Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4121 |
1. Le società a partecipazione pubblica, anche in quota minoritaria, e gli enti partecipati interamente da capitale privato che svolgono servizi in concessione o in appalto per la pubblica amministrazione stabiliscono, con propri provvedimenti, i criteri e le modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei princìpi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità indicando in particolare le informazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e-bis), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, introdotta dal presente articolo.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nel sito internet istituzionale della società.
3. All'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
«e-bis) individuare procedure di reclutamento del personale orientate ai princìpi di trasparenza e di uguaglianza sociale prevedendo in ogni caso le seguenti informazioni aggiuntive:
1) indicazione e descrizione delle prove selettive da sostenere;
2) indicazione dei requisiti e dei titoli richiesti in base alla mansione da assumere, con indicazione del punteggio attribuito a ogni singolo titolo che può essere presentato;
3) indicazione delle azioni volte a garantire la parità di trattamento, nell'ambito delle procedure di reclutamento, fra le persone indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali, dalle disabilità, dall'età e dall'orientamento sessuale, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216».
1. Nei confronti degli enti e delle società che non adempiono, anche parzialmente, a quanto previsto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano le sanzioni interdittive previste dagli articoli 13, 14, 15 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.