Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 536 |
1. La realizzazione di infrastrutture e opere pubbliche di rilevanza e interesse nazionale è sottoposta a dibattito pubblico, secondo la procedura disciplinata dalla presente legge, al fine di individuare le soluzioni ottimali e di assicurare la più ampia partecipazione delle popolazioni interessate nel corso delle relative procedure decisionali.
1. La procedura di dibattito pubblico è obbligatoria per la realizzazione di tutte le infrastrutture e opere pubbliche il cui valore economico è superiore a 200 milioni di euro e che interessano territori con non meno di 100.000 abitanti. Al di sotto di tali limiti la procedura è attivata su richiesta di un consiglio regionale, di uno o più consigli di comuni con popolazione complessiva di almeno 150.000 abitanti o di almeno 50.000 cittadini residenti nel territorio interessato dalla realizzazione dell'opera.
1. È istituita presso l'Autorità di regolazione dei trasporti, la Commissione nazionale per il dibattito pubblico, di seguito denominata: «Commissione nazionale» composta da:
a) il presidente, nominato dall'Autorità medesima tra i suoi componenti;
b) tre rappresentanti degli enti territoriali, nominati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
1. Il soggetto proponente la realizzazione delle opere e infrastrutture di cui all'articolo 2, prima della presentazione della domanda di autorizzazione ai soggetti competenti, invia alla Commissione nazionale la richiesta di apertura della procedura di dibattito pubblico, corredata del progetto e dello studio di fattibilità della relativa opera, con indicazione della sua localizzazione, dei benefìci economici e occupazionali attesi, del suo impatto ambientale e dei tempi e dei costi di realizzazione, nonché dei costi di gestione.
2. La Commissione nazionale, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1, nomina la Commissione per il dibattito pubblico per l'opera interessata, costituita da:
a) un responsabile del procedimento, scelto tra i componenti della Commissione nazionale;
b) un rappresentante delle associazioni di protezione dell'ambiente presenti sul territorio e riconosciute a livello nazionale;
c) tre rappresentanti delle comunità locali scelti dal consiglio delle autonomie locali della regione in cui è realizzata l'opera;
d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale;
e) un rappresentante di movimenti o associazioni di cittadini formalmente costituitisi sul territorio la cui attività si sia contraddistinta per azioni positive di partecipazione democratica al dibattito.
3. La Commissione nazionale stabilisce la durata della fase di dibattito pubblico,
non superiore a centoventi giorni, le modalità del suo svolgimento e i relativi strumenti di partecipazione. La Commissione nazionale assicura altresì la pubblicazione, in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale, degli atti presentati dal soggetto proponente in relazione all'opera proposta.1. Alla scadenza del termine fissato ai sensi del primo periodo del comma 3 dell'articolo 4, la fase di dibattito pubblico è dichiarata conclusa e il responsabile del procedimento redige un rapporto conclusivo sulle relative risultanze, corredato di tutti gli atti presentati nel corso del dibattito, che è inviato alla Commissione nazionale e pubblicato nella sezione del proprio sito internet di cui al secondo periodo del citato comma 3 dell'articolo 4.
1. Trenta giorni prima della conclusione della fase di dibattito pubblico di cui all'articolo 5 è nominata la Commissione di inchiesta pubblica relativa all'opera interessata, composta da:
a) il presidente, nominato dall'Autorità di regolazione dei trasporti che non può essere il responsabile del procedimento di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a);
b) un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
c) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
d) un rappresentante del Ministero competente per la destinazione funzionale dell'opera interessata, se diverso dai Ministeri di cui alle lettere b) e c);
e) due rappresentanti delle comunità locali scelti dal consiglio delle autonomie locali della regione interessata dalla realizzazione dell'opera individuati tra quanti svolgono attività di insegnamento universitario o attività professionali in materie attinenti alla destinazione funzionale dell'opera.
2. La Commissione di inchiesta pubblica ha il compito di valutare gli atti e le osservazioni emerse nella fase di dibattito pubblico.
1. Entro sessanta giorni dalla sua nomina, prorogabili una sola volta per ulteriori trenta giorni, la Commissione di inchiesta pubblica redige un rapporto conclusivo con le osservazioni, le determinazioni, le eventuali proposte di modifica e le valutazioni finali circa il progetto sottoposto alla procedura di inchiesta pubblica.
2. Il rapporto di cui al comma 1 è inviato alla Commissione nazionale, che provvede alla sua pubblicazione nella sezione del proprio sito internet di cui al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 4 e al suo invio al soggetto proponente.
1. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del rapporto di cui all'articolo 7, comma 2, il soggetto proponente può:
a) proporre modifiche al progetto originale, indicando quelle connesse con le risultanze del rapporto medesimo;
b) confermare il progetto originale, indicando le motivazioni a sostegno di tale decisione;
c) rinunciare al progetto.
1. Gli oneri relativi all'attuazione delle procedure previste dalla presente legge sono posti a carico del soggetto proponente, con le modalità definite dalla Commissione nazionale con propria determinazione adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.