Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4310


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(GENTILONI SILVERI)
e dal ministro dell'interno
(MINNITI)
di concerto con il ministro della giustizia
(ORLANDO)
e con il ministro per gli affari regionali
(COSTA)
Conversione in legge del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città
Presentato il 20 febbraio 2017


      

torna su
Onorevoli Deputati! — Il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, reca disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.
      L'intervento nasce dalla sempre più avvertita esigenza di una riflessione sul concetto di sicurezza che soprattutto oggi caratterizza la condizione di complessità propria dei grandi centri urbani. La nuova società, ormai tendenzialmente multietnica, richiede infatti – unitamente ai necessari interventi di sostegno rivolti ai «nuovi consociati» – una serie di misure di rassicurazione della comunità civile globalmente intesa, finalizzate a rafforzare la percezione che le pubbliche istituzioni concorrono unitariamente alla gestione delle conseguenti problematiche, nel superiore interesse della coesione sociale.
      Il provvedimento disciplina, pertanto, modalità e strumenti di coordinamento tra le funzioni dello Stato, delle regioni, delle province autonome e degli enti locali in materia di politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata.
      Ai fini del presente decreto, con un intervento di natura definitoria, si intende infatti per «sicurezza integrata» l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali nonché da altri soggetti istituzionali, che concorrono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali. Prendendo spunto anche da precedenti esperienze di natura pattizia, si delinea una rete di partenariato interistituzionale finalizzata alla gestione dei territori che affianca e integra le politiche dell'ordine pubblico in senso stretto con politiche di nuova prevenzione rimesse anche alle competenze proprie delle regioni e degli enti locali. Il modello sviluppato, anche in attuazione del principio del coordinamento legislativo tra lo Stato e le regioni di cui all'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, ammette l'esistenza di uno spazio giuridico orizzontale nel quale interagiscono soggetti giuridici diversi, con strumenti e legittimazioni distinte, nella consapevolezza che la cooperazione tra i diversi livelli di governo possa garantire – in un'ottica multifattoriale e poliedrica – maggiori e più adeguati livelli di sicurezza, laddove quest'ultima non è più soltanto da identificarsi con la sfera della prevenzione e della repressione dei reati (e, quindi, con la sfera della sicurezza «primaria»), ma è intesa anche come attività volta al perseguimento di fattori di equilibrio e di coesione sociale, di vivibilità e di prevenzione situazionale connessi ai processi di affievolimento della socialità nei territori delle aree metropolitane e di conurbazione. In tali ambiti emerge, infatti, sempre più una condizione percepita di insicurezza e di disagio della popolazione, che spesso deriva da comportamenti o da situazioni ambientali, di natura non necessariamente o evidentemente criminale, per le quali si impongono iniziative che non attengano esclusivamente alle attività di tutela dell'integrità delle persone e dei patrimoni, cui sono preposte in via esclusiva le competenze statuali in materia di ordine pubblico e sicurezza, ma che assicurino la tutela di ulteriori e più diffuse esigenze correlate a una concezione nuova del rapporto tra lo Stato e i cittadini, da intendere quale condizione espansiva dell'individuo, alla quale viene riferita la possibilità di esprimere i propri diritti di libertà, individuale o collettiva, delineandosi dunque quale nuovo bene pubblico volto a favorire l'inveramento dei diritti.
      Ciò determina anche il necessario ampliamento della categoria giuridica della sicurezza urbana, nell'ambito della quale vengono infatti in gioco altri e più variegati profili, il cui complesso registro dimostra come nel concetto di sicurezza urbana si inscriva un'ampia gamma di situazioni, aspirazioni, interessi, rivolti al soddisfacimento di un catalogo altrettanto ampio di esigenze, tutte strumentali alla promozione dell'individuo-persona; aspetto per il quale occorre assicurare precisi interventi anche sulle dinamiche socio-economiche e di contesto, che appartengono più propriamente alla competenza dell'ente locale.
      Il presente decreto-legge propone, quindi, un nuovo modello organizzativo che, evocando una molteplicità di elementi di varia e diversissima natura il cui tratto unificante è rappresentato dalla comune riferibilità all'esperienza dei grandi agglomerati, prevede meccanismi e strumenti differenziati di intervento, da attuare nel rispetto e nei limiti delle specifiche responsabilità e competenze che, in un'ottica di rete e nel rispetto del principio della leale collaborazione, assumeranno i contenuti e le modalità che risultino più utili al presidio da attuare.
      In una prospettiva di coerente riforma normativa del sistema, il provvedimento in particolare:

          individua contenuti e strumenti delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata, sul presupposto del pluralismo istituzionale e della necessità di perseguire un obiettivo di coordinamento sinergico tra i vari attori pubblici del sistema;

          individua nella Conferenza unificata la sede qualificata nell'ambito della quale definire le linee generali delle politiche

pubbliche per la promozione della sicurezza integrata per il coordinamento delle attività di interesse comune;

          rimette a specifici accordi tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione di interventi in materia di sicurezza integrata;

          definisce, ai fini del presente decreto, la sicurezza urbana individuandola quale bene pubblico e proietta nel sistema di tutela una pluralità di fattori a misura variabile, in parte governati dagli apparati difensivi della comunità, in parte amministrati dalle stesse comunità locali attraverso interventi di profilassi e di prevenzione che, in un'ottica di sicurezza situazionale, agiscano sulle cause più profonde del malessere urbano e realizzino migliori condizioni di socialità;

          rimette l'attuazione di interventi per la sicurezza urbana a specifici patti tra il prefetto e il sindaco, da stipulare nel rispetto delle linee guida adottate su proposta del Ministro dell'interno con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali;

          con la tecnica della novella sull'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

              interviene sul potere di ordinanza extra ordinem del sindaco, ampliando le ipotesi che lo legittimano, in qualità di capo della comunità locale, a adottare provvedimenti contingibili e urgenti connessi a problematiche emergenti nell'ambito del contesto locale;

              prevede che il sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da un afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, possa adottare ordinanze non contingibili e urgenti in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni;

          prevede che il comune possa adottare regolamenti per la cura del territorio e per la vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

          istituisce un apposito organo, il Comitato metropolitano – copresieduto dal prefetto e dal sindaco metropolitano – quale sede deputata all'analisi, alla valutazione e al confronto sulle tematiche in materia di sicurezza urbana relative al territorio della città metropolitana;

          modifica l'articolo 54 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000, attraverso la specificazione di fattispecie che, presentando una più stretta correlazione ai valori propri della sicurezza primaria, precisino le competenze che il sindaco, in ambito urbano, potrà continuare ad esercitare in qualità di ufficiale del Governo;

          definisce specifiche misure per il contrasto delle condotte che compromettono la libera e piena fruibilità di particolari spazi pubblici, caratterizzati da un rilevante flusso di utenti, in relazione alle quali si registra difficoltà o inopportunità di intervenire con forme esclusivamente sanzionatorie;

          interviene nella delicata materia delle occupazioni arbitrarie di immobili, con la definizione dei criteri e delle modalità di intervento della forza pubblica, tramite il rinvio ad apposite disposizioni impartite dal prefetto. L'obiettivo è quello di superare i pericoli di possibili turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, tenuto conto della necessità del bilanciamento dei diversi interessi in gioco;

          introduce la possibilità per le regioni di utilizzare integralmente, esclusivamente per le finalità connesse al numero unico europeo 112 (attivazione dei servizi di emergenza in ambito regionale) e alle relative centrali operative, i risparmi derivanti dalle cessazioni finalizzate alle assunzioni 2016, 2017, 2018 e 2019.

      Il provvedimento è composto di 18 articoli, suddivisi in due capi.


      Il capo I (articoli da 1 a 8), recante disposizioni in materia di collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana, è suddiviso in due sezioni.
      La sezione I, in materia di collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana, disciplina modalità e strumenti di coordinamento tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali in materia di politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata, cui concorrono i vari livelli di governo ciascuno nel rispetto e nei limiti delle proprie competenze e attribuzioni. Per lo Stato e le regioni la disposizione dà altresì attuazione al principio del coordinamento legislativo, di cui all'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, in materia di ordine pubblico e sicurezza. Il comma 2 dell'articolo 1 definisce poi, ai fini del presente decreto, la «sicurezza integrata» come l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali per la promozione e l'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali.
      L'articolo 2 dispone che le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata siano adottate su proposta del Ministro dell'interno con accordo sancito in sede di Conferenza unificata, quale sede congiunta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, e siano rivolte prioritariamente a coordinare, per lo svolgimento di attività di interesse comune, l'esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali interessati, anche con riferimento alla collaborazione tra le Forze di polizia e la polizia locale.
      L'articolo 3, al comma 1, stabilisce che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano concludere specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, anche diretti a disciplinare gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale. I successivi commi 2 e 3 prevedono inoltre che il meccanismo concertativo così delineato dalla disposizione consenta di utilizzare anche il circuito informativo derivante dalla condivisione dei dati e degli elementi connessi all'attuazione delle suddette politiche pubbliche, indirizzando anche i singoli soggetti verso interventi e iniziative di propria specifica competenza. In tal senso il comma 2 dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche sulla base degli accordi di cui al comma 1, possano sostenere, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, gli interventi di promozione della sicurezza integrata, anche adottando misure di sostegno finanziario a favore dei comuni maggiormente interessati da fenomeni di criminalità diffusa. Il comma 3 prevede che lo Stato, nelle attività di programmazione e predisposizione degli interventi di rimodulazione dei presìdi di sicurezza territoriale, tenga conto delle indicazioni di criticità segnalate o emerse in sede di applicazione dei previsti accordi.
      Il comma 4, infine, dispone che lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuino, anche utilizzando la sede della Conferenza unificata, strumenti e modalità di monitoraggio dell'attuazione degli accordi in materia di sicurezza integrata.
      La sezione II, in materia di sicurezza urbana, all'articolo 4, definisce la sicurezza urbana, individuandola quale bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, i soggetti istituzionali di cui all'articolo 1, nel rispetto delle competenze e delle funzioni attribuite a ciascuno di essi.
      L'articolo 5 individua i contenuti dei patti in materia di sicurezza urbana sottoscritti tra lo Stato e gli enti locali. La norma provvede a dare una qualificazione giuridica a strumenti convenzionali che ormai da diversi anni rappresentano una delle forme più utilizzate attraverso le quali si concretano le politiche integrate di sicurezza urbana condivise tra i diversi attori pubblici al fine di garantire la collaborazione reciproca e la sinergica integrazione degli interventi.
      Il comma 1 prevede che, in coerenza con le linee generali già definite in sede di Conferenza unificata, con appositi patti stipulati tra il prefetto e il sindaco, nel rispetto di linee guida adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, possano essere individuati, in relazione alla specificità dei contesti, interventi per la sicurezza urbana anche in considerazione delle esigenze delle aree rurali contermini al territorio urbano.
      Il comma 2 precisa gli obiettivi da essi perseguiti in via prioritaria, che si concretizzano in attività di:

          a) prevenzione dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone più interessate da fenomeni di degrado;

          b) promozione del rispetto della legalità, anche mediante mirate iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita, compresi l'occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati nonché la prevenzione di altri fenomeni che comunque comportino la turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici;

          c) promozione del rispetto del decoro urbano, anche valorizzando forme di collaborazione tra le amministrazioni competenti, finalizzate a coadiuvare l'ente locale nell'individuazione di aree urbane in cui sono situati musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, da sottoporre a particolare tutela ai sensi dell'articolo 9, comma 3.

      Il successivo articolo 6 istituisce un comitato metropolitano con il compito di svolgere attività di analisi, valutazione e confronto sui temi della sicurezza urbana relativi al territorio della città metropolitana. Alle riunioni del citato organo, che è copresieduto dal prefetto e dal sindaco metropolitano, partecipano, oltre al sindaco del comune capoluogo, qualora non coincida con il sindaco metropolitano, i sindaci dei comuni interessati alle questioni riferite ai rispettivi ambiti territoriali. Il comma 1 dispone, altresì, che possano essere invitati a partecipare anche soggetti pubblici o privati dell'ambito territoriale interessato. Il comma 2 prevede che per la partecipazione alle riunioni non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
      L'articolo 7 indica gli ulteriori strumenti e obiettivi per l'attuazione di iniziative congiunte. Esso dispone che, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 3 e dei patti di cui all'articolo 5, possano essere individuati specifici obiettivi per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e per la sua valorizzazione, alla cui realizzazione possono concorrere, sotto il profilo strumentale, finanziario e logistico, ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di accordi territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo, enti pubblici, anche non economici, e soggetti privati. Il comma 2 stabilisce altresì che nell'ambito del perseguimento degli obiettivi delineati nel precedente comma 1 si applichino le disposizioni contenute nella legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296), secondo cui «per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'interno, o, per sua delega, i prefetti possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale

o finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali».
      L'articolo 8 novella gli articoli 50 e 54 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, proprio al fine di delineare gli ambiti di specifica competenza del sindaco nell'adozione di ordinanze di natura contingibile e non contingibile.
      La riflessione, partita da un'attenta analisi delle fattispecie di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2008, concernente il potere di ordinanza del sindaco in qualità di ufficiale del Governo per la tutela della sicurezza urbana, ha considerato come le stesse fattispecie, che con il suddetto decreto ministeriale erano state ricondotte all'attuazione dell'articolo 54 del citato testo unico, presentassero elementi di disomogeneità i quali, facendo riferimento anche a situazioni non strettamente correlate alla sfera della sicurezza primaria, potessero ricondursi ad aspetti che si collegano a funzioni proprie dell'ente locale.
      Si riconosce dunque al sindaco, attraverso le novelle ai citati articoli 50 e 54, la possibilità di emanare ordinanze extra ordinem finalizzate all'attuazione di interventi contingibili e urgenti che, in considerazione dei profili di maggiore o minore contiguità dell'interesse da tutelare al concetto primario di sicurezza ovvero a quello secondario, ne legittimano l'adozione da parte di questo ultimo o in qualità di ufficiale del Governo, nel primo caso, o di rappresentante della comunità locale, nel secondo.
      Quando il sindaco, dunque, si farà carico di affrontare situazioni strettamente connesse alla grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti (prima in parte postulate dal citato decreto ministeriale 5 agosto 2008 in quanto ricondotte all'alveo dei poteri sindacali di cui all'articolo 54 del testo unico), i provvedimenti adottati andranno ad integrare una nuova potestà di autonomo intervento di urgenza riconosciuta al sindaco quale rappresentante della comunità locale (articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1). A questo titolo egli potrà anche intervenire in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
      Sempre al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da un afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, il sindaco potrà inoltre disporre, con strumento ordinario, per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche (articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2). Si tratta in questo caso di ordinanze «ordinarie», che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 115 del 2011, aveva ritenuto ipotizzabili a condizione che esse fossero conformi ai princìpi costituzionali della riserva di legge, dell'imparzialità della pubblica amministrazione e dell'eguaglianza (articoli 23, 97 e 3 della Costituzione). In quella sede la Corte aveva inoltre osservato che, qualora si fosse voluto conferire al sindaco un potere di ordinanza di natura non contingibile e urgente, esso avrebbe dovuto operare in coerenza con i presupposti e i limiti a tal fine indicati da una norma di rango primario. In questo caso, l'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 2), corrispondendo alle indicazioni del giudice delle leggi, opera quale norma agendi, definendo direttamente i presupposti e i limiti di tali provvedimenti sindacali.
      La lettera b) dello stesso comma 1 del suddetto articolo 8 interviene invece sull'articolo 54 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000, sostituendone integralmente il comma 4-bis. La nuova formulazione ammette l'adozione di ordinanze extra ordinem da parte del sindaco in qualità di ufficiale del Governo, riconducendo quel potere a situazioni che, per la loro natura o il loro contesto, sono considerate più contigue all'esigenza di tutela della sicurezza primaria. In tal senso egli potrà operare per prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardino fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.
      Il comma 2 prevede che nelle materie di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), i comuni possano adottare regolamenti ai sensi del citato testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
      In questo caso, i citati regolamenti potranno mettere in opera interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.
      Il capo II (articoli da 9 a 18) reca disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano.
      In particolare, sono stati previsti strumenti atti a garantire condizioni per un'ordinata e civile convivenza nelle città, attraverso forme di controllo e di vigilanza del territorio volte ad assicurare la fruibilità di taluni luoghi pubblici, quotidianamente interessati da rilevanti flussi di persone, anche solo di connotazione turistica.
      Nel dettaglio, l'articolo 9 stabilisce misure per la vivibilità delle città, necessarie al fine di prevenire e contrastare l'insorgenza di fenomeni di degrado in aree urbane particolarmente sensibili in quanto costituenti punti nevralgici della mobilità, quali infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, nonché – qualora espressamente individuate dai regolamenti comunali di polizia urbana – attraverso forme di collaborazione interistituzionale con le amministrazioni interessate, aree urbane cittadine in cui sono situati musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico.
      A tal fine, la disposizione mira a sanzionare condotte che incidono negativamente sulla libera fruizione di spazi pubblici. Tale limitazione può essere la conseguenza della violazione di divieti di stazionamento o di occupazione degli spazi connessi alla libera accessibilità e fruizione delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale (urbano ed extraurbano) e delle relative pertinenze, laddove con il termine di «infrastrutture fisse e mobili» si intende il complesso di opere secondarie e complementari della struttura di base, necessarie affinché quest'ultima possa funzionare (ad esempio, del servizio metropolitano è considerata infrastruttura non solo la rete dei binari, ma anche i vagoni dei convogli, mentre la stazione e le vie di accesso rientrano nel concetto di pertinenza). Ancorché non risultino espressamente menzionati, possono altresì ricondursi alla violazione in argomento anche comportamenti diversi e ulteriori, che comunque comportino la turbativa della libera fruizione di spazi pubblici, come, per esempio, l'esercizio della prostituzione con modalità ostentate ovvero l'esercizio dell'accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti.
      I suddetti comportamenti, pur non integrando necessariamente violazioni di legge, compromettono la fruibilità di particolari luoghi, rendendone difficoltoso il libero utilizzo e la normale e sicura fruizione degli spazi pubblici, con profili di rischio anche per la sicurezza relativamente ad alcuni ambiti a vario titolo legati ad una rilevante mobilità.
      La previsione di un sistema sanzionatorio di tal genere non rappresenta una novità a livello europeo: si segnala, infatti, che in Germania, nella città di Monaco di Baviera, già dal 1980 la mendicità è stata inserita tra gli usi speciali del centro storico soggetti ad autorizzazione, ma è stato altresì specificato che l'accattonaggio in qualsiasi forma rappresenta un uso speciale che non può essere autorizzato.
      Il meccanismo delineato prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a chiunque ponga in essere tali condotte, che non consentono una piena e libera fruizione di spazi pubblici.
      L'autorità competente a sanzionare le eventuali violazioni è individuata nel sindaco del comune nel cui territorio le medesime sono state accertate; i proventi, derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate, sono devoluti al comune competente, che li destina all'attuazione di iniziative di sostegno del decoro urbano.
      Per le medesime finalità di tutela della piena e libera fruizione delle aree e dei luoghi in argomento, l'ordine di allontanamento può essere disposto anche nei confronti di chi versa in uno stato di ubriachezza manifesta, o compie atti contrari alla pubblica decenza, ovvero esercita il commercio abusivo: in tali evenienze, però, non troverà applicazione la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal decreto, posto che le condotte anzidette risultano già sanzionate dalla vigente normativa e i relativi proventi vengono versati all'Erario.
      Contestualmente alla rilevazione della condotta lesiva, si prevede che al trasgressore venga ordinato di allontanarsi dal luogo in cui è stato commesso il fatto.
      Il successivo articolo 10 determina le modalità di applicazione dell'ordine di allontanamento dalle zone individuate all'articolo precedente.
      Innanzitutto, il provvedimento inibitorio, che non può avere un'efficacia superiore alle quarantotto ore, deve avere forma scritta ed essere motivato. Una copia del provvedimento è trasmessa immediatamente al questore competente per territorio e, contestualmente, ne è data notizia ai servizi socio-sanitari territorialmente competenti, ove ne ricorrano le condizioni. Quest'ultima segnalazione assume particolare importanza, in quanto riconducibile alla possibilità di assicurare eventuali forme di intervento a sostegno di soggetti bisognosi, che versino in stato di particolare disagio. Nel caso di reiterazione della condotta sanzionata, il questore, qualora dalla stessa possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato e per un periodo non superiore a sei mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree in argomento, espressamente specificate, tenendo peraltro conto, in sede di applicazione del provvedimento che nega l'accesso in determinate zone, delle esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto.
      Qualora quest'ultimo sia un soggetto condannato con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni, per reati contro la persona o il patrimonio, il divieto di accesso non può avere durata inferiore a sei mesi né superiore a due anni. In tale caso peraltro, attesa la più ampia efficacia temporale del provvedimento questorile, è previsto che l'ordine di allontanamento sia sottoposto al giudizio di convalida da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria, che vi provvederà, secondo il modello previsto per il cosiddetto «DASPO» nelle manifestazioni sportive, ai sensi dei commi 2-bis, 3 e 4 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
      Nell'ipotesi in cui il trasgressore dell'ordine di allontanamento sia un minore, si procede alla sua segnalazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
      In relazione ai possibili dubbi circa la sovrapposizione della misura in argomento con quella del foglio di via obbligatorio, che il questore può irrogare ai sensi dell'articolo 2 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, basti osservare che diversi sono la durata (qui non superiore a dodici mesi, nel foglio di via obbligatorio non superiore a tre anni), gli ambiti interdetti (qui una o più delle aree di cui all'articolo 9, nel foglio di via obbligatorio l'intero comune dal quale si è allontanati), i soggetti destinatari (nel caso di cui all'articolo 10 chiunque abbia commesso l'illecito amministrativo, nel caso del foglio di via obbligatorio solo i soggetti dediti alla commissione di reati non residenti nel comune).
      Si prevede, inoltre, che, a seguito di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nei luoghi o nelle aree indicate nell'articolo 9, la concessione della sospensione condizionale della pena possa essere subordinata dal giudice all'imposizione del divieto di accedere a luoghi o aree, rientranti tra quelle menzionate all'articolo 9, specificamente individuate.
      Infine, affinché tali disposizioni ricevano la più ampia applicazione, si prevede che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, il Ministro dell'interno, sentito il parere del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica, determini i criteri generali volti a favorire il rafforzamento della cooperazione, informativa e operativa, tra le Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e i Corpi e servizi di polizia municipale. Le attività di rafforzamento della cooperazione non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; alle stesse si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
      Infatti, il bene pubblico della sicurezza dei cittadini può essere maggiormente garantito a seguito dello sviluppo di politiche integrate e partecipate di sicurezza, nella sinergia tra attività delle strutture dello Stato preposte alla pubblica sicurezza e i diversi livelli delle autonomie territoriali, pur nel rispetto dei distinti ambiti di competenza.
      D'altronde è quanto meno opportuno promuovere un valido rapporto di collaborazione tra prefetti e sindaci, finalizzato ad assicurare un più intenso e integrato processo conoscitivo delle problematiche emergenti sul territorio.
      L'articolo 11 interviene in tema di occupazione arbitraria di immobili. In tale contesto, il protrarsi della congiuntura economica non favorevole ha determinato, in particolare nelle aree urbane più densamente popolate, l'acuirsi di emergenze abitative. Ciò ha dato luogo, oltre che a tensioni sociali, anche a comportamenti illegali, culminati in occupazioni abusive di immobili di proprietà pubblica o privata. Tali situazioni, peraltro, hanno assunto in questi anni dimensioni particolarmente rilevanti nelle aree metropolitane: basti considerare che, nel solo territorio del comune di Roma, gli edifici sottratti illegalmente alla libera fruibilità dei proprietari sono oggi oltre cento.
      Gli strumenti normativi attualmente previsti dall'ordinamento appaiono insufficienti a far fronte a questa criticità. Del resto, in assenza di una specifica disciplina, l'esperienza maturata ha reso palesi le difficoltà connesse all'esecuzione dei provvedimenti di sgombero adottati dall'autorità giudiziaria, finalizzati a privare gli autori del reato della disponibilità degli edifici. Ciò, peraltro, talvolta ha dato luogo ad improprie evocazioni delle autorità di pubblica sicurezza, ritenute competenti per l'attuazione dei predetti provvedimenti giudiziari.
      L'intervento normativo si propone, quindi, di superare queste criticità, attraverso una chiara definizione dei percorsi attraverso i quali le predette autorità di pubblica sicurezza possono mettere a disposizione la forza pubblica, tenuto conto dei diversi interessi coinvolti.
      In questo senso, la disposizione prevede che il prefetto impartisce, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 13 della legge n. 121 del 1981, apposite disposizioni al fine di determinare coerenti modalità esecutive dei provvedimenti di sgombero di immobili abusivamente occupati, disposti dall'autorità giudiziaria.
      Le predette disposizioni rispondono all'esigenza di prevenire i pericoli di possibili turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica derivanti dallo sgombero degli immobili in argomento e, nel rispetto di parametri oggettivi e precostituiti, tengono anche conto del numero di immobili da sgomberare.
      Le disposizioni in questione sono adottate sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, al quale, come è noto, partecipano il sindaco del comune capoluogo nonché i sindaci dei comuni di volta in volta interessati (e al quale possono essere invitati a partecipare componenti dell'ordine giudiziario). Ciò in ragione del fatto che – come precisa il comma 2 – gli atti di indirizzo in questione devono essere calibrati coniugando una pluralità di interessi: la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nel contesto urbano di riferimento; i diritti dei soggetti proprietari degli immobili; la capacità delle regioni e degli enti locali di garantire le necessarie misure di assistenza alloggiativa ai soggetti in condizione di «fragilità» o che comunque vi abbiano diritto.
      L'eventuale annullamento, in sede giurisdizionale amministrativa, dell'atto con il quale sono state emanate le predette disposizioni può dar luogo, salvi i casi di dolo o colpa grave, esclusivamente al risarcimento del danno in forma specifica.
      L'articolo 12 è volto a limitare il fenomeno dell'abuso delle sostanze alcoliche, soprattutto da parte dei giovani, che può determinare, in aree della città interessate da aggregazione notturna, episodi ricorrenti connotati da condotte violente contro il patrimonio o la persona o di particolare gravità per la sicurezza urbana.
      A tal fine si prevede che il sindaco possa adottare, con riferimento a dette aree urbane, ordinanze in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nel rispetto delle procedure e dei limiti temporali previsti dai regolamenti comunali. La reiterata inosservanza del divieto posto dall'autorità sindacale comporta l'applicazione, nei confronti del trasgressore, della misura della sospensione temporanea dell'attività per un periodo massimo di quindici giorni.
      Sempre al fine di limitare il fenomeno dell'abuso delle sostanze alcoliche da parte dei giovani, la disposizione interviene sull'articolo 14-ter della legge 30 marzo 2001, n. 125, precisando che è vietata la vendita degli alcolici ai minori anche per finalità di asporto o di consumo sul posto.
      L'articolo 13, con l'obiettivo di rafforzare il contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all'interno di locali pubblici o aperti al pubblico, introduce la possibilità per il questore di imporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso a locali pubblici (o ad esercizi analoghi) a soggetti – anche se minorenni, come stabilito dal comma 5 – condannati con sentenza definitiva o confermata in grado di appello per i reati di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope), commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di locali pubblici, aperti al pubblico, ovvero in pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e di bevande, nonché in quelli dove si effettua anche attività di intrattenimento e svago. Il richiamo alle ragioni di sicurezza da esplicitare nel provvedimento del questore appare idoneo a fondare le ragioni del divieto che altrimenti resterebbe collegato alla mera verificazione della condanna.
      Oltre a tale misura, che non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a cinque, il questore può disporre anche il divieto di stazionamento nelle immediate vicinanze dei predetti locali, ovvero può prescrivere una o più delle seguenti misure: obbligo di presentarsi presso l'autorità di pubblica sicurezza o di rientrare nella propria abitazione entro una determinata ora; divieto di allontanarsi dal comune di residenza; obbligo di comparire in un ufficio di polizia specificamente indicato negli orari di entrata e di uscita di istituti scolastici.
      La disposizione in esame punisce con sanzione pecuniaria amministrativa la violazione di un diverso ordine dell'autorità amministrativa medesima, che sembra rientrare – proprio in ragione dei motivi di sicurezza per cui è dato – nella più ampia previsione dell'articolo 650 del codice penale.
      L'inserimento della «clausola di salvezza» sembra la più idonea a prevenire l'ipotesi di bis in idem, né nel caso è possibile fare applicazione dei princìpi giurisprudenziali – che escludono la configurabilità della fattispecie di cui all'articolo 650 del codice penale in caso di violazione delle misure cautelari coercitive – in considerazione del fatto che le violazioni in parola trovano la loro sanzione in ambito processuale, estraneo alla presente regolamentazione.
      Tali misure di prevenzione prendono spunto da provvedimenti analoghi già applicati efficacemente per contrastare condotte di violenza realizzate in occasione di manifestazioni sportive e, poiché incidono su libertà costituzionalmente garantite (come quella alla libera circolazione delle persone), sono sottoposte al vaglio dell'autorità giudiziaria, che deve provvedere alla convalida del provvedimento adottato dal questore, qualora ne ravvisi i presupposti. Le stesse ordinanze di convalida sono ricorribili per Cassazione, nel pieno rispetto delle garanzie riconducibili alla tutela del diritto alla difesa e al contraddittorio, con la precisazione che il ricorso non sospende comunque l'esecuzione del provvedimento.
      Si prevede, inoltre, che in sede di condanna per reati di cui all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope), commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di locali pubblici, aperti al pubblico, ovvero in pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e di bevande, nonché in quelli dove si effettua anche attività di intrattenimento e svago, la concessione della sospensione condizionale della pena può essere subordinata dal giudice all'imposizione del divieto di accedere in locali pubblici o pubblici esercizi specificamente indicati.
      L'articolo 14 interviene sul tema del numero unico europeo per le emergenze 112, consentendo alle regioni di utilizzare integralmente, esclusivamente per le finalità connesse all'attivazione del predetto numero e delle relative centrali operative, i risparmi derivanti dalle cessazioni finalizzate alle assunzioni 2016, 2017, 2018 e 2019. Le regioni che hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio possono, per le predette finalità, bandire, nell'anno successivo, procedure concorsuali finalizzate all'assunzione di personale per un contingente massimo commisurato alla popolazione residente in ciascuna regione, determinato in misura pari ad un'unità di personale per trentamila residenti. A tal fine le regioni possono utilizzare integralmente le cessazioni dal servizio previste per le annualità 2016 (facoltà assunzionali 2017), 2017 (facoltà assunzionali 2018), 2018 (facoltà assunzionali 2019) e 2019 (facoltà assunzionali 2020). Tale possibilità consente alle regioni di realizzare le attività connesse al numero unico europeo per le emergenze 112, di cui all'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, e alle relative centrali operative.
      L'articolo 15 integra la disciplina delle misure di prevenzione personali secondo le novità normative introdotte dal provvedimento in esame, in quanto si prevede che tra i soggetti destinatari delle misure di prevenzione rientrino anche coloro che abbiano violato il divieto di frequentazioni dei luoghi tutelati dalle norme sopra descritte; peraltro l'utilizzo di tale misura di controllo è previsto anche dalla normativa in materia di atti persecutori, di cui all'articolo 612-bis del codice penale (cosiddetto stalking).
      Si stabilisce, inoltre, che, ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possono essere disposti dall'autorità giudiziaria, sia pure in modo facoltativo e non obbligatorio, con il consenso dell'interessato, anche mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici ai sensi dell'articolo 275-bis del codice di procedura penale. La disposizione in esame consente una maggiore efficacia della misura di prevenzione per l'effetto deterrente del controllo a distanza e agevola l'attività di monitoraggio e controllo; occorre però precisare che si ricorrerà all'applicazione di tale misura solo nei limiti delle disponibilità degli strumenti tecnici di controllo.
      Si evidenzia che l'Amministrazione dell'interno sta definendo una gara per l'affidamento di un servizio di monitoraggio da remoto, per un numero congruo di apparecchi volti a soddisfare tutte le esigenze connesse ai controlli elettronici.
      L'articolo 16 interviene inserendo un comma aggiuntivo nell'articolo 639 del codice penale, che punisce il deturpamento e l'imbrattamento di cose altrui, nel caso in cui l'azione vandalica sia commessa su immobili, su mezzi di trasporto pubblico o privato ovvero su cose di interesse storico o artistico. In tal modo si vuole rendere più incisivo il contrasto dell'attività dei cosiddetti writers, che affligge molti centri urbani, e quindi, al fine di sottolineare il disvalore dell'azione compiuta e nell'intento di rafforzare il senso civico, si prevede che il giudice, nella sentenza di condanna, ai sensi dell'articolo 165 del codice penale, disponga l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l'obbligo di sostenerne le spese, ovvero di rimborsare quelle da altri sostenute a tal fine. È anche possibile, con il consenso del condannato, la prestazione di una attività non retribuita in favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa. Si tratta, com'è evidente, di misure sanzionatorie innovative, volte a rimarcare la valenza solidaristica della sanzione irrogata, che, prima ancora di produrre effetti emendativi del condannato, operano, attraverso il facere imposto dal giudice, a sostanziale ristoro dell'intera comunità, lesa dalla pregressa condotta antigiuridica.
      L'articolo 17 reca la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento, mentre l'articolo 18 dispone l'entrata in vigore del decreto.
torna su
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

      Il decreto-legge in esame propone, con il capo I rubricato «Collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana», un nuovo modello di governo del sistema di sicurezza nelle aree urbane ed è volto a definire, in coerenza con il mutato assetto costituzionale, la disciplina e gli strumenti propri dei diversi soggetti istituzionali (lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché gli enti locali) chiamati a comporre – in un'ottica multifattoriale e poliedrica e nel rispetto delle specifiche competenze – le politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata volte a stabilizzare i fattori di equilibrio e di coesione sociale, di vivibilità e di prevenzione situazionale necessari, connessi alle condizioni di complessità dei grandi centri urbani.
      Dall'attuazione del decreto-legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si tratta di un impianto a carattere prevalentemente ordinamentale che ammette, nell'ambito del citato modello di governo «multilivello», l'esistenza di uno spazio giuridico orizzontale nel quale interagiscono, con strumenti e legittimazioni distinte, soggetti giuridici diversi, tra cui anche gli enti locali e il sindaco che, per interventi emergenziali di «sicurezza situazionale» legati al degrado urbanistico o all'affievolimento dei livelli di coesione sociale del proprio territorio, può agire direttamente quale rappresentante della comunità locale.
      Il provvedimento è composto da diciotto articoli suddivisi in due capi. Il capo I è rubricato «Collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana» (articoli da 1 a 8).
      In particolare, l'articolo 3 prevede, al comma 1, la stipula di accordi tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'attuazione delle linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata, mentre il comma 2 statuisce che le stesse regioni e province autonome possano a tal fine adottare misure di sostegno finanziario a favore dei comuni maggiormente interessati da fenomeni di criminalità diffusa. Le disposizioni dell'articolo 3 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le attività previste costituiscono mere facoltà che lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano potranno svolgere con le risorse destinate dagli stessi ai citati fini, nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio.
      Analoga considerazione viene svolta anche per la sottoscrizione dei patti in materia di sicurezza urbana, previsti dall'articolo 5, tra il prefetto e il sindaco. La norma si limita a prevedere la possibilità di contribuzione da parte degli enti locali, nei limiti delle disponibilità di bilancio dei medesimi enti.
      Ugualmente, le risorse economiche previste nell'articolo 7 per il sostegno strumentale e logistico al perseguimento di specifici obiettivi connessi all'attuazione delle politiche integrate per la promozione della

sicurezza urbana destinati all'incremento dei servizi di controllo del territorio potranno essere assicurate dalle regioni, dagli enti locali, nonché dagli enti pubblici, anche non economici, e dai soggetti privati sulla base di una specifica norma contenuta nella legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296).
      L'articolo 6 istituisce un comitato metropolitano con il compito di svolgere attività di analisi, valutazione e confronto delle tematiche di sicurezza urbana relative al territorio della città metropolitana. Alle riunioni del citato organo, che è copresieduto dal prefetto e dal sindaco metropolitano, partecipano, oltre al sindaco del comune capoluogo, i sindaci dei comuni interessati alle questioni riferite ai rispettivi ambiti territoriali. È altresì prevista la partecipazione di soggetti pubblici o privati del territorio interessato qualora sia ritenuto opportuno. La presenza alle riunioni del comitato non dà diritto a compensi, gettoni di presenza e rimborso delle spese, né determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Eventuali ulteriori spese di funzionamento del comitato sono finanziate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
      Anche il capo II, rubricato «Disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano», contiene una serie di disposizioni, prevalentemente di carattere ordinamentale.
      L'articolo 9 determina le modalità applicative relative all'ordine di allontanamento dagli specifici luoghi – connessi alla mobilità – in cui il trasgressore abbia posto in essere una condotta vietata. In particolare, il comma 1 prevede l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 a 300 euro nei confronti di chi abbia posto in essere comportamenti che limitano la libera accessibilità o la fruizione delle infrastrutture, fisse e mobili, a servizio della mobilità (ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano). Contestualmente alla contestazione dell'illecito, il trasgressore riceve, per iscritto, un ordine di allontanamento dal luogo in cui è stata commessa la violazione per la durata di 48 ore. L'autorità competente è il sindaco del comune nel cui territorio le infrazioni sono state accertate e i proventi delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti al comune competente, con vincolo di destinazione per iniziative migliorative del decoro urbano.
      Il comma 2 stabilisce che il predetto ordine di allontanamento è disposto anche nei confronti di chi viola le disposizioni contenute negli articoli 688 (ubriachezza molesta) e 726 (atti contrari alla pubblica decenza) del codice penale e nell'articolo 29 del decreto legislativo n. 114 del 1998 (commercio abusivo).
      In questi casi, peraltro, le somme corrisposte a titolo di sanzione amministrativa restano attribuite all'erario ed è disposto, ricorrendone le condizioni, il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l'illecito o che ne costituiscono il provento.
      Le medesime disposizioni (ordine di allontanamento e irrogazione della sanzione amministrativa) si applicano anche nel caso in cui tali condotte siano poste in essere in aree urbane su cui insistono musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, individuate dai comuni con regolamento di polizia urbana.
      Dall'attuazione dell'articolo 9 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      L'articolo 10, rubricato «Divieto di accesso», attribuisce al questore il compito di irrogare, a carico di chi è ripetutamente incorso nelle violazioni delle disposizioni contenute nell'articolo 9, commi 1 e 2, un ordine di allontanamento (DASPO urbano) da talune aree e luoghi, compresi tra quelli menzionati al comma 1 e al comma 3, individuati con riferimento all'ambito nel quale è stata accertata la violazione. La misura può avere una durata massima di sei mesi, mentre è previsto che, se applicata nei confronti di un soggetto condannato – negli ultimi cinque anni – per reati contro la persona o il patrimonio, ha una durata minima di sei mesi e massima di due anni.
      In quest'ultimo caso peraltro, attesa la più estesa afflittività del provvedimento questorile, è previsto che l'ordine di allontanamento sia sottoposto al giudizio di convalida da parte dell'autorità giudiziaria ordinaria, che vi provvederà, secondo il modello previsto per il DASPO nelle manifestazioni sportive, ai sensi dei commi 2-bis, 3 e 4 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401. Detta procedura, in quanto svolta avvalendosi delle risorse, umane e materiali, disponibili a legislazione invariata, non appare foriera di nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
      Nell'intento di rafforzare l'efficacia dei meccanismi previsti dagli articoli 9 e 10 è, poi, previsto che con direttiva del Ministro dell'interno vengano determinati i criteri generali per rafforzare la cooperazione, informativa e operativa, tra Forze di polizia statali e corpi e servizi di polizia municipale. Le attività di rafforzamento della cooperazione non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; alle stesse si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
      L'articolo 11, in relazione alle occupazioni arbitrarie di immobili, contempera l'esigenza di dare esecuzione ai provvedimenti giudiziari di sgombero di edifici abusivamente occupati con le esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché con quelle di garanzia dei diritti fondamentali della persona normativamente affidati al prefetto, che può impartire apposite disposizioni per assicurare l'equilibrio di tutti i valori in gioco.
      La norma in argomento, prevedendo attività istituzionali del Ministero dell'interno, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e per la sua attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
      L'articolo 12 prevede interventi contro la «movida selvaggia», con la possibilità di sospendere l'attività di pubblici servizi che si siano resi ripetutamente inottemperanti alle ordinanze dei sindaci per gli orari dei pubblici esercizi e per la vendita di alcolici e di superalcolici.
      Dall'attuazione della norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
      L'articolo 13 dispone ulteriori misure di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all'interno o in prossimità di locali pubblici, aperti al pubblico e di pubblici esercizi, con il ricorso alla misura del DASPO, per un periodo da uno a cinque anni, per chi vende o cede sostanze stupefacenti o psicotrope in tali luoghi.
      Sono previste per i trasgressori sanzioni amministrative pecuniarie, suscettibili di produrre un incremento delle entrate dello Stato; in ogni caso dall'attuazione della disposizione in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la stessa è garantita con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
      L'articolo 14 è relativo all'istituzione, in ambito regionale, del «numero unico europeo 112». A tale fine le regioni che hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio possono bandire, nell'anno successivo, procedure concorsuali utilizzando integralmente le cessazioni dal servizio previste per le annualità 2016 (facoltà assunzionali 2017), 2017 (facoltà assunzionali 2018), 2018 (facoltà assunzionali 2019) e 2019 (facoltà assunzionali 2020). Tale possibilità consente alle regioni di realizzare le attività connesse al numero unico europeo per le emergenze 112, di cui all'articolo 26 della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, e alle relative centrali operative.
      La copertura di tali assunzioni viene assicurata dalle regioni che vi provvedono a valere sulle risorse assunzionali rese disponibili dalle cessazioni dal servizio previste per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019.
      L'articolo 15 integra la disciplina in materia di applicazione di misure di prevenzione personali e prevede la possibilità di disporre, nei confronti dei destinatari della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, che a ciò abbiano prestato esplicito consenso, modalità di controllo simili a quelle disciplinate dall'articolo 275-bis del codice di procedura penale (cosiddetto braccialetto elettronico), nei limiti della disponibilità degli strumenti tecnici di controllo, e, comunque, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente iscritte nei pertinenti capitoli di spesa del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. La proposta consente una maggiore efficacia della misura di prevenzione e un presumibile, significativo abbattimento dei costi, legato alla possibilità di verificare «da remoto» il rispetto delle prescrizioni imposte al prevenuto dall'autorità giudiziaria.
      La possibilità, infatti, di controllare il sorvegliato speciale a distanza, senza il materiale invio di pattuglie in loco, potrà consentire un più proficuo impiego di queste ultime, recuperate ai fini dello svolgimento di altri, importanti compiti istituzionali.
      Attualmente i «braccialetti» disponibili sono 2.000, di cui 200 dotati di dispositivo GPS, e la loro utilizzazione può essere sostenuta con le risorse disponibili a legislazione vigente.
      L'articolo 16, rubricato «Modifiche all'articolo 639 del codice penale», introduce la possibilità per il giudice di disporre il ripristino o la ripulitura dei luoghi, ovvero l'obbligo alla rifusione delle spese derivanti dal risarcimento del danno, per chi deturpa o imbratta beni immobili o mezzi di trasporto pubblici o privati.
      La previsione in esame non comporta alcun onere finanziario aggiuntivo per la sua attuazione.
      Infine, all'articolo 17 è stata prevista un'apposita disposizione, che assicura la neutralità finanziaria dell'intero decreto-legge, precisando che l'attuazione del provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è assicurata mediante l'utilizzo di beni e risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Dall'attuazione del decreto-legge si attendono nuove entrate, non quantificabili, legate all'introduzione delle nuove fattispecie sanzionatorie, di cui agli articoli 9, comma 1, e 13, comma 6.


torna su
ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

      L'intervento normativo – nato da una condivisa riflessione sul concetto di sicurezza che soprattutto oggi caratterizza la condizione di complessità propria dei grandi centri urbani – propone, con il capo I, un nuovo modello di governance che ammette l'esistenza di uno spazio giuridico orizzontale nel quale interagiscono, con strumenti e legittimazioni distinte, soggetti giuridici diversi, tra cui anche gli enti locali, al fine di assicurare iniziative che non attengano esclusivamente alle sfere della repressione e della prevenzione del crimine, cui sono preposte, in via esclusiva, le competenze statali in materia di ordine pubblico e sicurezza, ma che assicurino la tutela di ulteriori e più diffuse esigenze correlate a una concezione nuova del rapporto tra lo Stato e i cittadini.
      In tale ottica, il nuovo modello definisce, in coerenza con il mutato assetto costituzionale, meccanismi e strumenti differenziati di intervento, da attuare nel rispetto e nei limiti delle specifiche responsabilità e competenze che, in un'ottica di rete e nel rispetto del principio della leale collaborazione, assumeranno i contenuti e le modalità che risultino più utili al presidio da attuare.
      La disciplina prevista è coerente con il programma di Governo.
      Il provvedimento contiene inoltre, al capo II, disposizioni volte a tutelare il decoro urbano, nonché delle infrastrutture e dei luoghi, pubblici e aperti al pubblico, nei quali quotidianamente transitano o di cui si serve la cittadinanza, così da assicurarne la fruizione in condizioni di assolute sicurezza e tranquillità. Il mantenimento delle migliori condizioni per lo svolgimento di un'ordinata vita nelle città costituisce, del resto, una delle missioni prioritarie della Repubblica, tanto più ove si consideri l'accresciuto ruolo assunto negli ultimi anni dalle regioni e dai comuni, al fianco dello Stato, rappresentando nel suo insieme una delle «precondizioni» necessarie ad assicurare a tutti, cittadini e stranieri, la «libertà dalla paura».
      Inoltre, sono stati previsti strumenti atti a garantire condizioni per un'ordinata e civile convivenza nelle città, attraverso forme di controllo e vigilanza del territorio volte ad assicurare la fruibilità dei luoghi pubblici, introducendo modalità sanzionatorie innovative (riduzione in pristino dei luoghi deturpati), prevedendo altresì disposizioni volte a limitare il fenomeno dell'abuso delle sostanze alcoliche, soprattutto da parte dei giovani, che può determinare, in aree della città interessate da aggregazione notturna, episodi ricorrenti connotati da condotte violente contro il patrimonio o la persona o di particolare gravità per la sicurezza urbana.
      D'altronde, la connessione tra lo stato della sicurezza e il benessere economico del Paese si evidenzia particolarmente nei momenti di

congiuntura di crisi economica, come quello attuale. Sono, infatti, cresciuti negli ultimi anni, soprattutto nelle realtà metropolitane, fenomeni di marginalizzazione, che in taluni casi sono sfociati anche nell'occupazione di immobili, pubblici e privati. Proprio per affrontare le problematiche conseguenti, sono state introdotte nel provvedimento disposizioni che, per un verso, tendono ad affrontare i fenomeni in argomento non solo da un punto di vista di polizia, ma valutando anche l'attivazione di misure a supporto dei soggetti in condizione di disagio sociale, graduando gli interventi di tipo repressivo nell'ottica del doveroso bilanciamento degli interessi coinvolti.
      Sempre nella medesima prospettiva, il decreto-legge reca, altresì, interventi normativi che mirano ad assicurare la prevenzione di fenomeni antisociali e di inciviltà, così da favorire il rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e di convivenza civile, anche al fine di riqualificare e di recuperare le aree e i siti più degradati nell'ottica descritta di un'azione integrata con gli enti locali.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

      Con riferimento al capo I in materia di collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e sicurezza urbana, la costruzione giuridico-istituzionale declinata dal decreto-legge propone, prendendo spunto anche da precedenti esperienze di natura pattizia, una rete di partenariato interistituzionale finalizzata alla gestione dei territori che affianca e integra le politiche dell'ordine pubblico in senso stretto con politiche di nuova prevenzione rimesse anche alle competenze proprie delle regioni e degli enti locali.
      Accanto alle disposizioni di natura primaria connesse all'esercizio di poteri autoritativi rimessi alla competenza dello Stato per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, vengono individuate ulteriori modalità di natura convenzionale e pattizia per l'attuazione del nuovo modello di integrazione in materia di sicurezza urbana. La collaborazione attraverso accordi pattizi – cui il Ministero dell'interno ha dato avvio con la sottoscrizione di un accordo-quadro con l'Associazione nazionale dei comuni italiani in data 20 marzo 2007 – si coordina inoltre necessariamente con il progressivo rafforzamento dell'ambito di intervento degli enti locali e nello sviluppo da parte delle regioni, in particolare, di politiche attive in materia di sicurezza. In questo caso, assume incisivo rilievo lo strumento della legge regionale da tempo orientata verso il perseguimento di obiettivi di sicurezza integrata e territoriale anche attraverso la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni ai progetti volti al raggiungimento delle citate finalità.
      Con particolare riferimento alla«sicurezza urbana», si rappresenta che l'articolo 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, nel novellare l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha previsto la possibilità per il sindaco, quale ufficiale di Governo, di adottare ordinanze anche contingibili ed urgenti per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana rimettendo a un successivo decreto (decreto del

Ministro dell'interno 5 agosto 2008) la disciplina dell'ambito di applicazione della citata disposizione e l'individuazione delle fattispecie connesse alla sicurezza urbana.
      Il quadro normativo di riferimento del provvedimento è il seguente:

          articolo 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125;

          decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2008;

          articoli 50 e 54 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

          articolo 6-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di accordi territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo;

          articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

      Per quanto attiene, invece, al capo II, concernente disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano, nonché per l'ordinato svolgimento delle manifestazioni pubbliche, il quadro normativo di riferimento è il seguente:

          articoli 639, 650, 688 e 726 del codice penale;

          articolo 275-bis del codice di procedura penale;

          articoli 87 e 100 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

          articoli 13 e 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121;

          legge 24 novembre 1981, n. 689;

          articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287;

          articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

          articolo 14-ter della legge 30 marzo 2001, n. 125;

          articolo 52, comma 1-ter, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

          articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222;

          articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

          articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;

          articolo 75 bis del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;

          articoli 1 e 6 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

          articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

      Con riguardo al capo I, il provvedimento novella disposizioni vigenti con particolare riferimento agli articoli 50 e 54 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di delineare gli ambiti di specifica competenza del sindaco nell'adozione di ordinanze extra ordinem e non contingibili ed urgenti che in considerazione dei profili di maggiore o minore contiguità dell'interesse da tutelare al concetto primario di sicurezza ne legittimano l'adozione in qualità di rappresentante della comunità locale o di ufficiale del Governo. Conseguentemente, riscrivendo il comma 4-bis del citato articolo 54 il decreto-legge ricolloca le fattispecie declinate dal decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2008 nell'ambito della norma primaria, consentendo peraltro di tenere conto anche di talune considerazioni espresse dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 115 del 2011.
      Il capo II, invece, apporta modificazioni al codice penale e ad altre fonti normative di rango primario e in particolare:

          articolo 639 del codice penale;

          articolo 14-ter della legge 30 marzo 2001, n. 125;

          articoli 1 e 6 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

      Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i princìpi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

      Il decreto-legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni in quanto esso dà attuazione, con la sezione I del capo I, al principio del coordinamento tra Stato e regioni di cui all'articolo 118, terzo comma, della Costituzione.
      Inoltre, parte dell'intervento recato dal capo II è adottato nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere h), l) e s), della Costituzione ed è quindi pienamente compatibile con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

      Le disposizioni contenute nell'intervento sono pienamente compatibili e coerenti con i princìpi di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione in quanto alla promozione della sicurezza urbana concorrono, prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato,

le regioni e gli enti locali, nel rispetto delle competenze e delle funzioni attribuite a ciascuno di essi.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

      Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

      Nel corso della XVII legislatura sono stati presentati, sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica, diversi progetti di legge contenenti disposizioni volte sia a definire una disciplina di organizzazione della sicurezza urbana, sia a svolgere taluni aspetti afferenti alla riforma ordinamentale della polizia locale e della sua operatività.
      Nello specifico:

          A.S. 1800 Sen. Divina ed altri (assegnato, non ancora iniziato l'esame);

          A.S. 1571 Sen. Di Biagio ed altri (assegnato, non ancora iniziato l'esame);

          A.S. 1138 Sen. Augello (assegnato, non ancora iniziato l'esame);

          A.S. 989 Sen. Vaccari ed altri (da assegnare);

          A.S. 2245 Sen Augello ed altri (assegnato, non ancora iniziato l'esame);

          A.C. 2406 On. Lombardi ed altri (assegnato, iniziato l'esame);

          A.C. 2020 On. Guidesi ed altri (assegnato, iniziato l'esame);

          A.C. 1935 On. Savino (assegnato, iniziato l'esame);

          A.C. 1895 On. Polverini (assegnato, iniziato l'esame);

          A.C. 1825 On. Naccarato (assegnato, iniziato l'esame);

          A.C. 3164 On. Cirielli (assegnato iniziato l'esame);

          A.C. 3396 On. Greco (assegnato, iniziato l'esame);

          A.C. 1529 On. Rampelli (assegnato, iniziato l'esame);

          A.C. 2595 On. Dambruoso (assegnato, iniziato l'esame);

          A.S. 207 Sen. Torrisi (assegnato, non ancora iniziato l'esame);

          A.S. 2510 Sen. Centinaio (assegnato, non ancora iniziato l'esame).

      Per completezza di informazione, si segnala l'avvenuta istituzione, con deliberazione della Camera dei deputati in data 27 luglio 2016 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2016), di una

Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

      Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i princìpi fissati in materia dalla giurisprudenza, anche costituzionale, né risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

      Il provvedimento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

      Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

      L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

4) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

      Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

5) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

      Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

      Nulla da osservare.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

      Ai fini del decreto-legge, l'articolo 1 definisce la sicurezza integrata come l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali.
      L'articolo 3, invece, introduce una nuova definizione di sicurezza urbana, da intendere quale bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e di recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di quella di tipo predatorio, la promozione del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, alla cui promozione concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali nel rispetto delle competenze e delle funzioni attribuite a ciascuno di essi. La nuova definizione è coerente con il modello di governo proposto, volto a individuare, in una dimensione plurale e relazionale, attori, competenze e strumenti delle politiche di sicurezza urbana.
      Il capo II non introduce nuove definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

      I riferimenti normativi che figurano nel decreto-legge sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

      Nel capo I il provvedimento fa ricorso alla tecnica della novella legislativa con particolare riferimento agli articoli 50 e 54 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
      Nel capo II si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per le modifiche a disposizioni vigenti, con particolare riferimento agli articoli 639 del codice penale, nonché agli articoli 1 e 6 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e all'articolo 14-ter della legge 30 marzo 2001, n. 125.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

      Con la riscrittura del comma 4-bis dell'articolo 54 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il decreto-legge ricolloca le

fattispecie declinate dal decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2008 nell'ambito della norma primaria consentendo peraltro di tenere conto anche di talune osservazioni espresse dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 115 del 2011.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

      Nulla da osservare.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

      Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

      Ai fini della puntuale applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 10 del decreto-legge, la disposizione rimette a una direttiva del Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, l'individuazione dei criteri volti a favorire il rafforzamento della cooperazione, informativa e operativa, tra le Forze di polizia statali e i corpi e servizi di polizia municipale. I termini per l'emanazione del predetto atto, peraltro ordinatori, appaiono assolutamente congrui rispetto all’iter che dovrà essere avviato.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

      Non è stato necessario ricorrere a particolari banche di dati o riferimenti statistici, trattandosi di una disciplina prevalentemente ordinamentale.


torna su
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


torna su
Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2017.
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

      Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

      Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori e di promuovere interventi volti al mantenimento del decoro urbano;

      Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2017;

      Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e per gli affari regionali;

emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA INTEGRATA E DELLA SICUREZZA URBANA
Sezione I
SICUREZZA INTEGRATA
Articolo 1.
(Oggetto e definizione).

      1. La presente Sezione disciplina, anche in attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, modalità e strumenti di coordinamento tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali in materia di politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata.
      2. Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza integrata l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali.

Articolo 2.
(Linee generali per la promozione della sicurezza integrata).

      1. Ferme restando le competenze esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata sono adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata e sono rivolte, prioritariamente, a coordinare, per lo svolgimento di attività di interesse comune, l'esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti, anche con riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale.

Articolo 3.
(Strumenti di competenza dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano).

      1. In attuazione delle linee generali di cui all'articolo 2, lo Stato e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano possono concludere specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, anche diretti a disciplinare gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale.
      2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche sulla base degli accordi di cui al comma 1, possono sostenere, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, iniziative e progetti volti ad attuare interventi di promozione della sicurezza integrata nel territorio di riferimento, ivi inclusa l'adozione di misure di sostegno finanziario a favore dei comuni maggiormente interessati da fenomeni di criminalità diffusa.
      3. Lo Stato, nelle attività di programmazione e predisposizione degli interventi di rimodulazione dei presìdi di sicurezza territoriale, tiene conto delle eventuali criticità segnalate in sede di applicazione degli accordi di cui al comma 1.
      4. Lo Stato e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano individuano, anche in sede di Conferenza Unificata, strumenti e modalità di monitoraggio dell'attuazione degli accordi di cui al comma 1.

Sezione II
SICUREZZA URBANA
Articolo 4.
(Definizione).

      1. Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione del rispetto della legalità

e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni.
Articolo 5.
(Patti per l'attuazione della sicurezza urbana).

      1. In coerenza con le linee generali di cui all'articolo 2, con appositi patti sottoscritti tra il prefetto ed il sindaco, nel rispetto di linee guida adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono essere individuati, in relazione alla specificità dei contesti, interventi per la sicurezza urbana, tenuto conto anche delle esigenze delle aree rurali confinanti con il territorio urbano.
      2. I patti per la sicurezza urbana di cui al comma 1 perseguono, prioritariamente, i seguenti obiettivi:

          a) prevenzione dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado;

          b) promozione del rispetto della legalità, anche mediante mirate iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita, comprese l'occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati, nonché la prevenzione di altri fenomeni che comunque comportino turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici;

          c) promozione del rispetto del decoro urbano, anche valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra le amministrazioni competenti, finalizzate a coadiuvare l'ente locale nell'individuazione di aree urbane su cui insistono musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, da sottoporre a particolare tutela ai sensi dell'articolo 9, comma 3.

Articolo 6.
(Comitato metropolitano).

      1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per l'analisi, la valutazione e il confronto sulle tematiche di sicurezza urbana relative al territorio della città metropolitana, è istituito un comitato metropolitano, copresieduto dal prefetto e dal sindaco metropolitano, cui partecipano, oltre al sindaco del comune capoluogo, qualora non coincida con il sindaco metropolitano, i sindaci dei comuni interessati. Possono altresì essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato metropolitano soggetti pubblici o privati dell'ambito territoriale interessato.
      2. Per la partecipazione alle riunioni non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

Articolo 7.
(Ulteriori strumenti e obiettivi per l'attuazione di iniziative congiunte).

      1. Nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 3 e dei patti di cui all'articolo 5, possono essere individuati specifici obiettivi per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e per la sua valorizzazione. Alla realizzazione degli obiettivi di cui al primo periodo possono concorrere, sotto il profilo del sostegno strumentale, finanziario e logistico, ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, enti pubblici, anche non economici, e soggetti privati.
      2. Nei casi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 8.
(Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

      1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 50:

              1. al comma 5, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.»;

              2. al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.».

          b) all'articolo 54:

              1. il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

          «4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 sono diretti a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.».

      2. Nelle materie di cui al comma 1, lettera a), numero 1, del presente articolo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Capo II
DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA SICUREZZA DELLE CITTÀ E DEL DECORO URBANO
Articolo 9.
(Misure a tutela del decoro di particolari luoghi).

      1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, chiunque ponga in essere condotte che limitano la libera accessibilità e fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. Contestualmente alla rilevazione della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.
      2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 688 e 726 del Codice penale e dall'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 è disposto altresì nei confronti di chi commette le violazioni previste dalle predette disposizioni nelle aree di cui al medesimo comma.
      3. Fermo il disposto dell'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
      4. Per le violazioni di cui al comma 1, l'autorità competente è il sindaco del comune nel cui territorio le medesime sono state accertate, che provvede ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti al comune competente, che li destina all'attuazione di iniziative di miglioramento del decoro urbano.

Articolo 10.
(Divieto di accesso).

      1. L'ordine di allontanamento di cui all'articolo 9, comma 1, secondo periodo e comma 2, è rivolto per iscritto dall'organo accertatore,

individuato ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In esso è specificato che ne cessa l'efficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto e che la sua violazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, aumentata del doppio. Copia del provvedimento è trasmessa con immediatezza al questore competente per territorio con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni.
      2. Nei casi di reiterazione delle condotte di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, il questore, qualora dalla condotta tenuta possa derivare pericolo per la sicurezza, può disporre, con provvedimento motivato, per un periodo non superiore a sei mesi, il divieto di accesso ad una o più delle aree di cui all'articolo 9, espressamente specificate nel provvedimento, individuando, altresì, modalità applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto.
      3. La durata del divieto non può comunque essere inferiore a sei mesi, né superiore a due anni, qualora le condotte di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, risultino commesse da soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni per reati contro la persona o il patrimonio. Qualora il responsabile sia soggetto minorenne, il questore ne dà notizia al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.
      4. In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
      5. In sede di condanna per reati contro la persona o il patrimonio commessi nei luoghi o nelle aree di cui all'articolo 9, la concessione della sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'imposizione del divieto di accedere a luoghi o aree specificamente individuati.
      6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 9, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'interno determina i criteri generali volti a favorire il rafforzamento della cooperazione, informativa ed operativa, tra le Forze di polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e i Corpi e servizi di polizia municipale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Articolo 11.
(Disposizioni in materia di occupazioni arbitrarie di immobili).

      1. Il prefetto, nella determinazione delle modalità esecutive di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria concernenti occupazioni arbitrarie di immobili, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, impartisce, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, disposizioni per prevenire, in relazione al numero degli immobili da sgomberare, il pericolo di possibili turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica e per assicurare il concorso della Forza pubblica all'esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria concernenti i medesimi immobili.


      2. Le disposizioni di cui al comma 1 definiscono l'impiego della Forza pubblica per l'esecuzione dei necessari interventi, secondo criteri di priorità che tengono conto della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, dei possibili rischi per l'incolumità e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili, nonché dei livelli assistenziali che possono essere assicurati agli aventi diritto dalle regioni e dagli enti locali.
      3. L'eventuale annullamento, in sede di giurisdizione amministrativa, dell'atto con il quale sono state emanate le disposizioni di cui al comma 1, può dar luogo, salvi i casi di dolo o colpa grave, esclusivamente al risarcimento in forma specifica, consistente nell'obbligo per l'amministrazione di disporre gli interventi necessari ad assicurare la cessazione della situazione di occupazione arbitraria dell'immobile.
Articolo 12.
(Disposizioni in materia di pubblici esercizi).

      1. Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'articolo 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, può essere disposta dal questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'articolo 100 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
      2. All'articolo 14-ter, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125, dopo la parola: «vende» sono inserite le seguenti: «o somministra».

Articolo 13.
(Ulteriori misure di contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti all'interno o in prossimità di locali pubblici, aperti al pubblico e di pubblici esercizi).

      1. Nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di locali pubblici, aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, il questore può disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.
      2. Il divieto di cui al comma 1 non può avere durata inferiore ad un anno, né superiore a cinque.
      3. Nei casi di cui al comma 1, il questore, nei confronti dei soggetti già condannati negli ultimi tre anni con sentenza definitiva, può altresì disporre, per la durata massima di due anni, una o più delle seguenti misure:

          a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei

carabinieri territorialmente competente; obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;

          b) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;

          c) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici.

      4. In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
      5. I divieti di cui al comma 1 possono essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
      6. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 3 si applica, con provvedimento del prefetto, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 40.000 e la sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno.
      7. In sede di condanna per i reati di cui al comma 1 commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di locali pubblici, aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, la concessione della sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'imposizione del divieto di accedere in locali pubblici o pubblici esercizi specificamente individuati.

Articolo 14.
(Numero Unico Europeo 112).

      1. Per le attività connesse al numero unico europeo 112 e alle relative centrali operative realizzate in ambito regionale secondo le modalità definite con i protocolli d'intesa adottati ai sensi dell'articolo 75-bis, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le Regioni che hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono bandire, nell'anno successivo, procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, di un contingente massimo di personale determinato in proporzione alla popolazione residente in ciascuna Regione, sulla base di un rapporto pari ad un'unità di personale ogni trentamila residenti. A tal fine, le Regioni possono utilizzare integralmente i risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 finalizzate alle assunzioni, in deroga alle previsioni dell'articolo 1, comma 228, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Articolo 15.
(Integrazione della disciplina sulle misure di prevenzione personali).

      1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1, comma 1, lettera c), dopo le parole: «sulla base di elementi di fatto», sono inserite le seguenti: «, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa,»;

          b) all'articolo 6, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possono essere disposti, con il consenso dell'interessato ed accertata la disponibilità dei relativi dispositivi, anche con le modalità di controllo previste all'articolo 275-bis del codice di procedura penale.».

Articolo 16.
(Modifiche all'articolo 639 del codice penale).

      1. All'articolo 639 del codice penale, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: «Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all'articolo 165, primo comma, può disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l'obbligo a sostenerne le relative spese o a rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.».

Articolo 17.
(Clausola di neutralità finanziaria).

      1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
      2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 18.
(Entrata in vigore).

      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


      Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

      Dato a Roma, addì 20 febbraio 2017.

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Minniti, Ministro dell'interno
Orlando, Ministro della giustizia
Costa, Ministro per gli affari regionali

      Visto, il Guardasigilli: Orlando.

Per tornare alla pagina di provenienza azionare il tasto BACK del browser