Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4216 |
1. Nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi nei mesi di agosto e ottobre 2016, ricompresi nei comuni indicati negli allegati 1 e 2 annessi al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è istituita una zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I lavoratori autonomi e le micro imprese localizzate, o in via di localizzazione, nei comuni del cratere di cui ai citati allegati possono beneficiare, nei limiti complessivi di 150 milioni per ciascun anno del triennio 2017-2019, delle seguenti agevolazioni:
a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui all'alinea fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui all'alinea nel limite di 300.000 euro per ciascun periodo d'imposta, riferito al valore della produzione netta;
c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui all'alinea, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla medesima alinea per l'esercizio dell'attività economica.
2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono concesse per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due periodi d'imposta successivi.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.