Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4111


PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
d'iniziativa del deputato TURCO
Modifica all'articolo 51 della Costituzione in materia di accesso dei cittadini agli uffici pubblici e alle cariche elettive nonché istituzione dell'esame per l'abilitazione all'elettorato passivo
Presentata il 24 ottobre 2016


      

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Onorevoli Colleghi! — Come scegliere i propri rappresentanti chiamati a esercitare la sovranità in nome del popolo? Sicuramente attraverso strumenti democratici che permettano ai cittadini una scelta libera, democratica e ponderata. Ma basta questo a definire uno Stato democratico o si finisce per dare ragione a chi sostiene che un popolo di ladri e farabutti avrà dei rappresentanti «a sua immagine e somiglianza»? Anche senza accettare simili insensate semplificazioni è tuttavia indubbio che l'attuale sistema elettorale, congiuntamente a un insieme di fattori quali la primazia di apparati partitici, la mancanza di un'informazione libera da influenze politiche, l'assenza di paletti che permettano una corretta selezione dei candidati ha consegnato al Paese Italia una classe politica forse corrotta o pigra, sicuramente inadeguata.
      Se riprendiamo in mano alcuni dei grandi classici politici del passato non è certo questo che un cittadino che assisteva alla nascita di istituzioni democratiche si sarebbe auspicato, diciamo un secolo fa. Basta leggere i Princìpi di diritto costituzionale, di V. E. Orlando, secondo cui la classe politica deve essere composta dagli «elementi migliori» che l'ambiente politico di un Paese (all'epoca di usava dire della «nazione») offre in un dato momento storico.
      Tornando indietro agli albori della politica, Platone aveva delineato una classe politica di governanti-filosofi: persone di innata sensibilità e di inesauribile curiosità intellettuale che vogliono capire e non solo constatare, ma anche far funzionare la convivenza. Gli unici che dispongo dei mezzi intellettuali appropriati per non far sprofondare la città nel caos e nel conflitto interno ed estero. Secondo voi attuali politici italiani rispecchiano questo identikit? E parliamo di quelli che vengono inviati in Televisione poiché ritenuti più capaci, ma gli altri deputati e senatori di cui non conosciamo nomi e fattezze secondo voi come saranno?
      Secondo Amartya Sen (La Democrazia degli altri) viviamo un tempo in cui si tende ad appiattire l'idea di democrazia sull'esistenza o no di libere elezioni. Questa concezione allargata permette di considerare come fondamentali le libertà civili, di parola e di stampa, in quanto permettono al demos di avere una voce e quindi la possibilità di orientare le decisioni e le scelte. La pratica della democrazia offre ai cittadini l'opportunità di imparare gli uni dagli altri. A voi sembra che molti dei nostri politici di lungo corso, da decenni presenti nel Parlamento, a distanza di anni dalla prima elezione, siano forse cambiati in meglio?
      Forse dipende dal fatto, contrariamente a quanto auspicava Karl Popper, che non viviamo in una società aperta, retta da istituzioni democratiche auto-correggibili, fondata sulla libertà, sul dialogo e sulla tolleranza, bensì in una struttura architettata da «i suoi nemici» chiusa, una «casta» dove ad alcuni, quelli che dovrebbero dare l'esempio e rappresentare il resto della popolazione è concesso ogni genere di nefandezza: vivere in una casa popolare a discapito di un soggetto disagiato senza risorse, speculare su imprese e attività economiche quando l'imprenditore senza «santi in paradiso» non ha altro mezzo se non evadere un fisco invadente e sopraffattore, essere licenziati e stare a casa dal lavoro senza che nessuno possa farci nulla.
      Platone spiegava, inoltre, come la società funzionerebbe meglio se ogni individuo facesse ciò che meglio sa fare così, chi è adatto a fare il falegname farà il falegname, chi ha talento nell'architettura farà l'architetto. Questo principio è stato sostanzialmente recepito ed è oggi accettato da tutti: per entrare in un posto pubblico si passa un esame o un concorso, nel privato ci si affida al mercato, quindi alla libera concorrenza e alla valutazione delle capacità dei singoli attraverso i risultati. Per i politici tale principio non esiste: ci si basa solo sulla volontà popolare e sui voti dati a un partito o al massimo a un manifesto con un volto cooptato dal partito stesso in base a non meglio precisate competenze politiche. Se un chimico non può diventare avvocato un medico, un agricoltore, un pallanuotista, un dentista o un disoccupato possono tranquillamente diventare deputati o senatori e decidere del destino e della vita di circa 60 milioni di persone. E se gli elettori il giorno dopo l'elezione si rendono conto dell'errore fatto non hanno alcun rimedio se non dopo il termine della legislatura. Conseguenze? Garantisti che diventano forcaioli dalla sera alla mattina, estimatori del periodo fascista che si coalizzano con gli ex-comunisti, nazionalisti che imboccano federalisti e secessionisti, assenteisti di ogni genere e rango, profittatori e supporter del «tengo famiglia» che fanno cadere governi o spostano fragili e delicati equilibri.
      Il risultato è che ci si avvicina a quanto sosteneva già nell'ottocento Karl Marx, e cioè che il governo è diventato «il comitato d'affari (della borghesia) di quella nazione». Al di là degli sproloqui utopistici della dittatura del proletariato a cui ancora qualche folle sembra credere, possiamo dargli torto?
      È ormai chiaro che a questo sistema non c'è argine: non lo sono certo le elezioni primarie in cui ognuno porta a votare cinesi, rom, aborigeni, rifugiati e inconsapevoli simpatizzanti. E comunque le elezioni primarie sono vicende interne al singolo partito. In un momento in cui non c'è italiano a cui non è stato ripetuto mattino, mezzogiorno e sera che la Costituzione va riformata forse è il caso di ripensare anche ai modi di selezione della classe politica.
      E quali sarebbero le qualità di un buon deputato o di un buon senatore? Tornando al rispettabilissimo Platone (e ci scusino i neoeletti governativi assurti a rango di costituenti insieme ai sempreverdi e inossidabili deputati e senatori che vantano ormai innumerevoli legislature) si potrebbe parlare di moralità, onestà, equilibrio, passione, rigore intellettuale, disinteresse ed etica. Ma non sempre tali valori sono sufficienti: certo è meglio che un politico sia onesto ma se è incapace tanto vale che si «metta via due denari» piuttosto che si cimenti nell'attività legislativa creando danni irreparabili. Come diceva Machiavelli, gli Stati non si governano con il pater noster in mano o, come sosteneva Benedetto Croce, «Un'altra manifestazione della volgare inintelligenza circa le cose della politica è la petulante richiesta che si fa dell'onestà nella vita politica».
      Al di là dell'onestà e della trasparenza, infatti, è necessario che un rappresentante delle istituzioni abbia determinate competenze di carattere tecnico, fra cui la conoscenza di quanto è accaduto in passato (e torniamo così al Machiavelli di Historia magistra vitae), la capacità didattica quanti ne osservano l'operato, di indirizzare scelte che avranno un impatto nella vita dei suoi concittadini e delle generazioni future, di comprendere quali sono i valori e gli interessi in gioco al momento di prendere una qualsiasi decisione.
      A tale fine perché non pensare a un meccanismo per cui ai candidati e futuri parlamentari sia richiesta una sorta di abilitazione e cioè la dimostrazione, attraverso un'apposita prova da sostenersi nelle sedi della regione di competenza in tutta Italia con cadenza annuale o semestrale, di poter svolgere, in caso di elezione, il proprio compito adeguatamente?
      Si chiede pertanto al candidato di dimostrare la propria capacità di saper leggere, comprendere e interpretare una legge o un atto normativo, oltre che di avere un'adeguata conoscenza di quelle materie e questioni che rientrano abitualmente nell'attività di un parlamentare (economia, sistemi politici) nonché di avere una buona cultura generale (storia, religioni, cultura, geografia).
      Non si tratta di un selettivo che prevede un cosiddetto numero chiuso o il possesso di un particolare titolo di studio ma di una semplice abilitazione che attesti la maturità e le qualità dell'aspirante parlamentare. È ormai un detto comune, infatti, che qualsiasi incarico o lavoro pubblico sia assegnato solo in seguito a un concorso. Per un parlamentare non è possibile certo ragionare in questi termini, ma è altrettanto vero che, oltre ai voti degli elettori è necessario che un parlamentare sia in grado di svolgere un ruolo che è molto delicato, molto ben retribuito e, che soprattutto, incide sulla vita di 60 milioni di persone e sulle istituzioni di un intero Paese.
      Se per svolgere mansioni onorevoli ma poco retribuite, con responsabilità minori e implicazioni molto differenti, è necessario svolgere prove, possedere titoli e sostenere esami, perché per fare il parlamentare non deve essere prevista alcuna forma di selezione se non quella degli elettori?
      Bisogna fra l'altro aggiungere che con la vigente legge elettorale l'elettore non ha nemmeno la possibilità di esprimere una propria preferenza e la selezione da parte dei partiti non sempre si rivela seria, trasparente e scevra da interessi anche personali o di «casta».
      Tale sistema può essere attuato in maniera radicale o in modo più limitato. Si può infatti estendere anche alle elezioni delle autorità locali (quantomeno a livello regionale, in quanto le regioni sono dotate di competenze legislative) o si più limitare alle due Camere.
      Onde ovviare personalismi e strategie di partito volte a preferire alcuni candidati rispetto ad altri è doveroso richiamare l'esperienza, anche in questo caso, della democrazia ateniese classica, in base alla quale i membri della boulé venivano sorteggiati ogni anno tra le persone che avessero compiuto almeno trenta anni.
      La necessità di garantire lo sviluppo della massima competenza generale possibile tra i cittadini impose l'uso del sorteggio come il mezzo più democratico di attribuzione delle cariche pubbliche: l'elezione si riteneva, infatti, che avrebbe favorito gli aristocratici, i ricchi, le persone note o dotate di eloquenza: il sorteggio permetteva a chiunque di impegnarsi nell'esperienza democratica, oltre che di evitare fenomeni di corruzione e brogli, vane promesse elettorali poi disattese, il voto di scambio e finanziamenti più o meno occulti.
      Naturalmente, l'assegnazione di incarichi di responsabilità a soggetti non competenti era un rischio evidente e conosciuto anche dagli ateniesi (ma il rischio di ieri oggi è divenuto certezza).
      L'introduzione dell'esame per l'abilitazione perciò costituirebbe un vero cambio di paradigma nello scenario politico italiano e tale modifica può essere attuata con legge ordinaria in quanto sul tema, da ormai molti anni, si è espressa la Corte costituzionale con la sentenza n. 25 del 2002 riconoscendo al legislatore la possibilità di decidere autonomamente, operando le proprie valutazioni discrezionali «nell'ambito di quel potere di fissazione dei “requisiti” di eleggibilità, che l'articolo 51, prima comma, della Costituzione riserva appunto al legislatore».
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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE
Capo I
ESAME PER L'ABILITAZIONE
ALL'ELETTORATO PASSIVO
Art. 1.
(Modifica all'articolo 51 della Costituzione).

      1. Al primo comma dell'articolo 51 della Costituzione, dopo le parole: «secondo i requisiti» sono inserite le seguenti: «di onorabilità, professionalità e competenza».

Art. 2.
(Esame per l'abilitazione all'elettorato
passivo).

      1. Non possono essere candidati in qualsiasi elezione regionale o politica, e non possono comunque ricoprire alcuna carica derivante dalle stesse elezioni, fatte salve le altre disposizioni di legge che fissano ulteriori requisiti di eleggibilità, coloro che non abbiano superato con profitto l'esame per l'abilitazione all'elettorato passivo e che siano in possesso di tale abilitazione al momento della propria candidatura.
      2. L'esame per l'abilitazione all'elettorato passivo verte sulle seguenti materie: diritto civile e commerciale, diritto costituzionale, diritto penale e di procedura penale, diritto amministrativo, diritto internazionale pubblico, diritto del lavoro, economia politica, politica economica e politica economica dell'Unione europea, storia moderna, storia contemporanea, geografia, organizzazione e gestione aziendali, informatica e una lingua straniera a scelta tra inglese, francese, spagnolo o tedesco.
      3. L'esame per l'abilitazione prevede le seguenti fasi:

          a) prova oggettiva attitudinale;

          b) prova oggettiva tecnico-professionale;

          c) prova finale orale.

      4. La prova oggettiva attitudinale consiste in una serie di quesiti a risposta multipla e mira ad accertare il possesso da parte del candidato delle attitudini e delle capacità di base necessarie per acquisire e per sviluppare la professionalità richiesta. La prova è valutata in trentesimi e sono ammessi alla prova oggettiva tecnico-professionale i candidati che riportano il punteggio di almeno 24/30.
      5. La prova oggettiva tecnico-professionale consiste in una serie di quesiti a risposta multipla per accertare la conoscenza delle seguenti materie: diritto civile e commerciale, diritto costituzionale, diritto penale e di procedura penale, diritto amministrativo, diritto internazionale pubblico, diritto del lavoro, economia politica, politica economica e politica economica dell'Unione europea, storia moderna, storia contemporanea, informatica, geografia, organizzazione e gestione aziendali. La prova è valutata in trentesimi e sono ammessi alla prova orale i candidati che riportano il punteggio di almeno 24/30.
      6. La prova orale verte sulle seguenti materie: diritto costituzionale, diritto penale e di procedura penale, diritto amministrativo, diritto internazionale pubblico, politica economica e politica economica dell'Unione europea storia contemporanea, geografia nonché elementi di informatica e della lingua straniera a scelta dal candidato tra le seguenti: inglese, spagnolo, tedesco e francese. La prova è valutata in trentesimi e superano l'esame per l'abilitazione all'elettorato passivo i candidati che riportano il punteggio di almeno 24/30. L'abilitazione all'elettorato passivo cessa di diritto dopo 5 anni dal suo conseguimento, e può essere ottenuta nuovamente previo superamento di un nuovo esame per l'abilitazione.
      7. Fatte salve tutte le altre disposizioni di legge che fissano ulteriori requisiti di eleggibilità, sono esclusi dall'accesso all'esame per l'abilitazione di cui al presente articolo coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, nonché coloro che sono stati destituiti o dispensati ovvero licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero sono stati dichiarati decaduti

da un impiego statale a seguito dell'accertamento che l'impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o, comunque, con mezzi fraudolenti.
      8. Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della giustizia, sentite le Commissioni parlamentari competenti e le regioni e avuto riguardo alle modalità di svolgimento degli esami per l'abilitazione professionale previsti per gli avvocati, i dottori commercialisti, gli ingegneri e i geologi, sono disciplinate le modalità e le forme delle prove d'esame per l'abilitazione all'elettorato passivo da tenere annualmente, provvedendo, altresì, i Ministeri citati, d'intesa tra loro, all'istituzione dell'Anagrafe pubblica degli abilitati all'elettorato passivo, da aggiornare con cadenza almeno semestrale, consultabile in formato libero e aperto nei siti internet istituzionali dei Ministeri stessi.
      9. La proposizione di ogni ricorso di qualsiasi natura avverso la decisione dell'istituzione giudicante relativamente all'idoneità all'elettorato passivo del candidato escluso o ritenuto non idoneo non sospende l'efficacia della decisione, né può essere riconosciuta alcuna forma di proroga o declaratoria di immissione provvisoria in graduatoria tale da poter produrre effetti ai fini della candidabilità in qualsiasi elezione alla quale possa eventualmente concorrere il ricorrente nelle more della decisione sul ricorso, fatti salvi gli effetti risarcitori.
Art. 3.
(Accertamento e incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica).

      1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di

deputato e di senatore, fatte salve le altre disposizioni di legge che fissano ulteriori requisiti di eleggibilità, coloro che non siano in possesso dell'abilitazione all'elettorato passivo di cui all'articolo 2.
      2. L'accertamento della condizione di incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica comporta la cancellazione dalla lista dei candidati.
      3. L'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, dall'ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera dei deputati, dall'ufficio elettorale regionale, per il Senato della Repubblica, e dall'ufficio centrale per la circoscrizione estero, sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità di cui all'articolo 2 della presente legge costituzionale rese da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Gli stessi uffici accertano d'ufficio la condizione di incandidabilità anche sulla base di atti o documenti di cui vengano comunque in possesso, ovvero mediante consultazione dell'Anagrafe pubblica degli abilitati all'elettorato passivo pubblicata nei siti internet istituzionali dei Ministeri competenti alla tenuta dell'Anagrafe stessa, comprovanti la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo di cui al citato articolo 2.
      4. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 3 del presente articolo trova applicazione l'articolo 23 del testo unico delle leggi recanti riforme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
      5. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 3 e prima della proclamazione degli eletti, l'ufficio centrale circoscrizionale, per la Camera dei deputati, l'ufficio elettorale regionale, per il Senato della Repubblica, e l'ufficio centrale per la circoscrizione Estero procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti del soggetto incandidabile.
Art. 4.
(Incandidabilità sopravvenuta nel corso del mandato elettivo parlamentare).

      1. Qualora la causa di incandidabilità di cui all'articolo 2 sopravvenga o comunque sia accertata nel corso del mandato elettivo, la Camera di appartenenza delibera ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione.
      2. Se l'accertamento della causa di incandidabilità interviene nella fase di convalida degli eletti, la Camera interessata, anche nelle more della conclusione di tale fase, procede immediatamente alla deliberazione sulla mancata convalida.
      3. Nel caso in cui rimanga vacante un seggio, la Camera interessata, in sede di convalida del subentrante, verifica che quest'ultimo sia in possesso dell'abilitazione all'elettorato passivo di cui all'articolo 2.

Art. 5.
(Incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia).

      1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia coloro che, fatte salve le altre disposizioni di legge che fissano ulteriori requisiti di eleggibilità, non siano in possesso dell'abilitazione all'elettorato passivo di cui all'articolo 2.

Art. 6.
(Accertamento e operatività dell'incandidabilità in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia).

      1. L'accertamento della condizione di incandidabilità alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia che non siano in possesso dell'abilitazione all'elettorato passivo di cui all'articolo 2

comporta la cancellazione dalla lista dei candidati.
      2. L'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, dall'ufficio elettorale circoscrizionale sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità di cui all'articolo 2 della presente legge costituzionale, rese da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Lo stesso ufficio accerta la condizione soggettiva di incandidabilità sulla base di atti o documenti di cui venga comunque in possesso, ovvero mediante consultazione dell'Anagrafe pubblica degli abilitati all'elettorato passivo pubblicata nei siti internet istituzionali dei Ministeri competenti alla tenuta dell'Anagrafe stessa, comprovanti la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo di cui al citato articolo 2.
      3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 del presente articolo trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
      4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, l'ufficio elettorale circoscrizionale o l'ufficio elettorale nazionale procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione dei candidati per i quali è stata accertata l'incandidabilità.
      5. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata in epoca successiva alla data di proclamazione, la condizione stessa è rilevata dall'ufficio elettorale nazionale ai fini della relativa deliberazione di decadenza dalla carica. Di tale deliberazione, il presidente dell'ufficio elettorale nazionale dà immediata comunicazione alla segreteria del Parlamento europeo.
Capo II
CAUSE OSTATIVE ALL'ASSUNZIONE E ALLO SVOLGIMENTO DI INCARICHI DI GOVERNO
Art. 7.
(Divieto di assunzione e di svolgimento di incarichi di Governo nazionale).

      1. Non possono ricoprire incarichi di Governo, individuati dall'articolo 1, comma 2, della legge 20 luglio 2004, n. 215, coloro che coloro che non siano in possesso dell'abilitazione all'elettorato passivo di cui all'articolo 2 della presente legge costituzionale.
      2. Coloro che assumono incarichi di Governo hanno l'obbligo di dichiarare di essere in possesso dell'abilitazione all'elettorato passivo di cui all'articolo 2.
      3. La dichiarazione di cui al comma 2 è rimessa dall'interessato alla Presidenza del Consiglio dei ministri prima di assumere le funzioni di Presidente del Consiglio dei ministri o di Ministro. La dichiarazione è resa al Presidente del Consiglio dei ministri dai Vice Ministri, dai Sottosegretari di Stato e dai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
      4. Ai fini del presente articolo la condizione di incandidabilità prevista dall'articolo 2 è immediatamente comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri e determina la decadenza di diritto dall'incarico ricoperto, dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero, quando la decadenza riguardi quest'ultimo, del Ministro dell'interno.
      5. Restano ferme per i titolari di cariche di Governo le cause di incompatibilità previste da altre disposizioni di legge.

Capo III
INCANDIDABILITà ALLE CARICHE ELETTIVE REGIONALI
Art. 8.
(Incandidabilità alle elezioni regionali).

      1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali e non possono comunque

ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali coloro che non siano in possesso dell'abilitazione all'elettorato passivo di cui all'articolo 2.
      2. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico da conferire mediante elezione o nomina di competenza del consiglio regionale, della giunta regionale, dei rispettivi presidenti o degli assessori regionali.
      3. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
Art. 9.
(Cancellazione dalle liste per incandidabilità alle elezioni regionali).

      1. In occasione della presentazione delle liste dei candidati per le elezioni del presidente della regione e dei consiglieri regionali, oltre alla documentazione prevista dall'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dall'articolo 1, commi 3 e 8, della legge 23 febbraio 1995, n. 43, o prevista dalle relative disposizioni delle leggi elettorali regionali, ciascun candidato rende, unitamente alla dichiarazione di accettazione della candidatura, una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 46 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'insussistenza delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 8 della presente legge costituzionale.
      2. Gli uffici preposti all'esame delle liste dei candidati, entro il termine previsto per la loro ammissione, cancellano dalle liste stesse i nomi dei candidati per i quali manca la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1 e dei candidati per i quali venga comunque accertata, dagli atti o documenti in possesso dell'ufficio, ovvero previa verifica tramite l'apposito registro pubblico la

sussistenza di alcuna delle predette condizioni di incandidabilità.
      3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 del presente articolo trova applicazione l'articolo 129 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
      4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2, la condizione stessa è rilevata, ai fini della mancata proclamazione, dagli uffici preposti alla proclamazione degli eletti, senza ritardo.
Capo IV
DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI
Art. 10.
(Incandidabilità nelle regioni
a statuto speciale).

      1. Le disposizioni in materia di incandidabilità della presente legge costituzionale si applicano anche nelle elezioni indette nelle regioni a statuto speciale.

Art. 11.
(Disposizioni comuni).

      1. L'incandidabilità disciplinata dalla presente legge costituzionale produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, primo comma, lettere b) e c), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
      2. I candidati che abbiano omesso di dichiarare la mancanza del requisito di incandidabilità di cui all'articolo 2 ovvero che falsamente abbiano dichiarato di essere in possesso dell'abilitazione di cui al medesimo articolo 2, fatti salvi gli effetti

penali per la realizzazione della condotta ed eventuali altre responsabilità a titolo amministrativo, sono tenuti a restituire ogni emolumento a qualsiasi titolo percepito a seguito dell'illegittima eventuale assunzione della carica, inclusi i rimborsi, le indennità e i trattamenti previdenziali e assistenziali nonché gli eventuali trattamenti di fine mandato a qualsiasi titolo percepiti. Il diritto alla restituzione di quanto percepito a seguito di assunzione di una carica in violazione del requisito di incandidabilità di cui all'articolo 2 in favore dell'ente o dell'istituzione erogante è imprescrittibile.
Art. 12.
(Disposizioni transitorie e finali).

      1. Le elezioni politiche e regionali indette nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale e la data di entrata in vigore del regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 8 dell'articolo 2 sono rinviate di diritto e possono essere svolte solo dopo sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'elenco degli abilitati all'elettorato passivo che siano risultati idonei al primo esame per l'abilitazione svolto nelle forme disciplinate dal citato regolamento.
      2. Le disposizioni della presente legge costituzionale, limitatamente a quelle previste per l'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature, per la mancata proclamazione, per i ricorsi e per il procedimento di dichiarazione in caso di incandidabilità sopravvenuta, si applicano fatte salve le altre disposizioni di legge che fissano ulteriori requisiti di eleggibilità e di incandidabilità.

Art. 13.
(Entrata in vigore).

      1. Le disposizioni della presente legge costituzionale entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale successiva alla promulgazione.

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