Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4304-A


DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 16 febbraio 2017 (v. stampato Senato n. 2630)
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(GENTILONI SILVERI)
di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 16 febbraio 2017
(Relatori: MAZZIOTTI DI CELSO, per la I Commissione;
BOCCIA, per la V Commissione)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dalle Commissioni permanenti II (Giustizia), III (Affari esteri e comunitari), IV (Difesa), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura) e dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Le Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione), il 21 febbraio 2017, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 4304.
torna su
PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

      La III Commissione,

          esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 4304, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante: «Proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative», approvato dal Senato;

          condivise le finalità del provvedimento che costituisce uno strumento di enorme importanza per dare una soluzione, seppur parziale, ai diversi problemi legati alla mancata attuazione di norme di legge e per affrontare talune situazioni di emergenza che si sono venute a manifestare nel corso degli ultimi mesi;

          espresso apprezzamento per la misura, opportunamente introdotta nel corso dell'esame al Senato, intesa a differire la scadenza del termine per avvalersi di un regime fiscale di favore al quale potranno ricorrere quei lavoratori che abbiano deciso di rientrare dall'estero, prorogando in tal modo l'applicabilità della normativa «controesodo»;

          valutate positivamente le altre modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato e segnatamente le previsioni riguardanti la partecipazione dell'Italia alle strategie globali intese a rafforzare la stabilità del sistema monetario internazionale ed una crescita economica a vantaggio di tutti i paesi e i popoli, secondo gli impegni assunti con il piano d'azione adottato nel Vertice G20 di Hangzhou, tenutosi nel settembre scorso,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

      La IX Commissione,

          esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 244 del 2016, recante «Proroga e definizione di termini» (C. 4304 Governo, approvato dal Senato),

          segnalato che il provvedimento in esame reca disposizioni di proroga che, in alcuni casi, fanno seguito a proroghe già presenti – talvolta in modo reiterato – nei recenti decreti legge di analogo contenuto esaminati negli anni scorsi;

          richiamata, ad esempio, la proroga al 31 dicembre 2017 del termine di entrata in vigore del divieto di incroci proprietari tra imprese televisive e di comunicazione elettronica e imprese editrici, che interviene per il settimo anno consecutivo (articolo 6, comma 1);

          evidenziato l'ulteriore differimento al 31 dicembre 2017 dell'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206 sulla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle relative abilitazioni (articolo 9, comma 2);

          segnalata la proroga – per la undicesima volta – del termine per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti finalizzato ad impedire le pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente, definendo altresì gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi (articolo 9, comma 3);

          rilevate le ulteriori proroghe in materia di abilitazione all'uso dei trattori agricoli o forestali (articolo 3, comma 2-ter), al pagamento del contributo per l'iscrizione all'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi (articolo 9, comma 5), nonché alla proroga di un anno del termine di durata in carica dei componenti del Comitato Centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori (articolo 9, comma 9-duodecies);

          richiamata inoltre la proroga dell'efficacia del Contratto di programma parte servizi- 2012-2014, nelle more del completamento dell'iter di perfezionamento del nuovo contratto di programma, parte servizi 2016-2021 (articolo 9, comma 9-ter)

          rilevato che viene anche prorogato dal 31 dicembre 2017 al 31 gennaio 2018 il termine per l'emanazione del decreto ministeriale per gli interventi a favore delle imprese che operano nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto, attraverso il sostegno agli investimenti produttivi finalizzati alla transizione verso forme produttive più moderne e sostenibili, con particolare riferimento alla ricerca e allo sviluppo di modalità di alimentazione alternativa, nonostante esso non fosse di immediata scadenza e fosse stato introdotto con la legge di bilancio per il 2017, quindi solo alcune settimane or sono;

          constatato, infine, che mediante il meccanismo della proroga viene regolato il regime agevolato per le spedizioni di prodotti editoriali (articolo 2, commi 4, 5 e 6), mentre non viene disposta alcuna proroga – neanche in termini formali – per introdurre una nuova disciplina nell'ambito del settore dei soggetti autorizzati ai servizi automobilistici di competenza statale;

          ritenuto doveroso ribadire l'esigenza di carattere generale di evitare, per ragioni di coerenza sistematica e di certezza del diritto, proroghe continue di termini di legge così come l'introduzione di discipline di settore in ambiti normativi – quali un decreto finalizzato a definire termini legislativi - che non consentono interventi organici;

          ribadita altresì, l'esigenza di pervenire alla stipula dei contratti tra Ministero e RFI secondo tempi e procedure che consentano di evitare proroghe o forzature nelle procedure di approvazione, soprattutto al fine di assicurare un tempestivo e proficuo esame degli stessi da parte delle competenti Commissioni parlamentari,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:

          a) con riferimento alle disposizioni del comma 1 dell'articolo 6, si segnala l'esigenza di introdurre nel testo unico dei media audiovisivi una disposizione che renda permanente il divieto di incroci proprietari tra settore televisivo, settore delle comunicazioni elettroniche e imprese editrici di quotidiani;

          b) con riferimento alle disposizioni del comma 2 dell'articolo 9, occorre che il Governo provveda quanto più tempestivamente possibile alla definizione della disciplina attuativa concernente i corsi di formazione per addetti al salvamento acquatico;

          c) con riferimento alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 9, si adottino le opportune iniziative per pervenire, sulla base di un approfondito confronto con le regioni, le città metropolitane e gli altri enti locali, a una revisione complessiva della disciplina concernente il servizio taxi e il servizio di noleggio con conducente, perseguendo in modo equilibrato gli obiettivi di contrastare le pratiche abusive e di garantire condizioni adeguate per un efficiente svolgimento dei servizi a vantaggio sia degli operatori sia degli utenti e affrontando le problematiche connesse alle conseguenze che determina il ricorso alle tecnologie informatiche sull'assetto del mercato di questi stessi servizi.

          d) si svolgano gli opportuni approfondimenti sull'applicazione della nuova disciplina in materia di servizi di linea interregionale di competenza statale al fine di evitare pregiudizi per le imprese del settore.


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

      La X Commissione,

          esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre

2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative (C. 4304 Governo, approvato dal Senato);

          valutato positivamente l'articolo 3, comma 1, in cui si prevede, entro un limite di spesa pari a 117 milioni di euro, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, fino a un limite di 12 mesi, per le imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta, in deroga ai limiti di durata generale stabiliti per questa tipologia di intervento;

          richiamate le disposizioni recate dall'articolo 5, comma 11-sexies, che differiscono ulteriormente al 31 dicembre 2017 il termine per l'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto;

          ricordato che la X Commissione il 5 agosto 2015 ha approvato le risoluzioni conclusive di dibattito Da Villa 8-00133, Ricciatti 8-00134 e Arlotti 8-00135 che impegnavano il Governo ad una soluzione definitiva della questione dell'adeguamento alla normativa antincendio delle strutture da 25 a 50 posti letto, che si protrae - con una serie di proroghe e differimenti - dal 1994;

          osservato che questa situazione ultraventennale di proroghe e rinvii non giova alle esigenze di concorrenza nel mercato turistico né a quelle di sicurezza e che, pertanto, è auspicabile una soluzione definitiva della questione con un intervento normativo, come richiesto dalle testé citate risoluzioni;

          considerato che il comma 8 dell'articolo 6 proroga al 31 dicembre 2018 il termine delle concessioni per commercio su aree pubbliche in essere alla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, al fine di allineare le scadenze delle concessioni medesime e garantire omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione sull'intero territorio nazionale, anche in virtù della circostanza che non tutte le amministrazioni competenti hanno avviato le relative procedure di selezione;

          sottolineato, in merito, che nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta la specificazione che, al fine del rilascio delle nuove concessioni entro il 31 dicembre 2018, le amministrazioni interessate che non vi abbiano provveduto devono avviare le procedure di selezione pubblica nel rispetto della vigente normativa nazionale e regionale;

          ricordato al riguardo che l'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, ha demandato a un'intesa in sede di Conferenza unificata la definizione dei criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, nonché le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo e a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie;

          ritenuta l'opportunità, alla luce delle norme del decreto-legge in esame, di assicurare la salvaguardia delle procedure e degli atti adottati

dagli enti territoriali competenti in attuazione dell'intesa in sede di Conferenza unificata n. 83/CU del 5 luglio 2012, conseguita in applicazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010;

          considerata l'opportunità, anche in relazione al dibattito politico e al confronto con le categorie, di riaprire in sede europea la riflessione sull'applicazione della direttiva 2006/123/CE alle concessioni per il commercio su aree pubbliche;

          sottolineata l'importanza di dare tempestiva attuazione all'obbligo di installazione di un contatore di fornitura, volto a contabilizzare i consumi di ciascuna unità immobiliare e favorire la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi, prorogato dal comma 10 dell'articolo 6 al 30 giugno 2017;

          condivise le disposizioni dei commi 10-bis e 10-ter dell'articolo 6 che recano una serie di modifiche ai decreti-legge n. 1/2015 e n. 191/2015 volte a rafforzare la certezza normativa dell'approvazione del piano ambientale, armonizzandolo con le esigenze del processo di vendita. In particolare, in base alle modifiche proposte:

          saranno esclusi dalla procedura gli offerenti che non accettino tutte le risultanze del parere espresso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sulle proposte di modifica o integrazione del piano ambientale;

          il termine per l'attuazione del piano ambientale, fissato al 30 giugno 2017, è prorogato al 30 settembre 2017 (ulteriormente prorogabile di 18 mesi) con il conseguente adeguamento degli obblighi previsti dal recente parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

          la responsabilità penale o amministrativa dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati per l'attuazione del Piano vale fino al 31 dicembre 2018 e cioè entro i 18 mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del DPCM di approvazione delle modifiche del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

      La XI Commissione,

          esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge Atto Camera n. 4304, di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre

2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini, approvato dal Senato della Repubblica;

          espresso apprezzamento per la proroga della validità delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 125 del 2013, disposta dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge, che completa le disposizioni dell'articolo 1, comma 368, della legge di bilancio per il 2017, relative alla proroga delle graduatorie approvate prima del medesimo decreto;

          condivise le disposizioni dell'articolo 1, comma 8, del decreto, che proroga al 1° gennaio 2018 il termine di decorrenza del divieto per le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione con modalità di esecuzione organizzate dal committente, in attesa del completamento della riforma del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;

          osservato che l'articolo 1, comma 9, proroga fino al 1° gennaio 2018 la facoltà per le Province e le Città metropolitane di stipulare contratti di lavoro a tempo determinato relativi a servizi erogati dai centri per l'impiego, con scadenza non successiva al 31 dicembre 2017, anche nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016, purché venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dai contratti stessi;

          segnalata l'esigenza di individuare una soluzione strutturale che garantisca un adeguato funzionamento della rete dei centri per l'impiego, assicurando al contempo la valorizzazione delle professionalità presenti nell'ambito di tali strutture;

          condivise le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, del decreto, che dispone la concessione, nel limite di spesa di 117 milioni di euro nel 2017, di un ulteriore periodo, non superiore a 12 mesi, di cassa integrazione straordinaria alle imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, in deroga ai limiti di durata generali;

          apprezzate le disposizioni dell'articolo 3, commi 3-sexies e 3-septies, che differiscono al 1° gennaio 2018 il termine di decorrenza per l'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative alla rivalutazione dei trattamenti operata nel 2015, a fronte di una dinamica dell'inflazione minore rispetto a quella ipotizzata in sede di previsione;

          preso atto con favore della proroga, disposta dall'articolo 3, comma 3-octies, del decreto, della concessione delle prestazioni dell'indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi per gli eventi di disoccupazione compresi nel periodo 1° gennaio 2017 - 30 giugno 2017;

          rilevata l'opportunità che, in ragione della peculiare condizione dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, si integri la disciplina degli ammortizzatori sociali previsti dall'ordinamento con uno strumento che, in via strutturale, garantisca il sostegno del reddito dei collaboratori che abbiano perduto involontariamente

la propria occupazione, anche prevedendone il finanziamento a valere su una specifica contribuzione a carico dei medesimi collaboratori, valutando anche l'estensione delle tutele agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca titolari di borse di studio;

          rilevato che, in ragione dell'imminente scadenza del termine per la conversione in legge del decreto, non sussistono le condizioni per introdurre modifiche o integrazioni al testo approvato dall'altro ramo del Parlamento;

          evidenziato l'impegno ad affrontare in occasione della discussione di altri provvedimenti le questioni emerse nell'ambito dell'esame del decreto, sia in materia di lavoro, sia in ambito previdenziale,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

      La XII Commissione,

          esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4304 Governo, approvato dal Senato: «Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative»;

          evidenziato che, con riferimento alla proroga di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, concernenti la revisione del «sistema di governo» del settore farmaceutico e della relativa remunerazione della filiera distributiva, appare opportuno prevedere un termine meno ampio, dato che tale riordino, sollecitato più volte dalle regioni, appare oramai indifferibile,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente osservazione:

          valutino le Commissioni di merito l'opportunità di limitare l'estensione della proroga di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge in oggetto, anticipando al 30 giugno 2017 il termine del 31 dicembre 2017, previsto dal decreto-legge.


PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Agricoltura)

      La XIII Commissione,

          esaminato il disegno di legge C. 4304, di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative;

          preso atto che il provvedimento contiene numerose disposizioni che interessano il settore agricolo, tra le quali, in particolare:

              la proroga dei termini per l'esercizio delle disposizioni di delega contenute all'articolo 15, comma 1, della legge n. 154 del 2016, in materia di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica, mediante il riordino di enti, società ed agenzie vigilati dal MIPAAF, il riassetto del settore ippico e il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori, e all'articolo 21, comma 1, della medesima legge, concernente il sostegno alle imprese agricole nella gestione dei rischi e delle crisi e per la regolazione dei mercati (articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione);

              il differimento al 31 dicembre 2017 del termine – scaduto il 31 dicembre 2015 – per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso dei trattori agricoli o forestali, e della conseguente attivazione dei relativi corsi di aggiornamento (articolo 3, comma 2-ter);

              la proroga di sei mesi del termine, contenuto nel comma 3 dell'articolo 2 della legge n. 154 del 2016, entro il quale i consorzi di tutela delle denominazioni di qualità (DOP, IGP, IGT) e dei vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica protetta devono adeguare gli statuti al fine di introdurre criteri che assicurino l'equilibrio di genere (articolo 12, comma 2-ter);

              la proroga al 1° luglio 2017 del termine per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10 della legge n. 154 del 2016, che ha ridefinito, con decorrenza dall'anno 2017, il contributo dovuto al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) (articolo 12, comma 2-quater);

              la proroga – anche per il 2017 – del finanziamento necessario alla copertura integrale della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca, relativa all'anno 2016, fino a (ulteriori) 17 milioni di euro (articolo 13, comma 6-undecies);

              la proroga al 31 dicembre 2017 del termine di sei mesi disposto dall'articolo 64, comma 2, della legge n. 238 del 2016 (cosiddetto testo unico sul vino) per l'adeguamento ai nuovi requisiti introdotti per l'esercizio delle attività di controllo e certificazione sui vini a DO e IG (articolo 13, comma 6-duodecies);

          valutati con particolare favore gli interventi contenuti all'articolo 13, comma 6-undecies, ed auspicato che, per il settore della pesca,

venga introdotta una specifica disciplina a regime in materia di ammortizzatori sociali;

          valutato altresì con favore il differimento del termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso dei trattori agricoli o forestali contenuto all'articolo 3, comma 2-ter, e ricordato che, in sede di esame del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 (C. 2803), analogo differimento era stato già richiesto dalla Commissione Agricoltura nel parere espresso in data 27 gennaio 2015;

          ritenuto necessario che il Governo, nei termini prorogati a norma dell'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione, provveda ad esercitare – senza ricorrere ad ulteriori proroghe – le deleghe conferitegli dall'articolo 15, comma 1, e dall'articolo 21, comma 1, della legge n. 154 del 2016;

          sottolineata infine la necessità che, nei termini prorogati dall'articolo 12, comma 2-quater e dall'articolo 13, comma 6-duodecies, venga data puntuale attuazione alle disposizioni contenute, rispettivamente, all'articolo 10 della legge n. 154 del 2016 (in materia di contributo dovuto al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti - CONOE), e all'articolo 64, comma 2, della legge n. 238 del 2016 (in materia di controlli e sanzioni su prodotti agricoli e alimentari a denominazione protetta, con particolare riferimento ai vini),

      esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

      La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

          esaminato il disegno di legge del Governo C. 4304, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative», approvato dal Senato;

          richiamato il proprio parere espresso in data 18 gennaio 2017, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato;

          rilevato che il decreto-legge reca un complesso di disposizioni che intervengono, come fisiologicamente accade per i decreti-legge cosiddetti «mille proroghe», su numerosi ambiti materiali, ma che risultano legate tra loro dalla comune funzione di prorogare o differire termini

direttamente o indirettamente previsti da disposizioni legislative vigenti,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE
Per tornare alla pagina di provenienza azionare il tasto BACK del browser