Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4075


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
DI LELLO, VALERIA VALENTE, DALLAI, CAPODICASA, VENITTELLI, SARRO, LUIGI CESARO
Istituzione del registro storico-tecnico-urbanistico dei fabbricati
Presentata il 6 ottobre 2016


      

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Onorevoli Colleghi! – La recente scossa di terremoto di magnitudo 6.0 che, il 24 agosto 2016, alle ore 3,36 del mattino, ha colpito una vasta area dell'Appennino centrale al confine tra Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, coinvolgendo in particolare i comuni di Amatrice, Arquata del Tronto, Montegallo, Montemonaco fino a Norcia, ha riproposto con forza il tema della fragilità del patrimonio edilizio, sia pubblico che privato.
      Quest'ultimo evento disastroso ha causato la perdita di 297 vite umane, 390 feriti, ha distrutto i centri storici dei comuni di Amatrice e Accumoli, in provincia di Rieti, di Arquata del Tronto e Montegallo nella regione Marche. Ha provocato ingenti danni e lesioni a numerosi edifici pubblici e privati in un vasto territorio appenninico, mettendo in ginocchio la già fragile economia rurale basata, in prevalenza, sui settori tradizionali dell'agricoltura, del turismo, del commercio e dell'artigianato. Così, ancora una volta, l'ennesima volta, ci si interroga sulla fragilità del nostro patrimonio edilizio e su quanto avremmo potuto fare per mitigare l'impatto distruttivo di tali eventi.
      Negli ultimi anni, con l'approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni, si è passati da un sistema normativo di tipo prescrittivo ad un sistema di tipo prestazionale, ovvero basato non sull'obbligo di adozione di misure tecniche particolari, ma sul raggiungimento dei risultati. Forse consci che ciò non basti, il 18 novembre 2014, il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha approvato il testo delle nuove norme tecniche per le costruzioni. Il nuovo testo fisserebbe i princìpi da seguire nel progetto, nell'esecuzione e nel collaudo delle costruzioni e le prestazioni che gli edifici devono raggiungere in termini di resistenza meccanica e di stabilità. La novità dovrebbe essere proprio l'adeguamento antisismico degli edifici esistenti sulla base di standard meno stringenti rispetto a quelli applicati alle nuove costruzioni.
      Ebbene, sono passati oramai circa due anni e ancora non si è nemmeno concluso l’iter parlamentare con l'approvazione del parere da parte delle Commissioni competenti.
      Il nuovo approccio comunque impone al progettista, al direttore dei lavori e al collaudatore un maggiore sforzo e maggiori responsabilità, obbligandoli ad eseguire verifiche più attente ed accurate, sia in fase di collaudo che di esercizio dell'opera.
      Tuttavia, per garantire tutto ciò, è necessario formare una figura professionale del tecnico esperto nelle progettazioni, che deve essere in grado di progettare e gestire, in coerenza con il progetto architettonico, interventi strutturali valutando lo stato di un'opera e contribuendo alla sua realizzazione, sia per le costruzioni esistenti che per le nuove.
      Forse è arrivato veramente il momento di dotare i fabbricati di un apposito registro sul quale annotare le informazioni relative all'edificio stesso – di tipo identificativo, progettuale, strutturale, impiantistico e di conoscenza del sottosuolo – con l'obiettivo di pervenire a un idoneo quadro conoscitivo a partire, ove possibile, dalle fasi di costruzione dello stesso e su cui registrare le modifiche apportate rispetto alla configurazione originaria.
      In particolare, si deve consentire di monitorare lo stato di conservazione del patrimonio edilizio con indagini specifiche rivolte a quei fabbricati che risultino aver subito, negli anni, rispetto alla configurazione originaria, modifiche sostanziali sia sotto il profilo strutturale che funzionale.
      In considerazione della diffusione e dell'utilità che tale strumento è destinato ad assumere, anche al fine di ridurre l'onere che inevitabilmente graverà sui proprietari, sarà necessario che lo Stato coinvolga sia gli ordini professionali interessati, per la definizione agevolata dei compensi, sia le organizzazioni delle società di assicurazione e quelle della proprietà edilizia, per definire premi assicurativi agevolati per i fabbricati dotati del registro stesso.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto).

      1. La presente legge istituisce il registro storico-tecnico-urbanistico dei fabbricati pubblici e privati, di seguito denominato «registro del fabbricato».
      2. Nel registro del fabbricato è dichiarato lo stato di manutenzione del fabbricato, compresi i manufatti e le aree di pertinenza, al fine di salvaguardare l'incolumità, pubblica e privata, e, nel caso di immobili di pregio storico-architettonico, di garantire la loro conservazione.

Art. 2.
(Nomina e requisiti del tecnico incaricato).

      1. Per la tenuta e l'aggiornamento periodico del registro del fabbricato, i proprietari, tramite l'amministratore se riuniti in condominio ovvero singolarmente o tramite un unico rappresentante con apposita delega, nominano un tecnico incaricato. Ai fini di cui al presente articolo, il tecnico incaricato deve essere iscritto all'albo professionale degli architetti, dei geologi o degli ingegneri da non meno di cinque anni o da non meno di tre anni, se in possesso di un attestato rilasciato da un ente o da un organismo riconosciuto al termine di un corso professionale abilitante in materia, e comunque in associazione, anche temporanea, con professionisti aventi più di cinque anni di iscrizione nei rispettivi albi.

Art. 3.
(Modalità e tenuta del registro del fabbricato).

      1. Per ciascun fabbricato, comprese le aree e i manufatti di pertinenza, il registro contiene:

          a) il rilievo dello stato di fatto e lo schema statico dell'edificio in scala adeguata;

          b) le informazioni riguardanti la sicurezza, la situazione progettuale, urbanistica, edilizia, catastale, strutturale, impiantistica, autorizzativa e geologica del sottosuolo, lo smaltimento delle acque, nonché l'esistenza di vincoli, con le modificazioni e gli adeguamenti intervenuti nel tempo;

          c) gli atti progettuali e i relativi provvedimenti autorizzativi per l'edificabilità, l'abitabilità e l'agibilità del fabbricato, se edificato dopo il 1967.

      2. Il registro del fabbricato rimane depositato e in custodia, a cura dell'amministratore o del proprietario o del rappresentante delegato ai sensi dell'articolo 2, in un locale di facile accesso, le cui caratteristiche sono stabilite con il decreto di cui all'articolo 7, ed è esibito su richiesta di pubblici ufficiali appartenenti ad amministrazioni che hanno potere di intervento sul fabbricato.
      3. L'istituzione del registro del fabbricato, la nomina del tecnico incaricato e il relativo disciplinare d'incarico sono comunicati all'amministrazione comunale competente per territorio.
      4. La scheda di sintesi del contenuto del registro del fabbricato e degli allegati è trasmessa, entro il 31 dicembre di ogni anno, all'ufficio tecnico del comune competente per territorio.
      5. La redazione del registro del fabbricato è completata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per gli edifici pubblici e privati in cui si svolgono attività che comportino la presenza di lavoratori e l'accesso al pubblico, e in ventiquattro mesi dalla medesima data di entrata in vigore, per i restanti edifici privati.
      6. L'obbligo della tenuta del registro del fabbricato e della nomina del tecnico incaricato permangono fino alla cancellazione del fabbricato stesso dagli atti catastali.
      7. L'acquisizione presso gli uffici pubblici della documentazione tecnico-amministrativa necessaria alla predisposizione del registro del fabbricato avviene senza oneri per la parte interessata.

Art. 4.
(Compiti del tecnico incaricato).

      1. Il tecnico incaricato:

          a) redige una relazione preliminare contenente le informazioni di cui all'articolo 3, comma 1, con particolare riferimento alle condizioni statiche del fabbricato, alle condizioni geologico-tecniche del sottosuolo, alla storia manutentiva del fabbricato, a partire dalla sua costruzione fino allo stato attuale. La relazione è corredata da una pianta del fabbricato, comprese le aree e i manufatti di pertinenza, in scala adeguata, nella quale sono indicati, oltre allo schema statico dell'immobile in scala, tutti gli allacciamenti e i percorsi dei sottoservizi dal confine pubblico al fabbricato stesso e, laddove fossero riscontrate criticità, l'indicazione della tipologia di interventi da realizzare, evidenziandone le priorità;

          b) controlla e annota sul registro del fabbricato l'esecuzione di ogni lavoro di ristrutturazione, manutenzione straordinaria, mutamento di destinazione d'uso che interessi l'intero fabbricato o parte di esso, con funzioni di mera sorveglianza, senza alcuna delle responsabilità proprie delle figure professionali previste dalla vigente normativa per l'esecuzione di lavori edili o di impiantistica;

          c) comunica, entro quarantotto ore dall'inizio, al condominio e al comune nel cui territorio è ubicato il fabbricato ogni intervento che potrebbe compromettere la sicurezza geo-statica del fabbricato stesso.

Art. 5.
(Violazioni e sanzioni).

      1. La violazione delle norme di cui agli articoli 2, 3 e 4 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria a carico degli obbligati di una somma da 5.000 euro a 10.000 euro e, per il tecnico incaricato, la comunicazione al rispettivo albo professionale di appartenenza.

Art. 6.
(Convenzioni nazionali).

      1. Per l'attuazione delle finalità della presente legge, i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convocano gli ordini dei professionisti abilitati alla redazione del registro del fabbricato, al fine di promuovere una convenzione nazionale per la definizione agevolata dei relativi compensi.
      2. Con le medesime finalità di cui al comma 1, i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, convocano le organizzazioni delle società di assicurazione e quelle della proprietà edilizia al fine di promuovere una convenzione nazionale che definisca premi assicurativi agevolati per i fabbricati dotati del registro dei fabbricati.

Art. 7.
(Schema tipo del registro del fabbricato).

      1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo schema tipo del registro del fabbricato e sono indicati, altresì, i contenuti e le modalità di redazione e di aggiornamento dello stesso.

Art. 8.
(Trasferimento immobiliare).

      1. Decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di trasferimento di un diritto reale sull'intero fabbricato o parte di esso, l'ufficiale rogante, prima del perfezionamento dell'atto, ha l'obbligo di verificare l'esistenza del registro del fabbricato e l'avvenuta nomina del tecnico incaricato e di

comunicare al comune interessato eventuali inadempimenti.
Art. 9.
(Controllo).

      1. È demandato ai comuni il controllo sugli adempimenti di cui alla presente legge e, a tal fine, gli stessi hanno la facoltà di istituire una speciale anagrafe del patrimonio edilizio.

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