Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4213 |
1. Il distretto delle risorse culturali comprende un'area geografica avente caratteristiche omogenee sul piano storico, culturale, paesaggistico e naturale, idonee a costituire un sistema definito di relazioni per la valorizzazione di tutte le risorse culturali, materiali o immateriali, in essa presenti e una testimonianza di ogni civiltà del territorio, mediante forme integrate di utilizzazione delle professionalità, delle attività artigianali e agricole, delle infrastrutture e dei sistemi urbani, con il concorso dei settori produttivi esistenti nel territorio che siano espressione dei talenti e delle tradizioni storiche ivi consolidate.
2. Gli elementi caratterizzanti l'attività del distretto delle risorse culturali sono la tutela, la conservazione, la produzione, nonché la fruizione responsabile e la generazione di nuova cultura.
3. Con regolamento, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «regolamento», sono istituiti e disciplinati i distretti delle risorse culturali.
4. Il regolamento definisce il numero massimo di distretti delle risorse culturali realizzabili, che non può essere superiore a cento, da assegnare a ogni regione in base al numero di abitanti, prevedendone comunque almeno uno per ogni regione e per ogni circoscrizione provinciale. Per le città metropolitane o con un numero di abitanti superiore a 500.000 può essere previsto un solo distretto.
5. I territori dei distretti delle risorse culturali sono delimitati su proposta delle
1. È istituito un centro di studio e coordinamento, di seguito denominato «centro», composto da non più di dieci professionisti e docenti universitari, con riconosciuta e certificata conoscenza dei distretti delle risorse culturali sia per titoli accademici che per esperienze acquisite sul campo e, comunque, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento, che ha il compito di sovraintendere sull'attività dei gruppi di lavoro istituiti per ogni distretto proposto, di valutare la corretta impostazione degli studi di fattibilità e di proporne l'approvazione da parte del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
2. Le modalità organizzative del centro sono definite dal regolamento che può, se necessario, prevedere l'istituzione di altri due centri.
3. Il regolamento indica il numero di anni per i quali il centro può essere finanziato a valere sulle risorse di cui all'articolo 3. Successivamente, il centro può continuare a svolgere la sua attività utilizzando le risorse ricavate dall'attività di consulenza e di assistenza fornita, sulla base di quanto disposto dal regolamento, ai gruppi di lavoro operanti nei distretti delle risorse culturali.
a) sistemi urbani;
b) agricoltura;
c) industria e artigianato;
d) commercio;
f) turismo;
g) beni culturali e paesaggistici;
h) energia;
i) sistema delle manifestazioni;
l) tradizioni;
m) sistema della produzione della cultura per la società della conoscenza.
13. La definizione degli interventi di cui al comma 12 deve essere effettuata secondo i seguenti princìpi e criteri:
a) gli interventi previsti per i sistemi urbani devono tendere a porre un termine al consumo del suolo, scegliendo l'opzione del «consumo zero», prevedendo un'azione efficace, progressiva e di lunga durata di recupero e di restauro urbano e ambientale, basando tale azione sui princìpi della tutela e del rispetto dei valori del paesaggio, dell'ambiente, della sicurezza sismica, delle emergenze storiche, monumentali,
artistiche, architettoniche, urbane e delle vocazioni più autentiche dei siti di riferimento. Una particolare attenzione deve essere rivolta al problema della rivitalizzazione dei centri storici, definendone il ruolo e la funzione nell'ambito del tessuto urbano complessivo, nonché prevedendo la definizione di efficaci rapporti con le periferie, da riqualificare per consentirne una soddisfacente dignità urbana. L'adesione ai princìpi della città intelligente o smart city deve inoltre caratterizzare la progettualità riguardante i sistemi urbani, nel rispetto di quanto disposto dal comma 11;b) gli interventi in materia di agricoltura devono tendere alla tutela e alla valorizzazione delle vocazioni più autentiche del territorio agrario consolidatesi e arricchitesi nel corso di civilizzazioni millenarie, incentivando, insieme alle coltivazioni di tipo tradizionale, anche quelle eseguite con tecniche di agricoltura biologica. Devono essere evitate coltivazioni di tipo intensivo e uniformi, privilegiando le varietà colturali e la biodiversità, al fine di salvaguardare e di ripristinare i caratteri tipici e insostituibili del paesaggio agrario locale. Devono, altresì, essere previste forme di assistenza per permettere l'utilizzazione nell'attività agraria degli strumenti più moderni in grado di favorire una produzione di qualità e modalità efficaci di promozione a livello nazionale e internazionale delle tipicità prodotte in un contesto ambientale di valenza eccezionale;
c) nell'ambito della promozione dell'industria e dell'artigianato devono essere privilegiati gli interventi volti a valorizzare le attività che siano espressione dei talenti, delle professionalità e delle tradizioni consolidatesi nell'esperienza accumulata nel territorio nel corso di secoli di civiltà. A tali fini devono essere elaborate strategie per recuperare tutte le attività manuali, artigianali e artistiche legate all'utilizzazione dei materiali tipici delle singole località e alle tradizioni consolidatesi nel corso dei secoli, in modo da rendere immediatamente percepibile l'intimo e indissolubile legame tra quanto prodotto e la secolare cultura del territorio. Analoghe strategie
devono essere elaborate per le attività industriali espressione della cultura consolidata del territorio. Per favorire questo processo di consolidamento e di valorizzazione devono essere intensificati i rapporti di collaborazione tra le università, i centri di ricerca scientifica e tecnologica per l'innovazione, i centri per l'impiego e le imprese del territorio, anche al fine di incrementare la formazione tecnologica dei lavoratori, favorendo lo sviluppo e l'innovazione delle attività industriali e artigianali. Particolare attenzione deve inoltre essere posta nella realizzazione degli impianti utilizzati per lo svolgimento delle attività industriali e artigianali, privilegiando forme progettuali che rispettino le tipologie costruttive tipiche del territorio;d) al fine di conservare la vitalità dei centri urbani deve essere promosso l'esercizio dell'attività commerciale e deve essere limitato l'ulteriore ampliamento dei centri commerciali, che contribuiscono a ridurre la vivibilità e la qualità della vita dei quartieri cittadini e in particolare dei centri storici, prevedendo la realizzazione di centri commerciali naturali e l'intensificazione di rapporti con le imprese agricole, artigiane e industriali del territorio, con il coinvolgimento degli esercizi alberghieri e delle strutture turistiche del territorio, consentendo, in tal modo, la diffusione e la valorizzazione delle produzioni locali.
f) gli interventi in materia di turismo devono mirare a sviluppare forme di collaborazione e sistemi a rete fra le strutture ricettive e gli altri esercizi turistici e commerciali per favorire il coordinamento, l'ampliamento e la diversificazione dell'offerta turistica, nel rispetto delle caratteristiche e delle specificità dei territori. In questa prospettiva, il fenomeno del turismo deve essere riconsiderato elaborando innovative strategie che evitino che esso sia ridotto a un fenomeno di mera quantità, di velocissime escursioni e di vendita di souvenir senza alcun legame con il territorio e che lo rendano uno strumento vitale di scambio di esperienze culturali tra comunità e visitatori. Deve altresì essere prevista la riqualificazione del sistema residenziale turistico ed enogastronomico, valorizzando
e privilegiando le strutture espressione delle tradizioni più autentiche del territorio, nonché individuando forme sempre più sofisticate per rendere fruibili in maniera attiva le ricchezze del territorio con la messa in rete dei siti, attraverso strumenti innovativi di accesso, di fruizione e di possibilità di riprodurre le immagini e gli oggetti con la riscoperta dei tradizionali e insostituibili valori artigianali, di livello artistico, al fine di incentivare lo sviluppo del turismo della conoscenza;g) gli interventi proposti devono mirare, per quanto riguarda i beni culturali, a recuperare e a salvare dall'oblio e dalla distruzione il patrimonio di cultura musicale, letteraria, artistica e monumentale accumulatosi nel corso di secoli di civilizzazione. La valorizzazione e la fruizione di tali beni devono altresì presupporre l'avvio di un processo sistemico per superare la condizione di minorità del Paese, caratterizzato dalla presenza diffusa e capillare dei beni in tutto il territorio, potenziando la forza d'attrazione degli stessi beni e rendendoli competitivi con i beni esistenti in altri Paesi. Per tutti i luoghi e i reperti di immenso valore deve essere elaborato un progetto innovativo di messa in rete, prevedendo un ruolo attivo nella conoscenza e nella valorizzazione del territorio delle strutture che li custodiscono e li tutelano e individuando forme innovative di apertura dei luoghi che questi beni nobilitano. Una particolare cura deve essere riservata al paesaggio elaborando progetti di valorizzazione sistemica e proponendo la realizzazione di parchi culturali e ambientali, anche al fine di evidenziare la valenza economica della cura e della tutela del paesaggio;
h) nel settore energetico, il primo intervento che deve essere effettuato è la riqualificazione del sistema abitativo per migliorare l'efficienza energetica degli edifici. Devono, inoltre, essere elaborati progetti sistemici che mirino alla totale eliminazione o, comunque, a una sensibile razionalizzazione della mobilità. L'esigenza di incrementare la produzione di energie rinnovabili deve essere coniugata con la necessità di studiare modalità di produzione
che non si pongano in contrasto con l'esigenza di tutelare i valori irrinunciabili del paesaggio e dell'ambiente. Gli studi di fattibilità devono affrontare queste complesse problematiche in un'ottica di evoluta visione innovativa per contemperare le contrastanti esigenze in maniera equilibrata;i) nel sistema delle manifestazioni devono essere elaborati progetti innovativi che consentano di utilizzare le strutture e gli spazi esistenti per organizzare manifestazioni di qualità e innovativi laboratori votati alla riscoperta di antiche tradizioni e all'individuazione di nuove forme espressive;
l) gli interventi volti a ricordare gli avvenimenti storicamente documentati, ai quali si uniscono le tradizioni, i fatti leggendari, i racconti tramandati dalle diverse generazioni e le credenze popolari devono essere utilizzati per realizzare manifestazioni evocative, per valorizzare i luoghi dove gli avvenimenti si sono svolti e per conservare il sistema di credenze legate alla tradizione popolare o alle leggende che hanno informato l'immagine del territorio, al fine di valorizzare immagini, personaggi, richiami letterari, monumenti e luoghi tipici;
m) nel sistema della produzione della cultura per la società della conoscenza devono essere individuati interventi in grado di costruire per il futuro di ogni territorio un ambiente culturale aperto e creativo, in modo da favorirne l'attrattività per gli artisti e per gli innovatori, richiamati dall'elevata qualità della vita e dalla presenza diffusa di fabbriche di cultura. Gli obiettivi ai quali devono tendere gli studi di fattibilità devono essere la produzione della cultura e della creatività, la democratizzazione e la riduzione dei costi di accesso alla cultura, nonché la diffusione delle tecnologie della comunicazione e dell'informazione, per avviare il territorio verso la società della conoscenza, sostenendo lo sviluppo delle industrie culturali e di quelle creative e migliorando la qualità della formazione professionale e accademica.
14. Al fine di agevolare la realizzazione dei progetti proposti, gli studi di fattibilità possono altresì individuare una serie di moduli che affrontino problematiche specifiche.
1. Gli studi fattibilità, completati dai gruppi di lavoro, sono sottoposti al controllo del centro che ne convalida la rispondenza ai criteri stabiliti dalla presente legge. Essi sono quindi trasmessi al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo che li approva, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e ne trasmette copia alle regioni e alle amministrazioni locali interessate.
2. Con il regolamento sono definite le forme di premialità per le amministrazioni, per gli enti e per i soggetti privati che realizzano le proposte contenute nello studio di fattibilità, a valere sulle risorse di cui al comma 3.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, di esclusione e di favore fiscali di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla tabella 1 dello stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2017, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 15 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno