, concernente il reato di diffusione di immagini e video sessualmente espliciti
Presentata il 27 settembre 2016


      

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      Onorevoli Colleghi! — Il cosiddetto «revenge porn» è l'espressione anglosassone con cui si indica la pubblicazione sul web di foto o video, anche molto intimi ed espliciti, a scopo di vendetta. Spesso accade che la diffusione di un certo tipo di immagini o video pornografici segua la fine di una relazione sentimentale e venga utilizzata come strumento di vendetta nei confronti delle vittime, che sono prevalentemente donne.
      La «vendetta porno» è l'esempio più estremo di come, in certi casi, le nuove tecnologie vengano utilizzate da alcuni uomini con l'unico scopo di esercitare il potere e il controllo sulle donne. Sono sempre più numerose le vicende di cronaca che vedono protagoniste giovani donne che, senza aver espresso alcun consenso, scoprono online, sui social network, proprie immagini intime, ormai condivise da un numero molto elevato di utenti, quindi divenute «virali». Si tratta di episodi gravissimi, che hanno ripercussioni a livello psicologico inimmaginabili, spingendo in alcuni casi le vittime fino a gesti estremi.
      Negli Stati Uniti d'America il fenomeno del «revenge porn» è riconosciuto a livello giuridico e conseguentemente perseguito, in molti Stati.
      Le leggi vigenti in Italia non riescono a contrastare adeguatamente il fenomeno dei video privati diffusi per vendetta: per questo serve una normativa adeguata al periodo storico che stiamo vivendo.
      Sarebbe opportuno il riconoscimento di questo reato al pari dell'estorsione, perché si configura come un grave delitto contro la privacy, oltre a essere un delitto di genere, perpetrato quasi esclusivamente nei confronti delle donne.
      La presente proposta di legge prevede l'introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale, concernente il reato che si manifesta attraverso la pubblicazione via internet di contenuti pornografici, sia fotografici che video, senza l'esplicito consenso dei soggetti interessati. La pubblicazione online di simili contenuti è punita con la reclusione da uno a tre anni e la pena è aumentata della metà se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:

      Art. 612-ter. – (Diffusione di immagini e video sessualmente espliciti). – «È punito con la reclusione da uno a tre anni chiunque pubblica nella rete internet, senza l'espresso consenso delle persone interessate, immagini o video privati, comunque acquisiti o detenuti, realizzati in circostanze intime e contenenti immagini sessualmente esplicite, con conseguente diffusione di dati sensibili, con l'intento di causare un danno morale alla persona interessata.
      La pena è aumentata della metà se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa».

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