Frontespizio Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1533-B


PROPOSTA DI LEGGE
APPROVATA DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE) DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
il 22 aprile 2015 (v. stampato Senato n. 1892)
MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 26 ottobre 2016
d'iniziativa dei deputati
MARIANI, GHIZZONI, ANTEZZA, BERLINGHIERI, BOSCHI, BRAGA, BRATTI, CAPOZZOLO, CARELLA, COMINELLI, DALLAI, D'INCECCO, MANFREDI, MANZI, MARANTELLI, MARCHI, MORANI, MOSCATT, ROSATO, VELO, VENITTELLI, VERINI, ZANIN, ZARDINI
Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca
nelle scienze geologiche
Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 27 ottobre 2016

TESTO
approvato dalla VII Commissione permanente della Camera dei deputati
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TESTO
modificato dal Senato della Repubblica
Art. 1.
(Premi e buoni di studio).
Art. 1.
(Incentivi per l'iscrizione
a specifici corsi di studio).

      1. Al fine di incentivare le iscrizioni ai corsi di studi universitari nel campo delle scienze geologiche, a valere sul fondo di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, e con le modalità ivi previste, sono istituiti, limitatamente al quinquennio accademico 2015/2016-2019/2020, premi e buoni di studio in favore degli studenti iscritti a corsi di laurea appartenenti alla classe L-34 (scienze geologiche) o a corsi di laurea magistrale appartenenti alle classi LM-74 (scienze e tecnologie geologiche) e LM-79 (scienze geofisiche).

      1. Nell'ambito del Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti, istituito dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170, e confluito ai sensi dell'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali e nel contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, alle università non statali legalmente riconosciute, ai fini di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 del predetto decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, una quota almeno pari a 150.000 euro del Fondo per il finanziamento ordinario a decorrere dall'anno 2017 è destinata a incentivare l'iscrizione di studenti capaci e meritevoli ai corsi di laurea appartenenti alla classe L-34 (scienze geologiche) e ai corsi di laurea magistrale appartenenti alle classi LM-74 (scienze e tecnologie geologiche) e LM-79 (scienze geofisiche).

      2. Nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni, all'erogazione dei premi e dei buoni di studio di cui al comma 1 del presente articolo si provvede utilizzando una quota annua pari al 20 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 15, secondo periodo, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106. A tal fine, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana, con cadenza annuale, un bando che definisce l'importo dei premi e dei buoni di studio, le modalità per la presentazione delle domande e i criteri per la predisposizione della graduatoria.

      Soppresso.

      3. I premi e i buoni di studio di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

      2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono cumulabili con le borse di studio assegnate ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Art. 2.
(Risorse per progetti di ricerca
e acquisto di strumentazione tecnica).
Art. 2.
(Risorse per progetti di ricerca
e acquisto di strumentazione tecnica).

      1. Una quota dell'1 per cento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è riservata al finanziamento dell'acquisto da parte delle università della strumentazione tecnica necessaria per attività di ricerca finalizzate alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici, a seguito di appositi bandi pubblici emanati, con cadenza annuale, dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

      1. Per l'anno 2016, una quota dell'1 per cento del Fondo per la prevenzione del rischio sismico, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è riservata al finanziamento dell'acquisto da parte delle università e degli enti pubblici di ricerca della strumentazione tecnica necessaria per attività di ricerca finalizzate alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici, a seguito di appositi bandi pubblici emanati, con cadenza annuale, dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse dell'anno 2016 possono essere utilizzate nell'anno 2017 secondo le procedure di cui all'articolo 34-bis, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e i bandi relativi all'utilizzo di tali risorse sono emanati entro il primo trimestre del medesimo anno 2017.

      2. Per il finanziamento, a seguito di appositi bandi pubblici emanati, con cadenza annuale, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dei progetti di ricerca presentati dalle università e finalizzati alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici, è autorizzata la spesa di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.

      2. Per il finanziamento, a seguito di appositi bandi pubblici emanati, con cadenza annuale per ciascuno degli anni del triennio, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dei progetti di ricerca presentati dalle università e dagli enti pubblici di ricerca e finalizzati alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici, è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2016 e di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

      3. All'onere di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

      3. All'onere di cui al comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

      4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

      4. Identico.

Art. 3.
(Disposizioni in materia
di organizzazione degli atenei).
Art. 3.
(Disposizioni in materia
di organizzazione degli atenei).

      1. All'articolo 2, comma 2, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ovvero venti, purché gli stessi costituiscano almeno l'80 per cento di tutti i professori, ricercatori di ruolo e ricercatori a tempo determinato dell'università appartenenti ad una medesima area disciplinare».

      Identico.

      2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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