Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4297 |
1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica del capo VI è sostituita dalla seguente: «Prestazioni di tipo accessorio rese da particolari soggetti»;
b) all'articolo 48:
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, nel corso di un anno civile e con riferimento alla totalità dei committenti, a più di dieci giornate lavorative al mese. Nel rispetto del predetto limite, nei confronti dei committenti imprenditori e professionisti le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per non più di cinque giornate al mese.
2. Prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite complessivo di sette giornate per anno civile, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio»;
2) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Possono ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio le aziende che impiegano fino a quindici dipendenti; le aziende che impiegano più di quindici dipendenti possono ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio esclusivamente in favore di soggetti disoccupati o percettori di trattamenti pensionistici.
4-ter. Le organizzazioni sindacali non possono ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio»;
c) all'articolo 49:
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Per ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio, i committenti imprenditori e professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, per prestazioni di lavoro accessorio. I committenti non imprenditori o professionisti possono acquistare i buoni orari anche presso le rivendite autorizzate.
2. Per il valore nominale dei buoni orari di cui al comma 1 si fa riferimento alla retribuzione stabilita per prestazioni di natura analoga da parte dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro; in assenza di questi ultimi, il valore nominale è fissato in 7,50 euro per ogni ora lavorativa prestata. Nel settore agricolo il valore nominale del buono orario è pari all'importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo di lavoro stipulato dalle associazioni sindacali»;
2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Ispettorato nazionale del lavoro» sono inserite le seguenti: «e all'INPS».