Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4090 |
1) alla luce della citata normativa è evidente la disparità di trattamento della posizione del creditore pignoratizio non abbiente rispetto ad ogni altra posizione assistita con il patrocinio a spese dello Stato;
2) è palese la necessità di uniformità e di pari trattamento del difensore del creditore pignoratizio non abbiente rispetto ad ogni altra tutela processuale al medesimo non abbiente garantita dall'ordinamento;
3) per permettere la liquidazione dei compensi professionali del difensore dei non abbienti nel processo civile è necessario consentire l'esito della procedura esecutiva assicurando la vendita dei beni debitori aggrediti;
4) appare altresì fondato attendersi che venga sollevata eccezione di illegittimità costituzionale per la disparità di trattamento censita;
5) l'attuale situazione impedisce il positivo esito di moltissime esecuzioni che vengono abbandonate senza concludere la procedura di vendita, impedendo così allo stesso erario di ottenere il recupero di tutte le altre spese anticipate e/o prenotate a debito;
6) quanto sopra rilevato impedisce ogni anno a svariate decine di migliaia di interessati l'accesso al diritto di difesa.
La modifica proposta garantirebbe un effettivo esercizio del diritto di difesa per le vittime tutelato dall'articolo 24 della Costituzione e conseguirebbe il risultato di una uguaglianza sostanziale prevista dall'articolo 3, secondo comma, della Costituzione che impone alla Repubblica l'obbligo di rimuovere tutti gli ostacoli (anche di ordine economico) che impediscono ai lavoratori di partecipare alla vita sociale e quindi, anzitutto, all'attività giudiziaria.
1. Al comma 3 dell'articolo 131 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: «Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio» sono inserite le seguenti: «e al compenso del soggetto al quale venga affidata la vendita giudiziaria».