Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4099 |
1. È concessa amnistia per tutti i reati commessi entro il 1° gennaio 2016 per i quali è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta alla suddetta pena detentiva. Non si applicano le esclusioni di cui al quinto comma dell'articolo 151 del codice penale.
2. L'amnistia di cui al comma 1 non si applica ai seguenti reati:
a) i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli, 416-bis (associazioni di tipo mafioso anche straniere), 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù), 601 (tratta di persone) 602 (acquisto e alienazione di schiavi) e 630 (sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione) del codice penale;
b) i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
c) i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
d) i delitti previsti dall'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
e) il delitto, consumato o tentato, di cui all'articolo 285 (devastazione, saccheggio e strage) del codice penale;
f) il delitto, consumato o tentato, di cui all'articolo 422 (strage) del codice penale;
g) i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 600-bis (prostituzione minorile), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione di materiale pornografico), 600-quater.1 (pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 600-octies (impiego di minori nell'accattonaggio) e 603-bis (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) del codice penale;
h) i delitti di cui agli articoli 648-bis (riciclaggio), 648-ter (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) e 648-ter.1 (autoriciclaggio) del codice penale;
i) i delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza;
l) il delitto, consumato o tentato, di cui agli articoli 609-bis (violenza sessuale), 609-quater (atti sessuali con minorenne) e 609-octies (violenza sessuale di gruppo) del codice penale;
m) il delitto, consumato o tentato, di cui all'articolo 612-bis (atti persecutori) del codice penale;
n) delitto, consumato o tentato, di cui all'articolo 572 (maltrattamenti contro familiari e conviventi) del codice penale;
o) il delitto, consumato o tentato, di cui all'articolo 575 (omicidio) del codice penale;
p) il delitto, consumato o tentato, di cui all'articolo 628, terzo comma (rapina aggravata), e 629, secondo comma (estorsione aggravata), del codice penale;
q) il delitto, consumato o tentato, di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico;
r) il delitto, consumato o tentato, di cui all'articolo 416 del codice penale, se realizzato allo scopo di commettere i delitti previsti dal libro secondo, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice;
s) il delitto, consumato o tentato, di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
t) i delitti di cui agli articoli 314, primo comma (peculato), e 317 (concussione) del codice penale;
u) il delitto per il quale ricorra taluna delle circostanze aggravanti di cui:
1) all'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15;
2) all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;
3) all'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
3. L'amnistia non si applica qualora l'interessato dichiari di non volerne usufruire.
1. Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia di cui all'articolo 1:
a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;
b) non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e dalla recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa;
c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o dalle circostanze ad effetto speciale. Si tiene conto delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 61, numero 7), del codice penale. Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti;
d) si tiene conto della circostanza attenuante di cui all'articolo 98 del codice penale nonché, nei reati contro il patrimonio, delle circostanze attenuanti di cui all'articolo 62, numeri 4) e 6), del codice penale. Quando le predette circostanze attenuanti concorrono con circostanze aggravanti di qualsiasi specie, si tiene conto soltanto delle prime.
1. È concesso indulto per tutti i reati commessi entro il 1° gennaio 2016, nella misura non superiore a tre anni per le pene detentive e non superiore a euro 10.000 per le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive. Non si applicano le esclusioni di cui al quinto comma dell'articolo 151 del codice penale.
2. L'indulto non si applica alle pene per i delitti di cui al comma 2 dell'articolo 1.
3. L'indulto non si applica nei casi già rientranti nell'ambito di applicazione della legge 31 luglio 2006, n. 241.
1. Il beneficio dell'indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto non colposo per il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.