Frontespizio | Relazione | Progetto di Legge |
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4283 |
1. Costituiscono rapporto di lavoro subordinato, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, anche le prestazioni di lavoro le cui modalità di esecuzione sono organizzate o coordinate dal committente con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, anche se rese prevalentemente o esclusivamente al di fuori della sede dell'impresa, e che richiedono, per svolgere la prestazione di lavoro, un'organizzazione, anche se minima, di beni e di strumenti di lavoro da parte del lavoratore, quali l'uso del proprio computer o di qualunque dispositivo in grado di generare un trasferimento di dati o di voce, oppure del proprio mezzo di trasporto.
1. Ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 1 della presente legge regolati mediante contratto di lavoro intermittente non si applicano i limiti anagrafici e temporali di cui all'articolo 13, commi 2 e 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
2. I lavoratori di cui all'articolo 1 che hanno prestato attività lavorativa per un periodo superiore a tre mesi hanno diritto di precedenza nelle assunzioni effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei precedenti rapporti di lavoro.
3. I contratti collettivi di lavoro o, in mancanza, quello individuale, riconoscono al lavoratore un'indennità per l'utilizzo, nonché il riconoscimento delle spese commisurate all'utilizzo, per gli interventi di manutenzione sui beni e sugli strumenti di proprietà del lavoratore utilizzati per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.
4. I rapporti di lavoro di cui all'articolo 1 possono essere svolti con modalità di