Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 221


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
MATTEO BRAGANTINI, FEDRIGA, CAPARINI, BORGHESI, BUONANNO, BUSIN, CAON, GIOVANNI FAVA, GRIMOLDI, INVERNIZZI, MARCOLIN, MOLTENI, GIANLUCA PINI, PRATAVIERA, RONDINI
Modifica all'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e altre disposizioni in materia di erogazione e di cumulabilità dei trattamenti pensionistici di reversibilità
Presentata il 15 marzo 2013


      

torna su
Onorevoli Colleghi! È indubbio che la morte di una persona cara rappresenti per il superstite un tragico evento, specie se si tratta del coniuge, con cui si è scelto di trascorrere il resto della propria vita e di costruire insieme il proprio futuro. È pur vero, tuttavia, che in presenza di una rilevante differenza di età tra i coniugi, in caso di morte del pensionato o dell'assicurato, il deceduto lascia a beneficio del coniuge superstite un onere non indifferente a carico dell'erario.
      Dal rapporto annuale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) 2005 era emerso che alla fine dell'anno le pensioni vigenti erano 18.028.599, di cui 3.631.017 pensioni di reversibilità, per un importo annuo complessivo di 23.488,142 milioni di euro. Rispetto all'anno precedente, l'INPS aveva registrato un incremento di 17.978 trattamenti indiretti e superstiti, pari ad una spesa di 727,710 milioni di euro.
      Cari Colleghi! È bene ricordare che la pensione di reversibilità nasce, nell'intento del legislatore, nel presupposto di una non autosufficienza economica del familiare superstite, al fine di favorire una situazione di bisogno accertata e di garantire la continuità dei mezzi di sostentamento che il coniuge defunto sarebbe stato in grado di fornirgli. Proposito, questo, pienamente condivisibile in presenza di un coniuge superstite inabile al lavoro o, comunque, in età talmente avanzata da non consentirgli il reingresso nel mercato del lavoro. Diversamente, crediamo non possa essere plausibile che le casse previdenziali eroghino per vent'anni e oltre trattamenti di reversibilità in favore di soggetti che per età anagrafica potrebbero ancora essere attivi nel mercato del lavoro.
      Da tale convinzione nasce, dunque, la presente iniziativa legislativa, tesa ad arginare il fenomeno dei cosiddetti «matrimoni di comodo», che incidono pesantemente sui conti pubblici in quanto gli enti previdenziali si trovano costretti a pagare pensioni di reversibilità per periodi di tempo molto lunghi e, a nostro avviso, non giustificati.
      Il testo che riproponiamo è quello elaborato dal Comitato ristretto della Commissione Lavoro nella scorsa legislatura quale testo unificato delle diverse proposte di legge presentate, per non rendere vano il lavoro e l'operato fino ad allora svolto.
torna su
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica all'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, in materia di erogazione dei trattamenti pensionistici di reversibilità).

      1. Dopo il quarto comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, è inserito il seguente: «Nel caso di morte del pensionato o dell'assicurato con un'età anagrafica superiore a cinquantacinque anni, qualora non vi siano figli, se il coniuge superstite ha un'età anagrafica inferiore a quaranta anni e non versa in condizione di inabilità lavorativa, l'erogazione della pensione di reversibilità è sospesa fino al compimento da parte del medesimo coniuge superstite di un'età anagrafica pari a quella che aveva il coniuge defunto al momento del decesso e comunque fino al compimento del sessantesimo anno di età. Il coniuge superstite, se disoccupato o inoccupato, ha diritto a una indennità di reinserimento lavorativo, di importo equivalente alla pensione di reversibilità spettante per il medesimo periodo, fino alla cessazione dello stato di disoccupazione e, comunque, non oltre il primo anno decorrente dalla morte del pensionato o dell'assicurato».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, in materia di pensione di reversibilità nei casi di scioglimento del matrimonio).

      1. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come sostituito dall'articolo 13 della legge 6 marzo 1987,

n. 74, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota della pensione spetta anche al coniuge, non titolare dell'assegno di cui all'articolo 5, nei confronti del quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio senza alcun addebito di colpa a suo carico».
Art. 3.
(Disposizioni in materia di cumulabilità dei trattamenti pensionistici ai superstiti).

      1. Fermo restando che gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario nei limiti di cui alla legislazione vigente, è data facoltà al medesimo beneficiario di rinunciare integralmente al trattamento pensionistico a questi spettante nel caso in cui il predetto trattamento, in virtù delle riduzioni previste dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, procuri una penalizzazione rispetto al godimento della sola pensione di reversibilità.

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. Le economie derivanti dall'attuazione del quinto comma, primo periodo, dell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, come introdotto dall'articolo 1 della presente legge, confluiscono in un «Fondo per il sostegno del reddito dei coniugi superstiti e il miglioramento dei trattamenti pensionistici di reversibilità», istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'attuazione delle disposizioni di cui al secondo periodo del quinto comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, nonché di interventi mirati al miglioramento delle misure relative alla cumulabilità tra trattamenti

pensionistici ai superstiti e redditi del beneficiario, di cui alla tabella F allegata alla legge 8 agosto 1995, n. 335, in modo da assicurare una integrazione degli stessi trattamenti di reversibilità in favore dei soggetti con reddito inferiore o pari al trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti ovvero superiore a non più di tre volte il predetto trattamento minimo annuo. Gli interventi di cui al periodo precedente sono realizzati nei limiti della dotazione del predetto Fondo, come determinata annualmente con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti gli enti e istituti previdenziali interessati, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono individuate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Per tornare alla pagina di provenienza azionare il tasto BACK del browser