Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4263 |
1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino, la razionalizzazione e il coordinamento delle disposizioni statali relative all'ordinamento e alla struttura istituzionale dei comuni, con particolare riferimento al sistema finanziario e contabile, ai controlli e alle norme fondamentali sull'organizzazione degli uffici e del personale, agli obblighi di trasparenza, anche mediante la revisione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) ricognizione delle norme statali vigenti in materia per provvedere al loro coordinamento formale e sostanziale e al loro aggiornamento e adeguamento in funzione anche delle esigenze di semplificazione del linguaggio normativo, apportando ad esse le modifiche necessarie per garantirne la coerenza giuridica, logica e sistematica e per adeguarle alla legislazione vigente di rango costituzionale in materia, anche tenendo conto delle eventuali modifiche intervenute successivamente alla data di entrata in vigore della legge;
b) salvaguardia dell'organicità, dell'unitarietà e della coerenza ordinamentale
della disciplina statale in materia di enti locali anche in caso di adozione di più decreti delegati entro il termine massimo di cui al comma 2, con decreto, anche modificativo, di coordinamento dei decreti delegati già adottati;c) rispetto dei princìpi affermati dalla giurisprudenza costituzionale e dei princìpi derivanti dal diritto dell'Unione europea e di quelli affermati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea;
d) ricognizione di tutti gli obblighi informativi degli enti locali al fine di eliminare duplicazioni degli adempimenti e sovrapposizione di scadenze, predisposizione di un sistema unico di rivelazione dei dati e sviluppo di forme di coordinamento preventivo tra le amministrazioni controllate e controllanti;
e) ricognizione degli obblighi di pubblicazione e degli adempimenti in materia di trasparenza, eliminazione di tali obblighi qualora i dati siano reperibili con modalità alternative e semplificazione degli stessi, specie per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e le loro forme associative, in particolare per quanto riguarda la possibilità di assolvere agli obblighi di pubblicazione attraverso l'indicazione nel sito internet del collegamento ipertestuale alle banche dati, il piano triennale per la prevenzione della corruzione, la nomina di un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, la semplificazione delle modalità di nomina dei revisori dei conti;
f) ricognizione delle norme statali di livello primario che sono o restano abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, previo parere della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da rendere entro venti giorni, e del Consiglio di Stato, da rendere entro quarantacinque giorni, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei
pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando l'obbligo di conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai comuni e alle loro forme associative non si applicano le limitazioni e i vincoli di cui:
a) all'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
b) all'articolo 6, commi 7, 8, 9, 12, 13 e 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
c) all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
d) all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
e) all'articolo 1, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
f) all'articolo 208, comma 4, lettere a) e b), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno individua con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la media nazionale per classe demografica della consistenza delle dotazioni organiche per comuni e i rapporti medi tra dipendenti e popolazione, tenuto conto della qualità dei servizi offerti, della popolazione fluttuante, dell'estensione e della conformazione del territorio. Il decreto di cui al presente comma è aggiornato ogni tre anni.
2. A decorrere dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296:
a) ai comuni che hanno un rapporto tra dipendenti e popolazione dell'anno precedente, determinato ai sensi del comma 1, inferiore all'indicatore medio per classe demografica, nonché ai comuni istituiti a seguito di fusione che hanno una spesa complessiva per il personale inferiore alla somma di quella dei comuni originari, non si applicano le seguenti disposizioni:
1) articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
2) articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
3) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
4) articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
b) per i comuni che hanno un rapporto tra dipendenti e popolazione dell'anno precedente, determinato ai sensi del comma 1, superiore al rapporto medio per classe demografica, la percentuale di cui all'articolo 1, comma 228, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è pari al 50 per cento per i comuni con popolazione
superiore a 10.000 abitanti e al 75 per cento per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti.3. Dopo il comma 557-quater dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente:
«557-quinquies. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione».
4. Il terzo periodo del comma 5 dell'articolo 32 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: «I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte».
5. Il comma 31-quinquies dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.
6. Al fine di consentire un utilizzo più razionale e una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane da parte degli enti locali coinvolti in processi associativi, le disposizioni dell'articolo 30, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano al passaggio di personale tra l'unione e i comuni ad essa aderenti, nonché tra i comuni medesimi, anche quando il passaggio avviene in assenza di contestuale trasferimento di funzioni o di servizi.
1. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Non rientrano tra gli incarichi di cui al presente comma quelli eventualmente conferiti ai titolari di cariche elettive da enti diversi da quello di appartenenza per lo svolgimento di attività libero-professionali,
nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente. Sono fatti salvi gli incarichi di tipo libero-professionale conferiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e per essi non si dà luogo alla ripetizione delle somme eventualmente erogate a titolo di corrispettivo».1. Su proposta dei sindaci interessati, la conferenza metropolitana o l'assemblea dei sindaci adotta, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma quinquennale per l'individuazione di ambiti omogenei per la gestione delle funzioni fondamentali, di seguito denominato «programma». All'interno di tali ambiti, con strumenti e con modalità definiti nel programma, sono sviluppati e incentivati processi di gestione associata, nonché di costituzione di unioni e di fusione di comuni. Sul programma è sentita la regione, che esprime un parere con osservazioni ed eventuali proposte di modifica entro novanta giorni, decorsi i quali senza che la regione si sia pronunciata
il parere si intende favorevole. Entro sessanta giorni dalla trasmissione del parere della regione o dalla sua mancata trasmissione nel termine previsto, la conferenza metropolitana o l'assemblea dei sindaci procede all'approvazione definitiva del programma, motivando le eventuali decisioni difformi dal parere regionale. Sono fatte salve diverse modalità di individuazione e di delimitazione di ambiti aventi le stesse finalità e caratteristiche di cui al presente articolo eventualmente già disposte dalle normative regionali, nei casi in cui tali normative prevedano comunque la partecipazione dei comuni al processo di definizione degli ambiti stessi.«128-bis Nei programmi dell'Unione europea cofinanziati dallo Stato o dalle regioni e nei programmi statali o regionali di finanziamento, sostegno o incentivazione degli investimenti dei comuni, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto o a tassi agevolati o altre modalità, sono previste quote di riserva o forme di priorità e di prelazione a favore, nell'ordine, dei comuni istituiti a seguito di fusione e dei comuni appartenenti alle unioni che gestiscono in forma associata le funzioni di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».
14. Al fine di monitorare e di sostenere l'evoluzione dei processi associativi, di individuare le criticità e di verificare la coerenza della produzione normativa e delle attività amministrative dello Stato e delle regioni con le finalità di cui al presente articolo e in particolare con le disposizioni di cui ai commi da 10 a 13 e anche al fine di proporre eventuali interventi normativi e amministrativi, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito un Osservatorio con la partecipazione dei rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali. L'Osservatorio relaziona annualmente alla Conferenza unificata, alle Camere e alla Presidenza del Consiglio dei ministri sullo stato delle gestioni associate e di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.