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XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3113-3675-A


PROPOSTE DI LEGGE
3113
d'iniziativa dei deputati
NESCI, NUTI, BASILIO, BONAFEDE, CECCONI, CHIMIENTI, COLLETTI, COLONNESE, COMINARDI, COZZOLINO, D'AMBROSIO, DE LORENZIS, DI BENEDETTO, LUIGI DI MAIO, MANLIO DI STEFANO, D'UVA, FERRARESI, FICO, LIUZZI, LOMBARDI, LOREFICE, MICILLO, PARENTELA, SCAGLIUSI, SIBILIA, SPADONI, TERZONI, TOFALO, ZOLEZZI
Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale
Presentata l'11 maggio 2015
3675
d'iniziativa dei deputati
GIUSEPPE GUERINI, FREGOLENT, GANDOLFI, GUERRA, LAFORGIA, MARTELLA, MUCCI, PASTORINO
Modifica all'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, in materia di scelta degli scrutatori dei seggi elettorali
Presentata 15 marzo 2016
(Relatrice: NESCI)

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 9 febbraio 2017, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge n. 3113. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo della proposta di legge n. 3675 si veda il relativo stampato.
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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

      La VII Commissione,

          letto l'atto Camera 3113, nel nuovo testo trasmesso dalla Commissione Affari costituzionali l'8 febbraio 2017;

          premesso che tale testo è volto a promuovere condizioni di maggiore efficienza e trasparenza delle operazioni elettorali, anche per l'impedimento di brogli e condizionamenti;

          constatato, in linea generale, che la proposta interviene anche sui requisiti dei componenti del seggio elettorale;

          osservato che a questo proposito si propongono requisiti di moralità, di istruzione e di età;

          udito il dibattito delle sedute dell'8 e del 9 febbraio 2017, nel contesto del quale si è verificato che nella legislazione attualmente vigente, un requisito di età già sussiste: al minimo la maggiore età e al massimo il compimento dei 70 anni; e che quali requisiti di istruzione esistono l'assolvimento dell'obbligo scolastico per gli scrutatori e il diploma delle scuole superiori per il segretario ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 53 del 1990, e – sia pure indirettamente - per il presidente di seggio. Nel dibattito sono emersi riferimenti anche all'articolo 3, comma 1, lettera c) che prevede – ai fini della determinazione della platea dei sorteggiandi per l'incarico di scrutatore — la riserva del 50 per cento per coloro che da almeno 30 giorni siano in stato disoccupazione;

          considerato che – sempre per quel che inerisce strettamente agli aspetti di interesse della nostra Commissione - si prevede l'effettuazione di un'adeguata formazione on line e di un costante aggiornamento per i soggetti nominati componenti dei seggi elettorali sulle corrette procedure di spoglio, anche in relazione alla materia dello scambio elettorale. Le relative modalità attuative sono demandate ad un decreto del Ministro dell'interno;

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente osservazione:

          valuti la Commissione di prescrivere che il Ministero dell'interno dovrà individuare una modalità di certificazione dell'espletamento della formazione on-line.


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

      La XI Commissione,

          esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge Atto Camera n. 3113, recante modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale, come risultante a seguito dell'esame delle proposte emendative da parte della Commissione di merito;

          osservato che la proposta si pone il duplice obiettivo di rafforzare la trasparenza delle elezioni impedendo eventuali distorsioni del voto, prevalentemente attraverso modifiche al procedimento elettorale, nonché di consentire il voto, in occasione dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione, anche a quanti si trovano al di fuori del comune di residenza;

          considerato che l'articolo 3, comma 1, lettera b), nel sostituire l'articolo 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, prevede, tra l'altro, che un numero pari alla metà, arrotondata per difetto, del numero degli scrutatori occorrenti sia riservato in favore di coloro che al momento del sorteggio tra gli scrutatori iscritti negli appositi elenchi e nei trenta giorni precedenti, si trovano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150;

          rilevato che l'articolo 5 introduce un divieto per le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo, durante i sessanta giorni antecedenti e successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai comuni o alle regioni interessati, di procedere ad assunzioni, a qualsiasi titolo, di personale dipendente;

          ritenuto che la previsione di un divieto generalizzato di assunzione di personale dipendente, peraltro riferito a un periodo molto ristretto a ridosso delle elezioni, non costituisca uno strumento adeguato a prevenire forme di voto di scambio o di inquinamento del voto e rischi di determinare problemi per la funzionalità dei medesimi

organismi anche in relazione ad assunzioni previste sulla base di una specifica programmazione dei fabbisogni di personale,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente osservazione:

          valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere l'articolo 5, in considerazione della limitata efficacia del divieto di assunzione ivi previsto in termini di contrasto dell'inquinamento del voto e delle sue possibili ricadute negative sulla funzionalità delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società controllate dagli enti territoriali.


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

      La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

          esaminata la proposta di legge C. 3113 Nesci ed altri, recante «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale», come modificata dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

          rilevato che la proposta di legge interviene principalmente sulla materia della cosiddetta legislazione elettorale «di contorno», attinente cioè ai profili preparatori ed organizzativi del procedimento elettorale;

          ricordato che la predetta materia è disciplinata dal testo unico per le elezioni della Camera (DPR n. 361/1957) e dal testo unico per le elezioni comunali (DPR n. 570/1960) e che le leggi elettorali relative alle altre elezioni fanno prevalentemente rinvio a questi due testi unici; per le elezioni regionali, in particolare, si applica il testo unico per le elezioni comunali (ai sensi dell'art. 1, sesto comma, della legge n. 108/1968);

          rilevato che la materia elettorale è ascritta alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera f), per le elezioni nazionali, e lettera p), per le elezioni locali;

          considerato che la proposta di legge diversifica il limite massimo di età — attualmente fissato a 70 anni — per i componenti degli uffici elettorali di sezione, confermandolo a 70 anni per i presidenti di seggio, riducendolo a 65 anni per gli scrutatori ed eliminandolo per i segretari;

          rilevato che la proposta di legge introduce il divieto per i presidenti di seggio e per gli scrutatori di ricoprire il relativo incarico per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale, senza specificare se tale divieto si riferisca solo ad elezioni relative agli stessi organi o anche ad elezioni relative ad organi diversi;

          preso atto che l'articolo 5 introduce un divieto di assunzioni di personale dipendente, a qualsiasi titolo, da parte delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo, nei 60 giorni antecedenti e nei 60 giorni successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai comuni o alle regioni interessati;

          considerato in proposito che il riferimento alle «società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo» potrebbe ingenerare incertezze in sede interpretativa, sia in quanto non viene specificato il tipo di controllo esercitato, sia in quanto esso sembra comprendere anche le società controllate da Città metropolitane e Province,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti condizioni:

          1) all'articolo 5, sia chiarito il riferimento alle «società a partecipazione pubblica […] totale o di controllo», ad esempio facendo richiamo alle società a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

          2) al medesimo articolo 5, sia chiarita l'applicabilità del divieto alle società controllate da Città metropolitane e Province;

      e con le seguenti osservazioni:

          a) si valuti l'opportunità di prevedere limiti di età omogenei per i diversi componenti degli uffici elettorali di sezione;

          b) si valuti l'opportunità di chiarire se il divieto per i presidenti di seggio e per gli scrutatori di ricoprire il relativo incarico per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale si riferisca solo ad elezioni relative agli stessi organi o anche ad elezioni relative ad organi diversi.


TESTO
della proposta di legge n. 3113
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TESTO
della commissione
Art. 1.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).
Art. 1.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361).

      1. Al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) all'articolo 32, comma 2, dopo le parole: «la votazione» sono inserite le seguenti: «sono costituite di materiale semitrasparente, tale da consentire la verifica della mera presenza di schede elettorali al suo interno e impedire l'identificazione delle schede stesse e»;

          a) all'articolo 32, secondo comma, dopo le parole: «la votazione» sono inserite le seguenti: «sono di materiale semitrasparente, tale da consentire la verifica della sola presenza di schede elettorali al loro interno e impedire l'identificazione delle schede stesse e»;

          b) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

          soppressa

          «Art. 34. – 1. In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto da un presidente e da quattro scrutatori, di cui due, a scelta del presidente, assumono le funzioni di vice presidente e di segretario»;

          c) all'articolo 35:

          b) identico:

              1) al primo comma, le parole da: «che, a giudizio» fino a: «idonei all'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti nell'elenco di cui al terzo comma»;

              1) al primo comma, le parole da: «quei cittadini che, a giudizio» fino a: «idonei all'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «i cittadini iscritti nell'elenco di cui al terzo comma»;

              2) il quinto comma è sostituito dal seguente:

              2) identico;

          «In caso di impedimento del presidente, il presidente della corte d'appello, senza indugi e in pubblica adunanza, procede alla sostituzione tramite estrazione a sorte dall'elenco di cui al terzo comma»;

              3) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

              3) identico:

          «I presidenti non possono ricoprire tale incarico per due volte consecutive e presso la medesima sezione elettorale.

          «I presidenti non possono ricoprire tale incarico per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale.

          I presidenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

          Identico:

              a) godimento dei diritti civili e politici;

              a) identica;

              b) buona condotta morale;

              soppressa

              c) età non inferiore a diciotto e non superiore a sessantacinque anni;

              b) età non inferiore a diciotto e non superiore a settanta anni;

              d) conseguimento di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado»;

              c) identica;

          d) all'articolo 38:

          c) identico:

              1) all'alinea, dopo le parole: «di segretario» sono aggiunte le seguenti: «, nonché di rappresentante di lista»;

              1) identico;

              2) la lettera a) è abrogata;

              2) identico;

              3) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché coloro che con essi abbiano legami di parentela fino al secondo grado»;

              3) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché in relazione alle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione e di segretario, coloro che abbiano legami di parentela o affinità fino al secondo grado con i candidati medesimi»;

              4) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

              4) identico:

          «f-bis) coloro che abbiano subìto condanne, anche non definitive, per delitti contro la pubblica amministrazione, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché coloro che sono stati condannati in via definitiva per reato non colposo ovvero a pena detentiva superiore a dieci mesi e venti giorni di reclusione per reato colposo. Ai fini della presente lettera, la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna»;

          «f-bis) coloro che abbiano subìto condanne, anche non definitive, anche in applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per delitti contro la pubblica amministrazione, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché coloro che siano stati condannati in via definitiva per reato non colposo ovvero coloro che siano stati condannati per reati colposi con pena detentiva uguale o superiore a due anni di reclusione. Le cause di esclusione di cui alla presente lettera sono verificate d'ufficio»;

          e) all'articolo 42:

          d) identico:

              1) al quinto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le cabine, rivolte verso il centro della sala dell'elezione, sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite esclusivamente di un riparo frontale e laterale di dimensioni minime tali da assicurare la segretezza del voto, collocato in corrispondenza del ripiano ove avviene l'espressione del voto»;

              1) al quinto comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso di necessità di sostituzione delle cabine sono adottate, anche attraverso un riadattamento di quelle in dotazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, cabine chiuse su tre lati, con il quarto lato aperto, privo di qualsiasi tipo di protezione o oscuramento, rivolto verso il muro. L'altezza delle cabine, stabilita con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve garantire la segretezza delle operazioni di voto riparando il solo busto dell'elettore»;

              2) il sesto comma è sostituito dal seguente:

              2) identico.

          «Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente alla cabina, incluse quelle retrostanti la cabina, devono essere sigillate in modo da impedire la vista e qualsiasi forma di comunicazione dall'esterno»;

          f) all'articolo 75, secondo comma, le parole da: «o, per sua delegazione» fino a: «recano» sono sostituite dalla seguente: «reca».

          soppressa

Art. 2.
(Modifiche al testo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570).
Art. 2.
(Modifiche al testo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570).

      1. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) all'articolo 20:

          a) identico:

              1) il primo comma è sostituito dal seguente:

              soppresso

          «In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto da un presidente e da quattro scrutatori, di cui due, a scelta del presidente, assumono le funzioni di vice presidente e di segretario»;

              2) al secondo comma, le parole da: «che, a giudizio» fino a: «idonei all'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «iscritti nell'elenco di cui al quarto comma»;

              1) al secondo comma, le parole da: «quei cittadini che, a giudizio» fino a: «idonei all'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «i cittadini iscritti nell'elenco di cui al quarto comma»;

              3) il quinto comma è sostituito dal seguente:

              2) identico:

          «In caso di impedimento del presidente, il presidente della corte d'appello, senza indugi e in pubblica adunanza, procede alla sostituzione tramite estrazione a sorte di un numero di nominativi pari a quello occorrente dall'elenco di cui al quarto comma»;

          «In caso di impedimento di uno o più presidenti, il presidente della corte d'appello, senza indugi e in pubblica adunanza, procede alla sostituzione tramite estrazione a sorte di un numero di nominativi pari a quello occorrente dall'elenco di cui al quarto comma»;

              4) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

              3) identico:

          «I presidenti non possono ricoprire tale incarico per due volte consecutive e presso la medesima sezione elettorale.

          «I presidenti non possono ricoprire tale incarico per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale.

          I presidenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

          Identico:

              a) godimento dei diritti civili e politici;

              a) identica;

              b) buona condotta morale;

              soppressa

              c) età non inferiore a diciotto e non superiore a sessantacinque anni;

              b) età non inferiore a diciotto e non superiore a settanta anni;

              d) conseguimento di un diploma di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado»;

              c) identica»;

          b) all'articolo 23:

          b) identico:

              1) all'alinea, dopo le parole: «di segretario» sono aggiunte le seguenti: «, nonché di rappresentante di lista»;

              soppresso

              2) la lettera a) è abrogata;

              1) identico;

              3) alla lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché coloro che con essi abbiano legami di parentela fino al secondo grado»;

              2) alla lettera f), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché in relazione alle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione e di segretario, coloro che abbiano legami di parentela o affinità fino al secondo grado con i candidati medesimi»;

              4) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

              3) identico:

          «f-bis) coloro che abbiano subìto condanne, anche non definitive, per delitti contro la pubblica amministrazione, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché coloro che siano stati condannati in via definitiva per reato non colposo ovvero a pena detentiva superiore a dieci mesi e venti giorni di reclusione per reato colposo. Ai fini della presente lettera a), la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna»;

          «f-bis) coloro che abbiano subìto condanne, anche non definitive, anche in applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale o decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per delitti contro la pubblica amministrazione, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché coloro che siano stati condannati in via definitiva per reato non colposo ovvero coloro che siano stati condannati per reati colposi con pena detentiva uguale o superiore a due anni di reclusione. Le cause di esclusione di cui alla presente lettera sono verificate d'ufficio»;

          c) all'articolo 37:

          c) identico:

              1) al quarto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le cabine, rivolte verso il centro della sala dell'elezione, sono collocate in maniera da rimanere isolate e sono munite esclusivamente di un riparo frontale e laterale di dimensioni minime tali da assicurare la segretezza del voto, collocato in corrispondenza del ripiano ove avviene l'espressione del voto»;

              1) al quarto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Nel caso di necessità di sostituzione delle cabine sono adottate, anche attraverso un riadattamento di quelle in dotazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, cabine chiuse su tre lati, con il quarto lato aperto, privo di qualsiasi tipo di protezione o oscuramento, rivolto verso il muro. L'altezza delle cabine, stabilita con decreto del Ministero dell'interno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, deve garantire la segretezza delle operazioni di voto riparando il solo busto dell'elettore»;

              2) il quinto comma è sostituito dal seguente:

              2) identico;

          «Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente alla cabina, incluse quelle retrostanti la cabina, devono essere sigillate in modo da impedire la vista e qualsiasi forma di comunicazione dall'esterno»;

          d) all'articolo 66, il sesto comma è sostituito dal seguente:

          d) identico:

          «Il presidente reca subito al prefetto l'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente e da almeno due scrutatori, insieme col plico delle schede di cui all'articolo 54, quarto comma, se il comune ha più di una sezione elettorale, l'invio è fatto al presidente dell'Ufficio della prima sezione, che provvede al successivo inoltro al prefetto, dopo il compimento delle operazioni previste dall'articolo 67»;

          «Il presidente reca subito al prefetto l'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente e da almeno due scrutatori, insieme col plico delle schede di cui all'articolo 54, quarto comma; se il comune ha più di una sezione elettorale, l'invio è fatto al presidente dell'Ufficio della prima sezione, che provvede al successivo inoltro al prefetto, dopo il compimento delle operazioni previste dall'articolo 67»;

          e) all'articolo 74, il quinto comma è sostituito dal seguente:

          e) all'articolo 70, il quarto comma è sostituito dal seguente:

          «Il presidente reca subito al presidente dell'Ufficio centrale l'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'Ufficio e firmato dal presidente e almeno da due scrutatori, insieme col plico delle schede di cui all'articolo 54, quarto comma».

          «Identico».

Art. 3.
(Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95).
Art. 3.
(Modifiche alla legge 8 marzo 1989, n. 95).

      1. Alla legge 8 marzo 1989, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. Identico:

          a) all'articolo 1, comma 2:

          a) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

              1) dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

          «a-bis) godere dei diritti civili e politici;

          «a-bis) identica;

          a-ter) avere una buona condotta morale;

          soppressa

          a-quater) avere un'età non inferiore a diciotto e non superiore a sessantacinque anni»;

          a-ter) identica;

              2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

              soppresso

          «b) avere conseguito un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore».

          b) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

          b) identica:

          «Art. 6. – 1. Il presidente della corte d'appello competente per territorio, tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, in pubblica adunanza, preannunciata venti giorni prima con manifesto pubblicato sull'albo pretorio online e affisso nell'albo pretorio di ogni comune del territorio di propria competenza interessato dalle elezioni, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione di ogni comune interessato, se designati, procede:

          «Art. 6. – 1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata dieci giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, interessato, se designati, procede:

          a) al sorteggio, per ogni sezione elettorale di ogni comune, di un numero di nominativi iscritti all'albo degli scrutatori pari a quello occorrente;

          a) identica;

          b) alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi iscritti nell'albo di cui alla lettera a) per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, gli scrutatori sorteggiati ai sensi della citata lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento;

          b) alla formazione, per sorteggio, di una graduatoria di nominativi iscritti nell'albo degli scrutatori per sostituire, secondo l'ordine di estrazione, gli scrutatori sorteggiati ai sensi della citata lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento;

          c) a riservare un numero pari alla metà, arrotondata per difetto, del numero di nominativi occorrente di cui alla lettera a), in favore di coloro che al momento del sorteggio di cui al presente comma e nei trenta giorni precedenti, si trovano in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

          c) identica.

          2. Qualora il numero dei nominativi iscritti all'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui al comma 1, la commissione elettorale comunale procede a un ulteriore sorteggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso.

          2. Identico.

          3. Ai sorteggiati, il sindaco o il commissario notifica, nel più breve tempo, e ai sensi del comma 2, comunque, entro il quindicesimo giorno precedente le elezioni, l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comunicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario, che provvede a sostituire gli impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.

          3. Identico.

          4. La nomina è notificata agli interessati entro il terzo giorno precedente le elezioni.

          4. Identico.

          5. Gli scrutatori non possono essere nominati per due volte consecutive e presso la medesima sezione elettorale.

          5. Gli scrutatori non possono essere nominati per due volte consecutive presso la medesima sezione elettorale.

          6. Gli scrutatori sorteggiati devono partecipare, pena la decadenza dalle proprie funzioni e la immediata sostituzione, ad una lezione formativa presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, sulle corrette procedure di spoglio nonché sulla legislazione in materia di scambio elettorale. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità di attuazione del presente comma e sono individuate le risorse finanziarie allo scopo necessarie nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio».

          6. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità atte ad assicurare, anche in collaborazione con gli uffici elettorali comunali, un'adeguata formazione on line e un costante aggiornamento, ai soggetti nominati componenti dei seggi elettorali sulle corrette procedure di spoglio, anche in relazione alla materia dello scambio elettorale.

 

          7. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 34 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223).
Art. 4.
(Modifiche all'articolo 34 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223).

      1. All'articolo 34 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

      1. All'articolo 34, secondo comma, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, la parola: «500» è sostituita dalla seguente: «700».

          a) al comma 2, la parola: «500» è sostituita dalla seguente: «800»;

          b) al comma 3, la parola: «50» è sostituita dalla seguente: «100».

          soppressa

 

      2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Art. 5.
(Divieto di assunzioni nelle società partecipate).
Art. 5.
(Divieto di assunzioni nelle società partecipate).

      1. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente:

      Identico.

          «2-ter. È fatto divieto di assunzioni di personale dipendente, a qualsiasi titolo, da parte delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società a partecipazione pubblica locale o regionale, totale o di controllo, durante i sessanta giorni antecedenti e successivi alle elezioni comunali o regionali, limitatamente ai comuni o alle regioni interessati».

Art. 6.
(Norme in materia di espressione del voto fuori del comune di residenza).

      Soppresso.

      1. Dopo l'articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono inseriti i seguenti:

          «Art. 53-bis. – 1. In occasione delle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati gli elettori che, per ragioni di studio o di lavoro, si trovano in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, possono comunicare a tale comune, entro trenta giorni dalla data delle elezioni, che eserciteranno anticipatamente il proprio diritto di voto presso il tribunale nel cui circondario si trova il comune in cui studiano o lavorano. Alla domanda sono allegati, oltre a un documento d'identità valido, la documentazione attestante la temporaneità del domicilio. La comunicazione avviene mediante l'invio di apposita domanda, a mezzo di posta elettronica, cui sono allegati, oltre a un documento d'identità valido, la documentazione attestante la temporaneità del domicilio.

          2. Il comune che ha ricevuto le domande di cui al comma 1, dopo aver verificato che nulla osta al godimento dell'elettorato attivo, trasmette, non appena possibile, per via telematica, al Ministero dell'interno i nominativi degli elettori che hanno esercitato l'opzione. Il Ministero dell'interno invia a ciascun tribunale un plico contenente le liste degli elettori che ivi eserciteranno il diritto di voto nonché le schede elettorali entro il giorno antecedente alla data prevista per il voto anticipato.

          3. Il voto anticipato è espresso nella giornata del lunedì antecedente al giorno stabilito per le elezioni.

          Art. 53-ter. – 1. Gli elettori di cui all'articolo 53-bis votano con le modalità di cui al presente articolo.

          2. I tribunali predispongono una sezione elettorale alla quale si applicano le disposizioni del presente testo unico, in quanto compatibili, nonché uno spazio apposito dove l'elettore possa esprimere il voto e comporre il plico nel quale inserire la scheda di voto. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento e un plico non può contenere i documenti elettorali di più di un elettore.

          3. Gli elettori si presentano nella sede del tribunale muniti di un documento d'identità valido. Il presidente della sezione elettorale del tribunale, prima di consegnare il plico all'elettore, ne verifica l'identità confrontando il documento con le liste ricevute dal Ministero dell'interno.

          4. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta esterna e la consegna alla sezione elettorale.

          5. Il presidente della sezione elettorale invia a ciascun comune, entro il quinto giorno antecedente la data stabilita per le votazioni in Italia, le buste che devono essere trasmesse alle sezioni elettorali competenti, aperte dal presidente della sezione, il quale estrae la scheda e la inserisce nell'urna».

 
Art. 6.
(Norme in materia di espressione del voto fuori del comune di residenza in occasione dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione).
 

      1. In occasione dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione gli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovano in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, possono dichiarare al comune di iscrizione elettorale, fino a trenta giorni prima della data della consultazione, che intendono esercitare il proprio diritto di voto presso il comune in cui lavorano, studiano o sono in cura. Alla dichiarazione sono allegati, oltre alla copia di un documento di riconoscimento valido, la documentazione del datore di lavoro o istituto scolastico o sanitario, pubblico o privato, attestante la temporaneità del domicilio nonché copia della tessera elettorale personale o dichiarazione del suo smarrimento.

 

      2. Il comune di iscrizione elettorale verifica che nulla osti al godimento dell'elettorato attivo, dandone notizia, entro il settimo giorno antecedente la data della consultazione, al comune in cui l'elettore è domiciliato per motivi di lavoro, studio o cure mediche.

 

      3. Il comune di domicilio, entro il terzo giorno antecedente la data della consultazione, rilascia all'elettore una attestazione di ammissione al voto con l'indicazione della sezione elettorale presso cui recarsi a votare.

 

      4. L'elettore vota presso la sezione assegnatagli previa presentazione, oltre che di un documento di riconoscimento e della tessera elettorale personale, anche dell'attestazione di ammissione al voto di cui al comma 3, che viene trattenuta agli atti dell'ufficio elettorale della sezione. Del nominativo dell'elettore si prende nota nel verbale dell'ufficio medesimo.

 
Art. 7.
(Disposizioni finanziarie).
 

      1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di euro 738.744 annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

 

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.
(Abrogazione).

      Soppresso

      1. L'articolo 2 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è abrogato.

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