Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4059 |
1. La presente legge definisce l'utilizzo condiviso dei veicoli privati appartenenti a persone fisiche e stabilisce altresì i criteri e le modalità per la realizzazione di tale pratica e le misure volte a promuovere gli strumenti e le iniziative per la sua diffusione.
2. La definizione, regolazione e promozione dell'utilizzo condiviso dei veicoli ha le seguenti finalità:
a) l'uso più efficiente del parco di veicoli privati circolanti e la contestuale diminuzione del numero medio di veicoli privati parcheggiati e non utilizzati;
b) la progressiva riduzione del numero di veicoli di proprietà privata individuale;
c) un migliore e più razionale impiego degli spazi urbani.
1. Ai fini della presente legge per car sharing tra privati si intende l'uso di un veicolo privato che viene messo in condivisione dal proprietario in favore di soggetti terzi che lo utilizzano per fini privati.
2. I destinatari della presente legge sono i soggetti privati proprietari intestatari di veicoli adibiti ad uso proprio sulla carta di circolazione.
3. All'articolo 82, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «adibito a uso proprio.» sono aggiunte le seguenti: «Si intende per uso proprio anche la condivisione temporanea per un periodo non superiore a giorni trenta di un veicolo privato in favore di soggetti terzi che lo utilizzano per fini privati».
a) computate sulla base dei costi chilometrici di esercizio calcolati in base alle tabelle nazionali elaborate dall'Automobile club d'Italia e pubblicate periodicamente nella Gazzetta Ufficiale;
b) incrementate con ulteriori eventuali costi sostenuti per il pagamento della sosta, del pedaggio per strade e autostrade e delle eventuali sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, durante l'utilizzo da parte di altri privati che non siano loro imputate direttamente;
c) comprendenti i costi derivanti dall'adeguamento del veicolo ai fini dell'utilizzazione tramite le piattaforme di cui all'articolo 3 e da ogni altra modifica necessaria ai fini dell'uso condiviso del veicolo – maggiorate in ragione delle quote richieste per l'iscrizione e l'abbonamento alle piattaforme oltre che per gli oneri derivanti dalla sottoscrizione della polizza assicurativa.
6. L'uso condiviso di veicoli dei privati nelle forme stabilite dalla presente legge non si configura come attività professionale o di impresa e non costituisce servizio di noleggio né di trasporto senza conducente, per cui non può essere previsto un corrispettivo con finalità di guadagno economico.
7. Gli introiti derivanti dall'attività di condivisione dei veicoli privati ai sensi del comma 5 non concorrono alla formazione del reddito.
1. Ai fini di cui all'articolo 1 è previsto anche l'utilizzo di piattaforme digitali per
la gestione e l'uso condiviso di veicoli di privati cittadini.1. Al comma 2 dell'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«c-bis) la promozione di piattaforme digitali nel settore del car sharing tra privati».
2. Al fine di diffondere la cultura della mobilità sostenibile, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle risorse assegnate a legislazione vigente, elabora annualmente il programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione alla mobilità alternativa e sostenibile, con particolare riferimento alla promozione del car sharing tra privati.
1. La presente legge non comporta nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica.
1. La presente legge entra in vigore cinque giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.