Frontespizio Pareri Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 3500-A


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
BINDI, ATTAGUILE, D'UVA, GARAVINI, MAGORNO, MATTIELLO, NACCARATO, PRESTIGIACOMO, VECCHIO, FERRANTI, VERINI, ERMINI, GIUSEPPE GUERINI, GANDOLFI, MARZANO, TENTORI, ZAMPA, MANFREDI
Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia
Presentata il 16 dicembre 2015
(Relatori: DAMBRUOSO e MATTIELLO)

NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 23 febbraio 2017, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

      Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

          esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 3500 Bindi, recante «Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia»;

          considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «sicurezza» e «giurisdizione e norme processuali» attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, rispettivamente lettere h) ed l), della Costituzione;

          sottolineato che la proposta di legge introduce nell'ordinamento una normativa speciale integralmente dedicata ai testimoni di giustizia;

          preso atto che il provvedimento fa proprie molte delle proposte che la Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere ha evidenziato nella Relazione sul sistema di protezione dei testimoni di giustizia (Doc. XXIII, n. 4) approvata dalla stessa Commissione nella seduta del 21 ottobre 2014,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

      La VI Commissione,

          esaminata, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, la proposta di legge n. 3500 Bindi, recante disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione Giustizia nel corso dell'esame in sede referente;

          rilevato come la proposta di legge modifichi la disciplina in materia di testimoni di giustizia, con l'obiettivo di definire una disciplina organica specifica in tale settore e di inserirla nell'ambito della normativa quadro di cui al decreto-legge n. 8 del 1991, la quale era stata elaborata originariamente con riferimento ai soli collaboratori di giustizia;

          evidenziato come il provvedimento interessi in modo sostanzialmente marginale gli ambiti di competenza della Commissione Finanze,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con le seguenti osservazioni:

          a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di coordinare il disposto dell'articolo 6, comma 1, lettera h), in base alla quale se le misure di protezione del testimone di giustizia adottate comportano il definitivo trasferimento di quest'ultimo in altra località, i beni immobili dei quali è proprietario il testimone sono acquisiti al patrimonio dello Stato (a fronte della corresponsione dell'equivalente in denaro secondo il valore di mercato), a condizione che sia accertata l'impossibilità di vendere il bene sul libero mercato, con il comma 3 dell'articolo 8, il quale prevede che, quando il testimone di giustizia è definitivamente trasferito in località diversa da quella di origine, al termine dello speciale programma di protezione egli ha diritto ad ottenere l'acquisizione al patrimonio dello Stato dei beni immobili dei quali è proprietario nella località d'origine, dietro corresponsione dell'equivalente in denaro a prezzo di mercato, nelle forme e modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 23, al fine di evitare il rischio di sovrapposizioni o contraddizioni tra le due previsioni;

      b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che l'Agenzia delle entrate sia coinvolta nella predisposizione dei regolamenti previsti dall'articolo 23, comma 1, limitatamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1.


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

      La XI Commissione,

          esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo della proposta di legge n. 3500, recante disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia, come risultante a seguito dell'esame delle proposte emendative da parte della Commissione di merito;

          osservato che il provvedimento è volto a superare le criticità derivanti dall'attuale assetto normativo, che inquadra la disciplina dei testimoni di giustizia nell'ambito della normativa in materia di collaboratori di giustizia, contenuta nel decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, così come modificato dalla legge 13 febbraio 2001, n. 45;

          considerato che il provvedimento dà seguito a molte proposte che la Commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, ha formulato, al termine di un'ampia attività conoscitiva, nella sua Relazione sul sistema di protezione dei testimoni di giustizia, presentata il 23 ottobre 2014 (Doc XXIII, n. 4);

          rilevato che l'articolo 6 della proposta di legge prevede l'applicazione ai testimoni di giustizia e agli altri protetti di speciali misure di sostegno volte ad assicurare una condizione economica equivalente a quella preesistente;

          osservato, in particolare, che il comma 1, lettera b), del medesimo articolo prevede la corresponsione di un assegno periodico nei casi in cui il testimone sia impossibilitato a svolgere attività lavorativa o a percepire i precedenti proventi a causa dell'adozione delle misure di tutela adottate o per effetto delle dichiarazioni rese;

          evidenziato che la lettera g) del medesimo comma 1 prevede la corresponsione di una somma volta a compensare il mancato guadagno derivante dalla cessazione dell'attività lavorativa del testimone di giustizia e degli altri protetti nella località di provenienza, sempre che questi non abbiano ricevuto un risarcimento al medesimo titolo, ai sensi della legge 23 febbraio 1999, n. 44;

      considerato che l'articolo 7 reca disposizioni volte ad assicurare ai testimoni di giustizia e agli altri protetti l'immediato reinserimento sociale e lavorativo, prevedendo, in particolare: la conservazione del posto di lavoro o il trasferimento presso altre amministrazioni o sedi, qualora i testimoni di giustizia o gli altri protetti, per ragioni di sicurezza, non possano continuare a svolgere la loro originaria attività lavorativa; il reperimento di un posto di lavoro, ancorché temporaneo, equivalente per posizione e mansione a quello precedentemente svolto, qualora i medesimi soggetti abbiano perso l'occupazione lavorativa o non possano più svolgerla a causa delle loro dichiarazioni o dell'applicazione delle speciali misure di protezione; in caso di mancato riacquisto dell'autonomia lavorativa o del godimento di un reddito equivalente a quello pregresso, la capitalizzazione del costo dell'assegno periodico ovvero l'accesso a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e con funzioni corrispondenti al titolo di studio e alle professionalità posseduti, anche in soprannumero rispetto alle piante organiche delle amministrazioni interessate e in deroga alle disposizioni limitative delle nuove assunzioni;

          ritenuto che, nel loro complesso, le disposizioni in materia di sostegno economico e di reinserimento sociale e lavorativo dei testimoni di giustizia e degli altri protetti determinino un significativo rafforzamento delle tutele di tali soggetti, non subordinandone l'attivazione

all'inserimento in un programma speciale di protezione, che determini il trasferimento in un luogo protetto,

      esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

      La XII Commissione,

          esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge n. 3500 Bindi, recante «Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia», quale risultante dagli emendamenti approvati;

          evidenziato che l'articolo 3, comma 2, della proposta di legge in esame, demanda al regolamento di attuazione, di cui al successivo articolo 23, l'adozione di apposite disposizioni per i minori compresi nelle speciali misure di protezione;

          rilevato che l'articolo 23 prevede che i regolamenti di attuazione siano, in generale, adottati, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la commissione centrale;

          segnalata l'esigenza di prevedere, all'articolo 23, che il regolamento attuativo dell'articolo 3, comma 2, sia adottato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in considerazione del fatto che si tratta di misure a tutela dei minori,

      esprime:

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente condizione:

      all'articolo 23, si preveda che il regolamento volto a dare attuazione all'articolo 3, comma 2, nel senso di predisporre apposite disposizioni per i minori compresi nelle speciali misure di protezione, sia adottato con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.


PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

      La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

          esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 3500 Bindi ed altri, recante «Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

          rilevato che il contenuto del provvedimento è riconducibile prevalentemente alle materie «ordine pubblico e sicurezza», «giurisdizione e norme processuali» e «ordinamento penale», di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere h) ed l), della Costituzione),

      esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
della proposta di legge
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TESTO
della Commissione
Capo I
CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ DELLE SPECIALI MISURE DI PROTEZIONE PER I TESTIMONI DI GIUSTIZIA
Capo I
CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ DELLE SPECIALI MISURE DI PROTEZIONE PER I TESTIMONI DI GIUSTIZIA
Art. 1.
(Ambito di applicazione).
Art. 1.
(Ambito di applicazione).

      1. Ai testimoni di giustizia sono applicate, salvo dissenso, le speciali misure di protezione previste dal capo II.

      1. Identico.

      2. Le speciali misure di protezione si applicano altresì, salvo dissenso, anche ai soggetti che risultano esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa del rapporto di stabile convivenza o delle relazioni intrattenute con i testimoni di giustizia. I soggetti di cui al presente comma sono denominati «altri protetti».

      2. Le speciali misure di protezione sono altresì applicate, se ritenute necessarie, salvo dissenso, anche ai soggetti che risultano esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa del rapporto di stabile convivenza o delle relazioni intrattenute con i testimoni di giustizia. I soggetti di cui al presente comma sono denominati «altri protetti».

Art. 2.
(Definizione di testimone di giustizia).
Art. 2.
(Definizione di testimone di giustizia).

      1. È testimone di giustizia colui che contestualmente:

      1. È testimone di giustizia colui che:

          a) rende, nell'ambito di un procedimento penale, dichiarazioni di fondata attendibilità intrinseca, rilevanti per le indagini o per il giudizio anche indipendentemente dal loro esito;

          a) rende, nell'ambito di un procedimento penale, dichiarazioni di fondata attendibilità intrinseca, rilevanti per le indagini o per il giudizio;

          b) assume, rispetto al fatto delittuoso oggetto delle loro dichiarazioni, la qualità di persona offesa dal reato ovvero di persona informata sui fatti o di testimone;

          b) assume, rispetto al fatto delittuoso oggetto delle sue dichiarazioni, la qualità di persona offesa dal reato ovvero di persona informata sui fatti o di testimone;

          c) è terzo rispetto ai fatti dichiarati e, comunque, non ha riportato condanne per delitti connessi a quelli per cui si procede e non ha consapevolmente rivolto a proprio profitto l'essere venuto in relazione con il contesto delittuoso su cui rende le dichiarazioni. Non escludono la terzietà del dichiarante i comportamenti posti in essere in ragione dell'assoggettamento verso i singoli o le associazioni criminali oggetto delle dichiarazioni, né i meri rapporti di parentela, di affinità o di coniugio con indagati o imputati per il delitto per cui si procede o per delitti ad esso connessi;

          c) non ha riportato condanne per delitti non colposi connessi a quelli per cui si procede e non ha rivolto a proprio profitto l'essere venuto in relazione con il contesto delittuoso su cui rende le dichiarazioni. Non escludono la qualità di testimone di giustizia i comportamenti posti in essere in ragione dell'assoggettamento verso i singoli o le associazioni criminali oggetto delle dichiarazioni, né i meri rapporti di parentela, di affinità o di coniugio con indagati o imputati per il delitto per cui si procede o per delitti ad esso connessi;

          d) non è stato sottoposto a misura di prevenzione ovvero non è in corso nei suoi confronti un procedimento di applicazione della stessa, ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

          d) non è o non è stato sottoposto a misura di prevenzione ovvero non è in corso nei suoi confronti un procedimento di applicazione della stessa, ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, da cui si desuma la persistente attualità della sua pericolosità sociale e la ragionevole probabilità che possa commettere delitti di grave allarme sociale;

          e) si trova in una situazione di grave, concreto e attuale pericolo, rispetto alla quale risulti l'assoluta inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela adottabili direttamente dalle autorità di pubblica sicurezza, valutata tenendo conto di ogni utile elemento e in particolare della rilevanza e della qualità delle dichiarazioni rese, della natura del reato, dello stato e del grado del procedimento, nonché delle caratteristiche di reazione dei singoli o dei gruppi criminali oggetto delle dichiarazioni.

          e) identica.

Capo II
SPECIALI MISURE DI PROTEZIONE PER I TESTIMONI DI GIUSTIZIA E PER GLI ALTRI PROTETTI
Capo II
SPECIALI MISURE DI PROTEZIONE PER I TESTIMONI DI GIUSTIZIA E PER GLI ALTRI PROTETTI
Art. 3.
(Tipologia delle misure).
Art. 3.
(Tipologia delle misure).

      1. Le speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia possono consistere in misure di tutela, misure di sostegno economico, misure di reinserimento sociale e lavorativo, il cui contenuto è ulteriormente specificato nel regolamento di cui all'articolo 23.

      1. Le speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia possono consistere in misure di tutela, misure di sostegno economico, misure di reinserimento sociale e lavorativo, il cui contenuto è ulteriormente specificato nei regolamenti di cui all'articolo 25.

      2. Per i minori compresi nelle speciali misure di protezione si applicano, altresì, le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 23.

      2. Per i minori compresi nelle speciali misure di protezione si applicano, altresì, le disposizioni dei regolamenti di cui all'articolo 25.

Art. 4.
(Criteri di scelta delle misure di protezione).
Art. 4.
(Criteri di scelta delle misure di protezione).

      1. Le speciali misure di protezione da applicare sono individuate, caso per caso, secondo la situazione di pericolo e la condizione personale, familiare, sociale ed economica dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e non possono comportare alcuna perdita né compressione dei diritti goduti se non per situazioni temporanee ed eccezionali dettate dalla necessità di salvaguardare l'incolumità personale.

      1. Identico.

      2. Devono essere di norma garantite la permanenza nella località di origine e la prosecuzione delle attività ivi svolte, mentre le misure del trasferimento nella località protetta, dell'uso di documenti di copertura e del cambiamento di generalità sono adottate eccezionalmente, quando le altre forme di tutela risultano assolutamente inadeguate rispetto alla gravità e all'attualità del pericolo, e devono comunque tendere a riprodurre le precedenti condizioni di vita.

      2. Devono essere di norma garantite la permanenza nella località di origine e la prosecuzione delle attività ivi svolte, mentre le misure del trasferimento nella località protetta, dell'uso di documenti di copertura e del cambiamento di generalità sono adottate eccezionalmente, quando le altre forme di tutela risultano assolutamente inadeguate rispetto alla gravità e all'attualità del pericolo, e devono comunque tendere a riprodurre le precedenti condizioni di vita, tenuto conto delle valutazioni espresse dalle competenti autorità giudiziarie e di pubblica sicurezza.

      3. In ogni caso, al testimone di giustizia e agli altri protetti è assicurata un'esistenza dignitosa.

      3. Identico.

Art. 5.
(Misure di tutela).
Art. 5.
(Misure di tutela).

      1. Al fine di assicurare la sicurezza dei testimoni di giustizia, degli altri protetti e dei loro beni, sono applicate speciali misure di tutela che, secondo la gravità e l'attualità del pericolo, possono prevedere:

      1. Al fine di assicurare l'incolumità dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e la sicurezza dei loro beni, sono applicate speciali misure di tutela che, secondo la gravità e l'attualità del pericolo, possono prevedere:

          a) la predisposizione di misure di sorveglianza e di accompagnamento a cura degli organi di polizia;

          a) la predisposizione di misure di vigilanza e protezione;

          b) la predisposizione di accorgimenti tecnici di sicurezza per le abitazioni, per gli immobili e per le aziende di pertinenza dei protetti;

          b) identica;

          c) l'adozione delle misure necessarie per gli spostamenti nello stesso comune e in comuni diversi da quello di residenza;

          c) identica;

          d) il trasferimento in luoghi protetti;

          d) identica;

          e) speciali modalità di tenuta della documentazione e delle comunicazioni al servizio informatico;

          e) identica;

          f) l'utilizzazione di documenti di copertura, anche per il permesso di soggiorno, e di fittizi trasferimenti di residenza;

          f) l'utilizzazione di documenti di copertura;

          g) il cambiamento delle generalità ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, autorizzato, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione;

          g) identica;

          h) ogni altro accorgimento che si riveli necessario.

          h) identica.

Art. 6.
(Misure di sostegno economico).
Art. 6.
(Misure di sostegno economico).

      1. Al fine di assicurare ai testimoni di giustizia e agli altri protetti una condizione economica equivalente a quella preesistente, sono applicate speciali misure di sostegno che prevedono:

      1. Identico:

          a) la corresponsione delle spese non continuative o periodiche che il testimone di giustizia o gli altri protetti sostengono esclusivamente in conseguenza dell'applicazione delle speciali misure di protezione;

          a) identica;

          b) la corresponsione di un assegno periodico in caso di impossibilità a svolgere attività lavorativa o di percepire i precedenti proventi a causa dell'adozione delle misure di tutela o per effetto delle dichiarazioni rese. La misura dell'assegno e delle integrazioni per le persone a carico prive di capacità lavorativa è definita tenendo conto delle entrate e del godimento di beni pregressi, determinati attraverso il reddito e il patrimonio risultanti all'Agenzia delle entrate per l'ultimo triennio ed escluse le perdite cagionate dai fatti di reato oggetto delle dichiarazioni. L'assegno deve essere rideterminato o revocato qualora il testimone di giustizia o gli altri protetti riacquisiscano capacità economica, anche parziale, in base all'entità di quanto autonomamente percepito; deve essere annualmente modificato in misura pari alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevate dall'Istituto nazionale di statistica; può essere integrato, con provvedimento motivato, quando ricorrono particolari circostanze influenti sulle esigenze di mantenimento in stretta connessione con quelle di tutela;

          b) la corresponsione di un assegno periodico in caso di impossibilità a svolgere attività lavorativa o di percepire i precedenti proventi a causa dell'adozione delle misure di tutela o per effetto delle dichiarazioni rese. La misura dell'assegno e delle integrazioni per le persone a carico prive di capacità lavorativa è definita tenendo conto delle entrate e del godimento di beni pregressi, determinati attraverso il reddito e il patrimonio risultanti all'Agenzia delle entrate per l'ultimo triennio ed escluse le perdite cagionate dai fatti di reato oggetto delle dichiarazioni. L'assegno deve essere rideterminato o revocato qualora il testimone di giustizia o gli altri protetti riacquisiscano la capacità economica, anche parziale, in base all'entità di quanto autonomamente percepito; deve essere annualmente modificato in misura pari alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevate dall'Istituto nazionale di statistica; può essere integrato, con provvedimento motivato, quando ricorrono particolari circostanze influenti sulle esigenze di mantenimento in stretta connessione con quelle di tutela;

          c) la sistemazione alloggiativa qualora il testimone di giustizia o gli altri protetti siano trasferiti in una località diversa da quella di dimora, ovvero, a causa delle speciali misure di protezione o delle dichiarazioni rese, non possano usufruire della propria abitazione. L'alloggio deve essere idoneo a garantire la sicurezza e la dignità dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e deve possibilmente corrispondere alla categoria catastale di quello di dimora abituale precedente, sia per destinazione, sia per gruppo, sia per dimensioni. Il testimone di giustizia, su sua richiesta, può risiedere, anche unitamente al nucleo familiare, presso strutture comunitarie accreditate secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 23 presso le quali svolgere attività lavorativa o di volontariato;

          c) la sistemazione alloggiativa qualora il testimone di giustizia o gli altri protetti siano trasferiti in una località diversa da quella di dimora, ovvero, a causa delle speciali misure di protezione o delle dichiarazioni rese, non possano usufruire della propria abitazione. L'alloggio deve essere idoneo a garantire la sicurezza e la dignità dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e deve possibilmente corrispondere alla categoria catastale di quello di dimora abituale, sia per destinazione, sia per dimensioni. Il testimone di giustizia, su sua richiesta, può risiedere, anche unitamente al nucleo familiare, presso strutture comunitarie accreditate secondo i criteri stabiliti dai regolamenti di cui all'articolo 25 presso le quali svolgere attività lavorativa o di volontariato;

          d) le spese per esigenze sanitarie quando non sia possibile avvalersi delle strutture pubbliche ordinarie;

          d) le spese per esigenze sanitarie quando non sia possibile avvalersi delle strutture del Servizio sanitario nazionale;

          e) l'assistenza legale per i procedimenti in cui il testimone di giustizia rende dichiarazioni, esercita i diritti e le facoltà riconosciutigli dalla legge in qualità di persona offesa o si costituisce parte civile, nonché in relazione ai procedimenti per la tutela di posizioni soggettive lese a motivo della testimonianza;

          e) l'assistenza legale per i procedimenti in cui il testimone di giustizia rende dichiarazioni, esercita i diritti e le facoltà riconosciutigli dalla legge in qualità di persona offesa o si costituisce parte civile; per i relativi oneri, si applicano le norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente iscrizione delle relative spese nello stato di previsione del Ministero della giustizia;

          f) un indennizzo forfetario e onnicomprensivo, determinato secondo i criteri oggettivi stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 23, a titolo di ristoro per il pregiudizio subìto a causa dell'applicazione delle speciali misure di protezione, salvo che il testimone di giustizia o gli altri protetti intendano, in alternativa, procedere per il riconoscimento di eventuali danni biologici o esistenziali;

          f) un indennizzo forfetario e onnicomprensivo, determinato secondo i criteri oggettivi stabiliti dai regolamenti di cui all'articolo 25, a titolo di ristoro per il pregiudizio subìto a causa della testimonianza resa in ragione della quale è stata disposta l’applicazione delle speciali misure di protezione, salvo che il testimone di giustizia o gli altri protetti intendano, in alternativa, procedere per il riconoscimento di eventuali danni biologici o esistenziali;

          g) la corresponsione di una somma a titolo di mancato guadagno derivante dalla cessazione dell'attività lavorativa del testimone di giustizia e degli altri protetti nella località di provenienza, sempre che non abbiano ricevuto un risarcimento al medesimo titolo, ai sensi della legge 23 febbraio 1999 n. 44. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 13 della citata legge n. 44 del 1999, e il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è surrogato, quanto alle somme corrisposte al testimone di giustizia a titolo di mancato guadagno, nei diritti verso i responsabili dei danni. Le somme recuperate sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'interno in deroga all'articolo 2, commi 615, 616 e 617, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

          g) identica;

          h) l'acquisizione al patrimonio dello Stato, dietro corresponsione dell'equivalente in denaro secondo il valore di mercato, dei beni immobili di proprietà del testimone di giustizia e degli altri protetti, se le speciali misure di tutela prevedono il loro definitivo trasferimento in un'altra località e se la vendita nel libero mercato non si è rilevata possibile.

          h) l'acquisizione al patrimonio dello Stato, dietro corresponsione dell'equivalente in denaro secondo il valore di mercato, dei beni immobili di proprietà del testimone di giustizia e degli altri protetti, se le speciali misure di tutela prevedono il loro definitivo trasferimento in un'altra località e se la vendita nel libero mercato non si è rivelata possibile.

Art. 7.
(Misure di reinserimento sociale
e lavorativo).
Art. 7.
(Misure di reinserimento sociale
e lavorativo).

      1. Al fine di assicurare ai testimoni di giustizia e agli altri protetti l'immediato reinserimento sociale e lavorativo, sono applicate speciali misure che prevedono:

      1. Identico:

          a) la conservazione del posto di lavoro o il trasferimento presso altre amministrazioni o sedi, qualora i testimoni di giustizia o gli altri protetti, per ragioni di sicurezza, non possano continuare a svolgere la loro originaria attività lavorativa, ai sensi di quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 23;

          a) la conservazione del posto di lavoro o il trasferimento presso altre amministrazioni o sedi, qualora i testimoni di giustizia o gli altri protetti, per ragioni di sicurezza, non possano continuare a svolgere la loro originaria attività lavorativa, ai sensi di quanto previsto dai regolamenti di cui all'articolo 25;

          b) l'individuazione e lo svolgimento, non oltre sei mesi dal trasferimento nella località protetta, di attività, anche lavorative non retribuite, volte allo sviluppo della persona umana e alla sua partecipazione sociale, secondo le inclinazioni di ciascuno;

          b) la tempestiva individuazione e lo svolgimento, dopo il trasferimento nella località protetta, di attività, anche lavorative non retribuite, volte allo sviluppo della persona umana e alla sua partecipazione sociale, secondo le inclinazioni di ciascuno;

          c) le spese e le misure necessarie per supportare le imprese dei testimoni di giustizia e degli altri protetti che abbiano subìto o che possano concretamente subire nocumento a causa delle loro dichiarazioni o dell'applicazione delle speciali misure di tutela. Nel regolamento di cui all'articolo 23 sono stabilite modalità di sostegno delle imprese, quali emolumenti da destinare al riavvio delle attività, periodi di tassazione ridotta o sospesa, convenzioni e protocolli, per forniture di beni e servizi, del Ministero dell'interno con enti pubblici e privati, nonché con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

          c) il sostegno alle imprese dei protetti che abbiano subìto o che possano concretamente subire nocumento a causa delle loro dichiarazioni o dell'applicazione delle speciali misure di tutela, secondo quanto stabilito dai regolamenti di cui all'articolo 25. Sono applicabili a tal fine, ove compatibili, anche le disposizioni relative alle aziende confiscate alla criminalità organizzata previste dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

          d) l'eventuale assegnazione in uso di beni nella disponibilità dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

          d) l'accesso a mutui agevolati volti al reinserimento nella vita economica e sociale sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero dell'interno e gli istituti di credito;

          e) identica;

          e) il reperimento di un posto di lavoro, ancorché temporaneo, equivalente per posizione e mansione a quello precedentemente svolto, se i testimoni di giustizia o gli altri protetti hanno perso l'occupazione lavorativa o non possono più svolgerla a causa delle loro dichiarazioni o dell'applicazione delle speciali misure di protezione, fatte salve le esigenze di sicurezza connesse all'applicazione della misura del trasferimento in un luogo protetto;

          f) identica;

          f) la capitalizzazione del costo dell'assegno periodico di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), in alternativa allo stesso, qualora i testimoni di giustizia o gli altri protetti non abbiano riacquistato l'autonomia lavorativa o il godimento di un reddito proprio, equivalenti a quelli pregressi. La capitalizzazione è quantificata ai sensi del regolamento di cui all'articolo 23 ed è elevabile fino a un terzo se è assolutamente necessario al fine di realizzare l'autonomia reddituale del testimone di giustizia o degli altri protetti. La capitalizzazione può essere corrisposta sulla base di un concreto progetto di reinserimento lavorativo, previa valutazione sulla sua fattibilità in relazione alle condizioni contingenti di mercato, alle capacità del singolo e alla situazione di pericolo, e con un'erogazione graduale commisurata alla progressiva realizzazione del progetto. La capitalizzazione può essere altresì corrisposta, qualora il suo destinatario non sia in grado di svolgere attività lavorativa o lo richieda, attraverso piani di investimento o di erogazioni rateali che ne assicurino la sussistenza;

          g) la capitalizzazione del costo dell'assegno periodico di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), in alternativa allo stesso, qualora i testimoni di giustizia o gli altri protetti non abbiano riacquistato l'autonomia lavorativa o il godimento di un reddito proprio, equivalenti a quelli pregressi. La capitalizzazione è quantificata ai sensi dei regolamenti di cui all'articolo 25 ed è elevabile fino a un terzo se è assolutamente necessario al fine di realizzare l'autonomia reddituale del testimone di giustizia o degli altri protetti. La capitalizzazione può essere corrisposta sulla base di un concreto progetto di reinserimento lavorativo, previa valutazione sulla sua fattibilità in relazione alle condizioni contingenti di mercato, alle capacità del singolo e alla situazione di pericolo, e con un'erogazione graduale commisurata alla progressiva realizzazione del progetto. La capitalizzazione può essere altresì corrisposta, qualora il suo destinatario non sia in grado di svolgere attività lavorativa o lo richieda, attraverso piani di investimento o di erogazioni rateali che ne assicurino la sussistenza;

          g) l'accesso del testimone di giustizia, in alternativa alla capitalizzazione, e qualora non abbia altrimenti riacquistato l'autonomia economica, a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e con funzioni corrispondenti al titolo di studio e alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti. Alle assunzioni si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base delle intese conseguite tra il Ministero dell'interno e le amministrazioni interessate. A tale fine si applica ai testimoni di giustizia il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Al programma di assunzione possono accedere anche i testimoni di giustizia non più sottoposti allo speciale programma di protezione e alle speciali misure di protezione ai sensi del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. Le modalità di attuazione, al fine, altresì, di garantire la sicurezza dei testimoni di giustizia e di stabilire i criteri di riconoscimento del diritto anche in relazione alla qualità e all'entità economica dei benefìci già riconosciuti e alle cause e modalità dell'eventuale revoca del programma di protezione, sono stabilite dal regolamento di cui all'articolo 23;

          h) l'accesso del testimone di giustizia, in alternativa alla capitalizzazione, e qualora non abbia altrimenti riacquistato l'autonomia economica, a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e con funzioni corrispondenti al titolo di studio e alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti. Alle assunzioni si provvede per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in soprannumero alle piante organiche delle amministrazioni interessate e in deroga alle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base delle intese conseguite tra il Ministero dell'interno e le amministrazioni interessate. A tale fine si applica ai testimoni di giustizia il diritto al collocamento obbligatorio con precedenza previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Al programma di assunzione possono accedere anche i testimoni di giustizia non più sottoposti allo speciale programma di protezione e alle speciali misure di protezione ai sensi del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, ovvero quelli che, prima della data di entrata in vigore della legge 13 febbraio 2001, n. 45, erano ammessi alle speciali misure o allo speciale programma di protezione deliberati dalla commissione centrale di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 8 del 1991, di seguito denominata «commissione centrale», e possedevano i requisiti di cui all'articolo 16-bis del medesimo decreto-legge n. 8 del 1991 nella formulazione previgente. Per il coniuge e i figli ovvero, in subordine, per i fratelli dei testimoni di giustizia, stabilmente conviventi, a carico e ammessi alle speciali misure di protezione, è consentita l'assunzione esclusivamente in via sostitutiva dell'avente diritto a titolo principale, che non abbia esercitato il diritto al collocamento obbligatorio. Le modalità di attuazione, al fine, altresì, di garantire la sicurezza dei testimoni di giustizia e la loro formazione propedeutica all'assunzione e di stabilire i criteri di riconoscimento del diritto anche in relazione alla qualità e all'entità economica dei benefìci già riconosciuti e alle cause e modalità dell'eventuale revoca del programma di protezione, sono stabilite dai regolamenti di cui all'articolo 25;

          h) misure straordinarie eventualmente necessarie, atte a favorire il reinserimento sociale e lavorativo dei testimoni di giustizia e degli altri protetti.

          i) identica.

Art. 8.
(Durata massima delle speciali misure di protezione).
Art. 8.
(Durata delle speciali misure di protezione).

      1. La commissione centrale fissa il termine, non superiore a sei anni, di durata delle speciali misure di protezione, entro il quale si deve comunque procedere alle verifiche sull'attualità e gravità del pericolo e sull'idoneità delle misure adottate. La commissione centrale effettua le verifiche di cui al periodo precedente e assicura, ove necessario, le speciali misure di protezione oltre il termine di durata di cui al medesimo periodo quando ne faccia motivata richiesta l'autorità che ha formulato la proposta.

      1. Le misure di tutela sono mantenute fino alla cessazione del pericolo attuale, grave e concreto e, ove possibile, sono gradualmente affievolite. Nei casi in cui tale situazione di pericolo si protrae oltre il termine di sei anni, i testimoni di giustizia e gli altri protetti che si trovano nella località protetta sono trasferiti definitivamente e, se necessario, sottoposti al cambio delle generalità, ferma restando l'applicazione delle misure di tutela necessarie. Il termine è prorogabile di un anno se si verificano le condizioni che consentono ai testimoni di giustizia e agli altri protetti il rientro nella località di origine.
      2. Le altre misure sono mantenute, anche oltre la cessazione del pericolo, fino a quando i testimoni di giustizia o gli altri protetti riacquistano l'autonomia economica. Nei casi in cui, entro il termine di sei anni, non hanno ottenuto il godimento di un idoneo reddito proprio, si procede ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f) o lettera g). Il termine è prorogabile di un anno se si verificano le condizioni che consentono di svolgere l'attività lavorativa pregressa.

      2. Le misure di tutela di cui all'articolo 5 sono mantenute fino alla cessazione del pericolo attuale, grave e concreto e, ove possibile, sono gradualmente affievolite. Nel caso in cui, al termine delle speciali misure di protezione, il testimone di giustizia e gli altri protetti non abbiano riacquistato l'autonomia lavorativa o il godimento di un reddito proprio, si procede ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g) o lettera h).

      3. Quando il testimone di giustizia è definitivamente trasferito in località diversa da quella di origine, al termine delle speciali misure di protezione ha diritto a ottenere l'acquisizione al patrimonio dello Stato dei beni immobili dei quali è proprietario nella località di origine, dietro corresponsione dell'equivalente in denaro a prezzo di mercato, nelle forme e con le modalità definite dai regolamenti di cui all'articolo 25.

Art. 9.
(Composizione della commissione centrale e della segreteria).

      1. All'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

          «2-bis. La commissione centrale è composta da un Sottosegretario di Stato all'interno che la presiede, da un avvocato dello Stato, da due magistrati e da cinque funzionari e ufficiali. I componenti della commissione diversi dal presidente e dall'avvocato dello Stato sono preferibilmente scelti tra coloro che hanno maturato specifiche esperienze nel settore e che sono in possesso di cognizioni relative alle attuali tendenze della criminalità organizzata, ma che non sono addetti a uffici che svolgono attività di investigazione, di indagine preliminare sui fatti o procedimenti relativi alla criminalità organizzata di tipo mafioso o terroristico-eversivo. Uno dei componenti, designato a seguito di apposita delibera della commissione, assume le funzioni di vicepresidente»;

      b) al comma 2-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Per lo svolgimento dei compiti di segreteria e di istruttoria, la commissione centrale si avvale di una segreteria costituita secondo le modalità e con la dotazione di personale e di mezzi stabilite con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la commissione centrale stessa, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni».

Capo III
PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE, MODIFICA, PROROGA E REVOCA DELLE SPECIALI MISURE DI PROTEZIONE
Capo III
PROCEDIMENTO DI APPLICAZIONE, MODIFICA, PROROGA E REVOCA DELLE SPECIALI MISURE DI PROTEZIONE
Art. 9.
(Rinvio).
Art. 10.
(Rinvio).

      1. Per la proposta, i relativi pareri, l'applicazione, la modifica, la proroga e la revoca delle speciali misure di protezione, per l'assunzione degli impegni e per la redazione del verbale illustrativo, per l'attuazione dei programmi di protezione e per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, ove compatibili, le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12, comma 2, esclusa la lettera e), 13, commi 1, 2, 3 e 12, 13-quater, commi 2 e 5, 14, 16-quater e 16-sexies del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

      1. Per la proposta, i relativi pareri, l'applicazione, la modifica, la proroga e la revoca delle speciali misure di protezione, per l'attuazione dei programmi di protezione e per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si applicano, ove compatibili, le disposizioni degli articoli 10, 11 e 13, commi 1, 2, 3 e 12, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

      2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, nonché per quelle di cui agli articoli 3, comma 2, 7, comma 1, lettere a), f) e g), e 16, si applicano in via transitoria, fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 23, le disposizioni dei decreti ministeriali attuativi emessi ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, nonché del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 18 dicembre 2014, n. 204.

      2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, nonché per quelle di cui agli articoli 3, comma 2, 7, comma 1, lettere a), g) e h), e 17, si applicano in via transitoria, fino alla data di entrata in vigore delle pertinenti disposizioni regolamentari adottate ai sensi dell’articolo 25, le disposizioni dei decreti ministeriali attuativi emessi ai sensi dell'articolo 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, nonché del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 18 dicembre 2014, n. 204.

Art. 10.
(Proposta di ammissione alle speciali misure di protezione).
Art. 11.
(Proposta di ammissione alle speciali misure di protezione).

      1. Nella proposta di ammissione alle speciali misure di protezione l'autorità proponente indica, oltre quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e dai relativi decreti attuativi, anche la sussistenza dei requisiti stabiliti dall'articolo 2 della presente legge.

      1. Identico.

      2. La proposta di cui al comma 1 del presente articolo è trasmessa alla commissione centrale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, di seguito denominata «commissione centrale», che richiede il parere, in caso di delitti di mafia e terrorismo, al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. La commissione richiede altresì al Servizio centrale di protezione e al prefetto del luogo di dimora di colui che rende le dichiarazioni le informazioni nella loro rispettiva disponibilità, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera e).

      2. La proposta di cui al comma 1 del presente articolo è trasmessa alla commissione centrale, che richiede il parere, in caso di delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, del codice di procedura penale, al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. La commissione richiede altresì al Servizio centrale di protezione e al prefetto del luogo di dimora di colui che rende le dichiarazioni le informazioni nella loro rispettiva disponibilità, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera e), della presente legge.

      3. Nel caso in cui la proposta di cui al comma 1 riguardi soggetti di minore età in condizioni di disagio familiare o sociale, essa è altresì trasmessa al tribunale per i minorenni territorialmente competente per l'adozione di eventuali determinazioni di competenza.

Art. 11.
(Programma preliminare per la protezione).
Art. 12.
(Piano provvisorio per la protezione).

      1. La commissione centrale, se ne ricorrono le condizioni, delibera, senza formalità e, comunque, entro la prima seduta successiva alla proposta, un programma preliminare in cui ammette provvisoriamente gli interessati alle speciali misure di protezione più urgenti, assicurando, in ogni caso, condizioni di vita congrue rispetto alle precedenti e la salvaguardia di ogni situazione che potrebbe subire nocumento dall'applicazione del programma medesimo.

      1. La commissione centrale, se ne ricorrono le condizioni, delibera, senza formalità, senza indugio e, comunque, entro la prima seduta successiva alla proposta, un piano provvisorio di misure di protezione, assicurando agli interessati le speciali misure di protezione e condizioni di vita congrue rispetto alle precedenti.

      2. Nel programma preliminare di protezione, la commissione centrale nomina, ai sensi dell'articolo 14, il referente del testimone di giustizia.

      2. Nel piano provvisorio di protezione, opera il referente del testimone di giustizia individuato secondo quanto previsto all’articolo 15.

      3. Il referente informa immediatamente il testimone di giustizia e gli altri protetti sul contenuto delle misure applicate e di quelle applicabili, nonché sui diritti e sui doveri derivanti dalla condizione di persona protetta. Entro trenta giorni dalla nomina il referente trasmette alla commissione centrale le informazioni sulle condizioni personali, familiari e patrimoniali degli interessati e chiede, se questi vi abbiano consentito o ne abbiano fatto richiesta, che la stessa commissione provveda alla nomina di una figura professionale idonea a offrire loro immediato e diretto sostegno psicologico.

      3. Il referente informa immediatamente il testimone di giustizia e gli altri protetti sul contenuto delle misure applicate e di quelle applicabili, nonché sui diritti e sui doveri derivanti dalla condizione di persona protetta. Gli interessati rilasciano all'autorità proponente, tramite il referente, completa e documentata attestazione sul proprio stato civile, di famiglia e patrimoniale, sulle loro obbligazioni, su procedimenti penali, civili e amministrativi pendenti, sui titoli di studio e professionali e su ogni titolo abilitativo di cui siano titolari. Entro trenta giorni dalla deliberazione del piano provvisorio, il referente trasmette alla commissione centrale le informazioni sulle condizioni personali, familiari e patrimoniali degli interessati e chiede, se questi vi abbiano consentito o ne abbiano fatto richiesta, che la stessa commissione provveda alla nomina di una figura professionale idonea a offrire loro immediato e diretto sostegno psicologico.

      4. Il programma preliminare cessa di avere effetto se, decorsi novanta giorni dalla sua deliberazione, l'autorità che ha formulato la proposta non richiede l'applicazione del programma definitivo con le modalità previste dall'articolo 10 e non è stata deliberata la sua applicazione. Il presidente della commissione centrale può disporre la prosecuzione del programma preliminare di protezione per il tempo strettamente necessario a consentire l'esame della proposta da parte della commissione medesima.

      4. Il piano provvisorio cessa di avere effetto se, decorsi novanta giorni dalla sua deliberazione, l'autorità che ha formulato la proposta non richiede l'applicazione del programma definitivo con le modalità previste dall'articolo 11 e non è stata deliberata la sua applicazione. Il presidente della commissione centrale può disporre la prosecuzione del piano provvisorio di protezione per il tempo strettamente necessario a consentire l'esame della proposta da parte della commissione medesima.

      5. Il termine previsto dal comma 4 è prorogabile fino a centottanta giorni con provvedimento motivato dell'autorità legittimata a formulare la proposta e comunicato alla commissione centrale.

      5. Identico.

      6. L'autorità giudiziaria che procede redige il verbale illustrativo dei testimoni di giustizia di cui all'articolo 16-quater del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, entro i termini previsti dai commi 4 e 5 del presente articolo.

      Soppresso

Art. 12.
(Programma definitivo per la protezione).
Art. 13.
(Programma definitivo per la protezione).

      1. La commissione centrale, previa acquisizione dei pareri previsti dall'articolo 10 e di ogni altro parere o informazione che ritenga utile e con la partecipazione degli interessati e del referente del testimone di giustizia, delibera, nelle forme ordinarie del procedimento e se ne ricorrono i presupposti, il programma definitivo di applicazione delle speciali misure di protezione.

      1. La commissione centrale, previa acquisizione dei pareri previsti dall'articolo 11 e di ogni altro parere o informazione che ritenga utile, delibera, nelle forme ordinarie del procedimento e se ne ricorrono i presupposti, il programma definitivo di applicazione delle speciali misure di protezione.

      2. Il programma definitivo è accettato e sottoscritto dagli interessati i quali, contestualmente, assumono gli impegni di cui all'articolo 12, a esclusione del comma 2, lettera e), del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, ed eleggono il proprio domicilio nel luogo in cui ha sede la commissione centrale.

      2. Il programma definitivo è accettato e sottoscritto dagli interessati i quali, contestualmente, assumono l'impegno di riferire tempestivamente all'autorità giudiziaria quanto a loro conoscenza sui fatti di rilievo penale, di non rilasciare dichiarazioni su tali fatti a soggetti diversi dall'autorità giudiziaria, dalle forze di polizia e dal proprio difensore, di osservare le norme di sicurezza prescritte, di non rivelare o divulgare in qualsiasi modo elementi idonei a svelare la propria identità o il luogo di residenza qualora siano state applicate le misure di tutela di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d), f) e g), di non rientrare senza autorizzazione nei luoghi dai quali si è stati trasferiti e, comunque, di collaborare attivamente all'esecuzione delle misure, ed eleggono il proprio domicilio nel luogo in cui ha sede la commissione centrale.

      3. Il programma di protezione, anche preliminare, può essere modificato o revocato in ogni momento dalla commissione centrale, d'ufficio o su richiesta dell'interessato o del referente del testimone di giustizia o dell'autorità che ha formulato la proposta o di quella preposta all'attuazione delle misure speciali di protezione, in relazione all'attualità, alla concretezza e alla gravità del pericolo, all'idoneità delle misure adottate, alle esigenze degli interessati e all'osservanza degli impegni da loro assunti. La commissione centrale provvede entro venti giorni dalla richiesta, previa acquisizione dei pareri previsti dal comma 1 e, in ogni caso, dell'autorità giudiziaria e del referente del testimone di giustizia qualora non abbiano richiesto la modifica o la revoca del programma, nonché, se ne ricorrono le condizioni, del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

      3. Il programma di protezione può essere modificato o revocato in ogni momento dalla commissione centrale, d'ufficio o su richiesta dell'autorità che ha formulato la proposta o di quella preposta all'attuazione delle misure speciali di protezione, in relazione all'attualità, alla concretezza e alla gravità del pericolo, all'idoneità delle misure adottate, alle esigenze degli interessati, all'osservanza degli impegni da loro assunti, alla rinuncia espressa alle misure, al rifiuto di accettare l'offerta di adeguate opportunità di lavoro o di impresa. La commissione centrale provvede entro venti giorni dalla richiesta, previa acquisizione dei pareri previsti dal comma 1 e, in ogni caso, dell'autorità giudiziaria qualora non abbia richiesto la modifica o la revoca del programma, nonché, se ne ricorrono le condizioni, del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

      4. Ogni sei mesi dall'applicazione del programma definitivo, la commissione centrale procede alla sua verifica.

      4. Identico.

      5. La modifica del programma definitivo non può avere luogo per adeguamenti patrimoniali connessi a beni o redditi goduti antecedentemente e non segnalati dal testimone di giustizia o dagli altri protetti entro un anno dall'applicazione del programma medesimo.

      Soppresso

      5. La modifica o la revoca del programma definitivo non produce effetto sull'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.

Art. 13.
(Specificazione e attuazione delle speciali misure di protezione).
Art. 14.
(Specificazione e attuazione delle speciali misure di protezione).

      1. All'attuazione e alla specificazione delle modalità esecutive dei programmi di protezione provvede il Servizio centrale di protezione.
      2. Il Servizio centrale di protezione coordina e vigila sull'applicazione delle misure di tutela se affidate alle Forze di polizia territoriali e, se necessario, provvede attraverso il dislocamento di personale dei propri nuclei operativi o di altro personale specializzato nello svolgimento di servizi di protezione.
      3. Con il regolamento di cui all'articolo 23 sono stabilite le modalità riorganizzative del Servizio centrale di protezione in relazione alle competenze previste dal presente articolo.

      1. All'attuazione e alla specificazione delle modalità esecutive del piano provvisorio e del programma definitivo di protezione deliberati dalla commissione centrale provvede il Servizio centrale di protezione istituito, nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la commissione centrale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro trenta giorni, che ne stabilisce la dotazione di personale e di mezzi, anche in deroga alle norme vigenti. Il Servizio centrale di protezione è articolato in uffici distinti, dotati ciascuno di personale e di strutture differenti e autonomi, aventi competenza l'uno sui collaboratori di giustizia e l'altro sui testimoni di giustizia. Nell'ambito dell'ufficio per i testimoni di giustizia è individuato il referente di cui all'articolo 15. Il Capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza coordina i rapporti tra prefetti e tra autorità di sicurezza nell'attuazione degli altri tipi di speciali misure di protezione, indicate nell'articolo 5, la cui determinazione spetta al prefetto del luogo di residenza attuale del testimone, anche mediante impieghi finanziari non ordinari autorizzati dallo stesso Capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza, a norma dell'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

Art. 14.
(Referente del testimone di giustizia).
Art. 15.
(Referente del testimone di giustizia).

      1. Il testimone di giustizia, insieme al relativo nucleo degli altri protetti, ha diritto di avvalersi di un referente, individuato tra persone di comprovata fiducia esercenti le professioni legali e che possa mantenere un costante rapporto, diretto e personale, con gli interessati per tutta la durata delle misure speciali.

      1. Il testimone di giustizia, insieme al relativo nucleo degli altri protetti, ha diritto di avvalersi di un referente specializzato del Servizio centrale di protezione che mantenga un costante rapporto, diretto e personale, con gli interessati per tutta la durata delle misure speciali.

      2. Con il regolamento di cui all'articolo 23 sono stabiliti le modalità, i criteri di nomina, i doveri, i compensi, i casi di sostituzione e di revoca del referente e dei suoi eventuali coadiutori nominati, su istanza di quest'ultimo, dalla commissione centrale.

      Soppresso

      3. Il referente deve:

      2. Identico:

          a) informare regolarmente il testimone di giustizia e gli altri protetti sulle misure speciali applicate, sulle loro conseguenze, sulle loro possibili modifiche, sulla loro attuazione, nonché sui diritti, patrimoniali e non patrimoniali, interessati dal programma di protezione e degli altri protetti;

          a) informare regolarmente il testimone di giustizia e gli altri protetti sulle misure speciali applicate, sulle loro conseguenze, sulle loro possibili modifiche, sulla loro attuazione, nonché sui diritti, patrimoniali e non patrimoniali, interessati dal programma di protezione;

          b) individuare e quantificare il patrimonio, attivo e passivo, e le obbligazioni del testimone di giustizia e degli altri protetti;

          b) identica;

          c) collaborare con la commissione centrale e con il Servizio centrale di protezione esprimendo pareri sui provvedimenti di proroga, modifica e revoca del programma di protezione, informando sull'andamento del programma medesimo, sulla necessità di adeguarlo alle sopravvenute esigenze dell'interessato, nonché sulla condotta e sull'osservanza degli impegni assunti;

          c) informare periodicamente la commissione centrale sull'andamento del programma di protezione, sull'eventuale necessità di adeguarlo alle sopravvenute esigenze dell'interessato, nonché sulla condotta e sull'osservanza degli impegni assunti;

          d) gestire, o contribuire a gestire, con il consenso degli interessati, il patrimonio e i beni aziendali, le situazioni creditorie e debitorie e ogni altro interesse patrimoniale del testimone di giustizia e degli altri protetti se questi non possono provvedervi a causa delle dichiarazioni rese o dell'applicazione del programma di protezione;

          d) assistere gli interessati, con il loro consenso, nella gestione del patrimonio e dei beni aziendali, delle situazioni creditorie e debitorie e di ogni altro interesse patrimoniale del testimone di giustizia e degli altri protetti se questi non possono provvedervi a causa delle dichiarazioni rese o dell'applicazione del programma di protezione;

          e) proporre i progetti di reinserimento sociale e lavorativo e verificare la loro concreta realizzazione;

          e) assistere gli interessati nella presentazione dei progetti di reinserimento sociale e lavorativo e verificare la loro concreta realizzazione;

          f) proporre i progetti di capitalizzazione, contribuire alla loro concreta realizzazione e rendicontare periodicamente alla commissione centrale l'utilizzazione delle somme attribuite ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera f);

          f) assistere gli interessati nella presentazione dei progetti di capitalizzazione, nella concreta realizzazione e nella rendicontazione periodica alla commissione centrale dell’utilizzazione delle somme attribuite ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera g);

          g) collaborare tempestivamente per assicurare l'esercizio di diritti che potrebbero subire limitazione dall'applicazione delle speciali misure di protezione;

          g) identica.

          h) mantenere il segreto su ciò che riguarda il testimone di giustizia e gli altri protetti e concordare con il Servizio centrale di protezione le modalità di incontro e di contatto con gli stessi, nonché di divulgazione dei dati concernenti i medesimi.

          Soppressa

      3. La titolarità delle decisioni di cui al comma 2 resta in capo al testimone di giustizia e agli altri protetti.

      4. L'assistenza del referente si protrae per la durata del programma di protezione e, comunque, finché il testimone di giustizia e gli altri protetti riacquistano la propria autonomia economica.

      4. Identico.

Art. 15.
(Audizione dei testimoni di giustizia e degli altri protetti).
Art. 16.
(Audizione dei testimoni di giustizia e degli altri protetti).

      1. Gli interessati, in qualunque momento, anche nel corso del programma preliminare di protezione, possono chiedere alla commissione centrale o al Servizio centrale di protezione di essere sentiti personalmente. Si procede entro quindici giorni dalla richiesta.

      1. Gli interessati, in qualunque momento, anche nel corso del piano provvisorio di protezione, possono chiedere alla commissione centrale o al Servizio centrale di protezione di essere sentiti personalmente. Si procede entro trenta giorni dalla richiesta attraverso l'audizione da parte della commissione centrale o del Servizio centrale di protezione.

Art. 16.
(Misure urgenti).
Art. 17.
(Misure urgenti).

      1. Quando risultano situazioni di particolari gravità e urgenza che non consentono di attendere la deliberazione della commissione centrale e fino a che tale deliberazione non interviene, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 13 comma 1, sesto e settimo periodo, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e dal regolamento di cui all'articolo 23 della presente legge.

      1. Quando risultano situazioni di particolari gravità e urgenza che non consentono di attendere la deliberazione della commissione centrale e fino a che tale deliberazione non interviene, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 13 comma 1, sesto e settimo periodo, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e dai regolamenti di cui all'articolo 25 della presente legge.

      2. Dopo il settimo periodo del comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è inserito il seguente: «Allo scopo, l'autorità provinciale di pubblica sicurezza può avvalersi del Servizio centrale di protezione».

Art. 18.
(Interventi finanziari).

      1. Al comma 4 dell'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tali interventi finanziari non si applicano le norme vigenti in materia di tracciabilità dei pagamenti e di fatturazione elettronica».

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 17.
(Abrogazione).
Art. 19.
(Abrogazione).

      1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 della presente legge, l'articolo 12, comma 3, e il capo II-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono abrogati.

      1. L'articolo 12, comma 3, e il capo II-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono abrogati.

Art. 18.
(Modifica all'articolo 392 del codice di procedura penale).
Art. 20.
(Modifica all'articolo 392 del codice di procedura penale).

      1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 392 del codice di procedura penale, dopo le parole: «all'esame delle persone indicate nell'articolo 210» sono aggiunte le seguenti: «e all'esame dei testimoni di giustizia».

      Identico.

Art. 19.
(Aggravanti per il reato di calunnia).
Art. 21.
(Aggravanti per il reato di calunnia).

      1. Le pene previste per il reato di calunnia sono aumentate da un terzo alla metà quando il colpevole ha commesso il fatto allo scopo di usufruire delle speciali misure di protezione previste dalla presente legge. L'aumento è dalla metà ai due terzi se uno dei benefìci è stato conseguito.

      1. Le pene previste per il reato di calunnia di cui all'articolo 368 del codice penale sono aumentate da un terzo alla metà quando il colpevole ha commesso il fatto allo scopo di usufruire o di continuare ad usufruire delle speciali misure di protezione previste dalla presente legge. L'aumento è dalla metà ai due terzi se uno dei benefìci è stato conseguito.

Art. 20.
(Norme transitorie).
Art. 22.
(Norme transitorie).

      1. È testimone di giustizia anche colui che, alla data di entrata in vigore della presente legge, è sottoposto al programma o alle speciali misure di protezione ai sensi del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

      Identico.

Art. 21.
(Cambio di generalità allargato).

      1. Coloro che non sono testimoni di giustizia ai sensi della presente legge ma che si trovano in una condizione di grave, concreto e attuale pericolo a causa della volontà di recidere il legame derivante da rapporti di parentela, di affinità, di coniugio o di stabile convivenza con indagati, imputati o condannati per gravi delitti, ovvero a causa di rapporti di parentela, di affinità, di coniugio o di stabile convivenza con persone vittime di gravi delitti, possono accedere al cambiamento delle generalità ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, se si trasferiscono in altra idonea località.

      Soppresso

      2. Il Ministero dell'interno promuove protocolli d'intesa con associazioni senza scopo di lucro idonee per l'accoglienza e per l'inserimento lavorativo delle persone indicate nel comma 1 del presente articolo, secondo criteri e modalità stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 23.

      3. L'istanza dell'interessato o di un suo rappresentante va avanzata al prefetto del luogo di dimora il quale, acquisite le informazioni anche dall'autorità giudiziaria che ha proceduto per i fatti indicati nel comma 1, la trasmette, entro sessanta giorni, con il proprio parere alla commissione centrale.

      4. La commissione centrale, sentito il Servizio centrale di protezione e, se ne ricorrono le condizioni, il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, delibera entro i successivi sessanta giorni.

Art. 23.
(Modifica all'articolo 147-bisdelle norme di attuazione del codice di procedura penale).

      1. Dopo la lettera a) del comma 3 dell'articolo 147-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserita la seguente:

          «a-bis) quando l'esame o altro atto istruttorio è disposto nei confronti di persone ammesse al piano provvisorio o al programma definitivo per la protezione dei testimoni di giustizia».

Art. 22.
(Istituzione del sito internet del Ministero dell'interno per i testimoni di giustizia).
Art. 24.
(Istituzione di un'apposita sezione del sito internetdel Ministero dell'interno per i testimoni di giustizia).

      1. È istituito dal Ministero dell'interno, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 23, un sito internet, di facile accesso e che garantisce l'anonimato degli utenti, contenente le informazioni, in forma chiara e facilmente intellegibile, sull'applicazione dei programmi di protezione per i testimoni di giustizia, sui relativi diritti e doveri, sulle modalità e sui luoghi per la presentazione di una denuncia e sulle organizzazioni di volontariato presenti in ciascun territorio che svolgono attività di sostegno.

      1. È istituita, nell'ambito del sito internet istituzionale del Ministero dell'interno, un'apposita sezione, con le modalità stabilite dai regolamenti di cui all'articolo 25, di facile accesso e debitamente segnalata nella pagina iniziale del sito, contenente le informazioni, in forma chiara e facilmente intellegibile, sull'applicazione dei programmi di protezione per i testimoni di giustizia nonché sui relativi diritti e doveri.

Art. 23.
(Regolamenti di attuazione).
Art. 25.
(Regolamenti di attuazione).

      1. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica e la commissione centrale, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione della presente legge.

      1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, sentita la commissione centrale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione della presente legge.

Art. 24.
(Relazione del Ministro dell'interno).
Art. 26.
(Relazione del Ministro dell'interno).

      1. Il Ministro dell'interno riferisce semestralmente con relazione alle Camere sulle speciali misure di protezione per i testimoni di giustizia, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di applicazione, senza riferimenti nominativi.

      1. Identico.

      2. Nella relazione di cui al comma 1, il Ministro dell'interno indica il numero complessivo dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e l'ammontare complessivo delle spese sostenute nel semestre per l'assistenza economica relativa alle speciali misure di protezione e, garantendo la riservatezza dei protetti, specifica anche l'ammontare delle elargizioni straordinarie concesse e le esigenze che le hanno motivate.

      2. Nella relazione di cui al comma 1, il Ministro dell'interno indica il numero complessivo dei testimoni di giustizia e degli altri protetti e l'ammontare complessivo delle spese sostenute nel semestre per l'assistenza economica relativa alle speciali misure di protezione e, garantendo la riservatezza dei protetti, specifica anche l'ammontare delle elargizioni straordinarie concesse e le esigenze che le hanno motivate, nonché eventuali esigenze strumentali od operative connesse alla funzionalità ed efficienza del Servizio centrale di protezione e dei relativi nuclei operativi territoriali.

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