Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4243 |
a) comporta un’ inversione dell'onere della prova spostandolo dall'interessato che, è bene ricordarlo, oggi deve provare all'amministrazione la dipendenza da causa di servizio;
b) agevola concretamente e significativamente il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio perché si presume la dipendenza da causa di servizio, salvo che l'amministrazione riesca a provare il contrario.
Nell'ottica di favorire ulteriormente il personale, il comma 2 estende il principio dell'inversione dell'onere della prova ad altre fattispecie. Nello specifico, introduce:
a) una presunzione iuris tantum, disponendo che si presumono dipendenti da causa di servizio, salvo prova contraria, gli eventi dannosi conseguenti a reazioni avverse o a complicazioni derivanti da profilassi vaccinali o farmacologiche effettuate in ragione del servizio;
b) una presunzione iuris et de iure (nel senso che non è ammessa prova contraria) per i casi di malattie epidemico-contagiose contratte da soggetti che prestino o abbiano prestato servizio in operazioni internazionali, le quali si presumono sempre dipendenti da causa di servizio.
c) il comma 3 prevede che il Governo apporti modifiche all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001 al fine di adeguarlo a quanto disposto dai commi 1 e 2.
Infine, allo scopo di rafforzare ulteriormente le garanzie a favore del personale, il comma 4 apporta modifiche al comma 564 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prevedendo:
a) un'interpretazione più ampia e coerente del concetto di «infermità», in modo da ricomprendervi anche il personale che subisce ferite o lesioni, poiché l'attuale sistema può comportare situazioni aberranti che è necessario disciplinare con la presente proposta di legge, al fine di evitare di formulare giudizi diversi in casi sostanzialmente analoghi; ciò risulterebbe in contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza che impone di trattare in maniera uguale situazioni uguali. L'attuale interpretazione del concetto di «infermità», infatti, non comprende le ferite o le lesioni e ciò induce la Direzione generale della previdenza militare e della leva del Ministero della difesa, ai fini del citato comma 564, a trattare in maniera diversa, ad esempio, il caso di un pilota deceduto a seguito della caduta dell'elicottero (la pratica per il riconoscimento della causa di servizio non viene istruita o viene istruita ai sensi del precedente comma 563 solo se ne ricorre il caso) rispetto a quello del suo co-pilota morto per infarto (la pratica viene istruita);
b) l'introduzione di una ulteriore ipotesi di presunzione iuris et de iure (che non ammette, pertanto, prova contraria) relativa alle condizioni ambientali di alcune missioni (ONU, NATO, Unione europea) che, al fine di evitare dubbi interpretativi, si presumono essere sempre «particolari» ai fini del riconoscimento dei benefìci nei confronti di coloro che abbiano contratto ferite, lesioni o infermità invalidanti o alle quali consegua il decesso in occasione o a seguito delle citate missioni.
1. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di dipendenza da causa di servizio e dei conseguenti benefìci previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, al personale del comparto difesa e sicurezza si applicano le disposizioni in materia di infortuni e malattie professionali stabilite dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ai fini dell'accertamento del nesso causale e delle prestazioni economiche vigenti.
2. È fatta salva la facoltà dell'interessato di optare per il beneficio più favorevole.
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, il riconoscimento di infortunio o di malattia professionale ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, anche avvenuto successivamente, costituisce accertamento definitivo anche ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dei relativi benefìci previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.
1. Si presumono dipendenti da causa di servizio, salvo prova contraria, le ferite, le
lesioni o le infermità riportate o aggravate in occasione della prestazione di servizio in aree addestrative caratterizzate da elevata intensità operativa o in missioni operative fuori dai confini nazionali.a) dopo le parole: «coloro che abbiano» sono inserite le seguenti: «riportato ferite o lesioni ovvero»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si presumono sempre le particolari condizioni ambientali od operative di cui al periodo precedente per ogni attività di impiego svolta in occasione della prestazione di servizio in missioni operative fuori dai confini nazionali nelle zone di intervento per conto dell'ONU, della NATO o dell'Unione europea».