Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4243


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
CIRIELLI, VITO
Disposizioni concernenti la tutela assicurativa per infortuni e malattie del personale del comparto sicurezza e difesa
Presentata il 24 gennaio 2017


      

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Onorevoli Colleghi! — Dalla prima guerra del Golfo si è cominciato a parlare in Italia della tossicità dell'uranio impoverito (depleted uranium – DU), una scoria nucleare utilizzata per la realizzazione di proiettili ad alto potere perforante, e negli anni a seguire, di fronte all'evidenza dei fatti, è emerso il problema degli effetti dannosi che lo stesso poteva provocare nell'uomo.
      Ad oggi sono numerose le sentenze a carico del Ministero della difesa, di cui la maggior parte ormai definitive, che danno ragione a militari italiani ammalatisi o a familiari di militari deceduti. Tali sentenze segnano la storia del caso noto come sindrome dei Balcani, scoppiato nel 2001, con l'emergere dei primi casi di militari italiani ammalatisi o deceduti al rientro dalle missioni in Bosnia Erzegovina e in Kosovo. Due Paesi che erano stati bombardati dalla NATO, nel 1995 e nel 1999, con proiettili al DU, come emerso dalle mappe dei siti bombardati, rese pubbliche dalla stessa NATO in diverse fasi temporali tra il 2001 e il 2003. Dalle mappe risulta, ad esempio, che in Kosovo nel 1999 la zona posta sotto la protezione del contingente italiano fu una delle più bombardate: 50 siti per un totale di 17.237 proiettili.
      In merito al territorio della Serbia, i dati forniti dalla NATO riferiscono che sono state circa 2.500 le bombe al DU lanciate nel 1999, tutte nel sud del Paese.
      Da allora è una battaglia tra chi nega l'esistenza di una correlazione tra esposizione al DU e malattia e chi sostiene il contrario portando come prove i numerosi casi di decessi e di malati nonché le sentenze di condanna a carico del Ministero della difesa.
      Da ultimo, una sentenza storica depositata dalla corte d'appello di Roma nel 2015 (1307/2010 del R.G.) ha decretato «l'inequivocabile certezza» del nesso causale tra esposizione al DU e insorgenza di malattie tumorali. Una conclusione raggiunta dal collegio giudicante avvalendosi del parere di esperti nazionali e facendo riferimento a documenti internazionali.
      Decretazioni che non possono e non devono passare inosservate e che, di fatto, costituiscono un'ammissione ufficiale della sussistenza del nesso di casualità tra i danni fisici e ambientali e l'esposizione al DU o alle nano particelle di metalli pesanti, polveri sottili presenti nei teatri di guerra e nei poligoni militari.
      Nonostante ciò, l'Italia rimane uno dei pochissimi Paesi europei ancora scettico di fronte a un collegamento fra l'esposizione al materiale con cui sono costruite le teste di guerra delle munizioni usate dalla prima guerra del Golfo e l'insorgenza delle forme tumorali.
      In particolare, nel nostro Paese si sono susseguite diverse commissioni di indagine, di cui tre inchieste parlamentari tra l'autunno 2005 e gennaio 2013, mentre lo scorso 22 aprile il parere favorevole della Commissione Affari sociali della Camera dei deputati ha dato l'avvio all’iter per l'istituzione della quarta Commissione parlamentare di inchiesta che, sin dalle prime attività svolte, ha dovuto purtroppo constatare come molte criticità puntualmente portate alla luce dalle precedenti Commissioni non risultino ancora eliminate.
      Ed è proprio in questa prospettiva che si colloca la presente proposta di legge.
      In particolare, al fine di garantire le più ampie tutele alle vittime di infortuni o di malattie professionali, l'articolo 1 prevede l'estensione al personale del comparto difesa e sicurezza dell'assicurazione fornita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), facendo salve le disposizioni vigenti in materia di dipendenza da causa di servizio e dei conseguenti benefìci. In tal modo le prestazioni fornite dall'INAIL diventano complementari rispetto a quelle previste dalle norme in materia di dipendenza da causa di servizio, a beneficio di tutti quei casi in cui il personale non sia completamente protetto dal sistema vigente nell'ambito delle Forze armate.
      Nello specifico, il comma 2 dell'articolo 1 attribuisce all'interessato la facoltà di scegliere tra i benefìci previsti dall’ INAIL e quelli conseguenti all'accertamento della dipendenza da causa di servizio, optando per il beneficio più favorevole, analogamente a quanto già previsto per alcuni benefìci assistenziali e previdenziali del personale civile (articolo 66 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092)
      Al fine di armonizzare e di semplificare i procedimenti avviati rispettivamente dall'INAIL e dal Comitato di verifica per le cause di servizio istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il successivo articolo 2 prevede poi la definitività del giudizio sul riconoscimento di infortunio o di malattia professionale formulato dall'INAIL che, per la sua caratteristica connessa alla criteriologia (nesso causale più forte), risulta preminente rispetto alla criteriologia medico-legale utilizzata per l'accertamento della dipendenza da causa di servizio (nesso causale debole o ultradebole).
      In particolare, la norma prevede che l'accertamento dell'INAIL, ancorché avvenuto successivamente, prevarrà anche laddove il Comitato di verifica per le cause di servizio abbia espresso parere negativo.
      Con l'articolo 3, infine, sono previste nuove norme al fine di agevolare l'onere probatorio gravante sul dipendente e di fornire un'interpretazione più coerente del concetto di «infermità», garantendo maggiori tutele al personale.
      In particolare, il comma 1 dell'articolo 3 introduce nel procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio il concetto di presunzione iuris tantum (presunzione che ammette una prova contraria). Viene stabilito, infatti, che «Si presumono dipendenti da causa di servizio, salvo prova contraria, le ferite, le lesioni o le infermità riportate o aggravate in occasione della prestazione di servizio in aree addestrative caratterizzate da elevata intensità operativa o in missioni operative fuori dai confini nazionali». Tale presunzione:

          a) comporta un’ inversione dell'onere della prova spostandolo dall'interessato che, è bene ricordarlo, oggi deve provare all'amministrazione la dipendenza da causa di servizio;

          b) agevola concretamente e significativamente il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio perché si presume la dipendenza da causa di servizio, salvo che l'amministrazione riesca a provare il contrario.

          Nell'ottica di favorire ulteriormente il personale, il comma 2 estende il principio dell'inversione dell'onere della prova ad altre fattispecie. Nello specifico, introduce:

          a) una presunzione iuris tantum, disponendo che si presumono dipendenti da causa di servizio, salvo prova contraria, gli eventi dannosi conseguenti a reazioni avverse o a complicazioni derivanti da profilassi vaccinali o farmacologiche effettuate in ragione del servizio;

          b) una presunzione iuris et de iure (nel senso che non è ammessa prova contraria) per i casi di malattie epidemico-contagiose contratte da soggetti che prestino o abbiano prestato servizio in operazioni internazionali, le quali si presumono sempre dipendenti da causa di servizio.

          c) il comma 3 prevede che il Governo apporti modifiche all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001 al fine di adeguarlo a quanto disposto dai commi 1 e 2.

          Infine, allo scopo di rafforzare ulteriormente le garanzie a favore del personale, il comma 4 apporta modifiche al comma 564 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevedendo:

          a) un'interpretazione più ampia e coerente del concetto di «infermità», in modo da ricomprendervi anche il personale che subisce ferite o lesioni, poiché l'attuale sistema può comportare situazioni aberranti che è necessario disciplinare con la presente proposta di legge, al fine di evitare di formulare giudizi diversi in casi sostanzialmente analoghi; ciò risulterebbe in contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza che impone di trattare in maniera uguale situazioni uguali. L'attuale interpretazione del concetto di «infermità», infatti, non comprende le ferite o le lesioni e ciò induce la Direzione generale della previdenza militare e della leva del Ministero della difesa, ai fini del citato comma 564, a trattare in maniera diversa, ad esempio, il caso di un pilota deceduto a seguito della caduta dell'elicottero (la pratica per il riconoscimento della causa di servizio non viene istruita o viene istruita ai sensi del precedente comma 563 solo se ne ricorre il caso) rispetto a quello del suo co-pilota morto per infarto (la pratica viene istruita);

          b) l'introduzione di una ulteriore ipotesi di presunzione iuris et de iure (che non ammette, pertanto, prova contraria) relativa alle condizioni ambientali di alcune missioni (ONU, NATO, Unione europea) che, al fine di evitare dubbi interpretativi, si presumono essere sempre «particolari» ai fini del riconoscimento dei benefìci nei confronti di coloro che abbiano contratto ferite, lesioni o infermità invalidanti o alle quali consegua il decesso in occasione o a seguito delle citate missioni.

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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Applicazione al comparto sicurezza e difesa delle norme in materia di infortuni e malattie professionali).

      1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di dipendenza da causa di servizio e dei conseguenti benefìci previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, al personale del comparto difesa e sicurezza si applicano le disposizioni in materia di infortuni e malattie professionali stabilite dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ai fini dell'accertamento del nesso causale e delle prestazioni economiche vigenti.
      2. È fatta salva la facoltà dell'interessato di optare per il beneficio più favorevole.

Art. 2.
(Definitività dell'accertamento).

      1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, il riconoscimento di infortunio o di malattia professionale ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, anche avvenuto successivamente, costituisce accertamento definitivo anche ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dei relativi benefìci previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.

Art. 3.
(Disposizioni in materia di riconoscimento di causa di servizio).

      1. Si presumono dipendenti da causa di servizio, salvo prova contraria, le ferite, le

lesioni o le infermità riportate o aggravate in occasione della prestazione di servizio in aree addestrative caratterizzate da elevata intensità operativa o in missioni operative fuori dai confini nazionali.
      2. Si presumono dipendenti da causa di servizio, salvo prova contraria, gli eventi dannosi conseguenti a reazioni avverse o a complicazioni derivanti da attività di profilassi vaccinica o farmacologica effettuate dal personale in servizio in adempimento di specifiche disposizioni. Si presumono, altresì, dipendenti da causa di servizio le malattie endemico-contagiose contratte in occasione o a seguito di prestazione di servizio in missioni operative svolte fuori dai confini nazionali.
      3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, al fine di adeguarlo a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo.
      4. Al comma 564 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo le parole: «coloro che abbiano» sono inserite le seguenti: «riportato ferite o lesioni ovvero»;

          b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si presumono sempre le particolari condizioni ambientali od operative di cui al periodo precedente per ogni attività di impiego svolta in occasione della prestazione di servizio in missioni operative fuori dai confini nazionali nelle zone di intervento per conto dell'ONU, della NATO o dell'Unione europea».

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