Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4201 |
Il presente articolo contiene la proroga delle graduatorie approvate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, altre disposizioni sulla proroga dei termini disposti dalla legge in materia di lavoro pubblico nonché la proroga dell'Unità operativa speciale dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) costituita in occasione del grande evento Expo Milano 2015 e dell'attività del commissario liquidatore delle residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006.
In particolare, il comma 1 conferma fino al 31 dicembre 2017 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 101 del 2013, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori. La proroga in esame completa quanto previsto dall'articolo 1, comma 368, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio
Comma 1. La legge 26 ottobre 2016, n. 198, e in particolare l'articolo 2, comma 4, ha delegato il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, una nuova normativa finalizzata a razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.
In particolare, la legge prevede che questa nuova normativa abbia ad oggetto, tra l'altro, il numero dei componenti del Consiglio nazionale e l'adeguamento del sistema elettorale del medesimo organo; nell'adozione delle nuove disposizioni il Governo deve attenersi ai princìpi e criteri direttivi esposti al successivo comma 5, numeri 3) e 4), dell'articolo 2: il numero dei componenti non può superare il massimo di sessanta consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti, nel rispetto della rappresentanza delle minoranze linguistiche, e l'adeguamento del sistema elettorale al principio di massima rappresentatività territoriale.
La disposizione di cui al comma 1, che proroga sino al 30 giugno 2017 il Consiglio nazionale in carica, si rende necessaria affinché, nelle more dell'entrata in vigore della nuova normativa sia garantita la continuità operativa del Consiglio nazionale attuale, in scadenza al 31 dicembre 2016, insieme ai Consigli regionali, in virtù della proroga già a suo tempo disposta con l'articolo 12-quater del decreto-legge n. 210 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2016.
Con la proroga sino al 30 giugno 2017 si assicura l'applicazione delle nuove regole già a partire dal prossimo Consiglio nazionale. La norma di proroga riguarda anche gli attuali Consigli regionali degli Ordini dei giornalisti, in ragione dell'opportunità di rispettare la prassi consolidata secondo la quale le elezioni del Consiglio nazionale e quelle dei Consigli regionali avvengono contestualmente, essendo identica la platea degli elettori attivi e, pertanto, un'eventuale distinzione sotto il profilo temporale delle due procedure elettorali comporterebbe un raddoppio dei costi.
Commi 2 e 3: nel decreto-legge n. 63 del 2012, che è intervenuto sulla disciplina del sostegno pubblico all'editoria, si prevede, all'articolo 4, comma 1, l'obbligo di tracciabilità delle vendite e delle rese dei giornali, da ottenersi mediante la realizzazione di una rete informatica che colleghi l'intera rete di vendita. La stessa disposizione prevede che, a sostegno di questo progetto di informatizzazione, possa essere riconosciuto agli operatori della rete di distribuzione e vendita un credito di imposta, a fronte delle spese sostenute per l'adeguamento tecnologico delle loro strutture.
Sulla disposizione originaria hanno inciso diverse modifiche successive [la prima con l'articolo 1, comma 334, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014); la seconda con l'articolo 1, comma 185, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015); la terza con l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 210 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2016], che hanno «spostato in avanti» il termine di scadenza dell'obbligo della tracciabilità delle vendite e delle rese dei giornali. Conseguentemente, anche il periodo di riferimento per l'effettuazione degli investimenti tecnologici assistiti dal credito d'imposta è stato spostato in avanti. Con l'ultimo intervento legislativo, il termine di scadenza per l'adempimento dell'obbligo della tracciabilità è fissato al 31 dicembre 2016 ed anche il periodo utile per effettuare i
relativi investimenti risulta fissato in relazione alla medesima scadenza.
Le proroghe del termine e lo spostamento del periodo utile per usufruire del credito d'imposta sono stati necessari in considerazione delle difficoltà e dei ritardi che hanno caratterizzato il raggiungimento dei necessari accordi tra i diversi operatori della filiera interessati (editori, distributori, rivenditori) e quindi il progetto e la realizzazione della rete informatica che, collegando
Comma 1. Il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, ha inserito all'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il comma 11-bis, con il quale è stata prevista la possibilità di concedere un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, nel limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016, della durata massima di dodici mesi, a favore delle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore del decreto, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Il trattamento di integrazione salariale straordinaria introdotto si inquadra come una misura destinata alle imprese che, avendo già beneficiato a qualunque titolo di precedenti trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria conclusi nel 2016, si trovino, sempre nell'annualità 2016, nell'impossibilità di ricorrere ulteriormente a un trattamento di integrazione salariale straordinaria, sia in base alle disposizioni
Comma 1. La norma prevede la possibilità per gli enti locali beneficiari del finanziamento di cui al decreto-legge n. 69 del 2013 (cosiddetto decreto del fare) di utilizzare le risorse per interventi già autorizzati e finanziati e di differirne il pagamento dei lavori fino al 31 dicembre 2017. Tale proroga si rende necessaria in quanto, essendo state reinvestite le economie di gara, gli enti beneficiari delle stesse hanno provveduto ad aggiudicare solo entro il 29 febbraio 2016 con conseguente ritardo sull'esecuzione dei lavori. Si tratta, infatti, di interventi i cui importi non potevano consentire da un punto di vista tecnico la completa esecuzione entro il 2016.
Comma 2. La presente disposizione fissa al 31 dicembre 2017 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici e dei locali adibiti a scuola per i quali non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento.
Comma 3. La norma intende intervenire sulla normativa vigente in materia di contratti per ricercatori a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010, autorizzando le università a prorogare fino al 31 dicembre 2017, con risorse a carico del proprio bilancio e previo parere favorevole del dipartimento di afferenza, i contratti di ricercatori a tempo determinato, della tipologia di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in scadenza prima della medesima data, i cui titolari non hanno partecipato all'abilitazione scientifica nazionale (ASN).
Tale ulteriore prolungamento del termine interviene sulla precedente ed analoga proroga della scadenza fissata al 31 dicembre 2016, di cui al comma 10-octies dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, per i contratti triennali dei ricercatori a tempo determinato di tipo b), non rinnovabili.
Con la presente norma, pertanto, viene consentita la proroga per un ulteriore anno ai titolari dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010 a condizione che tali soggetti abbiano superato la valutazione prevista nel terzo anno di contratto. In tal modo, i titolari del contratto in questione potranno partecipare alle procedure per il conseguimento dell'ASN di cui all'articolo 16 della legge n. 240 del 2010, entro il termine di scadenza della proroga. Come sopra accennato, infatti, a seguito della citata riforma dell'articolo 16 della legge n. 240 del 2010, per gli studiosi in questione la prima tornata utile per poter conseguire l'abilitazione scientifica è stata indetta solo recentemente con il decreto direttoriale n. 1532 del 29 luglio 2016, ai sensi del quale la possibilità di presentare le candidature decorre dalla data di pubblicazione del bando.
Infatti, con l'entrata in vigore dei nuovi regolamenti sull'ASN, attuativi della riforma recata dalla legge n. 114 del 2014 (decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, che ha sostituito il decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, e decreto ministeriale 7 giugno 2016, n. 120, che ha sostituito il decreto ministeriale n. 76 del 2012), si è provveduto ad indire le procedure di ASN relative all'anno 2016.
Nelle more degli esiti della nuova tornata di ASN (procedura «a sportello» della durata biennale, indetta con il citato decreto direttoriale n. 1532 del 2016), peraltro, si pone il problema di consentire che il meccanismo di tenure track di cui all'articolo
Commi 1 e 2. Si proroga di un ulteriore anno la sospensione dell'applicazione della disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, che subordina l'ammissione allo scrutinio per l'accesso al corso di formazione dirigenziale e per la promozione alla qualifica di dirigente superiore della Polizia di Stato alla frequenza dei corsi collegati alla progressione in carriera previsti dal comma 1 del medesimo articolo.
La necessità di prorogare ulteriormente la sospensione della norma, da ultimo disposta dall'articolo 1, commi 6 e 7, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, riveste carattere di urgenza. Infatti, in attesa di una revisione della disciplina in materia, in assenza di un'ulteriore proroga non sarà possibile la
Comma 1. Si prevede la proroga al 31 dicembre 2017 del termine per l'applicazione della disciplina transitoria in materia di incroci proprietari tra televisioni e giornali di cui all'articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
La citata norma, che riproduce l'articolo 15, comma 6, della legge n. 112 del 2004 (cosiddetta «legge Gasparri»), pone il divieto, originariamente fissato fino al 31 dicembre 2010, per i soggetti esercenti attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma, che hanno conseguito ricavi superiori all'8 per cento del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) e per le imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengono una quota superiore al 40 per cento dei ricavi complessivi, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o di partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani.
Tale termine è stato prorogato più volte, da ultimo, al 31 dicembre 2016, dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 210 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2016 e ha avuto la propria base motivazionale, che si ritiene ancora attuale ai fini della proroga in questione, nella segnalazione del 24 novembre 2010 al Governo da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la quale evidenziava che la disposizione in materia di limiti anti-trust relativa all'incrocio tra stampa e giornali quotidiani era stata sin dall'inizio concepita dal legislatore a tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione e di informazione, sulla base delle indicazioni date dalla Corte costituzionale (sentenza n. 826 del 1988).
- l'obbligo di trasmissione delle informazioni al Registro è «sanzionato» decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento;
- l'obbligo di interrogazione del Registro è sanzionato dal 1° gennaio 2017.
Ancora, l'articolo 14 della legge europea per il 2014, oltre a sostituire integralmente l'articolo 52 della legge n. 234 del 2012 introducendone l'attuale formulazione, ha stabilito l'abrogazione a decorrere dal 2017 della norma relativa ai controlli mediante autodichiarazioni e controlli a campione sui soggetti beneficiari di aiuti illegali oggetto di una decisione di recupero da parte della Commissione europea. L'abrogazione in questione è, evidentemente, correlata all'attivazione del Registro di cui all'articolo 52.
La previsione dei predetti termini presenta più di una criticità.
L'impostazione data dal legislatore impone logicamente che il momento della trasmissione dei dati al Registro preceda temporalmente quello dell'interrogazione. Non avrebbe alcun senso, infatti, l'imposizione di un obbligo di consultazione laddove non fosse parimenti assicurato l'obbligatorio inserimento delle informazioni da consultare.
L'apparato sanzionatorio, in particolare, così come attualmente congegnato dalla norma, avrebbe richiesto che l'entrata in vigore del regolamento avvenisse al più tardi al principio di novembre 2016 (sessanta giorni prima del termine del 1° gennaio 2017) di modo che alla data del 1° gennaio 2017 il Registro potesse essere «a regime» venendo a coincidere i due profili obbligatori della trasmissione delle informazioni e dell'interrogazione del Registro.
Poiché, tuttavia, stante il tempo trascorso, la possibilità di procedere entro i termini predetti è venuta meno, l'attuale formulazione della norma pone una serie di aspetti problematici, che impongono un intervento correttivo.
In particolare, allo stato attuale appare necessario:
scongiurare il rischio che, in caso di mancata entrata in vigore del regolamento entro il 1° gennaio 2017, possa determinarsi un «blocco» nella concessione ed erogazione degli aiuti di Stato. Detto rischio può concretamente porsi per le amministrazioni titolari di aiuti che ritengano di aderire a un'interpretazione rigorosa dell'articolo 52 della legge n. 234 del 2012, che porterebbe alle estreme conseguenze le previsioni relative all'utilizzo del Registro come condizione di efficacia degli aiuti;
ricondurre a unità i due momenti della «trasmissione» delle informazioni al Registro e della «interrogazione» del medesimo, in quanto l'applicazione della norma, nell'attuale formulazione, darebbe luogo a una manifesta illogicità, sanzionando la sola consultazione del Registro;
assicurare alle amministrazioni e ai soggetti gestori, utenti del Registro, un sufficiente periodo di sperimentazione del sistema, prima di sanzionare l'eventuale mancato adempimento degli obblighi di utilizzo, così come declinati dal regolamento attuativo di cui al comma 6 dell'articolo 52 della legge n. 234 del 2012.
Sulla base delle motivazioni sopra esposte si propone, pertanto, una proroga dei termini, previsti dalla norma istitutiva del Registro nazionale degli aiuti di Stato, a decorrere dai quali il mancato adempimento degli obblighi di utilizzo del Registro costituirà condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti di Stato soggetti a registrazione, con le connesse responsabilità a carico dei soggetti inadempienti. Conseguentemente (al fine di realizzare il necessario coordinamento), nella proposta vengono conformemente prorogati anche i termini individuati dalle norme collegate.
Il comma 1 proroga il termine fissato per la ridefinizione della normativa sul governo della spesa farmaceutica in quanto appare evidente che tale obiettivo non potrà essere raggiunto nel previsto termine di legge a causa dell'ingente contenzioso che è stato presentato dalle aziende farmaceutiche avverso la manovra contenuta nell'articolo 21 del decreto-legge n. 113 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2016, che ha comportato l'impossibilità di avviare le attività normative finalizzate alla predisposizione della nuova governance in materia di spesa farmaceutica.
Il comma 2 prevede la proroga di un anno per l'adozione del decreto finalizzato a rivedere l'attuale sistema e il metodo della remunerazione della filiera del farmaco. Appare infatti necessario prorogare di un ulteriore anno il termine per passare al «sistema misto» che, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, deve essere definito con un accordo tra l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e i soggetti della filiera, tenendo conto della complessità della procedura prescritta. Nell'ottobre 2015 un'intesa fu raggiunta, ma il Ministero dell'economia e delle finanze non la ratificò e la trattativa non fu ripresa.
Il comma 3, intervenendo sul termine del 1° gennaio 2017 di cui al comma 1 dell'articolo 42 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, è volto a prorogare fino al 1° gennaio 2018 le procedure che prevedono l'impiego di animali per ricerche sugli xenotrapianti e sulle sostanze d'abuso, di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), del predetto decreto legislativo.
Tali divieti, unitamente ad altri, sono stati introdotti, benché non espressamente previsti dalla direttiva 2010/63/UE, in attuazione dello specifico criterio di delega di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e f), della legge di delegazione europea n. 96 del 2013.
Tuttavia, al fine di contemperare le previsioni della direttiva con quelle della legge di delega, il citato articolo 42 ha previsto una moratoria di tre anni per l'entrata in vigore di tali misure più restrittive, che sono, quindi, applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 2017, al fine di consentire alle attività interessate gli opportuni tempi di adeguamento.
Nel contempo, detta disposizione ha demandato al Ministero della salute il compito di effettuare, entro il 30 giugno 2016, un monitoraggio sulla effettiva disponibilità di metodi alternativi, condizionando l'entrata in vigore dei suddetti divieti all'esito
Comma 1. L'articolo 2248 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel disciplinare il regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, autorizza il Ministro della difesa, in relazione a eventuali variazioni nella consistenza organica dei ruoli, nonché alle esigenze di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento, a modificare il numero delle promozioni a scelta al grado superiore e a rimodulare le relative aliquote di valutazione, fermi restando i volumi organici complessivi. La norma consente di adottare interventi correttivi sullo sviluppo dei ruoli degli ufficiati dell'Arma fino all'avanzamento per l'anno 2016 compreso. Nel periodo di regime transitorio il ruolo normale ha registrato, rispetto alla progressione di carriera scandita teoricamente dal codice dell'ordinamento militare, un innalzamento dell'età media di immissione nei
gradi di generale che, se da un lato ne ha assicurato l'armonico sviluppo, evitando il ricorso all'istituto dell'aspettativa per riduzione dei quadri, dall'altro ha determinato la costante carenza organica nei gradi di vertice dovuta alle sopravvenute cessazioni per limiti d'età. In tale ottica, non è possibile non considerare come le attuali consistenze delle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado di generale di corpo d'armata, alla luce dell'elevata età media di accesso all'alta dirigenza e del crescente, progressivo numero di esodi, non soddisfano i requisiti minimi di adeguatezza del tasso di selettività. La prospettiva descritta assume peraltro i caratteri di vera criticità avuto riguardo all'impossibilità di assicurare, in concreto, una permanenza nei gradi apicali adeguata allo svolgimento dei precipui compiti di indirizzo strategico attribuiti al vertice gerarchico. Parimenti, la disomogenea alimentazione del ruolo speciale
ha determinato un disarmonico sviluppo del ruolo registrando, allo stato, consistenti eccedenze nel grado di capitano e rilevanti vacanze nel grado di tenente colonnello. Nei prossimi anni tale situazione persisterà negli altri gradi in ragione delle previste procedure di avanzamento. Infine, il ruolo tecnico logistico risulta non ancora completamente assestato poiché risente ancora della disomogenea costituzione iniziale del ruolo stesso. Le diverse anzianità di grado possedute dagli ufficiali comporteranno quindi un anomalo sviluppo del ruolo. In tale quadro, è evidente la necessità di conservare un adeguato, flessibile e duraturo strumento normativo che consenta di rendere più armonico e aderente alla reale situazione lo sviluppo dei ruoli degli ufficiali dell'Arma, per evitare disallineamenti e criticità nonché garantire più omogenei tassi di avanzamento.
Comma 2. La proroga consente all'Arma dei carabinieri e alle altre Forze di polizia
la proroga prevista alla lettera a) differisce di un anno il termine entro cui le unità produttive gestite dall'AID dovranno conseguire l'obiettivo dell'economica gestione. In realtà con tale differimento si prefigge anche un allineamento sulle performance degli stabilimenti produttivi virtuosi da parte delle strutture operanti nei territori di Torre Annunziata (Napoli), Castellammare, Fontana Liri (Frosinone) e Messina, che, allo stato attuale, non sono ancora in grado di conseguire l'obiettivo prefissato e che, qualora si addivenisse a procedure di liquidazione, rappresenterebbero un onere ingente per il Paese in termini di costi relativi alla mobilità e alla ricollocazione necessaria del personale in esubero, specialmente in aree economicamente depresse, nelle quali risulterebbe molto problematico evitare pesanti ricadute negative in termini sociali ed occupazionali. Per quanto attiene, invece, al profilo finanziario, l'intervento è neutrale in quanto, a decorrere dal 2015, l'articolo 2190, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, ha soppresso i contributi finanziari a favore dell'Agenzia che gravavano sul bilancio del Ministero della difesa;
la disposizione prevista alla lettera b) è finalizzata a consentire all'AID, nei vari settori produttivi che ad essa fanno capo, di mantenere i contratti di lavoro a tempo determinato oggi esistenti e ritenuti indispensabili per la specificità degli incarichi svolti da tale personale, che non risultano attribuibili ad altre risorse interne in possesso di analogo know how. Anche in questo caso l'intervento è neutrale sotto il profilo finanziario, in quanto l'articolo 143 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare prevede la facoltà di ricorrere ad assunzioni di personale a tempo determinato nei limiti e nell'ambito delle disponibilità finanziarie dell'Agenzia stessa. Occorre evidenziare comunque che l'AID ha avviato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri le procedure di autorizzazione a bandire, dal 2017, procedure concorsuali per l'assunzione delle figure professionali in possesso delle specifiche professionalità oggetto dell'intervento.
Comma 4. Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, concernente le disposizioni per la razionalizzazione delle funzioni di polizia, ha previsto l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri. Nelle more della definizione del passaggio delle relative funzioni, l'intervento previsto alla lettera a) si rende necessario per consentire la chiusura delle contabilità del medesimo Corpo, che necessitano di un lasso di tempo ulteriore rispetto a quello di imminente scadenza, tenuto anche conto che è tuttora in corso il perfezionamento dei provvedimenti realizzativi del trasferimento dei beni dal Corpo forestale dello Stato verso l'Arma. L'intervento, dunque, prevede che siano gli uffici del Comando generale ad assicurare la chiusura della gestione stralcio, essendo solo per tale specifica attività coordinati dal Capo del Corpo forestale dello Stato attualmente in servizio.
Conseguentemente si rende necessario provvedere, con l'intervento previsto alla lettera b), al differimento del termine per
Il comma 1 è volto a prorogare l'incarico di Commissario ad acta previsto dall'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in relazione agli interventi definiti «per la ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981 disciplinata dalla legge 14 maggio 1981, n. 219».
Si tratta, nello specifico, di interventi di completamento di opere infrastrutturali rimaste abbandonate per anni, di schemi viari funzionali, di chiusure amministrative, tecniche, contabili, espropriative di 71 progetti, di cui all'articolo 32 della citata legge n. 219 del 1981.
Come è noto, infatti, la complessa opera relativa alla costruzione di nuove infrastrutture e, insieme, di sviluppo industriale delle aree terremotate della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, avviata dalla citata legge n. 219 del 1981, ha creato nel tempo un articolato quadro normativo e provvedimentale, caratterizzato da natura eccezionale e derogatoria e dal susseguirsi di competenze attribuite ad amministrazioni diverse.
Al fine di pervenire al completamento degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 32 della predetta legge n. 219 del 1981, l'articolo 86 della legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289 del 2002) ha istituito un Commissario ad acta, da nominare con decreto del Ministro delle attività produttive (poi adottato in data 21 febbraio 2003).
Il medesimo articolo 86 disponeva, inoltre, la revoca di tutte le concessioni per opere di viabilità finanziate ai sensi della legge n. 219 del 1981, i cui lavori non avevano conseguito significativi avanzamenti da almeno tre anni, prevedendo che il Commissario, entro ventiquattro mesi dalla definizione degli stati di consistenza, affidasse l'esecuzione delle opere medesime con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica amministrazione, avvalendosi della disciplina straordinaria della legge n. 219 del 1981.
Gli oneri per il compenso del Commissario e per il funzionamento della struttura di supporto, composta da personale in servizio presso il Ministero delle attività produttive, fissati originariamente in 300.000 euro annui, furono posti dalla norma a valere sulla contabilità speciale n. 1728 del medesimo Ministero.
La norma della legge finanziaria 2003 ha, pertanto, costituito il fondamento di procedure che, in deroga a quelle ordinarie, sono state indirizzate alla più celere consentita conclusione delle opere infrastrutturali divenute annose.
attività connesse al rimborso e al pagamento delle indennità relative alle espropriazioni per acquisizioni risalenti anche agli anni ’80;
sopralluoghi e adempimenti per la consegna di viabilità ultimata (la cui mancata effettuazione comporta responsabilità di custodia e responsabilità anche penali in caso di incidenti);
attività di collaudo (con conseguenze economiche negative in caso di ritardi);
pagamento degli stati di avanzamento lavori alle imprese esecutrici (anche in tal caso, in caso di ritardi, con maturazione di interessi oltre all'ipotesi – non remota – di sospensione dei lavori e insorgere di contenziosi).
I ritardi e le sospensioni derivanti dalla cessazione della gestione commissariale potrebbero causare notevoli contenziosi. La descritta situazione rende evidente la necessità di provvedere alla proroga oggetto della proposta in esame.
Comma 2. Si premette che la materia del salvamento acquatico è stata per lungo tempo priva di disposizioni di rango regolamentare. Solamente con il regolamento di cui al decreto ministeriale 29 luglio 2016, n. 206, si è proceduto a dare una disciplina organica al settore. L'articolo 13, comma 1, del citato regolamento prevede che le disposizioni di esso si applichino a far data dal 1° gennaio 2017. Il Corpo delle capitanerie di porto già svolge esclusivamente le funzioni relativamente alla partecipazione alle sedute d'esame per il rilascio delle abilitazioni per gli assistenti dei bagnanti per il settore marittimo e, inoltre, sulla base di circolari interne, già procede alla vigilanza nei confronti degli enti già autorizzati alla formazione per questo specifico settore. Con il decreto citato sono stati attribuiti al Corpo delle capitanerie di porto anche le funzioni inerenti agli esami per la formazione
degli assistenti dei bagnanti in acque interne e piscine e la vigilanza da svolgere su più e nuovi soggetti formatori. Si evidenzia che tali accresciuti compiti potrebbero incidere sull'assetto complessivo del Corpo, atteso che si prevedono nuovi compiti per il Corpo delle capitanerie di porto. Si prevede, inoltre, un inevitabile aumento dei soggetti deputati alla formazione e, dunque, da vigilare. A ciò si aggiunga che le autorizzazioni a svolgere le professioni dovranno essere rilasciate dal Capo del Compartimento marittimo e non più dalle società autorizzate. Questi elementi hanno indotto a considerare necessario un intervento normativo che posticipi nel tempo l'entrata in vigore del citato regolamento, al fine di consentire al Corpo delle capitanerie di porto di predisporre le risorse umane e strumentali indispensabili per far fronte ai nuovi e accresciuti compiti.
Comma 3. Si proroga fino al 31 dicembre 2017 il termine per l'emanazione del decreto con cui, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 40 del 2010, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza unificata, adotta disposizioni attuative, tese a impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente. La disposizione si rende necessaria sia perché tale termine si presenta di natura perentoria (la norma utilizza la locuzione «entro e non oltre») sia perché dall'immediata entrata in vigore della normativa introdotta
Comma 1. La norma è tesa a prevedere un'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2017, dei tempi necessari per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli uffici giudiziari di Palermo, disposti con l'articolo 1, commi da 98 a 106, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), in considerazione della particolare complessità delle opere da realizzare, che necessitano di una diversa e più estesa modulazione temporale delle fasi attuative.
In particolare si prevede:
la proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 dei tempi per la realizzazione dell'investimento finalizzato all'esecuzione delle opere di messa in sicurezza, nonché della durata dell'incarico del Commissario straordinario all'uopo nominato;
la proroga dal 28 febbraio 2016 al 28 febbraio 2017 del termine per apportare modifiche al decreto di individuazione del predetto investimento.
Comma 2. La disposizione è tesa a prevedere la proroga, al 31 dicembre 2018, dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge n. 146 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2014, che consente di far svolgere le funzioni di dirigente di esecuzione penale esterna ai dirigenti di istituto penitenziario, in deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, che hanno distinto i ruoli di dirigente di istituto penitenziario, dirigente di esecuzione penale esterna e di dirigente medico penitenziario.
La necessità della proroga deriva dalla circostanza che i concorsi pubblici per lo svolgimento delle funzioni di dirigente di esecuzione penale esterna non sono stati banditi e il numero dei medesimi continua a diminuire nel tempo (su 34 previsti ne sono in servizio 25), con conseguenti possibili difficoltà operative e di gestione di un settore particolarmente sensibile quale quello dell'esecuzione penale esterna.
Il comma 1 interviene sulle disposizioni relative alle speciali modalità operative impiegate
nella gestione degli interventi dell'area archeologica di Pompei, al fine di garantire la prosecuzione delle attività di tutela, recupero e valorizzazione del sito e delle aree limitrofe e di avviare il progressivo avvio del rientro nella complessiva gestione ordinaria del sito nell'ambito della Soprintendenza speciale per Pompei in tempi consoni con le particolari esigenze dell'area. Comma 1. La norma in esame modifica i commi 3-bis e 9-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
In particolare, al fine di consentire al nuovo concessionario del SISTRI l'espletamento delle attività oggetto di affidamento e garantire al contempo la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità, la norma proposta proroga sino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, gli effetti del contratto stipulato con la società Selex Se-Ma in liquidazione e, conseguentemente, per il medesimo periodo conferma la vigenza degli adempimenti cartacei necessari per la tracciabilità dei rifiuti.
Nel dettaglio, l'estensione della durata del contratto garantisce la prosecuzione del servizio del SISTRI da parte dell'attuale
Al comma 1 si proroga ulteriormente, fino al 31 dicembre 2017, l'efficacia della disposizione di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede la riduzione del 10 per cento delle indennità, dei compensi, dei gettoni, delle retribuzioni o delle altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comprese le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo. Tale disposizione,
destinata ad avere efficacia per il triennio 2011-2013, è già stata oggetto di successive proroghe, da ultimo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.i consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis del TUF assumono la nuova denominazione di «consulenti finanziari autonomi»;
i promotori finanziari di cui all'articolo 31 del TUF assumono la nuova denominazione di «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede»;
l'albo unico dei promotori finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del TUF
assume la denominazione di «albo unico dei consulenti finanziari», a cui sono iscritti, in tre diverse sezioni: 1) i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede; 2) i consulenti finanziari autonomi; 3) le società di consulenza finanziaria;le funzioni di vigilanza sui soggetti anzidetti sono trasferite, a seguito di un iter procedurale prestabilito, dalla CONSOB all'organismo per la tenuta dell'albo dei promotori finanziari (APF) che assume anche le funzioni dell'organismo previsto dagli articoli 18-bis, comma 6, e 18 ter, comma 3, del TUF nonché la nuova denominazione di «Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo dei consulenti finanziari» (OCF). Tale organismo opera nel rispetto dei princìpi e dei criteri stabiliti dalla CONSOB con proprio regolamento.
Al riguardo, si segnala che nel corso del 2016 sono state avviate le attività previste dalle disposizioni anzidette che dovrebbero essere auspicabilmente completate nel corso del prossimo anno e consentire l'operatività del nuovo albo per i consulenti finanziari autonomi.
L'OCF ha provveduto alle necessarie modifiche statutarie adottando la nuova denominazione. Inoltre, esso ha proceduto a un censimento preliminare dei consulenti finanziari autonomi (ne risulterebbero circa 1.400) interessati alla futura iscrizione all'albo.
La CONSOB, dal canto suo, con la delibera n. 19548 del 17 marzo 2016, ha provveduto a recepire alcune delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 modificando una serie di propri regolamenti tra cui il regolamento di attuazione degli articoli 18-bis e 18-ter del TUF in materia di consulenti finanziari (adottato con delibera n. 17130 del 2010). Gli uffici della CONSOB stanno inoltre predisponendo, ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge di stabilità 2016, le norme regolamentari sui princìpi e criteri per l'attività dell'OCF, con particolare riguardo ai nuovi compiti di vigilanza.
L'adozione di tali norme regolamentari presuppone che siano prima completate le modifiche alla normativa primaria in materia di consulenza finanziaria, in attuazione della direttiva MiFID 2. Al riguardo, si ricorda che la delega legislativa contenuta negli articoli 1 e 9 della legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114) per l'attuazione della direttiva 2014/65/UE (MiFID 2) e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR) non è stata esercitata entro il termine originario del 3 maggio 2016 in considerazione del rinvio di un anno dei termini di trasposizione e di applicazione del pacchetto MiFID 2/MiFIR e di alcune modifiche apportate ai contenuti degli atti anzidetti da parte dei co-legislatori dell'Unione europea rispettivamente con direttiva (UE) 2016/1034, del 23 giugno 2016, e regolamento (UE) 2016/1033, del 23 giugno 2016. Il termine di trasposizione
è stato rinviato dal 3 luglio 2016 al 3 luglio 2017 e quello di applicazione dal 3 gennaio 2017 al 3 gennaio 2018.
Lo schema di decreto legislativo per l'attuazione del pacchetto MiFID 2/MiFIR è stato predisposto dal Ministero, che ha effettuato anche una consultazione pubblica nei mesi di maggio e giugno 2016. Alla luce delle risposte a tale consultazione e delle modifiche introdotte medio tempore dai co-legislatori dell'Unione europea, è in corso la redazione finale dello schema di decreto, che dovrebbe essere presentato nei primi mesi del 2017.
Ciò premesso, nelle more della definizione del nuovo quadro normativo e dell'avvio effettivo dell'albo dei consulenti finanziari, come sopra delineato, si rende indispensabile un'ulteriore proroga per i consulenti finanziari che già svolgono tale attività, fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento del pacchetto MiFID 2/MiFIR e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017.
Comma 6. La disposizione in esame prevede la modifica di uno dei termini attualmente previsti per l'attuazione della riforma del bilancio dello Stato, relativo alla decorrenza dell'applicazione dell'articolo 34, comma 6, lettera b), del decreto legislativo n. 93 del 2016, al fine di consentire l'applicabilità, fin dall'esercizio
Il comma 1 modifica il comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), ampliando per l'anno 2017 le possibilità di spesa nell'ambito del pareggio di bilancio per gli enti terremotati individuati dal decreto-legge n. 189 del 2016 nonché di quelli individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 74 del 2012 e dell'articolo 67-septies del decreto-legge n. 83 del 2012. In particolare, ai fini dell'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascun ente locale interessato, si tiene prioritariamente conto degli investimenti finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa.
Per i comuni individuati ai sensi del decreto-legge n. 189 del 2016, il comma 2 dispone l'ulteriore proroga di sei mesi della sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture (gas, elettricità, acqua, assicurazioni, telefonia, RAI), limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; la proroga è concessa con le modalità di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016.
Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2017 il termine di cui all'articolo 48, comma 3, del predetto decreto-legge n. 189 del 2016, sulla non computabilità ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei sussidi occasionali, delle erogazioni liberali o dei benefìci di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni individuati dal citato decreto-legge n. 189 del 2016 sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni.
Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2017 l'esenzione dal pagamento del bollo per istanze presentate alla pubblica amministrazione limitatamente alle istanze presentate in relazione agli eventi sismici di
L'articolo 15 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
L'articolo 16 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga e definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
1. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2017, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Le graduatorie dei concorsi banditi dall'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, pubblicate in data non anteriore al 1° gennaio 2012, sono prorogate sino al 31 dicembre 2017.
3. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
4. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
a) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
6. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «nell'anno 2013 e nell'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014 e 2015» e le parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
b) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
8. All'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».
9. All'articolo 15, comma 6-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017», e le parole: «del patto di stabilità interno per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016».
10. All'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2016, e concludere, entro il 31 dicembre 2017», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2017, e concludere, entro il 31 dicembre 2018»;
b) all'ultimo periodo, le parole: «31 ottobre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2017».
11. Il termine di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 15 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2016, è prorogato al 28 febbraio 2017.
12. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 816, le parole: «nell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2016 e nell'anno 2017»;
b) al comma 817, le parole: «nell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2016 e nell'anno 2017».
13. All'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2017, non si applica la sanzione di cui alla lettera e) comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»;
b) al quinto e al settimo periodo, le parole: «Per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2017».
14. All'articolo 30, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
15. All'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
16. All'onere recato dal comma 12, pari a 75.000 euro per l'anno 2017 e a 150.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
1. All'articolo 12-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».
2. Per favorire l'attuazione del piano di modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, ed al fine di rendere effettivamente fruibile alle imprese il credito d'imposta ivi previsto, il termine a decorrere dal quale è obbligatorio assicurare la tracciabilità delle vendite e delle rese, è prorogato al 31 dicembre 2017. Il credito d'imposta previsto al medesimo comma 1 per sostenere
1. All'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2016», sono inserite le seguenti: «e di 117 milioni di euro per l'anno 2017»;
b) il terzo periodo è sostituito dal seguente periodo: «All'onere derivante dal primo periodo si provvede, quanto a 216 milioni per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e quanto a 117 milioni per l'anno 2017 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui.»;
c) al quinto periodo, dopo le parole: «per l'anno 2016», aggiungere le seguenti: «e 117 milioni di euro per l'anno 2017».
2. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «Fino ai sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Fino ai 12 mesi».
3. All'articolo 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «gennaio 2016»; sono sostituite dalla seguente: «gennaio»;
b) al secondo periodo le parole: «anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2018».
1. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.
2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento è stabilito al 31 dicembre 2017.
3. All'articolo 1, comma 10-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle
1. All'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
2. All'articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
3. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
4. È prorogata, per l'anno 2017, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.
5. Il termine di cui all'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è prorogato al 31 dicembre 2017.
6. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono differiti al 31 dicembre 2017.
7. All'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017».
8. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,
1. All'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017.».
2. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per l'anno 2017, il regime convenzionale con il centro di produzione Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere, per il medesimo anno, si provvede: quanto a 2.180.000 euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico; quanto a 5.000.000 di euro mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalla proroga
dell'applicazione delle nuove modalità di riscossione delle entrate degli enti locali prevista dall'articolo 13, comma 4 del presente provvedimento; quanto a 2.820.000 euro mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Al comma 1-sexies dell'articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».
4. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento del ruolo istituzionale e societario attribuito, sono differiti al 1° gennaio 2018 gli effetti nei confronti della Rai Radiotelevisione S.p.a. delle norme finalizzate al contenimento di spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'ISTAT di
a) all'articolo 46, comma 2, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2017»;
b) all'articolo 52, comma 6, le parole: «di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «del 1° luglio 2017»;
c) all'articolo 52, comma 7, le parole: «Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° luglio 2017» e le parole: «, a decorrere dal 1° gennaio 2017,» sono soppresse.
7. All'articolo 14, comma 1, lettera a), n. 2), della legge 29 luglio 2015, n. 115, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalla seguenti: «1° luglio 2017».
8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni per commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, nel rispetto dei princìpi di tutela della concorrenza, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogato al 31 dicembre 2018.
9. All'articolo 3, comma 2, lett. b), del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni in legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: «con decorrenza dal 1° gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «con decorrenza dal 1° gennaio 2018». Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le parti variabili degli oneri generali di sistema sono applicate all'energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi.
10. All'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017»;
b) alla lettera b) le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».
1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
2. All'articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».
3. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».
1. Al comma 1 dell'articolo 2248 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «Sino all'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Sino all'anno 2017».
2. Al comma 8-sexies dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: «sono prorogati all'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogati all'anno 2017».
3. All'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «è prorogato al bilancio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato al bilancio 2017»;
b) al secondo periodo, le parole: «è prorogato al 31 dicembre 2016» sono sostitute dalle seguenti: «è prorogato al 31 dicembre 2017».
4. All'articolo 18 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 15, è inserito il seguente: «15-bis. Fino al 30 giugno 2017, gli uffici del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, assicurano la gestione stralcio delle operazioni di chiusura delle contabilità in capo al Corpo forestale dello Stato, con il coordinamento, ai sensi del comma 16 del presente articolo, del soggetto in servizio alla data del 31 dicembre 2016 in qualità di Capo del Corpo forestale dello Stato, avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;
b) al comma 16, le parole: «primo gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2017».
5. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 2017 al personale del Corpo forestale dello Stato che transita nell'Arma dei Carabinieri per effetto del presente decreto e che matura il diritto al collocamento in quiescenza, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18, comma 11, in un termine inferiore a quello previsto dal comma 1 dell'articolo 1914 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non si applica l'iscrizione obbligatoria alla Cassa di previdenza delle Forze armate di cui all'articolo 1913 del medesimo decreto legislativo.».
1. All'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 2, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
b) al comma 3, le parole: «dal 2012 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012 al 2017».
2. L'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206 è prorogata al 31 dicembre 2017. Conseguentemente, le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011, sono prorogate al 31 dicembre 2017.
3. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
4. All'articolo 216, comma 11, terzo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «Fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 73, comma 4».
5. Il termine di cui all'articolo 63, comma 4, della legge 6 giugno 1974, n. 298, è prorogato, limitatamente all'anno 2017, al 28 febbraio 2017.
6. Fermo restando il divieto di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 5 giugno 2015, n. 81, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione per l'assunzione di ispettori di volo, la facoltà dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) di assumere, in via transitoria, non oltre venti piloti professionisti prevista dall'articolo 34, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è prorogata al 31 dicembre 2018.
7. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 6, pari a 2,015 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, l'ENAC provvede con risorse proprie. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari in termini di indebitamento netto, pari a 1,0075
1. All'articolo 1, comma 99-bis, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
b) al secondo periodo, le parole: «28 febbraio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2017».
2. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, le parole: «per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2018».
1. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5 le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi»;
b) al comma 5-ter:
1) al primo periodo, le parole: «l'attività della struttura di supporto ivi prevista» sono sostituite dalle seguenti: «le attività dell'Unità "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della
struttura di supporto ivi previste,» e le parole: «pari a 500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 900.000 euro»;2) al secondo periodo, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».
2. Il termine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, è prorogato al 30 giugno 2017.
3. All'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni». Conseguentemente, per le medesime finalità di cui al citato articolo 1, comma 583, della legge n. 232 del 2016, è autorizzata la ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite con le seguenti: «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017,» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento.»;
b) al comma 9-bis, sostituire, ovunque ricorrenti, le parole: «al 31 dicembre 2016» con le seguenti: «alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al presente comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017»; alla fine del quarto periodo, dopo le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2016» aggiungere le seguenti: «nonché nel limite massimo di 10 milioni di euro, in ragione dell'effettivo espletamento del servizio svolto nel corso dell'anno 2017.»; al quinto periodo, sopprimere le parole: «, entro il 31 marzo 2016,».
2. All'Allegato 3, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera b) le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
b) alla lettera c), le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».
1. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «Sino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Sino al 31 dicembre 2017».
2. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, 2016 e 2017».
4. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con mortificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2017.
5. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole: «Fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017».
6. L'articolo 34, comma 6, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni si applica alle variazioni di bilancio adottate a partire dal 1° dicembre 2016.
1. Al comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è premessa la seguente lettera:
«0a) investimenti dei comuni, individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché di quelli individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa;».
2. Il termine di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato di ulteriori 6 mesi, limitatamente
ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli enti competenti; la proroga è concessa con le modalità di cui al medesimo articolo 48, comma 2.a) al comma 1 dopo le parole: «16 milioni di euro,» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017 è assegnato un contributo straordinario dell'importo complessivo di 12 milioni di euro,»;
b) al comma 2 dopo le parole: «fuori del cratere,» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017 è destinato un contributo pari a 2,0 milioni di euro,».
8. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per l'anno 2017 è assegnato in favore dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229, un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate per complessivi 32 milioni di euro. Le risorse sono ripartite tra i Comuni interessati con provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016. Al relativo onere, pari a 32 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9. Al comma 4-quater dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2018». Ai relativi oneri, pari a 600.000 euro per ciascun anno, si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, connesse all'attuazione del presente provvedimento.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 dicembre 2016
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Orlando