Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4215 |
a) alla donna che abbia deciso di abortire a causa delle sue condizioni economiche, sociali o familiari, alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, ovvero a causa di previsioni di anomalie o di malformazioni dei concepito, è data la possibilità di evitare l'IVG in considerazione dell'immediato inserimento del nascituro in una famiglia adottiva;
b) alle coppie, disponibili all'adozione nazionale, il cui accesso all'adozione è di fatto precluso a causa di un insufficiente numero di bambini adottabili, è data una maggiore possibilità di adottare.
I capisaldi della presente proposta di legge sono tre: la donna, in alternativa all'IVG per le ipotesi previste dalla legge n. 194 del 1978, può ottenere lo stato di adottabilità del concepito, che è disposto, con rito abbreviato, con decreto del tribunale per i minorenni prima della nascita del concepito; la donna, fino al momento della nascita e nei sette giorni successivi, può sempre e liberamente revocare il proprio consenso allo stato di adottabilità del concepito; il tribunale per i minorenni, entro sette giorni dalla nascita del concepito dichiarato adottabile, sceglie la coppia tra un apposito elenco di coppie la cui residenza è posta a una distanza non inferiore a 500 chilometri dal luogo di nascita del concepito e dispone l'affidamento preadottivo, ai fini della successiva adozione. La scelta del tribunale per i minorenni preclude ogni possibile forma di «commercio» tra la madre naturale e la coppia.
Da sottolineare, infine, che le misure proposte non costituiscono forme di riduzione della possibilità di accedere alle disposizioni della legge n. 194 del 1978, ma rappresentano esclusivamente forme alternative all'IVG liberamente utilizzabili dalla donna; permettono un'efficace azione di prevenzione dell'aborto; garantiscono una più ampia possibilità di accesso all'adozione; non comportano aumenti di spesa, non essendo prevista l'istituzione di nuovi organismi, ma una semplice rimodulazione delle funzioni delle strutture socio-sanitarie già esistenti e degli uffici giudiziari competenti. L'aumento di spesa legato all'assistenza ospedaliera per il parto è, poi, compensato dal risparmio legato alla corrispondente diminuzione di accesso alle strutture sanitarie per l'intervento abortivo.
1. Nei casi in cui la donna, entro i primi novanta giorni della gravidanza, accusi circostanze per le quali il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute psico-fisica, in relazione alle sue condizioni economiche, sociali o familiari, o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento, ovvero a previsioni di anomalie o di malformazioni del concepito, può fare ricorso, nell'ambito delle misure alternative all'interruzione volontaria della gravidanza di cui alla legge 22 maggio 1978, n. 194, alla procedura dell'adozione del concepito disciplinata dalla presente legge.
2. Nei casi in cui, dopo i primi novanta giorni della gravidanza, siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del concepito, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna, la donna può fare ricorso, nell'ambito delle misure alternative all'interruzione volontaria della gravidanza di cui alla legge 22 maggio 1978, n. 194, alla procedura dell'adozione del concepito disciplinata dalla presente legge.
1. Nei casi di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, il consultorio, la struttura socio-sanitaria o il medico di fiducia, cui la donna si rivolge ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 22 maggio 1978, n. 194, informano obbligatoriamente e per scritto la donna, nonché la persona eventualmente indicata come padre, della possibilità di ricorrere alle misure alternative all'interruzione volontaria della gravidanza.
2. L'ente ospedaliero di cui all'articolo 7 della legge 22 maggio 1978, n. 194, al quale la donna si rivolge ai fini di cui all'articolo 6 della medesima legge n. 194 del 1978, laddove ricorrano i presupposti di cui all'articolo
1. La donna, in alternativa alla richiesta di interruzione volontaria della gravidanza, sulla base delle circostanze di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, trascorsi i sette giorni previsti ai sensi del quarto comma dell'articolo 5 della legge 22 maggio 1978, n. 194, può, attraverso il consultorio o la struttura socio-sanitaria, anche indicata dal medico di fiducia, avviare il procedimento di cui all'articolo 4 della presente legge.
2. La donna, in alternativa alla richiesta di interruzione volontaria della gravidanza, sulla base delle circostanze di cui all'articolo 1, comma 2, può, attraverso il consultorio o la struttura socio-sanitaria, anche indicata dal medico di fiducia, avviare il procedimento di cui all'articolo 4.
1. Nei casi di cui all'articolo 1, la donna, in alternativa all'interruzione volontaria della gravidanza, può ottenere lo stato di adottabilità del concepito.
2. Lo stato di adottabilità di cui al comma 1 è disposto con decreto del tribunale per i minorenni del luogo di residenza della madre ovvero nel cui territorio opera il consultorio familiare o la struttura socio-sanitaria a cui si è rivolta la donna.
3. La donna, fino al momento della nascita e nei sette giorni successivi, può liberamente revocare il proprio consenso allo stato di adottabilità del concepito, indipendentemente dall'intervenuta pubblicazione del decreto di adottabilità del concepito di cui al comma 2 del presente articolo e dalla scelta della coppia affidataria operata dal tribunale per i minorenni ai sensi del comma 4 dell'articolo 7.
1. Il tribunale per i minorenni territorialmente competente ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, in deroga alle disposizioni del capo II del titolo II della legge 4 maggio 1983, n. 184, con decreto succintamente motivato dichiara lo stato di adottabilità del concepito previo accertamento della sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della presente legge, attestate dal consultorio o dalla struttura socio-sanitaria cui la madre si è rivolta anche su indicazione del medico di fiducia, e sulla base della specifica volontà della donna liberamente raccolta presso il consultorio o la struttura socio-sanitaria.
2. Il consultorio o la struttura socio-sanitaria di cui al comma 1 trasmette al pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni territorialmente competente un'apposita istanza con cui la donna chiede di ottenere lo stato di adottabilità del concepito. Unitamente all'istanza, il consultorio o la struttura socio-sanitaria trasmette le attestazioni di cui al citato comma 1.
3. Il pubblico ministero, nel termine perentorio di tre giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 2, convoca la madre verificando la persistenza del consenso allo stato di adottabilità del concepito. Il pubblico ministero, entro lo stesso termine, convoca, per essere sentito, colui che è eventualmente indicato come padre. Fra l'invio della convocazione e la data di audizione della madre non devono intercorrere più di cinque giorni. In caso di mancata comparizione, il pubblico ministero dispone, lo stesso giorno, un'ulteriore convocazione osservati i termini di cui al presente comma.
4. La mancata comparizione della madre comporta l'archiviazione del procedimento.
5. Il pubblico ministero, verificata la sussistenza dei presupposti, richiede al tribunale per i minorenni, entro tre giorni dall'intervenuta audizione della madre, la pronuncia del decreto di adottabilità del concepito.
6. Il tribunale per i minorenni si pronuncia con decreto depositato nei tre giorni successivi al termine di cui al comma 5.
1. Coloro che intendono adottare il concepito ai sensi della presente legge devono presentare domanda al tribunale per i minorenni, specificando l'eventuale disponibilità ad adottare nonostante sussistano previsioni di anomalie o di malformazioni del concepito. La domanda decade dopo cinque anni dalla presentazione e può essere rinnovata.
2. Il tribunale per i minorenni, accertati previamente i requisiti di cui all'articolo 6, commi 1, 2, 3, 4 e 6, della legge 4 maggio 1983, n. 184, dispone, entro centoventi giorni dalla domanda, l'esecuzione delle adeguate indagini di cui all'articolo 22, comma 4, della medesima legge n. 184 del 1983, ricorrendo ai servizi socio-assistenziali degli enti locali singoli o associati, nonché avvalendosi delle competenti professionalità delle aziende sanitarie locali e ospedaliere.
3. Il tribunale per i minorenni, in base alle indagini effettuate, sceglie, tra le coppie che hanno presentato domanda, tutte quelle idonee a ricevere in affidamento preadottivo il concepito entro sette giorni dalla nascita.
4. Il tribunale per i minorenni, in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, omessa ogni altra formalità di procedura, entro sette giorni dalla nascita del concepito dichiarato adottabile, sceglie la coppia e dispone l'affidamento preadottivo, determinandone le modalità con ordinanza. La coppia è scelta tra quelle la cui residenza è posta a una distanza non inferiore a 500 chilometri dal luogo di nascita del concepito.
5. Ambedue i coniugi che ricevono in affidamento preadottivo il neonato, assumono, in virtù della pubblicazione del provvedimento che dispone l'affidamento, l'ufficio di tutore del minore.
6. Il tribunale per i minorenni deve in ogni caso informare i coniugi affidatari sui fatti rilevanti relativi ai genitori del concepito.
7. Il provvedimento di affidamento preadottivo è immediatamente e, comunque, non oltre dieci giorni, annotato a cura del cancelliere a margine della trascrizione di
1. Il tribunale per i minorenni che ha disposto l'affidamento preadottivo, decorsi due anni dall'affidamento, eventualmente prorogabili di altri due con ordinanza motivata, sentiti i coniugi affidatari, il pubblico ministero e coloro che abbiano svolto attività di vigilanza o di sostegno di cui all'articolo 7, comma 8, verifica che ricorrano tutte le condizioni di cui alla presente legge e, senza altra formalità di procedura, provvede sull'adozione con sentenza in camera di consiglio, decidendo di fare luogo o di non fare luogo all'adozione.
2. Qualora la domanda di adozione sia proposta da coniugi che hanno discendenti, questi, se di età maggiore di quattordici anni, devono essere sentiti.
3. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta a istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte.
4. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi,