Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4043 |
1. È istituita la giornata nazionale della «divisa amica» da celebrare ogni anno il 17 settembre.
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge alla celebrazione della prima giornata nazionale «divisa amica» è promosso un progetto pilota che consenta a tutte le scuole italiane, statali e paritarie, di attivare collaborazioni con i corpi civili e militari presenti sul territorio nazionale al fine di prevedere percorsi ludici e formativi che facciano maturare la consapevolezza che la divisa è amica dei cittadini.
1. La giornata di cui all'articolo 1 della presente legge non è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260.
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, con propria circolare stabilisce le direttive per il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado nella promozione delle iniziative di cui all'articolo 2.
1. Le scuole di ogni ordine e grado, statali e paritarie, possono aderire al progetto inserendolo nelle proposte del piano dell'offerta formativa (POF) grazie a moduli differenziati e adattati all'età dei soggetti beneficiari, preventivamente concordati
con i corpi civili e militari presenti sul territorio.1. Le scuole dell'infanzia possono aderire al progetto prevedendo ore di gioco con i rappresentanti dei corpi civili e militari presenti sul territorio concordando la loro partecipazione al progetto con le amministrazioni locali.
1. Dal progetto pilota e dalla celebrazione della giornata nazionale denominata «divisa amica» non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.