Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4111 |
1. Al primo comma dell'articolo 51 della Costituzione, dopo le parole: «secondo i requisiti» sono inserite le seguenti: «di onorabilità, professionalità e competenza».
1. Non possono essere candidati in qualsiasi elezione regionale o politica, e non possono comunque ricoprire alcuna carica derivante dalle stesse elezioni, fatte salve le altre disposizioni di legge che fissano ulteriori requisiti di eleggibilità, coloro che non abbiano superato con profitto l'esame per l'abilitazione all'elettorato passivo e che siano in possesso di tale abilitazione al momento della propria candidatura.
2. L'esame per l'abilitazione all'elettorato passivo verte sulle seguenti materie: diritto civile e commerciale, diritto costituzionale, diritto penale e di procedura penale, diritto amministrativo, diritto internazionale pubblico, diritto del lavoro, economia politica, politica economica e politica economica dell'Unione europea, storia moderna, storia contemporanea, geografia, organizzazione e gestione aziendali, informatica e una lingua straniera a scelta tra inglese, francese, spagnolo o tedesco.
3. L'esame per l'abilitazione prevede le seguenti fasi:
a) prova oggettiva attitudinale;
b) prova oggettiva tecnico-professionale;
c) prova finale orale.
4. La prova oggettiva attitudinale consiste in una serie di quesiti a risposta multipla e mira ad accertare il possesso da parte del candidato delle attitudini e delle capacità di base necessarie per acquisire e per sviluppare la professionalità richiesta. La prova è valutata in trentesimi e sono ammessi alla prova oggettiva tecnico-professionale i candidati che riportano il punteggio di almeno 24/30.
5. La prova oggettiva tecnico-professionale consiste in una serie di quesiti a risposta multipla per accertare la conoscenza delle seguenti materie: diritto civile e commerciale, diritto costituzionale, diritto penale e di procedura penale, diritto amministrativo, diritto internazionale pubblico, diritto del lavoro, economia politica, politica economica e politica economica dell'Unione europea, storia moderna, storia contemporanea, informatica, geografia, organizzazione e gestione aziendali. La prova è valutata in trentesimi e sono ammessi alla prova orale i candidati che riportano il punteggio di almeno 24/30.
6. La prova orale verte sulle seguenti materie: diritto costituzionale, diritto penale e di procedura penale, diritto amministrativo, diritto internazionale pubblico, politica economica e politica economica dell'Unione europea storia contemporanea, geografia nonché elementi di informatica e della lingua straniera a scelta dal candidato tra le seguenti: inglese, spagnolo, tedesco e francese. La prova è valutata in trentesimi e superano l'esame per l'abilitazione all'elettorato passivo i candidati che riportano il punteggio di almeno 24/30. L'abilitazione all'elettorato passivo cessa di diritto dopo 5 anni dal suo conseguimento, e può essere ottenuta nuovamente previo superamento di un nuovo esame per l'abilitazione.
7. Fatte salve tutte le altre disposizioni di legge che fissano ulteriori requisiti di eleggibilità, sono esclusi dall'accesso all'esame per l'abilitazione di cui al presente articolo coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, nonché coloro che sono stati destituiti o dispensati ovvero licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero sono stati dichiarati decaduti
1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di
deputato e di senatore, fatte salve le altre disposizioni di legge che fissano ulteriori requisiti di eleggibilità, coloro che non siano in possesso dell'abilitazione all'elettorato passivo di cui all'articolo 2. 1. Qualora la causa di incandidabilità di cui all'articolo 2 sopravvenga o comunque sia accertata nel corso del mandato elettivo, la Camera di appartenenza delibera ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione.
2. Se l'accertamento della causa di incandidabilità interviene nella fase di convalida degli eletti, la Camera interessata, anche nelle more della conclusione di tale fase, procede immediatamente alla deliberazione sulla mancata convalida.
3. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio, la Camera interessata, in sede di convalida del subentrante, verifica che quest'ultimo sia in possesso dell'abilitazione all'elettorato passivo di cui all'articolo 2.
1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia coloro che, fatte salve le altre disposizioni di legge che fissano ulteriori requisiti di eleggibilità, non siano in possesso dell'abilitazione all'elettorato passivo di cui all'articolo 2.
1. L'accertamento della condizione di incandidabilità alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia che non siano in possesso dell'abilitazione all'elettorato passivo di cui all'articolo 2
comporta la cancellazione dalla lista dei candidati. 1. Non possono ricoprire incarichi di Governo, individuati dall'articolo 1, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215, coloro che coloro che non siano in possesso dell'abilitazione all'elettorato passivo di cui all'articolo 2 della presente legge costituzionale.
2. Coloro che assumono incarichi di Governo hanno l'obbligo di dichiarare di essere in possesso dell'abilitazione all'elettorato passivo di cui all'articolo 2.
3. La dichiarazione di cui al comma 2 è rimessa dall'interessato alla Presidenza del Consiglio dei ministri prima di assumere le funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro. La dichiarazione è resa al Presidente del Consiglio dei ministri dai Vice Ministri, dai Sottosegretari di Stato e dai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
4. Ai fini del presente articolo la condizione di incandidabilità prevista dall'articolo 2 è immediatamente comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri e determina la decadenza di diritto dall'incarico ricoperto, dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, quando la decadenza riguardi quest'ultimo, del Ministro dell'interno.
5. Restano ferme per i titolari di cariche di Governo le cause di incompatibilità previste da altre disposizioni di legge.
1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali e non possono comunque
ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali coloro che non siano in possesso dell'abilitazione all'elettorato passivo di cui all'articolo 2. 1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della regione e dei consiglieri regionali, oltre alla documentazione prevista dall'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dall'articolo 1, commi 3 e 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, o prevista dalle relative disposizioni delle leggi elettorali regionali, ciascun candidato rende, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 8 della presente legge costituzionale.
2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, ovvero previa verifica tramite l'apposito registro pubblico la
1. Le disposizioni in materia di incandidabilità della presente legge costituzionale si applicano anche nelle elezioni indette nelle regioni a statuto speciale.
1. L'incandidabilità disciplinata dalla presente legge costituzionale produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, primo comma, lettere b) e c), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
2. I candidati che abbiano omesso di dichiarare la mancanza del requisito di incandidabilità di cui all'articolo 2 ovvero che falsamente abbiano dichiarato di essere in possesso dell'abilitazione di cui al medesimo articolo 2, fatti salvi gli effetti
1. Le elezioni politiche e regionali indette nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e la data di entrata in vigore del regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 8 dell'articolo 2 sono rinviate di diritto e possono essere svolte solo dopo sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco degli abilitati all'elettorato passivo che siano risultati idonei al primo esame per l'abilitazione svolto nelle forme disciplinate dal citato regolamento.
2. Le disposizioni della presente legge costituzionale, limitatamente a quelle previste per l'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature, per la mancata proclamazione, per i ricorsi e per il procedimento di dichiarazione in caso di incandidabilità sopravvenuta, si applicano fatte salve le altre disposizioni di legge che fissano ulteriori requisiti di eleggibilità e di incandidabilità.
1. Le disposizioni della presente legge costituzionale entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione.