Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4068 |
1. All'articolo 1, comma 2, terzo periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957», le parole: «con l'eventuale attribuzione di un premio di maggioranza, a seguito del primo turno di votazione qualora una lista abbia conseguito un numero di voti validi pari almeno al 40 per cento del totale nazionale, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio ai sensi dell'articolo 83» sono sostituite dalle seguenti: «con l'eventuale attribuzione di un premio fisso di governabilità alla lista che abbia conseguito il più alto numero di voti validi, purché pari almeno al 20 per cento del totale nazionale, ai sensi dell'articolo 83».
2. Il quinto comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
3. Il comma 2-bis dell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è abrogato.
4. All'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) il numero 5) è abrogato;
2) il numero 6) è sostituito dal seguente:
«6) verifica se la lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi del numero 2), abbia conseguito almeno 340 seggi»;
b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Qualora la verifica di cui al comma 1, numero 6), abbia dato esito negativo, l'Ufficio verifica se la cifra elettorale nazionale della lista con la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi del comma 1, numero 2), corrisponda almeno al 20 per cento del totale dei voti validi espressi, fermo restando quanto stabilito al comma 6.
2-bis. Se la verifica di cui al comma 2 ha dato esito negativo, resta ferma l'attribuzione dei seggi ai sensi del comma 1, numero 4).
2-ter. Se la verifica di cui al comma 2 ha dato esito positivo, alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale è ulteriormente attribuito un numero aggiuntivo di seggi fino ad un massimo di 90 seggi, che costituiscono il premio di governabilità. In tale caso l'Ufficio somma ai seggi attribuiti alla lista ai sensi del comma 1, numero 4), i 90 seggi del premio di governabilità e verifica se il totale dei seggi attribuiti alla lista superi il numero di 340 seggi. In caso positivo, sottrae alla lista i seggi in eccesso, in modo tale che il numero dei seggi aggiuntivi del premio di governabilità non superi quello necessario per raggiungere il totale di 340 seggi, fermo restando quanto stabilito al comma 6. L'Ufficio assegna alla suddetta lista il numero di seggi determinato ai sensi del secondo e del terzo periodo. L'Ufficio divide quindi la cifra elettorale nazionale della lista per il
numero di seggi assegnato, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza»;
c) il comma 5 è abrogato;
d) al comma 6, le parole: «ovvero delle liste ammesse all'eventuale ballottaggio; ai fini del conseguimento della percentuale di cui al comma 1, numero 5)» sono sostituite dalle seguenti: «; ai fini del conseguimento della percentuale di cui al comma 2».
5. All'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, le parole: «premio di maggioranza», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «premio di governabilità».
a) al comma 4, le parole: «ovvero comma 2, o ancora a seguito dello svolgimento del ballottaggio» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero comma 2-bis, ovvero comma 2-ter»;
b) al comma 6, dopo le parole: «comma 1, numero 7),» sono inserite le seguenti: «ovvero comma 2-bis,»;
c) al comma 7, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Qualora l'Ufficio centrale nazionale determini l'attribuzione dei seggi ai sensi dell'articolo 83, comma 2-ter, l'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevutane comunicazione, assegna due terzi dei seggi di cui all'articolo 93-bis, comma 2, alla lista che ha conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale e i seggi restanti alle altre liste ammesse.».