Frontespizio Pareri Disegno di Conversione Allegato 1 Decreto Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4200-A


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(GENTILONI SILVERI)
e dal ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno
(DE VINCENTI)
di concerto con il ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare
(GALLETTI)
con il ministro dello sviluppo economico
(CALENDA)
con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(POLETTI)
con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(DELRIO)
con il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
(FEDELI)
con il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(ALFANO)
e con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno
Presentato il 30 dicembre 2016
(Relatore: LAFORGIA)

NOTA: La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), il 1°febbraio 2017, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

      Il Comitato per la legislazione,

      esaminato il disegno di legge n. 4200 e rilevato che:

      sul piano dell'omogeneità del contenuto:

      il decreto-legge, che si compone di otto articoli, opportunamente suddivisi in quattro Capi nell'ordine rubricati: Disposizioni in materia ambientale, Disposizioni in materia di lavoro, politiche sociali e istruzione, Interventi per la presidenza G7, e Disposizioni finali, incide, con interventi perlopiù di natura provvedimentale, su numerosi ambiti materiali, di alcuni dei quali né il titolo – che si riferisce genericamente a «interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno» – né il preambolo effettuano la dovuta menzione; in particolare, risulta assente nel preambolo ogni indicazione circa gli interventi contenuti all'articolo 3, recante misure di bonifica ambientale destinate al comprensorio Bagnoli-Coroglio, di quelli contenuti all'articolo 5, che incrementa il Fondo per le non autosufficienze e di quelli recati dall'articolo 6, recante misure concernenti la Scuola europea di Brindisi;

      sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:

      il decreto-legge, all'articolo 2, comma 1, al fine di attuare gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari ad evitare l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, prevede la nomina di un unico Commissario straordinario del Governo, con apposito D.P.C.M. da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, così derogando implicitamente a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, della legge n. 400 del 1988, che prevede che i commissari straordinari del Governo chiamati a «realizzare specifici obiettivi determinati» siano nominati con decreto del Presidente della Repubblica;

      inoltre, all'articolo 7, comma 1, laddove autorizza il Capo della struttura di missione «Delegazione per la Presidenza del Gruppo dei Paesi più industrializzati» (G7) ad avvalersi, «in caso di necessità e urgenza», della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara prevista dall'articolo 63 del nuovo codice degli appalti (decreto legislativo n. 50/2016), sembra derogare implicitamente alla disposizione in questione; la disposizione in oggetto giustifica infatti il ricorso a tale procedura semplificata sulla base del fatto che «Gli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 del 2017, in quanto imprevedibili in relazione a consistenza e durata dei procedimenti, costituiscono presupposto per l'applicazione motivata della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016,

n. 50» nei fatti ampliando l'ambito di applicazione del disposto dell'articolo 63, dall'imprevedibilità degli eventi (prevista come possibile esimente anche dalla direttiva europea 24/2014) all'asserita imprevedibilità dei procedimenti ad essi relativi. A ciò consegue altresì l'opportunità di chiarire se il riconoscimento in via legislativa di tale imprevedibilità esenti o meno l'Amministrazione competente dall'obbligo di «adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti» richiesto dall'articolo 63, comma 1, la cui applicazione è richiamata dalla disposizione in esame;

      sul piano dei rapporti con altri strumenti giuridici:

      il decreto-legge, all'articolo 1, comma 3, sembrerebbe integrare – peraltro con un'espressione parentetica – i contenuti del Contratto istituzionale di sviluppo, sottoscritto il 30 dicembre 2015 tra numerosi soggetti istituzionali, allo scopo di

      inserire il progetto volto all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei comuni della regione Puglia, – da trasmettere alla Regione Puglia e da approvare da parte del Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, previo parere del Tavolo istituzionale permanente, integrato con un rappresentante del Ministero della salute – tra gli interventi oggetto del Contratto stesso;

      sul piano della chiarezza e della proprietà della formulazione:

      il decreto-legge, all'articolo 1, comma 1, lettera b) capoverso comma 8.4, laddove interviene sul termine di durata del programma dell'amministrazione straordinaria disponendo che esso si intende esteso sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del Piano, come eventualmente modificato o prorogato ai sensi della procedura delineata nel decreto-legge n. 191/2015 (all'articolo 1, comma 8.1) o di altra norma di legge, reca una norma di cui andrebbe chiarita la portata normativa tenuto conto che la disposizione richiamata non prevede la possibilità di proroga del Piano in oggetto;

      il decreto-legge, all'articolo 2, comma 4, reca un rinvio interno che dovrebbe essere corretto in quanto, nel riferirsi agli interventi affidati alla competenza del Commissario unico, erroneamente richiama il comma 1 anziché il comma 2;

      infine, il disegno di legge di conversione non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

      ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione:

      sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

      per quanto detto in premessa, all'articolo 1, comma 3, si verifichi l'idoneità dello strumento giuridico prescelto per intervenire su una fonte contrattuale, consistente in una disposizione legislativa di contenuto provvedimentale.

      Il Comitato osserva altresì quanto segue:

      sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

      per quanto detto in premessa, all'articolo 7, comma 1, si dovrebbe chiarire se, al riconoscimento operato in via legislativa circa l'imprevedibilità dei procedimenti che giustificano il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara prevista dall'articolo 63 del nuovo codice degli appalti (decreto legislativo n. 50/2016), consegua o meno l'esenzione per l'Amministrazione competente dall'obbligo di «adeguata motivazione, nel primo atto della procedura, della sussistenza dei relativi presupposti» richiesto dall'articolo 63, comma 1, la cui applicazione è richiamata dalla disposizione in questione;

      sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

      per quanto detto in premessa, all'articolo 2, comma 4, si dovrebbe correggere il rinvio interno ivi contenuto al comma 2 con quello, corretto, al comma 1.

      Il Comitato raccomanda infine quanto segue:

      sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

      in relazione alle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 1, che, derogando implicitamente a quanto stabilito dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988, affida la nomina del Commissario straordinario ad un Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri piuttosto che ad un decreto del Presidente della Repubblica e come più volte sollecitato dal Comitato per la legislazione, abbia cura il legislatore, nel rispetto delle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione, di evitare il ricorso sistematico ad una legislazione derogatoria, valutando eventualmente l'opportunità di intervenire sulla norma derogata al fine di introdurvi una modifica a regime;

      richiamato il consolidato orientamento della Corte costituzionale che considera la corrispondenza al titolo delle disposizioni contenute nel decreto-legge prescritta dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, quale esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, abbia cura il legislatore, soprattutto in presenza di decreti-legge multisettoriali, di indicare puntualmente

nel titolo e nel preambolo i vari ambiti di intervento motivati da ragioni di necessità e di urgenza.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

      Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

      esaminato il testo del disegno di legge C. 4200 Governo, di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

      preso atto che il decreto-legge in esame reca interventi che investono ambiti eterogenei con la finalità di rafforzare la coesione sociale e territoriale nel Mezzogiorno; tra questi, in particolare, disposizioni sul sistema dei rifiuti, sulle bonifiche ambientali, sul completamento delle procedure di cessione dei complessi aziendali Ilva spa, per l'incremento del Fondo per le autosufficienze, per l'istituzione dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto, nonché in relazione alla Scuola europea di Brindisi e agli interventi e alle procedure per la presidenza italiana del G7;

      ricordato che la Corte costituzionale si è già pronunciata a favore della legittimità di un decreto-legge laddove esso, pur recando un contenuto plurimo, con disposizioni eterogenee dal punto di vista materiale, presenti una sostanziale omogeneità di scopo e una sua intrinseca coerenza;

      rilevato che, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il decreto-legge reca interventi che interessano diversi settori, dalla materia ambientale a quella del lavoro, politiche sociali e istruzione, con la finalità di affrontare alcune criticità riguardanti talune aree del Mezzogiorno;

      preso atto, in particolare, che, in tale quadro, il provvedimento sembra investire in via prevalente la materia «tutela dell'ambiente» riservata, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

      preso atto che rilevano altresì le materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», «ordinamento civile e penale» e «tutela della concorrenza», anch'esse riservate, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g), e) ed l), della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

      rilevato che, con riferimento a specifiche disposizioni, devono altresì essere richiamate le materie: «tutela della salute» (articoli 1, 2

e 5), che rientra tra gli ambiti di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; «rapporti dello Stato con l'Unione europea» (articolo 2), ascritta alla competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione; «politiche sociali», di competenza residuale regionale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione; «istruzione», anch'essa di competenza concorrente tra Stato e regioni, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

      osservato che il comma 3 dell'articolo 1 appare volto ad integrare i contenuti del Contratto istituzionale di sviluppo per l'Area di Taranto, sottoscritto il 30 dicembre 2015 tra numerosi soggetti istituzionali, inserendo il progetto volto all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei comuni della regione Puglia (progetto previsto dal comma 2 del richiamato articolo 1) tra gli interventi oggetto del Contratto stesso;

      rilevato dunque che tale comma 3 dell'articolo 1 interviene con una disposizione legislativa di rango primario su una norma di natura contrattuale;

      preso atto che l'articolo 2 detta disposizioni finalizzate a garantire un rapido adeguamento ad alcune sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'UE, mediante interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue, affidando i compiti di coordinamento e realizzazione dei citati interventi ad un unico commissario straordinario del Governo, in sostituzione dei precedenti commissari nominati in base all'articolo 7 del decreto-legge n. 133 del 2014;

      rilevato, in proposito, che il comma 4 di tale articolo 2, al secondo periodo, reca un rinvio interno che dovrebbe essere modificato in quanto, nel riferirsi agli interventi affidati alla competenza del Commissario unico, erroneamente richiama il comma 1 anziché il comma 2;

      osservato che l'articolo 7 autorizza il Capo della struttura di missione Delegazione per la Presidenza del Gruppo dei Paesi più industrializzati (G7) ad avvalersi, «in caso di necessità e urgenza», della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara prevista dall'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo codice degli appalti), giustificando il ricorso a tale procedura semplificata sulla base del fatto che gli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 del 2017, in quanto imprevedibili in relazione a consistenza e durata dei procedimenti, costituiscono presupposto per l'applicazione motivata della richiamata procedura;

      ricordato che il richiamato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo codice degli appalti) riproduce, all'articolo 63, comma 1, alle lettere a), b) e c), i tre casi di ammissione della procedura semplificata

previsti dalla direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici – alle lettere a), b) e c) del paragrafo 2 dell'articolo 32 della medesima direttiva – che è stata appunto recepita dal richiamato Codice dei contratti pubblici;

      osservato, in particolare, che il richiamo del comma 1 dell'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 operato dall'articolo 7 in esame sembrerebbe doversi riferire, in particolare, alla lettera c) di tale comma 1 dell'articolo 63, il quale ammette l'utilizzo della procedura semplificata nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati;

      rilevata l'esigenza di valutare, alla luce dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, il contenuto del citato articolo 7 in relazione a quanto prescritto dall'articolo 32 della direttiva europea 2014/24/UE (recepito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) che reca i presupposti per l'applicazione della procedura negoziata senza bando atteso che l'imprevedibilità richiamata dal medesimo articolo 7 del decreto-legge appare riferita non tanto agli eventi quanto alla consistenza e alla durata dei procedimenti,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:

      a) all'articolo 2, comma 4, secondo periodo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di sostituire le parole «comma 1» con le seguenti: «comma 2»;

      b) valuti la Commissione di merito, alla luce dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, il contenuto dell'articolo 7 del decreto legge in relazione a quanto prescritto dall'articolo 32 della direttiva europea 2014/24/UE (recepito dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).


PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

      La III Commissione,

      esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante «Misure urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»;

      apprezzato il dettato dell'articolo 6, riguardante la Scuola europea di Brindisi e finalizzato a consentire, anche attraverso la previsione di un adeguato stanziamento, il completamento presso gli specifici istituti scolastici brindisini del curriculum per le scuole europee, dal livello dell'infanzia e fino al conseguimento del baccalaureato europeo, necessario per assicurare agli studenti la possibilità di sostenere nell'anno in corso gli esami di maturità e le preselezioni per il baccalaureato europeo;

      richiamata l'importanza di tale disposizione, in particolare per il personale internazionale in servizio presso la Base logistica di Brindisi, che è parte del Network di Basi Operative di Pronto Intervento Umanitario delle Nazioni Unite (UNHRD);

      tenuto conto del ruolo centrale che la Base logistica di Brindisi sta svolgendo in questa fase per la gestione delle maggiori crisi umanitarie in Iraq, Yemen, Centrafrica, Sud Sudan, Siria, in Europa, con riferimento al flusso di rifugiati dislocati tra Turchia, Grecia e Serbia, nonché in Nigeria e anche in Sudamerica;

      ritenendo, inoltre, che assicurare al personale della Base logistica di Brindisi le condizioni standard per lo svolgimento delle fondamentali attività dell'UNHRD rientri in un obbligo di natura internazionale dell'Italia, che ha fondamento nella legge 4 marzo 1997, n. 62, di ratifica del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite, relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative, fatto a Roma il 23 novembre 1994;

      sottolineata, infine, la rilevanza e anche l'urgenza dell'articolo 7 del provvedimento, riguardante la modalità di realizzazione degli interventi funzionali alla Presidenza italiana del G7 nell'anno in corso, con particolare riferimento al Vertice dei Capi di Stato e di Governo, previsto a maggio a Taormina, nonché agli ulteriori eventi istituzionali, anche di natura parlamentare, che saranno realizzati in tale contesto,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

      La VI Commissione,

          esaminato il disegno di legge C. 4200, di conversione in legge del decreto-legge n. 243 del 2016, recante interventi urgenti per la coesione

sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

          sottolineata la rilevanza del decreto-legge, il quale reca una serie di interventi volti a far fronte a pressanti necessità, contemperando le esigenze di tutela occupazionale e di rilancio economico con quelle di salvaguardia della salute pubblica, nonché di prevenzione e monitoraggio della qualità della vita, con specifica attenzione ai soggetti più deboli;

          rilevato in particolare come il provvedimento disponga misure per tutelare il diritto alla salute delle comunità residenti in alcune zone del Paese interessate da gravi criticità ambientali, nonché per assicurare un adeguato livello delle prestazioni nei confronti delle persone non autosufficienti;

          evidenziato, più in generale, come il sostegno alle aree del Mezzogiorno in ritardo di sviluppo e il miglioramento in tale contesto del capitale umano, oltre a rappresentare un necessario fattore di unità sociale e politica della compagine nazionale, debba costituire un elemento essenziale per la complessiva strategia volta ad accelerare la ripresa economica dell'intero Paese,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE.


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

      La VIII Commissione,

          esaminato, per le parti di competenza, il decreto-legge n. 243 del 2016 (C. 4200 Governo), recante «Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»;

          considerato che:

              il processo di cessione degli asset aziendali di Ilva spa, ed in particolare dello stabilimento siderurgico di Taranto, sta entrando nella fase finale con la scelta della migliore offerta;

              fin dal decreto legge n. 1 del 2015, la ratio della normativa, riguardante il superamento dell'amministrazione straordinaria e della cessione a terzi di ILVA, è stata volta a coniugare interessi ambientali, sanitari, industriali, sociali, occupazionali, nel rispetto dei principi costituzionali e nel bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti (tutela dell'ambiente e della salute, salvaguardia della produzione e dell'occupazione), in conformità a quanto sancito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 85 del 9 aprile 2013;

              va posta in essere ogni utile iniziativa affinché, nel rispetto dell'autonoma gestione dell'amministrazione straordinaria e dei suoi obblighi di legge nonché della procedura in corso, possano essere adeguatamente prese in considerazione iniziative sostenibili che prevedano una riconversione graduale del ciclo integrato siderurgico verso l'utilizzo di tecnologie che ricorrano alla preriduzione tramite gas naturali e che, comunque, siano indirizzate verso un sempre minore impatto ambientale;

              andrebbe attentamente valutata l'opportunità di garantire idonea pubblicazione, da parte degli organi preposti al controllo, dei dati relativi ai lavori di bonifica e caratterizzazione ambientale;

              l'articolo 2 prevede la nomina di un commissario unico straordinario con compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea in materia di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue;

              sarebbe opportuno prevedere che gli oneri delle convenzioni sulla base delle quali il Commissario unico, di cui all'articolo 2, si avvale di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici che operano nell'ambito delle aree di intervento, siano posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare;

              per gli enti del citato sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, al fine di svolgere i compiti sopra richiamati, sarebbe opportuno prevedere l'applicazione del limite assunzionale di cui all'articolo 1, comma 229, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

              andrebbe valutata l'opportunità di meglio chiarire che nella scelta del Commissario unico di cui all'articolo 2 andranno attentamente considerate anche specifiche competenze in materia;

              sarebbe opportuno prevedere che il Commissario unico di cui all'articolo 2 trasmetta alle Camere una relazione periodica sull'attività svolta;

              il Commissario straordinario per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio del Comune di Statte («Commissario Cemerad»), il cui incarico risulterebbe in corso di proroga di un anno, ha completato le attività propedeutiche previste nel cronoprogramma

operativo, tecnico ed economico e sono attualmente in fase di elaborazione finale gli atti per l'affidamento del servizio di trasporto, caratterizzazione, smaltimento dei rifiuti presenti nel deposito, con finale bonifica radiologica e rilascio delle aree prive da vincoli radiologici;

              appare quindi necessario imprimere un'accelerazione al completamento delle attività programmate ed in avanzato stato di definizione, fino al completo risanamento e recupero del sito;

              in tale prospettiva sarebbe opportuno prevedere che le attività in questione vengano affidate alla società «in house» Sogin S.p.A., in possesso di specifiche ed elevate competenze nella materia, al contempo procrastinando la scadenza della gestione commissariale al completamento e collaudo dell'intervento;

              all'articolo 7, il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando dovrebbe essere consentito per eventi strettamente funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017, assicurando comunque la necessaria pubblicità in tutte le fasi della procedura medesima;

              andrebbe valutato l'inserimento, nel decreto legge, di misure in materia ambientale e per favorire l'occupazione nei territori colpiti dagli eventi sismici che si susseguono a far data dal 24 agosto 2016, attesa la gravità della situazione determinatasi in conseguenza del ripetersi degli eventi sismici in quelle aree del Centro Italia;

              rilevata l'opportunità che, nelle procedure in corso riguardanti la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di depurazione, il Commissario unico tenga conto delle circostanze specifiche che hanno determinato l'aggiudicazione degli appalti, nonché delle risultanze del lavoro già svolto dai commissari straordinari attualmente in carica,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:

          a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che gli oneri delle convenzioni sulla base delle quali il Commissario unico, di cui all'articolo 2, si avvale di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici che operano nell'ambito delle aree di intervento, siano posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare;

          b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che gli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, possano procedere ad assunzioni di personale

a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente;

          c) valuti la Commissione di merito l'opportunità che, nel ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per gli eventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017, di cui all'articolo 7, sia assicurata la necessaria pubblicità in tutte le fasi della procedura.


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

      La IX Commissione,

          esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante «Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno» (C. 4200 Governo);

          considerato che l'articolo 4 prevede, in via eccezionale, l'istituzione di una agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale nei porti la cui attività principale di movimentazione merci in modalità transhipment viva condizioni di grave crisi;

          preso atto che in tali istituende agenzie confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese autorizzate alla movimentazione dei container che usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali alla data del 27 luglio 2016 quando sono stati sottoscritti specifici accordi per i porti di Gioia Tauro e di Taranto che risultano essere le uniche realtà territoriali alle quali tali disposizioni sono applicabili;

          rilevato che viene destinata una somma pari a 18.144.000 euro – per il 2017, stimati decrescenti negli anni 2018 e 2019, rispettivamente, a 14.112.000 euro e a 8.064.000 euro – per l'erogazione dell'indennità di integrazione salariale straordinaria per le giornate di mancato avviamento al lavoro;

          considerato che il compito di promuovere l'istituzione dell'agenzia e le sue attività di sostegno all'occupazione dei lavoratori iscritti (anche attraverso la loro formazione professionale) e ai processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali, è demandato alla competente Autorità di Sistema portuale, in deroga all'articolo 6, comma 11, della legge n. 84/1994;

          ricordato che viene precisata la natura temporanea delle agenzie – 36 mesi – periodo massimo decorso il quale potranno eventualmente assumere la forma di agenzia di fornitura di lavoro temporaneo per

l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, prevista in via ordinaria dall'articolo 17 della legge 84/1994;

          valutata positivamente il complessivo intervento normativo, anche in ragione della sua natura derogatoria, transitoria ed eccezionale, in quanto riferita a specifiche realtà portuali, e che appare opportuno non estendere ulteriormente;

          evidenziato che la disciplina in oggetto introduce misure orientate alle medesime finalità cui mira l'articolo 17, comma 15-bis della legge n. 84 del 1994, introdotto dalla legge di stabilità per il 2014, la cui attuazione si è dimostrata efficace ma che risulta adesso pregiudicata dalla previsione secondo cui l'ente di gestione del porto può erogare contributi solo a condizione che vi sia una riduzione della manodopera impiegata di almeno il 5 per cento all'anno,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:

          dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare che il richiamo della «Agenzia», recato ai commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 4, va riferito in modo inequivoco alla istituenda Agenzia di cui al comma 1, affinché sia esplicitato che il complessivo intervento normativo è riferibile in modo esclusivo a specifiche realtà portuali;

          all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire che la richiesta di fornitura di manodopera – nei porti in cui sia già presente un soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 – va rivolta, in via prioritaria a tale soggetto che, a sua volta, qualora non abbia personale sufficiente per far fronte alla richiesta, dovrà rivolgersi alla Agenzia di cui al comma 1;

          valuti infine la Commissione l'opportunità di modificare l'articolo 17, comma 15-bis della legge n. 84 del 1994, citato in premessa, nel senso di abrogare la previsione secondo cui l'ente di gestione del porto può erogare contributi solo a condizione che vi sia una riduzione della manodopera impiegata di almeno il 5 per cento all'anno.


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

      La X Commissione,

      esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con

particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno (C. 4200 Governo);

      rilevato che l'articolo 1 del decreto-legge reca disposizioni sul completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo Ilva riconducibili alla competenza primaria della Commissione Attività produttive;

      osservato positivamente che l'articolo 1 modifica i tempi di restituzione dell'importo di 300 milioni erogato nell'anno 2015 dallo Stato a favore dell'Ilva;

      sottolineato che il contratto con il quale sarà regolato il trasferimento dei complessi aziendali al soggetto aggiudicatario della relativa procedura di trasferimento dovrà definire, tra l'altro, anche le modalità attraverso le quali i commissari della procedura di amministrazione straordinaria svolgeranno o proseguiranno le attività esecutive e di vigilanza funzionali all'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014;

      apprezzato che il programma dei commissari straordinari della procedura di amministrazione straordinaria sarà integrato con un piano relativo a iniziative volte a garantire attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola;

      rilevato che all'articolo 2, recante procedure di infrazione europee n. 2004/2034 e n. 2009/2034 per la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, si dovrebbe valutare l'opportunità di rafforzare la disciplina delle funzioni e delle prerogative del nuovo Commissario unico, al fine di garantire alla sua azione maggiore efficacia rispetto ai precedenti commissari nominati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 133 del 2014;

      osservato altresì che sarebbe opportuno prevedere nel provvedimento d'urgenza una disposizione finalizzata a implementare i processi di bonifica, semplificando le vigenti disposizioni e garantendo il pieno utilizzo di tutte le risorse disponibili per tali finalità;

      sottolineato che l'articolo 4 reca disposizioni volte a contrastare la crisi in atto nel comparto del trasporto marittimo, in particolare nel settore della movimentazione dei container e nelle attività del trasbordo di merci (cosiddetto transhipment), a tal fine istituendo nei porti interessati un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale;

      considerato che, al medesimo articolo 4, sarebbe opportuno precisare che il riferimento alla «Agenzia», recato ai commi 2, 3, 4 e 6 sia riferito in modo inequivoco a quella di cui al comma 1, nonché chiarire che la richiesta di fornitura di manodopera – nei porti in cui sia già presente un soggetto autorizzato ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84, articolo 17 – deve essere rivolta, in via prioritaria a tale soggetto

che, a sua volta, qualora non abbia personale sufficiente per far fronte alla richiesta, dovrà rivolgersi alla Agenzia di cui al comma 1;

      condivise le finalità generali del provvedimento volte alla crescita socioeconomica delle regioni meridionali e valutato che, a questo fine, sarebbero opportuni interventi a carattere più strutturale per consolidare i segnali di ripresa che si sono registrati a partire dal 2015, tra i quali appare necessario un correttivo per rendere più efficace e attrattivo il credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno, considerato che, ad oggi, sono stati erogati meno di 100 milioni di euro a fronte di uno stanziamento di 600 milioni,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:

      a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre una disposizione volta a modificare la disciplina del credito d'imposta per gli investimenti al Sud al fine di rafforzarne l'efficacia aumentandone il tiraggio;

      b) valuti la Commissione di merito possibilità di introdurre una maggiore definizione di criteri, modalità e finalità di assegnazione delle risorse per il piano per attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso cpv. 8.5, e comma 2, lettera b).


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

      La XI Commissione,

      esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 4200, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno;

      rilevato che, come indicato nelle premesse del decreto, il provvedimento è volto a prevedere misure che contemperino le esigenze di tutela occupazionale con quelle di salvaguardia ambientale e di prevenzione e monitoraggio della vivibilità, in particolare di soggetti deboli, in aree del Mezzogiorno del Paese;

      considerato che l'articolo 1 del decreto interviene sulle norme che disciplinano la procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo ILVA, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, prevedendo che i commissari straordinari siano autorizzati a individuare e realizzare ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale non previsti nell'ambito del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale, ad esso strettamente connessi, anche mediante la formazione e l'impiego del personale delle società in amministrazione straordinaria non altrimenti impegnato, e stabilendo l'integrazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria con un piano sperimentale, della durata di tre anni, concernente iniziative volte a garantire attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola;

      segnalata l'esigenza che in tale ambito sia assicurata l'adozione di ogni utile iniziativa volta a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori coinvolti nelle operazioni di decontaminazione e risanamento ambientale e a sostenere le famiglie disagiate delle aree interessate;

      osservato che l'articolo 4 prevede l'istituzione di un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale nei porti nei quali almeno l'ottanta per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità di trasbordo merci e persistano, da almeno cinque anni, stati di crisi aziendale o cessazione delle attività terminalistiche;

      considerato che la relazione tecnica evidenzia che la disposizione interessa nell'anno 2017 circa 900 lavoratori dei porti di Taranto e Gioia Tauro, mentre negli anni successivi il beneficio sarà erogato ai soli lavoratori che non avranno trovato un'adeguata collocazione, stimabili in circa 700 nel 2018 e in circa 400 nel 2019;

      rilevato che, qualora l'Agenzia, alla scadenza del termine di trentasei mesi, abbia ancora in carico lavoratori non reimpiegati, può essere autorizzata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a trasformarsi in un'agenzia per la fornitura di lavoro temporaneo per l'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali, ove ricorrano i presupposti previsti dall'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

      La XII Commissione,

      esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4200 Governo: «Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»;

      espresso apprezzamento per la disposizione di cui all'articolo 5, che incrementa di 50 milioni, per il 2017, lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze;

      evidenziate, inoltre, le disposizioni recate dall'articolo 1, che prevedono l'adozione di un piano per attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nel comune di Taranto e in altri comuni limitrofi e di un progetto volto all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei comuni della regione Puglia,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

      La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

      esaminato il disegno di legge del Governo C. 4200, di conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante «Interventi

urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno»;

      rilevato che il decreto-legge reca interventi che interessano una pluralità di ambiti materiali, con la finalità di affrontare criticità riguardanti alcune aree del Mezzogiorno;

      considerato che, in tale quadro, il provvedimento investe in via prevalente la materia «tutela dell'ambiente», riservata alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost.);

      preso atto che rilevano altresì le materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», «ordinamento civile e penale» e «tutela della concorrenza», anch'esse attribuite alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere g), l) ed e), Cost.);

      ricordato infine che, con riferimento a specifiche disposizioni, devono altresì essere richiamate le materie «tutela della salute» (articoli 1, 2 e 5), che rientra tra gli ambiti di competenza concorrente tra lo Stato e le Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.), «rapporti dello Stato con l'Unione europea» (articolo 2), ascritta alla competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma, lettera a), Cost.), «politiche sociali» (articolo 5), di competenza regionale (articolo 117, quarto comma, Cost.), e «istruzione» (articolo 6), anch'essa di competenza concorrente tra Stato e Regioni (articolo 117, terzo comma, Cost.),

      esprime

PARERE FAVOREVOLE
    

Testo
del disegno di legge
    
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Testo
della Commissione
Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno.
Art. 1.
Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno.

      1. Il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

      2. Identico.

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Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

      All'articolo 1:

          al comma 1, lettera b):

              al capoverso 8.4:

                  al terzo periodo, dopo la parola: «realizzare» sono inserite le seguenti: «, sentiti l'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente della Puglia (ARPA Puglia) e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA),» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, allo scopo di favorire il reinserimento del personale stesso nell'ambito del ciclo produttivo»;

                  dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «I commissari straordinari specificano, nella relazione di cui al comma 10-bis, i predetti interventi di decontaminazione e risanamento ambientale e il loro stato di attuazione»;

              al capoverso 8.5:

                  dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «I criteri di selezione sono resi pubblici nei siti internet istituzionali dei comuni medesimi»;

                  al terzo periodo, le parole: «con delibera 10 del 1° maggio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «con la deliberazione n. 10/2016 del 1° maggio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2016»;

          al comma 2:

          alla lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La relazione è inviata dal Ministro vigilante alle Camere per la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia»;

          alla lettera b), le parole: «in spesa nello stato previsione» sono sostituite dalle seguenti: «allo stato di previsione della spesa»;

          al comma 3:

              dopo le parole: «Tavolo istituzionale permanente» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20,»;

              sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La regione Puglia presenta al Ministero della salute, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sulle attività svolte, con la rendicontazione delle risorse utilizzate e degli interventi realizzati nell'anno precedente. La relazione è inviata dal Ministro della salute alle Camere per la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia»;

          al comma 4, le parole: «sui saldi di finanza pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «in termini di fabbisogno e di indebitamento netto»;

          dopo il comma 5 è inserito il seguente:

      «5-bis. All'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: “sino al 31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “sino al 31 dicembre 2017”»;

              alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché proroga in materia di progetti di efficienza energetica e risanamento ambientale di grandi dimensioni».

      Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

      «Art. 1-bis(Integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per dipendenti del gruppo ILVA). – 1. Allo scopo di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali sia avviato o prorogato, nel corso dell'anno 2017, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, è autorizzata, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, la spesa nel limite di 24 milioni di euro per l'anno 2017. All'onere, pari a 24 milioni di euro, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuare nell'anno 2017, di una quota di corrispondente importo delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. È corrispondentemente ridotta di 24 milioni di euro la quota di risorse da destinare, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, alla gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello stesso Fondo di rotazione per essere destinata al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

      All'articolo 2:

          al comma 1:

              al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «che non siano in una situazione di conflitto di interesse»;

              al secondo periodo, la parola: «collocato» è sostituita dalle seguenti: «è collocato»;

              al terzo periodo, le parole: «in fuori ruolo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «fuori ruolo»;

          al comma 2:

              le parole: «per un periodo non inferiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere» sono sostituite dalle seguenti: «fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere»;

              sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il Commissario presenta annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo e sulle criticità eventualmente

riscontrate. La relazione è inviata dal medesimo Ministro alle Camere per la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia»;

          al comma 3, le parole: «dall'articolo 1, comma 1, della» sono sostituite dalla seguente: «dalla»;

          il comma 4 è sostituito dal seguente:

      «4. A decorrere dalla data dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, i Commissari straordinari nominati per l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, cessano dal proprio incarico. Contestualmente, le risorse presenti nelle contabilità speciali ad essi intestate sono trasferite ad apposita contabilità speciale intestata al Commissario unico, presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; le risorse destinate agli interventi di cui al presente articolo in relazione alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 60/2012 del 30 aprile 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2012, confluiscono nella disponibilità del Commissario con le modalità di cui ai commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del predetto decreto-legge n. 133 del 2014. Con le stesse predette modalità confluiscono altresì nella disponibilità del Commissario unico tutte le risorse finanziarie pubbliche da destinare agli interventi di cui al comma 2 del presente articolo per effetto di quanto statuito dal CIPE con le delibere nn. 25/2016 e 26/2016 del 10 agosto 2016, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 266 e n. 267 del 14 e del 15 novembre 2016»;

          al comma 5, dopo le parole: «i Commissari» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 4» e dopo le parole: «attuazione degli interventi di competenza» sono inserite le seguenti: «nonché le difficoltà riscontrate nella esecuzione dei medesimi»;

          il comma 6 è sostituito dal seguente:

      «6. Entro sessanta giorni dalla richiesta del Commissario unico ai sensi del comma 7-ter dell'articolo 7 del predetto decreto-legge n. 133 del 2014, le regioni trasferiscono le risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo in relazione alla delibera del CIPE n. 60/2012, già trasferite ai bilanci regionali, per le quali non risulti intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, dandone informazione al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni di cui al periodo precedente, fermo restando l'accertamento dell'eventuale responsabilità derivante dall'inadempimento, il Commissario unico di cui al comma 1, in qualità di Commissario ad acta, adotta i relativi necessari provvedimenti»;

          al comma 7, le parole: «sentita la competente Autorità, ovvero la Regione» sono sostituite dalle seguenti: «con le modalità previste con

deliberazione adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, sentito l'ente di governo d'ambito e fermo restando l'equilibrio economico-finanziario della gestione, ovvero la regione per le relative risorse»;

          al comma 8:

              al primo periodo, le parole: «dell'articolo 134» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 2 e 8 nonché, ove applicabile, del comma 5 dell'articolo 134»;

              il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale albo è trasmesso, entro sessanta giorni dalla predisposizione, anche per posta certificata, all'Autorità nazionale anticorruzione al fine di consentire la verifica del rispetto dei criteri previsti dal comma 2 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.».

      All'articolo 3, comma 1, le parole: «dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui designato» sono sostituite dalle seguenti: «dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro o Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri da lui designato».

      Nel capo I, dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

      «Art. 3-bis(Bonifica del deposito ex Cemerad). 1. Il Commissario straordinario per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio del comune di Statte, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, è autorizzato, a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, ad affidare il servizio di trasporto, caratterizzazione e smaltimento dei rifiuti presenti nel suddetto deposito ex Cemerad, con finale bonifica radiologica e rilascio delle aree prive di vincoli radiologici, alla Sogin Spa, società in house dello Stato dotata di specifiche ed elevate competenze nella materia, affinché svolga tutte le attività necessarie, anche avvalendosi di società controllate ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
      2. Le funzioni e i poteri del Commissario sono prorogati fino al completamento delle attività di cui al comma 1.

      Art. 3-ter. (Piano straordinario per la verifica ambientale nella località Burgesi del comune di Ugento). – 1. Al fine di scongiurare l'emergere di criticità ambientali dovute alla presenza dell'impianto di discarica in località Burgesi, nel comune di Ugento, la regione Puglia, avvalendosi dell'ARPA Puglia e dell'azienda sanitaria locale competente, predispone un piano straordinario di indagine e di approfondimento volto alla verifica dello stato delle matrici ambientali nell'area interessata.
      2. Allo scopo di finanziare la realizzazione del piano, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare è istituito un fondo per la verifica dello stato di qualità delle matrici naturali nella località Burgesi del comune di Ugento, con uno stanziamento di un milione di euro per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

      Art. 3-quater. – (Proroga degli incentivi in favore degli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse). – 1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 149, le parole: “fino al 31 dicembre 2020” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2021”;

          b) al comma 150, le parole: “riconosciuto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012” sono sostituite dalle seguenti: “riconosciuto dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012”.

      Art. 3-quinquies. – (Interventi in materia di sicurezza del territorio e contrasto della criminalità). – 1. Nell'anno 2017, per fronteggiare particolari esigenze operative in alcune aree del Mezzogiorno, comprese quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonché le straordinarie necessità conseguenti agli eventi sismici dell'anno 2016, la forza media di ufficiali ausiliari delle forze di completamento dell'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è incrementata di 10 unità. Ai relativi oneri finanziari, quantificati in euro 511.413,10, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2017, del fondo di cui all'articolo 617 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010».

      All'articolo 4:

          al comma 1, dopo le parole: «1° gennaio» è inserita la seguente: «2017» e la parola: «sentito» è sostituita dalle seguenti: «d'intesa con»;

          al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: «Agenzie» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1»;

          al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «L'Agenzia» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori,»;

          al comma 4:

              al primo periodo, dopo le parole: «Sistema portuale» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1»;

              al secondo periodo, dopo le parole: «28 gennaio 1994, n. 84,» sono inserite le seguenti: «la richiesta di manodopera per lo svolgimento delle operazioni portuali dovrà transitare attraverso tale soggetto e»;

          al comma 5, primo periodo, le parole: «stesso obbligo» sono sostituite dalle seguenti: «lo stesso obbligo»;

          al comma 6, dopo le parole: «Agenzia di somministrazione» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1» e le parole: «di cui ai decreti legislativi del 10 settembre 2003 n. 276 e del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai decreti legislativi 10 settembre 2003, n. 276, e 15 giugno 2015, n. 81»;

          al comma 7, le parole: «18.144.000 di euro per il 2017, 14.112.000 di euro per il 2018 e 8.064.000 di euro per il 2019» sono sostituite dalle seguenti: «18.144.000 euro per l'anno 2017, 14.112.000 euro per l'anno 2018 e 8.064.000 euro per l'anno 2019»;

          al comma 8, la parola: «presupporsi» è sostituita dalla seguente: «presupposti»;

          al comma 9, lettere a) e b), le parole: «Fondo sociale per l'occupazione e la formazione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo sociale per occupazione e formazione».

      Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

      «Art. 4-bis. – (Diffusione della logistica digitale nel Mezzogiorno). – 1. Ai fini del completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi (porti, interporti e piattaforme logistiche) del Mezzogiorno, riducendo il divario digitale, anche in relazione a quanto previsto dal piano della portualità e della logistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 agosto 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2015, e dall'ultimo periodo del comma 211 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato ulteriormente senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico una specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi.
      2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      Art. 4-ter. – (Trasporto di acqua destinata al consumo umano). – 1. Con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della

legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati, fatta eccezione per le navi della Marina militare, le modalità, i requisiti e i termini per l'accertamento di idoneità delle navi cisterna che effettuano, con esclusione del trasporto promiscuo di sostanze alimentari, il trasporto di acqua destinata al consumo umano di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.
      2. Il decreto di cui al comma 1 individua e disciplina:

          a) il campo di applicazione;

          b) l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione;

          c) le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione e di rinnovo della stessa;

          d) la durata dell'autorizzazione;

          e) i requisiti tecnici e tecnico-sanitari delle navi cisterna;

          f) le modalità di svolgimento dei sopralluoghi ispettivi.

      3. Con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento, le tariffe per la copertura degli oneri derivanti dalle attività di cui al presente articolo, nonché le relative modalità di versamento. Con il medesimo decreto sono individuati, altresì, gli importi per le spese di missione effettuate per i sopralluoghi ispettivi.
      4. Le tariffe di cui al comma 3 sono aggiornate almeno ogni due anni».

      Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

      «Art. 5-bis. – (Riqualificazione e ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle regioni del Mezzogiorno). – 1. Nell'ambito della sottoscrizione degli accordi di programma necessari all'assegnazione delle risorse residue del piano pluriennale di interventi per il patrimonio sanitario pubblico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, una quota pari a 100 milioni di euro è destinata alla riqualificazione e all'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna, in particolare per l'acquisizione di apparecchiature dotate di tecnologia robotica o rotazionale.
      2. Ai fini dell'effettivo ammodernamento dei servizi di radioterapia oncologica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le modalità e i tempi di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

      All'articolo 6:

          al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «euro 577.522,36» è inserita la seguente: «annui»;

          alla rubrica, la parola: «brindisi» è sostituita dalla seguente: «Brindisi».

      La rubrica del capo III è sostituita dalla seguente: «Interventi per la presidenza del G7 e interventi diversi».

      All'articolo 7:

          al comma 1, le parole: «Gli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017, in quanto imprevedibili in relazione a consistenza e durata dei procedimenti, costituiscono presupposto per l'applicazione motivata della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; conseguentemente, per» sono sostituite dalla seguente: «Per» e le parole: «nei limiti temporali e nell'ambito degli stanziamenti assegnati, si applicano, in caso di necessità ed urgenza, le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «si applica la procedura prevista dai commi 1 e 6 dell'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base di motivazione che dia conto, per i singoli interventi, delle ragioni di urgenza e della necessità di derogare all'ordinaria procedura di gara, per motivi strettamente correlati ai tempi di realizzazione degli stessi nei termini necessari a garantire l'operatività delle strutture a supporto della medesima presidenza italiana del G7»;

          dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

      «1-bis. Nel quadro degli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7, al fine di sviluppare le relazioni con i Paesi dell'area mediterranea, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2017, la spesa annua di 500.000 euro per l'organizzazione, con cadenza annuale, della Conferenza per il dialogo mediterraneo, denominata “MED Dialogues”. Per l'approfondimento scientifico dei temi connessi con la Conferenza, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può avvalersi di uno o più enti di carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è istituito un comitato organizzatore della Conferenza, formato da rappresentanti delle amministrazioni interessate e da personalità estranee alla pubblica amministrazione aventi particolare e riconosciuta esperienza nel campo delle relazioni internazionali. Ai membri del predetto comitato non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale».

      Nel capo III, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:

      «Art. 7-bis. – (Princìpi per il riequilibrio territoriale). – 1. Il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno cura l'applicazione del principio di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive a favore degli interventi nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna come definito dalla legge nazionale per il Fondo per lo sviluppo e la coesione e dagli accordi con l'Unione europea per i Fondi strutturali e di investimento europei (SIE).
      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, da emanare entro il 30 giugno 2017, sono individuate le modalità con le quali verificare, con riferimento ai programmi di spesa in conto capitale delle amministrazioni centrali, individuati annualmente con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se e in quale misura, a decorrere dalla legge di bilancio per il 2018, le stesse amministrazioni si siano conformate all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio composto dalle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento o conforme ad altro criterio relativo a specifiche criticità individuato nella medesima direttiva. Con lo stesso decreto sono altresì individuate le modalità con le quali è monitorato il conseguimento, da parte delle amministrazioni interessate, dell'obiettivo di cui al periodo precedente, anche in termini di spesa erogata.
      3. A seguito dell'avvio della fase attuativa delle procedure di cui al comma 2, il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, con l'indicazione delle idonee misure correttive eventualmente necessarie.
      4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle relative attività nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

      Art. 7-ter. – (Misure di accelerazione e semplificazione organizzativa per l'attuazione delle politiche di coesione). – 1. Per rafforzare l'attuazione della programmazione 2014-2020, sostenere la crescita economica e accelerare la realizzazione degli interventi delle politiche di coesione, l'Agenzia per la coesione territoriale, nell'esercizio delle competenze previste dal comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di quelle comunque successivamente attribuite, può stipulare apposite convenzioni con le società in house delle amministrazioni dello Stato.

      Art. 7-quater. – (Misure in materia di credito di imposta). – 1. Il comma 98 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

      “98. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni Molise e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, fino al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita dalla citata Carta. Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico”.

      2. Il comma 101 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

      “101. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 3 milioni di euro per le piccole imprese, di 10 milioni di euro per le medie imprese e di 15 milioni di euro per le grandi imprese. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione”.

      3. Il comma 102 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

      “102. Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento”.

      4. Il comma 105 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

      “105. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione,

il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni del presente comma è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate”.

      5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

      Art. 7-quinquies. – (Disposizioni in materia di utilizzo di contributi statali previsti a legislazione vigente). – 1. Le scadenze dei termini concessi agli enti di cui al comma 2 del presente articolo per il completamento delle opere finanziate con i contributi di cui all'articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogate per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le opere così finanziate devono essere registrate nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) ai fini del monitoraggio previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
      2. I contributi di cui al comma 1 del presente articolo, non utilizzati per l'intervento originario, possono essere destinati dai soggetti beneficiari a finalità da esso difformi purché rispondano ad esigenze di interesse pubblico, come definite dall'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Tale nuova destinazione deve risultare da apposita delibera dell'organo di indirizzo politico per gli enti pubblici o dell'organo deliberante per gli enti non di diritto pubblico, che individui le opere oggetto di definanziamento e quelle da finanziare indicando il codice unico di progetto (CUP), da comunicare alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e alla Sezione di controllo della Corte dei conti competenti per territorio.
      3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 devono essere utilizzati entro il termine indicato al comma 1, a pena di revoca e con conseguente obbligo di restituzione del finanziamento mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, fatti salvi gli impegni giuridicamente vincolanti risultanti dal monitoraggio previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
      4. Le certificazioni relative all'utilizzo dei contributi sono trasmesse alle competenti prefetture-uffici territoriali del Governo, secondo le modalità indicate nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013; gli utilizzi dei contributi devono essere riscontrabili attraverso il monitoraggio previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
      5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contributi già revocati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e ai contributi relativi a risorse già spese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

      Art. 7-sexies. – (Programma “Magna Grecia” – Matera verso il Mediterraneo). – 1. È istituito, in via sperimentale, il programma “Magna Grecia”, volto a finanziare specifici progetti che valorizzino il ruolo di Matera quale città porta verso il Mediterraneo e connessi al riconoscimento di Matera quale “Capitale europea della cultura” per il 2019. Tale programma è volto a creare nuove linee di sviluppo del territorio attraverso la nascita di un sistema culturale integrato, stimolando lo sviluppo di una forte identità territoriale attraverso azioni sinergiche che valorizzino aree archeologiche, strutture storiche, componenti artistiche e contesti urbanistico-architettonici, naturalistici, paesaggistici e ambientali e favorendo anche lo sviluppo del territorio della costa ionica e dei comuni contermini.
      2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, un apposito fondo con una dotazione di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
      3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e le procedure per la selezione dei progetti di cui al comma 1 e per la ripartizione delle risorse disponibili fra i soggetti aggiudicatari.
      4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

      Art. 7-septies. – (Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali). – 1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 48, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

      “8-bis. I beni aziendali di cui al comma 8 possono essere altresì trasferiti, per le finalità istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere c) e d), in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione, qualora tale destinazione non pregiudichi i diritti dei creditori dell'azienda medesima. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, sono determinate le modalità attuative della disposizione di cui al precedente periodo in modo da assicurare un utilizzo efficiente dei suddetti beni senza pregiudizio per le finalità cui sono destinati i relativi proventi e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il trasferimento di cui

al periodo precedente è disposto, conformemente al decreto di cui al precedente periodo, con apposita delibera dell'Agenzia”;

          b) all'articolo 117, comma 8, primo periodo, le parole da: “qualora si tratti” fino alla fine del periodo sono soppresse;

          c) all'articolo 117, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

      “8-bis. L'Agenzia dispone altresì, ai sensi del comma 8, l'estromissione e il trasferimento dei beni immobili aziendali, in via prioritaria, al patrimonio degli enti territoriali che abbiano sottoscritto con l'Agenzia o con pubbliche amministrazioni protocolli di intesa, accordi di programma ovvero analoghi atti idonei a disporre il trasferimento della proprietà degli stessi beni, con efficacia decorrente dalla data indicata nei medesimi atti”».


Decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016.
Testo del decreto-legge
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Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione
Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

      Visti gli articoli 77, 81 e 87 della Costituzione;

      Ritenuta la necessità e urgenza di prevedere misure che contemperino le esigenze di tutela occupazionale, con quelle di salvaguardia ambientale e di prevenzione e monitoraggio della vivibilità, in particolare di soggetti deboli, in aree del Mezzogiorno del Paese;

      Valutato in particolare rispondente a tale finalità l'adozione di un Piano conforme alle raccomandazioni adottate dagli organismi internazionali in tema di responsabilità sociale dell'impresa e alle migliori pratiche attuative per le zone di Taranto e limitrofe;

      Considerata la necessità di introdurre ulteriori modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito con modificazioni dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del gruppo ILVA al fine di garantire in via di urgenza interventi di sostegno alle famiglie disagiate del territorio tarantino, nonché l'ammodernamento tecnologico dei presidi sanitari ubicati nell'area di Taranto e Statte;

      Ritenuta la necessità e urgenza di prevedere misure volte a pervenire procedure di infrazione comunitaria, nel contempo velocizzando i procedimenti funzionali all'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione acque reflue;

      Ritenuto altresì che si rendano necessarie misure di transizione per sostenere l'occupazione, accompagnando i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali ed evitando soluzioni di continuità che possano arrecare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali;

      Ritenuta la necessità di agevolare le procedure funzionali alla buona riuscita degli eventi correlati alla presidenza italiana del G7, previsti in particolare in comuni del Mezzogiorno;

      Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2016;

      Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE
Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE
Articolo 1.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito con modificazioni dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA).
Articolo 1.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito con modificazioni dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, nonché proroga in materia di progetti di efficienza energetica e risanamento ambientale di grandi dimensioni).

      1. All'articolo 1 del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) al comma 3, quarto periodo, le parole: «entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270» sono sostituite dalle seguenti: «entro 60 giorni dalla data in cui ha efficacia la cessione a titolo definitivo dei complessi aziendali oggetto della procedura di trasferimento di cui al comma 2»;

          a) identica;

          b) dopo il comma 8.3 sono aggiunti i seguenti:

          b) identico:

          «8.4. Il contratto che regola il trasferimento dei complessi aziendali in capo all'aggiudicatario individuato a norma del comma 8.1 definisce altresì le modalità attraverso cui, successivamente al suddetto trasferimento, i commissari della procedura di amministrazione straordinaria svolgono o proseguono le attività, esecutive e di vigilanza, funzionali all'attuazione del Piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2014, n. 105, come eventualmente modificato ai sensi del comma 8.1. Il termine di durata del programma dell'amministrazione straordinaria si intende esteso sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del predetto Piano, come eventualmente modificato o prorogato ai sensi del comma 8.1 o di altra norma di legge. Entro tale termine, i commissari straordinari sono autorizzati ad individuare e realizzare ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale non previsti nell'ambito del predetto Piano, ma allo stesso strettamente connessi, anche mediante formazione e impiego del personale delle società in amministrazione straordinaria non altrimenti impegnato. Il decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è adottato a seguito dell'intervenuta integrale cessazione, da parte dell'amministrazione straordinaria, di tutte le attività e funzioni, anche di vigilanza, comunque connesse all'attuazione del Piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2014, n. 105, come eventualmente modificato ai sensi del comma 8.1, ovvero degli ulteriori interventi posti in essere ai sensi del presente comma.

          «8.4. Il contratto che regola il trasferimento dei complessi aziendali in capo all'aggiudicatario individuato a norma del comma 8.1 definisce altresì le modalità attraverso cui, successivamente al suddetto trasferimento, i commissari della procedura di amministrazione straordinaria svolgono o proseguono le attività, esecutive e di vigilanza, funzionali all'attuazione del Piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2014, n. 105, come eventualmente modificato ai sensi del comma 8.1. Il termine di durata del programma dell'amministrazione straordinaria si intende esteso sino alla scadenza del termine ultimo per l'attuazione del predetto Piano, come eventualmente modificato o prorogato ai sensi del comma 8.1 o di altra norma di legge. Entro tale termine, i commissari straordinari sono autorizzati ad individuare e realizzare, sentiti l'Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione dell'ambiente della Puglia (ARPA Puglia) e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), ulteriori interventi di decontaminazione e risanamento ambientale non previsti nell'ambito del predetto Piano, ma allo stesso strettamente connessi, anche mediante formazione e impiego del personale delle società in amministrazione straordinaria non altrimenti impegnato, allo scopo di favorire il reinserimento del personale stesso nell'ambito del ciclo produttivo. I commissari straordinari specificano, nella relazione di cui al comma 10-bis, i predetti interventi di decontaminazione e risanamento ambientale e il loro stato di attuazione. Il decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è adottato a seguito dell'intervenuta integrale cessazione, da parte dell'amministrazione straordinaria, di tutte le attività e funzioni, anche di vigilanza, comunque connesse all'attuazione del Piano approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2014, n. 105, come eventualmente modificato ai sensi del comma 8.1, ovvero degli ulteriori interventi posti in essere ai sensi del presente comma.

      8.5. Il programma della procedura di amministrazione straordinaria è altresì integrato con un piano relativo ad iniziative volte a garantire attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola. Il piano, a carattere sperimentale, della durata di tre anni, approvato dal Ministro dello sviluppo economico e monitorato nei relativi stati di avanzamento, si conforma alle raccomandazioni adottate dagli organismi internazionali in tema di responsabilità sociale dell'impresa e alle migliori pratiche attuative ed è predisposto ed attuato, con l'ausilio di organizzazioni riconosciute anche a livello internazionale, enti del terzo settore ed esperti della materia, a cura dei commissari straordinari, d'intesa con i Comuni di cui al primo periodo per quanto attiene la selezione dei soggetti beneficiari. Per consentire l'immediato avvio delle attività propedeutiche alla realizzazione del piano, l'importo di 300.000 euro è posto a carico delle risorse del programma nazionale complementare "Imprese e competitività 2014-2020", approvato dal CIPE con delibera 10 del 1° maggio 2016.».

      8.5. Il programma della procedura di amministrazione straordinaria è altresì integrato con un piano relativo ad iniziative volte a garantire attività di sostegno assistenziale e sociale per le famiglie disagiate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola. Il piano, a carattere sperimentale, della durata di tre anni, approvato dal Ministro dello sviluppo economico e monitorato nei relativi stati di avanzamento, si conforma alle raccomandazioni adottate dagli organismi internazionali in tema di responsabilità sociale dell'impresa e alle migliori pratiche attuative ed è predisposto ed attuato, con l'ausilio di organizzazioni riconosciute anche a livello internazionale, enti del terzo settore ed esperti della materia, a cura dei commissari straordinari, d'intesa con i Comuni di cui al primo periodo per quanto attiene la selezione dei soggetti beneficiari. I criteri di selezione sono resi pubblici nei siti internet istituzionali dei comuni medesimi. Per consentire l'immediato avvio delle attività propedeutiche alla realizzazione del piano, l'importo di 300.000 euro è posto a carico delle risorse del programma nazionale complementare "Imprese e competitività 2014-2020", approvato dal CIPE con la deliberazione n. 10/2016 del 1° maggio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 10 agosto 2016».

      2. Le risorse rivenienti dalla restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13 anche con le modalità di cui al comma 6-undecies del medesimo articolo 1:

      2. Identico:

          a) nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, sono mantenute sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, per essere destinate al finanziamento delle attività relative alla predisposizione e attuazione del Piano di cui all'articolo 1, comma 8.5, del decreto-legge n. 191 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, secondo le modalità attuative di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20. I commissari straordinari, anche ai fini dei trasferimenti delle risorse occorrenti, provvedono a rendicontare al Ministero vigilante con cadenza semestrale;

          a) nel limite di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, sono mantenute sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, per essere destinate al finanziamento delle attività relative alla predisposizione e attuazione del Piano di cui all'articolo 1, comma 8.5, del decreto-legge n. 191 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, secondo le modalità attuative di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20. I commissari straordinari, anche ai fini dei trasferimenti delle risorse occorrenti, provvedono a rendicontare al Ministero vigilante con cadenza semestrale. La relazione è inviata dal Ministro vigilante alle Camere per la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia;

          b) nel limite di 50 milioni di euro per il 2017 e di 20 milioni di euro per il 2018, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate in spesa nello stato previsione del Ministero della salute e successivamente trasferite alla Regione Puglia per la realizzazione di un progetto volto all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola, avvalendosi, in via esclusiva, della CONSIP S.p.A., nonché alla conseguente e necessaria formazione e aggiornamento professionale del personale sanitario.

          b) nel limite di 50 milioni di euro per il 2017 e di 20 milioni di euro per il 2018, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero della salute e successivamente trasferite alla Regione Puglia per la realizzazione di un progetto volto all'acquisizione dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione di interventi di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei Comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola, avvalendosi, in via esclusiva, della CONSIP S.p.A., nonché alla conseguente e necessaria formazione e aggiornamento professionale del personale sanitario.

      3. Il progetto di cui al comma 2, lettera b), inserito tra gli interventi del Contratto istituzionale di sviluppo, sottoscritto il 30 dicembre 2015, è trasmesso dalla Regione Puglia ed è approvato dal Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, previo parere del Tavolo istituzionale permanente integrato a tal fine con un rappresentante del Ministero della salute.

      3. Il progetto di cui al comma 2, lettera b), inserito tra gli interventi del Contratto istituzionale di sviluppo, sottoscritto il 30 dicembre 2015, è trasmesso dalla Regione Puglia ed è approvato dal Ministero della salute, sentito l'Istituto superiore di sanità, previo parere del Tavolo istituzionale permanente di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, integrato a tal fine con un rappresentante del Ministero della salute. La regione Puglia presenta al Ministero della salute, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sulle attività svolte, con la rendicontazione delle risorse utilizzate e degli interventi realizzati nell'anno precedente. La relazione è inviata dal Ministro della salute alle Camere per la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

      4. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 2 si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2017, 30 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per l'anno 2019.

      4. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto recati dal comma 2 si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2017, 30 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro per l'anno 2019.

      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio connesse all'attuazione del presente decreto.

      5. Identico.

 

      5-bis. All'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: «sino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «sino al 31 dicembre 2017».

 
Articolo 1-bis.
(Integrazione del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per dipendenti del gruppo ILVA).
 

      1. Allo scopo di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali sia avviato o prorogato, nel corso dell'anno 2017, il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, è autorizzata, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, la spesa nel limite di 24 milioni di euro per l'anno 2017. All'onere, pari a 24 milioni di euro, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da effettuare nell'anno 2017, di una quota di corrispondente importo delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. È corrispondentemente ridotta di 24 milioni di euro la quota di risorse da destinare, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, alla gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello stesso Fondo di rotazione per essere destinata al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 2.
(Procedure di infrazione europee n. 2004/2034 e n. 2009/2034 per la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione).
Articolo 2.
(Procedure di infrazione europee n. 2004/2034 e n. 2009/2034 per la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione).

      1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, è nominato un unico Commissario straordinario del Governo, di seguito Commissario unico, scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa. Il Commissario resta in carica per un triennio e, nel caso in cui si tratti di dipendente pubblico, collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo l'ordinamento applicabile. All'atto del collocamento in fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento in fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.

      1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Presidenti delle regioni interessate, è nominato un unico Commissario straordinario del Governo, di seguito Commissario unico, scelto tra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, di comprovata esperienza gestionale e amministrativa che non siano in una situazione di conflitto di interesse. Il Commissario resta in carica per un triennio e, nel caso in cui si tratti di dipendente pubblico, è collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo secondo l'ordinamento applicabile. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.

      2. Al Commissario unico sono attribuiti compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) evitando l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari in relazione agli agglomerati oggetto delle predette condanne non ancora dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi inclusa la gestione degli impianti per un periodo non inferiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonché il trasferimento degli stessi agli enti di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

      2. Al Commissario unico sono attribuiti compiti di coordinamento e realizzazione degli interventi funzionali a garantire l'adeguamento nel minor tempo possibile alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) evitando l'aggravamento delle procedure di infrazione in essere, mediante gli interventi sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione delle acque reflue necessari in relazione agli agglomerati oggetto delle predette condanne non ancora dichiarati conformi alla data di entrata in vigore del presente decreto, ivi inclusa la gestione degli impianti fino a quando l'agglomerato urbano corrispondente non sia reso conforme a quanto stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e comunque per un periodo non superiore a due anni dal collaudo definitivo delle opere, nonché il trasferimento degli stessi agli enti di governo dell'ambito ai sensi dell'articolo 143 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Commissario presenta annualmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente articolo e sulle criticità eventualmente riscontrate. La relazione è inviata dal medesimo Ministro alle Camere per la trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

      3. Al predetto Commissario è corrisposto esclusivamente un compenso determinato nella misura e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi, composto da una parte fissa e da una parte variabile in ragione dei risultati conseguiti.

      3. Al predetto Commissario è corrisposto esclusivamente un compenso determinato nella misura e con le modalità di cui al comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse assegnate per la realizzazione degli interventi, composto da una parte fissa e da una parte variabile in ragione dei risultati conseguiti.

      4. A far data dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, i Commissari straordinari nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, cessano dal proprio incarico. Contestualmente, le risorse presenti nelle contabilità speciali ad essi intestate, nonché le risorse della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 60/2012 destinate agli interventi di cui al comma 1 con le modalità di cui ai commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 7, del predetto decreto-legge n. 133 del 2014, sono trasferite ad apposita contabilità speciale intestata al Commissario unico, presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Su tale contabilità speciale sono altresì trasferite tutte le risorse finanziarie pubbliche, nazionali e regionali, nonché quelle da destinare agli interventi di cui al comma 2 per effetto di quanto deliberato dal CIPE nella seduta del 10 agosto 2016.

      4. A decorrere dalla data dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, i Commissari straordinari nominati per l'adeguamento alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012 (causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C-85/13) ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, cessano dal proprio incarico. Contestualmente, le risorse presenti nelle contabilità speciali ad essi intestate sono trasferite ad apposita contabilità speciale intestata al Commissario unico, presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367; le risorse destinate agli interventi di cui al presente articolo in relazione alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 60/2012 del 30 aprile 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2012, confluiscono nella disponibilità del Commissario con le modalità di cui ai commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del predetto decreto-legge n. 133 del 2014. Con le stesse predette modalità confluiscono altresì nella disponibilità del Commissario unico tutte le risorse finanziarie pubbliche da destinare agli interventi di cui al comma 2 del presente articolo per effetto di quanto statuito dal CIPE con le delibere nn. 25/2016 e 26/2016 del 10 agosto 2016, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 266 e n. 267 del 14 e del 15 novembre 2016.

      5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro la data di cessazione dall'incarico, i Commissari trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Commissario unico una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico, a valere sulle contabilità speciali loro intestate, e trasferiscono al Commissario unico tutta la documentazione progettuale e tecnica in loro possesso.

      5. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque entro la data di cessazione dall'incarico, i Commissari di cui al comma 4 trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Commissario unico una relazione circa lo stato di attuazione degli interventi di competenza nonché le difficoltà riscontrate nella esecuzione dei medesimi e degli impegni finanziari assunti nell'espletamento dell'incarico, a valere sulle contabilità speciali loro intestate, e trasferiscono al Commissario unico tutta la documentazione progettuale e tecnica in loro possesso.

      6. Entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, le regioni destinatarie delle risorse di cui alla delibera del CIPE n. 60/2012 già trasferite ai bilanci regionali, per le quali non risulti intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, provvedono a trasferirle sulla contabilità speciale intestata al Commissario unico. Decorso inutilmente il predetto termine, fermo restando l'accertamento dell'eventuale responsabilità derivante dall'inadempimento, il Commissario unico di cui al comma 1, in qualità di Commissario ad acta, adotta i relativi necessari provvedimenti.

      6. Entro sessanta giorni dalla richiesta del Commissario unico ai sensi del comma 7-ter dell'articolo 7 del predetto decreto-legge n. 133 del 2014, le regioni trasferiscono le risorse destinate alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo in relazione alla delibera del CIPE n. 60/2012, già trasferite ai bilanci regionali, per le quali non risulti intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori, dandone informazione al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni di cui al periodo precedente, fermo restando l'accertamento dell'eventuale responsabilità derivante dall'inadempimento, il Commissario unico di cui al comma 1, in qualità di Commissario ad acta, adotta i relativi necessari provvedimenti.

      7. Per gli interventi di cui al comma 2 per la cui realizzazione sia prevista la concorrenza della tariffa o di risorse regionali, i gestori del servizio idrico integrato, sentita la competente Autorità, ovvero la Regione, trasferiscono gli importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario, assumendo i conseguenti provvedimenti necessari.

      7. Per gli interventi di cui al comma 2 per la cui realizzazione sia prevista la concorrenza della tariffa o di risorse regionali, i gestori del servizio idrico integrato, con le modalità previste con deliberazione adottata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, sentito l'ente di governo d'ambito e fermo restando l'equilibrio economico-finanziario della gestione, ovvero la regione per le relative risorse, trasferiscono gli importi dovuti alla contabilità speciale del Commissario, assumendo i conseguenti provvedimenti necessari.

      8. Entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, il Commissario unico predispone, ai sensi dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste ai sensi del presente articolo, un sistema di qualificazione dei prestatori di servizi di ingegneria per la predisposizione di un albo di soggetti ai quali affidare incarichi di progettazione, di importo inferiore a un milione di euro, degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani oggetto delle procedure di infrazione n. 2004/2034 e n. 2009/2034. Tale albo è sottoposto all'Autorità Nazionale Anticorruzione ai fini della verifica della correttezza e trasparenza delle procedure di gara.

      8. Entro trenta giorni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, il Commissario unico predispone, ai sensi dei commi 2 e 8 nonché, ove applicabile, del comma 5 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste ai sensi del presente articolo, un sistema di qualificazione dei prestatori di servizi di ingegneria per la predisposizione di un albo di soggetti ai quali affidare incarichi di progettazione, di importo inferiore a un milione di euro, degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione degli agglomerati urbani oggetto delle procedure di infrazione n. 2004/2034 e n. 2009/2034. Tale albo è trasmesso, entro sessanta giorni dalla predisposizione, anche per posta certificata, all'Autorità nazionale anticorruzione al fine di consentire la verifica del rispetto dei criteri previsti dal comma 2 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

      9. Il Commissario unico si avvale, sulla base di apposite convenzioni, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato, dotate di specifica competenza tecnica i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare, degli enti del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli Enti pubblici che operano nell'ambito delle aree di intervento, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

      9. Identico.

      10. Il Commissario unico si avvale altresì, per il triennio 2017-2019, di una Segreteria tecnica composta da non più di 6 membri, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, scelti tra soggetti dotati di comprovata pluriennale esperienza tecnico-scientifica nel settore dell'ingegneria idraulica e del ciclo delle acque. Con il medesimo decreto è determinata l'indennità onnicomprensiva spettante a ciascun componente della Segreteria, nei limiti di una spesa complessiva annuale per il complesso dei membri della Segreteria tecnica non superiore a 300.000,00 euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 300.000 per ciascuno degli anni 2017-2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

      10. Identico.

      11. Al Commissario unico si applicano le previsioni di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e di cui ai commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

      11. Identico.

Articolo 3.
(Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio Bagnoli – Coroglio).
Articolo 3.
(Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio Bagnoli – Coroglio).

      1. All'articolo 33, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri all'uopo delegato» sono sostituite dalle seguenti: «dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro da lui designato».

      1. All'articolo 33, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri all'uopo delegato» sono sostituite dalle seguenti: «dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro o Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri da lui designato».

 
Articolo 3-bis.
(Bonifica del deposito ex Cemerad).
 

      1. Il Commissario straordinario per l'attuazione dell'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito ex Cemerad, nel territorio del comune di Statte, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015, è autorizzato, a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 5-bis, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, ad affidare il servizio di trasporto, caratterizzazione e smaltimento dei rifiuti presenti nel suddetto deposito ex Cemerad, con finale bonifica radiologica e rilascio delle aree prive di vincoli radiologici, alla Sogin Spa, società in house dello Stato dotata di specifiche ed elevate competenze nella materia, affinché svolga tutte le attività necessarie, anche avvalendosi di società controllate ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

 

      2. Le funzioni e i poteri del Commissario sono prorogati fino al completamento delle attività di cui al comma 1.

 
Articolo 3-ter.
(Piano straordinario per la verifica ambientale nella località Burgesi del comune di Ugento).
 

      1. Al fine di scongiurare l'emergere di criticità ambientali dovute alla presenza dell'impianto di discarica in località Burgesi, nel comune di Ugento, la regione Puglia, avvalendosi dell'ARPA Puglia e dell'azienda sanitaria locale competente, predispone un piano straordinario di indagine e di approfondimento volto alla verifica dello stato delle matrici ambientali nell'area interessata.

 

      2. Allo scopo di finanziare la realizzazione del piano, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo per la verifica dello stato di qualità delle matrici naturali nella località Burgesi del comune di Ugento, con uno stanziamento di un milione di euro per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

 
Articolo 3-quater.
(Proroga degli incentivi in favore degli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse).
 

      1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

          a) al comma 149, le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2021»;

 

          b) al comma 150, le parole: «riconosciuto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «riconosciuto dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012».

 
Articolo 3-quinquies.
(Interventi in materia di sicurezza del territorio e contrasto della criminalità).
 

      1. Nell'anno 2017, per fronteggiare particolari esigenze operative in alcune aree del Mezzogiorno, comprese quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, nonché le straordinarie necessità conseguenti agli eventi sismici dell'anno 2016, la forza media di ufficiali ausiliari delle forze di completamento dell'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è incrementata di 10 unità. Ai relativi oneri finanziari, quantificati in euro 511.413,10, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2017, del fondo di cui all'articolo 617 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO, POLITICHE SOCIALI E ISTRUZIONE
Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO, POLITICHE SOCIALI E ISTRUZIONE
Articolo 4.
(Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale (transhipment)).
Articolo 4.
(Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale (transhipment)).

      1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment e persistano da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, in via eccezionale e temporanea, per un periodo massimo non superiore a trentasei mesi, a decorrere dal 1° gennaio è istituita dalla Autorità di Sistema portuale, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con delibera del Comitato di gestione o del Comitato portuale laddove eserciti in prorogatio le sue funzioni, una Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, autorizzate alla movimentazione dei container che, alla data del 27 luglio 2016, usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali.

      1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment e persistano da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, in via eccezionale e temporanea, per un periodo massimo non superiore a trentasei mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2017 è istituita dalla Autorità di Sistema portuale, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con delibera del Comitato di gestione o del Comitato portuale laddove eserciti in prorogatio le sue funzioni, una Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, autorizzate alla movimentazione dei container che, alla data del 27 luglio 2016, usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle forme degli ammortizzatori sociali.

      2. L'Agenzia è promossa e partecipata, nel periodo di cui al comma 1, dall'Autorità di Sistema portuale competente, in deroga all'articolo 6, comma 11, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e secondo le norme recate nel testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Le attività delle Agenzie sono svolte avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle rispettive Autorità di Sistema portuale.

      2. L'Agenzia è promossa e partecipata, nel periodo di cui al comma 1, dall'Autorità di Sistema portuale competente, in deroga all'articolo 6, comma 11, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e secondo le norme recate nel testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Le attività delle Agenzie di cui al comma 1 sono svolte avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle rispettive Autorità di Sistema portuale.

      3. L'Agenzia svolge attività di supporto alla collocazione professionale dei lavoratori iscritti nei propri elenchi anche attraverso la loro formazione professionale in relazione alle iniziative economiche ed agli sviluppi industriali dell'area di competenza della Autorità di Sistema portuale. Le Regioni possono cofinanziare i piani di formazione o di riqualificazione del personale che dovessero rendersi necessari, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

      3. L'Agenzia di cui al comma 1, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, svolge attività di supporto alla collocazione professionale dei lavoratori iscritti nei propri elenchi anche attraverso la loro formazione professionale in relazione alle iniziative economiche ed agli sviluppi industriali dell'area di competenza della Autorità di Sistema portuale. Le Regioni possono cofinanziare i piani di formazione o di riqualificazione del personale che dovessero rendersi necessari, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

      4. La somministrazione di lavoro può essere richiesta da qualsiasi impresa abilitata a svolgere attività nell'ambito portuale di competenza della Autorità di Sistema portuale, al fine di integrare il proprio organico. Nei porti in cui sia già presente un soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, quest'ultimo, qualora non abbia personale sufficiente per far fronte alla fornitura di lavoro portuale temporaneo, dovrà rivolgersi alla predetta Agenzia.

      4. La somministrazione di lavoro può essere richiesta da qualsiasi impresa abilitata a svolgere attività nell'ambito portuale di competenza della Autorità di Sistema portuale di cui al comma 1, al fine di integrare il proprio organico. Nei porti in cui sia già presente un soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, la richiesta di manodopera per lo svolgimento delle operazioni portuali dovrà transitare attraverso tale soggetto e quest'ultimo, qualora non abbia personale sufficiente per far fronte alla fornitura di lavoro portuale temporaneo, dovrà rivolgersi alla predetta Agenzia.

      5. In caso di nuove iniziative imprenditoriali e produttive che dovessero localizzarsi in porto, le imprese autorizzate o concessionarie devono fare ricorso per le assunzioni a tempo determinato ed indeterminato, laddove vi sia coerenza tra profili professionali richiesti e offerti, ai lavoratori dell'Agenzia secondo percentuali predeterminate nel relativo titolo abilitativo; stesso obbligo grava, in caso di previsioni di nuove assunzioni, sulle aziende già concessionarie ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. I lavoratori individuati devono accettare l'impiego proposto, pena la cancellazione dagli elenchi detenuti dalla Agenzia.

      5. In caso di nuove iniziative imprenditoriali e produttive che dovessero localizzarsi in porto, le imprese autorizzate o concessionarie devono fare ricorso per le assunzioni a tempo determinato ed indeterminato, laddove vi sia coerenza tra profili professionali richiesti e offerti, ai lavoratori dell'Agenzia secondo percentuali predeterminate nel relativo titolo abilitativo; lo stesso obbligo grava, in caso di previsioni di nuove assunzioni, sulle aziende già concessionarie ai sensi dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84. I lavoratori individuati devono accettare l'impiego proposto, pena la cancellazione dagli elenchi detenuti dalla Agenzia.

      6. All'Agenzia di somministrazione, ad eccezione delle modalità istitutive e di finanziamento, si applicano le norme che disciplinano le agenzie di somministrazione di cui ai decreti legislativi del 10 settembre 2003 n. 276 e del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, ove compatibili.

      6. All'Agenzia di somministrazione di cui al comma 1, ad eccezione delle modalità istitutive e di finanziamento, si applicano le norme che disciplinano le agenzie di somministrazione di cui ai decreti legislativi 10 settembre 2003, n. 276, e 15 giugno 2015, n. 81, ove compatibili.

      7. Al personale di cui al comma 1, per le giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 nel limite delle risorse aggiuntive pari a 18.144.000 di euro per il 2017, 14.112.000 di euro per il 2018 e 8.064.000 di euro per il 2019.

      7. Al personale di cui al comma 1, per le giornate di mancato avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 nel limite delle risorse aggiuntive pari a 18.144.000 euro per l'anno 2017, 14.112.000 euro per l'anno 2018 e 8.064.000 euro per l'anno 2019.

      8. Alla scadenza dei trentasei mesi, ove restassero in forza all'Agenzia di cui al comma 1, lavoratori non reimpiegati, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare la trasformazione di tale Agenzia, su istanza dell'Autorità di Sistema portuale competente e laddove sussistano i presupporsi, in un'Agenzia ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

      8. Alla scadenza dei trentasei mesi, ove restassero in forza all'Agenzia di cui al comma 1, lavoratori non reimpiegati, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare la trasformazione di tale Agenzia, su istanza dell'Autorità di Sistema portuale competente e laddove sussistano i presupposti, in un'Agenzia ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

      9. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 18.144.000 euro per l'anno 2017, 14.112.000 euro per l'anno 2018 e 8.064.000 euro per l'anno 2019, si provvede:

      9. Identico:

          a) quanto a 18.144.000 euro per l'anno 2017, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da effettuare nell'anno 2017, di quota di corrispondente importo delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

          a) quanto a 18.144.000 euro per l'anno 2017, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da effettuare nell'anno 2017, di quota di corrispondente importo delle disponibilità in conto residui del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;

          b) quanto a 14.112.000 euro per l'anno 2018 e 8.064.000 euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

          b) quanto a 14.112.000 euro per l'anno 2018 e 8.064.000 euro per l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

      10. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 pari a 18.144.000 euro per l'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

      10. Identico.

 
Articolo 4-bis.
(Diffusione della logistica digitale nel Mezzogiorno).
 

      1. Ai fini del completamento degli investimenti, con particolare riferimento ai nodi (porti, interporti e piattaforme logistiche) del Mezzogiorno, riducendo il divario digitale, anche in relazione a quanto previsto dal piano della portualità e della logistica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 agosto 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 27 ottobre 2015, e dall'ultimo periodo del comma 211 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il contributo di cui all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato ulteriormente senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico una specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi.

 

      2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 
 
Articolo 4-ter.
(Trasporto di acqua destinata al consumo umano).
 

      1. Con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati, fatta eccezione per le navi della Marina militare, le modalità, i requisiti e i termini per l'accertamento di idoneità delle navi cisterna che effettuano, con esclusione del trasporto promiscuo di sostanze alimentari, il trasporto di acqua destinata al consumo umano di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

 

      2. Il decreto di cui al comma 1 individua e disciplina:

 

          a) il campo di applicazione;

 

          b) l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione;

 

          c) le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione e di rinnovo della stessa;

 

          d) la durata dell'autorizzazione;

 

          e) i requisiti tecnici e tecnico-sanitari delle navi cisterna;

 

          f) le modalità di svolgimento dei sopralluoghi ispettivi.

 

      3. Con decreto del Ministro della salute e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate, tenendo conto del costo reale dei servizi resi e del valore economico delle operazioni di riferimento, le tariffe per la copertura degli oneri derivanti dalle attività di cui al presente articolo, nonché le relative modalità di versamento. Con il medesimo decreto sono individuati, altresì, gli importi per le spese di missione effettuate per i sopralluoghi ispettivi.

 

      4. Le tariffe di cui al comma 3 sono aggiornate almeno ogni due anni.

Articolo 5.
(Incremento del fondo per le non autosufficienze).
Articolo 5.
(Incremento del fondo per le non autosufficienze).

      1. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2017.
      2. All'onere di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

      Identico.

 
Articolo 5-bis.
(Riqualificazione e ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle regioni del Mezzogiorno).
 

      1. Nell'ambito della sottoscrizione degli accordi di programma necessari all'assegnazione delle risorse residue del piano pluriennale di interventi per il patrimonio sanitario pubblico, di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, una quota pari a 100 milioni di euro è destinata alla riqualificazione e all'ammodernamento tecnologico dei servizi di radioterapia oncologica di ultima generazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna, in particolare per l'acquisizione di apparecchiature dotate di tecnologia robotica o rotazionale.

 

      2. Ai fini dell'effettivo ammodernamento dei servizi di radioterapia oncologica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti le modalità e i tempi di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Articolo 6.
(Scuola europea di brindisi).
Articolo 6.
(Scuola europea di Brindisi).

      1. Al fine di garantire l'adozione del curricolo previsto per le scuole europee dalla scuola dell'infanzia al conseguimento del baccalaureato europeo, in prosecuzione delle sperimentazioni già autorizzate per la presenza della Base delle Nazioni Unite di Brindisi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a stipulare e a dare esecuzione alle occorrenti convenzioni con il Segretariato generale delle scuole europee. A tale scopo, è autorizzata la spesa di euro 577.522,36 a decorrere dall'anno 2017. Agli oneri derivanti dal presente comma, a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

      1. Al fine di garantire l'adozione del curricolo previsto per le scuole europee dalla scuola dell'infanzia al conseguimento del baccalaureato europeo, in prosecuzione delle sperimentazioni già autorizzate per la presenza della Base delle Nazioni Unite di Brindisi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a stipulare e a dare esecuzione alle occorrenti convenzioni con il Segretariato generale delle scuole europee. A tale scopo, è autorizzata la spesa di euro 577.522,36 annui a decorrere dall'anno 2017. Agli oneri derivanti dal presente comma, a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Capo III
INTERVENTI PER PRESIDENZA DEL G7
Capo III
INTERVENTI PER LA PRESIDENZA DEL G7 E INTERVENTI DIVERSI
Articolo 7.
(Interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017).
Articolo 7.
(Interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017).

      1. Gli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7 nel 2017, in quanto imprevedibili in relazione a consistenza e durata dei procedimenti, costituiscono presupposto per l'applicazione motivata della procedura di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; conseguentemente, per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi da aggiudicare da parte del Capo della struttura di missione «Delegazione per la Presidenza Italiana del Gruppo dei Paesi più industrializzati» per il 2017, istituita con decreto del Presidente del Consiglio del 24 giugno 2016, confermata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2016, e del Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla medesima Presidenza italiana, nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nei limiti temporali e nell'ambito degli stanziamenti assegnati, si applicano, in caso di necessità ed urgenza, le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

      1. Per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi da aggiudicare da parte del Capo della struttura di missione «Delegazione per la Presidenza Italiana del Gruppo dei Paesi più industrializzati» per il 2017, istituita con decreto del Presidente del Consiglio del 24 giugno 2016, confermata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2016, e del Commissario straordinario del Governo per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e di sicurezza connessi alla medesima Presidenza italiana, nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si applica la procedura prevista dai commi 1 e 6 dell'articolo 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base di motivazione che dia conto, per i singoli interventi, delle ragioni di urgenza e della necessità di derogare all'ordinaria procedura di gara, per motivi strettamente correlati ai tempi di realizzazione degli stessi nei termini necessari a garantire l'operatività delle strutture a supporto della medesima presidenza italiana del G7.

 

      1-bis. Nel quadro degli interventi funzionali alla presidenza italiana del G7, al fine di sviluppare le relazioni con i Paesi dell'area mediterranea, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2017, la spesa annua di 500.000 euro per l'organizzazione, con cadenza annuale, della Conferenza per il dialogo mediterraneo, denominata «MED Dialogues». Per l'approfondimento scientifico dei temi connessi con la Conferenza, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può avvalersi di uno o più enti di carattere internazionalistico di cui alla legge 28 dicembre 1982, n. 948. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è istituito un comitato organizzatore della Conferenza, formato da rappresentanti delle amministrazioni interessate e da personalità estranee alla pubblica amministrazione aventi particolare e riconosciuta esperienza nel campo delle relazioni internazionali. Ai membri del predetto comitato non spettano compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

 
Articolo 7-bis.
(Princìpi per il riequilibrio territoriale).
 

      1. Il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno cura l'applicazione del principio di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive a favore degli interventi nei territori delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna come definito dalla legge nazionale per il Fondo per lo sviluppo e la coesione e dagli accordi con l'Unione europea per i Fondi strutturali e di investimento europei (SIE).

 

      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, da emanare entro il 30 giugno 2017, sono individuate le modalità con le quali verificare, con riferimento ai programmi di spesa in conto capitale delle amministrazioni centrali, individuati annualmente con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno, se e in quale misura, a decorrere dalla legge di bilancio per il 2018, le stesse amministrazioni si siano conformate all'obiettivo di destinare agli interventi nel territorio composto dalle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna un volume complessivo annuale di stanziamenti ordinari in conto capitale proporzionale alla popolazione di riferimento o conforme ad altro criterio relativo a specifiche criticità individuato nella medesima direttiva. Con lo stesso decreto sono altresì individuate le modalità con le quali è monitorato il conseguimento, da parte delle amministrazioni interessate, dell'obiettivo di cui al periodo precedente, anche in termini di spesa erogata.

 

      3. A seguito dell'avvio della fase attuativa delle procedure di cui al comma 2, il Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno presenta annualmente alle Camere una relazione sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, con l'indicazione delle idonee misure correttive eventualmente necessarie.

 

      4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle relative attività nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 
Articolo 7-ter.
(Misure di accelerazione e semplificazione organizzativa per l'attuazione delle politiche di coesione).
 

      1. Per rafforzare l'attuazione della programmazione 2014-2020, sostenere la crescita economica e accelerare la realizzazione degli interventi delle politiche di coesione, l'Agenzia per la coesione territoriale, nell'esercizio delle competenze previste dal comma 3 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di quelle comunque successivamente attribuite, può stipulare apposite convenzioni con le società in house delle amministrazioni dello Stato.

 
Articolo 7-quater.
(Misure in materia di credito di imposta).
 

      1. Il comma 98 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

 

      «98. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni Molise e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016)5938 final del 23 settembre 2016, fino al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita dalla citata Carta. Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico».

 

      2. Il comma 101 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

 

      «101. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, di 3 milioni di euro per le piccole imprese, di 10 milioni di euro per le medie imprese e di 15 milioni di euro per le grandi imprese. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione».

 

      3. Il comma 102 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

 

      «102. Il credito d'imposta è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intensità o dell'importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline europee di riferimento».

 

      4. Il comma 105 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:

 

      «105. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni del presente comma è restituito mediante versamento da eseguire entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate».

 

      5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 
Articolo 7-quinquies.
(Disposizioni in materia di utilizzo di contributi statali previsti a legislazione vigente).
 

      1. Le scadenze dei termini concessi agli enti di cui al comma 2 del presente articolo per il completamento delle opere finanziate con i contributi di cui all'articolo 1, commi 28 e 29, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono prorogate per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le opere così finanziate devono essere registrate nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) ai fini del monitoraggio previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

 

      2. I contributi di cui al comma 1 del presente articolo, non utilizzati per l'intervento originario, possono essere destinati dai soggetti beneficiari a finalità da esso difformi purché rispondano ad esigenze di interesse pubblico, come definite dall'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Tale nuova destinazione deve risultare da apposita delibera dell'organo di indirizzo politico per gli enti pubblici o dell'organo deliberante per gli enti non di diritto pubblico, che individui le opere oggetto di definanziamento e quelle da finanziare indicando il codice unico di progetto (CUP), da comunicare alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e alla Sezione di controllo della Corte dei conti competenti per territorio.

 

      3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 devono essere utilizzati entro il termine indicato al comma 1, a pena di revoca e con conseguente obbligo di restituzione del finanziamento mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, fatti salvi gli impegni giuridicamente vincolanti risultanti dal monitoraggio previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

 

      4. Le certificazioni relative all'utilizzo dei contributi sono trasmesse alle competenti prefetture-uffici territoriali del Governo, secondo le modalità indicate nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013; gli utilizzi dei contributi devono essere riscontrabili attraverso il monitoraggio previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

 

      5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai contributi già revocati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e ai contributi relativi a risorse già spese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

 
Articolo 7-sexies.
(Programma «Magna Grecia» – Matera verso il Mediterraneo).
 

      1. È istituito, in via sperimentale, il programma «Magna Grecia», volto a finanziare specifici progetti che valorizzino il ruolo di Matera quale città porta verso il Mediterraneo e connessi al riconoscimento di Matera quale «Capitale europea della cultura» per il 2019. Tale programma è volto a creare nuove linee di sviluppo del territorio attraverso la nascita di un sistema culturale integrato, stimolando lo sviluppo di una forte identità territoriale attraverso azioni sinergiche che valorizzino aree archeologiche, strutture storiche, componenti artistiche e contesti urbanistico-architettonici, naturalistici, paesaggistici e ambientali e favorendo anche lo sviluppo del territorio della costa ionica e dei comuni contermini.

 

      2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, un apposito fondo con una dotazione di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

 

      3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità e le procedure per la selezione dei progetti di cui al comma 1 e per la ripartizione delle risorse disponibili fra i soggetti aggiudicatari.

 

      4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 
Articolo 7-septies.
(Modifiche al codice delle leggi antimafia in materia di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali).
 

      1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

          a) all'articolo 48, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

 

      «8-bis. I beni aziendali di cui al comma 8 possono essere altresì trasferiti, per le finalità istituzionali o sociali di cui al comma 3, lettere c) e d), in via prioritaria al patrimonio del comune ove il bene è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione, qualora tale destinazione non pregiudichi i diritti dei creditori dell'azienda medesima. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, sono determinate le modalità attuative della disposizione di cui al precedente periodo in modo da assicurare un utilizzo efficiente dei suddetti beni senza pregiudizio per le finalità cui sono destinati i relativi proventi e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il trasferimento di cui al periodo precedente è disposto, conformemente al decreto di cui al precedente periodo, con apposita delibera dell'Agenzia»;

 

          b) all'articolo 117, comma 8, primo periodo, le parole da: «qualora si tratti» fino alla fine del periodo sono soppresse;

 

          c) all'articolo 117, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

 

      «8-bis. L'Agenzia dispone altresì, ai sensi del comma 8, l'estromissione e il trasferimento dei beni immobili aziendali, in via prioritaria, al patrimonio degli enti territoriali che abbiano sottoscritto con l'Agenzia o con pubbliche amministrazioni protocolli di intesa, accordi di programma ovvero analoghi atti idonei a disporre il trasferimento della proprietà degli stessi beni, con efficacia decorrente dalla data indicata nei medesimi atti».

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 8.
(Entrata in vigore).

      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

      Dato a Roma, addì 29 dicembre 2016

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
De Vincenti, Ministro per la coesione territoriale e il Mezzogiorno
Galletti, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
Calenda, Ministro dello sviluppo economico
Poletti, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Delrio, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Fedeli, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Alfano, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando

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