Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4169


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
DONATI, MORETTO, MARCO DI MAIO, MORANI, COPPOLA, DALLAI, ERMINI, GADDA, PARRINI, FRAGOMELI, ZARDINI, ZOGGIA, DI LELLO, ARLOTTI, PATRIARCA, CARRESCIA, PATRIZIA MAESTRI, GALPERTI, BARGERO, ROMANINI, D'INCECCO, CIRACÌ, PRINA, DE MENECH, IORI, PETRINI, SCUVERA, MELILLA, SCHIRÒ, ROSTELLATO, ZACCAGNINI, CARNEVALI, MARTELLA, LODOLINI, SIMONI, MILANATO, BECATTINI, NARDUOLO, FANUCCI, MANCIULLI, CAMANI, FAMIGLIETTI, ZANIN, SANI, BARBANTI, NARDI, MANFREDI, IMPEGNO, ANZALDI, TENTORI, BENAMATI, VICO, ROTTA, IACONO, BASSO, MONTRONI, SENALDI, ABRIGNANI, BONACCORSI, ASCANI
Modifiche alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, concernenti l'attività di estetista, la disciplina dell'esecuzione di tatuaggi e piercing e lo svolgimento delle attività di onicotecnico e di truccatore
Presentata il 12 dicembre 2016


      

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Onorevoli Colleghi! — Il settore del benessere, con particolare riferimento alle attività di acconciatura, estetica, tatuaggio e piercing, costituito da circa 160.000 fra imprese e lavoratori autonomi, garantisce occupazione a migliaia di addetti e riveste un ruolo rilevante per l'economia del Paese (si parla di un giro d'affari annuo pari a 21 miliardi di euro), pur essendo caratterizzato per la quasi totalità da imprese di micro e piccola dimensione.
      In particolare, i settori dell'estetica e del benessere risentono di una serie di problematiche derivanti dalla forte spinta evolutiva del mercato di riferimento: il diffondersi dell'abusivismo e della concorrenza sleale, nonché la domanda crescente di qualità rendono necessaria una professionalità sempre maggiore a tutela degli operatori e dei consumatori.
      Per questo, l'obiettivo della presente proposta di legge, costituita da un articolo unico, è quello di apportare alcune modifiche alla disciplina sull'attività estetica contenuta nella legge 4 gennaio 1990, n. 1, al fine di rendere la professione di estetista più conforme al quadro evolutivo e di regolamentare a livello nazionale le professioni di tatuatore, piercer, truccatore (make up artist) e onicotecnico (secondo i dati di InfoCamere aggiornati al 31 dicembre 2015 ci sono 107.064 imprese di acconciatura, 39.893 di estetica e 2.740 di tatuaggio).
      Oltre a creare un impianto normativo ben definito e al passo con i tempi, la proposta di legge ha anche lo scopo di contrastare il fenomeno dell'abusivismo, che genera una concorrenza spietata per le imprese di estetica, di acconciatura e, in generale, del benessere assumendo come punti di forza i prezzi bassi, il servizio a domicilio e la noncuranza delle norme di legge in materia igienico-sanitaria e di sicurezza, a seguito della quale si rileva anche un aumento delle patologie infettive (dei 4.000 nuovi centri di estetisti e di acconciatori nati negli ultimi anni, ben 2.000 sono abusivi e il giro d'affari generato dal lavoro nero è di 15 milioni di euro di evasione fiscale e contributiva). Basti pensare che i regolamenti per mantenere a norma la struttura di un centro estetico sono comparabili con quelli di uno studio medico (norma CEI 64-8).
      Nel merito, l'articolo 1, comma 1, lettera a), introduce una modifica all'articolo 1, comma 1, della legge n. 1 del 1990, specificando che l'attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano, compresi gli annessi cutanei il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e di proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti, concorrendo al mantenimento e al recupero del benessere psico-fisico della persona. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali e di massaggio e con l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico.
      Si rende necessario chiarire che la superficie del corpo comprende anche gli annessi cutanei – intesi come peli, ciglia e unghie – al fine di garantire un orientamento uniforme in tutto il territorio nazionale nel definire il campo di intervento dell'estetista e di ricomprendere quei servizi di nicchia, relativi alle unghie e alle ciglia, che al tempo dell'approvazione della legge n. 1 del 1990 non erano ancora diffusi.
      Per lo stesso motivo, è necessaria una specificazione relativa al massaggio che in questi anni ha visto proliferare, accanto a quelli estetici, vari tipi di massaggio individuati, fra l'altro, da un recente parere del Ministero dello sviluppo economico, come massaggi del benessere. Questi ultimi non sono normati a livello nazionale, né come professione né come formazione. Poiché gli operatori del massaggio del benessere operano sulla superficie del corpo umano, risulta quanto mai opportuno dare una definizione univoca del massaggio, al fine di ricondurlo nell'ambito delle attività dell'estetica, garantendo la qualifica professionale di chi lo pratica a tutela del consumatore.
      L'aspetto del benessere psico-fisico della persona è molto importante, tanto che, alla lettera b), si introduce la specializzazione in socio-estetica a seguito del percorso formativo previsto, la cui durata è fissata in 600 ore.
      Si chiarisce, inoltre, che per socio-estetica si intende lo svolgimento di trattamenti estetici mirati verso soggetti deboli e in condizioni di fragilità ovvero di soggetti sottoposti a trattamenti sanitari, eseguiti al fine di migliorarne la qualità della vita.
      Il riconoscimento della figura della socio-estetista si rende necessario alla luce delle numerose attività di estetica oncologica, finora a carattere prevalentemente volontaristico, svolte da diversi anni anche in Italia, i cui risultati hanno evidenziato l'elevato livello di ricaduta benefica, in termini di immagine e di aiuto psicologico, registrata presso pazienti e assistiti.
      Alla lettera c) si aggiorna la legge n. 1 del 1990 alla luce dei nuovi modelli di governance delle imprese del settore del benessere, caratterizzati da dinamismo e condivisione degli spazi. Si tratta dell'affitto di poltrona e del coworking, che sostanzialmente consentono lo svolgimento dell'attività, di carattere prevalentemente personale, da parte di due imprenditori in spazi condivisi o confinanti. In tale senso, si prevede che l'attività di estetista possa essere svolta anche mediante concessione in uso a terzi, in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente, di una cabina della propria attività e delle attrezzature funzionali alla prestazione svolta, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e fiscali.
      Inoltre, sono normate ulteriori fattispecie, che si verificano già di frequente nella realtà fattuale, relative alla prestazione svolta dall'estetista presso il domicilio dell'esercente, in un'apposita sede designata dall'impresa committente, presso il domicilio del cliente privato ovvero anche in modo occasionale. Pertanto, si consente lo svolgimento dell'attività a condizione che il servizio prestato comporti il rispetto dei protocolli igienico-sanitari nello svolgimento del trattamento e che sia esercitato dal titolare dell'impresa, da un suo socio o da un suo dipendente in possesso della qualifica professionale.
      Infine, si permette agli operatori di fornire alla clientela prodotti erboristici e integratori alimentari idonei a favorire l'efficacia delle prestazioni svolte, a seguito di specifici corsi regionali di aggiornamento, ove previsti.
      Alla lettera d) si integrano le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico con il massaggio del benessere, la fisica, l'elettrologia e le tecniche di dermopigmentazione, in ragione delle tecnologie sempre più avanzate degli apparecchi elettromeccanici che gli operatori utilizzano nello svolgimento della loro attività.
      Alla lettera e) si precisa che alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendono o cedono alla clientela prodotti cosmetici, erboristici e integratori alimentari strettamente collegati allo svolgimento della propria attività per la continuità dei trattamenti, non si applicano le disposizioni relative alle dichiarazioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
      Alla lettera f) si sostituiscono le dizioni di barbiere e di parrucchiere con quella di acconciatore, alla luce dell'aggiornamento alla disciplina di settore avvenuto con la legge 17 agosto 2005, n. 174.
      Alla lettera g) si introduce la regolamentazione dei profili professionali di tatuatore, piercer, truccatore e onicotecnico, i cui profili sono oggi rimessi a leggi regionali o comunali e dispiegano i propri effetti solo nell'ambito territoriale di competenza del soggetto che ha legiferato. Attualmente, nessuna legge statale disciplina il tatuaggio o il piercing, sebbene la materia sia stata già oggetto della risoluzione ResAP (2008)1 del Consiglio d'Europa, del 20 febbraio 2008, sui requisiti e criteri per la valutazione della sicurezza dei tatuaggi e del trucco permanente, volta alla tutela della salute pubblica, alla quale dovrebbero uniformarsi le legislazioni dei singoli Stati membri dell'Unione europea. L'unica normativa nazionale in materia è costituita dalle Lineeguida emanate dal Ministero della sanità per l'esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing in condizioni di sicurezza, non sufficienti a contenere e disciplinare gli effetti di una richiesta sempre in aumento.
      Pertanto, al fine di garantire l'uniformità nel territorio nazionale, la presente proposta di legge fornisce una definizione delle attività di tatuatore e di piercer, intendendosi per tatuaggio la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o con la penetrazione sottocutanea e intradermica di pigmenti mediante aghi, oppure con una tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni; e per piercing la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni di diversa forma o fattura.
      Queste attività devono essere effettuate nel rispetto delle misure igieniche, preventive, di sicurezza e di educazione sanitaria previste dalle norme vigenti e secondo alcuni criteri. Tra questi, il divieto di eseguire tatuaggi e piercing, a esclusione del piercing al padiglione auricolare, sui minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dalla legge. È comunque vietato eseguire tatuaggi e piercing sui minori di sedici anni. L'esecuzione di piercing al lobo sui minori di sedici anni non può avvenire senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore.
      Per quanto riguarda il percorso formativo, la qualificazione professionale di operatore di tatuaggi e di piercing si intende conseguita dopo la conclusione dell'obbligo scolastico mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 600 ore. Agli operatori già qualificati in estetica sono riconosciuti i crediti formativi. La legge affida alle regioni il compito di emanare norme di programmazione relative ai corsi e all'esame teorico-pratico per conseguire la qualifica.
      La proposta di legge ha anche lo scopo di disciplinare l'attività di onicotecnico, anch'essa attualmente priva di una normativa specifica.
      L'attività di onicotecnico consiste nella costruzione, ricostruzione, applicazione e decorazione su unghie naturali di prodotti specifici anche semipermanenti e con interventi periodici per formare unghie naturali o artificiali. Comprende, inoltre, ogni prestazione eseguita a esclusivo scopo decorativo, sulla superficie di unghie artificiali delle mani e dei piedi, nonché le attività di manicure e di pedicure estetico. Tale attività è di tipo artigianale e, pertanto, è necessario regolare l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane per il suo esercizio, nonché istituire l'apposita qualifica professionale.
      Il medesimo discorso vale per la professione stessa del truccatore professionista, non riconosciuta nel nostro ordinamento. Non esistendo ancora una regolamentazione nazionale per la professione, attualmente non occorre il superamento di esami, ma solo il possesso di un attestato che comprova un percorso di studio teorico-pratico della disciplina del trucco, rilasciato da istituti specializzati. Per questo è importante introdurre una regolamentazione ben precisa della materia, che chiarisca che per truccatore si intende il decoratore del viso e del corpo con cosmetici a scopo di abbellimento artistico, definendone il percorso formativo.
      Con la presente proposta di legge, le qualificazioni professionali di onicotecnico e di truccatore si ottengono dopo il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un corso regionale di qualificazione della durata di un anno con un minimo di 300 ore. La qualificazione professionale di estetista abilita già alle attività di onicotecnico e di truccatore, mentre agli onicotecnici e ai truccatori sono riconosciuti crediti formativi per il conseguimento della qualifica professionale di estetista.
      Inoltre, per i quattro profili introdotti – tatuatore, piercer, truccatore e onicotecnico – è previsto un meccanismo di riconoscimento degli attestati di qualifica ottenuti prima della data di entrata in vigore della nuova normativa. In particolare, i criteri di riconoscimento degli attestati di qualifica ottenuti in precedenza dagli operatori e la modalità di verifica dei requisiti professionali mediante il superamento di un esame sono definiti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di ciascuna attività professionale.
      Infine, una volta fissati i parametri necessari per la qualificazione professionale degli operatori del settore del benessere e dell'estetica, la lettera h) prevede un aggiornamento del valore delle sanzioni amministrative per gli operatori che non esercitano legalmente l'attività.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1:

              1) al comma 1, dopo le parole: «corpo umano» sono inserite le seguenti: «e dei suoi annessi cutanei» e dopo le parole: «inestetismi presenti» sono aggiunte le seguenti: «, concorrendo al mantenimento e al recupero del benessere psico-fisico della persona»;

              2) al comma 2, dopo le parole: «tecniche manuali» sono inserite le seguenti: «e di massaggio» e le parole: «dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713» sono sostituite dalle seguenti: «dalle norme vigenti»;

              3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

          «3-bis. La presente legge disciplina inoltre le attività di tatuaggio, di piercing, di onicotecnico e di truccatore»;

          b) all'articolo 3:

              1) al comma 1, lettera b), le parole: «dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25» sono sostituite dalle seguenti: «dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»;

              2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

          «1-bis. Al termine dei percorsi formativi, coloro che hanno ottenuto la qualifica professionale possono frequentare corsi regionali di specializzazione in socio-estetica, della durata di 600 ore.

          1-ter. Per socio-estetica si intende lo svolgimento di trattamenti estetici mirati verso soggetti deboli e in condizioni di fragilità ovvero di soggetti sottoposti a trattamenti

sanitari, eseguiti al fine di migliorarne la qualità della vita»;

              3) al comma 2, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis»;

          c) all'articolo 4, il comma 5 è sostituito dai seguenti:

          «5. L'attività di estetista può essere svolta:

          a) anche presso il domicilio dell'esercente o presso il domicilio del committente a condizione che il servizio prestato comporti il rispetto dei protocolli igienico-sanitari nello svolgimento del trattamento e che sia esercitato dal titolare dell'impresa, da un suo socio o da un suo dipendente in possesso della qualifica professionale di cui all'articolo 6. Se il committente è un'impresa l'attività può essere svolta in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5;

          b) anche mediante concessione in uso a terzi, in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente, di una cabina della propria attività e delle attrezzature funzionali alla prestazione svolta, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e fiscali. Possono essere anche attivate le attività di acconciatore e di estetista, nello stesso locale che risponda ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5.

          5-bis. Presso un centro di estetica possono essere erogate le prestazioni di cui all'articolo 1 anche in modo occasionale, utilizzando professionisti qualificati in base ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5.

          5-ter. È consentito fornire alla clientela prodotti erboristici e integratori alimentari idonei a favorire l'efficacia delle prestazioni svolte, a seguito di specifici corsi regionali di aggiornamento, ove previsto»;

          d) all'articolo 6, comma 3:

              1) alla lettera d), dopo la parola: «estetico» sono inserite le seguenti: «e del benessere»;

              2) alla lettera f), prima delle parole: «apparecchi elettromeccanici» sono premesse le seguenti: «fisica, elettrologia e»;

              3) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

          «h-bis) tecniche di dermopigmentazione»;

          e) all'articolo 7:

              1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

          «1. Le imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, erboristici e integratori alimentari, strettamente collegati allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non sono tenute alla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114»;

              2) al comma 2, le parole: «legge 11 giugno 1971, n. 426,» sono sostituite dalle seguenti: «normativa vigente»;

          f) all'articolo 9:

              1) al comma 1, le parole: «di barbiere o di parrucchiere» sono sostituite dalle seguenti :«di acconciatore»;

              2) al comma 2, le parole: «I barbieri e i parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono» sono sostituite dalle seguenti: «L'acconciatore nell'esercizio della sua attività può»;

          g) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

          «Art. 9-bis.-1. Si intende per tatuaggio la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o con la penetrazione sottocutanea e intradermica di pigmenti mediante aghi, ovvero con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni.

          2. Si intende per piercing la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni di diversa forma o fattura.

          3. Si intende per onicotecnica la costruzione, la ricostruzione, l'applicazione e la decorazione su unghie naturali di prodotti specifici anche semipermanenti e di interventi periodici per formare unghie naturali

e artificiali. L'attività di onicotecnico comprende ogni prestazione eseguita a esclusivo scopo decorativo, sulla superficie di unghie artificiali delle mani e dei piedi, nonché le attività di manicure e di pedicure estetico.

          4. Si intende per truccatore il decoratore del viso e del corpo con cosmetici a scopo di abbellimento artistico.

          5. Le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono effettuate nel rispetto delle misure igieniche, preventive, di sicurezza e di educazione sanitaria previste dalle norme vigenti.

          6. È vietato eseguire tatuaggi e piercing, a esclusione del piercing al padiglione auricolare, sui minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dalla legge. È comunque vietato eseguire tatuaggi e piercing sui minori di sedici anni. L'esecuzione di piercing al lobo sui minori di sedici anni non può avvenire senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore.

          7. La qualificazione professionale di operatore di tatuaggi e di piercing si intende conseguita dopo la conclusione dell'obbligo scolastico mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 600 ore. Agli operatori già qualificati in estetica sono riconosciuti i crediti formativi. I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al periodo precedente sono organizzati ai sensi dell'articolo 6 e devono garantire il possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali sotto gli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione dei rischi connessi alle tecniche in oggetto.

          8. Le qualificazioni professionali di onicotecnico e di truccatore si intendono conseguite dopo la conclusione dell'obbligo scolastico mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un corso regionale di qualificazione della durata di un anno, con un minimo di 300 ore. I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al periodo precedente sono organizzati ai sensi dell'articolo 6 e devono garantire il possesso di adeguate conoscenze

tecnico-professionali sotto gli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione dei rischi connessi alle tecniche in oggetto. La qualificazione professionale di estetista abilita all'esercizio delle attività di onicotecnico e di truccatore. Agli operatori qualificati in onicotecnica e trucco sono riconosciuti crediti formativi per il conseguimento della qualifica professionale di estetista.

          9. Le attività professionali di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono svolte con l'utilizzazione di apparecchi conformi alla normativa tecnica definita ai sensi delle norme vigenti.

          10. Le attività professionali di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono soggette alla segnalazione certificata di inizio attività, da presentare allo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatti salvi i requisiti di qualificazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici e igienico-sanitari.

          11. Le attività professionali di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono esercitate in forma di impresa individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti, previa iscrizione all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

          12. Presso ogni sede dell'impresa nella quale è esercitata l'attività deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualifica professionale ai sensi dei commi 7 e 8. È vietato lo svolgimento delle attività in forma ambulante o di posteggio.

          13. Le attività di onicotecnico e di truccatore possono essere svolte unitamente a quella di estetista o a quella di acconciatore, di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, anche in forma di imprese distinte esercitate nella medesima sede. Le attività di onicotecnico e di truccatore possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente o presso una sede designata dal cliente o da un altro committente a condizione che siano esercitate dal titolare dell'impresa o da un

suo dipendente in possesso della qualifica professionale di cui al comma 8, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti comunali.

          14. Per l'esercizio abusivo delle attività professionali di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 12.

          15. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di ciascuna attività professionale, definisce i criteri per il riconoscimento degli attestati di qualifica per l'attività di tatuaggio, piercing, onicotecnico e truccatore ottenuti in precedenza, previo superamento di un esame»;

          h) all'articolo 12:

              1) al comma 1, la parola: «regionale» è soppressa e le parole: «da lire un milione a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 5.000 a euro 50.000»;

              2) al comma 2, le parole: «l'autorizzazione comunale» sono sostituite dalle seguenti: «la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 2» e le parole: «da lire un milione a lire due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.000 a euro 5.000».

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