Frontespizio Relazione Relazione Tecnica Analisi tecnico-normativa Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4302


DISEGNO DI LEGGE
presentato dal ministro per gli affari regionali
(COSTA)
di concerto con il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo
(FRANCESCHINI)
con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(DELRIO)
e con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOAN)
Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo
Presentato il 15 febbraio 2017


      

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Onorevoli Deputati! — Il disegno di legge reca una delega al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, al fine di favorire, nel rispetto della normativa europea, lo sviluppo e l'innovazione dell'impresa turistico-ricreativa.
      La normativa interna, infatti, era stata contestata dalla Commissione europea, che aveva aperto una procedura d'infrazione (n. 2008/4908) in materia di attribuzione delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, in quanto fondata su un sistema di preferenza per il concessionario uscente ovvero di rinnovo automatico della concessione già assentita. La Commissione aveva inoltre inviato il 5 maggio 2010 una lettera di messa in mora complementare, con la quale veniva anche stigmatizzata l'incompatibilità della normativa italiana con l'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sui servizi nel mercato interno (cosiddetta direttiva Bolkestein), entrata nel frattempo in vigore, precisando che, qualora il numero di «autorizzazioni» disponibili per l'esercizio di un'attività economica sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, queste devono essere assentite attraverso procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza e prevedano un'adeguata pubblicità del loro avvio e svolgimento. Il citato articolo 12 vieta inoltre, al paragrafo 2, il rinnovo automatico di tali autorizzazioni o la concessione di particolari vantaggi al titolare uscente.
      Per superare le contestazioni della Commissione, la legge comunitaria 2010 (legge n. 217 del 2011) con l'articolo 11 ha eliminato il meccanismo del rinnovo automatico delle concessioni in scadenza e ha, contemporaneamente, delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo per la revisione e il riordino della legislazione in materia di concessioni demaniali marittime. Ciò ha consentito all'epoca l'archiviazione della procedura d'infrazione, avvenuta con decisione della Commissione del 27 febbraio 2012.
      Tuttavia, il termine per l'esercizio della prevista delega al Governo è spirato inutilmente il 17 aprile 2013, anche perché, con l'articolo 34-duodecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito con il parere contrario del Governo, il termine di durata delle concessioni demaniali in essere alla data del 30 dicembre 2009 e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è stato prorogato al 31 dicembre 2020.
      Sulla compatibilità della disciplina nazionale di proroga delle concessioni demaniali al 2020 con la normativa europea si è pronunciata il 14 luglio scorso la Corte di giustizia dell'Unione europea che, tra l'altro, ha stabilito che l'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE deve essere interpretato nel senso che «osta a una misura nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che prevede la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico-ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati».
      La delega proposta mira, pertanto, al superamento delle censure sopra esposte.
      In particolare, nell'articolo 1 vengono elencati i princìpi e criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, disponendo le modalità di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, nel rispetto dei princìpi di concorrenza, di qualità paesaggistica e di sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali finalizzata alla salvaguardia delle caratteristiche e delle specificità proprie di ogni regione, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo e della valorizzazione delle attività imprenditoriali, di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale, nonché di libertà di stabilimento, mediante procedure selettive che assicurino imparzialità, trasparenza e pubblicità e che tengano conto della professionalità acquisita nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative.
      Devono essere stabiliti adeguati limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, entro i quali le regioni potranno a loro volta fissare la durata delle stesse per assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico, ed è altresì previsto che le regioni, per garantire la pluralità e la differenziazione dell'offerta, possano disporre limitazioni al numero massimo di concessioni negli ambiti territoriali di riferimento per singolo operatore economico.
      Il provvedimento delegato dovrà, inoltre, individuare le modalità procedurali per l'eventuale dichiarazione di decadenza dalle concessioni, aggiornando i contenuti dell'articolo 47 del codice della navigazione, e i criteri e le modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende, nonché prevedere un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino.
      Il Governo è, infine, delegato alla revisione dei canoni concessori con l'applicazione di valori tabellari che consentano di superare le criticità insorte in relazione all'individuazione delle opere di facile o di difficile rimozione, situazione che ha dato luogo a un notevole contenzioso. Con la rideterminazione dei valori tabellari, da calibrare sulla varia casistica riguardante i beni e le pertinenze, è superato il criterio della valutazione dei canoni basato, per le anzidette pertinenze, sui valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI), che aveva condotto ad aumenti di notevole entità degli importi dovuti.
      Al riguardo, si rammenta che l'articolo 1, comma 484, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), come recentemente modificato dall'articolo 24, comma 3-octies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, ha sospeso le procedure di decadenza dalla concessione (relative a beni pertinenziali) avviate dagli enti locali per omesso o insufficiente pagamento delle somme richieste, «fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi».
      Inoltre, è mantenuta la sostanza della vigente previsione normativa che contempla, nel caso di concessioni demaniali di più elevata valenza turistica, una maggiore misura del canone, destinandone una quota, calcolata in percentuale sulle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio, a favore della regione di riferimento.
      Si procede in tale contesto al coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni legislative vigenti e all'aggiornamento delle procedure, anche mediante la previsione dell'utilizzazione delle tecnologie digitali dell'informazione e della comunicazione, finalizzate al rafforzamento del sistema informativo del demanio marittimo. Tra i sistemi informatici interessati si indicano a titolo esemplificativo quelli della Banca dati «Patrimonio PA» del Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e quelli gestiti dall'Agenzia delle entrate e dall'Agenzia del demanio.
      È infine delineato l’iter per l'approvazione del decreto o dei decreti legislativi di riordino, prevedendo l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata nonché dei pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, ed è prevista per il Governo la possibilità di adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore dei citati decreti, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
      Il successivo articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria.
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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

      I decreti legislativi attuativi della delega dovranno essere adottati in condizioni di neutralità finanziaria e accompagnati dalle pertinenti relazioni tecniche che devono dimostrare, per ciascun provvedimento nel suo complesso, l'assenza di oneri per la finanza pubblica.


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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Parte I – ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

      L'intervento di regolamentazione ha come obiettivo principale quello di revisionare e riordinare la normativa concernente l'attribuzione delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative, nel rispetto della normativa europea.
      In questa prospettiva vengono proposti interventi che saranno realizzati attraverso l'esercizio di un'apposita delega conferita al Governo, specificamente finalizzata alla revisione e al riordino della normativa in materia, con particolare riferimento a:

          a) criteri e modalità di affidamento;

          b) limiti minimi e massimi di durata;

          c) modalità procedurali per l'eventuale dichiarazione di decadenza nonché per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende;

          d) periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino;

          e) revisione dei canoni concessori con l'applicazione di valori tabellari;

          f) coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni legislative vigenti in materia.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

      La materia è attualmente disciplinata dalle seguenti principali fonti normative:

          codice della navigazione;

          articoli 01 e 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni;

          decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno);

          articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative) come modificato dall'articolo 34-duodecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dall'articolo 1, comma 547, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

          articolo 24 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, commi 3-septies e 3-octies introdotti dalla legge di conversione n. 160 del 7 agosto 2016.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

      L'intervento di cui al disegno di legge di delega non incide direttamente sulla normativa primaria e secondaria vigente e non prevede norme dirette di abrogazione. La specifica incidenza su leggi e su regolamenti vigenti sarà indicata nell'analisi tecnico-normativa dei decreti legislativi attuativi della delega conferita.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i princìpi costituzionali.

      Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto dei princìpi costituzionali.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

      Le disposizioni contenute nel provvedimento in esame sono finalizzate al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea (articolo 117, primo comma, della Costituzione) e disciplinano inoltre le materie della tutela della concorrenza, dell'ambiente e dell'ordinamento civile di esclusiva competenza statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), s) e l), della Costituzione.
      Per l'adozione dei decreti di attuazione della delega è comunque prevista l'intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
      Nel rispetto della competenza regionale, è previsto che le regioni, in aderenza al principio della valorizzazione delle peculiarità territoriali, fissino la durata delle concessioni nonché il numero massimo di concessioni di cui può essere titolare il singolo operatore economico.

6) Verifica della compatibilità con i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

      L'intervento normativo è conforme ai princìpi previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Non si rilevano, pertanto, profili di incompatibilità con i princìpi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dal medesimo articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

      L'intervento normativo non contiene rilegificazioni di norme delegificate, né sono stati utilizzati strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell’iter.

      Sono attualmente all'esame del Parlamento vari progetti di legge, quali:

          A.S. 2377 (Centinaio) «Disciplina delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative», presentato al Senato il 5 maggio 2016;

          A.S. 2336 (Saggese) «Revisione e riordino delle disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative», presentato al Senato il 21 aprile 2016;

          A.S. 2269 (Granaiola e altri) «Modifiche alle disposizioni in materia di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative», presentato al Senato il 3 marzo 2016;

          A.C. 3492 (Nastri) «Modifica all'articolo 49 del codice della navigazione in materia di sgombero e devoluzione di opere non amovibili nelle concessioni demaniali marittime», presentato alla Camera il 14 dicembre 2015;

          A.C. 2431 (Abrignani ed altri) «Disposizioni concernenti la ridefinizione di aree del demanio marittimo concesse per finalità turistico-ricreative, nonché misure per favorire la stabilità delle imprese balneari, gli investimenti e la valorizzazione delle coste», presentata il 5 giugno 2014;

          A.C. 2388 (De Micheli e altri) «Disposizioni concernenti le concessioni demaniali marittime e per la promozione della nautica da diporto», presentato alla Camera il 16 maggio 2014;

          A.S. 1496 (Gasparri) «Ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico-ricreativo e misure per favorire la stabilità delle imprese balneari, gli investimenti, la valorizzazione delle coste» presentato il 26 maggio 2014.

9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

      Risultano pendenti presso la Corte Costituzionale i seguenti ricorsi in via principale:

          n. 63 del 2015, avverso la legge della regione Puglia n. 17 del 10 aprile 2015, articolo 14, comma 8. In particolare, il comma 8 consente al comune di confermare la titolarità di almeno il 50 per cento delle aree demaniali in concessione, determinando, potenzialmente, un vantaggio competitivo rispetto al concessionario esistente, così come derivava dal diritto di insistenza, abrogato a livello nazionale;

          n. 30 del 2016, avverso la legge della regione Campania n. 6 del 5 aprile 2016. In particolare, l'articolo 17 introduce una procedura comparativa ad evidenza pubblica per il rinnovo delle concessioni demaniali marittime che appare, sotto alcuni profili, in contrasto con

la normativa nazionale, con le norme costituzionali e con le norme dell'Unione europea.

          n. 40 del 2016, avverso la legge della regione Toscana n. 31 del 9 maggio 2016. In particolare le previsioni contenute afferiscono alla competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile e di tutela della concorrenza.

Parte II – CONTESTO NORMATIVO DELL'UNIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.

      Il provvedimento è compatibile con l'ordinamento dell'Unione europea. Infatti, reca disposizioni volte a riordinare la disciplina in materia di rilascio di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreative, nel rispetto della normativa europea, con particolare riferimento all'articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e all'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE (cosiddetta direttiva Bolkestein). Vengono, in particolare, richiamati i princìpi europei di concorrenza, libertà di stabilimento, imparzialità, trasparenza e pubblicità.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

      Non risultano in corso procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.
      La Commissione europea aveva avviato la procedura di infrazione n. 2008/4908 per l'incompatibilità con il diritto dell'Unione europea del sistema nazionale di preferenza per il concessionario uscente (cosiddetto diritto di insistenza) e del rinnovo automatico delle concessioni già assentite. Per superare le contestazioni della Commissione è stato eliminato il diritto di insistenza e abrogato il meccanismo di rinnovo automatico; nel contempo, sono state prorogate le concessioni in essere al 31 dicembre 2015, termine poi prorogato al 31 dicembre 2020, onde consentire, nelle more, l'adozione di una normativa per disciplinare l'affidamento delle concessioni attraverso procedure di evidenza pubblica.
      In data 27 febbraio 2012 la procedura di infrazione è stata pertanto archiviata.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

      Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

      Sulla compatibilità della disciplina nazionale di proroga delle concessioni demaniali al 2020 con la normativa europea, si è pronunciata il 14 luglio scorso la Corte di giustizia dell'Unione europea che, tra l'altro, ha stabilito che l'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che «osta a una misura nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che prevede la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico-ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati».

14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

      Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

      In Portogallo, ai sensi del decreto-lei n. 226-A/2007, la gara è obbligatoria per alcuni tipi di licenze e per tutte le concessioni. È tuttavia previsto che il precedente concessionario possa esercitare un diritto di prelazione nel momento in cui si procede alla riassegnazione del titolo, a condizione che accetti le condizioni dell'offerta selezionata come vincitrice dall'amministrazione. La durata massima delle concessioni è di settantacinque anni; entro questo limite, la durata è fissata caso per caso in relazione alla dimensione degli investimenti associati all'uso del bene e alla loro rilevanza economica e ambientale.
      In Spagna, la ley n. 2/2013 de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley de Costas prevede che la «explotación» dei «servicios de temporada en las playas» sia soggetta ad autorizzazione della durata massima di quattro anni; quanto alle concessioni, la medesima legge ha previsto una proroga fino al limite massimo di settantacinque anni (graduati in base alla destinazione d'uso dei beni), in luogo dei trenta anni precedentemente previsti (con scadenza nel 2018). Entrambe le tipologie di provvedimento sono rilasciate in base a «principios de publicidad, objetividad, imparcialidad, transparencia y concurrencia competitiva».

Parte III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

16) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

      Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative e utilizza definizioni, termini e concetti di uso corrente nella normativa in materia.

17) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

      È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

18) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

      Non è stata utilizzata la tecnica della novella legislativa poiché, trattandosi di un disegno di legge di delega, non sono state introdotte modificazioni e integrazioni alle disposizioni vigenti.

19) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

      L'intervento non comporta effetti abrogativi impliciti.

20) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

      Il provvedimento non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie della normativa vigente.

21) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche di carattere integrativo o correttivo.

      Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche di carattere integrativo o correttivo.

22) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruità dei termini previsti per la loro adozione.

      L'intervento normativo richiede l'adozione di uno o più decreti legislativi in attuazione della delega prevista. Inoltre è prevista, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, la possibilità per il Governo di adottare disposizioni integrative e correttive dei citati decreti legislativi, tenendo conto delle evidenze attuative che verranno a determinarsi.

23) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche, con correlata indicazione nella relazione tecnica della sostenibilità dei relativi costi.

      Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati consultati i dati in possesso delle amministrazioni interessate.


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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE
SEZIONE 1 – CONTESTO E OBIETTIVI DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE.

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

Quadro di riferimento socio-economico.

      In Italia vi è una larga diffusione, sul demanio marittimo, lacuale e fluviale, di impianti turistico-ricreativi, che rappresentano una componente di primaria importanza dell'offerta turistica nazionale, sia in ambiente marino che in ambiente montano-lacuale.
      L'Italia, con i suoi 7.375 chilometri di coste (di cui il 96,6 per cento balneabile per le acque marine e il 91,6 per cento nel caso di laghi e fiumi), è il Paese europeo che vanta il maggior numero di aree di balneazione (circa 5.500) e uno dei più elevati livelli di tutela sanitaria nel settore. Un riconoscimento, certificato anche dall'Agenzia europea dell'ambiente, che ne fa il prodotto turistico nazionale più scelto: nel 2014 il soggiorno al mare ha rappresentato il 48,8 per cento delle mete di vacanza (1).

      Anche il turismo straniero predilige, per il 36 per cento, le località marine e lacuali. Nella graduatoria 2015 delle destinazioni turistiche mondiali più frequentate dal turismo straniero l'Italia si conferma al 5° posto per gli arrivi e al 7° posto per gli introiti (fonte OMT).
      Sotto l'aspetto dell'impatto economico, il settore turistico allargato contribuisce per il 10,2 per cento alla formazione del PIL e per l'11,6 per cento all'occupazione. Il turismo marino, lacuale e fluviale costituisce, a sua volta, la componente di maggior rilievo, tra il 45 e il 50 per cento, nella formazione del PIL e dell'occupazione del settore.

      Gli impianti turistico-ricreativi insistenti sul demanio marittimo, oggetto di concessione, sono stimati nel 2016 (2) in 21.390, suddivisi come segue:

          12.106 Concessioni ad uso turistico-ricreativo;

          2.327 Concessioni ad uso di diporto nautico;

          6.957 Concessioni ad uso vario (tale ultimo dato rileva in quanto alcune amministrazioni ancora attribuiscono l'uso vario alle concessioni ad uso turistico-ricreativo e per il diporto nautico).

      Il ricorso all'istituto della concessione è motivato dalla natura del bene, appartenente allo Stato, ex articolo 822 del codice civile, e destinato, tra l'altro, a soddisfare interessi pubblici.

Quadro di riferimento giuridico.

      La normativa in materia ha dato progressivamente sempre più stabilità a tale tipologia di concessione: al rinnovo automatico della concessione demaniale marittima ad uso turistico-ricreativo si legava anche il cosiddetto «diritto di insistenza» che dava la preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze.
      L'apertura di una procedura di infrazione comunitaria (n. 2008/4908) nei confronti dell'Italia per incompatibilità con il diritto dell'Unione europea del sistema nazionale di preferenza per il concessionario uscente (diritto di insistenza), nonché del rinnovo automatico delle concessioni già assentite, ha tuttavia evidenziato la necessità di procedere alla revisione della normativa in materia.
      La procedura è stata chiusa il 27 febbraio 2012 a seguito dell'approvazione della legge comunitaria 2010 (legge 15 dicembre 2011, n. 217): l'articolo 11 della legge comunitaria 2010 ha infatti abrogato il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, il quale fissava in sei anni la durata delle concessioni demaniali marittime e prevedeva il loro rinnovo automatico alla scadenza per la stessa durata e ha delegato il Governo ad emanare, entro il 17 aprile 2013, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime.
      Tuttavia, nelle more dell'adozione del decreto legislativo di riordino della disciplina, l'articolo 34-duodecies del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, novellando l'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010 n. 25, ha prorogato di cinque anni, dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2020, la scadenza delle concessioni ivi previste.


      Sulla compatibilità della disciplina nazionale di proroga delle concessioni demaniali al 2020 con la normativa europea, si è pronunciata il 14 luglio scorso la Corte di giustizia dell'Unione europea, che, tra l'altro, ha stabilito che l'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che «osta a una misura nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che prevede la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico-ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati».
      La mancanza di una regolazione organica del settore, caratterizzato da articolazione delle competenze fra diversi livelli istituzionali, dalla insistenza di regolazioni europee, dalla stratificazione di interventi tampone che hanno determinato la citata procedura di infrazione e, recentemente, la pronuncia avversa della Corte di giustizia dell'Unione europea, hanno dunque determinato, negli ultimi anni, una situazione di sfiducia e mancanza di prospettive per gli operatori, con conseguente riduzione degli investimenti nel settore e scarso sviluppo del mercato.

Criticità della situazione attuale.

      Fermo restando che con l'articolo 24, commi 3-septies e 3-octies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 (introdotti dalla legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160) è stato operato un intervento urgente per evitare problematiche e contenziosi nelle more dell'adozione di una nuova disciplina di settore conforme alle direttrici europee (3), sulla base dell'analisi sopra riportata, le criticità della situazione attuale possono essere sintetizzate come segue:

          mancanza di una regolazione organica del settore, caratterizzato da accentuata articolazione delle competenze fra diversi livelli istituzionali, dall'insistenza di regolazioni europee, da proroghe reiterate nel tempo in attesa di un riordino complessivo del settore, che hanno determinato anche una procedura di infrazione e, recentemente, una pronuncia avversa della Corte di giustizia dell'Unione europea;

          mancanza di chiarezza negli aspetti finanziari legati alla determinazione dei canoni, caratterizzati da stratificazioni normative poco coerenti;

          conseguente situazione di incertezza per gli operatori e per gli investimenti nel settore;

          bassa contendibilità del mercato, con conseguenze sui consumatori, sull'innovazione, sulle nuove imprese.

      Risulta pertanto necessario, al fine di adeguare l'ordinamento italiano ai princìpi europei nonché di restituire certezza agli operatori del settore, provvedere ad una rapida revisione della normativa in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo.
      Il provvedimento proposto consentirà di creare un mercato più concorrenziale, mobile e competitivo, a vantaggio della qualità dei servizi offerti, senza pregiudicare chi, nel settore, ha maturato una specifica professionalità.
      Con particolare riferimento ai canoni concessori, il provvedimento permetterà di superare le criticità insorte in relazione all'individuazione delle opere di facile e difficile rimozione, che ha dato luogo a notevole contenzioso. Inoltre, con la rideterminazione dei valori tabellari, da calibrare sulla varia casistica riguardante i beni e le pertinenze, sarà superato il criterio basato, per le predette pertinenze, sui valori dell'Osservatorio del mercato immobiliare – OMI.
      Infine, gli investimenti nel settore delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative consentiranno una migliore fruibilità dei beni pubblici assentiti in uso.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo.

      Obiettivo di breve periodo perseguito dal disegno di legge delega è la rapida introduzione di disposizioni di revisione e di riordino della materia delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, ad uso turistico-ricreativo, per rispondere alle istanze espresse a livello sia europeo che imprenditoriale, garantendo un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della nuova disciplina ed eliminando il rischio di incertezze e confusione negli operatori del settore, garantendo così una regolazione organica e coerente con la regolazione europea, che dia certezze agli operatori e che incentivi gli investimenti e lo sviluppo del mercato.
      Obiettivi generali di medio-lungo periodo sono, attraverso la messa a regime di un sistema di affidamento in concessione tramite procedure selettive, basato sui princìpi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, di imparzialità e di trasparenza, in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico del bene affidato in concessione:

          l'apertura e la contendibilità del mercato, che apporti nuovi capitali, incentivi l'innovazione, la nascita di nuove imprese, la qualità e l'efficienza dei servizi, a beneficio dei cittadini e del turismo;

          la garanzia del mantenimento di una elevata professionalizzazione del settore;

          il contributo allo sviluppo turistico del paese in un segmento di vitale importanza quale il turismo marino, lacuale e fluviale;

          la messa a regime di un sistema dei canoni concessori chiaro, equilibrato e aggiornato.

      Gli obiettivi specifici saranno individuati in sede di redazione dei provvedimenti attuativi.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR.

          Procedure di infrazione da parte dell'Unione europea (assenza);

          turnover delle concessioni (tasso);

          ingresso di nuove imprese (numero);

          ingresso di imprese transfrontaliere (numero) (4);

          aumento del gettito finanziario (tasso);

          aumento degli investimenti nel settore (tasso);

          aumento dell'occupazione nel settore (tasso);

          miglioramento della qualità dell'offerta (da qualificare mediante specifici indicatori nei provvedimenti attuativi).

      Data la complessità attuativa dell'intervento, si individuano di seguito anche degli indicatori procedurali:

          emanazione dei decreti attuativi;

          emanazione dei provvedimenti regionali;

          indizione di procedure selettive da parte dei comuni sulla base della nuova regolazione.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

      Destinatario dell'intervento è il Governo, chiamato ad emanare il provvedimento o i provvedimenti delegati entro sei mesi dal conferimento della delega, quindi, a seguito dell'emanazione dei decreti legislativi delegati:

          a) le regioni e i comuni, in quanto enti competenti alla gestione amministrativa dei beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali, nonché le autorità portuali (o di sistema portuale) per le concessioni ad uso turistico-ricreativo ricadenti nelle rispettive aree di competenza;

          b) gli attuali concessionari di beni demaniali per l'esercizio di attività turistico-ricreative;

          c) tutte le imprese del settore, sia nazionali sia dell'Unione europea, che grazie ad un mercato aperto e a regole certe, saranno

incentivate a partecipare alle procedure di assegnazione dei beni in questione sviluppando l'offerta turistica mediante investimenti mirati;

          d) gli utenti finali che potranno giovare di un'offerta maggiormente differenziata, di servizi di livello qualitativo superiore e di prezzi competitivi;

          e) l'intero comparto del turismo nazionale per lo sviluppo del sistema infrastrutturale della ricettività in un'ottica ecosostenibile;

          f) l'indotto dell'intera filiera della produzione/distribuzione delle attrezzature e dei materiali da costruzione delle strutture turistico-ricreative-ricettive;

          g) le finanze pubbliche per il prevedibile maggior introito derivante dai canoni concessori e dalla più elevata redditualità delle concessioni.

SEZIONE 2 – PROCEDURE DI CONSULTAZIONE PRECEDENTI L'INTERVENTO

      La questione, segnatamente per quanto riguarda le concessioni marittime ad uso ricreativo, è stata oggetto di interlocuzione, oltre che con le regioni nella sede istituzionale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano (seduta del 4 febbraio 2016), con numerose organizzazioni sindacali di categoria che sono state infatti ricevute più volte, nel corso dei mesi, dal Ministro per gli affari regionali e che in tale sede hanno presentato le proprie istanze, concernenti la necessità di un riordino complessivo, in tempi brevi, del settore, salvaguardando il più possibile le imprese esistenti, anche attraverso l'adozione di meccanismi di proroga e di prelazione delle concessioni, in analogia con quanto previsto (sia pur per una casistica non totalmente sovrapponibile) in Spagna e Portogallo. In tali occasioni, le associazioni di categoria hanno avuto modo di presentare anche alcuni contributi scritti. Non sono state consultate altre organizzazioni imprenditoriali e dei consumatori.

SEZIONE 3 – VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO (OPZIONE ZERO)

      Sulla compatibilità della disciplina nazionale di proroga delle concessioni demaniali al 2020 con la normativa europea, si è pronunciata il 14 luglio scorso la Corte di giustizia dell'Unione europea, che, tra l'altro, ha stabilito che l'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel senso che «osta a una misura nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che prevede la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico-ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati».
      Conseguentemente, è necessario prevedere una rapida revisione della normativa nella predetta materia, al fine di adeguare l'ordinamento

italiano ai princìpi europei e di restituire certezza agli operatori del settore.

SEZIONE 4 – OPZIONI ALTERNATIVE ALL'INTERVENTO REGOLATORIO

      Con il provvedimento si è operata la scelta di individuare i princìpi e i criteri direttivi da seguire per la predisposizione del decreto o dei decreti legislativi delegati, indicando quali imprescindibili linee guida:

          princìpi generali dell'ordinamento dell'Unione europea derivanti sia dal diritto primario, sia dalle direttive, anche alla luce delle interpretazioni fornite dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, da ultimo, con la sentenza del 14 luglio 2016;

          valorizzazione delle finalità di interesse pubblico connesse all'uso in concessione dei beni demaniali, con particolare riferimento all'implementazione dell'offerta complessiva e al miglioramento della qualità dei servizi turistici in un'ottica ecosostenibile;

          incentivazione dello sviluppo imprenditoriale, della promozione del turismo e della crescita economica;

          riconoscimento, al di là delle materie oggetto di assoluta riserva di legge, delle facoltà spettanti alle regioni costiere per quanto attiene alla gestione amministrativa del demanio e alla pianificazione territoriale;

          princìpi generali di equità per la rideterminazione della misura dei canoni concessori, prevedendo la classificazione dei beni in categorie basate sulla valenza turistica e la conseguente applicazione di importi più elevati a quelli di maggior valenza;

          coordinamento di tutte le disposizioni normative vigenti in materia con indicazione delle norme abrogate per la resa di un quadro giuridico organico e certo;

          impulso all'interscambio di dati fra amministrazioni, soprattutto con il ricorso alle tecnologie digitali.

      Nell'ambito di tali princìpi generali sono state esercitate le seguenti opzioni, anche sulla base delle consultazioni con le parti, come dinanzi riferito:

          tenere conto, nello svolgimento delle procedure pubbliche di affidamento delle concessioni, della professionalità nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative;

          prevedere, anche in relazione alle innovazioni introdotte dalla proposta, un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino;

          revisione dei canoni.

      All'interno di tali direttrici guida, eventuali ulteriori opzioni alternative di regolazione potranno essere valutate in sede di predisposizione del decreto o dei decreti delegati.

SEZIONE 5 – GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA E VALUTAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI E DELL'IMPATTO SULLE PMI

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sull'organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione.

      I vantaggi generali dell'intervento regolatorio possono essere sintetizzati come di seguito:

          certezza normativa, che favorisce l'attrazione degli investimenti da parte degli operatori economici;

          sviluppo di un mercato che tenga in debito conto le professionalità presenti ma che favorisca anche la nascita di nuove imprese;

          un sistema di canoni trasparente per gli operatori e adeguato negli importi, anche a beneficio dell'erario;

          servizi più adeguati e concorrenziali, atti a promuovere l'offerta turistica nazionale.

      Svantaggi collettivi a medio-lungo termine potrebbero derivare dalle opzioni esercitate nell'ambito dei princìpi direttivi generali (quali durata del periodo transitorio e il tener conto della professionalità acquisita; revisione dei canoni), ma che sono ampiamente motivate nell'accettabilità sociale della proposta.

B) Individuazione e stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

      L'intervento normativo si propone anche di innescare dinamiche di mercato nel settore degli operatori, per l'ampliamento dei soggetti coinvolti attraverso le procedure selettive di gara. La maggiore concorrenza favorirà, infatti, l'iniziativa imprenditoriale, in un settore caratterizzato dalla prevalenza di piccole e medie imprese.
      Gli effetti, tuttavia, potranno essere individuati e quantificati in sede di definizione degli schemi di decreti legislativi.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

      Trattandosi di un disegno di legge di delega, il quale per sua natura individua princìpi e criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi

nell'esercizio delle deleghe, l'indicazione e la puntuale disamina delle stime degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi introdotti o eliminati a carico dei cittadini e delle imprese saranno poste in essere nel momento dell'adozione dei decreti legislativi.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tenere conto per l'attuazione (misure di politica economica e aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta eccetera).

      Premesso che dall'attuazione della legge di delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si individuano di seguito alcuni fattori che potrebbero incidere sul conseguimento degli obiettivi. Altri fattori potranno essere valutati in sede di emanazione dei decreti delegati.
      L'impianto normativo articolato e complesso, con diverse amministrazioni statali e tre livelli istituzionali coinvolti, può determinare difficoltà e ritardi nonché incoerenze nell'attuazione.
      Difficoltà potranno derivare dell'attuazione delle procedure di evidenza pubblica da parte dei comuni, in particolare se in assenza di bandi standard.
      Infine, atteso che comunque la proposta introduce, sia pur con la necessaria gradualità, cambiamenti sistemici, sia negli affidamenti che nella determinazione dei canoni, ne dovrà essere promossa la comprensione e l'accettabilità sociale.
      Le predette condizioni di attuazione saranno attentamente monitorate dalle amministrazioni statali coinvolte (vedasi lettera C) della sezione 1).

SEZIONE 6 – INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ DEL PAESE

      L'intervento regolatorio è volto a promuovere il superamento delle distorsioni alla concorrenza, conseguenti alla durata e alla proroga delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, ad uso turistico-ricreativo, adeguando l'ordinamento ai princìpi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di imparzialità e di trasparenza, nonché di pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento, al fine di riconoscere alle imprese interessate le stesse opportunità concorrenziali rispetto al titolare della concessione scaduta o in scadenza. In sostanza, la maggiore concorrenza del mercato si riverbera positivamente sulla qualità dei servizi erogati ai cittadini.

SEZIONE 7 – MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO DI REGOLAMENTAZIONE

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.

      L'attuazione dell'intervento sarà curata prioritariamente dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, unitamente ai

Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

B) Azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento).

      Non sono previste specifiche azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.

      L'intervento sarà monitorato dalle amministrazioni centrali responsabili e, in particolare, dall'amministrazione responsabile di promuovere eventuali disposizioni integrative e della predisposizione della VIR.
      Saranno i decreti legislativi a poter fornire concrete modalità di monitoraggio degli indicatori riferiti agli obiettivi perseguiti, anche mediante specifiche rilevazioni.

D) Meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio.

      Il comma 3 dell'articolo 1 prevede che entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dallo stesso articolo, il Governo può adottare, con la medesima procedura di cui al comma 2, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.

E) Aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e riconsiderare ai fini della VIR.

      Sarà elaborata la prescritta verifica dell'impatto regolatorio nella quale saranno presi in esame gli obiettivi delle deleghe in relazione al processo attuativo delle deleghe stesse, sulla base degli indicatori individuati nella lettera C) della sezione 1.

SEZIONE 8 – RISPETTO DEI LIVELLI MINIMI DI REGOLAZIONE EUROPEA

      L'intervento normativo è adottato in conformità a quanto previsto dall'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, recepita dall'Italia con decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e alla luce delle recenti interpretazioni rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con sentenza in data 14 luglio 2016 in proposito all'applicabilità della norma al settore delle concessioni

marittime e lacuali ad uso turistico-ricreativo e alla compatibilità di una disposizione del diritto interno di proroga di tali concessioni.
      A tale ultimo proposito, si precisa che l'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (come da ultimo modificato dall'articolo 34-duodecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, introdotto dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221) ha fissato la scadenza della proroga al 31 dicembre 2020.
      Il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 «Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio», all'articolo 24, comma 3-septies, (introdotto dalla legge di conversione 7 agosto 2016, n. 160) ha previsto che «Nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai princìpi di derivazione europea per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti in base all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25».
      Per quanto sopra, l'intervento normativo proposto non soltanto rispetta i livelli minimi di regolazione europea, ma è indirizzato a coordinare efficacemente il diritto interno con le norme e i princìpi fondamentali dell'Unione europea.
      In particolare, si fa presente che i princìpi individuati coincidono con quelli indicati dalla citata direttiva 2006/123/CE nonché dall'articolo 49 del TFUE.


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DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-ricreativo, nel rispetto della normativa europea, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere criteri e modalità di affidamento nel rispetto dei princìpi di concorrenza, di qualità paesaggistica e di sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza, prevedano un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e tengano conto della professionalità acquisita nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative;

          b) stabilire adeguati limiti minimi e massimi di durata delle concessioni entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico, nonché prevedere che le regioni possono disporre che un operatore economico possa essere titolare di un numero massimo di concessioni, tale comunque da garantire adeguata pluralità e differenziazione dell'offerta, nell'ambito territoriale di riferimento;

          c) stabilire le modalità procedurali per l'eventuale dichiarazione di decadenza ai sensi della vigente normativa sulle concessioni, nonché criteri e modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende;

          d) prevedere, anche in relazione alle innovazioni introdotte dalla presente legge, un adeguato periodo transitorio per l'applicazione della disciplina di riordino;

          e) rideterminare la misura dei canoni concessori con l'applicazione di valori tabellari, tenendo conto della tipologia dei beni oggetto di concessione, anche con riguardo alle pertinenze e alle relative situazioni pregresse, e prevedere la classificazione dei medesimi beni, relativamente alla valenza turistica, in differenti categorie, applicando a quelli di maggiore valenza un canone più elevato con l'attribuzione di una quota, calcolata in percentuale sulle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio, a favore della regione di riferimento;

          f) procedere al coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni legislative vigenti in materia, con indicazione esplicita delle norme abrogate;

          g) aggiornare le procedure, prevedendo l'estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie digitali dell'informazione e della comunicazione, finalizzate al rafforzamento del sistema informativo del demanio marittimo, favorendo l'interscambio e la condivisione dei dati tra i sistemi informatici delle amministrazioni competenti in materia, nonché garantendo la trasparenza dei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.

      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa da sancire in sede di

Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto sono successivamente trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
      3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto delle disposizioni dei commi 1 e 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
Art. 2.
(Clausola di invarianza finanziaria).

      1. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri né diminuzione di entrate a carico della finanza pubblica.
      2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti dai decreti legislativi di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

      .

(1) Osservatorio permanente sulle proposte di viaggio formulate dai Tour Operator – ANALISI DEGLI ASPETTI TARIFFARI NELLE LOCALITÀ BALNEARI ITALIANE, ESTERE E NELLE CROCIERE – VII EDIZIONE 2015.

(2) Dati forniti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al 2 maggio 2016 ed estratti dal Sistema informativo demanio marittimo – S.I.D. che scontano comunque il mancato aggiornamento puntuale del sistema informativo da parte delle amministrazioni concedenti.

(3) Questo il testo dei commi citati: «3-septies. Nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai princìpi di derivazione europea per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti in base all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
3-octies. All'articolo 1, comma 484, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: “alla data del 30 settembre 2016, entro la quale si provvede” e le parole: “il rilascio” sono soppresse.».

(4) Vedi sentenza del 14 luglio 2016, Promoimpresa, C-458/14 e C-67/15, EU:C:2016:558.

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