Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4182


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
DELLAI, DE MITA, TABACCI, GIGLI, BARADELLO, BINETTI, BUTTIGLIONE, CAPELLI, CARUSO, CERA, FAUTTILLI, FITZGERALD NISSOLI, GITTI, MARAZZITI, PIEPOLI, SANTERINI, SBERNA
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica
Presentata il 21 dicembre 2016


      

torna su
Onorevoli Colleghi! — Come è noto, la normativa fondamentale in materia di elezioni per la Camera dei deputati, costituita dal testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è stata recentemente modificata ancora una volta dalla legge 6 maggio 2015, n. 52, recante «Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati».
      Il sistema elettorale è stato radicalmente modificato dal cosiddetto Italicum, che in estrema sintesi, si caratterizza per i seguenti elementi:

          introduzione di una soglia di sbarramento al 3 per cento per l'accesso alla ripartizione dei seggi;

          previsione di un secondo turno di ballottaggio tra le due liste con il maggior numero di voti per l'attribuzione del premio di maggioranza;

          introduzione di un premio di maggioranza senza la previsione di una soglia minima per l'accesso al secondo turno. Inoltre, al primo turno il premio di maggioranza è compreso tra lo 0 e il 15 per cento; al turno di ballottaggio, invece, è sempre maggiore del 15 per cento e può giungere a un massimo eguale a un numero indeterminato, in quanto il turno di ballottaggio non prevede una soglia di ingresso allo stesso;

          espressa esclusione delle coalizioni o del sistema degli apparentamenti.

          La normativa vigente, inoltre, presenta alcuni profili critici i quali suggeriscono un intervento correttivo che si intende realizzare con la presente proposta di legge.

          Sotto un primo profilo, quello più rilevante, il sistema elettorale delineato dalla legge n. 52 del 2015 espone al rischio di una distorsione dei risultati delle elezioni per effetto di un'eccessiva sopravvalutazione di una delle liste che concorrono al secondo turno. Tenuto conto dello scenario attuale, è possibile che una forza politica con meno del 30 per cento, ad esempio tra il 20 e il 29 per cento del consenso elettorale, possa vedersi attribuito il 55 per cento dei seggi, esattamente 340 seggi su 630. Non si dimentichi che nelle elezioni politiche del 2013 i due maggiori partiti avevano un consenso del 25,5 per cento (Movimento cinque stelle-M5S) e del 25,4 per cento (Partito democratico-PD).

          Infatti, muovendo dalle percentuali di consenso misurate dai sondaggi, in caso di secondo turno, l'attribuzione del premio alla forza che abbia ottenuto maggiori consensi porrebbe gravi problemi di legittimazione, derivanti dalla circostanza che chi ottiene il 55 per cento dei seggi della Camera dei deputati avrebbe un consenso reale, tenuto conto dell'astensione, tra gli elettori e i cittadini, tra il 14 per cento e il 20 per cento. Sulla base dei dati del 2013, il consenso reale sarebbe stato di circa il 18 per cento.

          Sotto un secondo profilo, il sistema elettorale dell’Italicum consente ai leader delle forze politiche di «governare» le candidature grazie alla rilevante quota dei candidati in sostanza nominati. Il gruppo parlamentare che ottiene il premio di maggioranza avrebbe certamente 100 eletti indicati e 240 che hanno conseguito il seggio grazie al voto di preferenza; ciò introduce nel gruppo che sostiene il Governo una contraddizione che nuoce alla governabilità, in quanto non le opposizioni potrebbero condizionare l'azione di governo, ma le minoranze interne al gruppo di maggioranza, persino se di dimensioni ridotte, poiché il vantaggio è di soli 24 seggi.

          Le criticità sono aggravate considerando la crescente disaffezione al voto, che nelle ultime elezioni regionali ha raggiunto percentuali preoccupanti.

          Alla luce di quanto esposto, lo scenario politico attuale non sembra consentire spazi per una nuova legge elettorale, mentre appare percorribile e adeguata la scelta di intervenire con marginali correzioni alla legge elettorale vigente.

          In quest'ottica si pone la presente proposta di legge, che muove dalla considerazione dell'attuale scenario politico, quale si delinea tenuto conto dei sondaggi più recenti. Dai numeri a disposizione si evince che non vi sarebbero partiti politici in condizione di raggiungere la soglia fissata per l'attribuzione del cosiddetto premio di governabilità al primo turno.

          Nessuna forza politica da sola, oggi, beneficia del 40 per cento del consenso elettorale; più precisamente, dai sondaggi emerge che, mentre nessuna lista si avvicina alla soglia prevista per l'attribuzione del premio al primo turno, accederebbero alla distribuzione dei seggi con il sistema elettorale vigente almeno sette liste.

          Né avrebbe senso un aumento della clausola di sbarramento, ad esempio al 4 per cento, come nel caso della legge elettorale europea, o al 5 per cento, come fa la legge elettorale tedesca. Infatti, queste maggiori percentuali, pur riducendo il numero delle liste concorrenti alla distribuzione dei seggi, fino a quattro, non determinerebbero alcun effetto utile ai fini della governabilità, ma causerebbero una dispersione considerevole di voti (oltre 5 milioni di voti), che avrebbe un certo rilievo rispetto all'applicazione del principio di proporzionalità.

          Per arginare il rischio di una distorsione del risultato elettorale si propone pertanto di modificare la legge elettorale come segue:

          primo turno: tutti i partiti politici concorrono da soli e il sistema proporzionale prevede una soglia di sbarramento del 3 per cento, con una dispersione di voti molto limitata;

          introduzione del voto di preferenza per la scelta dei candidati indicati nelle liste, senza esclusione alcuna. È possibile una seconda preferenza con il vincolo della differenza di sesso. Il voto di preferenza consentirebbe di incoraggiare la partecipazione al voto, favorendo un'inversione di tendenza nella disaffezione alla vita pubblica e migliorando il rapporto tra i parlamentari e il territorio di riferimento;

          attribuzione del premio di governabilità, che varia dallo 0 al 15 per cento, alla lista che ottiene almeno il 40 per cento dei voti: il premio è attribuito al primo turno e consente il raggiungimento del numero di 340 seggi.

          Se nessuna lista ottiene il 40 per cento dei voti, si dovrebbe aprire la prospettiva – tutta incentrata sulla responsabilità dei partiti politici, per la quale questi sarebbero chiamati a collaborare responsabilmente – che si articolerebbe secondo il dato elettorale:

          a) al primo turno segue un secondo turno aperto, da tenere dopo due settimane; partecipano a questo turno le liste che abbiano ottenuto al primo turno almeno il 30 per cento del consenso, oppure coalizioni di liste che insieme raggiungano almeno il 30 per cento del consenso, secondo i risultati del primo turno. Le liste che hanno conseguito il 30 per cento di voti sono automaticamente inserite, salva comunque la possibilità di partecipare a una coalizione. Qualora nessuna lista ottenga il 30 per cento dei voti e non si formino coalizioni con l'aggregazione di almeno il 30 per cento dei voti, il secondo turno non si tiene e la distribuzione di tutti i seggi avviene in modo proporzionale. In questa ipotesi, alla formazione di una maggioranza di governo si provvede con una coalizione costituita in Parlamento, che può essere tra forze ideologicamente affini, oppure tra forze distanti che statuiscono un programma comune da realizzare, prima di ritornare al voto;

          b) il secondo turno servirebbe ad attribuire un premio di maggioranza, fino al conseguimento di 321 seggi, pari al 51 per cento del totale, assegnato alla lista o alla coalizione di liste che ottiene il maggior numero di voti al secondo turno; la distribuzione dei seggi derivanti dal premio tra le forze coalizzate avverrebbe sulla base del loro indice di potenza, espresso dai voti ottenuti al primo turno. Al secondo turno partecipano soltanto le liste che hanno ottenuto almeno il 30 per cento dei voti e le coalizioni di liste che hanno raggiunto complessivamente la stessa percentuale. In questo modo il premio di maggioranza sarebbe compreso tra lo 0 e il 21 per cento. Si incoraggerebbe così la formazione di coalizioni di liste, impegnate nella realizzazione di un programma comune, con importanti effetti sul rinnovamento dell’«offerta politica».

          Il premio di maggioranza, attribuito alla lista o alla coalizione di liste che vince il secondo turno, è leggermente più alto rispetto a quello previsto per il primo turno, ma comunque limitato e definito. Infatti, la percentuale di seggi attribuita per effetto del premio risulta ridotta, con evidenti conseguenze in termini di legittimazione democratica della forza politica di maggioranza relativa.

          In ogni caso, il secondo turno, oltre a essere aperto, avrebbe una soglia bassa di accesso – il 30 per cento dei voti ottenuti dalle liste o dalle coalizioni – che renderebbe meno esposto a eccezioni di costituzionalità il meccanismo dei due turni di votazioni e dell'assegnazione del premio.

          Considerato che l'esito del primo turno misurerebbe la «forza politica» di ciascun partito, si avrebbero importanti effetti in termini di equilibrio interno delle eventuali coalizioni, per il quale nessuna forza politica potrebbe puntare ad avere vantaggi maggiori rispetto a quelli derivanti dall'effettivo consenso; l'equilibrio interno sarebbe altresì favorito anche dal patto di coalizione reso noto prima del voto del secondo turno, che consentirebbe il successo dell'azione di governo, in quanto nessuna lista sarebbe interessata a non rispettare il patto di coalizione; infine, la «forza elettorale» dei candidati scelti con il sistema delle preferenze, sia nella quota del

primo turno, sia in quella definita per effetto della possibile attribuzione del premio di maggioranza, stabilizzerebbe il sistema politico nel suo insieme nella relazione tra eletti ed elettori.

          Il sistema elettorale che si delineerebbe per effetto delle modifiche proposte risulterebbe più aderente al principio democratico, per il quale la maggioranza è legittimata a esercitare il potere di direzione dello Stato, e si articolerebbe come segue:

          un primo turno per consentire a ciascuna lista di pesare il proprio consenso elettorale;

          un secondo turno per l'individuazione della lista o della coalizione di liste di maggioranza relativa nel Paese;

          le coalizioni di liste sarebbero formalmente impegnate per effetto del «contratto di governo» condiviso con gli elettori al secondo turno elettorale;

          liste e coalizioni, sopra il 30 per cento, sarebbero stabilizzate per effetto del premio di maggioranza, volto a migliorare la governabilità.

          In sede applicativa potrebbero prodursi sostanzialmente quattro possibili effetti:

          1) una lista raggiunge al primo turno il 40 per cento: beneficia del premio di maggioranza (compreso tra lo 0 e il 15 per cento);

          2) nessuna lista raggiunge il 30 per cento dei consensi o non si dichiarano coalizioni: non si dà luogo al secondo turno e i seggi vengono attribuiti in modo proporzionale e in base al risultato del primo turno delle elezioni;

          3) una lista o una coalizione di liste che aggrega il 30 per cento dei consensi beneficia del premio di maggioranza (compreso tra lo 0 e il 21 per cento), se ottiene al secondo turno, che può essere tra due o più contendenti, il maggior numero di voti;

          4) nel caso in cui vi sia una sola lista che ha raggiunto il 30 per cento o una coalizione che ha aggregato il 30 per cento dei consensi, ma non si formino altre coalizioni, il premio ridotto al secondo turno sarà comunque riconosciuto alla medesima lista o coalizione.

      Per effetto delle modifiche proposte si avrebbe una correzione delle principali criticità dell’Italicum.
      Anzitutto, si assicurerebbe una maggiore legittimazione democratica alla forza di maggioranza relativa eventualmente beneficiaria del premio di governabilità: il premio sarebbe attribuito, infatti, alla lista o alla coalizione di liste che ha ottenuto comunque un consenso elevato al primo turno e non sarebbe indeterminato.
      In secondo luogo, si conserverebbe il pluralismo politico senza conseguenze in termini di governabilità del Paese: come detto, tenendo conto dei sondaggi attuali, nella competizione elettorale si confronterebbero sette partiti; i correttivi per assicurare la governabilità all'esito della competizione elettorale sarebbero le coalizioni, più stabili rispetto al passato per le ragioni già illustrate, e il premio di maggioranza contenuto in una forbice di un numero di seggi tra il 15 per cento e il 21 per cento.
      Infine, la legge elettorale consentirebbe alle forze politiche di organizzarsi per il secondo turno in vario modo. Infatti, il secondo turno obbligatorio, tranne che non vi siano liste o coalizioni con almeno il 30 per cento dei voti, consente che gli eventuali accordi di coalizione non vengano siglati in sede parlamentare, ma davanti agli elettori e all'opinione pubblica e prima del voto del secondo turno.
      In particolare, in questo contesto, anche le liste che hanno conseguito il 30 per cento dei voti, le quali potrebbero partecipare da sole al secondo turno, sarebbero spinte ad aggregarsi con altre forze, quanto più omogenee con il loro programma, determinando coalizioni che ridurrebbero di molto l'entità del premio e avrebbero una maggiore stabilità.
      Qualora, poi, vi sia una sola lista o coalizione con il 30 per cento, per le altre liste vi sarebbe una maggiore spinta a formare la coalizione, in ragione del fatto che l'eventuale loro inerzia comunque non impedirebbe

l'attribuzione del premio previsto per il secondo turno, dato che non sarebbe più necessario celebrare la votazione. Infatti, nel caso, più teorico che realistico, in cui vi sia una sola lista o una sola coalizione con almeno il 30 per cento dei voti, è comunque opportuno che il soggetto che già da solo ha un consenso del 30 per cento possa avere la maggioranza.
      Di conseguenza, sarebbero gli elettori a determinare l'eventuale successo della lista o delle coalizioni, partendo da una determinata consistenza per la partecipazione al secondo turno.
      Peraltro, un sistema con soglia di accesso pari al 30 per cento dei voti e premio di maggioranza limitato al 51 per cento, cioè a 321 seggi, imporrebbe alla lista o alla coalizione di liste vincente un dovere di coesione e di rispetto del programma, senza del quale l'azione di governo sarebbe compromessa e si determinerebbero ricadute nel successivo rinnovo elettorale.
      Un altro effetto che si determina, soprattutto se al secondo turno partecipano tre contendenti, è la piena consapevolezza che la maggioranza dei seggi non è corrispondente alla maggioranza dei voti e, perciò, che chi governa ha una legittimazione relativa. In questo il meccanismo proposto sarebbe diverso dalla filosofia del ballottaggio, che induce il vincitore a credere di avere una legittimazione piena.
      Con la presente proposta di legge, alla luce del risultato referendario, si provvede anche a una modifica della legge per l'elezione del Senato della Repubblica in maniera omogenea, con i necessari adattamenti in coerenza con il principio, posto dall'articolo 57 della Costituzione, di elezione del Senato su base regionale.
      Il principio costituzionale viene interpretato nel senso di organizzare le elezioni secondo circoscrizioni di ambito regionale, nelle quali l'assegnazione dei seggi è effettuata secondo le regole indicate:

          «Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.

          Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.

          La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti».

          I seggi così attribuiti, con l'esclusione di quelli assegnati alla circoscrizione Estero, sono divisi tra una quota del 75 per cento, pari a 233 seggi, e una quota del 25 per cento, pari a 76 seggi. Quest'operazione non si compie per le regioni Valle d'Aosta e Molise. Sono salvaguardate le regole elettorali per la regione Trentino-Alto Adige, di cui alla legge 30 dicembre 1991, n. 422.

          I seggi della prima quota sono attribuiti nelle circoscrizioni regionali, mediante ripartizione, con il metodo proporzionale dei quozienti pieni e dei più alti resti, tra le liste presentate nella regione che abbiano conseguito almeno il 3 per cento dei voti validi a livello regionale.

          Qualora le liste regionali apparentate sotto il medesimo simbolo abbiano conseguito, su base nazionale, una quota di seggi pari o superiore al 50 per cento, i residui 76 seggi sono distribuiti per il 70 per cento, pari a 53 seggi, a favore di queste e per il restante 30 per cento, pari a 23 seggi, proporzionalmente fra tutte le altre liste: in tal caso non si procede al secondo turno.

          Qualora, invece, le liste regionali apparentate abbiano conseguito, su base nazionale, almeno il 40 per cento dei seggi e meno del 50 per cento, la residua quota, pari a 76 seggi, viene loro attribuita senza necessità di procedere a un secondo turno di votazione.

          Nell'ipotesi in cui nessuna delle liste regionali apparentate raggiunga il 40 per cento dei seggi, si procede a un secondo turno aperto tra le liste e le coalizioni di liste che abbiano conseguito, anche insieme, almeno il 35 per cento dei seggi a livello nazionale. Il secondo turno serve per l'assegnazione della quota di 76 seggi, pari al 25 per cento dei seggi attribuiti alle regioni; è su base nazionale con conseguente

trasposizione al livello regionale; al secondo turno possono partecipare tutte le liste apparentate che, a prescindere dalla soglia di sbarramento del 3 per cento su base regionale, abbiano conseguito almeno un seggio; il secondo turno con l'assegnazione nazionale del premio ha la funzione di consolidare una maggioranza relativa al fine di stabilizzare la governabilità. Dalla distribuzione dei seggi assegnati al secondo turno sono escluse le regioni Valle d'Aosta e Molise; gli elettori di queste regioni, però, partecipano al secondo turno, per determinare la lista o la coalizione che ottiene il premio.

          Per il secondo turno tra liste o coalizioni di liste che abbiano una consistenza di voti validi di almeno il 35 per cento, si applicano, con i dovuti adeguamenti, le stesse clausole e modalità del secondo turno previsto per la Camera dei deputati.

          Qualora nessuna lista ottenga almeno il 35 per cento dei seggi e non si formi alcuna coalizione di liste di pari entità, non si procede al secondo turno e gli altri 76 seggi sono distribuiti proporzionalmente in ambito regionale.

          Qualora vi sia una lista con almeno il 35 per cento dei seggi, si formi solo una coalizione di liste di pari entità e non si formi alcuna altra coalizione, non si procede al secondo turno e gli altri 76 seggi sono attribuiti alla suddetta lista o coalizione.

          Le differenze tra il sistema elettorale per la Camera dei deputati e quello per il Senato della Repubblica risiedono innanzitutto nella circostanza che nel primo caso possiamo avere un collegio unico nazionale dove si svolgono le operazioni elettorali di attribuzione dei seggi, che vengono poi trasposte a livello di circoscrizione; invece, nel caso del Senato le operazioni di attribuzione dei seggi si compiono a livello circoscrizionale e questo coincide con l'ambito territoriale delle regioni. Così, lo sbarramento del 3 per cento è nazionale per la Camera e regionale per il Senato e lo stesso avviene per il calcolo del quoziente di distribuzione dei seggi.

          In secondo luogo, nel caso della Camera i computi al fine di attribuire i seggi assegnati al secondo turno si effettuano sulla base dei voti validi; per converso, al Senato sulla base dei seggi ottenuti al primo turno.

          In terzo luogo, l'attribuzione dei seggi alla Camera si compie in ragione del risultato del secondo turno; invece, al Senato, con la presenza delle due quote di seggi, si richiedono un'attribuzione al primo turno a livello regionale, in misura pari a 233 seggi, e l'altra al secondo turno, come premio, in misura pari a 76 seggi. Per entrambe le Camere esistono poi fattispecie che consentono di evitare le operazioni del secondo turno, e queste sono caratterizzate da una certa similarità.

          Comune a entrambi i sistemi elettorali previsti per le Camere è la neutralità del premio di maggioranza nei rapporti tra le liste coalizzate, sì da indurre le diverse forze politiche che partecipano a queste a mantenere non solo la responsabilità elettorale, per determinare l'effetto utile di ottenere i seggi del premio, ma anche la responsabilità della partecipazione alla maggioranza, per rendere stabile l'azione di governo.

          Infine, sia per l'elezione della Camera dei deputati, sia per quella del Senato della Repubblica, tutti i comportamenti delle forze politiche, compresi gli accordi di coalizione, si tengono davanti agli elettori, che con il voto del secondo turno determinano quale comportamento o accordo politico debba essere premiato.

torna su
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati).

      1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2 dell'articolo 1, le parole: «ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero a seguito di un eventuale secondo turno di votazione ai sensi dell'articolo 83»;

          b) al comma 2 dell'articolo 4, le parole: «e il nominativo del candidato capolista. Può altresì esprimere uno o due voti» sono sostituite dalle seguenti: «, e può esprimere uno o due voti»;

          c) il quinto comma dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

      «Il decreto stabilisce che l'eventuale secondo turno di votazione dovrà tenersi nella seconda domenica successiva a quella di convocazione dei comizi»;

          d) l'articolo 14-bis è sostituito dal seguente:

      «Art. 14-bis. – 1. All'esito del primo turno, qualora nessuna lista raggiunga una cifra elettorale nazionale pari ad almeno il 40 per cento del totale dei voti validi espressi, le liste che abbiano realizzato almeno il 30 per cento dei voti validi e le coalizioni di liste che aggreghino un consenso di almeno il 30 per cento partecipano al secondo turno, volto all'attribuzione del premio di maggioranza fino alla concorrenza di 321 seggi. Le liste che hanno concorso al primo turno e le relative coalizioni sono definite nei dieci giorni successivi al primo turno con il deposito delle

dichiarazioni di collegamento, che devono essere reciproche.

          2. La dichiarazione di collegamento ha effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno.

          3. Contestualmente al deposito della dichiarazione di collegamento, i partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare depositano un unico programma elettorale.

          4. Qualora nessuna lista abbia ottenuto almeno il 30 per cento dei voti validi a livello nazionale e nessuna coalizione venga formata, non si tiene il secondo turno e i seggi sono attribuiti su base nazionale con il metodo dei quozienti interi e dei più alti resti mediante il sistema proporzionale. Del pari non si procede al secondo turno qualora sia una sola lista o coalizione di liste a concorrere; in tal caso, il premio di maggioranza è assegnato alla medesima lista o coalizione.

          5. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono eseguiti dai soggetti di cui all'articolo 15, primo comma»;

          e) all'articolo 18-bis:

              1) al comma 3, al primo periodo, le parole: «da un candidato capolista e» sono soppresse e il quarto periodo è sostituito dal seguente: «A pena di inammissibilità della lista, nel numero complessivo dei candidati nei collegi di ciascuna circoscrizione non può esservi più del 60 per cento di candidati dello stesso sesso, con arrotondamento all'unità più prossima»;

              2) il comma 3-bis è abrogato;

          f) il primo periodo del comma 1 dell'articolo 19 è sostituito dal seguente:

      «A pena di nullità dell'elezione nessun candidato può essere incluso in liste con diversi contrassegni nello stesso o in altro collegio plurinominale o in liste con il medesimo contrassegno in una o più circoscrizioni»;

          g) all'articolo 31:

              1) il terzo periodo del comma 2 è soppresso;

              2) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

          «2-bis. In caso di svolgimento del secondo turno di votazione, nella scheda unica nazionale sono riprodotti i contrassegni delle liste che ne hanno fatto domanda. Nel caso di coalizione, i contrassegni di tutte le liste aggregate sono riprodotti in un unico rettangolo. L'ordine delle liste è stabilito con sorteggio da effettuare presso l'Ufficio centrale nazionale»;

          h) l'articolo 59-bis è sostituito dal seguente:

          «Art. 59-bis. – 1. Se l'elettore traccia un segno su una linea posta a destra del contrassegno della lista, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato per la lista stessa.

          2. Se l'elettore esprime uno o due voti di preferenza, senza tracciare un segno sul contrassegno della lista medesima, si intende che abbia votato anche per la lista stessa.

          3. Se l'elettore traccia un segno sul contrassegno di una lista e scrive il nominativo di uno o più candidati sulle linee orizzontali poste a destra del contrassegno di altra lista o di altre liste, il voto è nullo.

          4. Ogni altro modo di espressione del voto, difforme dalle disposizioni di cui all'articolo 58, secondo comma, e al presente articolo, ne determina la nullità nel caso in cui sia manifesta l'intenzione di annullare la scheda o di rendere riconoscibile il voto»;

          i) al comma 3 dell'articolo 68, le parole: «e il cognome» sono sostituite con le seguenti: «e il nome o il cognome»;

          l) il comma 5 dell'articolo 83 è sostituito dai seguenti:

          «5. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 5), abbia dato esito negativo, si procede ad un secondo turno di votazione al quale prendono parte le liste che abbiano ottenuto almeno il 30 per cento dei voti e le coalizioni di liste che abbiano aggregato complessivamente una cifra elettorale

nazionale pari almeno al 30 per cento del totale dei voti validi espressi. Alla lista o coalizione di liste che ha ottenuto il maggior numero di voti validi nel secondo turno di votazione l'Ufficio assegna 321 seggi. Il premio è altresì assegnato alla lista che abbia ottenuto al primo turno il 30 per cento dei voti o alla coalizione di liste che abbia aggregato al primo turno la stessa percentuale di voti, qualora non vi siano altre liste o coalizioni per effettuare il secondo turno di votazione. La distribuzione dei seggi tra le liste coalizzate avviene tenendo conto del risultato elettorale di ciascuna lista conseguito al primo turno. L'Ufficio procede poi a ripartire proporzionalmente i restanti seggi tra le altre liste di cui al comma 1, numero 3), ai sensi del comma 3. L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 4.

          5-bis. Nel caso in cui nessuna lista abbia ottenuto la cifra elettorale del 30 per cento e non si formi alcuna coalizione di liste, l'Ufficio procede a ripartire proporzionalmente i seggi tra le liste di cui al comma 1, numero 3), ai sensi del comma 3. L'Ufficio procede quindi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 4».

Art. 2.
(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica).

      1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1:

              1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

          «2. I seggi assegnati alle circoscrizioni, corrispondenti alle regioni, con l'esclusione della circoscrizione Estero, sono divisi tra una quota del 75 per cento, pari a 233 seggi, da attribuire al primo turno di votazione, e una quota del 25 per cento, pari a 76 seggi, da attribuire al secondo turno di votazione, in base alle disposizioni della presente legge. Quest'operazione non si

compie per le regioni Valle d'Aosta e Molise.»;

              2) il comma 4 è sostituito dai seguenti:

          «4. La regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422. La restante quota di seggi spettanti alla regione è attribuita al secondo turno di votazione secondo le regole per questo stabilite.

          4-bis. I seggi della quota pari al 75 per cento sono attribuiti nelle circoscrizioni regionali, con il metodo proporzionale dei quozienti pieni e dei più alti resti tra le liste presentate nella regione che abbiano conseguito almeno il 3 per cento dei voti validi a livello regionale.

          4-ter. Qualora le liste regionali apparentate abbiano conseguito, su base nazionale, una quota di seggi pari o superiore al 50 per cento, la residua quota del 25 per cento dei seggi, pari a 76 seggi, è attribuita per il 70 per cento, pari a 53 seggi, a favore di detta lista e per la restante parte del 30 per cento, pari a 23 seggi, è distribuita proporzionalmente tra tutte le altre liste. In tal caso non si procede al secondo turno di votazione.

          4-quater. Qualora le liste regionali apparentate abbiano conseguito, su base nazionale, almeno il 40 per cento e meno del 50 per cento dei seggi, la quota dei seggi residui, pari a 76 seggi, viene loro attribuita senza necessità di procedere ad un secondo turno di votazione.

          4-quinquies. Qualora nessuna delle liste regionali apparentate abbia raggiunto il 40 per cento dei seggi, si procede a un secondo turno di votazione aperto, al quale prendono parte le liste e le coalizioni di liste che abbiano conseguito, anche congiuntamente, almeno il 35 per cento dei seggi a livello nazionale, pari ad almeno 82 seggi. Mediante il secondo turno di votazione è assegnata la quota di 76 seggi. Esso si svolge su base nazionale con conseguente trasposizione al livello regionale. Al secondo turno possono partecipare tutte le liste apparentate che, a prescindere dalla soglia di sbarramento del 3 per cento su base regionale, abbiano conseguito almeno

un seggio in una circoscrizione. Dall'attribuzione dei seggi al secondo turno sono escluse le regioni Valle d'Aosta e Molise.

          4-sexies. Qualora nessuna lista abbia ottenuto almeno il 35 per cento dei seggi a livello nazionale e nessuna coalizione venga formata, non si tiene il secondo turno di votazione e i 76 seggi residui sono attribuiti nelle circoscrizioni regionali in base al comma 4-bis.

          4-septies. Del pari non si procede al secondo turno di votazione qualora sia una sola lista o coalizione di liste con il 35 per cento dei seggi a concorrere. In tal caso, il premio di 76 seggi è assegnato alla medesima lista o coalizione»;

          b) dopo il comma 1 dell'articolo 2 è aggiunto il seguente:

          «1-bis. L'attribuzione dei seggi alle liste è fatta in base alle preferenze. L'elettore può esprimere fino a due preferenze, per candidati di sesso diverso»;

          c) al comma 1 dell'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il decreto stabilisce che l'eventuale secondo turno deve tenersi nella seconda domenica successiva a quella di convocazione dei comizi»;

          d) all'articolo 9:

              1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

          «3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare almeno in una delle Camere alla data della convocazione dei comizi elettorali. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale regionale che la designazione dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici

rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica»;

              2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

          «4. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da un elenco di candidati presentati in ordine alternato per sesso. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati non inferiore a due terzi e non superiore al numero dei seggi assegnati alla circoscrizione. Nessuno può essere candidato in più circoscrizioni»;

          e) all'articolo 11:

              1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

          «a) stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle liste. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;

          a-bis) per il secondo turno di votazione, stabilisce mediante sorteggio, da effettuare alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio;»;

              2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

          «3. Le schede sono di carta consistente e sono fornite a cura del Ministero dell'interno. Le loro caratteristiche sono definite con decreto del Ministro dell'interno»;

          f) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

          «Art. 14.1. Al primo turno di votazione, il voto si esprime tracciando con la matita sulla scheda un solo segno, comunque

apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta. L'elettore può esprimere uno o due voti di preferenza, scrivendo il nominativo del candidato o dei candidati nelle apposite linee orizzontali. In caso di espressione della seconda preferenza, a pena di nullità della medesima preferenza, l'elettore deve scegliere un candidato di sesso diverso rispetto al primo.

          2. Al secondo turno di votazione, il voto si esprime tracciando con la matita sulla scheda un solo segno sul rettangolo contenente la lista prescelta o su uno qualsiasi dei contrassegni in caso di coalizione di liste. Al secondo turno l'elettore non esprime alcun voto di preferenza»;

          g) la rubrica del titolo VI è sostituita dalla seguente: «Delle operazioni degli uffici elettorali regionali e dell'Ufficio elettorale centrale nazionale»;

          h) all'articolo 16, comma 1:

              1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

          «a) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione»;

              2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

          «b) individua quindi le liste che abbiano conseguito, sul piano regionale, almeno il 3 per cento dei voti validi espressi»;

          i) l'articolo 17 è sostituito dal seguente:

          «Art. 17. – 1. L'ufficio elettorale regionale procede a una prima attribuzione dei seggi tra le liste di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), in base alla cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna lista di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), per il numero di seggi pari al 75 per cento di quelli assegnati alla regione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale.

Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente.

          2. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi della prima assegnazione che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente attribuiti alle liste con i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio»;

          l) l'articolo 17-bis è sostituito dal seguente:

          «Art. 17-bis. – 1. Qualora l'Ufficio elettorale centrale nazionale accerti che liste regionali apparentate abbiano conseguito, su base nazionale, una quota di seggi pari o superiore al 50 per cento, attribuisce a queste il 70 per cento della residua quota dei seggi, pari a 53 seggi, distribuisce proporzionalmente tra tutte le restanti liste i residui 23 seggi e dichiara che non si procede al secondo turno di votazione.

          2. Qualora l'Ufficio elettorale centrale nazionale accerti che liste regionali apparentate abbiano conseguito su base nazionale una quota di seggi pari almeno al 40 per cento dei seggi e minore del 50 per cento, attribuisce a queste la quota dei seggi residui, pari a 76 seggi, e dichiara che non si procede al secondo turno di votazione.

          3. Qualora nessuna delle liste regionali apparentate raggiunga il 40 per cento dei seggi, si procede a un secondo turno di votazione aperto, al quale prendono parte le liste e le coalizioni di liste che abbiano conseguito, anche congiuntamente, almeno il 35 per cento dei seggi a livello nazionale, pari a 82 seggi. Mediante il secondo turno di votazione è assegnata la quota di 76 seggi, pari al 25 per cento dei seggi attribuiti alle regioni. Esso si svolge su base nazionale con conseguente trasposizione su base regionale.

          4. Concorrono al secondo turno le liste che hanno ottenuto seggi al primo turno in misura almeno pari al 35 per cento dei

seggi su base nazionale. Concorrono altresì eventuali coalizioni di liste, da definire nei dieci giorni successivi al primo turno mediante il deposito, presso il Ministero dell'interno, delle dichiarazioni di collegamento con effetto per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno, che del pari aggreghino almeno il 35 per cento dei seggi su base nazionale.

          5. Contestualmente al deposito della dichiarazione di collegamento, i partiti o i gruppi politici organizzati tra loro collegati in coalizione che si candidano a governare insieme depositano un unico programma elettorale.

          6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 2, secondo periodo, e 4-quinquies, ultimo periodo, dal comma 10 del presente articolo e dalle disposizioni per la Valle d'Aosta di cui al titolo VII, al secondo turno di votazione partecipano anche gli elettori delle regioni Valle d'Aosta e Molise.

          7. All'esito del secondo turno di votazione, sulla base dei risultati comunicati dagli uffici regionali elettorali, l'Ufficio elettorale centrale nazionale individua la lista o la coalizione di liste che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale. Distribuisce quindi tra le regioni i 76 seggi da assegnare alla lista o alla coalizione di liste che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale.

          8. L'Ufficio elettorale centrale nazionale comunica l'esito delle operazioni di cui al comma 7 agli uffici elettorali regionali.

          9. Il presidente dell'ufficio elettorale regionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, in base al primo e al secondo turno, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze compresi nella lista medesima.

          10. Per l'attribuzione dei seggi spettanti alla regione Molise, l'ufficio elettorale regionale procede ai sensi dell'articolo 17. Non si applicano le disposizioni del presente articolo»;

          m) all'articolo 19:

              1) al comma 1, le parole: «nell'ordine progressivo di lista» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ordine progressivo di preferenza»;

              2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

          «2. Qualora la lista abbia esaurito il numero dei candidati presentati in una circoscrizione e non sia quindi possibile attribuirle il seggio rimasto vacante, questo è attribuito alla lista apparentata di altra circoscrizione che abbia la maggiore disponibilità di candidati».

Per tornare alla pagina di provenienza azionare il tasto BACK del browser