Organo inesistente

XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4231


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MUCCI, QUINTARELLI, GALGANO, OLIARO, MONCHIERO, MAZZIOTTI DI CELSO, CATALANO, MENORELLO
Modifiche al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di incentivi all'opzione per la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati e dei corrispettivi
Presentata il 17 gennaio 2017


      

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Onorevoli Colleghi! — La presente proposta di legge intende aiutare i lavoratori autonomi, in regola con il fisco, che vantano crediti certificati dalla pubblica amministrazione per le proprie prestazioni e che, nel contempo, si trovano ad anticipare allo Stato l'IVA dovuta.
      Appare oggi evidente una spiacevole contraddizione: in tempi di forti difficoltà economiche da un lato si chiedono al professionista versamenti puntuali di quanto dovuto ma, dall'altro, si effettuano pagamenti in ritardo per le prestazioni svolte dal professionista per conto della pubblica amministrazione. Si parla anche di cifre molto importanti che, in alcuni casi, hanno determinato il fallimento o la chiusura di attività.
      Il professionista, infatti, a fronte di un ritardo nella riscossione del proprio credito, continua la propria attività anticipando il costo di eventuali materie prime, del personale e di altre spese correnti, che si aggiungono ai pagamenti delle imposte dovute, rinunciando quindi a risorse che potrebbero essere investite nella propria attività e che invece la pubblica amministrazione tiene per sé troppo a lungo.
      Tutto questo si riscontra dalle indagini «European Consumer Payment Report 2016» e «European Payment Report 2016», condotte in ventuno Paesi europei dalla società per il recupero dei crediti Intrum Justitia.
      Le statistiche condotte registrano come, in Europa, il settore pubblico paghi i propri fornitori in media dopo 36 giorni. La pubblica amministrazione italiana ne impiega ben 131. Anche se la situazione è decisamente in miglioramento, il nostro Paese rimane secondo solo alla Grecia per i ritardi e molto avanti alla Spagna, al Portogallo, all'Irlanda e alla Francia che seguono nella graduatoria.
      La percezione che scaturisce da questo clima di incertezza, per oltre la metà degli imprenditori italiani, è quella che i ritardi nei pagamenti accumulati dall'amministrazione pubblica e dai clienti privati abbiano un forte impatto sulla crescita della propria azienda.
      Non solo, ma tre quarti delle aziende italiane giudica questo come ritardo intenzionale e come una delle cause principali nelle dilazioni di pagamento.
      La presente proposta di legge, dunque, potrebbe dare più fiducia ai professionisti sulla tempistica e sull'esigibilità dei pagamenti e sulla volontà delle pubbliche amministrazioni di estinguere i debiti nel più breve tempo possibile, ristabilendo un equilibrio etico, prima ancora che meramente contabile, fra lo Stato e i lavoratori autonomi.
      In particolare, si propone di inserire due agevolazioni, consistenti nella possibilità di compensare l'acconto dell'IVA con i crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni e nell'invio semestrale delle fatture, nell'ambito del regime premiale opzionale che prevede la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate di tutte le fatture ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
      Con tale modifica si otterrebbe anche il risultato di differenziare meglio tale regime opzionale da quello ordinario, introdotto dalle disposizioni di cui all'articolo 4 (nuovo spesometro) del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
      Inoltre, le recenti norme introdotte in materia di fatturazione elettronica e di utilizzo del sistema di interscambio della SOGEI Spa (società generale d'informatica), anche per il settore business to business, rendono sempre più immediate la comunicazione e la verifica dei crediti che tali professionisti hanno maturato nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Dunque questo tipo di operazioni appare ancora più dovuto.
      La presente proposta di legge è composta da un solo articolo: il comma 1 consente ai soggetti che accedono al regime opzionale di trasmissione telematica dei dati e delle fatture di compensare gli importi dovuti come acconto con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili nei confronti della pubblica amministrazione. Per i medesimi soggetti, il comma 3 rende gli obblighi dichiarativi semestrali anziché trimestrali. Il comma 2 prevede che le modalità applicative di quanto previsto dal comma 1 siano stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «d-bis) per il versamento dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuto per le liquidazioni periodiche di chiusura dell'ultimo mese o dell'ultimo trimestre dell'anno, previsto dall'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, i contribuenti possono compensare gli importi a debito con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati».

      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione della lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, introdotta dal comma 1 del presente articolo.
      3. I soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come da ultimo modificato dal presente articolo, trasmettono i dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni semestre.

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