Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4169 |
1. Alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, dopo le parole: «corpo umano» sono inserite le seguenti: «e dei suoi annessi cutanei» e dopo le parole: «inestetismi presenti» sono aggiunte le seguenti: «, concorrendo al mantenimento e al recupero del benessere psico-fisico della persona»;
2) al comma 2, dopo le parole: «tecniche manuali» sono inserite le seguenti: «e di massaggio» e le parole: «dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713» sono sostituite dalle seguenti: «dalle norme vigenti»;
3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. La presente legge disciplina inoltre le attività di tatuaggio, di piercing, di onicotecnico e di truccatore»;
b) all'articolo 3:
1) al comma 1, lettera b), le parole: «dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25» sono sostituite dalle seguenti: «dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»;
2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Al termine dei percorsi formativi, coloro che hanno ottenuto la qualifica professionale possono frequentare corsi regionali di specializzazione in socio-estetica, della durata di 600 ore.
1-ter. Per socio-estetica si intende lo svolgimento di trattamenti estetici mirati verso soggetti deboli e in condizioni di fragilità ovvero di soggetti sottoposti a trattamenti
sanitari, eseguiti al fine di migliorarne la qualità della vita»;3) al comma 2, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis»;
c) all'articolo 4, il comma 5 è sostituito dai seguenti:
«5. L'attività di estetista può essere svolta:
a) anche presso il domicilio dell'esercente o presso il domicilio del committente a condizione che il servizio prestato comporti il rispetto dei protocolli igienico-sanitari nello svolgimento del trattamento e che sia esercitato dal titolare dell'impresa, da un suo socio o da un suo dipendente in possesso della qualifica professionale di cui all'articolo 6. Se il committente è un'impresa l'attività può essere svolta in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5;
b) anche mediante concessione in uso a terzi, in possesso dei requisiti professionali richiesti dalla normativa vigente, di una cabina della propria attività e delle attrezzature funzionali alla prestazione svolta, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e fiscali. Possono essere anche attivate le attività di acconciatore e di estetista, nello stesso locale che risponda ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5.
5-bis. Presso un centro di estetica possono essere erogate le prestazioni di cui all'articolo 1 anche in modo occasionale, utilizzando professionisti qualificati in base ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 5.
5-ter. È consentito fornire alla clientela prodotti erboristici e integratori alimentari idonei a favorire l'efficacia delle prestazioni svolte, a seguito di specifici corsi regionali di aggiornamento, ove previsto»;
d) all'articolo 6, comma 3:
1) alla lettera d), dopo la parola: «estetico» sono inserite le seguenti: «e del benessere»;
2) alla lettera f), prima delle parole: «apparecchi elettromeccanici» sono premesse le seguenti: «fisica, elettrologia e»;
3) dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
«h-bis) tecniche di dermopigmentazione»;
e) all'articolo 7:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Le imprese artigiane esercenti l'attività di estetista che vendano o comunque cedano alla clientela prodotti cosmetici, erboristici e integratori alimentari, strettamente collegati allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non sono tenute alla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114»;
2) al comma 2, le parole: «legge 11 giugno 1971, n. 426,» sono sostituite dalle seguenti: «normativa vigente»;
f) all'articolo 9:
1) al comma 1, le parole: «di barbiere o di parrucchiere» sono sostituite dalle seguenti :«di acconciatore»;
2) al comma 2, le parole: «I barbieri e i parrucchieri nell'esercizio della loro attività possono» sono sostituite dalle seguenti: «L'acconciatore nell'esercizio della sua attività può»;
g) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
«Art. 9-bis.-1. Si intende per tatuaggio la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o con la penetrazione sottocutanea e intradermica di pigmenti mediante aghi, ovvero con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni.
2. Si intende per piercing la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni di diversa forma o fattura.
3. Si intende per onicotecnica la costruzione, la ricostruzione, l'applicazione e la decorazione su unghie naturali di prodotti specifici anche semipermanenti e di interventi periodici per formare unghie naturali
e artificiali. L'attività di onicotecnico comprende ogni prestazione eseguita a esclusivo scopo decorativo, sulla superficie di unghie artificiali delle mani e dei piedi, nonché le attività di manicure e di pedicure estetico.4. Si intende per truccatore il decoratore del viso e del corpo con cosmetici a scopo di abbellimento artistico.
5. Le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono effettuate nel rispetto delle misure igieniche, preventive, di sicurezza e di educazione sanitaria previste dalle norme vigenti.
6. È vietato eseguire tatuaggi e piercing, a esclusione del piercing al padiglione auricolare, sui minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dalla legge. È comunque vietato eseguire tatuaggi e piercing sui minori di sedici anni. L'esecuzione di piercing al lobo sui minori di sedici anni non può avvenire senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore.
7. La qualificazione professionale di operatore di tatuaggi e di piercing si intende conseguita dopo la conclusione dell'obbligo scolastico mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 600 ore. Agli operatori già qualificati in estetica sono riconosciuti i crediti formativi. I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al periodo precedente sono organizzati ai sensi dell'articolo 6 e devono garantire il possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali sotto gli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione dei rischi connessi alle tecniche in oggetto.
8. Le qualificazioni professionali di onicotecnico e di truccatore si intendono conseguite dopo la conclusione dell'obbligo scolastico mediante il superamento di un apposito esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento di un corso regionale di qualificazione della durata di un anno, con un minimo di 300 ore. I corsi e l'esame teorico-pratico di cui al periodo precedente sono organizzati ai sensi dell'articolo 6 e devono garantire il possesso di adeguate conoscenze
tecnico-professionali sotto gli aspetti igienico-sanitari e di prevenzione dei rischi connessi alle tecniche in oggetto. La qualificazione professionale di estetista abilita all'esercizio delle attività di onicotecnico e di truccatore. Agli operatori qualificati in onicotecnica e trucco sono riconosciuti crediti formativi per il conseguimento della qualifica professionale di estetista.9. Le attività professionali di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono svolte con l'utilizzazione di apparecchi conformi alla normativa tecnica definita ai sensi delle norme vigenti.
10. Le attività professionali di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono soggette alla segnalazione certificata di inizio attività, da presentare allo sportello unico di cui all'articolo 38 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fatti salvi i requisiti di qualificazione professionale e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici e igienico-sanitari.
11. Le attività professionali di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono esercitate in forma di impresa individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti, previa iscrizione all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
12. Presso ogni sede dell'impresa nella quale è esercitata l'attività deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualifica professionale ai sensi dei commi 7 e 8. È vietato lo svolgimento delle attività in forma ambulante o di posteggio.
13. Le attività di onicotecnico e di truccatore possono essere svolte unitamente a quella di estetista o a quella di acconciatore, di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, anche in forma di imprese distinte esercitate nella medesima sede. Le attività di onicotecnico e di truccatore possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente o presso una sede designata dal cliente o da un altro committente a condizione che siano esercitate dal titolare dell'impresa o da un
suo dipendente in possesso della qualifica professionale di cui al comma 8, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti comunali.14. Per l'esercizio abusivo delle attività professionali di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 12.
15. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di ciascuna attività professionale, definisce i criteri per il riconoscimento degli attestati di qualifica per l'attività di tatuaggio, piercing, onicotecnico e truccatore ottenuti in precedenza, previo superamento di un esame»;
h) all'articolo 12:
1) al comma 1, la parola: «regionale» è soppressa e le parole: «da lire un milione a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 5.000 a euro 50.000»;
2) al comma 2, le parole: «l'autorizzazione comunale» sono sostituite dalle seguenti: «la segnalazione certificata di inizio attività di cui all'articolo 2» e le parole: «da lire un milione a lire due milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 2.000 a euro 5.000».