Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4077 |
1. La presente legge si propone l'obiettivo di sanzionare e reprimere il fenomeno dell’hate speech in tutte le sue manifestazioni, nonché contrastarlo e prevenirlo con azioni a carattere educativo e formativo.
2. Ai fini della presente legge, con l'espressione hate speech, ossia discorso d'odio, si intende l'utilizzo di contenuti o espressioni mirati a diffondere, propagandare o fomentare l'odio, la discriminazione e la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi, ovvero fondati sull'identità di genere, sull'orientamento sessuale, sulla disabilità, o sulle condizioni personali e sociali, attraverso la diffusione e la distribuzione di scritti, immagini o altro materiale anche mediante la rete internet, i social network o altre piattaforme telematiche.
1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) con la reclusione fino a tre anni chi, attraverso la diffusione e la distribuzione di scritti, immagini o altro materiale anche mediante la rete internet, i social network o altre piattaforme telematiche, propaganda idee fondate sulla superiorità, sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi, ovvero fondati sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sulla disabilità,
o sulle condizioni personali e sociali»;b) al comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero fondati sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sulla disabilità, o sulle condizioni personali e sociali»;
c) al comma 3, dopo le parole: «o religiosi» sono inserite le seguenti: «ovvero fondati sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sulla disabilità, o sulle condizioni personali e sociali».
2. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «o religioso» sono inserite le seguenti: «ovvero fondati sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sulla disabilità, o sulle condizioni personali e sociali»;
b) al titolo, dopo le parole: «e religiosa» sono aggiunte le seguenti: «ovvero fondati sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sulla disabilità, o sulle condizioni personali e sociali».
1. Ai fini della presente legge, chiunque venga a conoscenza o rilevi contenuti mirati a diffondere, propagandare o fomentare l'odio, la discriminazione e la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi, ovvero fondati sull'identità di genere, sull'orientamento sessuale, sulla disabilità, o sulle condizioni personali e sociali, con qualsiasi mezzo di comunicazione e informazione, rete internet, social network o altre piattaforme telematiche, può segnalare all'autorità giudiziaria competente, all'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, ai Centri territoriali antidiscriminazione, alle associazioni e agli enti attivi nel contrasto alle discriminazioni.
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla razza o sull'origine etnica» sono inserite le seguenti: «sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sulla disabilità o sulle condizioni personali e sociali»;
b) al comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «all'orientamento sessuale, all'identità di genere, alla disabilità o alle condizioni personali e sociali»;
c) al comma 2, lettera e), dopo le parole: «per razza e origine etnica» sono inserite le seguenti: «, orientamento sessuale, identità di genere, disabilità o condizioni personali e sociali»;
d) al comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
«g-bis) coordinare a livello nazionale e territoriale le azioni di intervento per la prevenzione e il contrasto dell’hate speech».
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto dell’hate speech, di seguito denominato «Tavolo».
2. Del Tavolo fanno parte i rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
a) definire i criteri per circoscrivere il fenomeno dell’hate speech, salvaguardando la libera manifestazione del pensiero;
b) monitorare la diffusione del fenomeno dell’hate speech, in particolare fra le nuove generazioni;
c) svolgere studi e ricerche sugli aspetti sociali e culturali dell’hate speech, sulle attività di prevenzione e repressione e sulle strategie di contrasto realizzate in altri Paesi;
d) promuovere lo scambio di buone prassi per la prevenzione e il contrasto dell’hate speech a livello nazionale ed europeo;
e) coordinare programmi di assistenza, protezione e tutela legale alle vittime di ogni forma di discriminazione;
f) promuovere attività di formazione e aggiornamento del personale di polizia, degli insegnanti, degli operatori sociali e della comunicazione, al fine di fornire idonee competenze specifiche in materia di contrasto dell’hate speech;
g) attivare programmi e campagne di sensibilizzazione per la prevenzione del
pregiudizio, dell'intolleranza, del razzismo e delle condotte di istigazione all'odio e alla discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi, ovvero fondati sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere, sulla disabilità o sulle condizioni personali e sociali;h) promuovere una rete con le associazioni attive nel campo della prevenzione e del contrasto dell’hate speech;
i) promuovere azioni di counter speech o contro-narrazione, al fine di replicare a gruppi, pagine o contenuti on line che incitano all'odio, attraverso campagne internazionali che coinvolgano i giovani e gli utenti del web;
l) promuovere l'adozione di codici di condotta e standard di responsabilità sociale e morale da parte di specifiche categorie professionali, quali giornalisti, politici, amministratori pubblici.
1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia e delle risorse disponibili a legislazione vigente, attivano iniziative tese a contrastare ogni espressione di incitamento all'odio e alla discriminazione attraverso specifiche attività didattiche di educazione alla cittadinanza, alla cultura antirazzista e al rispetto e alla convivenza civile, nonché di gestione dei conflitti, alfabetizzazione digitale, educazione all'uso consapevole di internet, prevenzione e contrasto del cyberbullismo e dell'uso della rete a fini violenti.
2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in collaborazione con l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, promuove bandi di gara rivolti alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per la realizzazione di progetti aventi ad oggetto il contrasto e la prevenzione dell’hate speech.
3. Il Comitato olimpico nazionale italiano, in collaborazione con l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali, predispone
1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.