Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4201


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(GENTILONI SILVERI)
di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini
Presentato il 30 dicembre 2016


      

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Onorevoli Deputati! — Con il presente disegno di legge il Governo chiede la conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini, il cui contenuto è di seguito illustrato.
Art. 1.
(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni).

      Il presente articolo contiene la proroga delle graduatorie approvate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, altre disposizioni sulla proroga dei termini disposti dalla legge in materia di lavoro pubblico nonché la proroga dell'Unità operativa speciale dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) costituita in occasione del grande evento Expo Milano 2015 e dell'attività del commissario liquidatore delle residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006.
      In particolare, il comma 1 conferma fino al 31 dicembre 2017 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 101 del 2013, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori. La proroga in esame completa quanto previsto dall'articolo 1, comma 368, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio

per l'anno 2017) che ha prorogato al 31 dicembre 2017 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 101 del 2013.
      La disposizione si rende necessaria in quanto anche nell'anno 2016 le amministrazioni pubbliche sono state soggette a limitazioni, anche totali, delle assunzioni e pertanto non hanno potuto utilizzare le graduatorie vigenti.
      I ritardi nell'impiego delle risorse dell'anno 2016 derivano principalmente dai tempi previsti per dare attuazione alle procedure di mobilità del personale degli enti di area vasta e della Croce Rossa italiana.
      Quelli relativi alle risorse degli anni precedenti scaturiscono originariamente dagli interventi di riorganizzazione previsti dalla legge, dai blocchi delle assunzioni che ne sono derivati e dai tempi di svolgimento delle procedure concorsuali.
      Al riguardo, si ricorda che il decreto del Ministro per la semplificazione e per la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015, ha previsto la momentanea sospensione delle assunzioni consentite dalla normativa vigente in attesa della conclusione dei processi di mobilità previsti. Tale previsione è stata confermata dall'articolo 1, comma 234, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), che subordina le assunzioni al preventivo sblocco da parte del Dipartimento della funzione pubblica in ragione del grado di ricollocazione del personale in mobilità.
      La proroga consente, pertanto, di poter contare sulle disponibilità dei budget già accantonati da leggi precedenti, senza mandarli in economia, ed è più che mai fondamentale per finanziare la mobilità nonché le assunzioni che successivamente saranno consentite, senza determinare preclusioni per chi vanta situazioni giuridiche rilevanti in riferimento all'assunzione. Ciò risponde, altresì, all'obiettivo di consentire, in un regime di forti limitazioni delle assunzioni e di scarso ricambio generazionale, di utilizzare nel modo migliore le risorse che il legislatore ha già dedicato a tale scopo.
      Il comma 2 proroga sino al 31 dicembre 2017 la graduatoria dei concorsi di cui all'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, pubblicate in data non anteriore al 1° gennaio 2012. Si consente in tal modo, in deroga alle disposizioni di cui al citato articolo 2199, l'assunzione di complessive 887 unità di personale nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti del Corpo di polizia penitenziaria attingendo alle graduatorie dei concorsi conclusi fino al 2014.
      In particolare, si deroga alla regole per cui le assunzioni nel Corpo di polizia penitenziaria devono aver luogo, annualmente, mediante nuovi concorsi, prevedendo che alle assunzioni si proceda mediante lo scorrimento di graduatorie di concorsi già conclusi, senza pregiudizio alcuno, tuttavia, dei diritti vantati dagli idonei vincitori dei predetti concorsi appartenenti all'aliquota [aliquota b)] di volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) assegnati temporaneamente alle Forze armate per un periodo di quattro anni, all'esito del quale è già prevista l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria. Ne consegue che per effetto dell'intervento normativo si riduce la durata del periodo di assegnazione, anticipando il momento dell'assunzione degli aventi diritto nel Corpo di polizia penitenziaria. Si producono pertanto indubbi benefìci economici e di carriera per i volontari in ferma prefissata, a fronte di una modesta contrazione del medesimo periodo di ferma.
      La proposta è finalizzata a corrispondere alle contingenti esigenze di funzionalità del Corpo di polizia penitenziaria, tenuto conto della necessità di assolvere ai molteplici compiti affidati a questo delicato settore istituzionale, ciò che richiede una particolare attenzione, anche in considerazione dei sempre presenti stati di tensione della popolazione detenuta.
      La norma, in particolare e come già rilevato, consente, in via prioritaria, l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria dei vincitori dell'aliquota b) di concorsi banditi dall'Amministrazione penitenziaria le cui graduatorie sono state pubblicate in data non anteriore al 1° gennaio 2012, attualmente assegnati in qualità di VFP4 alle Forze armate e, per i posti residui, consente altresì lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori dei medesimi concorsi, procedendo dalle graduatorie più recenti tra quelle approvate dopo il 1° gennaio 2012.
      Tale ultimo criterio di priorità, che privilegia le graduatorie dei concorsi più recenti, trova giustificazione nella necessità di provvedere in tempi celeri all'assunzione, tenuto conto che i candidati inseriti nelle graduatorie più recenti (approvate negli anni 2014 e 2013) risultano tutti idonei agli accertamenti psicofisici e attitudinali previsti per l'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria, mentre quelli inseriti nelle graduatorie meno recenti (approvate nell'anno 2012), dovranno comunque essere sottoposti a tali accertamenti ai fini dell'assunzione.
      La disposizione, nel prevedere in via eccezionale lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi banditi e conclusi precedentemente a quelli tuttora in atto, consente all'amministrazione di superare l’impasse nell'attività assunzionale nel 2016 derivante dall'attuale svolgimento di accertamenti giudiziari sulle procedure concorsuali da ultimo bandite.
      Nel dettaglio, le graduatorie interessate sono quelle relative ai concorsi indetti con i bandi pubblicati nelle Gazzette Ufficiali - serie speciale Concorsi ed esami n. 94 del 29 novembre 2013, n. 92 del 23 novembre 2012 e n. 98 del 13 dicembre 2011.
      Il numero complessivo dei volontari in ferma prefissata che prioritariamente sono interessati dagli effetti dell'intervento normativo in esame è di 264 unità (così ripartite: 88 per le graduatorie dei concorsi banditi nel 2013; 88 per le graduatorie dei concorsi banditi nel 2012; 88 per le graduatorie dei concorsi banditi nel 2011), ad esaurimento di tutti i VFP4.
      Il numero complessivo degli idonei che sono interessati dagli effetti dell'intervento normativo in esame è di 623 (73 per le graduatorie dei concorsi banditi nel 2013; 250 per le graduatorie dei concorsi banditi nel 2012; 300 per le graduatorie dei concorsi banditi nel 2011), ad esaurimento degli idonei dei concorsi banditi nel 2013 e 2012 e attingendo parzialmente alle graduatorie dei concorsi indetti nel 2011.
      La disposizione mutua il disposto dell'articolo 16-ter del decreto-legge n. 78 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2015 (assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco), che ha già previsto, per finalità analoghe, l'anticipazione dell'assunzione nei Corpi di polizia ivi disciplinati dei volontari in ferma quadriennale presso le Forze armate, contraendo i tempi di ferma, nonché l'assunzione di idonei per scorrimento.
      Il comma 3 prevede la proroga di un anno dei contratti di lavoro a tempo determinato del personale degli enti di area vasta, addetto alle funzioni fondamentali, che abbia maturato tre anni di lavoro a tempo determinato alla data del 31 ottobre 2013. La norma, oltre a garantire lo svolgimento dei compiti degli enti di area vasta, consente una continuità occupazionale e si inserisce nel possibile percorso riconosciuto a tale personale con la facoltà di partecipare ad eventuali procedure speciali di reclutamento indette nell'ambito provinciale per una successiva assunzione a tempo indeterminato.
      Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2017 la sospensione dell'applicazione della normativa in materia di reclutamento dei dirigenti di prima fascia mediante concorso pubblico prevista all'articolo 2, comma 15, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012. La previsione di sospensione fino al 31 dicembre 2015 era già contenuta nel predetto decreto-legge n. 95 del 2012 in ragione delle riduzioni delle dotazioni organiche del relativo personale. La proroga al 31 dicembre 2016 è stata prevista dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 210 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2016.
      Il comma 5 proroga al 31 dicembre 2017 il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, relative alle cessazioni verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, in specifiche amministrazioni pubbliche e il termine per le relative autorizzazioni alle assunzioni. Si tratta, in particolare, delle assunzioni relative ad amministrazioni dello Stato, enti pubblici non economici, comprese le agenzie, ed enti di ricerca (per questi ultimi, secondo la disciplina di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218), Corpi di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco e università. Il medesimo comma, inoltre, interviene sullo stesso decreto-legge n. 216 del 2011 per prorogare al 31 dicembre 2017 il termine per l'utilizzo temporaneo di segretari comunali, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, in relazione alle numerose nuove competenze spettanti al medesimo Dipartimento, nonché per utilizzare la professionalità di tali segretari, attualmente senza incarico, iscritti nel previsto Albo.
      Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2017 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2013, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Si tratta delle assunzioni a tempo indeterminato relative al comparto sicurezza-difesa e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che gravano sull'apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
      Il comma 7 proroga al 31 dicembre 2017 i termini per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, previsti all'articolo 1, commi 2 e 4, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11; la previsione, inoltre, proroga al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale possono essere concesse le relative autorizzazioni ad assumere, ove previste. Si tratta di assunzioni relative ad amministrazioni dello Stato, enti pubblici non economici, comprese le agenzie, ed enti di ricerca (per questi ultimi, secondo la disciplina di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218) riferite ai budget del 2014, del 2015 e del 2016, consentendo anche qui l'utilizzo fino al 31 dicembre 2017. In analogia a quanto previsto dal comma 5 per il fondo relativo all'anno 2013, il comma 6 proroga al 31 dicembre 2017 le autorizzazioni alle assunzioni per l'anno 2014, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Si tratta delle assunzioni a tempo indeterminato relative al comparto sicurezza-difesa e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che gravano sull'apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.
      Il comma 8 consente di meglio coordinare l'entrata in vigore del divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione con personale esterno con il completamento del riordino della disciplina dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle medesime amministrazioni, che sarà realizzato con il decreto legislativo attuativo dell'articolo 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124. A tal fine, la disposizione proroga al 1° gennaio 2018 il termine a decorrere dal quale si applica il suddetto divieto.
      Il comma 9 consente alle province e alle città metropolitane, nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di garantire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, per l'esercizio dei predetti servizi, e con scadenza non successiva al 31 dicembre 2017, anche nel caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2016, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi.
      La disposizione di cui al comma 10 interviene sul comma 543 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativo ai termini entro i quali gli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) possono rispettivamente indire e concludere le procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, necessario a far fronte alle eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni operate nel piano di fabbisogno del personale, nonché alla possibilità per i predetti enti di stipulare nuovi contratti di lavoro flessibile.
      La proroga si rende necessaria in quanto i competenti tavoli tecnici non hanno ancora ricevuto da tutte le regioni e province autonome i provvedimenti definitivi di programmazione della rete ospedaliera e dell'emergenza-urgenza in attuazione del decreto ministeriale n. 70 del 2015 e i piani di fabbisogno di personale previsti dal comma 541 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015. Pertanto non è stato possibile procedere alle valutazioni di cui al medesimo comma 541, in relazione alle quali gli enti del Servizio sanitario nazionale avrebbero potuto indire (entro il 31 dicembre 2016) e concludere (entro il 31 dicembre 2017) le apposite procedure concorsuali straordinarie.
      Stimando che i lavori dei competenti tavoli tecnici possano concludersi nei prossimi sei mesi, si ritiene quindi necessario modificare i suddetti termini di un anno, sia in relazione alla possibilità per gli enti del SSN di indire e svolgere le suddette procedure concorsuali straordinarie, sia in relazione alla possibilità di utilizzare, nelle more, contratti di lavoro flessibile.
      Il comma 11 proroga il termine entro cui devono concludersi le procedure di selezione pubblica, previste dall'articolo 1, commi 328 e 329, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'assunzione a tempo indeterminato, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di dipendenti con profili di antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, demoetnoantropologo, promozione e comunicazione, restauratore e storico dell'arte. Si tratta di un'importante procedura di selezione pubblica, che ha visto la partecipazione di oltre ventimila candidati e che si avvia alla conclusione, rendendosi tuttavia necessaria una proroga di sessanta giorni per assicurarne la definizione entro i termini di legge, per far fronte alla carenza di funzionari nel Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, che va aggravandosi a causa di centinaia di imminenti pensionamenti.
      Il comma 12 proroga fino al 31 dicembre 2017 le facoltà assunzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare già previste dai commi 816 e 817 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, mediante l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici nazionali a tempo indeterminato banditi ed espletati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), in corso di validità.
      Il comma 13 modifica l'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, concernente la proroga dei rapporti a tempo determinato delle regioni a statuto speciale nonché degli enti territoriali compresi nel territorio delle stesse. In particolare, si prevede che, in caso di mancato conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per l'anno 2016 al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2017 non si applichi la sanzione relativa al divieto di procedere ad assunzioni di personale. Sono, altresì, prorogate per l'anno 2017 le ulteriori disposizioni di cui al citato comma 9-bis relative alla proroga di rapporti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai limiti previsti nel medesimo articolo 4.
      Il comma 14 prevede che l'Unità operativa speciale dell'ANAC, costituita in occasione del Grande evento Expo Milano 2015, continui ad operare fino al 31 dicembre 2017.
      Si conferma che all'attuazione della presente norma si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nel bilancio dell'ANAC e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
      Il comma 15 proroga al 31 dicembre 2017 l'attività del commissario liquidatore delle residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006. La nomina del Commissario, per un periodo di tre anni, è stata disposta dalla legge finanziaria del 2008, che ha determinato gli oneri di funzionamento dell'intera struttura nei limiti delle risorse residue a disposizione dell'Agenzia Torino 2006.
Art. 2.
(Disposizioni in materia di editoria e di durata in carica del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell'ordine dei giornalisti).

      Comma 1. La legge 26 ottobre 2016, n. 198, e in particolare l'articolo 2, comma 4, ha delegato il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, una nuova normativa finalizzata a razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.
      In particolare, la legge prevede che questa nuova normativa abbia ad oggetto, tra l'altro, il numero dei componenti del Consiglio nazionale e l'adeguamento del sistema elettorale del medesimo organo; nell'adozione delle nuove disposizioni il Governo deve attenersi ai princìpi e criteri direttivi esposti al successivo comma 5, numeri 3) e 4), dell'articolo 2: il numero dei componenti non può superare il massimo di sessanta consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti, nel rispetto della rappresentanza delle minoranze linguistiche, e l'adeguamento del sistema elettorale al principio di massima rappresentatività territoriale.
      La disposizione di cui al comma 1, che proroga sino al 30 giugno 2017 il Consiglio nazionale in carica, si rende necessaria affinché, nelle more dell'entrata in vigore della nuova normativa sia garantita la continuità operativa del Consiglio nazionale attuale, in scadenza al 31 dicembre 2016, insieme ai Consigli regionali, in virtù della proroga già a suo tempo disposta con l'articolo 12-quater del decreto-legge n. 210 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2016.
      Con la proroga sino al 30 giugno 2017 si assicura l'applicazione delle nuove regole già a partire dal prossimo Consiglio nazionale. La norma di proroga riguarda anche gli attuali Consigli regionali degli Ordini dei giornalisti, in ragione dell'opportunità di rispettare la prassi consolidata secondo la quale le elezioni del Consiglio nazionale e quelle dei Consigli regionali avvengono contestualmente, essendo identica la platea degli elettori attivi e, pertanto, un'eventuale distinzione sotto il profilo temporale delle due procedure elettorali comporterebbe un raddoppio dei costi.
      Commi 2 e 3: nel decreto-legge n. 63 del 2012, che è intervenuto sulla disciplina del sostegno pubblico all'editoria, si prevede, all'articolo 4, comma 1, l'obbligo di tracciabilità delle vendite e delle rese dei giornali, da ottenersi mediante la realizzazione di una rete informatica che colleghi l'intera rete di vendita. La stessa disposizione prevede che, a sostegno di questo progetto di informatizzazione, possa essere riconosciuto agli operatori della rete di distribuzione e vendita un credito di imposta, a fronte delle spese sostenute per l'adeguamento tecnologico delle loro strutture.
      Sulla disposizione originaria hanno inciso diverse modifiche successive [la prima con l'articolo 1, comma 334, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014); la seconda con l'articolo 1, comma 185, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015); la terza con l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 210 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2016], che hanno «spostato in avanti» il termine di scadenza dell'obbligo della tracciabilità delle vendite e delle rese dei giornali. Conseguentemente, anche il periodo di riferimento per l'effettuazione degli investimenti tecnologici assistiti dal credito d'imposta è stato spostato in avanti. Con l'ultimo intervento legislativo, il termine di scadenza per l'adempimento dell'obbligo della tracciabilità è fissato al 31 dicembre 2016 ed anche il periodo utile per effettuare i relativi investimenti risulta fissato in relazione alla medesima scadenza.
      Le proroghe del termine e lo spostamento del periodo utile per usufruire del credito d'imposta sono stati necessari in considerazione delle difficoltà e dei ritardi che hanno caratterizzato il raggiungimento dei necessari accordi tra i diversi operatori della filiera interessati (editori, distributori, rivenditori) e quindi il progetto e la realizzazione della rete informatica che, collegando

gli operatori, consentirà di tracciare in tempo reale le vendite e le rese.
      Attualmente, il progetto è in fase di realizzazione, posto che l'accordo tra editori e distributori è stato raggiunto e siglato il 26 maggio 2015, mentre l'accordo più specifico sul documento che reca le linee guida per l'informatizzazione del sistema è stato raggiunto, con il necessario coinvolgimento anche dei rivenditori, nel febbraio del 2016.
      L'allungamento dei tempi di realizzazione del progetto e del conseguente adeguamento tecnologico delle strutture rende altresì indispensabile un aggiornamento del provvedimento attuativo (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri), in corso di predisposizione, che disciplina le modalità anche tecniche di fruizione del credito d'imposta, previsto dal citato articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 63 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 103 del 2012. È quindi evidente che, a normativa vigente, il periodo di tempo utile per effettuare le spese e gli investimenti necessari all'adeguamento tecnologico della rete di distribuzione e di vendita si esaurirebbe al 31 dicembre del corrente anno ed avrebbe una durata palesemente insufficiente per esplicare effetti apprezzabili in termini di incentivo per gli operatori del settore ad effettuare gli investimenti e di reale «copertura» degli stessi con la misura del credito d'imposta.
      Commi 4, 5 e 6: il decreto-legge n. 353 del 2003, com'è noto, disciplina le agevolazioni postali per le spedizioni di prodotti editoriali, prevedendo un sistema di rimborso a posteriori da parte dello Stato alla società Poste italiane Spa che, in base a tali previsioni, è tenuta a praticare alle imprese editoriali una tariffa agevolata, nella misura prevista da appositi decreti ministeriali, e ottiene dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il rimborso, nei limiti dei fondi appositamente stanziati, della differenza tra la tariffa base (tariffa piena) della spedizione e la tariffa agevolata applicata.
      Il regime tariffario agevolato fino alla sua sospensione era fissato da tre decreti del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia, emanati il 13 novembre 2002 e confermati dal successivo decreto del Ministro delle comunicazioni 1° febbraio 2005.
      L'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 125 del 2010, sospendendo ex lege il regime tariffario agevolato, ha demandato ad un apposito decreto la determinazione delle tariffe massime applicabili (senza oneri a carico del bilancio dello Stato). Tale previsione si è resa necessaria in quanto «la temporanea applicazione delle tariffe piene», prodotta dalla sospensione operata dal decreto ministeriale 30 marzo 2010, «ha determinato una forte sofferenza per le imprese del settore ed una conseguente contrazione delle spedizioni». Pertanto è stato emanato il decreto ministeriale 21 ottobre 2010 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2010), al fine di consentire «alle imprese editrici la possibilità di accedere al servizio postale a tariffe economiche sostenibili anche mediante la previsione di un aumento graduale delle tariffe applicate fino al 31 marzo 2010».
      È poi necessario precisare che per le spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e delle associazioni d'arma e combattentistiche è stato previsto un regime speciale dall'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 216 del 2011, che consente l'applicazione delle tariffe del decreto ministeriale 21 ottobre 2010 a prescindere dal possesso del requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 353 del 2003, a condizione che almeno il 50 per cento del totale degli abbonamenti ai periodici sia stato stipulato a titolo oneroso, direttamente dai destinatari, a pena di esclusione dalle agevolazioni. Pertanto, è implicitamente confermato il regime speciale previsto per i suddetti soggetti beneficiari dall'articolo 21, comma 3, del decreto-legge n. 216 del 2011.
      Inoltre, sempre fino all'adozione di nuove tariffe agevolate postali, alle spedizioni postali di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento postale, effettuate dalle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 353 del 2003 e dalle associazioni d'arma e combattentistiche, è confermata l'applicazione del trattamento tariffario agevolato analogo a quello previsto, a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002, recante «Prezzi per la spedizione di stampe in abbonamento postale non iscritte al registro nazionale delle stampe e non rientranti nella categoria “no profit”», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2002.
      In relazione ai suddetti trattamenti tariffari il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio provvede al rimborso alla società Poste italiane Spa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, nei limiti delle risorse, appositamente stanziate, disponibili a legislazione vigente.
      Essendo le suddette tariffe strettamente correlate allo stanziamento previsto per il rimborso e prevedendo la norma delle tariffe più alte rispetto a quelle degli anni precedenti la sospensione del regime agevolato, la norma, conseguentemente, dispone l'abrogazione dei commi 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, che prevedono, rispettivamente, una riduzione del 7 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni fino a 1 milione di euro e del 12 per cento per gli importi annui relativi a ciascuna impresa beneficiaria di agevolazioni superiori a 1 milione di euro e l'obbligo per la società Poste italiane Spa di applicare la riduzione dell'agevolazione tariffaria operando gli eventuali conguagli nei confronti delle imprese interessate.
      È altresì previsto che le spedizioni postali di prodotti editoriali sono assicurate dal fornitore del servizio postale universale individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni, e sono garantite dallo stesso per una durata pari a quella dell'affidamento del servizio universale, al fine di permettere l'ammortamento delle attività necessarie per fornire il servizio.
      Tale previsione è conforme a quanto stabilito dalla sezione 2.4 della disciplina SIEG 2012: «la durata del periodo di incarico deve essere giustificata con riferimento a criteri oggettivi quali la necessità di ammortizzare attività fisse non trasferibili. In linea di principio, la durata del periodo di incarico non deve superare il tempo necessario per l'ammortamento dell'attività più significativa necessaria per fornire il SIEG». Peraltro, tale stesso principio è sancito dall'articolo 4, comma 2, della direttiva postale: la durata della designazione di un fornitore di servizio universale deve coprire un periodo sufficiente ad assicurare la redditività degli investimenti.
Art. 3.
(Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali).

      Comma 1. Il decreto legislativo 24 settembre 2016, n. 185, ha inserito all'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il comma 11-bis, con il quale è stata prevista la possibilità di concedere un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, nel limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016, della durata massima di dodici mesi, a favore delle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta alla data di entrata in vigore del decreto, ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
      Il trattamento di integrazione salariale straordinaria introdotto si inquadra come una misura destinata alle imprese che, avendo già beneficiato a qualunque titolo di precedenti trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria conclusi nel 2016, si trovino, sempre nell'annualità 2016, nell'impossibilità di ricorrere ulteriormente a un trattamento di integrazione salariale straordinaria, sia in base alle disposizioni

del decreto legislativo n. 148 del 2015, sia in base alle disposizioni attuative dello stesso.
      La norma in vigore consente, pertanto, di concedere il trattamento in questione, nei casi in cui le sospensioni o riduzioni di orario abbiano inizio nel 2016, con possibilità di protrarsi nel 2017, fermo restando il limite di durata massimo di dodici mesi.
      La presente disposizione di proroga, che interviene modificando il citato comma 11-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015, prevede un ulteriore stanziamento di 117 milioni di euro per l'anno 2017. Ciò consentirà di tutelare i lavoratori e le imprese che, operando nelle aree di crisi industriale complessa come sopra indicato, si trovino nella necessità di attuare sospensioni o riduzioni di orario di orario con decorrenza nel 2017 e con eventuale seguito anche nel 2018, fermo restando il limite di durata massimo di dodici mesi.
      Comma 2. L'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevede che «Fino ai sei mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8, comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici». Con la norma in esame viene prorogato di sei mesi il predetto termine.
      I registri in questione, previsti dagli articoli 243, 260 e 280 del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 riportano per ciascun lavoratore l'attività svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. I dati dei registri vengono comunicati all'INAIL che sintetizza su base nazionale tali risultanze per fornirli al Ministero della salute.
      In tal modo l'INAIL monitora i rischi connessi all'utilizzo di tali agenti e il personale di vigilanza controlla che i lavoratori esposti a tali rischi siano effettivamente monitorati.
      Nella Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 2016 è stato pubblicato – in attuazione dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008 – il decreto 25 maggio 2016, n. 183, recante le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), nonché le regole per il trattamento dei dati. Il predetto decreto è entrato in vigore il 12 ottobre 2016 e pertanto il prescritto periodo di sei mesi avrebbe termine il 12 aprile 2017.
      Nel SINP tuttavia non confluiscono in via telematica i dati del registro degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici in quanto la banca dati SINP è alimentata esclusivamente dalle amministrazioni che lo costituiscono. In altri termini la vigente previsione normativa si risolve in una mera eliminazione dell'obbligo di tenuta del registro cartaceo senza che la stessa sia sostituita da una procedura informatizzata di raccolta delle informazioni con conseguente impossibilità di monitorare i rischi connessi alle esposizioni agli agenti cancerogeni e biologici sia da parte dell'INAIL che degli organi di vigilanza.
      La proroga di sei mesi del termine per la tenuta dei registri cartacei di cui agli articoli 243, 260 e 280 del decreto legislativo n. 81 del 2008 consentirà, nel frattempo, di attuare l'informatizzazione della procedura di trasmissione all'INAIL dei dati contenuti in detti registri.
      Comma 3. Con la legge di stabilità 2015, come modificata dal decreto-legge n. 65 del 2015, a partire dal 1° giugno 2015 il pagamento di tutte le pensioni dell'INPS, comprese quelle assistenziali, è stato fissato al primo giorno del mese. Nel caso in cui il primo giorno del mese sia festivo (e, quindi, non bancabile), il pagamento viene effettuato il primo giorno bancabile disponibile. È fatta eccezione per il mese di gennaio 2016 in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile.
      Secondo l'attuale normativa, dal 1° gennaio 2017 il pagamento dovrebbe avvenire, invece, il secondo giorno bancabile del mese.
      Poiché per effetto delle festività o dei sabati e domeniche che ricadono all'inizio del mese, vi sono ratei che possono essere pagati anche il 5 del mese mentre molti pagamenti a cui possono sottostare i pensionati (ad esempio, mutui) cadono, invece, il primo giorno bancabile di ciascun mese, si ritiene opportuno anche per il 2017 riallineare al primo giorno bancabile del mese questi pagamenti al fine di non creare ingiustificati disagi sociali. A tal fine con la disposizione in esame viene differita al 1° gennaio 2018 la decorrenza del pagamento delle pensioni al secondo giorno bancabile di ogni mese e, al contempo, si conferma il medesimo termine di pagamento per il mese di gennaio.
Art. 4.
(Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca).

      Comma 1. La norma prevede la possibilità per gli enti locali beneficiari del finanziamento di cui al decreto-legge n. 69 del 2013 (cosiddetto decreto del fare) di utilizzare le risorse per interventi già autorizzati e finanziati e di differirne il pagamento dei lavori fino al 31 dicembre 2017. Tale proroga si rende necessaria in quanto, essendo state reinvestite le economie di gara, gli enti beneficiari delle stesse hanno provveduto ad aggiudicare solo entro il 29 febbraio 2016 con conseguente ritardo sull'esecuzione dei lavori. Si tratta, infatti, di interventi i cui importi non potevano consentire da un punto di vista tecnico la completa esecuzione entro il 2016.
      Comma 2. La presente disposizione fissa al 31 dicembre 2017 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici e dei locali adibiti a scuola per i quali non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento.
      Comma 3. La norma intende intervenire sulla normativa vigente in materia di contratti per ricercatori a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010, autorizzando le università a prorogare fino al 31 dicembre 2017, con risorse a carico del proprio bilancio e previo parere favorevole del dipartimento di afferenza, i contratti di ricercatori a tempo determinato, della tipologia di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in scadenza prima della medesima data, i cui titolari non hanno partecipato all'abilitazione scientifica nazionale (ASN).
      Tale ulteriore prolungamento del termine interviene sulla precedente ed analoga proroga della scadenza fissata al 31 dicembre 2016, di cui al comma 10-octies dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, per i contratti triennali dei ricercatori a tempo determinato di tipo b), non rinnovabili.
      Con la presente norma, pertanto, viene consentita la proroga per un ulteriore anno ai titolari dei contratti stipulati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010 a condizione che tali soggetti abbiano superato la valutazione prevista nel terzo anno di contratto. In tal modo, i titolari del contratto in questione potranno partecipare alle procedure per il conseguimento dell'ASN di cui all'articolo 16 della legge n. 240 del 2010, entro il termine di scadenza della proroga. Come sopra accennato, infatti, a seguito della citata riforma dell'articolo 16 della legge n. 240 del 2010, per gli studiosi in questione la prima tornata utile per poter conseguire l'abilitazione scientifica è stata indetta solo recentemente con il decreto direttoriale n. 1532 del 29 luglio 2016, ai sensi del quale la possibilità di presentare le candidature decorre dalla data di pubblicazione del bando.
      Infatti, con l'entrata in vigore dei nuovi regolamenti sull'ASN, attuativi della riforma recata dalla legge n. 114 del 2014 (decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2016, n. 95, che ha sostituito il decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011, e decreto ministeriale 7 giugno 2016, n. 120, che ha sostituito il decreto ministeriale n. 76 del 2012), si è provveduto ad indire le procedure di ASN relative all'anno 2016.
      Nelle more degli esiti della nuova tornata di ASN (procedura «a sportello» della durata biennale, indetta con il citato decreto direttoriale n. 1532 del 2016), peraltro, si pone il problema di consentire che il meccanismo di tenure track di cui all'articolo

24, comma 5, della legge n. 240 del 2010 possa effettivamente scattare per gli studiosi che hanno i requisiti previsti dalla legge (titolarità del contratto di tipo b), superamento della valutazione prevista al terzo anno di contratto, possesso dell'ASN). La proposta normativa intende far fronte a tale esigenza.
      Comma 4. La disposizione prevede, nelle more della riforma sulle modalità di accesso all'insegnamento per la scuola secondaria in attuazione del principio di delega di cui all'articolo 1, comma 181, lettera b), della legge n. 107 del 2015 (cosiddetto «formazione iniziale»), una proroga del termine dell'anno scolastico 2016/2017, previsto dall'articolo 1, comma 107, della legge n. 107 del 2015, a partire dal quale si applica il divieto di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto di soggetti non muniti di abilitazione all'insegnamento. Tale termine viene prorogato all'anno scolastico 2019/2020.
      Comma 5. L'organico dei collaboratori scolastici a livello nazionale è accantonato (cioè ridotto) di 11.851 unità rispetto alle necessità delle scuole. Le scuole coprono i servizi di pulizia che il personale mancante non può erogare, tramite l'acquisizione di contratti di servizio con ditte esterne. Ciò accade in quasi tutte le regioni, con particolare concentrazione nel Centro-Sud.
      Allo stato attuale, i contratti di servizio impiegano circa 18.625 persone che corrispondono a 13.136 unità lavorative a tempo pieno equivalente a fronte, come già detto, della necessità di sostituire 11.851 collaboratori scolastici. Nell'ambito dei suddetti 18.625 lavoratori delle imprese esterne, sono compresi circa 479 dipendenti di cooperative attive nella provincia di Palermo, che sostituiscono l'opera di 350 collaboratori scolastici.
      Nel 2016 il Ministero ha acquistato servizi di pulizia e sorveglianza per 290 milioni di euro, a carico del funzionamento delle scuole. In particolare a Palermo è stato assicurato l'espletamento dei servizi di pulizia e vigilanza degli alunni presso le scuole mediante la proroga delle convenzioni in essere, in base all'articolo 1, comma 19, della legge di stabilità per il 2016.
      La presente norma proroga al 31 dicembre 2017 i rapporti convenzionali in essere attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo a seguito del subentro dello stato nei compiti degli enti locali (ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124) già prorogati ininterrottamente (fino al 31 dicembre 2016) per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico. A tal fine dispone che il termine del 31 dicembre 2016 di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è differito al 31 dicembre 2017.
      Il termine per l'individuazione di soluzioni normative di cui all'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è differito al 31 dicembre 2017 al fine di consentire la prosecuzione dei lavori avviati in sede tecnica, di concerto con le parti sociali e le amministrazioni interessate, e di pervenire a soluzioni stabili e adeguate a tutela dei livelli occupazionali e reddituali.
Art. 5.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno).

      Commi 1 e 2. Si proroga di un ulteriore anno la sospensione dell'applicazione della disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, che subordina l'ammissione allo scrutinio per l'accesso al corso di formazione dirigenziale e per la promozione alla qualifica di dirigente superiore della Polizia di Stato alla frequenza dei corsi collegati alla progressione in carriera previsti dal comma 1 del medesimo articolo.
      La necessità di prorogare ulteriormente la sospensione della norma, da ultimo disposta dall'articolo 1, commi 6 e 7, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, riveste carattere di urgenza. Infatti, in attesa di una revisione della disciplina in materia, in assenza di un'ulteriore proroga non sarà possibile la

partecipazione agli scrutini per l'accesso al corso di formazione dirigenziale e per la promozione alla qualifica di dirigente superiore della Polizia di Stato, atteso che non si riuscirebbe a far frequentare i corsi a tutti gli interessati entro la tempistica prevista.
      Comma 3. Si prevede la proroga al 31 dicembre 2017 del termine previsto dall'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012.
      Per effetto del quadro normativo vigente, dal 1° gennaio 2017 i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia, potranno utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici e privati italiani.
      Tuttavia il comma 4-quinquies del citato articolo 17 del decreto-legge n. 5 del 2012 ha previsto che con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, siano individuate le modalità per l'acquisizione, attraverso sistemi informatici e banche dati, dei certificati del casellario giudiziale italiano, delle iscrizioni relative ai procedimenti penali in corso, dei dati anagrafici e di stato civile, delle certificazioni concernenti l'iscrizione nelle liste di collocamento, di quelle necessarie per il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio.
      L'elaborazione del predetto decreto è stata avviata con una serie di propedeutici incontri tecnici finalizzati a individuare (con il coinvolgimento dei dicasteri che detengono le banche dati cui la norma si riferisce: Ministeri della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca) le modalità di colloquio telematico tra le banche dati stesse.
      Le criticità, di complessa risoluzione, relative all'attivazione dei collegamenti telematici necessari per l'acquisizione d'ufficio dei dati (resi obbligatori, tra l'altro, in seguito alle modifiche normative apportate dal decreto legislativo n. 10 del 2016), non hanno consentito l'emanazione del decreto ministeriale nei tempi previsti. Nelle more della messa a punto delle cennate modalità di collegamento tra uffici e banche dati e dell'emanazione del decreto, l'entrata in vigore a far data dal 1° gennaio 2017 delle disposizioni di cui all'articolo 17, commi 4-bis e 4-ter, del decreto-legge n. 5 del 2012 comporterebbe per gli uffici coinvolti nei procedimenti di cui all'articolo stesso un quadro di incertezza normativa e la necessità di far ricorso, per la verifica delle dichiarazioni sostitutive presentate, all'acquisizione di documentazione per via postale, fax eccetera, con conseguente aggravio del procedimento sia in termini di adempimenti richiesti che di spese connesse, nel quadro di un sempre più gravoso impegno delle Forze di polizia nelle straordinarie attività di controllo connesse all'emergenziale fenomeno dei flussi migratori e della minaccia terroristica internazionale.
      Comma 4. L'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26, disciplina la procedura attraverso la quale il prefetto interviene con poteri sostitutivi per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, qualora il documento contabile non sia stato approvato dall'ente nei termini.
      Tale disposizione è stata resa applicabile, con successivi interventi normativi di proroga dei termini, fino a tutto il 2016, e viene ora ulteriormente prorogata per l'anno 2017.
      La procedura di cui al citato articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 314 del 2004 sostituisce la procedura di cui all'articolo 141, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, che affida la competenza all'attivazione del meccanismo sostitutivo all'organo regionale di controllo, non più esistente.
      Comma 5. Viene prorogato al 31 dicembre 2017 il termine di cui all'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, prorogato al 31 dicembre 2016 dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, che ha autorizzato fino al 31 dicembre 2016 il mantenimento delle risorse disponibili sulle contabilità speciali, intestate ai prefetti, per l'istituzione degli uffici periferici dello Stato nelle province di Monza e della Brianza, di Fermo e di Barletta-Andria-Trani di cui alle leggi nn. 146, 147 e 148 del 2004.
      L'utilizzo delle somme accreditate nelle suddette contabilità speciali (pari ad euro 35.003.173,06) è stato possibile solo dopo la conclusione dell’iter procedimentale relativo all'approvazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di rimodulazione e di integrazione del piano finanziario, che si è rivelato piuttosto complesso e ha richiesto una lunga elaborazione, concludendosi soltanto il 3 dicembre 2013.
      In particolare, si è resa necessaria la revisione dei piani finanziari (che ha reso possibile un risparmio di circa 4,97 milioni di euro) e successivamente l'acquisizione di un parere da parte del Consiglio di Stato, quali attività indispensabili per l'approvazione dei medesimi.
      Tale situazione, ritardando l'avvio delle attività previste, non ha consentito il completamento degli interventi integrativi programmati entro l'esercizio finanziario 2016, considerati sia i tempi tecnici necessari per l'ultimazione dei lavori che l'esigenza di rispettare i tempi previsti dall'attuale normativa sugli appalti pubblici in merito agli adempimenti amministrativi propedeutici alla stipula e alla gestione dei contratti e alla fase di pagamento.
      In particolare, in merito alla provincia di Barletta-Andria Trani, si evidenzia che, sebbene gran parte degli interventi programmati sia stata già completata o sia in fase avanzata di definizione, alcune attività richiedono necessariamente una dilazione del termine di chiusura dell'apposita contabilità speciale. I lavori che interessano la sede del comando provinciale dei carabinieri risultano infatti in fase di completamento mentre restano ancora da realizzare gli alloggi di servizio dei militari. Per la sede della questura risulta aggiudicata la gara di appalto per la realizzazione degli interventi di ampliamento e adeguamento della rispettiva struttura. Entro la fine del corrente anno è prevista la pubblicazione del bando di gara per la realizzazione dell'immobile che ospiterà la sede della sezione della polizia stradale. Entro lo stesso termine potranno essere completati i lavori di adeguamento della sede della prefettura-ufficio territoriale del Governo.
      Per quanto concerne le province di Fermo e di Monza e della Brianza, gli interventi previsti sono stati tutti avviati e risultano in fase di avanzamento, necessitando tuttavia, per il loro definitivo completamento, di tempi superiori al corrente anno finanziario.
      La disposizione consente ai prefetti, titolari delle citate contabilità speciali, di utilizzare le risorse a disposizione oltre il termine del 31 dicembre 2016, evitando che le medesime costituiscano, alla chiusura dell'esercizio in corso, economie di bilancio, impedendo, di fatto, la realizzazione delle attività previste dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2013.
      Comma 6. La proroga al 31 dicembre 2017 dei termini per la gestione associata delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni fissati dall'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, si rende necessaria in considerazione di alcune criticità sistemiche emerse in sede di prima applicazione.
      La normativa che si è succeduta negli anni in relazione ai processi associativi si è dimostrata, infatti, di non semplice attuazione, determinando, ad oggi, un bilancio non del tutto positivo del previsto processo di razionalizzazione e di riduzione dei costi dell'azione amministrativa nei piccoli comuni. Al riguardo, si segnala che la Commissione I della Camera dei deputati, con un'indagine conoscitiva il cui documento conclusivo è stato approvato il 28 novembre 2016, ha evidenziato persistenti difficoltà nel processo di riordino, connesse alla complessità dell'intervento richiesto.
      In particolare, la Commissione ha affermato l'esigenza di un complessivo riordino della materia, allo scopo di «realizzare una buona governance per favorire lo sviluppo locale senza la creazione di frammentazioni e sovrapposizioni», anche attraverso il «coinvolgimento dal basso degli amministratori locali nella programmazione e pianificazione delle fusioni e delle unioni».
      Di qui l'opportunità di un'ulteriore proroga, in vista di possibili interventi ordinamentali di più ampio respiro.
      Comma 7. Sono prorogate le disposizioni previste dall'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, che consentono una procedura straordinaria e semplificata per il passaggio di qualifica nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
      In particolare l'articolo 3 del predetto decreto-legge n. 79 del 2012 detta disposizioni finalizzate a rafforzare la piena operatività del sistema nazionale di soccorso pubblico assicurato dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, attraverso la previsione, in via transitoria e limitata nel tempo, di modalità semplificate nell'applicazione delle procedure concorsuali interne, preordinate a consentire l'accesso alle qualifiche dei capi squadra e dei capi reparto. Dette qualifiche rivestono, infatti, un ruolo strategico e centrale nel sistema operativo del Corpo nazionale, non surrogabile per lo specifico livello di responsabilità e per il grado di autonomia decisionale correlati agli interventi urgenti svolti a salvaguardia delle vite e dei beni della cittadinanza.
      Tali procedure semplificate sono state prorogate, da ultimo, dall'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, e cessano il loro effetto nell'anno 2016.
      La disposizione tiene conto delle caratteristiche di snellimento delle procedure previste dal predetto articolo 3 (un unico concorso per soli titoli, anziché due concorsi con modalità diverse, cioè per titoli e per titoli ed esami, per ogni annualità); in tal modo l'amministrazione ritiene di garantire efficacemente l'operatività del Corpo nazionale, accelerando la messa in atto delle procedure interne preordinate a colmare i vuoti in organico.
      Infine, si fa presente che l'ulteriore proroga di un anno del predetto termine si rende altresì necessaria in attesa dell'adozione dello schema di decreto legislativo attuativo dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015, ove viene prevista una modifica alle disposizioni concernenti la copertura dei posti di capo squadra e capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articoli 12 e 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217), che prevede, a regime, il ricorso alle suddette procedure semplificate.
      Comma 8. Si proroga di un anno il limite temporale attualmente previsto dall'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, inserito dal decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, che prevede per gli agenti degli organismi di informazione la possibilità di effettuare colloqui personali con soggetti detenuti o internati, al fine di acquisire informazioni per la prevenzione dei delitti con finalità terroristica.
      Permane, infatti, l'importanza per i Servizi di informazione di operare nel settore carcerario che rappresenta uno dei contesti relazionali di maggiore importanza per la prevenzione del terrorismo internazionale, per acquisizioni informative e perché in esso si determinano spesso condizioni favorevoli alla radicalizzazione dei detenuti di religione islamica.
      Comma 9. Viene prorogato al 31 dicembre 2017 il termine per l'autorizzazione all'impiego, senza esigenza di superamento del corso prescritto, delle guardie giurate a bordo delle navi per la difesa da atti di pirateria, già prorogato al 31 dicembre 2016.
      L'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 28 dicembre 2012, n. 266, prevede per le guardie giurate da imbarcare a bordo di navi mercantili il predetto requisito del superamento di un corso di addestramento specifico, con oneri a carico dei destinatari; si rappresenta che tali corsi sono stati banditi senza registrare adesioni negli anni 2015 e 2016, in concomitanza della vigenza del regime di proroga di cui sopra.
      Al fine di risolvere tali criticità è stato predisposto uno schema di decreto di modifica del citato decreto n. 266 del 2012 che prevede la possibilità di creare un percorso semplificato per l'ammissione diretta all'esame di certificazione per quanti avessero svolto attività a bordo in servizio antipirateria per un periodo cumulativo non inferiore a 90 giorni.
      Tuttavia, tale schema è in corso di definizione in quanto è stato sottoposto al parere del Consiglio di Stato che ha espresso un parere interlocutorio (n. 2283 del 3 novembre 2016) richiedendo alcune modifiche al testo e osservando, peraltro, come sia in imminente scadenza la facoltà di deroga sopra indicata. Allo stato, senza l'intervento normativo di proroga, alla data del 1° gennaio 2017 non vi saranno guardie giurate in possesso dei requisiti attualmente richiesti dall'articolo 3, comma 2, del citato decreto n. 266 del 2012 per svolgere i servizi di protezione del naviglio nelle aree a rischio a favore degli armatori nazionali.
      Comma 10. La disposizione ha lo scopo di definire, in tempi rapidi, per l'anno 2017, l'ammontare delle risorse finanziarie provenienti dalle assegnazioni ordinarie statali a favore delle province e delle città metropolitane a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio, confermando gli stessi criteri previsti dal decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012, come d'altronde avviene già dall'anno 2013.
      La disposizione prevede, altresì, l'applicabilità, anche per il 2017, delle modalità di riparto già utilizzate nei precedenti esercizi, per l'attribuzione dei trasferimenti a favore delle sole province della Sicilia e della Sardegna, non interessate al fondo sperimentale di riequilibrio.
      Comma 11. Si proroga al 31 marzo 2017 il termine – originariamente previsto al 31 dicembre 2016 e prorogato al 28 febbraio 2017 dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232 – per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017.
Art. 6.
(Proroga di termini in materia di sviluppo economico e comunicazione).

      Comma 1. Si prevede la proroga al 31 dicembre 2017 del termine per l'applicazione della disciplina transitoria in materia di incroci proprietari tra televisioni e giornali di cui all'articolo 43, comma 12, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
      La citata norma, che riproduce l'articolo 15, comma 6, della legge n. 112 del 2004 (cosiddetta «legge Gasparri»), pone il divieto, originariamente fissato fino al 31 dicembre 2010, per i soggetti esercenti attività televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma, che hanno conseguito ricavi superiori all'8 per cento del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) e per le imprese del settore delle comunicazioni elettroniche che detengono una quota superiore al 40 per cento dei ricavi complessivi, di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o di partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani.
      Tale termine è stato prorogato più volte, da ultimo, al 31 dicembre 2016, dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 210 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2016 e ha avuto la propria base motivazionale, che si ritiene ancora attuale ai fini della proroga in questione, nella segnalazione del 24 novembre 2010 al Governo da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la quale evidenziava che la disposizione in materia di limiti anti-trust relativa all'incrocio tra stampa e giornali quotidiani era stata sin dall'inizio concepita dal legislatore a tutela del pluralismo dei mezzi di comunicazione e di informazione, sulla base delle indicazioni date dalla Corte costituzionale (sentenza n. 826 del 1988).


      Ciò anche per la considerazione che la protezione del pluralismo informativo è uno dei princìpi fondamentali dell'Unione europea (articolo 11, comma secondo, dalla Carta europea dei diritti fondamentali) e, in forza di ciò, la giurisprudenza della Corte di giustizia ha riconosciuto il diritto degli Stati membri a mantenere una legislazione speciale in materia, più restrittiva del diritto della concorrenza.
      Comma 2. Si autorizza il Ministero dello sviluppo economico a prorogare, per l'anno 2017, il regime convenzionale con il Centro di produzione Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017.
      Comma 3. Riguarda la proroga del termine di vigenza dell'attuale concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo. L'articolo 45 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 220, ha previsto che il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sia affidato per concessione a una società per azioni, che lo svolge sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero dello sviluppo economico, previa delibera del Consiglio dei Ministri.
      L'articolo 49 del medesimo testo unico, come modificato dall'articolo 216, comma 24, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha previsto che la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo sia affidata, fino al 31 ottobre 2016, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa.
      In particolare, le modifiche introdotte dal citato decreto legislativo n. 50 del 2016 hanno prorogato l'affidamento della concessione alla RAI dal 6 maggio 2016 al 31 ottobre 2016, al fine di consentire lo svolgimento della consultazione pubblica sugli obblighi del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, prevista dall'articolo 5, comma 5, della legge 28 dicembre 2015, n. 220, e propedeutica all'affidamento della concessione.
      A sua volta l'articolo 9, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, ha novellato, con l'inserimento dei commi da 1-bis a 1-septies, l'articolo 49 sopra citato disponendo che l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale ha durata pari a dieci anni e ha confermato, richiamando l'articolo 5, comma 5, della legge n. 220 del 2015, che lo stesso è preceduto da una consultazione pubblica sugli obblighi dello stesso servizio.
      La concessione è affidata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è approvato lo schema di convenzione.
      Il comma 1-sexies del predetto articolo 49 novellato dispone poi che fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e comunque per un periodo non superiore a novanta giorni dal 31 ottobre 2016, data di scadenza della concessione (dunque, fino al 29 gennaio 2017), continuano a trovare applicazione la concessione e la relativa convenzione già in atto.
      Poiché è ragionevole ritenere che il perfezionamento dell'intero procedimento con l'adozione del previsto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri non possa completarsi entro il 29 gennaio, appare opportuna una breve proroga di centottanta giorni dell'attuale termine di vigenza della concessione, necessaria per evitare incertezze nei rapporti con la RAI-Radiotelevisione italiana Spa e per scongiurare il rischio di interruzione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.
      Comma 4. L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con il comunicato 30 settembre 2016, ha incluso, per la prima volta, la RAI nell'elenco delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Tale inserimento comporterebbe l'assoggettamento della RAI a numerose norme di contenimento della spesa che, nell'individuare l'ambito soggettivo di applicazione, fanno riferimento proprio a tale elenco dell'ISTAT.
      Considerato che occorre assicurare il pieno ed efficace svolgimento del ruolo istituzionale e societario attribuito alla RAI, si è reso necessario il differimento degli effetti, nei confronti della predetta società, delle vigenti norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti, rivolte ai soggetti inclusi nell'elenco Istat.
      Comma 5. Riguarda la proroga dei termini di pubblicazione dei bandi delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale negli ambiti in cui sono presenti comuni terremotati.
      La norma proposta proroga di ventiquattro mesi il termine assegnato dall'articolo 3 del decreto ministeriale n. 226 del 2011 – come successivamente modificato, da ultimo dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21 – alle stazioni appaltanti nei cui ambiti ricadono i comuni terremotati per pubblicare il bando di gara per l'assegnazione del servizio di distribuzione del gas naturale.
      Detti comuni, infatti, non solo al momento attuale hanno visto distrutta completamente o totalmente la propria rete pubblica cittadina trovandosi nell'impossibilità materiale di compiere operazioni peritali di determinazione del valore della rete di cui non hanno contezza nell'immediato, ma hanno altresì priorità di spesa e organizzative che non permettono l'impegno di risorse nell'attivazione dei meccanismi propedeutici alla gara stessa anche laddove la rete fosse parzialmente funzionante.
      È più che opportuno quindi dare a tali comuni il tempo di riorganizzarsi per poter compiere al meglio le valutazioni tecniche e gestionali da trasmettere alla stazione appaltante di riferimento.
      Si segnala altresì che nella seduta n. 665 della 5a Commissione permanente (Bilancio) del Senato della Repubblica il Governo ha accolto come raccomandazione l'ordine del giorno G/2567/31/5 Bellot ed altri con il quale si chiedeva al Governo di inserire nel provvedimento di proroga dei termini previsti da disposizioni legislative la proroga dei termini previsti per l'affidamento delle gare d'ambito per la distribuzione del servizio del gas naturale.
      I commi 6 e 7 si riferiscono agli obblighi di consultazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato.
      Si interviene sulla norma istitutiva del Registro nazionale degli aiuti di Stato (articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nella formulazione introdotta dalla legge 29 luglio 2015, n. 115), sistema, come è noto, costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, funzionale alle verifiche propedeutiche alla concessione ed erogazione degli aiuti di Stato da parte delle amministrazioni e dei soggetti gestori dei predetti aiuti.
      L'intervento si rende necessario in considerazione dell'inapplicabilità della norma nella sua attuale formulazione, per quanto attiene alla tempistica dalla stessa imposta.
      La norma citata, infatti, nel rinviare al comma 6 la disciplina sul funzionamento del Registro a un successivo regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata, prevede al comma 7 un articolato apparato «sanzionatorio» volto a garantire l'adempimento degli obblighi di utilizzo del Registro.
      Dispone, infatti, l'articolo 52, comma 7, della legge n. 234 del 2012 che «Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, la trasmissione delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti». L'avvenuto utilizzo del Registro deve, peraltro, essere espressamente menzionato nei provvedimenti di concessione e di erogazione degli aiuti e, oltre all'inefficacia del provvedimento, l'inadempimento dei predetti obblighi comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti.
      Il citato articolo 52, pertanto, nel disciplinare le conseguenze dell'illegittima omissione nell'utilizzo del Registro, distingue i due processi della «trasmissione delle informazioni» e della «interrogazione»:

          - l'obbligo di trasmissione delle informazioni al Registro è «sanzionato» decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento;

          - l'obbligo di interrogazione del Registro è sanzionato dal 1° gennaio 2017.

      Ancora, l'articolo 14 della legge europea per il 2014, oltre a sostituire integralmente l'articolo 52 della legge n. 234 del 2012 introducendone l'attuale formulazione, ha stabilito l'abrogazione a decorrere dal 2017 della norma relativa ai controlli mediante autodichiarazioni e controlli a campione sui soggetti beneficiari di aiuti illegali oggetto di una decisione di recupero da parte della Commissione europea. L'abrogazione in questione è, evidentemente, correlata all'attivazione del Registro di cui all'articolo 52.
      La previsione dei predetti termini presenta più di una criticità.
      L'impostazione data dal legislatore impone logicamente che il momento della trasmissione dei dati al Registro preceda temporalmente quello dell'interrogazione. Non avrebbe alcun senso, infatti, l'imposizione di un obbligo di consultazione laddove non fosse parimenti assicurato l'obbligatorio inserimento delle informazioni da consultare.
      L'apparato sanzionatorio, in particolare, così come attualmente congegnato dalla norma, avrebbe richiesto che l'entrata in vigore del regolamento avvenisse al più tardi al principio di novembre 2016 (sessanta giorni prima del termine del 1° gennaio 2017) di modo che alla data del 1° gennaio 2017 il Registro potesse essere «a regime» venendo a coincidere i due profili obbligatori della trasmissione delle informazioni e dell'interrogazione del Registro.
      Poiché, tuttavia, stante il tempo trascorso, la possibilità di procedere entro i termini predetti è venuta meno, l'attuale formulazione della norma pone una serie di aspetti problematici, che impongono un intervento correttivo.
      In particolare, allo stato attuale appare necessario:

          scongiurare il rischio che, in caso di mancata entrata in vigore del regolamento entro il 1° gennaio 2017, possa determinarsi un «blocco» nella concessione ed erogazione degli aiuti di Stato. Detto rischio può concretamente porsi per le amministrazioni titolari di aiuti che ritengano di aderire a un'interpretazione rigorosa dell'articolo 52 della legge n. 234 del 2012, che porterebbe alle estreme conseguenze le previsioni relative all'utilizzo del Registro come condizione di efficacia degli aiuti;

          ricondurre a unità i due momenti della «trasmissione» delle informazioni al Registro e della «interrogazione» del medesimo, in quanto l'applicazione della norma, nell'attuale formulazione, darebbe luogo a una manifesta illogicità, sanzionando la sola consultazione del Registro;

          assicurare alle amministrazioni e ai soggetti gestori, utenti del Registro, un sufficiente periodo di sperimentazione del sistema, prima di sanzionare l'eventuale mancato adempimento degli obblighi di utilizzo, così come declinati dal regolamento attuativo di cui al comma 6 dell'articolo 52 della legge n. 234 del 2012.

      Sulla base delle motivazioni sopra esposte si propone, pertanto, una proroga dei termini, previsti dalla norma istitutiva del Registro nazionale degli aiuti di Stato, a decorrere dai quali il mancato adempimento degli obblighi di utilizzo del Registro costituirà condizione legale di efficacia dei provvedimenti di concessione ed erogazione degli aiuti di Stato soggetti a registrazione, con le connesse responsabilità a carico dei soggetti inadempienti. Conseguentemente (al fine di realizzare il necessario coordinamento), nella proposta vengono conformemente prorogati anche i termini individuati dalle norme collegate.


      Il comma 8 dispone la proroga al 31 dicembre 2018 delle concessioni per commercio in aree pubbliche, nel rispetto dei princìpi di tutela della concorrenza.
      Il comma 9 opera un differimento dei termini per la riforma della struttura delle componenti tariffarie degli oneri di sistema elettrico applicate ai clienti diversi da quelli domestici. Viene modificato l'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 210 del 2015 disponendo una nuova decorrenza della riforma tariffaria, indispensabile per allineare il nuovo sistema nazionale di tariffa e di agevolazioni con i tempi di adozione della decisione finale da parte della Commissione europea, attesa solo nel corso del 2017. I termini precedentemente previsti non sono infatti risultati compatibili con la conclusione della notifica in sede europea della riforma della struttura tariffaria per la raccolta degli oneri generali di sistema e delle relative agevolazioni per le imprese energivore. La nuova decorrenza tiene conto della necessità di adottare atti normativi secondari e di regolazione per dare attuazione al nuovo sistema nonché dell'esigenza tecnica di intervenire anche sui sistemi di fatturazione.
      Al comma 10 si proroga al 30 giugno 2017 l'obbligo di installazione di un contatore di fornitura in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura dell'edificio o del condominio, al fine di contabilizzare i consumi di ciascuna unità immobiliare e favorire la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi delle medesime.
Art. 7.
(Proroga di termini in materia di salute).

      Il comma 1 proroga il termine fissato per la ridefinizione della normativa sul governo della spesa farmaceutica in quanto appare evidente che tale obiettivo non potrà essere raggiunto nel previsto termine di legge a causa dell'ingente contenzioso che è stato presentato dalle aziende farmaceutiche avverso la manovra contenuta nell'articolo 21 del decreto-legge n. 113 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 160 del 2016, che ha comportato l'impossibilità di avviare le attività normative finalizzate alla predisposizione della nuova governance in materia di spesa farmaceutica.
      Il comma 2 prevede la proroga di un anno per l'adozione del decreto finalizzato a rivedere l'attuale sistema e il metodo della remunerazione della filiera del farmaco. Appare infatti necessario prorogare di un ulteriore anno il termine per passare al «sistema misto» che, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, deve essere definito con un accordo tra l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e i soggetti della filiera, tenendo conto della complessità della procedura prescritta. Nell'ottobre 2015 un'intesa fu raggiunta, ma il Ministero dell'economia e delle finanze non la ratificò e la trattativa non fu ripresa.
      Il comma 3, intervenendo sul termine del 1° gennaio 2017 di cui al comma 1 dell'articolo 42 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, è volto a prorogare fino al 1° gennaio 2018 le procedure che prevedono l'impiego di animali per ricerche sugli xenotrapianti e sulle sostanze d'abuso, di cui all'articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), del predetto decreto legislativo.
      Tali divieti, unitamente ad altri, sono stati introdotti, benché non espressamente previsti dalla direttiva 2010/63/UE, in attuazione dello specifico criterio di delega di cui all'articolo 13, comma 1, lettere c) e f), della legge di delegazione europea n. 96 del 2013.
      Tuttavia, al fine di contemperare le previsioni della direttiva con quelle della legge di delega, il citato articolo 42 ha previsto una moratoria di tre anni per l'entrata in vigore di tali misure più restrittive, che sono, quindi, applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 2017, al fine di consentire alle attività interessate gli opportuni tempi di adeguamento.
      Nel contempo, detta disposizione ha demandato al Ministero della salute il compito di effettuare, entro il 30 giugno 2016, un monitoraggio sulla effettiva disponibilità di metodi alternativi, condizionando l'entrata in vigore dei suddetti divieti all'esito

dello stesso monitoraggio, avvalendosi del Laboratorio del reparto substrati cellulari ed immunologia cellulare dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, di cui all'articolo 37, comma 2, del citato decreto legislativo n. 26 del 2014.
      Al riguardo va altresì evidenziato che con riferimento a tali divieti è stata recentemente avviata dalla Commissione europea una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.
      Ciò premesso, la proroga di un anno del termine, ormai prossimo alla scadenza, di applicazione di tali divieti, oltre ad attenuare i rilievi formulati sul punto dalla Commissione europea, è opportuna tenuto conto dell'esito negativo del monitoraggio sull'esistenza, allo stato, di metodi alternativi alla sperimentazione animale, condotto dall'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna di cui alla relazione presentata nello scorso mese di luglio e, peraltro, consente di poter disporre di un ulteriore periodo di tempo, alla luce dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e delle misure di protezione degli animali, per incentivare lo sviluppo e la disponibilità di metodi alternativi rispetto all'utilizzo di animali nelle sperimentazioni.
Art. 8.
(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa).

      Comma 1. L'articolo 2248 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel disciplinare il regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, autorizza il Ministro della difesa, in relazione a eventuali variazioni nella consistenza organica dei ruoli, nonché alle esigenze di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento, a modificare il numero delle promozioni a scelta al grado superiore e a rimodulare le relative aliquote di valutazione, fermi restando i volumi organici complessivi. La norma consente di adottare interventi correttivi sullo sviluppo dei ruoli degli ufficiati dell'Arma fino all'avanzamento per l'anno 2016 compreso. Nel periodo di regime transitorio il ruolo normale ha registrato, rispetto alla progressione di carriera scandita teoricamente dal codice dell'ordinamento militare, un innalzamento dell'età media di immissione nei gradi di generale che, se da un lato ne ha assicurato l'armonico sviluppo, evitando il ricorso all'istituto dell'aspettativa per riduzione dei quadri, dall'altro ha determinato la costante carenza organica nei gradi di vertice dovuta alle sopravvenute cessazioni per limiti d'età. In tale ottica, non è possibile non considerare come le attuali consistenze delle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado di generale di corpo d'armata, alla luce dell'elevata età media di accesso all'alta dirigenza e del crescente, progressivo numero di esodi, non soddisfano i requisiti minimi di adeguatezza del tasso di selettività. La prospettiva descritta assume peraltro i caratteri di vera criticità avuto riguardo all'impossibilità di assicurare, in concreto, una permanenza nei gradi apicali adeguata allo svolgimento dei precipui compiti di indirizzo strategico attribuiti al vertice gerarchico. Parimenti, la disomogenea alimentazione del ruolo speciale ha determinato un disarmonico sviluppo del ruolo registrando, allo stato, consistenti eccedenze nel grado di capitano e rilevanti vacanze nel grado di tenente colonnello. Nei prossimi anni tale situazione persisterà negli altri gradi in ragione delle previste procedure di avanzamento. Infine, il ruolo tecnico logistico risulta non ancora completamente assestato poiché risente ancora della disomogenea costituzione iniziale del ruolo stesso. Le diverse anzianità di grado possedute dagli ufficiali comporteranno quindi un anomalo sviluppo del ruolo. In tale quadro, è evidente la necessità di conservare un adeguato, flessibile e duraturo strumento normativo che consenta di rendere più armonico e aderente alla reale situazione lo sviluppo dei ruoli degli ufficiali dell'Arma, per evitare disallineamenti e criticità nonché garantire più omogenei tassi di avanzamento.
      Comma 2. La proroga consente all'Arma dei carabinieri e alle altre Forze di polizia

di assicurare al personale dipendente, pur nelle more del perfezionamento del decreto previsto dall'articolo 43, comma 13, della legge 1° aprile 1981, n. 121, il regolare pagamento delle ore di lavoro straordinario sin dal mese di gennaio 2017, mediante le risorse assegnate sui rispettivi capitoli di bilancio per l'esercizio finanziario 2017 e nei limiti mensili di lavoro straordinario già definiti con il decreto relativo all'anno 2016.
      Comma 3. L'Agenzia industrie difesa (AID) è un'agenzia con personalità giuridica di diritto pubblico, costituita ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, disciplinata dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e dal relativo testo unico regolamentare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, con il compito principale di gestire gli stabilimenti produttivi della Difesa al fine del conseguimento dell'economica gestione. La norma persegue due distinti, ma inscindibili obiettivi:

          la proroga prevista alla lettera a) differisce di un anno il termine entro cui le unità produttive gestite dall'AID dovranno conseguire l'obiettivo dell'economica gestione. In realtà con tale differimento si prefigge anche un allineamento sulle performance degli stabilimenti produttivi virtuosi da parte delle strutture operanti nei territori di Torre Annunziata (Napoli), Castellammare, Fontana Liri (Frosinone) e Messina, che, allo stato attuale, non sono ancora in grado di conseguire l'obiettivo prefissato e che, qualora si addivenisse a procedure di liquidazione, rappresenterebbero un onere ingente per il Paese in termini di costi relativi alla mobilità e alla ricollocazione necessaria del personale in esubero, specialmente in aree economicamente depresse, nelle quali risulterebbe molto problematico evitare pesanti ricadute negative in termini sociali ed occupazionali. Per quanto attiene, invece, al profilo finanziario, l'intervento è neutrale in quanto, a decorrere dal 2015, l'articolo 2190, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, ha soppresso i contributi finanziari a favore dell'Agenzia che gravavano sul bilancio del Ministero della difesa;

          la disposizione prevista alla lettera b) è finalizzata a consentire all'AID, nei vari settori produttivi che ad essa fanno capo, di mantenere i contratti di lavoro a tempo determinato oggi esistenti e ritenuti indispensabili per la specificità degli incarichi svolti da tale personale, che non risultano attribuibili ad altre risorse interne in possesso di analogo know how. Anche in questo caso l'intervento è neutrale sotto il profilo finanziario, in quanto l'articolo 143 del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare prevede la facoltà di ricorrere ad assunzioni di personale a tempo determinato nei limiti e nell'ambito delle disponibilità finanziarie dell'Agenzia stessa. Occorre evidenziare comunque che l'AID ha avviato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri le procedure di autorizzazione a bandire, dal 2017, procedure concorsuali per l'assunzione delle figure professionali in possesso delle specifiche professionalità oggetto dell'intervento.

      Comma 4. Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, concernente le disposizioni per la razionalizzazione delle funzioni di polizia, ha previsto l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri. Nelle more della definizione del passaggio delle relative funzioni, l'intervento previsto alla lettera a) si rende necessario per consentire la chiusura delle contabilità del medesimo Corpo, che necessitano di un lasso di tempo ulteriore rispetto a quello di imminente scadenza, tenuto anche conto che è tuttora in corso il perfezionamento dei provvedimenti realizzativi del trasferimento dei beni dal Corpo forestale dello Stato verso l'Arma. L'intervento, dunque, prevede che siano gli uffici del Comando generale ad assicurare la chiusura della gestione stralcio, essendo solo per tale specifica attività coordinati dal Capo del Corpo forestale dello Stato attualmente in servizio.
      Conseguentemente si rende necessario provvedere, con l'intervento previsto alla lettera b), al differimento del termine per

l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo all'inquadramento del Capo del Corpo forestale dello Stato, al quale la modifica prevista alla lettera a) affida il coordinamento della gestione stralcio.
      Comma 5. Il personale del Corpo forestale dello Stato che transita nell'Arma dei carabinieri è iscritto, d'ufficio, ai sensi dell'articolo 1913 del codice dell'ordinamento militare, a decorrere dall'immissione nei ruoli delle Forze armate, alla Cassa di previdenza delle Forze armate e, conseguentemente, è tenuto al pagamento del relativo contributo obbligatorio ai fini della maturazione, in occasione della cessazione dal servizio con diritto a pensione, della cosiddetta indennità supplementare. Tale indennità, tuttavia, di natura obbligatoria e previdenziale, è maturata esclusivamente, ai sensi dell'articolo 1914 del codice, dopo sei anni di servizio nell'Arma. L'intervento, pertanto, è volto a differire un termine di legge che decorre, per ciascun militare interessato, dal momento dell'effettivo transito nei ruoli dell'Arma dei carabinieri. Ciò nella considerazione che senza tale modifica normativa l'iscrizione obbligatoria alla Cassa di previdenza (e quindi del pagamento del relativo contributo obbligatorio) decorrerà anche per quel personale che, in conseguenza dell'anzianità di servizio o anagrafica, non maturerà la corresponsione dell'indennità supplementare poiché sarà collocato in pensione prima di aver raggiunto il periodo minimo necessario per la maturazione dell'indennità supplementare.
Art. 9.
(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti).

      Il comma 1 è volto a prorogare l'incarico di Commissario ad acta previsto dall'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in relazione agli interventi definiti «per la ricostruzione nei comuni colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981 disciplinata dalla legge 14 maggio 1981, n. 219».
      Si tratta, nello specifico, di interventi di completamento di opere infrastrutturali rimaste abbandonate per anni, di schemi viari funzionali, di chiusure amministrative, tecniche, contabili, espropriative di 71 progetti, di cui all'articolo 32 della citata legge n. 219 del 1981.
      Come è noto, infatti, la complessa opera relativa alla costruzione di nuove infrastrutture e, insieme, di sviluppo industriale delle aree terremotate della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, avviata dalla citata legge n. 219 del 1981, ha creato nel tempo un articolato quadro normativo e provvedimentale, caratterizzato da natura eccezionale e derogatoria e dal susseguirsi di competenze attribuite ad amministrazioni diverse.
      Al fine di pervenire al completamento degli interventi infrastrutturali di cui all'articolo 32 della predetta legge n. 219 del 1981, l'articolo 86 della legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289 del 2002) ha istituito un Commissario ad acta, da nominare con decreto del Ministro delle attività produttive (poi adottato in data 21 febbraio 2003).
      Il medesimo articolo 86 disponeva, inoltre, la revoca di tutte le concessioni per opere di viabilità finanziate ai sensi della legge n. 219 del 1981, i cui lavori non avevano conseguito significativi avanzamenti da almeno tre anni, prevedendo che il Commissario, entro ventiquattro mesi dalla definizione degli stati di consistenza, affidasse l'esecuzione delle opere medesime con le modalità ritenute più vantaggiose per la pubblica amministrazione, avvalendosi della disciplina straordinaria della legge n. 219 del 1981.
      Gli oneri per il compenso del Commissario e per il funzionamento della struttura di supporto, composta da personale in servizio presso il Ministero delle attività produttive, fissati originariamente in 300.000 euro annui, furono posti dalla norma a valere sulla contabilità speciale n. 1728 del medesimo Ministero.
      La norma della legge finanziaria 2003 ha, pertanto, costituito il fondamento di procedure che, in deroga a quelle ordinarie, sono state indirizzate alla più celere consentita conclusione delle opere infrastrutturali divenute annose.


      L'articolo 86 citato, peraltro, non disponeva un termine finale per le attività del Commissario ad acta. La temporaneità dell'incarico è stata, tuttavia, introdotta dall'articolo 49 del decreto-legge n. 83 del 2012 (cosiddetto «decreto crescita»), che ha previsto la cessazione del Commissario alla data del 31 dicembre 2013, termine successivamente prorogato dal decreto-legge n. 73 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 97 del 2014, e oggi fissato al 31 dicembre 2016, prescrivendo entro la medesima data, previa ricognizione delle pendenze, la consegna di tutti i beni, trattazioni e rapporti in capo alle amministrazioni individuate, secondo le ordinarie competenze, con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, ad oggi non ancora emanato.
      L'onere per il compenso a saldo e per il funzionamento della struttura di supporto del Commissario, ora ridotto a 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2012 al 2016, con il citato articolo 49 del decreto-legge n. 83 del 2012, è stato posto a carico della contabilità speciale intestata al medesimo Commissario.
      In considerazione, tuttavia, dei progetti e delle attività ancora pendenti, la cui complessità tecnica, amministrativa e contabile si accompagna, sovente, al carattere indifferibile degli interventi, appare necessario un ulteriore intervento di proroga delle attività del Commissario, novellando l'articolo 49 citato.
      La cessazione immediata del Commissario ad acta e, conseguentemente, della relativa struttura di supporto (composta attualmente da personale della Direzione generale incentivi alle imprese, sette unità a tempo parziale della sede di Salerno e un'unità a tempo pieno della sede di Roma per il coordinamento della segreteria, e che si avvale della collaborazione con il personale dei provveditorati alle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) determinerebbe, infatti, un vuoto di competenze che va ben oltre le difficoltà gestionali.
      Rimangono, inoltre, alcuni progetti ancora da completare, così come devono essere completati le attività e gli adempimenti connessi, molti dei quali aventi carattere indifferibile e il cui trasferimento ad altri Ministeri ovvero alle amministrazioni locali porterebbe alla paralisi delle attività residuali.
      In particolare, a partire dal 2003, al Commissario sono stati trasferiti in totale 71 progetti di completamento infrastrutturale e un progetto (Lioni-Grottaminarda) di completamento funzionale, dei quali 53 risultano definitivamente chiusi, peraltro con la realizzazione di importanti economie complessive rispetto alle risorse originariamente stanziate risalenti all'anno 1997, mentre risultano ancora aperti 22 interventi, 4 con opere ancora da completare tutte relative al territorio della regione Basilicata, ma in fase di progettazione (svincolo di Muro Lucano).
      Oltre alle 4 opere predette contraddistinte da importanti interventi costruttivi (gallerie, viadotti, sistemazioni idrauliche) figura in carico al Commissario l'importante opera di viabilità «Lioni-Grottaminarda», la quale, pur non rientrando nelle opere retaggio del terremoto (essendo opera nuova inserita anche nelle norme della legge obiettivo), è gestita dal Commissario tramite la normativa di cui alla legge n. 219 del 1981.
      Il mancato completamento delle attività nei termini previsti dalla legge vigente non deriva da ritardi del Commissario e della struttura di supporto, ma dall'oggettiva difficoltà di gestire opere, vertenze e contenziosi pregressi complicatisi nel tempo anche in virtù dell'esistenza di moltissime disposizioni succedutesi nel tempo senza adeguato coordinamento, cui va aggiunta la necessità di interventi su opere rimaste per anni in abbandono richiesti dal passare del tempo, dalle situazioni orografiche, geologiche e dalle condizioni meteorologiche.
      Per quanto in particolare concerne l'intervento di viabilità «Lioni Grottaminarda» assegnato al Commissario con un progetto esecutivo che prevedeva un fabbisogno di 430 milioni di euro, l'allungamento dei tempi di realizzazione è dipeso dalla circostanza che risultano assegnati all'opera solo 295 milioni di euro, cui si potrebbero aggiungere a breve 65 milioni di euro deliberati dal CIPE nell'agosto ultimo scorso. Non disponendo di sufficienti risorse per la realizzazione dell'intervento, il Commissario non ha potuto procedere all'assegnazione alle imprese concessionarie di tutte le attività preventivate (si segnala, in proposito che i primi stanziamenti di risorse sono stati deliberati nel 2011 – deliberazione del CIPE n. 62/2011– e nel 2012 – deliberazione del CIPE n. 27/2012 – ma i primi finanziamenti sono pervenuti solo nel 2013).
      Più in generale, tra le più urgenti attività ancora pendenti, oltre quelle del predetto asse viario Lioni-Grottaminarda e alle opere di completamento dei pochi citati progetti ancora aperti, vengono segnalati i seguenti interventi:

          attività connesse al rimborso e al pagamento delle indennità relative alle espropriazioni per acquisizioni risalenti anche agli anni ’80;

          sopralluoghi e adempimenti per la consegna di viabilità ultimata (la cui mancata effettuazione comporta responsabilità di custodia e responsabilità anche penali in caso di incidenti);

          attività di collaudo (con conseguenze economiche negative in caso di ritardi);

          pagamento degli stati di avanzamento lavori alle imprese esecutrici (anche in tal caso, in caso di ritardi, con maturazione di interessi oltre all'ipotesi – non remota – di sospensione dei lavori e insorgere di contenziosi).

      I ritardi e le sospensioni derivanti dalla cessazione della gestione commissariale potrebbero causare notevoli contenziosi. La descritta situazione rende evidente la necessità di provvedere alla proroga oggetto della proposta in esame.
      Comma 2. Si premette che la materia del salvamento acquatico è stata per lungo tempo priva di disposizioni di rango regolamentare. Solamente con il regolamento di cui al decreto ministeriale 29 luglio 2016, n. 206, si è proceduto a dare una disciplina organica al settore. L'articolo 13, comma 1, del citato regolamento prevede che le disposizioni di esso si applichino a far data dal 1° gennaio 2017. Il Corpo delle capitanerie di porto già svolge esclusivamente le funzioni relativamente alla partecipazione alle sedute d'esame per il rilascio delle abilitazioni per gli assistenti dei bagnanti per il settore marittimo e, inoltre, sulla base di circolari interne, già procede alla vigilanza nei confronti degli enti già autorizzati alla formazione per questo specifico settore. Con il decreto citato sono stati attribuiti al Corpo delle capitanerie di porto anche le funzioni inerenti agli esami per la formazione degli assistenti dei bagnanti in acque interne e piscine e la vigilanza da svolgere su più e nuovi soggetti formatori. Si evidenzia che tali accresciuti compiti potrebbero incidere sull'assetto complessivo del Corpo, atteso che si prevedono nuovi compiti per il Corpo delle capitanerie di porto. Si prevede, inoltre, un inevitabile aumento dei soggetti deputati alla formazione e, dunque, da vigilare. A ciò si aggiunga che le autorizzazioni a svolgere le professioni dovranno essere rilasciate dal Capo del Compartimento marittimo e non più dalle società autorizzate. Questi elementi hanno indotto a considerare necessario un intervento normativo che posticipi nel tempo l'entrata in vigore del citato regolamento, al fine di consentire al Corpo delle capitanerie di porto di predisporre le risorse umane e strumentali indispensabili per far fronte ai nuovi e accresciuti compiti.
      Comma 3. Si proroga fino al 31 dicembre 2017 il termine per l'emanazione del decreto con cui, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 40 del 2010, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza unificata, adotta disposizioni attuative, tese a impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente. La disposizione si rende necessaria sia perché tale termine si presenta di natura perentoria (la norma utilizza la locuzione «entro e non oltre») sia perché dall'immediata entrata in vigore della normativa introdotta

dall'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (che ha apportato modifiche sostanziali alla legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), scaturirebbero notevoli profili di criticità, sotto il profilo sia costituzionale sia del diritto dell'Unione europea.
      In particolare, la predetta disposizione contiene elementi fortemente restrittivi dei princìpi di libera concorrenza, già rappresentati in sede di conversione del citato decreto-legge n. 207 del 2008 presso il Senato della Repubblica dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che evidenziava come le innovazioni normative fossero suscettibili di introdurre numerosi elementi di rigidità nonché limiti aventi una spiccata portata anticoncorrenziale; in quella sede, la stessa Autorità concludeva auspicando l'introduzione di interventi correttivi delle suddette disposizioni.
      La disposizione, pertanto, si rende necessaria al fine di evitare l'entrata in vigore di una disposizione che contiene elementi fortemente restrittivi della concorrenza e di arginare la confusione che deriverebbe da un'applicazione dell'articolo 29, comma 1-quater, nella sua attuale formulazione, con i conseguenti effetti negativi che interesseranno gli enti locali competenti nella gestione pratica dei problemi, inevitabilmente causati dal caos interpretativo indotto dall'applicazione della predetta normativa e che si porranno, peraltro, in modo diverso nelle varie realtà territoriali coinvolte.
      Comma 4. La proroga si rende necessaria in quanto il decreto da adottare sulla base di quanto previsto dall'articolo 73, comma 4, del nuovo codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, seppure già trasmesso alla Corte dei conti ai fini del prescritto controllo di legittimità, potrebbe non essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale alla data del 31 dicembre 2016, con la conseguenza che, in tal caso, verrebbe meno dal 1° gennaio 2017 l'obbligo di pubblicità degli avvisi e dei bandi di gara sulla piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sul sito informatico presso l'Osservatorio.
      Comma 5. Gli autotrasportatori di cose per conto di terzi sono tenuti, ai sensi dell'articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, al pagamento di un contributo annuo per l'iscrizione al relativo Albo nazionale. Detta iscrizione costituisce condizione necessaria per l'esercizio dell'attività di autotrasporto.
      Il pagamento di tale contributo deve essere eseguito, in base al disposto del medesimo articolo 63, comma 4, della legge n. 298 del 1974, nonché dell'articolo 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2014, n. 134, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce.
      La disposizione in argomento prevede la proroga del predetto termine di pagamento, relativamente alle quote dovute per l'anno 2017, dal 31 dicembre 2015 al 28 febbraio 2017, a causa delle difficoltà di versamento verificatesi nella transizione dalle precedenti modalità di pagamento alle modalità telematiche; infatti le nuove modalità di pagamento stanno comportando problemi tecnici che, sebbene in corso di risoluzione, non consentono alle imprese di provvedere al pagamento delle quote entro i termini stabiliti dalla legge.
      Risulta, pertanto, assolutamente indispensabile prorogare i termini di pagamento al 28 febbraio 2017, al fine di non penalizzare la categoria per cause alla stessa non imputabili (al mancato pagamento è connessa la possibile sospensione dall'Albo con impedimento dell'esercizio dell'attività di autotrasporto).
      Commi 6 e 7. La norma proroga al 31 dicembre 2017, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione per l'assunzione di ispettori di volo, le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 34 del decreto-legge n. 179 del 2012, che prevedono che l'Ente nazionale per l'aviazione civile possa assumere in via transitoria non oltre venti piloti professionisti con contratto a termine annuale rinnovabile di anno in anno sino ad un massimo di tre anni.
      Comma 8. La norma riguarda le opere, previste nella programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007/2013, per le quali, alla data di entrata in vigore del decreto, sia stata conseguita l'adozione della variante urbanistica e siano state concluse positivamente le valutazioni ambientali, ma non sia stata assunta l'obbligazione giuridicamente vincolante. In tali circostanze il termine per l'assunzione dell'obbligazione è prorogato al 31 dicembre 2017. Conseguentemente, è previsto che i termini di cui al comma 808 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, siano parimenti prorogati, rispettivamente al 30 giugno 2017 quello entro il quale non si applica alcuna sanzione e al 31 dicembre 2017 quello entro il quale la sanzione è applicata nella misura dell'1,5 per cento dell'importo del finanziamento.
      Resta comunque necessario che, entro il termine previsto dall'articolo 1, comma 807, sia stata adottata la variante, sia intervenuta la positiva conclusione delle procedure di valutazione ambientale e sia stata avviata la procedura per l'affidamento dell'esecuzione delle opere.
      Comma 9. Viene prorogato dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine di cui all'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, per la ratifica degli accordi di programma di cui all'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in relazione al programma straordinario di edilizia residenziale. Gli accordi di programma sono finalizzati all'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici.
      Trattasi di proroga relativa alla razionalizzazione di procedure per la realizzazione di interventi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 10.
(Proroga di termini in materia di giustizia).

      Comma 1. La norma è tesa a prevedere un'ulteriore proroga, fino al 31 dicembre 2017, dei tempi necessari per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza degli uffici giudiziari di Palermo, disposti con l'articolo 1, commi da 98 a 106, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), in considerazione della particolare complessità delle opere da realizzare, che necessitano di una diversa e più estesa modulazione temporale delle fasi attuative.
      In particolare si prevede:

          la proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 dei tempi per la realizzazione dell'investimento finalizzato all'esecuzione delle opere di messa in sicurezza, nonché della durata dell'incarico del Commissario straordinario all'uopo nominato;

          la proroga dal 28 febbraio 2016 al 28 febbraio 2017 del termine per apportare modifiche al decreto di individuazione del predetto investimento.

      Comma 2. La disposizione è tesa a prevedere la proroga, al 31 dicembre 2018, dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge n. 146 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 10 del 2014, che consente di far svolgere le funzioni di dirigente di esecuzione penale esterna ai dirigenti di istituto penitenziario, in deroga a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, che hanno distinto i ruoli di dirigente di istituto penitenziario, dirigente di esecuzione penale esterna e di dirigente medico penitenziario.
      La necessità della proroga deriva dalla circostanza che i concorsi pubblici per lo svolgimento delle funzioni di dirigente di esecuzione penale esterna non sono stati banditi e il numero dei medesimi continua a diminuire nel tempo (su 34 previsti ne sono in servizio 25), con conseguenti possibili difficoltà operative e di gestione di un settore particolarmente sensibile quale quello dell'esecuzione penale esterna.

Art. 11.
(Proroga di termini in materie di beni e attività culturali).

      Il comma 1 interviene sulle disposizioni relative alle speciali modalità operative impiegate

nella gestione degli interventi dell'area archeologica di Pompei, al fine di garantire la prosecuzione delle attività di tutela, recupero e valorizzazione del sito e delle aree limitrofe e di avviare il progressivo avvio del rientro nella complessiva gestione ordinaria del sito nell'ambito della Soprintendenza speciale per Pompei in tempi consoni con le particolari esigenze dell'area.
      La norma vigente prevede già la continuazione, fino al 2019, dello svolgimento delle funzioni assegnate dall'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, al Direttore generale di progetto: con la presente proposta si estende tale previsione anche al vice direttore generale vicario, dell'Unità «Grande Pompei» e alla struttura di supporto, così da assicurare il pieno ed efficace svolgimento dei compiti assegnati.
      In base alla medesima logica di continuità, si prevede altresì che la collaborazione dei componenti della segreteria tecnica di progettazione attivata presso la Soprintendenza speciale per Pompei possa avere la durata di trentasei mesi, così che tale struttura possa continuare a operare a supporto della Soprintendenza stessa.
      Infine, si pospone al 2018 il rientro nella gestione ordinaria del sito, attraverso il progressivo trasferimento della figura e delle sue attribuzioni alla Soprintendenza speciale per Pompei.
      Il comma 2 proroga il termine previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, recante «Regolamento recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni», relativo al termine per la registrazione dei beneficiari della Carta elettronica destinata ai giovani che hanno compiuto 18 anni nel 2016.
      Il termine fissato per il 31 gennaio 2017 viene prorogato al 30 giugno 2017, sulla base dei dati delle registrazioni finora effettuate: a oggi infatti si sono registrati 120.000 diciottenni su un totale di circa 570.000 (circa 3.000 al giorno) potenziali beneficiari. La proroga consente dunque un tempo più lungo per la registrazione, che prevede la previa richiesta dell'identità digitale SPID e riduce eventuali possibili problemi che potrebbero derivare da un picco di richieste nelle prossime settimane.
      Si ritiene opportuno procedere con tale proroga, posto che una modifica al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, eventualmente unita con gli aggiornamenti resi necessari dalle novità introdotte dalla legge di bilancio, non può essere adottata in tempi compatibili con l'esigenza sopra rappresentata.
      Il comma 3 detta una misura a sostegno della fondazioni lirico-sinfoniche, enti che, come è noto, sono stati interessati negli ultimi anni da un processo di risanamento e riorganizzazione, finalizzato al ripristino di condizioni economico-finanziarie sostenibili e all'adozione di modelli gestionali efficaci. A tal fine, la disposizione proroga al 31 marzo il termine, previsto dalla legge di bilancio per l'anno 2017, per l'adozione di un apposito decreto di finanziamento rafforzando altresì la dotazione di risorse disposte a tale fine.
Art. 12.
(Proroga di termini in materia di ambiente).

      Comma 1. La norma in esame modifica i commi 3-bis e 9-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
      In particolare, al fine di consentire al nuovo concessionario del SISTRI l'espletamento delle attività oggetto di affidamento e garantire al contempo la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità, la norma proposta proroga sino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del nuovo concessionario e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, gli effetti del contratto stipulato con la società Selex Se-Ma in liquidazione e, conseguentemente, per il medesimo periodo conferma la vigenza degli adempimenti cartacei necessari per la tracciabilità dei rifiuti.
      Nel dettaglio, l'estensione della durata del contratto garantisce la prosecuzione del servizio del SISTRI da parte dell'attuale

gestore nelle more della realizzazione del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti ad opera del nuovo concessionario, individuato – per mezzo di procedura ad evidenza pubblica bandita dalla CONSIP – nella società Almaviva Spa in raggruppamento temporaneo di imprese con le società Telecom Italia Spa e Agriconsulting Spa.
      Nel suddetto periodo, viene garantito alla società Selex Se-Ma il riconoscimento dei costi di produzione consuntivati alla data del 31 dicembre 2017, previa analisi di congruità svolta dall'Agenzia per l'Italia digitale, entro i limiti dei versamenti effettuati dagli utenti quali contributi dovuti, nonché la corresponsione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare della somma massima di 10 milioni di euro in ragione dell'effettivo espletamento del servizio svolto per l'anno 2017 a titolo di anticipazione e salvo conguaglio.
      In secondo luogo, viene prorogato al 31 dicembre 2017 il cosiddetto «regime di doppio binario» relativamente agli obblighi di tenuta in modalità cartacea ed elettronica dei registri di carico e scarico, dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati, del modello unico di dichiarazione ambientale, di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche introdotte con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonché le relative sanzioni.
      Comma 2. L'allegato 3 al decreto legislativo n. 28 del 2011, recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/ 77/CE e 2003/30/CE», ha ridefinito i criteri e i tempi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione o negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, imponendo che, per i titoli edilizi presentati dal 1° gennaio 2017, il 50 per cento dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria e il 50 per cento della somma dei consumi previsti per l'acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento siano coperti tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti termici alimentati da fonti rinnovabili.
      A poche settimane dall'entrata in vigore dei nuovi scaglioni, si ritiene necessario prorogare di un anno l'attuale scaglione del 35 per cento.
      Si deve sottolineare che tali percentuali non solo non sono richieste dalla normativa europea di attuazione della norma, ma già l'attuale percentuale del 35 per cento è di fatto in gran parte inapplicata, producendo l'effetto contrario di ridurre, anziché incrementare, l'efficienza energetica. Il nuovo scaglione del 50 per cento si tradurrebbe in un incremento massivo delle già numerose deroghe che si verificano per impossibilità tecnica accertata dai progettisti che devono verificare la fattibilità degli obblighi di integrazione degli impianti termici.
      Si pensi ad esempio ai fabbricati, questi obblighi si applicano, senza alcuna distinzione, comportando vincoli eccessivamente severi e costi sproporzionati ai benefìci ottenibili: i fabbricati industriali, infatti, per propria natura, sono caratterizzati da ampie dispersioni di calore e non necessitano di essere integralmente riscaldati e raffrescati.
Art. 13.
(Proroga di termini in materia economica e finanziaria).

      Al comma 1 si proroga ulteriormente, fino al 31 dicembre 2017, l'efficacia della disposizione di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che prevede la riduzione del 10 per cento delle indennità, dei compensi, dei gettoni, delle retribuzioni o delle altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comprese le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo. Tale disposizione,

destinata ad avere efficacia per il triennio 2011-2013, è già stata oggetto di successive proroghe, da ultimo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.
      Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2017 il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge n. 16 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 2012 (come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 210 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 21 del 2016), il quale prevede che, ai fini della tassazione dei combustibili impiegati negli impianti cogenerativi, che producono contemporaneamente energia elettrica e calore per riscaldamento, si applichino i coefficienti, individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, già in passato vigenti, ancorché ridotti nella misura del 12 per cento.
      Il comma 3 proroga al 2017 il termine di efficacia della disposizione contenuta nell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, già oggetto di precedenti analoghi interventi contenuti nell'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, e, successivamente, nell'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21.
      Tale disposizione prevede la disapplicazione dell'aggiornamento relativo alla variazione degli indici dell'ISTAT per i canoni dovuti dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle autorità indipendenti, ivi compresa la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), in relazione all'utilizzo in locazione passiva di immobili per finalità istituzionali.
      Comma 4. L'articolo 2-bis del decreto-legge n. 193 del 2016, introdotto dalla legge di conversione n. 225 del 2016, prevede che, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il solo versamento spontaneo delle entrate tributarie degli enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore o attraverso il modello di pagamento F24 o mediante gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. La norma precisa che restano comunque ferme le disposizioni relative alla riscossione dell'IMU e della TASI.
      Per quanto concerne le entrate diverse da quelle tributarie, invece, la stessa disposizione stabilisce che il versamento spontaneo deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria degli enti impositori o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli stessi enti.
      In ordine all'applicazione della nuova modalità di riscossione entrata in vigore il 3 dicembre 2016, sono state manifestate diverse difficoltà da parte dei soggetti che devono adeguarsi alle nuove disposizioni riguardanti gli obbligati, i quali devono essere adeguatamente informati dagli enti locali e dai concessionari a cui è affidato il servizio di riscossione delle entrate di detti enti.
      Pertanto, al fine di consentire tale informazione ai soggetti tenuti al versamento e l'efficace adeguamento al sistema di pagamento previsto dall'articolo 2-bis del decreto-legge n. 193 del 2016, anche in vista delle modifiche proposte nello stesso articolo in commento, il comma 1 prevede lo slittamento dell'applicazione delle disposizioni in questione a far data dal 1° luglio 2017.
      È da sottolineare che quest'ultimo termine si pone in linea con quello previsto per l'operatività del nuovo soggetto, denominato «Agenzia delle entrate-Riscossione», che, proprio a partire dal 1° luglio 2017, potrà occuparsi anche della riscossione degli enti locali.
      Comma 5. Il testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), come integrato dal decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, con il quale è stata recepita la direttiva 2004/39/CE relativa al mercato degli strumenti finanziari (MiFID), aveva previsto l'istituzione dell'Albo delle persone fisiche consulenti finanziari e delle società di consulenza finanziaria, alla cui tenuta avrebbe dovuto provvedere un organismo nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze e vigilato dalla CONSOB. L'articolo 19, del suddetto decreto di recepimento della MiFID, con specifico riferimento alla costituzione dell'organismo di tenuta dell'Albo dei consulenti finanziari, aveva previsto, come disciplina transitoria, che, in sede di prima costituzione del suddetto Albo, «Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, adottato sentite la Banca d'Italia e la Consob, nomina, in sede di prima applicazione, i membri dell'organismo di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, fissando la durata in carica, i compensi e le attribuzioni. Alle relative spese provvede l'organismo mediante le risorse derivanti dai contributi e dalle altre somme versati dagli iscritti».
      In attesa dell'istituzione dell'organismo, cui è subordinata l'operatività della nuova disciplina, l'articolo 19 del decreto legislativo n. 164 del 2007 aveva fissato al 31 dicembre 2009 il termine per l'esercizio dell'attività di consulenza in materia di investimenti da parte dei soggetti che al 31 dicembre 2007 prestavano già tale attività, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti.
      Tale limite temporale originario è stato annualmente prorogato, da ultimo al 31 dicembre 2016, come previsto dall'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 2, in quanto – come più volte rappresentato – non è stato possibile istituire il suddetto organismo per la tenuta dell'Albo dei consulenti, stante l'incertezza sul numero totale dei potenziali soggetti interessati all'iscrizione che non consente la quantificazione e il reperimento delle risorse finanziarie necessarie per la costituzione ed il funzionamento di un nuovo ente che, ai sensi di legge, dovrebbe autofinanziarsi.
      Il Ministero dell'economia e delle finanze ha provveduto comunque a emanare i regolamenti attuativi in materia di consulenza finanziaria, da ultimo il regolamento di disciplina dei requisiti patrimoniali e di indipendenza delle società di consulenza finanziaria, nonché dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali delle società di consulenza finanziaria (decreto ministeriale 5 aprile 2012, n. 66).
      Il legislatore, preso atto della necessità di intervenire sulla materia, ha previsto con la legge di delegazione europea 2014, nell'ambito della delega per il recepimento della direttiva 2014/65/UE (cosiddetta MiFID 2), un apposito criterio [articolo 9, comma 1, lettera o)] che il Governo è tenuto a seguire per apportare le opportune modifiche e integrazioni al TUF in materia di consulenti finanziari, società di consulenza finanziaria e promotori finanziari, assegnando ad un unico organismo sottoposto alla vigilanza della CONSOB, ordinato in forma di associazione di diritto privato, la tenuta dell'albo, nonché i poteri di vigilanza e sanzionatori nei confronti dei soggetti anzidetti.
      Nelle more dell'esercizio della delega legislativa anzidetta, il Parlamento è intervenuto con alcune disposizioni ad hoc all'interno della legge di stabilità 2016 (legge 20 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato») in materia di promotori e consulenti finanziari. In particolare, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 36 a 41, della legge anzidetta hanno stabilito che:

          i consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis del TUF assumono la nuova denominazione di «consulenti finanziari autonomi»;

          i promotori finanziari di cui all'articolo 31 del TUF assumono la nuova denominazione di «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede»;

          l'albo unico dei promotori finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del TUF

assume la denominazione di «albo unico dei consulenti finanziari», a cui sono iscritti, in tre diverse sezioni: 1) i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede; 2) i consulenti finanziari autonomi; 3) le società di consulenza finanziaria;

          le funzioni di vigilanza sui soggetti anzidetti sono trasferite, a seguito di un iter procedurale prestabilito, dalla CONSOB all'organismo per la tenuta dell'albo dei promotori finanziari (APF) che assume anche le funzioni dell'organismo previsto dagli articoli 18-bis, comma 6, e 18 ter, comma 3, del TUF nonché la nuova denominazione di «Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo dei consulenti finanziari» (OCF). Tale organismo opera nel rispetto dei princìpi e dei criteri stabiliti dalla CONSOB con proprio regolamento.

      Al riguardo, si segnala che nel corso del 2016 sono state avviate le attività previste dalle disposizioni anzidette che dovrebbero essere auspicabilmente completate nel corso del prossimo anno e consentire l'operatività del nuovo albo per i consulenti finanziari autonomi.
      L'OCF ha provveduto alle necessarie modifiche statutarie adottando la nuova denominazione. Inoltre, esso ha proceduto a un censimento preliminare dei consulenti finanziari autonomi (ne risulterebbero circa 1.400) interessati alla futura iscrizione all'albo.
      La CONSOB, dal canto suo, con la delibera n. 19548 del 17 marzo 2016, ha provveduto a recepire alcune delle novità introdotte dalla legge di stabilità 2016 modificando una serie di propri regolamenti tra cui il regolamento di attuazione degli articoli 18-bis e 18-ter del TUF in materia di consulenti finanziari (adottato con delibera n. 17130 del 2010). Gli uffici della CONSOB stanno inoltre predisponendo, ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della legge di stabilità 2016, le norme regolamentari sui princìpi e criteri per l'attività dell'OCF, con particolare riguardo ai nuovi compiti di vigilanza.
      L'adozione di tali norme regolamentari presuppone che siano prima completate le modifiche alla normativa primaria in materia di consulenza finanziaria, in attuazione della direttiva MiFID 2. Al riguardo, si ricorda che la delega legislativa contenuta negli articoli 1 e 9 della legge di delegazione europea 2014 (legge 9 luglio 2015, n. 114) per l'attuazione della direttiva 2014/65/UE (MiFID 2) e per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 (MiFIR) non è stata esercitata entro il termine originario del 3 maggio 2016 in considerazione del rinvio di un anno dei termini di trasposizione e di applicazione del pacchetto MiFID 2/MiFIR e di alcune modifiche apportate ai contenuti degli atti anzidetti da parte dei co-legislatori dell'Unione europea rispettivamente con direttiva (UE) 2016/1034, del 23 giugno 2016, e regolamento (UE) 2016/1033, del 23 giugno 2016. Il termine di trasposizione è stato rinviato dal 3 luglio 2016 al 3 luglio 2017 e quello di applicazione dal 3 gennaio 2017 al 3 gennaio 2018.
      Lo schema di decreto legislativo per l'attuazione del pacchetto MiFID 2/MiFIR è stato predisposto dal Ministero, che ha effettuato anche una consultazione pubblica nei mesi di maggio e giugno 2016. Alla luce delle risposte a tale consultazione e delle modifiche introdotte medio tempore dai co-legislatori dell'Unione europea, è in corso la redazione finale dello schema di decreto, che dovrebbe essere presentato nei primi mesi del 2017.
      Ciò premesso, nelle more della definizione del nuovo quadro normativo e dell'avvio effettivo dell'albo dei consulenti finanziari, come sopra delineato, si rende indispensabile un'ulteriore proroga per i consulenti finanziari che già svolgono tale attività, fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento del pacchetto MiFID 2/MiFIR e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017.
      Comma 6. La disposizione in esame prevede la modifica di uno dei termini attualmente previsti per l'attuazione della riforma del bilancio dello Stato, relativo alla decorrenza dell'applicazione dell'articolo 34, comma 6, lettera b), del decreto legislativo n. 93 del 2016, al fine di consentire l'applicabilità, fin dall'esercizio

2016, della disposizione che consente la possibilità dell'impegno oltre la data di chiusura delle scritture in relazione alle variazioni di bilancio adottate nell'ultimo mese dell'anno, relative a riassegnazioni di entrate di scopo nonché all'attribuzione delle risorse di fondi da ripartire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Tale possibilità dell'impegno oltre la data di chiusura delle scritture – in deroga alla regola generale per cui, alla chiusura dell'esercizio finanziario il 31 dicembre, nessun impegno può essere assunto a carico dell'esercizio scaduto – evita che le relative risorse possano andare in economia alla fine dell'esercizio, a causa dei fisiologici tempi tecnici necessari per la predisposizione e il perfezionamento dei decreti applicativi di variazioni di bilancio di fine d'anno. In tal senso la modifica in esame corregge il vuoto normativo per il 2016 e il 2017 che potrebbe intervenire laddove il nuovo articolo 34 comma 6, lettera b), della legge n. 196 del 2009, introdotto dalla riforma, entrasse in vigore dal 2018, come attualmente previsto.
      La norma in esame, in sostanza, non determina invece modifiche rispetto all'applicabilità della lettera a) del medesimo comma 6 dell'articolo 34, che consente di assumere impegni oltre il 31 dicembre di ciascun anno, in relazione alle variazioni di bilancio in applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno stesso. Ciò in quanto tale disposizione è meramente confermativa di un'analoga norma contenuta nell'ordinamento previgente (l'originario articolo 34, comma 7), che quindi sarebbe stato comunque applicata per tutto il 2016 e il 2017, nelle more dell'entrata in vigore del nuovo articolo 34, comma 6.
Art. 14.
(Proroga di termini relativi a interventi emergenziali).

      Il comma 1 modifica il comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017), ampliando per l'anno 2017 le possibilità di spesa nell'ambito del pareggio di bilancio per gli enti terremotati individuati dal decreto-legge n. 189 del 2016 nonché di quelli individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 74 del 2012 e dell'articolo 67-septies del decreto-legge n. 83 del 2012. In particolare, ai fini dell'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascun ente locale interessato, si tiene prioritariamente conto degli investimenti finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa.
      Per i comuni individuati ai sensi del decreto-legge n. 189 del 2016, il comma 2 dispone l'ulteriore proroga di sei mesi della sospensione temporanea dei termini di pagamento delle fatture (gas, elettricità, acqua, assicurazioni, telefonia, RAI), limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; la proroga è concessa con le modalità di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016.
      Il comma 3 proroga al 31 dicembre 2017 il termine di cui all'articolo 48, comma 3, del predetto decreto-legge n. 189 del 2016, sulla non computabilità ai fini della definizione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dei sussidi occasionali, delle erogazioni liberali o dei benefìci di qualsiasi genere, concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei lavoratori residenti nei comuni individuati dal citato decreto-legge n. 189 del 2016 sia da parte dei datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni.
      Il comma 4 proroga al 31 dicembre 2017 l'esenzione dal pagamento del bollo per istanze presentate alla pubblica amministrazione limitatamente alle istanze presentate in relazione agli eventi sismici di

cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016.
      Il comma 5 proroga al 31 dicembre 2017 il termine di cui all'articolo 48, comma 17, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, sui rapporti interbancari.
      Sempre per i comuni individuati dal decreto legge n. 189 del 2016, il comma 6 dispone la proroga al 31 dicembre 2017 del termine di sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti Spa, comprensivi dei relativi interessi; ciò limitatamente alle attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.
      Nel quadro delle misure per far fronte a interventi legati ad emergenze, il comma 7 dispone la proroga al 2017 del contributo straordinario in favore del comune dell'Aquila, a causa delle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, operando una riduzione dell'importo rispetto a quello previsto per il 2016. Analoga misura, per le maggiori spese e le minori entrate comunque connesse alle esigenze della ricostruzione, è prevista per altri comuni del cratere sismico, diversi dall'Aquila.
      In particolare, per L'Aquila, il contributo straordinario per l'anno 2017 è previsto nell'importo complessivo di 12 milioni di euro (rispetto ai 16 milioni di euro per il 2016).
      Per gli altri comuni del cratere il contributo straordinario per l'anno 2017 è previsto nell'importo complessivo di 2 milioni di euro (rispetto ai 2,5 milioni di euro per il 2016).
      Il comma 8, in relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per l'anno 2017 prevede l'assegnazione in favore dei comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, di un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate per complessivi 32 milioni di euro. Le risorse sono ripartire tra i comuni interessati con provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016.
      Il comma 9, intervenendo sul comma 4-quater dell'articolo 10 del decreto-legge n. 83 del 2012, come modificato dal comma 439 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, proroga al 31 dicembre 2018 l'autorizzazione ai commissari delegati di cui al decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012 («Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012») a riconoscere, alle unità lavorative, ad esclusione dei dirigenti e dei titolari di posizione organizzativa alle dipendenze della regione, degli enti locali e di loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato.
      Il comma 10 ha la finalità di prorogare di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2017, l'Unità tecnica amministrativa di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, al fine di consentire il completamento delle attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nell'ambito della gestione di rifiuti della regione Campania.
      Comma 11. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, fissa al 31 dicembre 2016 il termine (originariamente fissato al 31 marzo 2014) di operatività della gestione commissariale di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858 del 12 marzo 2010. Il successivo comma 2 del medesimo articolo 4 prevede che, entro sei mesi antecedenti la scadenza del termine di operatività del Commissario, sia stipulato un accordo di programma tra le regioni interessate Campania e Puglia, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'Acquedotto pugliese Spa, per l'individuazione del soggetto cui affidare la gestione delle attività e delle iniziative per il superamento delle criticità connesse alla «galleria Pavoncelli». Non essendo stato, a tutt'oggi, stipulato l'accordo per la designazione del successore del Commissario, i Presidenti delle due regioni hanno rappresentato la necessità, condivisa dall'Acquedotto pugliese Spa, di dare continuità al commissariamento fino al completamento della realizzazione e funzionalità dell'opera, indicata come strategica e di interesse nazionale, già realizzata nella misura di circa il 70 per cento. Si evidenzia, inoltre, come l'articolo 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858/2010 assegni al Commissario «la realizzazione delle opere di completamento della galleria Pavoncelli bis» e «la realizzazione delle ulteriori opere infrastrutturali comunque necessarie al superamento dell'emergenza», opere, ad oggi, progettate ma non terminate. Per le predette considerazioni, pertanto, si rende indispensabile prorogare di un altro anno, fino al 31 dicembre 2017, la gestione commissariale.
      Comma 12. Proroga lo stato di emergenza, già disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 novembre 2006 e con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2006, n. 3554, in relazione alla grave situazione ambientale esistente nello stabilimento «Stoppani» sito nel comune di Cogoleto, in provincia di Genova.
      Tale proroga è determinata dalla necessità di garantire le attività di emungimento e trattamento delle acque reflue in falda.
      Infatti, l'eventuale cessazione della gestione commissariale comporterebbe l'immediata interruzione degli interventi di messa in sicurezza della falda, fino ad oggi garantiti dal Commissario delegato, con la conseguente compromissione degli interventi di messa in sicurezza e di bonifica già attuati e il rischio concreto di sversamenti di sostanze contaminanti nei corpi idrici superficiali.
      La proroga della gestione commissariale garantisce, inoltre, la tempestiva attuazione degli ulteriori interventi di messa in sicurezza e bonifica del sito, programmati nel piano di «Interventi per la tutela del territorio e delle acque» predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e approvato dalla Cabina di regia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2016 e dal CIPE in data 1° dicembre 2016.
Art. 15.
(Variazioni di bilancio).

      L'articolo 15 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

Art. 16.
(Entrata in vigore).

      L'articolo 16 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).


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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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Decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016.
Proroga e definizione di termini.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

      Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

      Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga e definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

      Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2016;

      Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni).

      1. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2017, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
      2. Le graduatorie dei concorsi banditi dall'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, pubblicate in data non anteriore al 1° gennaio 2012, sono prorogate sino al 31 dicembre 2017.
      3. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
      4. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».


      5. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;

          b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

      6. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
      7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, le parole: «nell'anno 2013 e nell'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014 e 2015» e le parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;

          b) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

      8. All'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».
      9. All'articolo 15, comma 6-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017», e le parole: «del patto di stabilità interno per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016».
      10. All'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2016, e concludere, entro il 31 dicembre 2017», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2017, e concludere, entro il 31 dicembre 2018»;

          b) all'ultimo periodo, le parole: «31 ottobre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2017».

      11. Il termine di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 15 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2016, è prorogato al 28 febbraio 2017.
      12. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 816, le parole: «nell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2016 e nell'anno 2017»;

          b) al comma 817, le parole: «nell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2016 e nell'anno 2017».

      13. All'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2017, non si applica la sanzione di cui alla lettera e) comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»;

          b) al quinto e al settimo periodo, le parole: «Per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2017».

      14. All'articolo 30, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
      15. All'articolo 2, comma 5-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
      16. All'onere recato dal comma 12, pari a 75.000 euro per l'anno 2017 e a 150.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciale» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Articolo 2.
(Disposizioni in materia di editoria e di durata in carica del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti).

      1. All'articolo 12-quater del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».
      2. Per favorire l'attuazione del piano di modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, ed al fine di rendere effettivamente fruibile alle imprese il credito d'imposta ivi previsto, il termine a decorrere dal quale è obbligatorio assicurare la tracciabilità delle vendite e delle rese, è prorogato al 31 dicembre 2017. Il credito d'imposta previsto al medesimo comma 1 per sostenere

l'adeguamento tecnologico degli operatori della rete, distributori ed edicolanti, è conseguentemente riconosciuto per gli interventi di adeguamento tecnologico sostenuti sino al 31 dicembre 2017, a valere sulle risorse stanziate per tale finalità dal medesimo comma 1, come integrate dal comma 335 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
      3. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni, è ridotto di 13,3 milioni di euro per il 2017.
      4. Fino all'adozione di nuove tariffe agevolate postali ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, per le spedizioni dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dalle imprese editrici di libri e dai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono prorogate le tariffe di cui agli allegati B, D ed E del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2010 al fine della determinazione dell'entità dell'agevolazione tariffaria di cui all'articolo 1 del predetto decreto-legge n. 353 del 2003; per il medesimo periodo alle spedizioni postali di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento postale, effettuate dalle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 353 del 2003, e dalle associazioni d'arma e combattentistiche, si conferma l'applicazione del trattamento tariffario agevolato analogo a quello previsto, a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002, recante: «Prezzi per la spedizione di stampe in abbonamento postale non iscritte al registro nazionale delle stampe e non rientranti nella categoria «no profit», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2002.
      5. Per quanto stabilito dal comma 4, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al rimborso a Poste italiane S.p.A. ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, nei limiti delle risorse, appositamente stanziate, disponibili a legislazione vigente.
      6. I commi 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 sono abrogati.
Articolo 3.
(Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali).

      1. All'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, dopo le parole: «per l'anno 2016», sono inserite le seguenti: «e di 117 milioni di euro per l'anno 2017»;

          b) il terzo periodo è sostituito dal seguente periodo: «All'onere derivante dal primo periodo si provvede, quanto a 216 milioni per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come incrementata dall'articolo 43, comma 5, e dall'articolo 1, comma 387, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e quanto a 117 milioni per l'anno 2017 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui.»;

          c) al quinto periodo, dopo le parole: «per l'anno 2016», aggiungere le seguenti: «e 117 milioni di euro per l'anno 2017».

      2. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «Fino ai sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Fino ai 12 mesi».
      3. All'articolo 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, le parole: «gennaio 2016»; sono sostituite dalla seguente: «gennaio»;

          b) al secondo periodo le parole: «anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «anno 2018».

Articolo 4.
(Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca).

      1. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.
      2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento è stabilito al 31 dicembre 2017.
      3. All'articolo 1, comma 10-octies, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle

seguenti: «31 dicembre 2017» e le parole «delle tornate 2012 o 2013» sono soppresse.
      4. All'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «2016/2017» sono sostituite dalle seguenti: «2019/2020».
      5. Il termine del 31 dicembre 2016 di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativo alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 è differito al 31 dicembre 2017. All'onere finanziario derivante dal differimento di cui al primo periodo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede, quanto ad euro 9 milioni, a valere sulle economie di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e, quanto ad euro 6 milioni, attraverso la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Conseguentemente, il termine per l'individuazione di soluzioni normative di cui all'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 è differito al 31 dicembre 2017.
Articolo 5.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno).

      1. All'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
      2. All'articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
      3. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
      4. È prorogata, per l'anno 2017, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.
      5. Il termine di cui all'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è prorogato al 31 dicembre 2017.
      6. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono differiti al 31 dicembre 2017.
      7. All'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017».
      8. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,

e successive modificazioni, le parole: «31 gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2018».
      9. All'articolo 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
      10. All'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, al primo e al terzo periodo, le parole: «Per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2016 e 2017».
      11. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente è abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Articolo 6.
(Proroga di termini in materia di sviluppo economico e comunicazione).

      1. All'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017.».
      2. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per l'anno 2017, il regime convenzionale con il centro di produzione Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224. A tal fine, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017. Al relativo onere, per il medesimo anno, si provvede: quanto a 2.180.000 euro mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico; quanto a 5.000.000 di euro mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dalla proroga dell'applicazione delle nuove modalità di riscossione delle entrate degli enti locali prevista dall'articolo 13, comma 4 del presente provvedimento; quanto a 2.820.000 euro mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
      3. Al comma 1-sexies dell'articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «novanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».
      4. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento del ruolo istituzionale e societario attribuito, sono differiti al 1° gennaio 2018 gli effetti nei confronti della Rai Radiotelevisione S.p.a. delle norme finalizzate al contenimento di spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'ISTAT di

cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando quanto disposto dall'articolo 49, commi 1-ter e 1-quater del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modificazioni.
      5. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, come prorogati dall'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, sono ulteriormente prorogati di ventiquattro mesi per gli ambiti nei quali sono presenti i comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per consentire alle stazioni appaltanti di determinare i piani di ricostruzione delle reti di distribuzione da includere nel bando di gara.
      6. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 46, comma 2, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2017»;

          b) all'articolo 52, comma 6, le parole: «di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «del 1° luglio 2017»;

          c) all'articolo 52, comma 7, le parole: «Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° luglio 2017» e le parole: «, a decorrere dal 1° gennaio 2017,» sono soppresse.

      7. All'articolo 14, comma 1, lettera a), n. 2), della legge 29 luglio 2015, n. 115, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalla seguenti: «1° luglio 2017».
      8. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni per commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, nel rispetto dei princìpi di tutela della concorrenza, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogato al 31 dicembre 2018.
      9. All'articolo 3, comma 2, lett. b), del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni in legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: «con decorrenza dal 1° gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «con decorrenza dal 1° gennaio 2018». Conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le parti variabili degli oneri generali di sistema sono applicate all'energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi.
      10. All'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera a), le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017»;

          b) alla lettera b) le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».

Articolo 7.
(Proroga di termini in materia di salute).

      1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
      2. All'articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».
      3. All'articolo 42, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».

Articolo 8.
(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero della difesa).

      1. Al comma 1 dell'articolo 2248 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «Sino all'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Sino all'anno 2017».
      2. Al comma 8-sexies dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: «sono prorogati all'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogati all'anno 2017».
      3. All'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, le parole: «è prorogato al bilancio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato al bilancio 2017»;

          b) al secondo periodo, le parole: «è prorogato al 31 dicembre 2016» sono sostitute dalle seguenti: «è prorogato al 31 dicembre 2017».

      4. All'articolo 18 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 15, è inserito il seguente: «15-bis. Fino al 30 giugno 2017, gli uffici del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, assicurano la gestione stralcio delle operazioni di chiusura delle contabilità in capo al Corpo forestale dello Stato, con il coordinamento, ai sensi del comma 16 del presente articolo, del soggetto in servizio alla data del 31 dicembre 2016 in qualità di Capo del Corpo forestale dello Stato, avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»;

          b) al comma 16, le parole: «primo gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2017».

      5. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Fino al 31 dicembre 2017 al personale del Corpo forestale dello Stato che transita nell'Arma dei Carabinieri per effetto del presente decreto e che matura il diritto al collocamento in quiescenza, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18, comma 11, in un termine inferiore a quello previsto dal comma 1 dell'articolo 1914 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non si applica l'iscrizione obbligatoria alla Cassa di previdenza delle Forze armate di cui all'articolo 1913 del medesimo decreto legislativo.».

Articolo 9.
(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti).

      1. All'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) ai commi 1 e 2, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;

          b) al comma 3, le parole: «dal 2012 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012 al 2017».

      2. L'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206 è prorogata al 31 dicembre 2017. Conseguentemente, le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011, sono prorogate al 31 dicembre 2017.
      3. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
      4. All'articolo 216, comma 11, terzo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, le parole: «Fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 73, comma 4».
      5. Il termine di cui all'articolo 63, comma 4, della legge 6 giugno 1974, n. 298, è prorogato, limitatamente all'anno 2017, al 28 febbraio 2017.
      6. Fermo restando il divieto di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 5 giugno 2015, n. 81, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione per l'assunzione di ispettori di volo, la facoltà dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) di assumere, in via transitoria, non oltre venti piloti professionisti prevista dall'articolo 34, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è prorogata al 31 dicembre 2018.
      7. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 6, pari a 2,015 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, l'ENAC provvede con risorse proprie. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari in termini di indebitamento netto, pari a 1,0075

milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni.
      8. È prorogato al 31 dicembre 2017 il termine di cui all'articolo 1, comma 807, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, qualora il procedimento di progettazione e realizzazione delle opere sia stato avviato in vigenza del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e che al 31 dicembre 2016 abbia conseguito l'adozione di variante urbanistica e la conclusione favorevole delle procedure di VAS o VIA. Conseguentemente, in relazione a quanto previsto dal presente comma, i termini di cui al primo e al secondo periodo dall'articolo 1, comma 808, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente prorogati al 30 giugno 2017 e al semestre 1° luglio-31 dicembre 2017.
      9. All'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
Articolo 10.
(Proroga di termini in materia di giustizia).

      1. All'articolo 1, comma 99-bis, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;

          b) al secondo periodo, le parole: «28 febbraio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2017».

      2. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, le parole: «per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2018».

Articolo 11.
(Proroga di termini in materie di beni e attività culturali).

      1. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 5 le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi»;

          b) al comma 5-ter:

              1) al primo periodo, le parole: «l'attività della struttura di supporto ivi prevista» sono sostituite dalle seguenti: «le attività dell'Unità "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della

struttura di supporto ivi previste,» e le parole: «pari a 500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 900.000 euro»;

              2) al secondo periodo, le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».

      2. Il termine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, è prorogato al 30 giugno 2017.
      3. All'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro novanta giorni». Conseguentemente, per le medesime finalità di cui al citato articolo 1, comma 583, della legge n. 232 del 2016, è autorizzata la ulteriore spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 12.
(Proroga di termini in materia di ambiente).

      1. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: «Fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite con le seguenti: «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017,» e l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento.»;

          b) al comma 9-bis, sostituire, ovunque ricorrenti, le parole: «al 31 dicembre 2016» con le seguenti: «alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al presente comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017»; alla fine del quarto periodo, dopo le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2016» aggiungere le seguenti: «nonché nel limite massimo di 10 milioni di euro, in ragione dell'effettivo espletamento del servizio svolto nel corso dell'anno 2017.»; al quinto periodo, sopprimere le parole: «, entro il 31 marzo 2016,».

      2. All'Allegato 3, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera b) le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;

          b) alla lettera c), le parole: «1° gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2018».

Articolo 13.
(Proroga di termini in materia economica e finanziaria).

      1. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «Sino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Sino al 31 dicembre 2017».
      2. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
      3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, 2016 e 2017».
      4. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con mortificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2017.
      5. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole: «Fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017».
      6. L'articolo 34, comma 6, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni si applica alle variazioni di bilancio adottate a partire dal 1° dicembre 2016.

Articolo 14.
(Proroga di termini relativi a interventi emergenziali).

      1. Al comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è premessa la seguente lettera:

          «0a) investimenti dei comuni, individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché di quelli individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di amministrazione o da operazioni di indebitamento, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa;».

      2. Il termine di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato di ulteriori 6 mesi, limitatamente

ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con trasmissione agli enti competenti; la proroga è concessa con le modalità di cui al medesimo articolo 48, comma 2.
      3. Il termine di cui all'articolo 48, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato al 31 dicembre 2017.
      4. Il termine di cui all'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato al 31 dicembre 2017 limitatamente alle istanze presentate in relazione agli eventi sismici di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016.
      5. Il termine di cui all'articolo 48, comma 17, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato al 31 dicembre 2017.
      6. Per i pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il termine di sospensione del 31 dicembre 2016 è prorogato al 31 dicembre 2017 limitatamente alle attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.
      7. All'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1 dopo le parole: «16 milioni di euro,» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017 è assegnato un contributo straordinario dell'importo complessivo di 12 milioni di euro,»;

          b) al comma 2 dopo le parole: «fuori del cratere,» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2017 è destinato un contributo pari a 2,0 milioni di euro,».

      8. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per l'anno 2017 è assegnato in favore dei Comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni in legge 15 dicembre 2016, n. 229, un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate per complessivi 32 milioni di euro. Le risorse sono ripartite tra i Comuni interessati con provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016. Al relativo onere, pari a 32 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
      9. Al comma 4-quater dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le parole: «al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2018». Ai relativi oneri, pari a 600.000 euro per ciascun anno, si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del

Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.
      10. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
      11. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010.
      12. Il termine del 31 dicembre 2016 relativo alle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, e successive modificazioni è prorogato al 31 dicembre 2017.
Articolo 15.
(Variazioni di bilancio).

      1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui, connesse all'attuazione del presente provvedimento.

Articolo 16.
(Entrata in vigore).

      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

      Dato a Roma, addì 30 dicembre 2016

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

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