Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4136 |
1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18-bis, comma 1, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Le sottoscrizioni possono essere raccolte in modalità digitale, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
b) all'articolo 20:
1) al secondo comma, dopo le parole: «anche in atti separati» sono inserite le seguenti: «e in modalità digitale»;
2) al quarto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche in modalità digitale»;
3) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le firme degli elettori possono altresì essere apposte in modalità digitale, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; in tali casi non è necessaria l'autenticazione delle sottoscrizioni».
1. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:a) all'articolo 28, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sottoscrizioni possono essere raccolte in modalità digitale, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
b) all'articolo 32, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sottoscrizioni possono essere raccolte in modalità digitale, anche attraverso l'utilizzo della firma digitale o della firma elettronica qualificata, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».
1. Alla legge 25 maggio 1970, n. 352, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«I rappresentanti dei comitati promotori o gli elettori di cui al comma precedente possono presentare alle segreterie comunali anche moduli in formato elettronico per consentire la raccolta di firme in modalità digitale, secondo le procedure di cui all'articolo 8-bis»;
b) all'articolo 8, sesto comma, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I sindaci rilasciano tali certificati, anche in modalità digitale, entro 48 ore dalla relativa richiesta»;
c) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
«Art. 8-bis. - Ciascun comune pubblica nel proprio sito internet istituzionale i moduli per la raccolta di firme in modalità digitale. I cittadini possono sottoscrivere le richieste di referendum accedendo
al sito del comune attraverso il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, di cui all'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o comunque attraverso tutte le modalità e tutti i sistemi idonei di verifica dell'identità digitale previsti dagli articoli 64 e 65 del medesimo codice»;d) all'articolo 9, primo comma, dopo le parole: «di tutti i fogli contenenti le firme» sono inserite le seguenti: «, delle sottoscrizioni raccolte in modalità digitale e trasmesse dai sindaci in modalità digitale»;
e) all'articolo 27, primo comma, dopo le parole: «di cui all'articolo 7» sono inserite le seguenti: «e nei moduli di cui all'articolo 8-bis»;
f) all'articolo 28, dopo le parole: «di tutti i fogli contenenti le firme» sono inserite le seguenti: «, delle copie delle sottoscrizioni raccolte in modalità digitale»;
g) all'articolo 49, secondo comma, le parole: «le disposizioni degli articoli 7 e 8» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni degli articoli 7, 8 e 8-bis».
1. Le disposizioni della presente legge costituiscono princìpi fondamentali concernenti il sistema di elezione del presidente e degli altri componenti della giunta regionale, nonché dei consiglieri regionali ai sensi dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione.
1. Le regioni e gli enti locali provvedono, con propri atti, all'attuazione dei princìpi di cui alla presente legge per le richieste di
promozione di istituti di partecipazione popolare e democrazia diretta previsti dall'articolo 123 della Costituzione, disciplinati negli statuti regionali e nelle leggi regionali attuative che regolano l'esercizio del diritto di iniziativa, e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della regione, nonché per garantire la partecipazione popolare dei cittadini negli enti locali, prevista dall'articolo 8 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.