Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4173 |
1. Al fine di garantire alle persone fisiche o giuridiche, alle imprese anche agricole nonché agli enti, anche territoriali o ecclesiastici proprietari, concedenti, enfiteuti o livellari, che siano comunque parti di rapporti enfiteutici, di contratti di livello o di canoni, ovvero di contratti assimilabili che conferiscano diritti reali di godimento o diritti obbligatori, un equo bilanciamento delle posizioni formali e sostanziali acquisite o risultanti dalle planimetrie catastali, o da atti di trasferimento immobiliare notarili o da scritture private autenticate aventi data certa antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nel caso che risultino in contrasto tra loro e indipendentemente dal fatto che per le stesse posizioni giuridiche siano già stati azionati i rimedi tipici estintivi dei diritti in essere, purché non si siano ancora conclusi i relativi eventuali procedimenti giudiziali con il passaggio in giudicato delle decisioni, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, un decreto legislativo volto a coordinare, modificare e integrare, anche disponendone la delegificazione ovvero l'abrogazione totale o parziale, la normativa relativa all'istituto dell'enfiteusi, del livello o del canone agrario, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuare strumenti normativi per definire la situazione dei contratti in essere attraverso un livello minimo di certezza per l'identificazione dei soggetti attualmente titolari di tali diritti reali di godimento ovvero obbligatori, anche ponendoli in relazione con i soggetti originariamente titolari degli stessi diritti al fine di stabilire criteri omogenei per la risoluzione delle controversie relativamente ai titoli di possesso
relativi agli immobili interessati dai diritti in oggetto;b) coordinare e razionalizzare le disposizioni di legge vigenti in materia di enfiteusi, di livello o di canone agrario al fine di poterle ricondurre in due principali schemi normativi che attribuiscano alle parti diritti reali di godimento ovvero obbligatori;
c) prevedere idonei modalità e strumenti giuridici da attuare in tempi non inferiori a cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'alinea, per consentire la transizione dei rapporti giuridici in essere da rapporti fondati su diritti reali di godimento a rapporti fondati su diritti obbligatori con particolare riguardo all'eliminazione del carattere di perpetuità da tali rapporti giuridici;
d) ridefinire e semplificare le disposizioni normative relative ai processi relativi all'affrancamento ovvero alla devoluzione del fondo enfiteutico in ragione dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in materia, avendo particolare riguardo al valore del diritto di proprietà del proprietario originario e al valore della funzione sociale ed economica da riconoscere al coltivatore attuale del fondo per il miglioramento dell'immobile;
e) adeguare il testo delle disposizioni di legge vigenti in materia di enfiteusi, di livello o di canone agrario alle disposizioni adottate a livello statale in materia di locazione di immobili urbani e di contratti agrari pluriannuali, anche trascrivibili nei pubblici registri immobiliari, al fine di garantirne la coerenza, e coordinare formalmente e sostanzialmente il testo delle disposizioni vigenti, anche contenute in provvedimenti di natura regolamentare, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo e coordinare le eventuali discipline speciali di dettaglio con i princìpi della nuova normativa statale al fine di garantirne la piena attuazione.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Lo schema del decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi d'informazione e di motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può comunque essere adottato.