Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 221 |
1. Dopo il quarto comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, è inserito il seguente: «Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato con un'età anagrafica superiore a cinquantacinque anni, qualora non vi siano figli, se il coniuge superstite ha un'età anagrafica inferiore a quaranta anni e non versa in condizione di inabilità lavorativa, l'erogazione della pensione di reversibilità è sospesa fino al compimento da parte del medesimo coniuge superstite di un'età anagrafica pari a quella che aveva il coniuge defunto al momento del decesso e comunque fino al compimento del sessantesimo anno di età. Il coniuge superstite, se disoccupato o inoccupato, ha diritto a una indennità di reinserimento lavorativo, di importo equivalente alla pensione di reversibilità spettante per il medesimo periodo, fino alla cessazione dello stato di disoccupazione e, comunque, non oltre il primo anno decorrente dalla morte del pensionato o dell'assicurato».
1. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'articolo 13 della legge 6 marzo 1987,
n. 74, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota della pensione spetta anche al coniuge, non titolare dell'assegno di cui all'articolo 5, nei confronti del quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio senza alcun addebito di colpa a suo carico».1. Fermo restando che gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario nei limiti di cui alla legislazione vigente, è data facoltà al medesimo beneficiario di rinunciare integralmente al trattamento pensionistico a questi spettante nel caso in cui il predetto trattamento, in virtù delle riduzioni previste dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, procuri una penalizzazione rispetto al godimento della sola pensione di reversibilità.
1. Le economie derivanti dall'attuazione del quinto comma, primo periodo, dell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, come introdotto dall'articolo 1 della presente legge, confluiscono in un «Fondo per il sostegno del reddito dei coniugi superstiti e il miglioramento dei trattamenti pensionistici di reversibilità», istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'attuazione delle disposizioni di cui al secondo periodo del quinto comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, nonché di interventi mirati al miglioramento delle misure relative alla cumulabilità tra trattamenti
pensionistici ai superstiti e redditi del beneficiario, di cui alla tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, in modo da assicurare una integrazione degli stessi trattamenti di reversibilità in favore dei soggetti con reddito inferiore o pari al trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti ovvero superiore a non più di tre volte il predetto trattamento minimo annuo. Gli interventi di cui al periodo precedente sono realizzati nei limiti della dotazione del predetto Fondo, come determinata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.