Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4098 |
1. Lo Stato riconosce e valorizza il ruolo delle persone anziane nella comunità e la loro partecipazione alla vita civile, economica e culturale, incentivando tutte le iniziative volte a promuovere l'invecchiamento attivo, a rimuovere gli ostacoli a una loro piena inclusione sociale e alla partecipazione alla vita delle comunità locali e a favorire la solidarietà e i rapporti intergenerazionali, anche valorizzando le esperienze formative, cognitive, professionali e umane delle medesime persone.
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) persone anziane: tutte coloro che hanno compiuto sessantacinque anni di età;
b) invecchiamento: il processo che si sviluppa lungo l'intero arco della vita, attraversando ogni ambito della vita organizzata, influenzando la programmazione e la gestione nei diversi settori in cui essa si articola. Tale processo assume caratteristiche e scopi differenti nella sua evoluzione anche a livello individuale e deve essere riconosciuto attribuendo valore a tutte le età;
c) invecchiamento attivo: il processo che promuove la continua capacità del soggetto di ridefinire e di aggiornare il proprio progetto di vita in rapporto ai cambiamenti inerenti la propria persona e il contesto di vita attraverso azioni volte a ottimizzare il benessere sociale, la salute, la sicurezza e la partecipazione alle attività sociali allo scopo di migliorare la qualità della vita e di
affermare la dignità delle persone nel corso dell'invecchiamento.1. Le regioni, gli enti locali, anche in forma associata, le aziende pubbliche e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle attività di utilità sociale, predispongono, anche in collaborazione con le organizzazioni di volontariato e con gli enti del terzo settore, iniziative e progetti volti all'impiego sul proprio territorio di persone anziane, anche attraverso la loro partecipazione a gruppi organizzati, per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge. Tali iniziative e progetti possono tra l'altro riguardare:
a) progetti negli istituti scolastici e nelle università ad ausilio dei normali corsi e come parte integrativa formativa del discente;
b) progetti che prevedano, anche attraverso accordi con i diversi istituti scolastici, la possibilità di rafforzare i rapporti intergenerazionali attraverso la trasmissione da parte delle persone anziane dei propri saperi, esperienze e mestieri;
c) turismo sociale come modalità di promozione culturale;
d) sorveglianza presso le scuole per l'infanzia, in collaborazione con le famiglie, con le istituzioni scolastiche e con la polizia municipale;
e) accompagnamento e sorveglianza dei bambini durante il percorso da casa a scuola e da scuola a casa;
f) vigilanza dei parchi e dei giardini pubblici, dei monumenti e dei beni culturali, in collaborazione con le amministrazioni interessate;
g) aiuto e sostegno alle persone temporaneamente non in grado di svolgere piccoli compiti giornalieri o in condizione di impedimento temporaneo per l'accesso ai servizi pubblici;
h) compagnia ad altre persone anziane e alle persone che si trovano in condizione di isolamento;
i) assistenza sociale e culturale in strutture socio-sanitarie o penitenziarie nonché in strutture per migranti;
l) attività per la valorizzazione, la promozione e lo sviluppo della cultura, nonché del patrimonio storico, artistico e ambientale;
m) attività di controllo dei flussi di spettatori in occasione di eventi e di manifestazioni pubbliche anche sportive, purché dilettantistiche.
2. Lo Stato e gli enti territoriali promuovono e incentivano altresì la partecipazione delle persone anziane ai processi educativi e a percorsi formativi e ricreativi permanenti, anche attraverso l'offerta e il sostegno:
a) alle attività delle università della terza età comunque denominate;
b) a progetti finalizzati alla riduzione del divario digitale e della conoscenza informativa e delle nuove tecnologie;
c) a iniziative e strumenti di approfondimento culturale e artistico, nonché di attività ludiche e fisiche;
d) a iniziative quali l'affidamento a titolo gratuito, anche in forma associata, di orti urbani o terreni comunali nei quali svolgere attività di giardinaggio e di cura dell'ambiente naturale, secondo forme e modalità individuate dal comune interessato.
1. Alle persone che partecipano attivamente alle attività sociali di cui all'articolo 3, comma 1, e in base al tempo da loro offerto alla comunità, può essere riconosciuto un rimborso per le spese sostenute ed esse possono essere destinatarie di opportunità culturali, formative e ricreative
fornite, anche gratuitamente o a costi ridotti, dagli enti territoriali e dalle altre amministrazioni beneficiarie delle attività rese da tali persone nell'ambito delle citate attività di cui all'articolo 3, comma 1. Detti soggetti fruiscono comunque di un buono pasto per ogni giorno impiegato in attività di utilità sociale indipendentemente dall'effettivo numero di ore giornaliere impiegate nell'attività stessa. 1. I comuni, anche in forma associata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituiscono una o più specifiche unità di valutazione multidisciplinare (UVM), al fine di valutare il grado di idoneità del soggetto anziano in relazione allo svolgimento delle diverse attività di utilità sociale previste dalla presente legge.
2. L'UVM è composta da: un geriatra, un assistente sociale, un infermiere, un rappresentante dell'ente pubblico che ne richiede la prestazione, nonché un rappresentante delle organizzazioni di volontariato, dove previsto.
3. L'UVM valuta insieme ai soggetti interessati i diversi progetti per i quali si prevede il loro coinvolgimento e la necessaria idoneità al loro svolgimento, anche individuando, in caso di specifiche inidoneità, eventuali alternative tra le attività di utilità sociale di cui all'articolo 3, comma 1. Gli incontri valutativi sono verbalizzati dall'UVM.
4. L'UVM può deliberare un parere ostativo riguardo allo svolgimento di una specifica attività di utilità sociale e un parere favorevole riguardo allo svolgimento di altri progetti lavorativi, ovvero può deliberare un parere negativo per qualunque
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti territoriali promuovono e favoriscono, tramite idonee forme di pubblicità e di informazione e campagne di sensibilizzazione, la cultura dell'invecchiamento attivo secondo le finalità di cui all'articolo 1 e la partecipazione degli anziani alla vita di comunità, anche attraverso l'impegno civile dei medesimi soggetti nel volontariato e nell'associazionismo, attraverso la realizzazione di progetti sociali utili alla comunità, nonché quali beneficiari di progetti formativi di cui al comma 2 dell'articolo 3.
2. Nell'esecuzione del contratto di servizio, la RAI – Radiotelevisione italiana Spa, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera b), del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, assicura un'adeguata informazione sulle finalità di cui alla presente legge.
1. Quale contributo dello Stato alle iniziative delle regioni e degli enti locali finalizzate
all'attuazione della presente legge e in particolare dell'articolo 3, comma 2, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019.