Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4090


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
TURCO, ARTINI, BALDASSARRE, BECHIS, BRIGNONE, CIVATI,
ANDREA MAESTRI, MATARRELLI, PASTORINO, SEGONI
Modifiche dell'articolo 131 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, concernente il trattamento dei compensi per la vendita giudiziaria dei beni pignorati nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
Presentata il 13 ottobre 2016


      

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Onorevoli Colleghi! — L'articolo 24 della Costituzione, coerente anche con la previsione dell'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo II-107 della Costituzione europea, prevede che, «a coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia»; la disciplina attuativa di tale normativa costituzionale è recata dagli articoli 76 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
      Purtroppo, allo stato, l'effettiva fruizione del beneficio non prevede la copertura delle spese di vendita dei beni pignorati, che restano pertanto a carico del creditore procedente anche se assistito in regime di patrocinio a spese dello Stato.
      Infatti, ai sensi dell'articolo 131 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di patrocinio a spese dello Stato prevede che vi sia prenotazione a debito delle spese fino al momento del pignoramento, ma non per la successiva fase di vendita giudiziaria del compendio mobiliare pignorato. Per l'effetto, il creditore non abbiente si trova scoperto da ogni suffragio previsto dall'articolo 24 della Costituzione per giungere all'effettiva realizzazione delle proprie ragioni con la vendita dei beni pignorati al debitore poiché la norma sopra citata non prevede che fra i compensi prenotabili a debito, come ad esempio quelli del consulente tecnico d'ufficio e del consulente tecnico di parte, nonché del notaio), di cui al comma 3, vi siano anche le spese dell'istituto di vendite giudiziarie incaricato della vendita o di suo equivalente.
      Tale esclusione comporta l'esistenza di un vulnus ai diritti del creditore non abbiente perché la sua incapacità di sostenere i costi, a volte ingenti, della vendita giudiziaria, impedisce l'effettivo accesso alla fase conclusiva del processo esecutivo in piena violazione dei diritti garantiti dalla Costituzione.
      Detta limitazione lede, altresì, il diritto della difesa a vedersi riconosciuta la liquidazione dell'attività processuale svolta fino al pignoramento perché la mancata vendita impedisce ogni conclusione positiva del procedimento esecutivo ed il correlato riconoscimento dei compensi dell'avvocato in regime di patrocinio a spese dello Stato.
      Per queste ragioni si rileva anche che:

          1) alla luce della citata normativa è evidente la disparità di trattamento della posizione del creditore pignoratizio non abbiente rispetto ad ogni altra posizione assistita con il patrocinio a spese dello Stato;

          2) è palese la necessità di uniformità e di pari trattamento del difensore del creditore pignoratizio non abbiente rispetto ad ogni altra tutela processuale al medesimo non abbiente garantita dall'ordinamento;

          3) per permettere la liquidazione dei compensi professionali del difensore dei non abbienti nel processo civile è necessario consentire l'esito della procedura esecutiva assicurando la vendita dei beni debitori aggrediti;

          4) appare altresì fondato attendersi che venga sollevata eccezione di illegittimità costituzionale per la disparità di trattamento censita;

          5) l'attuale situazione impedisce il positivo esito di moltissime esecuzioni che vengono abbandonate senza concludere la procedura di vendita, impedendo così allo stesso erario di ottenere il recupero di tutte le altre spese anticipate e/o prenotate a debito;

          6) quanto sopra rilevato impedisce ogni anno a svariate decine di migliaia di interessati l'accesso al diritto di difesa.

      La modifica proposta garantirebbe un effettivo esercizio del diritto di difesa per le vittime tutelato dall'articolo 24 della Costituzione e conseguirebbe il risultato di una uguaglianza sostanziale prevista dall'articolo 3, secondo comma, della Costituzione che impone alla Repubblica l'obbligo di rimuovere tutti gli ostacoli (anche di ordine economico) che impediscono ai lavoratori di partecipare alla vita sociale e quindi, anzitutto, all'attività giudiziaria.

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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Al comma 3 dell'articolo 131 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo le parole: «Lo stesso trattamento si applica agli onorari di notaio» sono inserite le seguenti: «e al compenso del soggetto al quale venga affidata la vendita giudiziaria».

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