Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 2855 |
1. Ai fini di cui alla presente legge, per attività fisiche e sportive si intendono le diverse forme di attività motorie che, esercitate in luoghi pubblici o privati, si prefiggono il raggiungimento, il mantenimento o il ripristino dell'equilibrio psico-fisico.
1. Al fine di garantire un'adeguata tutela della salute è ampliata l'offerta formativa nella scuola primaria con l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione fisica e sportiva mediante l'istituzione, a partire dall'anno scolastico 2017/2018, della figura del docente di educazione fisica e sportiva. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:
a) il monte ore dell'insegnamento dell'educazione fisica e sportiva, che non deve essere comunque inferiore a tre ore settimanali;
b) le modalità di insegnamento.
2. Il docente di educazione fisica e sportiva deve essere in possesso di una formazione qualificata di grado universitario, quale il diploma rilasciato dagli ex istituti superiori di educazione fisica, ISEF, la laurea in scienze delle attività motorie e sportive – L22, in organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie – LM47, in scienze tecniche delle attività motorie preventive e
adottate – LM67 o in scienze tecniche dello sport – LM68 ovvero titoli equipollenti; lo status giuridico ed economico del docente di educazione fisica è equiparato a quello dei docenti di scuola primaria.a) l'individuazione dei cambiamenti morfologici caratteristici dell'età;
b) l'educazione al movimento in funzione delle potenzialità del corpo;
c) il miglioramento generale dei fattori di condizione fisica e delle capacità coordinative;
d) la predisposizione di un piano di lavoro appropriato finalizzato al miglioramento delle prestazioni;
e) la completa sinergia con le altre figure professionali e all'interno dei programmi della scuola primaria.
4. Il reclutamento dei docenti di educazione fisica e sportiva nella scuola primaria è disposto ai sensi del comma 1 dell'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Ai fini dell'insegnamento dell'educazione fisica e sportiva nella scuola primaria è da considerare titolo idoneo il possesso dell'abilitazione per le analoghe classi di concorso già istituite per la scuola secondaria di primo e di secondo grado.
5. Gli uffici scolastici provinciali provvedono a garantire un monitoraggio costante al fine di verificare l'attuazione della presente legge, inviando, con cadenza semestrale, i relativi dati al Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nonché alle organizzazioni sindacali.
6. È prevista l'introduzione, nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, di appositi programmi speciali di attività motoria
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede:
a) quanto a 300 milioni di euro, mediante riduzione del 20 per cento delle dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», «Politiche per il lavoro» e «Tutela della salute»;
b) quanto a 100 milioni di euro, mediante le entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.
2. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95,5 per cento».
3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6:
1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95,5 per cento»;
2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «nella misura del 95,5 per cento»;b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95,5 per cento».
4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.