Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4052 |
1. La presente legge si applica agli imprenditori agricoli di cui al primo comma dell'articolo 2135 del codice civile e disciplina l'attività di enoturismo.
1. Per attività di enoturismo si intendono l'accoglienza e l'ospitalità dei turisti presso le cantine, le visite alle cantine e ai vigneti, le degustazioni dei vini presso le cantine, la somministrazione degli alimenti non cucinati e legati alle tipicità territoriali in cui insistono le cantine e i vigneti, esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di conduzione dei vigneti.
1. Le pratiche derivanti dall'esercizio delle attività di enoturismo ai sensi degli articoli 1 e 2 della presente legge costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la determinazione del reddito proveniente da tali attività, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 dell'articolo 56-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; in particolare il reddito è determinato applicando all'ammontare dei
corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui al periodo precedente. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione del reddito nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442. 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle presente legge, valutati in 500.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 , si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero dell'economia e delle finanze.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.