Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4310 |
individua contenuti e strumenti delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata, sul presupposto del pluralismo istituzionale e della necessità di perseguire un obiettivo di coordinamento sinergico tra i vari attori pubblici del sistema;
individua nella Conferenza unificata la sede qualificata nell'ambito della quale definire le linee generali delle politiche
pubbliche per la promozione della sicurezza integrata per il coordinamento delle attività di interesse comune;rimette a specifici accordi tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione di interventi in materia di sicurezza integrata;
definisce, ai fini del presente decreto, la sicurezza urbana individuandola quale bene pubblico e proietta nel sistema di tutela una pluralità di fattori a misura variabile, in parte governati dagli apparati difensivi della comunità, in parte amministrati dalle stesse comunità locali attraverso interventi di profilassi e di prevenzione che, in un'ottica di sicurezza situazionale, agiscano sulle cause più profonde del malessere urbano e realizzino migliori condizioni di socialità;
rimette l'attuazione di interventi per la sicurezza urbana a specifici patti tra il prefetto e il sindaco, da stipulare nel rispetto delle linee guida adottate su proposta del Ministro dell'interno con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali;
con la tecnica della novella sull'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
interviene sul potere di ordinanza extra ordinem del sindaco, ampliando le ipotesi che lo legittimano, in qualità di capo della comunità locale, a adottare provvedimenti contingibili e urgenti connessi a problematiche emergenti nell'ambito del contesto locale;
prevede che il sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da un afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, possa adottare ordinanze non contingibili e urgenti in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni;
prevede che il comune possa adottare regolamenti per la cura del territorio e per la vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;
istituisce un apposito organo, il Comitato metropolitano – copresieduto dal prefetto e dal sindaco metropolitano – quale sede deputata all'analisi, alla valutazione e al confronto sulle tematiche in materia di sicurezza urbana relative al territorio della città metropolitana;
modifica l'articolo 54 del testo unico di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000, attraverso la specificazione di fattispecie che, presentando una più stretta correlazione ai valori propri della sicurezza primaria, precisino le competenze che il sindaco, in ambito urbano, potrà continuare ad esercitare in qualità di ufficiale del Governo;
definisce specifiche misure per il contrasto delle condotte che compromettono la libera e piena fruibilità di particolari spazi pubblici, caratterizzati da un rilevante flusso di utenti, in relazione alle quali si registra difficoltà o inopportunità di intervenire con forme esclusivamente sanzionatorie;
interviene nella delicata materia delle occupazioni arbitrarie di immobili, con la definizione dei criteri e delle modalità di intervento della forza pubblica, tramite il rinvio ad apposite disposizioni impartite dal prefetto. L'obiettivo è quello di superare i pericoli di possibili turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica, tenuto conto della necessità del bilanciamento dei diversi interessi in gioco;
introduce la possibilità per le regioni di utilizzare integralmente, esclusivamente per le finalità connesse al numero unico europeo 112 (attivazione dei servizi di emergenza in ambito regionale) e alle relative centrali operative, i risparmi derivanti dalle cessazioni finalizzate alle assunzioni 2016, 2017, 2018 e 2019.
Il provvedimento è composto di 18 articoli, suddivisi in due capi.
a) prevenzione dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone più interessate da fenomeni di degrado;
b) promozione del rispetto della legalità, anche mediante mirate iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita, compresi l'occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati nonché la prevenzione di altri fenomeni che comunque comportino la turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici;
c) promozione del rispetto del decoro urbano, anche valorizzando forme di collaborazione tra le amministrazioni competenti, finalizzate a coadiuvare l'ente locale nell'individuazione di aree urbane in cui sono situati musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, da sottoporre a particolare tutela ai sensi dell'articolo 9, comma 3.
Il successivo articolo 6 istituisce un comitato metropolitano con il compito di svolgere attività di analisi, valutazione e confronto sui temi della sicurezza urbana relativi al territorio della città metropolitana. Alle riunioni del citato organo, che è copresieduto dal prefetto e dal sindaco metropolitano, partecipano, oltre al sindaco del comune capoluogo, qualora non coincida con il sindaco metropolitano, i sindaci dei comuni interessati alle questioni riferite ai rispettivi ambiti territoriali. Il comma 1 dispone, altresì, che possano essere invitati a partecipare anche soggetti pubblici o privati dell'ambito territoriale interessato. Il comma 2 prevede che per la partecipazione alle riunioni non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
L'articolo 7 indica gli ulteriori strumenti e obiettivi per l'attuazione di iniziative congiunte. Esso dispone che, nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 3 e dei patti di cui all'articolo 5, possano essere individuati specifici obiettivi per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e per la sua valorizzazione, alla cui realizzazione possono concorrere, sotto il profilo strumentale, finanziario e logistico, ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di accordi territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo, enti pubblici, anche non economici, e soggetti privati. Il comma 2 stabilisce altresì che nell'ambito del perseguimento degli obiettivi delineati nel precedente comma 1 si applichino le disposizioni contenute nella legge finanziaria 2007 (articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n.
296), secondo cui «per la realizzazione di programmi straordinari di incremento dei servizi di polizia, soccorso tecnico urgente e per la sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'interno, o, per sua delega, i prefetti possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale
Il decreto-legge in esame propone, con il capo I rubricato «Collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana», un nuovo modello di governo del sistema di sicurezza nelle aree urbane ed è volto a definire, in coerenza con il mutato assetto costituzionale, la disciplina e gli strumenti propri dei diversi soggetti istituzionali (lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nonché gli enti locali) chiamati a comporre – in un'ottica multifattoriale e poliedrica e nel rispetto delle specifiche competenze – le politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata volte a stabilizzare i fattori di equilibrio e di coesione sociale, di vivibilità e di prevenzione situazionale necessari, connessi alle condizioni di complessità dei grandi centri urbani.
Dall'attuazione del decreto-legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si tratta di un impianto a carattere prevalentemente ordinamentale che ammette, nell'ambito del citato modello di governo «multilivello», l'esistenza di uno spazio giuridico orizzontale nel quale interagiscono, con strumenti e legittimazioni distinte, soggetti giuridici diversi, tra cui anche gli enti locali e il sindaco che, per interventi emergenziali di «sicurezza situazionale» legati al degrado urbanistico o all'affievolimento dei livelli di coesione sociale del proprio territorio, può agire direttamente quale rappresentante della comunità locale.
Il provvedimento è composto da diciotto articoli suddivisi in due capi. Il capo I è rubricato «Collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana» (articoli da 1 a 8).
In particolare, l'articolo 3 prevede, al comma 1, la stipula di accordi tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per l'attuazione delle linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata, mentre il comma 2 statuisce che le stesse regioni e province autonome possano a tal fine adottare misure di sostegno finanziario a favore dei comuni maggiormente interessati da fenomeni di criminalità diffusa. Le disposizioni dell'articolo 3 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le attività previste costituiscono mere facoltà che lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano potranno svolgere con le risorse destinate dagli stessi ai citati fini, nei limiti dei rispettivi stanziamenti di bilancio.
Analoga considerazione viene svolta anche per la sottoscrizione dei patti in materia di sicurezza urbana, previsti dall'articolo 5, tra il prefetto e il sindaco. La norma si limita a prevedere la possibilità di contribuzione da parte degli enti locali, nei limiti delle disponibilità di bilancio dei medesimi enti.
Ugualmente, le risorse economiche previste nell'articolo 7 per il sostegno strumentale e logistico al perseguimento di specifici obiettivi connessi all'attuazione delle politiche integrate per la promozione della
PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.
1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.
L'intervento normativo – nato da una condivisa riflessione sul concetto di sicurezza che soprattutto oggi caratterizza la condizione di complessità propria dei grandi centri urbani – propone, con il capo I, un nuovo modello di governance che ammette l'esistenza di uno spazio giuridico orizzontale nel quale interagiscono, con strumenti e legittimazioni distinte, soggetti giuridici diversi, tra cui anche gli enti locali, al fine di assicurare iniziative che non attengano esclusivamente alle sfere della repressione e della prevenzione del crimine, cui sono preposte, in via esclusiva, le competenze statali in materia di ordine pubblico e sicurezza, ma che assicurino la tutela di ulteriori e più diffuse esigenze correlate a una concezione nuova del rapporto tra lo Stato e i cittadini.
In tale ottica, il nuovo modello definisce, in coerenza con il mutato assetto costituzionale, meccanismi e strumenti differenziati di intervento, da attuare nel rispetto e nei limiti delle specifiche responsabilità e competenze che, in un'ottica di rete e nel rispetto del principio della leale collaborazione, assumeranno i contenuti e le modalità che risultino più utili al presidio da attuare.
La disciplina prevista è coerente con il programma di Governo.
Il provvedimento contiene inoltre, al capo II, disposizioni volte a tutelare il decoro urbano, nonché delle infrastrutture e dei luoghi, pubblici e aperti al pubblico, nei quali quotidianamente transitano o di cui si serve la cittadinanza, così da assicurarne la fruizione in condizioni di assolute sicurezza e tranquillità. Il mantenimento delle migliori condizioni per lo svolgimento di un'ordinata vita nelle città costituisce, del resto, una delle missioni prioritarie della Repubblica, tanto più ove si consideri l'accresciuto ruolo assunto negli ultimi anni dalle regioni e dai comuni, al fianco dello Stato, rappresentando nel suo insieme una delle «precondizioni» necessarie ad assicurare a tutti, cittadini e stranieri, la «libertà dalla paura».
Inoltre, sono stati previsti strumenti atti a garantire condizioni per un'ordinata e civile convivenza nelle città, attraverso forme di controllo e vigilanza del territorio volte ad assicurare la fruibilità dei luoghi pubblici, introducendo modalità sanzionatorie innovative (riduzione in pristino dei luoghi deturpati), prevedendo altresì disposizioni volte a limitare il fenomeno dell'abuso delle sostanze alcoliche, soprattutto da parte dei giovani, che può determinare, in aree della città interessate da aggregazione notturna, episodi ricorrenti connotati da condotte violente contro il patrimonio o la persona o di particolare gravità per la sicurezza urbana.
D'altronde, la connessione tra lo stato della sicurezza e il benessere economico del Paese si evidenzia particolarmente nei momenti di
2) Analisi del quadro normativo nazionale.
Con riferimento al capo I in materia di collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e sicurezza urbana, la costruzione giuridico-istituzionale declinata dal decreto-legge propone, prendendo spunto anche da precedenti esperienze di natura pattizia, una rete di partenariato interistituzionale finalizzata alla gestione dei territori che affianca e integra le politiche dell'ordine pubblico in senso stretto con politiche di nuova prevenzione rimesse anche alle competenze proprie delle regioni e degli enti locali.
Accanto alle disposizioni di natura primaria connesse all'esercizio di poteri autoritativi rimessi alla competenza dello Stato per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, vengono individuate ulteriori modalità di natura convenzionale e pattizia per l'attuazione del nuovo modello di integrazione in materia di sicurezza urbana. La collaborazione attraverso accordi pattizi – cui il Ministero dell'interno ha dato avvio con la sottoscrizione di un accordo-quadro con l'Associazione nazionale dei comuni italiani in data 20 marzo 2007 – si coordina inoltre necessariamente con il progressivo rafforzamento dell'ambito di intervento degli enti locali e nello sviluppo da parte delle regioni, in particolare, di politiche attive in materia di sicurezza. In questo caso, assume incisivo rilievo lo strumento della legge regionale da tempo orientata verso il perseguimento di obiettivi di sicurezza integrata e territoriale
anche attraverso la contribuzione logistica, strumentale o finanziaria delle stesse regioni ai progetti volti al raggiungimento delle citate finalità.
Con particolare riferimento alla«sicurezza urbana», si rappresenta che l'articolo 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, nel novellare l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha previsto la possibilità per il sindaco, quale ufficiale di Governo, di adottare ordinanze anche contingibili ed urgenti per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana rimettendo a un successivo decreto (decreto del
articolo 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125;
decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2008;
articoli 50 e 54 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
articolo 6-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di accordi territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo;
articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Per quanto attiene, invece, al capo II, concernente disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano, nonché per l'ordinato svolgimento delle manifestazioni pubbliche, il quadro normativo di riferimento è il seguente:
articoli 639, 650, 688 e 726 del codice penale;
articolo 275-bis del codice di procedura penale;
articoli 87 e 100 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
articoli 13 e 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121;
legge 24 novembre 1981, n. 689;
articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287;
articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
articolo 14-ter della legge 30 marzo 2001, n. 125;
articolo 52, comma 1-ter, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222;
articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243;
articolo 75 bis del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
articoli 1 e 6 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.
Con riguardo al capo I, il provvedimento novella disposizioni vigenti con particolare riferimento agli articoli 50 e 54 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di delineare gli ambiti di specifica competenza del sindaco nell'adozione di ordinanze extra ordinem e non contingibili ed urgenti che in considerazione dei profili di maggiore o minore contiguità dell'interesse da tutelare al concetto primario di sicurezza ne legittimano l'adozione in qualità di rappresentante della comunità locale o di ufficiale del Governo. Conseguentemente, riscrivendo il comma 4-bis del citato articolo 54 il decreto-legge ricolloca le fattispecie declinate dal decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2008 nell'ambito della norma primaria, consentendo peraltro di tenere conto anche di talune considerazioni espresse dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 115 del 2011.
Il capo II, invece, apporta modificazioni al codice penale e ad altre fonti normative di rango primario e in particolare:
articolo 639 del codice penale;
articolo 14-ter della legge 30 marzo 2001, n. 125;
articoli 1 e 6 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.
Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i princìpi costituzionali.
5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.
Il decreto-legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni in quanto esso dà attuazione, con la sezione I del capo I, al principio del coordinamento tra Stato e regioni di cui all'articolo 118, terzo comma, della Costituzione.
Inoltre, parte dell'intervento recato dal capo II è adottato nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere h), l) e s), della Costituzione ed è quindi pienamente compatibile con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.
6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
Le disposizioni contenute nell'intervento sono pienamente compatibili e coerenti con i princìpi di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione in quanto alla promozione della sicurezza urbana concorrono, prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato,
le regioni e gli enti locali, nel rispetto delle competenze e delle funzioni attribuite a ciascuno di essi.7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.
Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.
8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.
Nel corso della XVII legislatura sono stati presentati, sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica, diversi progetti di legge contenenti disposizioni volte sia a definire una disciplina di organizzazione della sicurezza urbana, sia a svolgere taluni aspetti afferenti alla riforma ordinamentale della polizia locale e della sua operatività.
Nello specifico:
A.S. 1800 Sen. Divina ed altri (assegnato, non ancora iniziato l'esame);
A.S. 1571 Sen. Di Biagio ed altri (assegnato, non ancora iniziato l'esame);
A.S. 1138 Sen. Augello (assegnato, non ancora iniziato l'esame);
A.S. 989 Sen. Vaccari ed altri (da assegnare);
A.S. 2245 Sen Augello ed altri (assegnato, non ancora iniziato l'esame);
A.C. 2406 On. Lombardi ed altri (assegnato, iniziato l'esame);
A.C. 2020 On. Guidesi ed altri (assegnato, iniziato l'esame);
A.C. 1935 On. Savino (assegnato, iniziato l'esame);
A.C. 1895 On. Polverini (assegnato, iniziato l'esame);
A.C. 1825 On. Naccarato (assegnato, iniziato l'esame);
A.C. 3164 On. Cirielli (assegnato iniziato l'esame);
A.C. 3396 On. Greco (assegnato, iniziato l'esame);
A.C. 1529 On. Rampelli (assegnato, iniziato l'esame);
A.C. 2595 On. Dambruoso (assegnato, iniziato l'esame);
A.S. 207 Sen. Torrisi (assegnato, non ancora iniziato l'esame);
A.S. 2510 Sen. Centinaio (assegnato, non ancora iniziato l'esame).
Per completezza di informazione, si segnala l'avvenuta istituzione, con deliberazione della Camera dei deputati in data 27 luglio 2016 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2016), di una
Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e del degrado delle città italiane e delle loro periferie.9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.
Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i princìpi fissati in materia dalla giurisprudenza, anche costituzionale, né risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oggetto.
PARTE II. CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE.
1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.
Il provvedimento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo.
2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.
3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.
L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.
4) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.
5) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.
6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.
Nulla da osservare.
PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.
1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.
Ai fini del decreto-legge, l'articolo 1 definisce la sicurezza integrata come l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali.
L'articolo 3, invece, introduce una nuova definizione di sicurezza urbana, da intendere quale bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e di recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di quella di tipo predatorio, la promozione del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, alla cui promozione concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali nel rispetto delle competenze e delle funzioni attribuite a ciascuno di essi. La nuova definizione è coerente con il modello di governo proposto, volto a individuare, in una dimensione plurale
e relazionale, attori, competenze e strumenti delle politiche di sicurezza urbana.
Il capo II non introduce nuove definizioni normative.
2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.
I riferimenti normativi che figurano nel decreto-legge sono corretti.
3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.
Nel capo I il provvedimento fa ricorso alla tecnica della novella legislativa con particolare riferimento agli articoli 50 e 54 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
Nel capo II si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per le modifiche a disposizioni vigenti, con particolare riferimento agli articoli 639 del codice penale, nonché agli articoli 1 e 6 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e all'articolo 14-ter della legge 30 marzo 2001, n. 125.
4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
Con la riscrittura del comma 4-bis dell'articolo 54 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il decreto-legge ricolloca le
fattispecie declinate dal decreto del Ministro dell'interno 5 agosto 2008 nell'ambito della norma primaria consentendo peraltro di tenere conto anche di talune osservazioni espresse dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 115 del 2011.5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.
Nulla da osservare.
6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.
Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.
7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.
Ai fini della puntuale applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 10 del decreto-legge, la disposizione rimette a una direttiva del Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso, l'individuazione dei criteri volti a favorire il rafforzamento della cooperazione, informativa e operativa, tra le Forze di polizia statali e i corpi e servizi di polizia municipale. I termini per l'emanazione del predetto atto, peraltro ordinatori, appaiono assolutamente congrui rispetto all’iter che dovrà essere avviato.
8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.
Non è stato necessario ricorrere a particolari banche di dati o riferimenti statistici, trattandosi di una disciplina prevalentemente ordinamentale.
1. È convertito in legge il decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre strumenti volti a rafforzare la sicurezza delle città e la vivibilità dei territori e di promuovere interventi volti al mantenimento del decoro urbano;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2017;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia e per gli affari regionali;
1. La presente Sezione disciplina, anche in attuazione dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, modalità e strumenti di coordinamento tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali in materia di politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata.
2. Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza integrata l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all'attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali.
1. Ferme restando le competenze esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata sono adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Unificata e sono rivolte, prioritariamente, a coordinare, per lo svolgimento di attività di interesse comune, l'esercizio delle competenze dei soggetti istituzionali coinvolti, anche con riferimento alla collaborazione tra le forze di polizia e la polizia locale.
1. In attuazione delle linee generali di cui all'articolo 2, lo Stato e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano possono concludere specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, anche diretti a disciplinare gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, anche sulla base degli accordi di cui al comma 1, possono sostenere, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, iniziative e progetti volti ad attuare interventi di promozione della sicurezza integrata nel territorio di riferimento, ivi inclusa l'adozione di misure di sostegno finanziario a favore dei comuni maggiormente interessati da fenomeni di criminalità diffusa.
3. Lo Stato, nelle attività di programmazione e predisposizione degli interventi di rimodulazione dei presìdi di sicurezza territoriale, tiene conto delle eventuali criticità segnalate in sede di applicazione degli accordi di cui al comma 1.
4. Lo Stato e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano individuano, anche in sede di Conferenza Unificata, strumenti e modalità di monitoraggio dell'attuazione degli accordi di cui al comma 1.
1. Ai fini del presente decreto, si intende per sicurezza urbana il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione del rispetto della legalità
e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni. 1. In coerenza con le linee generali di cui all'articolo 2, con appositi patti sottoscritti tra il prefetto ed il sindaco, nel rispetto di linee guida adottate, su proposta del Ministro dell'interno, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, possono essere individuati, in relazione alla specificità dei contesti, interventi per la sicurezza urbana, tenuto conto anche delle esigenze delle aree rurali confinanti con il territorio urbano.
2. I patti per la sicurezza urbana di cui al comma 1 perseguono, prioritariamente, i seguenti obiettivi:
a) prevenzione dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado;
b) promozione del rispetto della legalità, anche mediante mirate iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita, comprese l'occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati, nonché la prevenzione di altri fenomeni che comunque comportino turbativa del libero utilizzo degli spazi pubblici;
c) promozione del rispetto del decoro urbano, anche valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra le amministrazioni competenti, finalizzate a coadiuvare l'ente locale nell'individuazione di aree urbane su cui insistono musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, da sottoporre a particolare tutela ai sensi dell'articolo 9, comma 3.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per l'analisi, la valutazione e il confronto sulle tematiche di sicurezza urbana relative al territorio della città metropolitana, è istituito un comitato metropolitano, copresieduto dal prefetto e dal sindaco metropolitano, cui partecipano, oltre al sindaco del comune capoluogo, qualora non coincida con il sindaco metropolitano, i sindaci dei comuni interessati. Possono altresì essere invitati a partecipare alle riunioni del comitato metropolitano soggetti pubblici o privati dell'ambito territoriale interessato.
2. Per la partecipazione alle riunioni non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
1. Nell'ambito degli accordi di cui all'articolo 3 e dei patti di cui all'articolo 5, possono essere individuati specifici obiettivi per l'incremento dei servizi di controllo del territorio e per la sua valorizzazione. Alla realizzazione degli obiettivi di cui al primo periodo possono concorrere, sotto il profilo del sostegno strumentale, finanziario e logistico, ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, enti pubblici, anche non economici, e soggetti privati.
2. Nei casi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 439, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 50:
1. al comma 5, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.»;
2. al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Sindaco, al fine di assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti in determinate aree delle città interessate da afflusso di persone di particolare rilevanza, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, può disporre, per un periodo comunque non superiore a sessanta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.».
b) all'articolo 54:
1. il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
«4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 sono diretti a prevenire e contrastare le situazioni che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.».
2. Nelle materie di cui al comma 1, lettera a), numero 1, del presente articolo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
1. Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa a tutela delle aree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenze, chiunque ponga in essere condotte che limitano la libera accessibilità e fruizione delle predette infrastrutture, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 300. Contestualmente alla rilevazione della condotta illecita, al trasgressore viene ordinato, nelle forme e con le modalità di cui all'articolo 10, l'allontanamento dal luogo in cui è stato commesso il fatto.
2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dagli articoli 688 e 726 del Codice penale e dall'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 è disposto altresì nei confronti di chi commette le violazioni previste dalle predette disposizioni nelle aree di cui al medesimo comma.
3. Fermo il disposto dell'articolo 52, comma 1-ter, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, i regolamenti di polizia urbana possono individuare aree urbane su cui insistono musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
4. Per le violazioni di cui al comma 1, l'autorità competente è il sindaco del comune nel cui territorio le medesime sono state accertate, che provvede ai sensi degli articoli 17 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative irrogate sono devoluti al comune competente, che li destina all'attuazione di iniziative di miglioramento del decoro urbano.
1. L'ordine di allontanamento di cui all'articolo 9, comma 1, secondo periodo e comma 2, è rivolto per iscritto dall'organo accertatore,
individuato ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In esso è specificato che ne cessa l'efficacia trascorse quarantotto ore dall'accertamento del fatto e che la sua violazione è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria applicata ai sensi dell'articolo 9, comma 1, aumentata del doppio. Copia del provvedimento è trasmessa con immediatezza al questore competente per territorio con contestuale segnalazione ai competenti servizi socio-sanitari, ove ne ricorrano le condizioni.1. Il prefetto, nella determinazione delle modalità esecutive di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria concernenti occupazioni arbitrarie di immobili, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, impartisce, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, disposizioni per prevenire, in relazione al numero degli immobili da sgomberare, il pericolo di possibili turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica e per assicurare il concorso della Forza pubblica all'esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria concernenti i medesimi immobili.
1. Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell'articolo 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, può essere disposta dal questore l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell'articolo 100 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
2. All'articolo 14-ter, comma 2, della legge 30 marzo 2001, n. 125, dopo la parola: «vende» sono inserite le seguenti: «o somministra».
1. Nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per la vendita o la cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di locali pubblici, aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, il questore può disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.
2. Il divieto di cui al comma 1 non può avere durata inferiore ad un anno, né superiore a cinque.
3. Nei casi di cui al comma 1, il questore, nei confronti dei soggetti già condannati negli ultimi tre anni con sentenza definitiva, può altresì disporre, per la durata massima di due anni, una o più delle seguenti misure:
a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei
carabinieri territorialmente competente; obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;b) divieto di allontanarsi dal comune di residenza;
c) obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia specificamente indicato, negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici.
4. In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
5. I divieti di cui al comma 1 possono essere disposti anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 3 si applica, con provvedimento del prefetto, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 40.000 e la sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno.
7. In sede di condanna per i reati di cui al comma 1 commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di locali pubblici, aperti al pubblico, ovvero in uno dei pubblici esercizi di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, la concessione della sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'imposizione del divieto di accedere in locali pubblici o pubblici esercizi specificamente individuati.
1. Per le attività connesse al numero unico europeo 112 e alle relative centrali operative realizzate in ambito regionale secondo le modalità definite con i protocolli d'intesa adottati ai sensi dell'articolo 75-bis, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, le Regioni che hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono bandire, nell'anno successivo, procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, di un contingente massimo di personale determinato in proporzione alla popolazione residente in ciascuna Regione, sulla base di un rapporto pari ad un'unità di personale ogni trentamila residenti. A tal fine, le Regioni possono utilizzare integralmente i risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 finalizzate alle assunzioni, in deroga alle previsioni dell'articolo 1, comma 228, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, lettera c), dopo le parole: «sulla base di elementi di fatto», sono inserite le seguenti: «, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa,»;
b) all'articolo 6, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Ai fini della tutela della sicurezza pubblica, gli obblighi e le prescrizioni inerenti alla sorveglianza speciale possono essere disposti, con il consenso dell'interessato ed accertata la disponibilità dei relativi dispositivi, anche con le modalità di controllo previste all'articolo 275-bis del codice di procedura penale.».
1. All'articolo 639 del codice penale, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: «Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all'articolo 165, primo comma, può disporre l'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l'obbligo a sostenerne le relative spese o a rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.».
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Dato a Roma, addì 20 febbraio 2017.
Gentiloni Silveri, Presidente del Consiglio dei ministri
Minniti, Ministro dell'interno
Orlando, Ministro della giustizia
Costa, Ministro per gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: Orlando.