Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4231 |
1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«d-bis) per il versamento dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) dovuto per le liquidazioni periodiche di chiusura dell'ultimo mese o dell'ultimo trimestre dell'anno, previsto dall'articolo 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 405, i contribuenti possono compensare gli importi a debito con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati».
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione della lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, introdotta dal comma 1 del presente articolo.
3. I soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, come da ultimo modificato dal presente articolo, trasmettono i dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni semestre.