Organo inesistente
CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4307 |
1. L'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, è sostituito dal seguente:
«Art. 5. – 1. Per motivi di pubblica sicurezza è vietato nei luoghi pubblici o aperti al pubblico l'uso di caschi protettivi o di qualsiasi altro mezzo atto a rendere impossibile o difficoltoso il riconoscimento della persona, inclusi abiti o indumenti di qualsiasi origine etnica o culturale, quali il burqa e il niqab, che celano, travisano o nascondono il volto impedendo, di fatto, l'identificabilità della persona, senza giustificato motivo.
2. Fatto salvo il divieto di cui al comma 1, costituiscono giustificato motivo:
a) le ipotesi disciplinate dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
b) le ipotesi previste dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
c) le manifestazioni di carattere sportivo o festive autorizzate dalle autorità di pubblica sicurezza;
d) le condizioni patologiche esplicitamente certificate.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il contravventore alle disposizioni del presente articolo è punito con l'ammenda da 2.000 a 3.000 euro e con l'arresto fino a quattro mesi.
4. Per la contravvenzione alle disposizioni del presente articolo è previsto l'arresto in flagranza».
1. Dopo l'articolo 612-bis del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 612-ter. – (Costrizione all'occultamento del volto). – Salvo che il fatto costituisca
più grave reato, è punito con la reclusione da quattro a dodici mesi e con la multa da euro 10.000 a euro 30.000 chiunque costringa taluno all'occultamento del volto con violenza, minaccia o abuso di autorità o relazioni domestiche o in modo da cagionargli un perdurante e grave stato di ansia o di paura o da ingenerare nella persona un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto.La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di minore o di persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».
1. Dopo l'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
«Art. 24-bis. – 1. Preclude l'acquisizione della cittadinanza, la condanna in via definitiva per il reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale.
2. Il reato di cui all'articolo 612-ter del codice penale preclude l'autorizzazione alla sostituzione della pena con l'esecuzione di lavori di pubblica utilità».