Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 1178-A


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
IACONO, ALBANELLA, AMATO, AMODDIO, ANTEZZA, CAPODICASA, CARELLA, CARRA, CULOTTA, FONTANELLI, LAURICELLA, MAGORNO, MARANTELLI, MELILLI, MONGIELLO, MOSCATT, NARDUOLO, PASTORINO, TERROSI, TARICCO, TULLO, VENITTELLI, ZANIN, ZARDINI
Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico
Presentata il 10 giugno 2013
(Relatrice: MURA)

NOTA: La IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni), il 18 gennaio 2017, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge n.1178. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge 1178 Iacono, recante «Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico»;

            considerato che il contenuto del provvedimento può essere ricondotto a diversi ambiti costituzionalmente rilevanti, in virtù dell'intreccio di profili coinvolti nelle singoli disposizioni;

            evidenziato, in particolare, che, quanto agli articoli 6, 7 e 10, rileva l'aspetto concernente la sicurezza ferroviaria riconducibile alle materia «ordine pubblico e sicurezza» di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera h) nonché, quanto, in particolare, agli articoli 2, comma 3, e 3 rileva anche la materia della «tutela dei beni culturali», anch'essa rientrante nella competenza esclusiva dello Stato, ai sensi del citato articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione;

            preso atto che il provvedimento, la cui finalità è quella di favorire lo sviluppo del turismo ferroviario, interviene anche in materia di turismo attribuita alla competenza residuale delle regioni dall'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

            rilevato, tuttavia, che le disposizioni più pregnanti della proposta di legge di cui agli articoli 2, 4, 5 e 11 sono quelle dirette all'individuazione e alla gestione delle ferrovie turistiche, che attengono alla materia del trasporto ferroviario, riconducibile in parte alla materia di legislazione concorrente grandi reti di trasporto (con specifico riferimento all'infrastruttura ferroviaria nazionale), in parte alla materia di competenza residuale delle regioni trasporto ferroviario regionale e locale;

            considerato, in proposito, che la giurisprudenza della Corte costituzionale è stata fin qui orientata ad ammettere l'intervento statale in materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o residuale delle regioni, sulla base del principio di sussidiarietà, a condizione che siano individuate adeguate procedure concertative e di coordinamento orizzontale tra lo Stato e le regioni;

            preso atto, al riguardo, che le disposizioni testé richiamate contengono articolati meccanismi di coinvolgimento delle regioni sia con riferimento all'individuazione delle ferrovie turistiche (ivi compresa la procedura prevista per l'individuazione in via transitoria delle medesime) sia con riferimento all'affidamento del servizio ferroviario nonché delle attività complementari;

            rilevato che l'articolo 5 prevede alcuni principi fondamentali in ordine alla gestione del servizio, prevedendo, in primo luogo, che la gestione dei servizi di trasporto sulle ferrovie turistiche può essere esercitata esclusivamente dai soggetti proprietari delle infrastrutture, dai soggetti concessionari oppure dalle imprese ferroviarie;

            osservato, al riguardo, che, ai sensi del medesimo articolo 5, comma 4, lettere a) e b), il soggetto che intende assumere la gestione del servizio di trasporto ne fa domanda o al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o alle regioni interessate, a seconda del gestore delle tratte;

            considerato poi che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 5, i destinatari della domanda decidono acquisiti i pareri vincolanti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle regioni interessate;

            rilevata l'esigenza, in proposito, di chiarire che, qualora la domanda sia indirizzata alle regioni, debba essere richiesto non solo il parere delle eventuali altre regioni interessate e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ma anche quello del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            all'articolo 5, comma 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, nel caso di domanda indirizzata alle regioni, anche il parere del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.


PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1178, recante Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico;

            reso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

                all'articolo 2, commi 1 e 3, l'individuazione delle tratte ferroviarie ad uso turistico deve essere limitata esclusivamente a

quelle che possono essere utilizzate e valorizzate unitamente ai luoghi di fermata e alle opere d'arte presenti lungo i tracciati ferroviari, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

                all'articolo 2, comma 2, appare necessario precisare che le linee dismesse o sospese possono essere classificate come tratte ferroviarie ad uso turistico soltanto nel caso in cui sia assicurato il finanziamento dei relativi oneri, ai sensi del successivo comma 2 dell'articolo 4;

                a tal fine occorre conseguentemente precisare, all'articolo 4, comma 2, che gli interventi di ripristino della tratta ferroviaria, nonché quelli relativi al mantenimento in esercizio, alla funzionalità e alla sicurezza dell'infrastruttura sono realizzabili se finanziati nell'ambito del contratto di programma con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ovvero nell'ambito delle risorse destinate da ciascuna regione agli investimenti relativi all'infrastruttura ferroviaria regionale di competenza;

                all'articolo 3, comma 3, appare necessario prevedere che l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Immatricolazioni Nazionale debba avvenire, in mancanza di un'espressa autorizzazione di spesa e della relativa copertura finanziaria, con oneri a carico del richiedente;

                appare necessario prevedere conseguentemente al successivo comma 5 del medesimo articolo 3 che il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che determina i requisiti di idoneità alla circolazione per i rotabili iscritti alla citata sezione del Registro debba altresì definire la tariffa ai fini dell'iscrizione nell'apposita sezione del medesimo Registro, in modo da consentire l'integrale copertura dei costi a carico del richiedente;

                appare necessario sopprimere l'articolo 10, giacché prevede, al fine di consentire la gestione dei veicoli a pedalata naturale o assistita, specifici obblighi a carico del proprietario o del gestore dell'infrastruttura, senza provvedere alla quantificazione dell'onere che ne deriva e della relativa copertura finanziaria;

                appare necessario sopprimere l'articolo 11, poiché prevede, in sede di prima applicazione, a prescindere da qualsiasi vincolo di carattere finanziario, che siano classificate come ferrovia turistiche alcune linee ferroviarie;

                appare necessario inserire, dopo l'articolo 11, un'apposita clausola di invarianza finanziaria volta a prevedere che le amministrazioni pubbliche interessate provvedano all'attuazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

            All'articolo 2, comma 1, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: suscettibili di essere utilizzate e valorizzate ai sensi del comma 3.

            All'articolo 2, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: purché sia assicurato il finanziamento dei relativi oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

        Conseguentemente all'articolo 4 apportate le seguenti modifiche:

            al comma 1 sostituire le parole: di cui all'articolo 2, comma 2 con le seguenti: individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 2;

            al comma 2 sostituire le parole: possono essere fino alla fine del comma con le seguenti: nonché quelli relativi al mantenimento in esercizio, alla funzionalità e alla sicurezza dell'infrastruttura sono realizzabili se finanziati nell'ambito del contratto di programma con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ovvero nell'ambito delle risorse destinate da ciascuna regione all'infrastruttura ferroviaria regionale di competenza.

      All'articolo 2, comma 3, sostituire le parole: sono utilizzati e valorizzati per le finalità della presente legge con le seguenti: possono essere utilizzati e valorizzati per le finalità della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

      All'articolo 3, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: senza oneri per l'interessato con le seguenti: con oneri a carico del richiedente.

      Conseguentemente al comma 5 del medesimo articolo 3 aggiungere in fine il seguente periodo: Con il medesimo decreto è definita la tariffa ai fini dell'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Immatricolazioni Nazionale di cui al comma 3, in modo da consentire l'integrale copertura dei costi a carico del richiedente.

      Sopprimere l'articolo 10.

      Sopprimere l'articolo 11.

      Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente: Art. 11-bis. (Clausola di invarianza finanziaria). 1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 1178 Iacono, recante «Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente da parte della IX Commissione;

            condivise le finalità del provvedimento, il quale intende valorizzare le tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, individuando un ulteriore, importante strumento di promozione e rilancio di un settore, quello turistico, che costituisce fattore fondamentale per la crescita dell'economia nazionale, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno;

            rilevato inoltre come l'uso a scopo turistico di tratte ferroviarie dismesse o sospese dall'esercizio possa costituire anche un utile elemento di salvaguardia del patrimonio culturale e paesaggistico del Paese,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE.


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 1178 Iacono recante «Disposizioni per l'istituzione

di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico»;

            considerato che:

            è all'esame in sede referente della VIII Commissione il testo unificato recante norme per la realizzazione di una rete nazionale della mobilità dolce e per il recupero e per la valorizzazione delle infrastrutture dismesse, in stato di abbandono o sottoutilizzate (C. 72 e abbinate), il quale è volto alla realizzazione di una rete nazionale di mobilità dolce;

            tale rete è realizzata in via prioritaria attraverso il riuso, il recupero, la valorizzazione delle infrastrutture dismesse, in stato di abbandono o sottoutilizzate, salvaguardando la possibilità della loro riconversione all'uso originario, anche per la valorizzazione di itinerari di rilevante valore storico e culturale, e persegue l'obiettivo di promuovere una nuova multifunzionalità della rete stradale e il ripristino della rete ferroviaria complementare, garantendo così l'implementazione dell'offerta turistica del territorio e una più diffusa fruizione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali;

            l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico, oggetto del nuovo testo della proposta di legge C. 1178, può indubbiamente rappresentare il primo passo verso la predisposizione di una rete di mobilità dolce;

            l'articolo 2 del nuovo testo C. 1178 prevede che, su proposta delle regioni, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da adottare, in prima applicazione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, siano individuate e classificate come tratte ferroviarie ad uso turistico le tratte caratterizzate da particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico e con tale decreto possono essere individuate e classificate come tratte ferroviarie ad uso turistico le linee dismesse o sospese;

            l'articolo 5 del sopra richiamato testo unificato C. 72 prevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblichi l'elenco delle linee ferroviarie dismesse, comprensivo dello stato di fatto e di proprietà dei singoli tratti ferroviari di competenza statale e che i proprietari delle aree di sedime delle ferrovie dismesse siano tenuti a consentirne l'uso come vie verdi, previa stipulazione di specifici accordi, da redigersi secondo quanto previsto nelle linee guida della mobilità dolce;

          andrebbe pertanto attentamente valutata una forma di coordinamento fra i due sopra riportati elenchi di tratte ferroviarie dismesse, stante che per ciascuna di esse potrà essere previsto o l'uso come tratta ferroviaria ad uso turistico o l'uso come via verde;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con le seguenti osservazioni:

            a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare la previsione di cui all'articolo 2, in materia di individuazione delle tratte ferroviarie dismesse ad uso turistico, con quella di cui all'articolo 5 del nuovo testo unificato C. 72 in materia di riuso delle ferrovie dismesse come vie verdi;

            b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di integrare l'elenco di cui all'articolo 11 con la previsione della linea ferroviaria Fano-Urbino.


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il nuovo testo del disegno di legge recante «Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico» (C. 1178 Iacono e altri), quale risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

            valutata positivamente la finalità del provvedimento di salvaguardare e valorizzare le tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, nonché i rotabili storici e turistici abilitati a percorrerle;

            sottolineato che questa finalità è coerente con i contenuti del Piano strategico di sviluppo del turismo presentato lo scorso 16 dicembre dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo al Consiglio dei ministri il quale prevede, tra gli obiettivi generali per la crescita del sistema turistico, la realizzazione di una rete infrastrutturale slow che includerà ciclovie, cammini, valorizzazione di percorsi ferroviari storici, integrazione tra servizi ferroviari e promozione turistica,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

        La XI Commissione,

            esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 1178, recante disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico;

            rilevato che il provvedimento introduce disposizioni volte a favorire la salvaguardia e la valorizzazione delle tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, comprensive dei tracciati ferroviari, delle stazioni e delle relative opere d'arte e pertinenze, nonché del materiale rotabile storico abilitato a percorrerle,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

        La XII Commissione,

            esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 1178 Iacono, recante: «Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico»;

            evidenziato che nel testo originario della proposta di legge in esame era prevista una disposizione (ex articolo 3, comma 5), che non compare nel testo risultante dagli emendamenti approvati presso la Commissione di merito, in base alla quale gli enti gestori, per quanto di loro competenza, sarebbero stati tenuti a garantire l'accessibilità ai mezzi ed alle strutture anche all'utenza turistica con disabilità fisica, psichica o sensoriale, provvedendo alla rimozione delle barriere architettoniche e prevedendo tutti gli ausili per consentire l'accesso fisico dei soggetti con disabilità,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di reinserire nel testo del provvedimento la suddetta disposizione espunta, al fine di garantire, attraverso le diverse modalità attuative richieste dalle

specifiche situazioni, l'accessibilità ai mezzi ed alle strutture anche all'utenza turistica con disabilità fisica, psichica o sensoriale, in linea con quanto previsto dal Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità.


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

        La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

            esaminato il testo della proposta di legge C. 1178 Iacono ed altri, recante «Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche mediante il reimpiego di linee in disuso o in corso di dismissione situate in aree di particolare pregio naturalistico o archeologico», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

            considerato che il contenuto del provvedimento è riconducibile a diversi ambiti materiali, in virtù dell'intreccio di profili coinvolti nelle singoli disposizioni;

            rilevato, in particolare, che devono essere richiamate le materie di competenza esclusiva statale «ordine pubblico e sicurezza» e «tutela dei beni culturali» (articolo 117, secondo comma, lettere h) e s), Cost.), la materia di competenza concorrente «grandi reti di trasporto» (articolo 117, terzo comma, Cost.) e le materie di competenza regionale «turismo» e «reti di trasporto di rilevanza regionale» (articolo 117, quarto comma, Cost.);

            ricordato, in proposito, che la giurisprudenza della Corte costituzionale è stata fin qui orientata ad ammettere l'intervento statale in materie attribuite alla competenza legislativa concorrente o regionale, sulla base del principio di sussidiarietà, a condizione che siano individuate adeguate procedure concertative e di coordinamento orizzontale tra lo Stato e le Regioni,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
della proposta di legge
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TESTO
della Commissione
Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge ha come finalità la salvaguardia e la valorizzazione dei tracciati ferroviari, delle stazioni e delle relative opere d'arte in disuso, o in corso di dismissione, ove comunque sia ancora possibile il ripristino dell'esercizio ferroviario in un'ottica turistica e che attraversano territori di particolare pregio naturalistico o archeologico.
      2. Nel territorio della Repubblica sono individuate le seguenti linee ferroviarie per la loro trasformazione in ferrovia turistica:

          a) la ferrovia Palazzolo-Paratico (Lombardia);

          b) la ferrovia Asciano-Monte Antico (Toscana);

          c) la ferrovia della Valmorea (Lombardia);

          d) la ferrovia Ceva-Ormea (Piemonte);

          e) la ferrovia Sulmona-Casteldisangro-Carpinone (Abruzzo-Molise);

          f) la ferrovia Agrigento-Porto Empedocle (Sicilia);

          g) la ferrovia Fano-Fermignano (Marche).

      3. Le infrastrutture ferroviarie delle linee ferroviarie di cui al comma 1 sono anch'esse utilizzate a esclusivo scopo turistico.

Art. 2.
(Proprietà di tracciati e di stazioni).

      1. Le linee ferroviarie, le stazioni e le relative opere d'arte restano nella

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge ha come finalità la salvaguardia e la valorizzazione delle tratte ferroviarie di particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, che comprendono i tracciati ferroviari, le stazioni e le relative opere d'arte e pertinenze, nonché dei mezzi rotabili storici e turistici abilitati a percorrerle.

Art. 2.
(Individuazione delle tratte ferroviarie ad uso turistico).

      1. Su proposta delle regioni, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare, in prima applicazione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate e classificate come tratte ferroviarie ad uso turistico le tratte, dismesse o sospese, caratterizzate da particolare pregio culturale, paesaggistico e turistico, suscettibili di essere utilizzate e valorizzate ai sensi del comma 2, purché sia assicurato il finanziamento dei relativi oneri ai sensi dell'articolo 4, comma 2. Con successivi decreti, da adottare con le modalità di cui al periodo precedente, si procede, anche su proposta delle regioni interessate, alla revisione e all'integrazione del suddetto elenco.
      2. I tracciati ferroviari, le stazioni individuate come luogo di fermata, le opere d'arte delle tratte ferroviarie ad uso

disponibilità della società Rete ferroviaria italiana Spa, ente proprietario che si occupa della manutenzione ordinaria nonché della funzionalità e della sicurezza delle ferrovie turistiche.
      2. Nel caso in cui il tracciato di una ferrovia turistica sia stato in parte alienato o adibito ad altre finalità non conciliabili, la società Ferrovie dello Stato italiane Spa, tramite le società controllate, provvede al ripristino della continuità del percorso ovvero alla definizione di eventuali varianti.
      3. Le stazioni ferroviarie attraversate da ferrovie turistiche e i relativi impianti sono considerati a tutti gli effetti patrimonio culturale della Repubblica e ne è vietata l'alienazione.
Art. 3.
(Gestione ed esercizio).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero per i beni culturali, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, la società Rete ferroviaria italiana Spa e la società Trenitalia Spa istituiscono appositi tronchi di gestione delle ferrovie turistiche a cui demandare la gestione e la fruizione dei tracciati e delle stazioni, attraverso l'organizzazione di convogli ferroviari, l'allestimento di spazi museali e la promozione del servizio, coinvolgendo, ove presenti, le organizzazioni di volontariato che hanno, o hanno avuto, contratti di collaborazione o di comodato con società del gruppo Ferrovie dello Stato Spa, che già operano, o hanno operato, nelle istituenti linee turistiche. In assenza di tali organizzazioni si prevede il coinvolgimento dei comuni attraversati dalle linee ferroviarie turistiche.
      2. La società Rete ferroviaria italiana Spa e la società Trenitalia Spa, al fine di risparmiare in termini di risorse umane, garantiscono agli operatori dei tronchi di gestione delle ferrovie turistiche di cui al

turistico, nonché le relative pertinenze possono essere utilizzati e valorizzati per le finalità della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermo restando il rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Art. 3.
(Sezione dei rotabili storici e turistici nel Registro di immatricolazione nazionale).

      1. Sono rotabili storici i mezzi ferroviari, motori e trainati, non più utilizzati per il normale esercizio commerciale:

          a) che abbiano compiuto il 50 anno dall'entrata in esercizio del primo esemplare o che abbiano compiuto il 25 anno dall'entrata in servizio del primo esemplare e che, per particolari caratteristiche tecniche, estetiche e industriali, siano testimonianza di significative evoluzioni nel campo del trasporto ferroviario nazionale;

          b) le locomotive a vapore circolanti sulle ferrovie regionali, anche a scartamento ridotto.

      2. Sono rotabili turistici i mezzi che hanno un utilizzo esclusivamente turistico, quali carrozze panoramiche o scoperte.
      3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disciplinata, nell'ambito del Registro di immatricolazione nazionale di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, una sezione dedicata ai rotabili storici e turistici. L'iscrizione avviene, con oneri a carico del richiedente, a cura dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, che può avvalersi, tramite apposita convenzione, della Fondazione FS Italiane e di altre associazioni di categoria.

comma 1, l'opportunità di conseguire le abilitazioni previste dal regolamento ferroviario relativamente a:

          a) modulo A (manovra di rotabili e deviatoi, limitatamente al tronco di gestione di appartenenza);

          b) modulo D (accompagnamento di treni);

          c) modulo E (condotta di treni su determinate tratte).
      3. Agli operatori dei tronchi di gestione di cui al comma 2 sono attribuiti i seguenti compiti:

          a) il coordinamento e l'organizzazione dei treni circolanti sulle ferrovie turistiche;

          b) l'ispezione delle linee ferroviarie, d'intesa con la società Rete ferroviaria italiana Spa;

          c) la pulizia e il decoro delle stazioni interessate dalle ferrovie turistiche oggetto di fermata;

          d) la manutenzione ordinaria di scambi e di deviatoi;

          e) la manutenzione e l'eventuale restauro di rotabili ferroviari storici od ordinari.

      4. L'esercizio sulle ferrovie turistiche è programmato, semestralmente, dai tronchi di gestione che hanno altresì l'obbligo di trasmettere alla società Rete ferroviaria italiana Spa il calendario dei treni in programma. Sulle ferrovie turistiche può circolare materiale rotabile storico, anche non attrezzato con appositi sistemi di sicurezza e di ripetizione dei segnali, e materiale rotabile ordinario. Il materiale rotabile deve essere fornito dalla società Trenitalia Spa in base alle esigenze di ciascuna ferrovia turistica.
      5. Gli enti gestori, per quanto di loro competenza, devono garantire l'accessibilità ai mezzi ed alle strutture, anche all'utenza turistica con disabilità fisica, psichica o sensoriale. A tale scopo devono essere rimosse le barriere architettoniche

      4. Nella sezione di cui al comma 3 sono iscritti, su richiesta del soggetto proprietario, del concessionario o dell'impresa ferroviaria, i rotabili idonei alla circolazione sulle tratte ferroviarie di cui all'articolo 2, nonché sulle altre tratte ferroviarie, nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 7. Nella richiesta di iscrizione, il soggetto proprietario, il concessionario o l'impresa ferroviaria produce la documentazione necessaria a dimostrare l'idoneità del rotabile alla circolazione ai sensi degli articoli 6 e 7. I rotabili di cui ai commi 1 e 2 non idonei alla circolazione possono essere iscritti in un apposito albo tenuto a cura della Fondazione FS italiane.
      5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti di idoneità alla circolazione per i rotabili iscritti nella sezione di cui al comma 3, che devono essere equivalenti in termini di sicurezza complessiva rispetto ai requisiti prescritti per la circolazione dei rotabili ad uso commerciale, ma comunque tali da consentirne la valorizzazione e l'uso. Con il medesimo decreto è definita la tariffa ai fini dell'iscrizione nella sezione del Registro di immatricolazione nazionale di cui al comma 3, in modo da consentire l'integrale copertura dei costi a carico del richiedente.
Art. 4.
(Gestione dell'infrastruttura).

      1. Le tratte ferroviarie, le stazioni e le relative opere d'arte e pertinenze delle ferrovie individuate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, restano nella disponibilità dei soggetti proprietari o concessionari, che sono responsabili del mantenimento in esercizio, nonché della manutenzione, della funzionalità e della sicurezza delle medesime infrastrutture, che sono classificate, ai fini della manutenzione ed esercizio, con apposita categoria turistica.

e previsti tutti gli ausili per consentire l'accesso fisico dei soggetti con disabilità.
Art. 4.
(Disposizioni finanziarie).

      1. Al fine di garantire l'avvio di ciascuna ferrovia turistica il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti assegna, per il primo anno di esercizio, un contributo pari a 500.000 euro da destinare all'organizzazione dei treni storici e ordinari sulle ferrovie turistiche.
      2. Gli operatori dei tronchi di gestione delle ferrovie turistiche concordano con le rispettive direzioni per il trasporto regionale le modalità e le tariffe relative al nolo dei convogli ferroviari.
      3. I ricavi delle attività svolte dalle ferrovie turistiche sono, in base al relativo contratto, destinati ai rimborsi delle spese per gli operatori dei tronchi di gestione, alla promozione pubblicitaria delle ferrovie turistiche e al recupero e potenziamento delle infrastrutture delle medesime ferrovie turistiche.

      2. Gli interventi di ripristino della tratta ferroviaria nonché quelli relativi al mantenimento in esercizio, alla funzionalità e alla sicurezza dell'infrastruttura sono realizzabili se finanziati nell'ambito del contratto di programma con il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale ovvero nell'ambito delle risorse destinate da ciascuna regione all'infrastruttura ferroviaria regionale di competenza.
      3. Con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono approvate, su proposta del gestore dell'infrastruttura nazionale, le tariffe da corrispondere al gestore medesimo per l'utilizzo della stessa ai sensi dell'articolo 5. Nel caso di infrastruttura ferroviaria regionale le tariffe sono approvate, su proposta del gestore della infrastruttura medesima, con provvedimento della regione.
Art. 5.
(Gestione del servizio di trasporto turistico e delle attività commerciali connesse).

      1. La gestione dei servizi di trasporto sulle ferrovie turistiche ha carattere imprenditoriale e può essere esercitata esclusivamente dai soggetti proprietari delle infrastrutture, dai soggetti concessionari o dalle imprese ferroviarie.
      2. La gestione delle attività commerciali connesse al servizio di trasporto sulle ferrovie turistiche, ivi compresi l'allestimento di spazi museali e le iniziative di promozione turistico-ricreativa, sia a bordo che nelle stazioni, può essere esercitata da soggetti pubblici o privati.
      3. Ferma restando l'applicazione, ove ne ricorrano i presupposti, per l'affidamento della gestione del servizio di trasporto, delle disposizioni della Parte II, Titolo VI, Capo I, Sezione I del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle altre norme del medesimo decreto

  legislativo applicabili ai servizi accessori e complementari alla circolazione dei rotabili, ai fini dell'affidamento dei servizi di cui ai commi 1 e 2, le amministrazioni competenti, di cui al comma 4, procedono alla previa pubblicazione sul proprio sito internet, per almeno trenta giorni, di un apposito avviso, con il quale rendono nota la ricerca di soggetti gestori per i predetti servizi, ovvero comunicano l'avvenuto ricevimento di una candidatura, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, l'amministrazione può procedere liberamente all'affidamento e alla definizione del conseguente contratto, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
      4. Il soggetto che intende assumere la gestione del servizio di trasporto di cui al comma 1, ne fa domanda:

          a) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le tratte di competenza del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

          b) alle regioni interessate per le ferrovie regionali.

      5. Nella domanda il richiedente indica le tratte ferroviarie interessate, la tipologia dei rotabili che intende utilizzare, la frequenza delle corse e le tipologie di attività di promozione turistico-ricreativa che intende esercitare. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o la regione, acquisiti i pareri del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle regioni interessate, ciascuno per i profili di propria competenza, può formulare un diniego motivato entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta, qualora il soggetto, invitato a fornire i necessari chiarimenti e integrazioni, non risulti idoneo alla gestione del servizio. Nel caso di domanda indirizzata alle regioni, queste ultime acquisiscono anche il parere del

  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per i profili attinenti alla competenza sulle tratte interconnesse alla rete nazionale ai fini della valutazione degli effetti sul sistema ferroviario nazionale. I pareri del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e delle regioni relativamente alle attività di cui al comma 2 sono vincolanti.
      6. Per i servizi accessori e complementari alla circolazione dei rotabili resta salva la facoltà delle amministrazioni di cui al comma 4 di procedere ad affidamenti diretti in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381.
Art. 6.
(Condizioni di sicurezza della circolazione).

      1. Sulle tratte ferroviarie ad uso turistico possono circolare i rotabili ordinari e i rotabili storici e turistici di cui alla sezione del Registro prevista dall'articolo 3.
      2. Al fine di garantire la sicurezza della circolazione ferroviaria sulle tratte di cui all'articolo 2, comma 1, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie determina, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i livelli di sicurezza che, in relazione alle caratteristiche della tratta ferroviaria, dei rotabili e del servizio di trasporto, devono essere garantiti, indicando un elenco di possibili misure compensative o mitigative del rischio. Il gestore dell'infrastruttura di cui all'articolo 4 definisce, con specifiche istruzioni tecniche e operative, le misure compensative o mitigative del rischio da adottare, individuandole nell'ambito di quelle indicate dall'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie ovvero prevedendone altre equivalenti in relazione ai livelli di sicurezza. Il gestore dell'infrastruttura trasmette in via telematica le istruzioni tecniche e operative all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, che, entro trenta giorni, può richiedere modifiche o integrazioni, sulla base di una puntuale analisi che evidenzi l'inadeguatezza delle stesse rispetto ai livelli di sicurezza da garantire. In assenza di richieste di modifiche o integrazioni, trascorso il termine di cui al periodo precedente, le istruzioni tecniche e operative stabilite dal gestore dell'infrastruttura sono adottate dall'impresa ferroviaria.

 
Art. 7.
(Circolazione dei rotabili storici e turistici sulla infrastruttura ferroviaria nazionale).

      1. Al fine di svolgere il servizio di trasporto sulle tratte ferroviarie ad uso turistico, i rotabili di cui alla sezione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 possono circolare anche su tratti della infrastruttura ferroviaria nazionale e regionale, previa disponibilità della relativa traccia oraria.
      2. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie stabilisce le misure di sicurezza che devono essere adottate per la circolazione dei rotabili storici e turistici sulla infrastruttura ferroviaria nazionale e regionale, determinando misure per la circolazione equivalenti in termini di sicurezza complessiva a quelle prescritte per la circolazione dei rotabili ad uso commerciale e che comunque devono garantire la piena operatività dei rotabili storici unitamente a condizioni di marcia che rendano sostenibile e attrattiva l'offerta commerciale derivante dai viaggi turistici.

Art. 8.
(Convenzioni con associazioni e organizzazioni di volontariato).

      1. Per la prestazione di servizi accessori e complementari alla circolazione dei rotabili, i soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, possono avvalersi, tramite apposite convenzioni, della collaborazione di associazioni e organizzazioni di volontariato che abbiano specifica esperienza e competenza nei settori ferroviario, turistico, culturale e ambientale. Le convenzioni possono prevedere la partecipazione delle associazioni e organizzazioni a percorsi formativi organizzati dai soggetti di cui all'articolo 5.

 
Art. 9.
(Attività di promozione e valorizzazione del territorio).

      1. Il gestore del servizio di trasporto di cui all'articolo 5, comma 1, assicura l'integrazione delle iniziative turistico-ricreative connesse al servizio con le attività di promozione e valorizzazione del territorio svolte dagli enti locali interessati.

Art. 10.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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