Frontespizio Relazione Progetto di Legge
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4188


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato MENORELLO
Modifiche all'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sostituzione del consigliere comunale che assuma la carica di assessore
Presentata il 21 dicembre 2016


      

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Onorevoli Colleghi! — La proposta di legge intende porre rimedio a un vulnus della rappresentanza negli enti locali, che sovente è causa di un ingiusto condizionamento da parte del sindaco nella composizione del consiglio comunale emersa dal voto popolare.
      Com'è noto, infatti, ai sensi dell'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'eletto al consiglio comunale, che sia nominato nella relativa giunta, decade per incompatibilità dalla carica di consigliere.
      Qualora, poi, tale assessore sia successivamente revocato per decisione discrezionale del sindaco ai sensi dell'articolo 46, comma 4, del medesimo testo unico, lo stesso soggetto perde ogni funzione pubblica rappresentativa, seppur in origine democraticamente ottenuta.
      Si prevede, pertanto, che il consigliere subentrante a un precedente consigliere nominato assessore entri nel relativo consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 45 del citato testo unico, come consigliere supplente, in modo che, in caso di interruzione del rapporto fiduciario tra il sindaco e l'assessore che ha determinato il subentro, quest'ultimo, qualora revocato, possa rientrare nell'originario organo assembleare di elezione.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Al comma 2 dell'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il subentro nel consiglio comunale ai sensi del presente comma avviene ai sensi dell'articolo 45 e la relativa supplenza ha termine in caso di revoca da parte del sindaco, ai sensi dell'articolo 46, comma 4, dell'assessore al quale il medesimo consigliere è subentrato».

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