Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3258-3337-3725-3807-A


PROPOSTE DI LEGGE
n. 3258, d'iniziativa del deputato MINARDO
Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata (home restaurant)
Presentata il 28 luglio 2015
n. 3337, d'iniziativa dei deputati
CANCELLERI, DELLA VALLE, DA VILLA, VALLASCAS
Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata
Presentata il 30 settembre 2015

NOTA: La X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo), in data 3 novembre 2016, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 3258, 3337, 3725 e 3807. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.
n. 3725, d'iniziativa dei deputati
BASSO, SENALDI, BENAMATI, LATTUCA, ARLOTTI, LUCIANO AGOSTINI, ALFREIDER, BARGERO, SCUVERA
Disciplina dell'attività di ristorazione e ricettiva in abitazione privata
Presentata il 6 aprile 2016
e
n. 3807, d'iniziativa dei deputati
RICCIATTI, COSTANTINO, KRONBICHLER, FRANCO BORDO, PIRAS, MELILLA, DURANTI, QUARANTA, SANNICANDRO, ZARATTI, NICCHI
Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata
Presentata il 4 maggio 2016
(Relatore: SENALDI)
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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3258 Minardo e abb., come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, recante «Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata»;

            rilevato che il provvedimento, recando una disciplina in materia di attività di ristorazione in abitazione privata (cosiddetta home restaurant), intende fornire «strumenti atti a garantire la trasparenza, la tutela dei consumatori e la leale concorrenza, nell'ambito dell'economia della condivisione», valorizzando e favorendo «la cultura del cibo tradizionale e di qualità, in particolare attraverso l'utilizzo prioritario di prodotti tipici del territorio»;

            preso atto, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che la disciplina in materia di attività di ristorazione in abitazione privata risulta riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione ed incide, peraltro, al contempo, sulla competenza regionale residuale in materia di «attività commerciali», ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

            ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, la nozione di concorrenza di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, riflette quella operante in ambito comunitario e comprende non solo gli interventi regolatori che a titolo principale incidono sulla concorrenza ma anche «le misure legislative di promozione, che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l'apertura, eliminando barriere all'entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese, rimuovendo, cioè, in generale, i vincoli alle modalità di esercizio delle attività economiche»;

            osservato inoltre che la competenza statale in materia di «tutela della concorrenza» non esclude un intervento della legislazione regionale, sulla base di un autonomo titolo di competenza, purché tale intervento abbia una valenza procompetitiva (sentenze n. 288 del 2010, n. 431 del 2007 e n. 430 del 2007);

            preso atto che l'articolo 1 del provvedimento, nell'indicare le finalità del provvedimento, stabilisce, al comma 1, che restano ferme le competenze delle regioni e degli enti locali in materia;

            rilevato, infine, che altri limiti posti dal provvedimento all'attività di home restaurant sono riconducibili alla competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento civile» con riferimento alla tutela della privacy, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché alla materia «tutela della salute» di competenza

concorrente tra Stato e Regioni, ex articolo 117, terzo comma, della Costituzione, con riferimento ai requisiti igienico-sanitari;

            preso atto che l'articolo 3, nel definire le prescrizioni in capo al gestore, prevede, al comma 2, che tale gestore è tenuto a mettere le informazioni di cui al comma 1 – ovvero quelle relative alle attività degli utenti, iscritti alle piattaforme medesime – nella disponibilità degli enti di controllo competenti;

            richiamata l'esigenza di specificare meglio il riferimento a tali enti di controllo competenti;

            preso atto che l'articolo 4, comma 2, prevede che per lo svolgimento dell'attività di home restaurant gli utenti operatori cuochi si avvalgono della propria organizzazione familiare e utilizzano parte di una unità immobiliare ad uso abitativo che deve possedere i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti;

            rilevata l'esigenza di chiarire, al medesimo articolo 4, comma 2, che tipo di requisito viene richiesto, considerato che il successivo articolo 5, nel definire i requisiti degli immobili destinati all'attività di home restaurant, specifica che le unità immobiliari ad uso abitativo utilizzate devono possedere le caratteristiche di abitabilità ed igiene ai sensi della normativa vigente;

            sottolineata l'opportunità di valutare l'articolo 4, comma 3, che prevede che l'attività di home restaurant non può generare proventi superiori a 5.000 euro annui, alla luce dell'articolo 41 della Costituzione in materia di libera iniziativa economica,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 3, comma 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire quali siano gli enti di controllo ivi richiamati;

            b) all'articolo 4, comma 3, valuti la Commissione di merito la norma che prevede che l'attività di home restaurant non possa generare proventi superiori a 5.000 euro annui, alla luce dell'articolo 41 della Costituzione.


PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
PARERE FAVOREVOLE.


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 3258 Minardo, C. 3337 Cancelleri, C. 3725 Basso e C. 3807 Ricciatti recante «Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata»;

            considerato che l'articolo 4, comma 1, stabilisce che le disposizioni della legge non si applichino alle attività svolte in ambito privato o comunque da persone unite da vincoli di parentela o di amicizia, che costituiscono attività libere e non soggette a procedura amministrativa;

            ritenuto che andrebbe attentamente valutata la previsione dell'esclusione dall'ambito di applicazione della legge delle attività svolte da persone unite da vincoli di amicizia, in considerazione del rischio ad essa sottesa di considerare attività libere, in nome di un indeterminato «vincolo di amicizia», attività che invece dovrebbero essere assoggettate a procedura amministrativa,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            all'articolo 4, comma 1, valuti la Commissione di merito l'opportunità di limitare l'esclusione dall'ambito di applicazione della legge solo alle attività svolte da persone unite da vincoli di parentela.


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminate le proposte di legge recanti la disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata (C. 3258 Minardo ed abb.), nel testo Unificato come modificato dagli emendamenti approvati dalla Commissione X Attività produttive in data 2 novembre 2016;

            evidenziata in particolare la previsione dell'articolo 3, nella parte in cui pone a carico del gestore della piattaforma digitale gli oneri amministrativi riferiti al trattamento dei dati e loro conservazione, nonché della loro tracciabilità ai fini delle azioni di controllo degli enti competenti, delle transazioni economiche, della registrazione unica delle identità, degli obblighi di verifica concernenti la titolarità dei requisiti per lo svolgimento dell'attività di cuoco e la presenza di un'apposita copertura assicurativa sia per l'abitazione sia per il cuoco medesimo;

            rilevato che tale apparato prescrittivo appare far ricadere oneri amministrativi e gestionali particolarmente gravosi su soggetti per i quali non si esclude nemmeno che forniscano attività di intermediazione tra gli utenti a titolo gratuito, secondo quanto indicato nella lettera a) dell'articolo 2, comma 1,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente condizione:

            si limitino gli adempimenti e i gravami amministrativi in carico al gestore della piattaforma digitale esclusivamente a quelle prescrizioni essenziali per la corretta e trasparente attività di intermediazione, evitando che sul gestore ricadano impropriamente adempimenti e connesse responsabilità concernenti la verifica e il controllo di requisiti dei soggetti privati o delle coperture assicurative necessarie per l'attività di home restaurant.


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge Atto Camera n. 3258 e abbinate, recante la disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata;

            preso atto che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, quanti esercitano l'attività di home restaurant si avvalgono esclusivamente della propria organizzazione familiare,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE.


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 3258 Minardo e abbinate: «Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata»;

            evidenziato che all'articolo 1, comma 1, non si fa espressamente riferimento alla previsione di strumenti atti a garantire la salute di coloro che fruiscono del servizio di ristorazione in abitazione privata;

            osservato, inoltre, che il riferimento alle procedure HACCP, di cui all'articolo 4, comma 5, non sembra appropriato in quanto queste ultime non trovano possibilità di essere applicate in un contesto domestico;

            evidenziato altresì che all'articolo 4, comma 6, non si si prevede che i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, comunichino all'azienda sanitaria locale di riferimento, nelle forme semplificate previste per le comunicazioni alla pubblica amministrazione, l'ora e il luogo di ogni evento organizzato, al fine di consentire l'eventuale svolgimento di controlli sanitari,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            all'articolo 1, comma 1, si faccia espressamente riferimento alla previsione di strumenti atti a garantire la salute di coloro che fruiscono del servizio di ristorazione in abitazione privata;

            all'articolo 4, comma 5, si sostituisca il riferimento alle procedure HACCP, ivi previsto, con quello alle buone pratiche di lavorazione e di igiene GMP e GHP;

            all'articolo 4, comma 6, si preveda che i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, comunichino all'azienda sanitaria locale di riferimento, nelle forme semplificate previste per le comunicazioni alla pubblica amministrazione, l'ora e il luogo di ogni evento organizzato, al fine di consentire l'eventuale svolgimento di controlli sanitari.


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

        La XIII Commissione,

            esaminato, per i profili di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 3258 Minardo e abb. recante «Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata»;

            preso atto favorevolmente che l'intervento normativo si prefigge lo scopo di valorizzare e favorire la cultura del cibo tradizionale e di qualità, in particolare attraverso l'utilizzo prioritario di prodotti tipici del territorio e che sottopone a regolamentazione l'esercizio di un'attività che, in assenza di una disciplina normativa di riferimento, potrebbe essere altrimenti attuata in modo incontrollato;

            rilevato tuttavia, in relazione al primo profilo, che all'affermazione del principio non seguono nel testo disposizioni volte ad assicurarne la concreta attuazione e che le disposizioni in oggetto appaiono perlopiù orientate al perseguimento di interessi di altra natura (disciplina della piattaforma digitale e valorizzazione dell’home restaurant come luogo per la condivisione di eventi enogastronomici), e che, in relazione al secondo profilo, la regolamentazione introdotta appare lacunosa e per certi versi contraddittoria;

            ricordato, al riguardo, che l'attività di ristorazione presenta delicati aspetti, tra l'altro, sotto il profilo del rispetto delle norme

igienico-sanitarie e della sicurezza alimentare e che richiede, pertanto, una puntuale previsione dei requisiti oggettivi e soggettivi ai quali condizionare l'esercizio della stessa, con particolare riferimento al profilo della formazione professionale degli operatori;

            tenuto conto che l'articolo 71 del decreto legislativo n. 59 del 2010 (come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 147 del 2012) in materia di requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali, al comma 6 prevede che «l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, (...) di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito solo a chi è in possesso di uno dei requisiti professionali indicati»;

            osservato che, sotto il profilo dei requisiti soggettivi, il testo, all'articolo 4, comma 2, si limita a prevedere il possesso – solo in capo agli utenti operatori cuochi – dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 59 del 2010, senza chiarire se coloro che intendono esercitare l'attività di home restaurant debbano possedere anche uno degli specifici requisiti professionali di cui al comma 6 del citato articolo 71, e ritenuto pertanto che il testo dovrebbe essere integrato prevedendo l'applicazione della menzionata disposizione;

            rilevata, infine, l'assenza nel testo di qualsiasi disciplina in materia di controlli e ritenuta l'opportunità di prevedere che i locali adibiti all’home restaurant siano soggetti ai medesimi controlli previsti per i locali nei quali si esercita in via professionale la somministrazione di cibi e bevande,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni:

            provveda la Commissione a chiarire come intenda dare concretamente attuazione alla disposizione di principio contenuta all'articolo 1, comma 2, in base alla quale l'intervento normativo in oggetto persegue lo scopo di valorizzare e favorire la cultura del cibo tradizionale e di qualità, in particolare attraverso l'utilizzo prioritario di prodotti tipici del territorio;

            provveda la Commissione ad integrare le disposizioni contenute all'articolo 4 al fine di prevedere che, anche per l'esercizio dell'attività di home restaurant, sia necessario il possesso, da parte degli operatori, di uno dei requisiti professionali necessari per la somministrazione di alimenti e bevande a norma dell'articolo 71, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2010, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 147 del 2012;

            provveda infine la Commissione ad integrare le disposizioni contenute all'articolo 5 inserendovi una compiuta disciplina dei controlli ai quali devono essere soggetti i locali nei quali viene esercitata l'attività di home restaurant.


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il testo unificato C. 3258 Minardo e abb. recante: «Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata»;

            richiamati i contenuti della Comunicazione della Commissione europea «Un'agenda europea per l'economia collaborativa» (SWD(2016)184final), che attribuisce grande rilievo alla sharing economy ed invita gli Stati membri a favorirne lo sviluppo, quale contributo importante alla crescita e all'occupazione nell'Unione europea;

            evidenziato in tale quadro il rilievo del provvedimento in esame, che disciplina un settore della sharing economy quale è l'attività di ristorazione in abitazione privata;

            rilevata, in proposito, l'opportunità di definire in modo più compiuto la natura saltuaria dell'attività di home restaurant, anche al fine di garantire il pieno rispetto del principio di concorrenza,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE.


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 3258 ed abb. recante «Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata», come risultante dagli emendamenti approvati;

            rilevato che il provvedimento in esame reca per la prima volta una disciplina in materia di attività di ristorazione in abitazione privata (cosiddetta «home restaurant»);

            considerato che tale disciplina è riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza» (articolo 117, secondo comma, lettera e), Cost.), incidendo peraltro al contempo sulla competenza regionale in materia di «attività commerciali» (articolo 117, quarto comma, Cost.);

            ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, la nozione di concorrenza di cui all'articolo 117, secondo

comma, lettera e), Cost., riflette quella operante in ambito comunitario e comprende non solo gli interventi regolatori che a titolo principale incidono sulla concorrenza ma anche «le misure legislative di promozione, che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l'apertura, eliminando barriere all'entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese, rimuovendo, cioè, in generale, i vincoli alle modalità di esercizio delle attività economiche» (sentenza n. 299 del 2012; nello stesso senso, ex multis, sentenze n. 270 e n. 45 del 2010, n. 160 del 2009, n. 430 e n. 401 del 2007); secondo quest'ultima accezione, attraverso la «tutela della concorrenza», viene favorita, a beneficio dei consumatori, la creazione di un mercato più dinamico e più aperto all'ingresso di nuovi operatori, ampliando la possibilità di scelta del consumatore e favorendo la libera esplicazione della capacità imprenditoriale (sentenze n. 209/2013, n. 299/2012, 18/2012);

            considerato che la competenza statale in materia di «tutela della concorrenza» non esclude un intervento della legislazione regionale, sulla base di un autonomo titolo di competenza, purché tale intervento abbia una valenza procompetitiva (sentenze n. 288/2010, n. 431/2007 e n. 430/2007);

            considerato che ulteriori limiti posti all'attività di home restaurant sono riconducibili ad ulteriori titoli di competenza, quali la competenza esclusiva statale in materia di «ordinamento civile» con riferimento alla tutela della privacy e la competenza concorrente tra Stato e Regioni in materia di «tutela della salute» con riferimento ai requisiti igienico-sanitari,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE.
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TESTO UNIFICATO
della Commissione
Disciplina dell'attività di ristorazione in abitazione privata.
Art. 1.
(Oggetto e finalità).

      1. La presente legge, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali, disciplina l'attività di ristorazione esercitata da persone fisiche in abitazioni private e prevede misure volte a garantire la trasparenza, la tutela dei consumatori e la leale concorrenza, nell'ambito dell'economia della condivisione.
      2. La presente legge ha lo scopo di valorizzare e di favorire la cultura del cibo tradizionale e di qualità.

Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:

          a) «home restaurant»: l'attività finalizzata alla condivisione di eventi enogastronomici esercitata da persone fisiche all'interno delle unità immobiliari ad uso abitativo in cui abbiano la residenza o il domicilio, proprie o appartenenti a un soggetto terzo, per il tramite di piattaforme digitali che mettono in contatto gli utenti anche a titolo gratuito, e con preparazione dei pasti all'interno delle strutture medesime;

          b) «gestore»: il soggetto che gestisce la piattaforma digitale finalizzata all'organizzazione di eventi enogastronomici;

          c) «utente operatore cuoco»: il soggetto che attraverso la piattaforma digitale svolge l'attività di home restaurant;

          d) «utente fruitore»: il soggetto che attraverso la piattaforma digitale utilizza il servizio di home restaurant condiviso dall'utente operatore cuoco.

Art. 3.
(Obblighi del gestore).

      1. Il gestore deve garantire che le informazioni relative alle attività degli utenti, iscritti alle piattaforme digitali di home restaurant, siano tracciate e conservate, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali. Le attività di home restaurant devono essere inserite nella piattaforma digitale almeno trenta minuti prima dell'inizio dell'evento enogastronomico. La piattaforma digitale deve conservare memoria dell'eventuale cancellazione della prenotazione del servizio prima della sua fruizione.
      2. Il gestore è tenuto a rendere disponibili le informazioni di cui al comma 1 ai soggetti competenti per il controllo.
      3. Le transazioni di denaro sono operate mediante le piattaforme digitali e avvengono esclusivamente attraverso sistemi di pagamento elettronico.
      4. Le piattaforme digitali prevedono modalità di registrazione univoche dell'identità.
      5. La partecipazione dell'utente fruitore all'evento enogastronomico richiede in ogni caso l'assenso da parte dell'utente operatore cuoco.
      6. Il gestore verifica che gli utenti operatori cuochi abbiano stipulato un contratto di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dall'attività di home restaurant e verifica che l'unità immobiliare ad uso abitativo sia coperta da un contratto di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi.
      7. Il gestore verifica che gli utenti operatori cuochi siano in possesso dei requisiti di cui alla presente legge per lo svolgimento dell'attività di home restaurant, ai fini dell'iscrizione alla piattaforma digitale.


      8. Il gestore, nel rispetto del principio di trasparenza, fornisce all'utente fruitore le corrette informazioni relative al servizio offerto e ai contratti di assicurazione stipulati ai sensi del comma 6, esplicitando che trattasi di un'attività non professionale di ristorazione.
      9. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono determinate le modalità per garantire il controllo delle attività svolte per il tramite delle piattaforme digitali di home restaurant.
Art. 4.
(Ambito di applicazione e svolgimento dell'attività di home restaurant).

      1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle attività non rivolte al pubblico o comunque svolte da persone unite da vincoli di parentela o di amicizia, che costituiscono attività libere e non soggette a procedura amministrativa.
      2. Per lo svolgimento dell'attività di home restaurant gli utenti operatori cuochi si avvalgono della propria organizzazione familiare e utilizzano parte di una unità immobiliare ad uso abitativo che deve possedere i requisiti di cui all'articolo 5 della presente legge. I medesimi soggetti devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71, commi 1 e 2, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
      3. L'attività di home restaurant è considerata saltuaria. A tal fine non può superare il limite di 500 coperti per anno solare né generare proventi superiori a 5.000 euro annui.
      4. All'attività di home restaurant si applicano le vigenti disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
      5. L'esercizio dell'attività di home restaurant è subordinato al possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della presente legge nonché al rispetto delle procedure

previste dall'attestato dell'analisi dei rischi e controllo dei punti critici (HACCP) ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari.
      6. Al fine dell'esercizio dell'attività di home restaurant i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, sono tenuti a comunicare al comune competente la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA); non è necessaria l'iscrizione al registro degli esercenti il commercio.
Art. 5.
(Requisiti degli immobili destinati all'attività di home restaurant).

      1. Le unità immobiliari ad uso abitativo utilizzate per l'esercizio dell'attività di home restaurant devono possedere le caratteristiche di abitabilità e di igiene ai sensi della normativa vigente per gli immobili aventi tale destinazione.
      2. L'utilizzo dell'immobile per attività di home restaurant non comporta la modifica della destinazione d'uso dell'immobile medesimo.
      3. L'attività di home restaurant non può essere esercitata nelle unità immobiliari ad uso abitativo in cui sono esercitate attività turistico-ricettive in forma non imprenditoriale o attività di locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni.

Art. 6.
(Sanzione).

      1. Qualora l'attività di home restaurant sia esercitata senza la presentazione della SCIA ai sensi dell'articolo 4, comma 6, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 10, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287, ed è disposta la cessazione dell'attività medesima.

Art. 7.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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